Questa settimana il nostro formatore prova a chiarire alcuni dubbi in merito a due argomenti molto “caldi”: l’impegno giornaliero e il riposo.

Iniziamo con alcune premesse

 

Che cos’è l’impegno?

Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

L’impegno giornaliero possiamo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività compiuta con scheda inserita, all’ultima prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

 

Come si calcola l’impegno?

L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

Definire il tempo di impegno aiuta quindi il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

 

Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

RIPOSO (Art 8):

“I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:

RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

 

 RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

 

RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
15ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

 

Che cosa si intende per arco di 24 ore?

Quando si parla di riposo e impegno è molto importante avere chiaro il concetto di “arco di 24 ore”, ciò significa che dalla prima attività lavorativa registrata sulla carta tachigrafica (guida o lavoro) entro 24 ore da quel momento è necessario effettuare un riposo di 9 o 11 ore.

 

Nell’esempio qui sotto, anche se il conducente ha svolto 11 ore di riposo “effettive” (riposo giornaliero regolare), ai fini del regolamento nell’arco delle 24 ore il riposo giornaliero è di sole 9 ore (riposo giornaliero ridotto).

Le 2 ore di riposo in più (che vanno sempre bene) in realtà non possono essere conteggiate ai fini del riposo giornaliero perché fuori dall’arco delle 24 ore.

 

 

Arriviamo quindi alla nostra domanda.

Se il conducente svolge tutti i giorni 15 ore di impegno e 11 ore di riposo sono in regola?

Secondo la normativa 561/06 è possibile effettuare 3 volte la settimana un riposo ridotto di 9 ore (con conseguente impegno di 15 ore).

Nell’esempio qui sopra il conducente può essere sanzionato per gli ultimi due giorni in quanto avrebbe dovuto effettuare un riposo di 11 ore nell’arco delle 24 ore (e in sostanza 13 ore di impegno).

Nell'esempio in questione il conducente sarebbe in sanzione per i giorni di giovedì e venerdi 

 

Ammontare della sanzione : 2 sanzioni da 379 euro e 10 punti della CQC

 

 

Sanzioni

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore che prova a chiarire un dubbio molto diffuso tra i conducenti su come si registra il riposo notturno sulla carta tachigrafica del conducente.

Per poter rispondere alla domanda è importante rinfrescare il concetto di “attività sconosciute” e “inserimento manuale”.

 

Che cosa sono le attività sconosciute?

La carta tachigrafica è il supporto sul quale il tachigrafo registra tutte le attività svolte dal conducente:

  • Guida: che si registra automaticamente quando il camion è in movimento
  • Lavoro (martelletti incrociati):
  • Riposo (lettino)
  • Disponibilità

L’unico dispositivo che può registrare le attività sulla carta è il TACHIGRAFO.

Per semplificare il concetto, il tachigrafo è come una “penna” che scrive all’interno della carta tachigrafica alcune informazioni.

Quando la carta del conducente non è inserita nel tachigrafo, quest’ultimo non può registrare in alcun modo le attività di guida o di riposo (lavoro o disponibilità) perché questa è in mano al conducente.La carta tachigrafica però deve contenere sempre tutte le attività del conducente anche quelle svolte quando non era inserita nel tachigrafo; non può quindi contenere “buchi temporali” definiti anche “attività sconosciute.

 

Ma quindi come può il conducente giustificare le attività quando la carta non era inserita?

Per giustificare le attività quando la carta non era inserita è necessario effettuare (all'atto dell'inserimento della carta nel tachigrafo) l'operazione denominata “inserimenti manuali”.

Quando il conducente inserisce la sua carta nel tachigrafo, quest’ultimo gli chiede di giustificare manualmente (attraverso la procedura degli inserimenti manuali) quali attività siano state svolte quando la carta non era inserita.

Di seguito riportiamo un esempio per spiegare con semplicità gli inserimenti manuali.

Nel nostro esempio alle ore 05:00 all’atto dell’inserimento della carta (dopo aver effettuato il riposo giornaliero), il tachigrafo vuole sapere quale attività è stata svolta dal conducente dal momento in cui la carta è stata estratta (ore 20:00 giorno precedente) al momento in cui è stata inserita (ore 05:00 momento dell'inserimento).


 

Per poter procedere con l’inserimento manuale il conducente deve rispondere ad una domanda che viene posta dal tachigrafo sul display:

Per i tachigrafi VDO:

VERSIONE 1.0

VERSIONE 2.0 – 3.0 – 4.0

La schermata la possiamo interpretare come “vuoi aggiungere manualmente i dati?” “vuoi inserire manualmente le attività?”.

Dal momento che il conducente ha la necessità di inserire il riposo (in quanto la carta è rimasta fuori durante il riposo) è obbligatorio rispondere SI.

 

Per i tachigrafi STONERIDGE la domanda viene posta in maniera più chiara:

VERSIONE 7

VERSIONE 8

Quindi la fase di registrazione del riposo avviene manualmente solo all’atto di inserimento della carta tachigrafica.

 

Se non si svolge correttamente la procedura cosa succede?

Se la domanda che pone il tachigrafo viene ignorata (iniziando per esempio subito a guidare) verrà registrata sulla carta attività sconosciuta dalle 20:00 (del giorno precedente) alle 05:00 (vedi grafico qui sotto).

Sostanzialmente se non viene indicato al tachigrafo quale attività è stata svolta; quest’ultimo non avendo ricevuto indicazioni in merito registrerà tali tempi come sconosciuti registrandoli sotto il pittogramma del punto di domanda (?).

Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore:

Per registrare il riposo giornaliero sulla carta conducente è corretto impostare il lettino sul tachigrafo PRIMA di estrarla a fine giornata?

La prima premessa da fare è che va benissimo impostare l’attività sul pittogramma del lettino prima di estrarre la carta MA questa procedura non serve assolutamente per registrare il riposo sulla carta tachigrafica.

Affinché il riposo sia registrato sulla carta è obbligatorio che la carta sia inserita nel tachigrafo.

Ci sono due modalità di registrazione del riposo:

 

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Questa settimana rispondiamo al quesito di un conducente che analizzando i propri dati ha trovato un’infrazione per eccesso di guida continua (superamento 4:30 di guida) e vorrebbe avere un chiarimento.

Partiamo con un po’ di ripasso.

 

Che cosa si intende per “periodo di guida”?

Art. 4 lett. q) REG. 561/06 definisce il periodo di guida come: “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato”.

 

Che cos’è il tempo di guida?

L’art. 4 lett. j del Reg. 561/06 definisce il tempo di guida come “la durata dell'attività di guida registrata: automaticamente o semi-automaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85”.

Il tempo di guida effettivo è quindi da considerarsi con veicolo in movimento.

 

Come viene definita l’interruzione (pausa) dal regolamento?

L’art 4 lett. d) Reg. 561/06 definisce «interruzione» (pausa): ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”

 

In che modo devono essere effettuate le interruzioni?

Art. 7 Reg. 561/06 stabilisce che:

“Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.”

 

Come si può notare, il regolamento indica QUANTE pause devo effettuare MA NON QUANDO (ad eccezione della pausa dopo 4 ore e 30 continuate).

L’unica cosa che si deve ricordare è la sequenza delle pause.

 

Arriviamo alla richiesta del nostro conducente. Riportiamo qui di seguito la sua stampata

Nel caso dell’esempio riportato qui sopra il conducente ha svolto la prima pausa di almeno 15 minuti (16 minuti) prima dell’inizio dell’attività di guida e di conseguenza non può essere considerata come pausa utile.

Le due successive pause di 00:31 (1a pausa) e 1:19 (2a pausa) invece vengono considerate corrette e interrompono il periodo di guida.

Sommando tutte le attività di guida fino alla seconda pausa però risulta che il conducente ha guidato in modo continuativo per 6:36 ore di guida eccedendo così le 4:30 ore previste dal Reg. 561/06.

In sintesi, le pause sono considerate valide solo quando sono “intercalate” nel periodo di guida.

La pausa infatti, ai fini dell’interruzione del periodo di guida, deve essere effettuata dopo l’inizio della guida, anche dopo solo un minuto.

 

Quali sanzioni sono previste in caso di pause sbagliate?

Art. 174 c. 8 del Codice della Strada

Euro 168,00 (fascia notturna: euro 224,00) e due 2 punti (CQC).

 

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Super lavoro per il nostro tecnico di officina che anche  questa settimana risponde al quesito di un nostro lettore preoccupato per un messaggio comparso sul suo display.

Il messaggio in questione è il seguente

 

Che cosa significa il messaggio?

Quando compare un messaggio di questo tipo significa che è presente un errore di integrità dei dati dell’utente memorizzati nel tachigrafo. È necessario quindi effettuare una verifica presso un centro tecnico.

 

Quando compare questo messaggio cosa devo fare?

Una volta che compare questo messaggio è necessario effettuare una delle seguenti stampe:

  • 24 ore carta conducente
  • 24 ore veicolo
  • eventi ed errori del veicolo

Se sulla stampata è presente uno dei seguenti errori:

  • Errore 15: errore integrità dati
  • Errore 31: errore interno tachigrafo

allora purtroppo il tachigrafo va sostituito.

 

Di seguito riportiamo un esempio di stampa delle 24 ore del conducente che include entrambi gli errori.

 

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Torna a gran richiesta questa settimana il nostro tecnico di officina che prova a dare alcune indicazioni in merito ai dati contenuti nella memoria di massa del tachigrafo digitale ed in particolare la velocità.

Facciamo una breve premessa:

Dal 01.05.2006 per i veicoli di nuova immatricolazione è obbligatorio l’installazione del tachigrafo di tipo digitale.

 

Quali sono le caratteristiche principali del tachigrafo digitale?

Questo strumento è:

  • completamente elettronico;
  • ha una propria memoria interna che registra ogni attività compiuta a bordo del veicolo (guida, riposo, eccessi di velocità, guasti, ecc.);
  • richiede l’utilizzo di carte tachigrafiche con propria memoria e che identificano il soggetto che guida il veicolo oltre a conservare i dati relativi alle operazioni svolte dal conducente stesso.

 

Oltre alle attività svolte con la scheda del conducente quali altri dati registra il tachigrafo?

Il tachigrafo registra una serie di dati importanti come:

  • Attività di guida senza scheda;
  • Dati tecnici del tachigrafo;
  • Eventi o anomalie del tachigrafo;
  • Dati sulle velocità del veicolo.

 

Perché bisogna scaricare la memoria di massa del tachigrafo?

Secondo l’art 10 c. 5 a REG. 561/06: “…Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (TACHIGRAFI DIGITALI) e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

  1. garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;
  2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.

 

Quali sono i riferimenti normativi a livello Europeo e Italiano che definiscono le tempistiche di scarico?

A livello Europeo: Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

A livello Italiano: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;

 

Con quali tempistiche vanno trasferiti/scaricati i dati tachigrafici?

Carta del conducente: al massimo ogni 28 GIORNI

Memoria del tachigrafo: al massimo ogni 90 GIORNI

Conservazione dei dati in azienda: almeno 1 ANNO

 

Cosa serve per poter effettuare lo scarico del tachigrafo?

Per poter effettuare lo scarico della memoria di massa del tachigrafo sono necessari:

 

Arriviamo quindi alla domanda posta al nostro tecnico, ma quando si scarica il tachigrafo si scaricano sempre le velocità?

Dipende da come è impostato il dispositivo.

Tutte le “chiavette” di scarico infatti hanno la possibilità di impostare la tipologia di dati che possono essere scaricati.

In base al dispositivo è possibile attraverso il menù di configurazione attivare o disattivare lo scarico delle velocità.

 

Riportiamo qui di seguito un esempio del menù di configurazione di un nostro dispositivo di scarico

 

Per quanti giorni è possibile ottenere le velocità istantanee del veicolo?

Scaricando la memoria di massa è possibile visionare le velocità istantanee del veicolo per le ultime 24 ore di attività di guida.

 

Come è possibile visionare le velocità del veicolo?

Una volta effettuato lo scarico del tachigrafo è possibile visionare le velocità solo attraverso l’utilizzo di un software specifico.

 

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Dopo le vacanze estive torna il nostro tecnico di officina, che cerca di fare un po’ di chiarezza su come effettuare lo scarico del tachigrafo con le carte tachigrafiche azienda di seconda generazione.

Dal 15 aprile 2020 le carte tachigrafiche hanno adottato un nuovo standard di numerazione (vedi Vademecum della Camera di Commercio). La modifica si è ritenuta necessaria per poter introdurre correttivi ad un problema di comunicazione tra alcune tipologie di carta (azienda, controllo, officina) e tachigrafo di seconda generazione, in particolari condizioni.

 

Che struttura ha la nuova carta tachigrafica?

Le nuove carte tachigrafiche, riportano nel secondo carattere un numero che indica la tipologia:

– 1 Carta Conducente

– 2 Carta Officina

– 3 Carta di controllo

– 4 Carta Azienda

 

 

Questa nuova numerazione che conseguenze comporta?

La conseguenza più importante è quella che prima di attivare la nuova carta azienda nei tachigrafi in dotazione, è assolutamente necessario traferire i dati tachigrafici della memoria di massa con la vecchia carta.

 

Se non faccio l’operazione di scarico con la vecchia carta cosa succede?

Nel caso in cui non si effettui lo scarico della memoria di massa con la vecchia carta, una volta inserita la nuova carta tachigrafica non sarà più possibile effettuare lo scarico.

Facciamo un esempio:

Il 1° aprile l'azienda scarica gli ultimi 3 mesi del tachigrafo (gennaio febbraio marzo).

– Il tachigrafo è stato sempre scaricato con la carta azienda con codice I-00000000169110 con scadenza 31 marzo.

– L'azienda inserisce nel tachigrafo la nuova carta azienda (valida dal 1° aprile) con codice I400000000007000.

– Inserendo la nuova carta si crea un “nuovo blocco” con un codice che inizia per I4, il blocco vale da quel giorno in avanti.

 

 

 

Che operazioni è necessario attuare per evitare di perdere i dati?

Prima della scadenza della carta di prima generazione è necessario effettuare lo scarico dei dati e solo dopo è opportuno inserire nel tachigrafo la nuova carta azienda e creare così il “nuovo blocco”

 

Se dimentico di fare questa operazione e lascio scadere la carta azienda prima di aver scaricato i dati cosa devo fare?

Nel caso in cui l’azienda non abbia provveduto ad effettuare lo scarico della memoria di massa, prima della scadenza della carta azienda carta di prima generazione, sarà necessario rivolgersi ad un centro tecnico autorizzato che potrà recuperare i dati mancanti.

 

Sintesi procedure da mettere in atto prima della scadenza  

Cosa cambia ora e che operazioni è necessario effettuare per non avere problemi sullo scarico dei dati?

1. 15 giorni prima della scadenza della carta azienda (GEN1) inviare alla camera di commercio la richiesta per una nuova carta azienda (GEN2).

2. Prima della scadenza della vecchia carta effettuare lo scarico totale (o degli ultimi mesi) della memoria di massa

3. Inserire la nuova carta azienda nel tachigrafo e creare il “blocco di dati”

 

Allegati

Vademecum della Camera di Commercio

Procedura da seguire per mantenere la continuità del servizio di scarico da remoto dei tachigrafi

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro comandante che fornisce alcuni chiarimenti in merito al superamento dell’impegno giornaliero e le conseguenti sanzioni.

 

Che cos’è l’impegno?

La definizione di “impegno” non è contenuta “formalmente” in alcun riferimento normativo, né nel Reg.561/06 né nel Codice della Strada. L’impegno è un termine che è stato identificato nel gergo comune per facilitare l’identificazione della giornata lavorativa (turno) del conducente.

In base al Reg. 561/06 il conducente deve effettuare un riposo giornaliero entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Per cui, se dall’inizio della prima attività lavorativa è necessario effettuare un riposo di 9/11 ore nell’arco di 24 ore, la parte restante è identificata come “impegno”.

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE FRAZIONATO

RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO

 

Come si calcola l’impegno?

Dal momento in cui viene inserita la carta nel tachigrafo digitale la prima attività registrata (diversa dal riposo) identifica l’inizio dell’impegno giornaliero

Quindi dall’ora di inizio attività fino all’ora di fine attività, l’impegno è la somma di tutte le attività svolte dal conducente:

 

Quali sono le sanzioni se si supera l’impegno?

Nel caso in cui vengano superate le ore di impegno la sanzione che viene elevata sarà per “incompleto” riposo giornaliero.

 

È prevista la sospensione della patente nel caso di “superamento” dell’impegno?

NO, nel caso di superamento dell’impegno (e conseguente incompleto riposo giornaliero) non è mai prevista la sospensione della patente.

 

Approfondimenti

Per un maggior approfondimento sul tema dei tempi di guida e riposo e sulle relative sanzioni suggeriamo le seguenti due dispense acquistabili sul nostro negozio online.

      

 

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Questa settimana il nostro formatore affronta l’argomento delle ore di guida.

Prima di rispondere al quesito è utile rinfrescare alcune definizioni e concetti.

 

Regola generale:

Il Reg 561/06 riporta indicazioni in merito a:

  •  tempi massimi di guida (quanto al massimo posso guidare)
  • tempi minimi di riposo (quanto almeno devo riposare)

Il “quando” e “come” dipende dall’organizzazione dell’attività dell’azienda.

Per rispondere al quesito che ci ha posto il conducente è importante richiamare una serie di definizioni che ci permetteranno, con il ragionamento, di arrivare alla risposta.

 

Come si definisce il “tempo di guida”?

L’art. 4 lett. J) del Reg. 561/06 definisce il tempo di guida come “la durata dell'attività di guida registrataautomaticamente o semi-automaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85”.

Il tempo di guida effettivo è quindi da considerarsi con veicolo in movimento.

 

Che cosa si intende per “periodo di guida”?

Art. 4 lett. q) REG. 561/06 definisce il periodo di guida come: “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato”.

 

Che cosa si intende per “periodo di guida giornaliero”?

L’art. 4 lett. k) REG. 561/06 definisce il periodo di guida giornaliero come: “il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale”.

 

A quanto può ammontare il periodo di guida giornaliero?

Art. 6 Reg. 561/06: “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 orenon più di due volte nell'arco della settimana”.

Da qui si evince che per due volte nell’arco di ogni settimana è possibile fare “fino a” 10 ore di guida; bisogna porre l’attenzione sulla parola “fino a”, in quanto superate le 9 ore anche di 1 solo minuto è come se fossero “fino a 10 ore”.

NB: il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto non 10, ma ai fini del regolamento siamo già nella fascia delle 10 ore.

 

Che cosa si intende per settimana?

L’art 4 lett. i) REG. 561/06 definisce la settimana come “il periodo di tempo compreso tra le 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica”.

 

Ma quindi, è vero che si possono fare 4 volte le 10 ore di guida in sei giorni di lavoro?

La risposta è sì.

La normativa prevede la possibilità di estendere la guida giornaliera “fino a 10 ore” non più di 2 volte nell’arco della settimana (settimana è il periodo di tempo che va dalle 00:00 del lunedì alle 24:00 della domenica).

Quindi, se il conducente svolge sei giorni di lavoro dal lunedì al sabato potrà svolgere al massimo solo 2 volte fino a 10 ore di guida.

Se invece il conducente svolge sei giorni di lavoro a cavallo di due settimane, come ad esempio da giovedì a martedì, allora potrà svolgere una guida giornaliera di 10 ore fino a 4 volte durante i 6 giorni di lavoro.

Per spiegare meglio il concetto, riportiamo di seguito un esempio.

Il conducente in questione svolge un riposo settimanale che va da lunedì a mercoledì.

Giovedì inizia la sua prima giornata lavorativa e termina martedì della settimana successiva.

Osservando il grafico è possibile notare come durante i sei giorni di lavoro ha svolto per 4 volte, fino a 10 ore di guida.
Questo è possibile perché, basandoci sulla definizione di settimana (00:00 lunedì – 24:00 domanica), il conducente ha svolto regolarmente la prima settimana solo 2 volte “fino a” 10 ore di guida e la seconda settimana due volte “fino a” 10 ore di guida.

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore per fare un po’ di chiarezza in merito a due argomenti di grande importanza: impegno e orario di lavoro.

 

Quali sono le normative di riferimento?

Quando si parla di tempi di guida e riposo i riferimenti normativi sono:

  • REG 561/06 (ultimo aggiornamento avvenuto con il REG. 1054/2021 “PACCHETTO MOBILITÀ)
  • D.lgs 234/2007 che ha recepito la DIRETTIVA 2002/15/CE

 

Che cos’è l’impegno?

La definizione di “impegno” non è contenuta “formalmente” in alcun riferimento normativo, né nel REG.561/06 né nel Codice della Strada. L’impegno è un termine che è stato identificato nel gergo comune per facilitare l’identificazione della giornata lavorativa (turno) del conducente.

In base al REG.561/06 il conducente deve effettuare un riposo giornaliero entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Per cui, se dall’inizio della prima attività lavorativa è necessario effettuare un riposo di 9/11 ore nell’arco di 24 ore, la parte restante è identificata come “impegno”.

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE FRAZIONATO

RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO

 

Come si calcola l’impegno?

Dal momento in cui viene inserita la carta nel tachigrafo digitale la prima attività registrata (diversa dal riposo) identifica l’inizio dell’impegno giornaliero

Quindi dall’ora di inizio attività fino all’ora di fine attività, l’impegno è la somma di tutte le attività svolte dal conducente:

 

Le pause fanno parte dell’impegno?

Sì – tutte le pause effettuate (anche di un solo minuto) sono parte integrante dell’impegno (quindi incluse nel conteggio totale).

 

Che cos’è l’orario di lavoro?

La definizione di orario di lavoro è contenuta nel D.LGS 234/2007 L’art.3 c.1) lett. A) ed è la seguente:

Orario di lavoro: “ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”.

 

Quali attività sono comprese nell’orario di lavoro e quelle escluse secondo l’art 3 del D.LGS/2007)?

 

Ma quindi l’impegno è diverso dall’orario di lavoro giornaliero?

, l’impegno comprende tutte le attività svolte dal conducente dall’inizio alla fine della sua attività lavorativa. L’orario di lavoro invece è la somma delle sole attività di guida e lavoro (“martelletti”) svolte dal conducente durante la sua attività lavorativa.

Riportiamo di seguito, a scopo esemplificativo, due grafici che illustrano la differenza tra impegno e orario di lavoro giornaliero.

 

Esempio 1 – 13 ore di impegno

Esempio 2 – 15 ore di impegno

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore che risponde al quesito di un nostro lettore che ha un dubbio sulla guida giornaliera.

Il conducente in questione si chiede se sia possibile, nell’arco di una giornata solare effettuare più di 10 ore di guida ed essere in regola.

 

Che cosa si intende per “periodo di guida”?

Art. 4 lett. q) REG. 561/06 definisce il periodo di guida come: “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato”.

 

Che cosa si intende per “periodo di guida giornaliero”?

L’art. 4 lett. k) REG. 561/06 definisce il periodo di guida giornaliero come: “il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale”.

 

Che cosa si intende per periodo di riposo giornaliero?

Art 4 lett. g) REG. 561/06 definisce il periodo di riposo giornaliero come: “il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»”.

 

Quali tipi di riposo giornaliero sono previsti?

Riposo giornaliero Regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore.

 

Riposo giornaliero Regolare “frazionato”: il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione.

 

Riposo giornaliero ridotto (massimo 3 volte a settimana): ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.

 

Come va effettuato il riposo giornaliero?
L’art. 8 comma 2 del REG. 561/06 indica che: “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto”.

In altri termini, nel caso in cui ci siano almeno 9 ore di riposo, queste possono essere considerate come un riposo giornaliero ridotto. Una volta terminate le 9 ore di riposo, il conducente può ripartire con un nuovo “turno” o “impegno” nella stessa giornata “solare” (dalle 00:00 alle 24:00).

Ma quindi è vero che si può guidare più di 10 ore in una giornata “solare”?

, nell’arco della giornata “solare” (dalle 00:00 alle 24:00) si possono effettuare più di 10 ore di guida se il conducente svolge un riposo giornaliero di almeno 9 ore.

Riportiamo di seguito un esempio

Osservando l'esempio il conducente inizia alle 4:00 del mattino un riposo giornaliero di almeno 9 ore che interrompe il turno 1 (impegno di 4:00 ore). Il conducente dopo il riposo giornaliero ridotto può quindi iniziare un nuovo turno (impegno).
Considerando la giornata solare dalle 00:00 alle 24:00 il conducente svolge due turni differenti.

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore, che prova a chiarire un dubbio che molti conducenti hanno in merito ai turni di guida settimanali.

Partiamo dalla nostra regola generale.

Il Reg 561/06 riporta indicazioni in merito a:

  •  tempi massimi di guida (quanto al massimo posso guidare)
  •  tempi minimi di riposo (quanto almeno devo riposare)

Il “quando” e “come” dipende dall’organizzazione dell’attività dell’azienda.

Per rispondere al quesito che ci ha posto il conducente è importante richiamare una serie di definizioni che ci permetteranno, con il ragionamento, di arrivare alla risposta.

 

Che cosa si intende per settimana?

L’art 4 lett. i) REG. 561/06 definisce la settimana come “il periodo di tempo compreso tra le 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica”.

 

Che cosa si intende per “periodo di guida”?

Art. 4 lett. q) REG. 561/06 definisce il periodo di guida come: “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato”.

 

Che cosa si intende per “periodo di guida giornaliero”?

L’art. 4 lett. k) REG. 561/06 definisce il periodo di guida giornaliero come: “il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale”.

 

Che cosa si intende per periodo di riposo giornaliero?

Art 4 lett. g) REG. 561/06 definisce il periodo di riposo giornaliero come: “il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»”.

 

Quali tipi di riposo giornaliero sono previsti?

Riposo giornaliero Regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore.

Riposo giornaliero Regolare “frazionato”: il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione.

Riposo giornaliero ridotto (massimo 3 volte a settimana): ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.

 

 

Come va effettuato il riposo giornaliero?

L’art. 8 comma 2 del REG. 561/06 indica che: “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto”.

In altri termini, nel caso in cui ci siano almeno 9 ore di riposo, queste possono essere considerate come un riposo giornaliero ridotto. Una volta terminate le 9 ore di riposo, il conducente potrebbe ripartire con un nuovo “turno” o “impegno” nella stessa giornata “solare”.

Quando va effettuato il riposo settimanale?

L’art. 8 comma 6 indica che:

Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
a) due periodi di riposo settimanale regolari (45 ore);

oppure

b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

 

Questa ultima frase è molto importante in quanto ci indica che dal momento in cui il conducente inizia la prima attività settimanale (ad esempio lunedì mattina ore 05:00) può svolgere:

6 periodi di 24 ore = 144 ore di tempo, terminate le quali è obbligatorio effettuare un riposo settimanale.

 

Fatta quindi questa lunga premessa, torniamo alla nostra domanda iniziale: il conducente può effettuare 7 periodi di guida in 6 giorni?

La risposta è sì, perché dal momento in cui il conducente inizia la sua prima attività lavorativa della settimana ha a disposizione 144 ore di tempo per iniziare un nuovo riposo settimanale,

In queste 144 ore quindi è possibile svolgere:

  • Massimo 56 ore di guida settimanali;
  • Riposi giornalieri regolari di 11 ore;
  • Massimo 3 riposi giornalieri da almeno 9 ore;
  • Oppure riposi giornalieri regolare frazionati da 3 ore + 9 ore.

Sul regolamento non si fa menzione del numero di periodi di guida.

Riportiamo di seguito un esempio (non esaustivo) di 7 periodi di guida in 6 periodi di 24 ore.

 

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro Comandante che risponde alla domanda di un conducente in merito ad un dubbio su come e dove vada effettuata una pausa dalla guida.

 

Come viene definita l’interruzione (pausa) dal Reg. 561/06?

Il regolamento 561/06 all’art.4 lett. d) definisce “l’interruzione” come: “ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”

 

Viene menzionato da qualche parte nel regolamento “dove” deve essere effettuata questa pausa?

NO, il regolamento indica solo che l’interruzione è un periodo di tempo che il conducente può utilizzare per sé e nel quale non può svolgere mansioni come “altre mansioni” (martelletti) o guida.

 

Quindi se il conducente effettua un’interruzione, seduto al posto di guida con il mezzo fermo può essere sanzionato?

NO, il conducente se effettua un’interruzione (pausa) seduto (con il mezzo fermo) al posto di guida e non sta facendo nessuna attività NON PUÒ essere in alcun modo sanzionato.

 

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Questa settimana il nostro formatore risponde al quesito di un conducente che ha un dubbio sulla possibilità di effettuare le 10 ore di guida giornaliere.

Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non specifica mai “quando” effettuare un riposo oppure svolgere una guida giornaliera, bensì definisce semplicemente dei parametri da rispettare.

Il Regolamento da indicazioni su quanto “AL MASSIMO” si possa guidare, e quanto “ALMENO” sia obbligatorio riposare.

Non definisce mai in che sequenza sia necessario svolgere i riposi o le guide durante la settimana lavorativa, in quanto questo dipende dall’organizzazione aziendale o dalla tipologia di trasporto. In altre parole, non troveremo mai scritto da nessuna parte “non si possono fare 10 ore di guida il lunedì o il venerdì oppure non si possono fare 9 ore di riposo 2 giorni consecutivi”.

 

Andiamo quindi a spiegare alcune definizioni:

Che cosa si intende per periodo di guida giornaliero?
Periodo di guida giornaliero (Art. 6): “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.”

 

Cosa si intende per settimana?

L’art 4 lettera i) REG 561/06 definisce la settimana come “il periodo di tempo compreso tra le ore 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica”.

 

 

Quindi nell’arco, in base alla definizione di settimana è possibile effettuare massimo 2 volte “fino a 10 ore di guida”. Di seguito mostriamo alcuni esempi:

Cosa si intende per “fino a 10 ore”?

Il conducente può svolgere in una settimana “fino a 10 ore” di guida per non più di due volte.

Il termine “fino a” indica che se il conducente supera per un solo minuto le 9 ore di guida (9:01) il periodo di guida giornaliero non sarà inteso come 9 ore ma come “fino a 10 ore”.

In questo caso il conducente per un solo minuto ha usufruito di una delle due possibilità che ha a disposizione in quella settimana di poter guidare fino a 10 ore.

Il tachigrafo memorizza sulla carta 9 ore e 1 minuto ma ai fini del regolamento siamo già “fino a 10” (cioè si sta utilizzando l’estensione a 10 ore di guida).

 

Nella definizione data dall’art.6 del REG. 561/06 è scritto che non si possono effettuare 10 ore di guida il lunedì? O il venerdì?

No, in base all’art 6 la possibilità di effettuare “fino a 10 ore” è limitata a “non più” di due volte la settimana, il regolamento infatti mette un limite al numero delle volte in cui si possono effettuare fino a 10 ore di guida ma non indica “quando” sia obbligatorio svolgerle.

Il conducente, quindi, in una settimana può svolgere al massimo due volte, fino a 10 ore di guida, nelle giornate in cui lo ritiene opportuno o necessario.

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore che prova a chiarire alcuni dubbi ad un conducente in merito alle ore di impegno.

Prima di passare all’approfondimento, fissiamo la regola generale:

“Il Regolamento definisce quanto “AL MASSIMO” è possibile guidare, e quanto “ALMENO” è necessario riposare; non definisce mai in che sequenza devono essere svolti i riposi o le guide giornaliere durante la settimana. Questo infatti dipende dall’organizzazione aziendale e del lavoro.”

 

Che cos’è l’impegno?

Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel codice della strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

L’impegno giornaliero possiamo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività compiuta con scheda inserita, all’ultima prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

 

Come si calcola l’impegno?

L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

Calcolo impegno tachigrafo

Definire il tempo di impegno aiuta quindi il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

 

Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

RIPOSO (Art 8):

“I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:

 

RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

riposo giornaliero regolare

 

RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

 

RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:

15ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

riposo giornaliero ridotto

 

È possibile effettuare 15 ore di impegno per 3 giorni consecutivi?

Sì è possibile, in quanto la normativa permette di effettuare un riposo ridotto di almeno 9 ore massimo 3 volte a settimana. La normativa infatti non specifica quando devono essere svolti all’interno della settimana lavorativa ma indica solo quante volte al massimo si possono svolgere.

Riportiamo un esempio a titolo esemplificativo.

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro Comandante, che risponde al quesito di un conducente che in due settimane consecutive ha effettuato 99 ore di guida.

 

Come si definisce la guida settimanale?

Secondo l’art. 4 lettera l) la “guida settimanale” è “…il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana”.

 

Che cos’è la guida bisettimanale?

La guida bisettimanale è il periodo complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive.

 

Quanto può guidare, al massimo, un conducente in una settimana?

Secondo l’art. 6 c.2 del Reg. 561/06 “il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore

 

Quanto può guidare, al massimo, un conducente in due settimane consecutive?

Secondo l’art. 6 comma 3, “Il periodo complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ORE. "

Se un conducente guida 99 ore in due settimane consecutive, a quanto ammonta la sanzione?

Il periodo massimo di guida in due settimane non può superare 90 ore, se un conducente guida 99 ore rientra nella fascia di gravità del 10% e la sanzione ammonta a:
€ 41,00 (€ 28,70 entro 5 giorni)
0 punti della CQC

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore che risponde alla domanda di un conducente in merito al recupero di un riposo settimanale ridotto.

 

Come si definisce il riposo settimanale?

L’Art. 4 h del Reg. 561/06 definisce il periodo di riposo settimanale come: “periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo…”.

 

Quanti tipi di riposo settimanale esistono?

Il riposo settimanale può essere di due tipi:

– periodo di riposo settimanale regolare

– periodo di riposo settimanale ridotto

 

Il riposo settimanale deve essere effettuato per forza di sabato e di domenica?

NO, non necessariamente.

L’art. 4 letto. I) definisce «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;

Se la settimana non coincide con quella definita poco sopra è previsto che: il riposo settimanale vada effettuato dal conducente al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore (144 ore) dall’ultimo riposo settimanale.

Quindi se il conducente inizia un turno ad esempio martedì alle 6:00 della settimana 1, entro lunedì alle 6:00 della settimana 2 deve effettuare un riposo settimanale.

 

Se si effettua un riposo settimanale ridotto, va recuperato?

Si – nel caso in cui un conducente effettui un riposo settimanale ridotto (ad esempio 30 ore) quest’ultimo va recuperato.

 

Come va calcolato il recupero?

Quando un conducente effettua un riposo ridotto, il recupero va calcolato così:

45 ore (riposo regolare ) – 30 ore (riposo ridotto effettuato) = 15 ore (ore da recuperare/compensare)

 

Come si effettua il recupero?

Il recupero va effettuato “in blocco” (cioè tutto insieme)

Collegato ad un riposo giornaliero di almeno 9 ore o anche un riposo settimanale (sia ridotto che regolare).

Entro quanto va effettuato il recupero di un riposo settimanale ridotto?

Un riposo settimanale ridotto va recuperato/compensato entro la terza settimana successiva a quella in cui è stato effettuato il riposo settimanale ridotto.

 

Se effettuo un recupero di un riposo ridotto durante la settimana, è possibile effettuare due riposi ridotti consecutivi?

No – se il conducente effettua un riposo ridotto di 30 ore il weekend della prima settimana (come nell’esempio) e recupera queste 15 ore durante la settimana, il week end della seconda settimana deve effettuare obbligatoriamente un riposo settimanale regolare di ALMENO 45 ore.

 

 

 

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Questa settimana il nostro formatore risponde al quesito di un conducente sulla funzione Out of scope.

Il conducente in questione si chiede se la funzione OUT possa essere inserita più volte al giorno oppure esista un limite massimo di inserimenti.

 

Cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06.

 

Quali vantaggi comporta la funzione Out Of Scope?

Il vantaggio della funzione Out Of Scope è che l’attività di guida svolta dal conducente in aree private (o cave o cantieri) viene esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera.

Quindi, se un conducente entra all’interno di un’azienda, attiva manualmente sul tachigrafo la funzione OUT e svolge 15 minuti di guida, questi minuti andranno sottratti dal totale di guida compiuta durante la giornata.

 

Quando c’è convenienza ad utilizzare la funzione out of scope?

La funzione out of scope è conveniente quando si superano giornalmente le 9 ore di guida, ma se per questioni di organizzazione, le ore di guida giornaliere non arrivano mai a 9, utilizzare la funzione out of scope non serve.

 

Posso inserirla più volte al giorno?

Sì, non vi è alcun limite nel numero degli inserimenti dell’Out Of Scope.
Il conducente può utilizzare questa funzionalità quando lo ritiene più opportuno ovviamente tenendo presente quanto detto nella risposta precedente (utilizzare la funzione se ha senso farlo).

 

Se uso spesso la funzione OUT OF SCOPE è conveniente fare una stampa a fine giornata?

La scheda del conducente ha una memoria limitata, essa infatti registra un massimo di 56 registrazioni di OUT (o Traghetto/Treno).

Se non si effettuano stampe o si scarica la carta tachigrafica, i “nuovi” inserimenti dell’OUT si possono sovrascrivere a quelli più “vecchi” e quindi si rischia di non aver prova delle guide effettuate in “out of scope”.

Ecco quindi che è consigliabile, se si utilizza la funzione Out Of Scope, effettuare a fine giornata una stampa in modo da tenere traccia dell’OUT.

Per lo stesso motivo invece per le aziende è consigliabile scaricare i dati più frequentemente in modo da salvare tutte le registrazioni OUT correttamente.

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro comandante che risponde al quesito di un’azienda in merito alle tempistiche di scarico del tachigrafo e della carta conducente.

 

Cosa prevede la normativa in merito agli scarichi della carta tachigrafica e del tachigrafo?

Secondo l’art 10 c. 5 a REG. 561/06: “…Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (TACHIGRAFI DIGITALI) e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

 

1. garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;

2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.

 

Quali sono i riferimenti normativi a livello Europeo e Italiano che definiscono le tempistiche di scarico?

A livello Europeo: Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

A livello Italiano: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;

 

Con quali tempistiche vanno “trasferiti”/scaricati i dati tachigrafici?

Carta del conducente: al massimo ogni 28 GIORNI

Memoria del tachigrafo: al massimo ogni 90 GIORNI

Conservazione dei dati in azienda: almeno 1 ANNO

 

Che sanzione è prevista in caso di mancato oppure scarico successivo alla data di scadenza prevista?

Nel caso in cui l’azienda non provvedesse allo scarico della carte e del tachigrafo nei tempi previsti (28 giorni e 90 giorni) è applicabile la sanzione:

Ex Art. 174 c.14 del CDS
da € 333,00 a € 1331,00

"Il titolare dell'impresa di autotrasporto _______, in violazione delle disposizioni del REG. 561/06 non provvedeva a trasferire su memoria esterna e/o conservava per 12 mesi dalla registrazione i dati tarsferiti dalle memorie del tachigrafo e della carta conducente "

 

Chi viene sanzionato per il mancato/tardato scarico?

La responsabilità in merito allo scarico dei dati dei dati è dell’azienda di autotrasporto, per cui in caso di accertamento la sanzione verrà elevata all’azienda.

 

Come si possono scaricare i dati tachigrafici?

Per lo scarico delle carte tachigrafiche dei conducenti e della memoria dei tachigrafi vengono utilizzati dei dispositivi di scarico manuale (chiavette) o automatici (scarico da remoto).
Per poter visionare ed analizzare i dati è invece necessario l'utilizzo di software specifici.

 

 

Allegati

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010  

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro Comandante, che risponde al quesito di un conducente che vuole sapere come comportarsi in caso di utilizzo delle nuove deroghe dell’art.12 per poter rientrare presso la propria residenza.

 

Che cos’è la deroga dell’art. 12?

Il Reg 561/06 all’art 12 prevede la possibilità, a determinate condizioni di poter derogare a:

  • Guida giornaliera
  • Guida 4:30
  • Guida settimanale e bisettimanale
  • Impegno

 

A quali condizioni è possibile derogare secondo l’art 12?

È possibile derogare ai tempi indicati in precedenza a condizione di:

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • “Al più tardi” nel momento in cui si raggiunge un punto di sosta appropriato registrare il motivo

 

È vero che dal 20 agosto 2020 sono state introdotte due nuove deroghe dell’art. 12?

Sì, con il cosiddetto “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte alcune novità in materia di Tempi di guida e riposo e tachigrafi.

Con riferimento all’Art.12, dal 20 agosto 2020 sono state introdotte 2 deroghe ulteriori:

  • Deroga di 1 ora
  • Deroga di 2 ore

 

Quando è possibile utilizzare le deroghe dell’art. 12 REG 561/06?

Qui uno schema riepilogativo delle 3 deroghe

 

La deroga va giustificata? Se si come?

Quando un conducente deroga ai tempi di guida o riposo deve giustificare manualmente sul retro della stampa o del disco il motivo della deroga, “al più tardi” nel momento in cui raggiunge un punto di sosta adeguato per mettersi in sicurezza.

 

Ma se derogo di 1 o 2 ore per poter rientrare in azienda o a casa, come previsto dal regolamento, come posso dimostrare che sto utilizzando al deroga nel caso mi fermino su strada durante il tragitto?

Nel caso il conducesse avesse la necessità di derogare di 1 o 2 ore come previsto dal nuovo art.12 REG 561/06 per poter rientrare presso la propria residenza o presso la sede dell’azienda ed effettuare un riposo settimanale consigliamo di:

1. Nel caso di deroga di 1 ora di guida/impegno

Effettuare una stampata prima di utilizzare la deroga e scrivere:

“Art. 12 reg. 561/06 sto per iniziare la deroga di 1 ora (guida/impegno) a causa di (incidente, ritardo al carico scarico ecc.) per poter rientrare presso la sede dell’azienda o la mia residenza ed iniziare il mio riposo settimanale”

 

Effettuare una stampa all’arrivo presso la sede dell’azienda o presso la propria residenza e scrivere:

Art. 12 reg. 561/06 Ho derogato di 1 ora il tempo di guida o il tempo di impegno a causa di (incidente, ritardi al carico scarico) per poter rientrare presso la sede dell’azienda/residenza ed iniziare il mio riposo settimanale”

 

 

2. Nel caso di deroga di 2 ore di guida

Effettuare una stampata prima di utilizzare la deroga e scrivere:

“Art. 12 reg. 561/06 inizio la deroga ai tempi di guida di 2 ore, a causa di (incidente, ritardo al carico scarico ecc.) per poter rientrare presso la sede dell’azienda o la mia residenza ed iniziare il mio riposo settimanale regolare di 45 ore”

Nota Bene: la deroga di 2 ore di guida prevede l’obbligo di una pausa di 30 MINUTI prima dell’utilizzo dell’estensione; la stampata con relativa giustificazione può essere fatta durante questo lasso di tempo.

 

Effettuare una stampa all’arrivo presso la sede dell’azienda o presso la propria residenza e scrivere:

Art. 12 reg. 561/06 Ho derogato di 2 ore il tempo di guida a causa di (incidente, ritardi al carico scarico ecc.) per poter rientrare presso la sede dell’azienda/residenza ed iniziare il mio riposo settimanale regolare di 45 ore”

 

Per quanto va conservata la stampa con la deroga?

La stampa con la deroga va conservata per:

  • 28 giorni sul veicolo (da mostrare in caso di controlli su strada)
  • 1 anno presso la sede dell’azienda (da mostrare in caso di controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro)

 

Per un approfondimento sull’argomento della deroga dell’Art. 12 è possibile acquistare la nostra dispensa, comprensiva di grafici, esempi pratici ed esercizi.

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro consulente che risponde al quesito di un’azienda che ha organizzato un corso sul corretto utilizzo del cronotachigrafo ai sensi del DD 215/2016, ma si è trovata ad avere alcuni conducenti che si sono rifiutati di partecipare al corso.

 

Quali sono gli obblighi dell’azienda in termini di formazione sul tachigrafo?

Secondo l’art. 33 del REG 165/2014 c. 1 “Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscano ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi”.

Il Regolamento, con l’art 33, nel ribadire la responsabilità delle imprese in merito alle infrazioni commesse dai propri conducenti, ha introdotto l’onere di garantire che essi ricevano una formazione e istruzione adeguate in materia di funzionamento dei tachigrafi. L’azienda inoltre deve effettuare periodicamente dei controlli sul corretto utilizzo di tali strumenti.

 

Un’azienda che non prevede la formazione sul cronotachigrafo può essere sanzionata?

NO, un’azienda che non fa svolgere ai propri conducenti il corso sul cronotachigrafo non può essere sanzionata semplicemente per non aver effettuato la formazione.

 

Quando può essere sanzionata l’azienda e perché?

Nel caso di controllo su strada dal quale dovesse emergere una violazione relativa ai tempi di guida la situazione sarebbe la seguente:

Esempio: il conducente ha fatto 10 ore e 30 min. di guida (poteva fare fino a 10 ore)

Sanzione art. 174 c. 4 euro 41,00

  • Una sanzione 174 c. 4 di € 41,00 viene elevata al conducente e la medesima anche all’azienda di Autotrasporto in quanto “coobbligata in solido (chi paga la sanzione “libera” il secondo soggetto dal pagamento);
  • Sanzione unica all’azienda art 174 c 14 € 333,00 in quanto responsabile dell’organizzazione dell’attività dei conducenti.

L’argomento sulla responsabilità dell’impresa di trasporto ex art 174 c.14 sarà oggetto di ulteriore approfondimento nei prossimi articoli.

 

Cosa può fare l’azienda per dimostrare di aver assolto l’obbligo formativo se un conducente si rifiuta di partecipare al corso sul tachigrafo?

Nel caso in cui un autista dipendente non volesse partecipare al corso sul cronotachigrafo, l’azienda dovrebbe predisporre un richiamo scritto (sanzione disciplinare). In questo modo se il conducente in questione dovesse ricevere una sanzione per violazione delle norme sui periodi di guida e riposo, l’azienda in caso di ricorso ex art 174 c. 14 potrebbe avere un motivo di difesa.

 

Allegati

Fac-simile lettera di richiamo (Word)

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro comandante che ci chiarisce alcuni dubbi in merito alle sanzioni sui tempi di guida e relativa decurtazione dei punti dalla CQC

 

In quale articolo del codice della strada (CDS) sono contenute le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo?

Il quadro sanzionatorio relativo alla disciplina dei tempi di guida e riposo è contenuto nell’art. 174 del CDS.

 

Verso quali soggetti sono indirizzate le sanzioni relative a tempi di guida e riposo?

Per il mancato rispetto delle prescrizioni dettate nel regolamento n. 561/2006/CE sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico di:

 – conducente;

– impresa da cui egli dipende.

 

Come sono suddivise le sanzioni?

Le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo sono suddivise in fasce di gravità

– lieve (entro il 10%)

– grave (tra il 10% e il 20%)

– molto (oltre il 20%)

 

La decurtazione dei punti dalla CQC è prevista per tutte e tre le fasce di gravita?

NO – Per tutte le fasce di gravità è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione dei punti dalla CQC è prevista per le sanzioni gravi e molto gravi (vedi articolo negli allegati in fondo).

 

Quali sono le sanzioni per le quali è prevista solo una sanzione pecuniaria senza decurtazione di punti dalla CQC??

Attenzione: nell’ipotesi di riposo settimanale regolare e ridotto nel caso di gravità entro il 10% non è prevista ne sanzione ne decurtazione dei punti dalla cqc.

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro consulente che farà una panoramica sull’attività di controllo su strada e presso i locali delle imprese di trasporto con riferimento alla normativa 561/06 sui tempi di guida e riposo.

 

Quali sono le norme di riferimento in materia di controlli su strada e presso i locali delle imprese?

In materia di controlli in Italia si fa riferimento al D.lgs. 144 del 2008 che ha recepito la direttiva n 2006/22/CE del 15 marzo 2006

Qual è l’ambito di applicazione del D.lgs. 144 del 2008?

Il Decreto 144 del 2008 disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del REG. 561/06.

Quali sono le Autorità competenti a svolgere i controlli?

Il Decreto 144 del 2008 attribuisce al Ministero dei Trasporti (MIMS) la funzione di coordinamento con:

  • Ministeri dell’Interno
  • Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Chi determina il numero di controllo e su che base?

Ai sensi degli art. 3 e 4 del Decreto 144 del 2008, il numero minimo di controllo che l’Italia deve garantire nel corso di ciascun anno viene determinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIMS), sulla base sia dei dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento, sia dei dati di immatricolazione dei veicoli interessati.

In che percentuale i controlli devono essere fatti su strada e nei locali delle imprese?

 Secondo l’art. 2 del D.lgs. 144/2008 nell’ambito del numero totale dei controlli:

  • 30 % dei giorni lavorativi controllati deve essere verificato su strada
  • 50 % dei giorno lavorativi controllati deve essere verificato presso i locali delle imprese.

Quali sono i controlli minimi da effettuare su strada?

Secondo l’art. 6 c. 1 del D.lgs. 144/2008 le operazioni di controllo devono essere condotte in modo da verificare almeno i seguenti punti (Allegato 1 parte A) i:

  1. Periodi di guida giornalieri
  2. Periodo di guida settimanali
  3. Le interruzioni di lavoro
  4. Periodi di riposo giornalieri
  5. Periodi di riposo settimanali
  6. I fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo,
  7. Dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
  8. Gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari
  9. All’occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
  10. Il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione)
  11. All’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.

Quali sono i controlli minimi da effettuare presso i locali delle imprese?

Secondo l’art. 7 c. 1 del D.lgs. 144/2008 le operazioni di controllo devono essere condotte in modo da verificare almeno i seguenti punti (Allegato 1 parte A e B):

  1. TUTTI I PUNTI stabiliti per i controlli in strada
  2. Periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
  3. L’osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
  4. I fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente

Per effettuare i controlli esistono dei modelli di lista da seguire?

Si – al fine di agevolare i controlli, sono previsti dei modelli di lista di controllo da utilizzare su strada (clicca qui) e presso i locali delle imprese (clicca qui)

A quanto ammontano in totale le giornate lavorative da controllare per l’anno 2021?

Il Ministero di trasporti (MIMS) con la nota U.0002154 del 19 gennaio 2021 ha fissato in 4.230.249 giornate lavorative il numero minimo dei controlli da assicurare nel 2021 sia su strada che nei locali delle imprese:

  • 30 % su strada1.269.075 giornate lavorative
  • 50% nei locali delle impese2.115.124,5 giornate lavorative

Quanti sono i veicoli con cronotachigrafo che potrebbero essere sottoposti a controllo per ogni provincia?

Per visionare il numero di veicoli con cronotachigrafo per provincia scarica la tabella (clicca qui)

 

SCARICA:

D.lgs 144/2008

Direttiva 2006/22/CE

Classificazione gravità sanzioni

Circolare Ministero dell’Interno 300/A/811/21/108/13/8 del 29 gennaio 2021

Lista di controllo su strada

Lista di controllo locali delle imprese

Lista numero di veicoli con tachigrafo suddivisi per provincia

Questa settimana rispondiamo al quesito di un nostro lettore che ha un dubbio in merito alla propria carta tachigrafica scaduta.

 

Che cos’è una carta tachigrafica?

La carta tachigrafica è lo strumento che consente l'utilizzo, nelle sue diverse funzioni, del tachigrafo digitale installato sugli automezzi adibiti al trasporto di merci e di persone.

La carta tachigrafica, permette di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, l’azienda proprietaria del veicolo, un centro tecnico o un'autorità di controllo.

 

Quanti tipi di carte tachigrafiche esistono?

Le carte tachigrafiche sono 4 e ognuna ha una funzione diversa in relazione al soggetto che la deve utilizzare:

  • Carta del conducente
  • Carta azienda
  • Carta di controllo
  • Carta officina

 

A che cosa serve la carta del conducente?

La carta del conducente è l’unica tra le 4 carte tachigrafiche che serve per guidare.

 

Quali dati sono contenuti nella carta del conducente?

La carta del conducente oltre ai dati anagrafici contiene i seguenti dati:

  • Veicoli utilizzati
  • Attività effettuate (guida, lavoro, disponibilità, riposo)
  • Distanza percorsa
  • Lugo di inizio/fine attività lavorativa
  • Anomalie e guasti (della carta)

 

A che cosa serve la carta azienda?

La carta tachigrafica dell’azienda, identifica l’azienda proprietaria dei mezzi e serve per accedere alla memoria del tachigrafo ed effettuare una serie di operazioni come ad esempio lo scarico della memoria di massa.

 

La carta azienda va scaricata?

NO, la carta azienda non va scaricata; il tachigrafo ha una propria memoria interna (memoria di massa), per accedere a questa memoria di massa e scaricane il contenuto c’è bisogno di una “chiave” o “permesso” e la carta tachigrafica dell’azienda permette all’azienda di poter “entrare” nel tachigrafo e scaricarne il contenuto.

 

Che operazioni si possono fare con la carta azienda?

Con la carta azienda si effettuano:

 

Quindi in attesa di ricevere una carta conducente nuova posso guidare con la carta azienda?

Assolutamente no, in attesa di ricevere una nuova carta tachigrafica non è possibile guidare con la carta azienda in quanto essa ha una funzione differente.

 

È possibile guidare senza carta in attesa di ricevere la carta tachigrafica nuova?

Sì, fino a quando non si riceve la nuova carta tachigrafica è possibile guidare il veicolo senza carta ricordandosi di segnalare manualmente le attività sul retro della stampata.

Per quanto tempo si può guidare senza carta?

Durante questo periodo di Covid, il Ministero (vedi circolare) ha chiarito che il Conducente può circolare senza carta fino a quando non la riceve e comunque fino ad un massimo di 2 mesi.

 

Allegati

Scarica la Circolare

 

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Questa settimana il nostro formatore risponde al quesito di due conducenti che hanno effettuato per la prima volta un viaggio in multipresenza ma che non prevedeva una lunga tratta. Come comportarsi quindi in questo caso?

Iniziamo a rispondere al quesito partendo da la definizione di multipresenza.

 

Che cos’è la multipresenza?

Secondo l’art.  4 del REG. 561/06:

“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducentiPer la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”

Quindi la multipresenza è caratterizzata dal fatto che a bordo del veicolo ci sono contemporaneamente 2 conducenti e questa condizione deve permanere per tutto il tragitto/viaggio.

 

In caso di multipresenza come vanno gestite le schede tachigrafiche?

Affinché sia considerata “multipresenza” entrambe le carte dei conducenti devono essere inserite nel tachigrafo, nello specifico nella SLOT 1 la carta del conducente che guida e nella SLOT 2 il conducente che siede a lato passeggero.

Quando i conducenti si scambiano alla guida del veicolo, le carte vanno invertite?

Si la carta del conducente che effettua l’attività di guida deve essere SEMPRE inserita nella SLOT 1.

Che vantaggi ci sono in caso di multipresenza?

In caso di guida in multipresenza l’arco di tempo entro il quale è obbligatorio iniziare un riposo giornaliero si amplia e passa da 24 a 30 ore con conseguente aumento dell’impegno giornaliero fino ad un massimo di 21 ore.

 

I conducenti possono quindi fare anche “solo” 15 o 13 ore di impegno anche in multipresenza?

Si, il fatto che a bordo del veicolo ci siano due conducenti, permette di effettuare un riposo entro un periodo di tempo più ampio (30 ore al posto di 24) ma non vie alcun obbligo nel doverlo utilizzare tutto.

I due conducenti infatti possono arrivare fino ad un massimo di 21 ore di impegno ma nulla vieta di poter terminare la propria giornata allo scadere delle 15 ore.

Di seguito riportiamo due esempi che mostrano come sia possibbile guidare in multipresenza sia fino ad un impegno di 21 ore in un arco di 30 ore, sia fino ad un impegno di 15 ore in un arco di 24 ore.

 

Allegati

Circolare guida in multipresenza

 

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Questa settimana il nostro formatore risponde ad un conducente in merito all’argomento del riposo settimanale.

Il conducente in questione si chiede se facendo un riposo settimanale ampiamente superiore alle 45 ore possa utilizzare le ore in eccedenza per compensare i futuri riposi settimanali ridotti.

 

Partiamo con un breve ripasso:

Qual è la definizione di riposo settimanale?

L’art 4 lett. h) definisce “periodo di riposo settimanale”: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.

 

Quali tipologie di riposo settimanale esistono?

Sempre secondo l’art. 4 lett. h) il riposo settimanale può essere di due tipologie:

  1. «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
  2. «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, una durata minima di 24 ore continuative;

 

Se faccio un riposo settimanale ridotto, le ore di riposo non effettuate vanno recuperate?

Si, in caso di riposo settimanale ridotto, le ore di riposo non effettuate vanno recuperate/compensate:

  • In blocco
  • Entro la terza settimana successiva
  • Attaccate ad un riposo di almeno 9 ore o ad un riposo regolare settimanale

Vedi articolo sul corretto recupero di un risposo settimanale ridotto.

 

Se faccio un riposo regolare molto più ampio delle 45 ore, le ore in più quindi non le posso utilizzare come recupero per i riposi ridotti futuri?

NO, nel caso in cui il riposo settimanale sia superiore alle 45 ore, le ore in più effettuate possono essere utilizzate solo per compensare riposi settimanali ridotti effettuati nelle settimane precedenti.

 

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Questa settimana torna il nostro formatore, che alla luce delle novità entrate in vigore il 20 agosto 2020 (Pacchetto mobilità) ci spiega a quali condizioni sia possibile interrompere un riposo settimanale regolare (45 ore) senza incorrere in sanzioni.

Tra le varie funzioni presenti sul tachigrafo digitale, vi è quella denominata “traghetto-treno” che permette ad un conducente, che imbarca un veicolo su una nave o un traghetto o un treno, di poter interrompere il riposo giornaliero regolare per effettuare operazioni di imbarco o sbarco.

Con il Reg. 1054/20 (Pacchetto Mobilità) la funzione “traghetto-treno” è stata ampliata.

 

 

Cosa era previsto prima del 20 agosto 2020?

Prima dell’entrata in vigore del pacchetto mobilità la funzione permetteva di interrompere:

  • un riposo giornaliero regolare;
  • massimo 2 volte (per 1 ora totale);
  • per effettuare attività di imbarco o sbarco da una nave/traghetto o treno.

 

Quali tipologie di interruzioni sono previste da dopo il 20 agosto 2020?

Attualmente, utilizzando la funzione traghetto-treno è possibile interrompere 3 tipologie di riposo (esempi grafici puramente indicativi, le ore di impegno possono essre 13 o 15):

1. Giornaliero regolare

 

2. Settimanale ridotto

 

3. Settimanale regolare

 

Quante volte può essere interrotto il riposo? e per quanto tempo?

Il riposo può essere interrotto fino ad un massimo di 2 volte per la durata totale di 1 ora.

 

Dove deve svolgere il riposo il conducente?

Per il riposo giornaliero regolare e settimanale ridotto il conducente deve avere a disposizione:

  • Una cabina letto;
  • Una branda;
  • Cuccetta.

Per il riposo settimanale regolare il conducente può avere a disposizione sono una cabina letto.

 

Qual è la condizione principale che permette di interrompere un riposo settimanale regolare?

Il riposo settimanale regolare può essere interrotto giustificando l’imbarco o lo sbarco con la funzione “traghetto-treno” solo se la tratta prevista è di almeno 8 ORE.

 

L’interruzione va documentata? O basta attivare la funzione?

È importante conservare i biglietti di viaggio per gli ultimi 28 giorni (in caso di controlli).

 

Come si inserisce la funzione traghetto treno? E quando va attivata?

Di seguito la procedura da eseguire per i tachigrafi VDO e Stoneridge.

VDO

1. Premere su OK per entrare nel menu del tachigrafo.

2. Premere sulla freccia in basso fino ad arrivare a Entrata veicolo e premere OK.

3. Premere sulla freccia in basso fino ad arrivare a Traghet./treno e quindi premere su OK per confermare l'attivazione della funzione.

 

STONERIDGE

1. Premere su OK per entrare nel menu del tachigrafo.

2. Premere sulla freccia in basso fino ad arrivare a Luoghi e premere Ok.

3. Premere sulla freccia in basso fino ad arrivare a traghetto/treno e premere OK per attivare la funzionalità.

 

Quando va attivata?

La corretta procedura di attivazione è la seguente:

  1. Il conducente inizia il riposo (giornaliero regolare o settimanale) presso il porto di imbarco e attiva la funzione traghetto treno;
  2. Il conducente viene chiamato per l’imbarco e muove il veicolo;
  3. A bordo del traghetto o treno il conducente attiva nuovamente la funzione traghetto treno;
  4. Il conducente scende dal traghetto o treno, parcheggia per proseguire il suo riposo e attiva nuovamente la funzione traghetto treno.

In questo modo tutte le attività di guida per l’imbarco e lo sbarco sono giustificate correttamente dalla funzione traghetto/treno.

ATTENZIONE: se si attiva la funzione Out Of Scope (OUT) non è possibile inserire anche la funzione traghetto perché l'una annulla l'altra.

        

 

 

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Questa settimana il nostro formatore risponde ad un interessante quesito di un nostro lettore in merito alla multipresenza.

Facciamo come sempre un piccolo ripasso, per tenere allenata la mente.

Che cos’è la multipresenza?

Secondo l’art. 4 del REG. 561/06: “…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducentiPer la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”

 

Qual è la differenza principale tra guida in multipresenza e guida con autista singolo?

In caso di guida in multipresenza (con due conducenti a bordo del veicolo) l’arco temporale entro il quale è necessario effettuare il riposo giornaliero aumenta da 24 a 30 ore con conseguente aumento dell’impegno fino ad un massimo di 21 ore.

 

 

Quali sono le condizioni da rispettare affinché sia riconosciuta la situazione di “multipresenza”?

1. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.

2. Il secondo conducente con la carta inserita nella “slot 2” giustifica la propria attività come disponibilità.

 

Il secondo conducente che registra l’attività in “disponibilità” può essere considerato in pausa dalla guida?

In merito alla Multipresenza il nuovo regolamento 1054/2020 che ha modificato il REG. 561/06 ha precisato che:
“il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato a un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo”

In base a quanto citato dal Regolamento europeo, in multipresenza, un periodo di disponibilità di almento 45 minuti può essere considerata come interruzione alla guida (pausa).

In sostanza se la guida del primo conducente dura almeno 45 minuti, il secondo conducente può considerare questo periodo di disponibilità come interruzione valida.

 

La multipresenza si può effettuare anche con 3 autisti? Come vanno conteggiate le ore di riposo?

Riportiamo un esempio pratico di guida in multipresenza alla quale partecipano 3 conducenti in diversi momenti del viaggio.

ORE 6:00   – Il conducente 1 e il conducente due partono contemporaneamente con le trambe schede inserite.
                   – Il conducente 1 guida per 4:30 mentre il conducente 2 è in disponibilità per 4:30.

ORE 10:30 – Il conducente 1 e 2 si invertono alla guida.
                   – Il conducente 2 guida per 4:30 mentre il conducente 1 è in disponibilità per 4:30.

ORE 15:00 – Il conducente 2 scende dal veicoli e sale il conducente 3.
                   – Il conducente 1 guida per 4:30 mentre il conducente 3 è in disponibilità per 4:30.

ORE 19:30 –  Il conducente 1 e 3 si invertono alla guida.
                   – Il conducente 3 guida per 4:30 mentre il conducente 1 è in disponibilità per 4:30.

ORE 24:00 – Il conducente 3 e 1 si invertono alla guida.
                   – Il conducente 1 guida per 1:00 mentre il conducente 3 è in disponibilità per 1:00.

ORE 1:00   – Il conducente 1 e 3 si invertono alla guida.
                   – Il conducente 3 guida per 1:00 mentre il conducente 1 è in disponibilità per 1:00.

ORE 2:00   – Il conducente 1 e 3 svolgono entrambi attività di carico e scarico per 1 ora.

ORE 3:00   – Il conducente 1 e 3 iniziano entrambi un riposo di 9:00 ore.

Entrambi i conducenti 1 e 3 dovranno effettuare contemporaneamente un riposo di almeno 9 ore.

Il conducente 1, a differenza del conducente 3, può effettuare un impegno di 21 ore senza incorrere in sanzioni in quanto, durante il viaggio, ha sempre guidato in multipresenza assieme ad un altro conducente.

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro Comandante che fornisce alcune indicazioni su come riconoscere se si è stati sottoposti a controlli su strada.

 

Come si lascia traccia di un controllo effettuato?

Se durante una verifica su strada, viene inserita la carta di controllo nel tachigrafo per effettuare alcune operazioni, queste informazioni rimangono memorizzate dal tachigrafo.

 

Quali operazioni, effettuate dagli organi di controllo, vengono registrate?

  • Stampa
  • Scarico della carta
  • Scarico del tachigrafo
  • Visualizzazioni

 

 

Oltre al tipo di controllo o all’attività effettuata quali altre indicazioni si possono estrapolare?

È possibile avere traccia di:

  • Chi ha effettuato il controllo (identificazione della carta di controllo)
  • Data e ora del controllo.

 

Dove è possibile visionare queste informazioni?

Le informazioni indicate in precedenza è possibile visionarle:

  • dalla stampata del conducente;
  • con un software di analisi dati.

 

In quale parte della stampata è possibile vedere l’ultimo controllo a cui si è stati sottoposti?

Dal software invece le informazioni visualizzabili sono le seguenti

 

Questa informazione rimane in memoria anche se la carta di controllo non è stata inserita nel tachigrafo?

No, nel caso in cui non vena inserita la carta di controllo, non rimane salvata nessuna informazione.

 

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Questa settimana il nostro formatore ha deciso di affrontare un argomento molto dibattuto durante i corsi di formazione, la regola del minuto e i brevi spostamenti.

 

Che cos’è la regola del minuto?

I tachigrafi di “prima generazione” (vedi tabella), registravano attività di guida anche brevissime come se avessero la durata di un minuto.

Questo inizialmente ha portato ad una notevole disparità tra chi guidava con un tachigrafo digitale e chi con uno analogico.

Con un tachigrafo di prima generazione è sufficiente fare un breve movimento, anche di un secondo, e il tachigrafo registra l’intero minuto come attività di guida.

Con il REG. 1266/2009 sono state introdotte alcune novità tra cui appunto “la regola del minuto”; in che cosa consiste?

Secondo il Reg. 1266/2009 “l’intero minuto sarà considerato come l’attività di maggiore durata verificatasi entro quel minuto”

In pratica le attività di guida effettuate sotto i 30 secondi non vengono considerate come guida (vedi esempi qui sotto).

   

 

Ma sfruttando la regola del minuto, posso effettuare uno spostamento di quasi un intero minuto e non far risultare il movimento sulla stampa?

Sì, se i due periodi di guida di 29 secondi sono in due minuti differenti (vedi esempio qui sotto).

 

ATTENZIONE : Lo stesso  concetto vale se al posto del pittogramma del lettino si utilizza quello dei martelletti ( cioè lavoro)

Di seguito riportiamo invece un esempio di una stampa con alternanza guida e pause.

Questo un secondo esempio di una stampa con alternanza tra guida e lavoro (colonna, rallentamento o spostamento per carico)

Attenzione: affinché il tachigrafo registri l’attività prevalente è necessario che trascorra tutto il minuto.

Ad esempio: veicolo in movimento per 29 secondi, poi fermarsi e selezionare lettino/lavoro e aspettare il termine del minuto.

 

Come faccio a calcolare i secondi? Esistono strumenti che fanno conteggi precisi?

Per poter effettuare il conteggio preciso è possibile installare uno strumento collegato al tachigrafo che effettua il conteggio dei secondi in maniera precisa e indica al conducente quando effettuare lo spostamento senza interrompere la pausa o senza consumare attività di guida.

Tacho drive timer
Per informazioni e acquisti
info@tachconsulting.it

 

 

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Il 31 luglio 2020, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due Regolamenti della Direttiva che formano il Primo Pacchetto Mobilità sulla riforma dell’autotrasporto internazionale, Il 20 agosto 2020 è entrato in vigore il primo di tali provvedimenti, ossia il Regolamento UE 1054/2020 del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo degli autisti.

Trattandosi di un regolamento, questo è entrato in vigore automaticamente in tutti gli Stati comunitari senza la necessità di un recepimento.

Tra le novità entrate in vigore, questa settimana ci focalizziamo sulla deroga dell’art. 12 (superamento tempi di guida e riposo).

 

Facciamo un piccolo ripasso: che cos’è la deroga dell’art. 12?

A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Il Regolamento 561/06 ha previsto all'art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.

L'art. 12 cita:

"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).

 Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato"

 

ATTENZIONE:

L’Articolo 12 però non autorizza il conducente a derogare alle disposizioni del regolamento per motivi che siano conosciuti prima di intraprendere il viaggio. Esso infatti ha lo scopo di consentire ai conducenti di gestire situazioni in cui, INASPETTATAMENTE, risulta impossibile rispettare le disposizioni su tempi di guida o riposo nel corso del viaggio, ovvero in situazioni di difficoltà inconsuete, inattese e indipendenti dalla volontà del conducente.

 

Quali sono le deroghe introdotte con il nuovo regolamento UE 1054/2020?

All’art. 12 originale è stato aggiunto il seguente testo:

DEROGA DI 1 ORA

“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 (guida giornaliera e guida settimanale), e dell'articolo 8, paragrafo 2 (riposo/impegno giornaliero), superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.

SINTESI

DEROGA MASSIMO 1 ORA di “sforamento” di:

  • guida giornaliera e settimanale
  • Impegno giornaliero

Non è quindi prevista la deroga per:

  • guida bisettimanale
  • pause delle 4 ore e 30 min

Solo per rientrare:

  • nella sede dell’azienda o
  • Residenza conducente

Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

 Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto).

 

La situazione deve essere del tutto imprevedibile:

  • Cause metereologiche
  • Traffico intenso
  • Ritardi ai punti di carico/scarico

 

DEROGA 2 ORE:

“…Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.

SINTESI

DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:

  • solo guida giornaliera e settimanale
  • impegno giornaliero

Non è quindi prevista la deroga per:

  • impegno
  • guida bisettimanale
  • pause delle 4 ore e 30 min

Solo per rientrare:

  • nella sede dell’azienda o
  • Residenza conducente

Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.

La situazione deve essere del tutto imprevedibile:

  • Cause metereologiche
  • Traffico intenso
  • Ritardi ai punti di carico/scarico

 

Prima di iniziare l’estensione di 2 ore il conducente deve svolgere una pausa di 30 minuti

 

Le ore effettuate in deroga vanno compensate?

SI – Ogni eventuale periodo di estensione (sforamento) deve essere compensato da un periodo di riposo equivalente:

  • in blocco
  • collegato ad un riposo di almeno 9 ore
  • entro la terza settimana successiva

 

La compensazione si applica per tutte le deroghe dell’Art. 12?

Sì, si applica a tutte e tre le deroghe prevista dall’Art.12:

  1. Art. 12
  2. Art. 12 – Deroga 1 ora
  3. Art. 12 – Deroga 2 ore

In merito alla deroga al punto 1 (quella “generica”), ad esempio, in caso di sforamento sui tempi di guida di 30 minuti, per compensare i minuti di eccesso è sufficiente partire mezzora dopo il giorno successivo (vedi esempio grafico).

La deroga va giustificata? Se si dove?

Ogni deroga Art. 12 deve essere giustificata:

  • sul retro dei fogli di registrazione (dischi)
  • sul retro della stampa tachigrafica

 

Quando va giustificata la deroga dell’Art. 12?

  • Art. 12 – Appena terminata l’estensione
  • Art. 12  1 ora – Appena dopo il rientro in sede o presso la residenza
  • Art. 12  2 ore – Appena dopo il rientro in sede o presso la residenza

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro tecnico di officina che risponderà al quesito di un nostro lettore preoccupato per il fatto che dopo aver ricevuto la nuova carta azienda da parte della Camera di Commercio non è in più in grado di scaricare la memoria di massa del tachigrafo.

Che cos’è la carta tachigrafica dell’azienda e a che cosa serve?

La carta tachigrafica dell’azienda identifica il proprietario del veicolo o chi ne ha l’effettiva gestione, ha validità di 5 anni ed è rilasciata dalla Camera di Commercio.

Questa specifica carta tachigrafica consente di:

– visualizzare, stampare e scaricare i dati dei conducenti

visualizzare, stampare e scaricare i dati della memoria di massa dei tachigrafi dei veicoli aziendali

registrare o cancellare i dati dell’azienda (nome azienda ecc.) nel tachigrafo digitale (blocco e sblocco)

Inserire (una sola volta) lo Stato membro e la targa del veicolo.

La scheda azienda è quindi come una sorta di “chiave” che permette di accedere ai dati del tachigrafo solo dell’azienda di appartenenza (la carta di controllo della polizia e quella dell’officina invece possono accedere senza problemi a tutti i tachigrafi).

Attenzione, la carta tachigrafica dell’azienda non serve per guidare!

 

Le carte azienda sono tutte uguali?

NO. Dal 15 aprile 2020 le carte tachigrafiche hanno adottato un nuovo standard di numerazione (vedi vademecum della Camera di Commercio).

La modifica si è ritenuta necessaria per poter introdurre correttivi ad un problema di comunicazione tra alcune tipologie di carta (azienda, controllo, officina) e tachigrafo di seconda generazione, in particolari condizioni.

Che struttura ha la nuova carta tachigrafica?

Le nuove carte tachigrafiche, riportano nel secondo carattere un numero che indica la tipologia:

– 1 Carta Conducente
– 2 Carta Officina
– 3 Carta di controllo
– 4 Carta Azienda

 

Questa nuova numerazione che conseguenze comporta?

La conseguenza più importante è quella che prima di attivare la nuova carta azienda nei tachigrafi in dotazione, è assolutamente necessario traferire i dati tachigrafici della memoria di massa con la vecchia carta.

Se non si ha effettuato lo scarico con la vecchia carta azienda e si inserisce la nuova carta (con la nuova numerazione) nel tachigrafo non sarà possibile scaricare alcuno dato.

 

Posso reinserire quella vecchia per recuperare i dati da scaricare?

NO, una volta inserita la nuova carta con la nuova numerazione si creerà di conseguenza un “nuovo blocco azienda” impedendo lo scarico dei dati precedenti anche con la vecchia carta.

Per cui anche inserendo la vecchia carta azienda non è possibile scaricare i dati precedenti perché si genera in automatico un nuovo “blocco azienda” diverso da quello generato inizialmente.

Esempio

– Il 1° aprile l'azienda scarica gli ultimi 3 mesi del tachigrafo (gennaio febbraio marzo).

– Il tachigrafo è stato sempre scaricato con la carta azienda con codice I-00000000169110 con scadenza 31 marzo.

– L'azienda quindi inserisce nel tachigrafo la nuova carta azienda (valida dal 1° aprile) con codice I400000000007000.

– Inserendo la nuova carta si crea un “nuovo blocco” con un codice che inizia per I4, il blocco vale da quel giorno in avanti.

– Se l'azienda inserisce la chiavetta di scarico questa non riuscità a scaricre i dati dei 3 mesi precedenti perché il tachigrafo è stato “bloccato” con una nuova carta dal 1° aprile.

L'azienda prova allora a reinserire la carta azienda vecchia (I-00000000169110) sperando di poter recuperare i dati e riprova lo scarico. Anche in questo caso il download darà errore perchè la vecchia carta azienda avrà generato un nuovo blocco ancora (in figura "blocco azienda B") diverso dal primo blocco azienda.

– Questa procedura è sbagliata e non permette di recuperare i dati di gennaio, febbraio, e marzo.

In precedenza il problema non sussisteva in quanto le carte avevano tutte lo stesso standard di numerazione per cui alla scadenza di una si poteva tranquillamente utilizzare quella nuova.

 

Come posso fare a recuperare i dati degli ultimi mesi se ho inserito la nuova carta e non ho scaricato precedentemente la memoria di massa?

In caso di impossibilità di scaricare la memoria di massa del tachigrafo a causa dell’inserimento della nuova carta azienda, è possibile rivolgersi al centro tecnico per richiedere lo scarico dei dati mancanti.

 

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Questa settimana rispondiamo ad un quesito che ci è stato sottoposto da un nostro lettore che è stato il destinatario di una sanzione a seguito di un controllo su strada.

Nella fattispecie, al conducente è stato contestato un errato utilizzo della funzione “Out of scope”

Partiamo prima con un breve ripasso su questa funzione.

 

Cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06.

 

Che vantaggi comporta quindi la funzione OUT per i conducenti?

Il vantaggio della funzione OUT è che l’attività di guida svolta dal conducente in aree private (o cave o cantieri) è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera.

Quindi, se un conducente entra all’interno di un’azienda, attiva manualmente sul tachigrafo la funzione OUT e svolge 15 minuti di guida, questi minuti andranno sottratti dal totale di guida compiuta durante la giornata.

 

La funzione OUT OF SCOPE va utilizzata con o senza scheda tachigrafica?

La funzione OUT può essere attivata e utilizzata sia con la scheda del conducente inserita sia senza scheda inserita, cioè dipende dal soggetto che ha la disponibilità del veicolo:

Se a bordo del veicolo è alla guida il conducente del mezzo, l’attività in OUT deve essere eseguita con la scheda inserita nel tachigrafo.

Se durante l’attività in area privata alla guida c’è una persona diversa dal conducente, come un caricatore, un addetto cantiere/terminal, un tecnico dell’officina, ecc. allora è possibile muovere il veicolo senza carta tachigrafica.

In questa maniera sul display comparirà il messaggio di “guida senza scheda” ma sarà giustificato dal fatto che quest’ultima è effettuata in area privata con funzione OUT OF SCOPE.

 

Andiamo ora ad analizzare la situazione del nostro lettore.

Il conducente ha effettuato durante la propria giornata lavorativa, una serie di attività con funzione “out of scope” attiva e con carta inserita.

Durante il controllo gli viene chiesto di produrre una stampata giornaliera. Dopo avere analizzato la stampata gli viene contestata una guida di 01 ora e 13 minuti continuativi in “out of scope”.

 

Come si fa a calcolare i minuti di guida in out leggendo solo la stampata? Andiamo a controllare

Dalle 04:07 (prima attività di guida registrata) fino alle 05:20 sono 1 ora e 13 minuti totali di guida ma in OUT il conducente ha svolto solo 7 minuti (4+3) in totale. 

 

N.B LA STAMPATA INDICA IL TEMPO CHE PASSA DA UN’ATTIVITA’ ALL’ALTRA ( dalle 04:07 alle 05:20 1 ora e 13 min di guida), INDIPENDENTEMETNE DALL’USO DELL’OUT, CHE VIENE SEGNALATO A PARTE 

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro consulente che ci fornirà alcuni chiarimenti in merito alla conservazione dei fogli di registrazione (dischi) e dei dati tachigrafici.

 

Che obblighi hanno le imprese di trasporto in merito ai dischi (fogli di registrazione)?

Secondo l’art.33 del Reg. 165/14 "… le imprese di trasporto devono rilasciare ai conducenti dei veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo…”

 

Che tipo di fogli di registrazione devono essere consegnati ai conducenti?

Le imprese devono consegnare soltanto dischi omologati per il modello di tachigrafo installato a bordo del veicolo.

 

Come posso verificare se il disco che consegno è omologato per il tachigrafo che è installato sul veicolo?

Per verificare se un disco è omologato per il tachigrafo installato è necessario controllare se i codici stampati dietro al disco corrispondono a quelli delle etichette all’interno del tachigrafo.

 

L’impresa di trasporto ha l’obbligo di conservare i dischi? E per quanto tempo?

Secondo l’Art 33 c.2 del Reg. 165/14 le imprese di trasporto devono conservare i fogli di registrazione (dischi) in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di ALMENO 1 ANNO dalla data di utilizzo.

In caso di controlli da parte degli organi preposti le aziende devono essere in grado di consegnare i dischi in originale o i dati delle carte tachigrafiche.

 

Il conducente può richiedere copia dei propri dischi? E dei dati contenuti nelle carte tachigrafiche?

Si, secondo l’art 33 c.2 del Reg. 165/14 le aziende sono tenute a rilasciarne copia dei dischi copia ai conducenti eventualmente interessati che ne facciano richiesta, inoltre forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte, ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.

 

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Per quanto si devono conservare i dati/dischi tachigrafici in azienda? e a bordo del mezzo?

 

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Questa settimana rispondiamo al quesito di un conducente che ha ricevuto una sanzione a seguito di un eccesso di velocità rilevato con autovelox;

Nel verbale viene contestato un eccesso di velocità di 78 km/h. Sul mezzo del conducente è installato un dispositivo di geolocalizzazione, che riporta una velocità diversa rispetto a quella contestata.

 

Come comportarsi in questi casi? Dove è possibile rilevare una velocità “certificata”?

Per poter rilevare il superamento della velocità di 78 km/h è necessario verificare le “velocità istantanee”, e l’unico strumento in grado di rilevale è il tachigrafo digitale.

 

Per quanto tempo rimangono registrate le velocità istantanee? E dove?

Le informazioni relative alla velocità istantanee vengono conservate solo per le ultime 24 ore di movimento del veicolo, con eccezione per i tachigrafi VDO di nuova generazione.

Vediamo nel dettaglio il massimo visualizzabile per tipologia di tachigrafo:

– Stoneridge REV. 6,7 – ultime 24 ore di movimento

– Stoneridge EXACT DUO – ultime 24 ore di movimento

– VDO fino alla versione 1.4 – ultime 24 ore di movimento

– VDO dall versione 2.0 – fino a 168 ore di movimento.

Le velocità istantanee sono presenti solo nella memoria di massa del tachigrafo .

 

Quindi nel caso in cui io non riesca a scaricare le velocità dal tachigrafo non posso trovare la stessa informazione sulla carta tachigrafica?

NO, le velocità istantanee sono presenti solo nella memoria del tachigrafo e per un periodo limitato di tempo.

 

Quale soluzione potrei adottare per poter avere le velocità di tutti i giorni?

Una soluzione, anche se parecchio dispendiosa in termini di tempo da mettere in pratica, potrebbe essere quella di scaricare la memoria di massa ogni 3 o 4 giorni circa massimo ogni fine settimana, questo permetterebbe di avere i dati sulla velocità praticamente sempre completi.

 

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Questa settimana rispondiamo ai quesiti di un nostro lettore che effettuando trasporto internazionale (nel suo caso in Francia) si è posto il quesito: se, come e quando inserire il passaggio di frontiera.

Con il Pacchetto Mobilità, approvato dall’UE, è stato introdotto il REG UE 1054/2020 che ha apportato modifiche al REG. 561/06 sui tempi di guida e riposo e il REG. 165/2014 sui tachigrafi digitali.

L’art 34 del REG 165/2014  è stato così modificato:

c) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:

«f) ….. Il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.»;

 

Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo…”.

 

Quindi se ho un tachigrafo digitale da quando dovrò inserire il passaggio di frontiera?

In caso di trasporto Internazionale con veicoli che installano tachigrafi digitalia partire dal 02 febbraio 2022 sarà necessario appena superato il confine:

  • fermarsi appena possibile;
  • registrare l’attraversamento inserendo la Nazione di Inizio.

Ad esempio se il conducente è partito dall’Italia e sta transitando in Francia, appena passato il confine dovrà fermarsi alla prima area di sosta utile e inserire la NAZIONE DI INIZIO.

 

Come si effettua la procedura di inserimento/cambio di nazione?

Per approfondire le procedure di inserimento o cambio nazione è possibile acquistare le schede tecniche sul nostro e-commerce.

 

Se l’attraversamento avviene con un traghetto o treno? Devo inserire il passaggio di confine?

No, in caso di attraversamento con Traghetto o Treno si deve inserire solo il Paese di Arrivo quindi la Nazione di Fine.

 

Se ho un tachigrafo analogico come devo comportarmi? È prevista una deroga?

In caso di tachigrafo analogico è già obbligatorio l’inserimento sul foglio di registrazione il passaggio di confine tra uno Stato e l’altro, ma non è ancora stato precisato come effettuare questa registrazione.

E’ sufficiente indicare la sigla del Paese in cui si è entrati con l’orario di entrata.

Per cui, ad esempio, un conducente che transita dall’Italia all’Austria (alle 12:30 circa), appena superato il confine alla prima area di sosta utile dovrà fermarsi ed inserire dietro al foglio di registrazione l’orario e la sigla della nazione di passaggio.

 

 

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Questa settimana rispondiamo ad un quesito che ci è stato posto da più persone durante il nostro primo Webinar sui tempi di guida svolto il 25 novembre.

Con il Pacchetto Mobilità, approvato dall’UE, è stato introdotto il REG UE 1054/2020 che ha apportato modifiche al REG. 561/06 sui tempi di guida e riposo e il REG. 165/2014 sui tachigrafi digitali.

Il nuovo art. 3 REG. 165/2014 dispone che:

«Entro tre anni dalla fine dell’anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all’articolo 11, secondo comma, le categorie di veicoli seguenti operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione sono dotati del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:

1. veicoli muniti di tachigrafo analogico;

2. veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili fino al 30 settembre 2011;

3. veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2011;

4. veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2012.IT L 249/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.7.2020

Dal regolamento quindi si può “presumibilmente” affermare che l’applicazione di tale regola sarà entro il 31/12/2023.

In Italia al momento non è previsto alcun obbligo di sostituzione per quanto riguarda il tachigrafo analogico; infatti anche in caso di rottura può essere riparato e non è necessario installare uno strumento di tipo digitale (vedi nostro approfondimento).

Dal punto di vista squisitamente tecnico c’è da sottolineare che nel caso in cui ci fossero veicoli che installano ancora tachigrafi analogici 1314 e 1318 sarebbe impossibile effettuare una sostituzione con un tachigrafo digitale;

           

 

Se si tratta invece di tachigrafi 1324 (analogico a slitta) allora è possibile sostituirli con tachigrafi digitali.

 

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Allegati

REG 1054/2020

 

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Questa settimana il nostro consulente risponde al quesito di un nostro lettore preoccupato per la propria CQC.

Innanzitutto partiamo da un breve ripasso…

 

Che cos’è l’impegno?

Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel codice della strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l’attività giornaliera.

L’impegno giornaliero possiamo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività compiuta con scheda inserita, all’ultima prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

Definire il tempo di impegno aiuta quindi a capire quanto riposo deve svolgere il conducente per rientrare nell’arco delle 24 ore.

 

Come si definisce il riposo giornaliero? e quali tipologie di riposo sono previste?

L’art. 4 Reg 561/06 lettera f definisce il riposo come: “ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo”

L’ART. 8 Reg. 561/06 stabilisce che: “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo giornaliero può essere:

 

REGOLARE: 11 ORE (si può fare tutti i giorni)

Fare 11 ore di riposo significa fare 13 ore di impegno 13+11=24 ore

 

REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni)

 

RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

Fare 9 ore di riposo significa fare 15 ore di impegno 9+15=24

 

Arriviamo quindi al quesito del nostro conducente, e cioè:

 

Se “sforo” con le ore di impegno, rischio punti della cqc?

Dipende. In base alla percentuale di sforamento sono previste diverse sanzioni.

 

Che cosa significa “sforare” con l’impegno?

Andare oltre con l’impegno significa effettuare meno ore di riposo giornaliero

Esempio con impegno superiore a 13 ore per più di 3 volte a settimana.

 

Le sanzioni sui tempi di guida sono suddivise in fasce di gravità: lieve, grave, molto grave.

In caso di sanzioni di prima fascia (lieve entro il 10% di gravità) non è mai prevista la decurtazione di punti dalla cqc. Qui di seguito sintetizziamo in una tabella le sanzioni relative al riposo giornaliero.

Non è prevista decurtazione di punti dalla CQC nel caso in cui:

  • Il conducente deve fare 13 ore di impegno e fa fino a 14 ore e 6 minuti
  • Il conducente deve fare 15 ore di impegno e fa fino a 15 ore e 54 minuti

Oltre queste soglie è sempre previsa la decurtazione dei punti.

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro comandante che risponde al quesito di un’azienda relativamente alla carta di qualifica del conducente (CQC)

Facciamo un piccolo ripasso:

Che cos’è la CQC?

La CQC (Carta di qualifica del conducente) introdotta dall’Unione Europea con la direttiva 2003/59/CE , è un ulteriore documento di idoneità alla guida che devono possedere i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e/o di cose in possesso delle patenti di categoria C1, C , C1E, CE, D1, D, D1E o DE.

 

La CQC ha una scadenza?

Sì, la CQC a scadenza 5 anni e va rinnovata frequentando un corso di formazione periodica di 35 ore.

 

A quanto ammonta la sanzione se guido con CQC scaduta?

L’art. 126 c. 11 cita “Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 € a 639 €“

La sanzione per chi guida con CQC scaduta va quindi da € 158 a € 639.

 

È prevista una sanzione accessoria? Se si quale?

L’art 126 c. 11 prevede “…Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

La normativa prevede quindi il ritiro del documento “scaduto” (leggi approfondimento sul ritiro).

 

È prevista una sanzione anche per l’azienda che ha alle proprie dipendenze un conducente che circola con CQC scaduta?

No, nel caso in cui un conducente dipendente dell’azienda circoli con la CQC scaduta l’azienda di trasporto non è soggetta ad alcun tipo di sanzione. La sanzione viene elevata solo al conducente in quanto circola con un documento scaduto (Art. 126 cds).

 

In quale caso è prevista la sanzione anche per l’azienda?

In caso di guida di un veicolo senza essere in possesso della CQC sono previste le seguenti sanzioni:

Art. 116 c. 16-18

Sanzione per il conducente: € 409 – € 1637 (Art. 116 c. 16)

Sanzione accessoria per l’azienda: fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (art. 116 c. 18), “incauto affidamento”: da € 398 a € 1595 (art. 116 c. 14).

 

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Questa settimana il nostro formatore torna sull’argomento della guida in multi-presenza per risolvere un dubbio di un nostro lettore.

 

Che cos’è la multipresenza?

Secondo l’art. 4 lett. “O” del REG. 561/06: “si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”

 

Che vantaggi comporta la multipresenza?

In caso di “multipresenza” l’arco temporale entro il quale va effettuato il riposo giornaliero non è più 24 ore bensì di 30 ore.

Secondo la Circolare 300/A/6262/11/111/20/03 del 22/07/2011 quando l’equipaggio è composto da più di un conducente, a ciascun conducente si chiede di completare un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore da quando è entrato in servizio.

Quindi un solo conducente deve completare un periodo di riposo giornaliero entro 24 ore, 2 conducenti entro 30 ore.

 

Quali sono le condizioni da rispettare affinché sia riconosciuta la situazione di “multipresenza”?

1. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.

2. Il secondo conducente con la carta inserita nella “slot 2” giustifica la propria attività come disponibilità

 

Il secondo conducente che registra l’attività in “disponibilità” può essere considerato in pausa dalla guida?

In merito alla Multipresenza il nuovo regolamento 1054/2020 che ha modificato il REG. 561/06 ha precisato che “il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato a un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo”

Secondo alcune interpretazioni sembra che sia valido come interruzione alla guida (pausa) solo un periodo di disponibilità di almeno 45 minuti.

In sostanza se la guida del primo conducente dura almeno 45 minuti, il secondo conducente può considerare questo periodo di disponibilità come interruzione valida.

 

Alcuni esempi
Riportiamo di seguito alcuni esempi concreti. ( MA NON ESAUSTIVI)
L’esempio qui sotto prende in considerazione solo il REG. 561/06.

Qui sotto invece un esempio combinando tra REG. 561/06 E D.LGS 234/2007 (normativa sull’orario di lavoro)

Ma torniamo al quesito del nostro lettore: è obbligatorio effettuare una guida di 4 ore e 30 minuti prima di effettuare il cambio del conducente in caso di multipresenza?

La risposta è NO.

La normativa indica solo le specifiche minime per svolgere correttamente la “multipresenza” e molto spesso gli esempi che vengono mostrati con 4 ore e 30 di guida consecutive sono solo a scopo esemplificativo.

Considerando anche quanto introdotto con il nuovo regolamento riportiamo di seguito una seri di esempi differenti con opzioni di guida diverse.

 

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Allegati

Circolare

Reg. UE 1054/20

 

 

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Oggi il nostro formatore risponde al quesito di un conducente preoccupato per il fatto di aver estratto la propria carta tachigrafica durante una pausa.

Nella fattispecie, il conducente in questione stava svolgendo una pausa di 45 minuti presso un’area di servizio, ad un certo punto verso il quarantesimo minuto di pausa, ha estratto la carta per allontanarsi momentaneamente dal veicolo e riprenderlo in custodia una decina di minuti dopo.

In questo caso, l’estrazione della carta dal tachigrafo comporta necessariamente l’interruzione della pausa?

Prima di rispondere facciamo un piccolo ripasso del concetto di “inserimento manuale”.

 

Cosa sono gli inserimenti manuali sul tachigrafo? Che cosa significa “inserimento manuale”?

Gli inserimenti manuali sono una procedura che il conducente deve effettuare ogni volta che inserisce la carta nel tachigrafo.

Questa procedura serve per introdurre nella scheda tachigrafica DUE importanti informazioni:

1. Le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità)

2. La nazione di inizio/fine turno (solo quando inizia/finisce l’attività lavorativa)

 

In sostanza ogni volta che la scheda viene inserita nel tachigrafo, il conducente deve inserire nella carta (manualmente utilizzando il tachigrafo) le attività che ha svolto dal momento in cui ha tolto la scheda (es. la sera prima, 10 minuti prima, ecc.) al momento in cui l’ha inserita (es. al mattino ad inizio turno).

 

ESEMPIO – Inserimento manuale del riposo notturno

Sulla scheda tachigrafica (che è stata fuori dal tachigrafo durante la notte o durante un breve periodo in cui ci si è allontanati dal veicolo) bisogna inserire “manualmente” (utilizzando i tasti del tachigrafo) l’attività effettuata (nell’esempio il riposo notturno oppure una pausa, lavoro o disponibilità).

 

Se la carta rimane nel tachigrafo e il conducente seleziona un’attività (riposo, lavoro, disponibilità) questo registrerà sulla carta l’attività corrispondente al pittogramma presente sullo schermo.

In questo caso se la carta è nel tachigrafo e il tachigrafo è sul pittogramma dei “martelletti” questo registra sulla carta “martelletti” quindi lavoro.

Se la carta è inserita e sul display del tachigrafo c’è il simbolo del lettino allora sulla carta si registrerà lettino

Arriviamo quindi al problema del nostro conducente e prendiamo un estratto della sua stampa, ha fatto 41 minuti di pausa, ha tolto la scheda e poi l’ha reinserita 7 minuti dopo registrando riposo, la pausa è rimasta?

Alle 10:52 ha effettuato una guida per 19 minuti

Alle 11:11 ha iniziato una pausa per 41 minuti poi ha estratto la carta alle 11:52 e l’ha reinserita 7 minuti (11:59) inserendo “manualmente” 7 minuti di riposo.

Per cui 41+7= 48 minuti di sosta anche se la carta è stata estratta durante la pausa.

 

Come si fa a vedere quando una carta è stata tolta e reinserita?

Quando una carta viene estratta dal tachigrafo e poi re-inserita, l’attività l’orario e la durata vengono scritte tra due linee tratteggiate, nel nostro caso il conducente ha tolto la carta alle 11:52 e ha segnato “manualmente” che per 07 minuti ha fatto riposo

Qui sotto l’esempio di un inserimento manuale in un tachigrafo di prima generazione

Dalle 08:34 alle 09:07 il conducente aveva la carta fuori dal tachigrafo e per quei 33 minuti ha registrato “martelletti”

Gli inserimenti “manuali” delle attività nella carta vengono fatti sempre e solo nel momento in cui la carta viene inserita nel tachigrafo quindi è fondamentale fare correttamente la procedura!

 

Andiamo ad analizzare anche con il software l’estrazione della carta effettuata dopo 41 minuti, la pausa si sarà interrotta?

Andando ad analizzare la carta tachigrafica anche in questo caso la pausa non risulta “interrotta” in quanto i primi 41 minuti di pausa si sono registrati con la carta inserita, i secondi 7 sono stati inseriti manualmente dopo che la carta era rimasta fuori dal tachigrafo 7 minuti.

 

Quando estraggo la carta durante la giornata e non ho finito il turno devo inserire la nazione di inizio o di fine?

No quando durante la giornata devo estrarre la carta per motivi che non sono la fine del turno non devo inserire la nazione di fine.

 

Quando estraggo la carta, il tachigrafo mi fa comparire sul display la nazione di fine come faccio a non confermarla?

Quando si inserisce e si toglie la carta dal tachigrafo durante la giornata (e quindi senza aver terminato il turno), è meglio annullare l’operazione di registrazione della nazione di inizio o fine attività, in quanto appunto il turno non è appena iniziato o non si è appena concluso.

Quindi, quando sullo schermo viene richiesta la conferma della nazione di inizio o fine attività è necessario annullare l’operazione con il pulsante di uscita.

Estrazione della carta senza inserire la nazione di fine

Inserimento della carta, giustificazione delle attività senza inserire la nazione di inizio.

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore che proverà a chiarire nuovamente l’utilizzo della funzione “OUT OF SCOPE” nel tachigrafo digitale.

Solitamente quando facciamo i corsi di formazione la prima domanda che ci viene fatta è: parlate dell’out scope? Ci spiegate la funzione out of scope?

La risposta è: ovviamente sì. Detto questo facciamo sempre una domanda: a che cosa serve secondo voi la funzione Out of Scope?

Le risposte solitamente sono queste:

  • A fare la pausa
  • A muovermi durante pausa
  • Risparmiare impegno
  • Ecc..

Facciamo una breve premessa, richiamando un articolo già pubblicato tempo fa (leggi articolo).

Che cos’è la funzione Out of Scope?

Tecnicamente, l’Out of Scope (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06.

 

Come viene interpretata a livello normativo?

A livello normativo la funzione out of scope viene trattata nel punto 14 della circolare congiunta Prot. 17598 del 22 luglio 2011.

La circolare cita quanto segue:

Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida:

…La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all’ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006.

Perciò, ad esempio, l’attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all’interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell’attività di guida giornaliera.

Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale”.

Dalla normativa si evince quindi che le attività di guida svolte dal conducente all’interno di un’area privata (in generale) possono essere “sottratte” dal totale di guida giornaliero, ma queste non vanno considerate come pausa bensì “lavoro” o più comunemente “impegno”.

 

Che vantaggi comporta quindi la funzione OUT OF SCOPE per i conducenti?

Il vantaggio della funzione OUT OF SCOPE è che l’attività di guida svolta dal conducente in aree private (o cave o cantieri) è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera.

Quindi, se un conducente entra all’interno di un’azienda, attiva manualmente sul tachigrafo la funzione OUT e svolge 15 minuti di guida, questi minuti andranno sottratti (manualmente) dal totale di guida compiuta durante la giornata. Il tachigrafo infatti registrerà tutte le attività di guide poi, in caso di controllo, sarà necessario effettuare una stampa e sottrarre manualmente dal totale della guida giornaliera le guide svolte in funzione “out of scope”.

 

Può essere vantaggioso inserire la funzione OUT OF SCOPE ogni volta che si entra in un’area privata?

La risposta è: dipende, a volte può creare solo confusione e perdite di tempo.

Prima di tutto andrebbe analizzata l’attività giornaliera, se un conducente non arriva MAI a 9 ore al giorno di attività di guida (ATTENZIONE NON DI IMPEGNO MA DI GUIDA) la funzione OUT OF SCOPE è inutile!

 

Quando si utilizza la funzione out of scope è utile fare una stampa giornaliera? e perché?

Se si utilizza spesso la funzione OUT OF SCOPE è consigliato effettuare sempre una stampa giornaliera o comunque scaricare più spesso la carta del conducente in quanto nella carta tachigrafica rimangono memorizzati 56 inserimenti, quindi si rischia che i dati vengano sovrascritti perdendo gli OUT inseriti tempo prima.

 

Come si inserisce la funzione OUT OF SCOPE?

La funzione OUT va inserita manualmente dal conducente entrando nel menu del tachigrafo. Leggi il nostro articolo di approfondimento dove spieghiamo passo per passo la corretta procedura sia per il tachigrafo VDO che Stoneridge.

 

 

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Questa settimana il nostro formatore risponde al quesito di un conducente preoccupato per il fatto che il suo tachigrafo riporta sul display un orario differente rispetto al suo orologio, in particolare è sempre “indietro” di un’ora.

I tachigrafi digitali utilizzano la data e l’ora UTC (Universal Time Coordinate = Tempo Universale Coordinato), che sono usate su tutti i dati dell’apparecchio di controllo comprese le stampate prodotte.

 

L’orario locale italiano rispetto al tempo UTC è:

1 ora avanti nel periodo in cui vige l’orario solare

2 ore avanti, durante il periodo in cui vige l’orario legale (dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre).

 

Sul display del tachigrafo all’inserimento della carta è possibile visionare l’orario sia in UTC che in orario locale.

Se sul display vicino all’orario è presente un “pallino”, allora in questo caso si tratta di orario locale.

 

Differenza tra orario UTC e locale sulle stampe tachigrafiche

Riportiamo di seguito un esempio di due stampe tachigrafiche. La prima in orario UTC e la seconda in orario locale (vedi parte evidenziate).
Osservando le sezione delle attività per esempio è possibile notare come l'ora di partenza in orario UTC è alle 05:20, mentre con stampa in orario locale è alle 06:20. 

                           STAMPA IN ORARIO UTC                                         STAMPA IN ORARIO LOCALE

In caso di deroga ai tempi di guida (Art. 12) che tipo di stampa è obbligatorio effettuare?

In caso di deroga ai tempi guida, attraverso l’utilizzo dell’Art. 12, è necessario effettuare la stampa in orario UTC in quanto è l’unico orario valido.

La stampa in orario locale riporterà la scritta “no legal printout” e può essere utile al conducente per verificare in modo rapito le proprie attività giornaliere ma non come documentazione ufficiale.

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore che risponde alle richieste di alcune aziende e corsisti in merito alla possibilità di svolgere i corsi sul tachigrafo in presenza alla luce del nuovo DPCM del 18 ottobre 2020.

Il DPCM del 18 ottobre 2020 non ha bloccato i corsi sul tachigrafo in presenza; il decreto cita:

“… Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, non che i corsi di formazione abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.”

Ricordiamo che in ogni caso per il corretto svolgimento dei corsi è necessario rispettare i protocolli di scurezza.

Scarica il DPCM 18 ottobre 2020

Questa settimana diamo la parola al nostro Formatore che ci spiega alcune caratteristiche della carta tachigrafica del conducente, e in particolar modo: come, dove e se è possibile verificare il motivo per cui una carta tachigrafica è stata rinnovata.

Il sistema del tachigrafo digitale, prevede l’utilizzo di carte elettroniche che consentono di memorizzare i dati relativi ad alcune attività o di accedere alla memoria.

La carta tachigrafica permette l’accesso alla memoria del tachigrafo e alle sue diverse funzioni.

 

 

 

Quali sono le principali funzioni delle carte tachigrafiche?

Identificare il soggetto che opera con il tachigrafo:

– Conducente

– Azienda

– Centro tecnico

– Autorità di controllo

Memorizzare informazioni delle operazioni che vengono svolte sul tachigrafo digitale.

 

Quali dati personali sono presenti nella carta tachigrafica del conducente?

   

1 Nome del titolare della carta

2 Cognome del titolare della carta

3 data di nascita del titolare della carta

4a data di rilascio

4b data di scadenza della carta

4c camera di commercio che ha emesso la carta

5a numero di patente del titolare della carta

5b numero progressivo della carta

6 fototessera del titolare della carta

7 firma del titolare della carta

8 residenza del titolare della carta

 

Quali informazioni contiene il numero progressivo della carta?

Es: 5b I-00000123456000 (carta ITALIANA – 000 prima emissione)

Il numero della carta del conducente è composto complessivamente da 16 caratteri alfanumerici, comprendenti una o due lettere iniziali relative allo Stato di rilascio; i primi 14 numeri rimarranno invariati per tutta la vita del conducente, gli ultimi due rappresentano il codice di rinnovo. (indicano il numero delle volte che una carta è stata rinnovata o sostituita per duplicato, smarrimento ecc.)

ULTIMA CIFRA DEL CODICE SERIALE

Esempio: I-00000123456000

L’ultima cifra del seriale “0” esprime il codice di rinnovo, in fase di primo rilascio il valore è sempre “0”. Alla scadenza in caso di ogni nuovo rilascio, il codice viene implementato di una unità

Esempio
Carta scaduta: I-00000123456000 scaduta
Nuova carta I-00000123456001 carta “rinnovata” 1 volta per scadenza

 

PENULTIMA CIFRA DEL CODICE SERIALE

Esempio: I-00000123456000

La penultima cifra del seriale, indica il codice di sostituzione; al primo rilascio corrisponde sempre a “0”, invece, in caso di sostituzione per duplicato, smarrimento, malfunzionamento il codice viene implementato di una unità.
La carta tachigrafica rilasciata in sostituzione di una carta tachigrafica esistente resta ancora valida fino alla naturale scadenza della carta che sostituisce

Esempio
I-00000123456000 da rinnovare per malfunzionamento
I-00000123456010 nuova scheda

 

È possibile verificare se un conducente utilizza contemporaneamente due carte valide?

Sì, in caso di controllo stradale se si effettua una stampa del veicolo è possibile vedere se il conducente ha usato due carte a proprio nome con due codici diversi.

 

                                STAMPA A                                                                       STAMPA B

                              

Immagini Fonte: Egaf

 

STAMPA A CARTA TACHIGRAFICA “SOSTITUITA”

Stampa effettuata con la carta in sostituzione con codice I – 000007871180 1 0, Risulta un riposo di 48 min. dopo 4 ore e 17 di guida al reinserimento della carta è stato registrato il riposo.

 

STAMPA B VEICOLO

Nella stampa del veicolo è possibile vedere che i 48 minuti registrati come riposo sulla prima carta in realtà sono stati effettuate guide con la carta con codice I – 000007871180 0 0

 

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Ho richiesto una nuova carta tachigrafica, ma a causa del Covid-19 la camera di commercio è in ritardo nell’invio come mi devo comportare? Posso circolare? – Circolare del Ministero dell’Interno.

Che comportamento bisogna tenere in caso di carta del conducente smarrita, scaduta o mal funzionante?

Il conducente può utilizzare la nuova carta tachigrafica se quella vecchia non è ancora scaduta?

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro formatore che spiega come cambiare la lingua sul tachigrafo digitale. Per molti conducenti può sembrare una domanda banale ma in realtà ci viene spesso richiesta dai nostri lettori.

All’interno delle aziende è una cosa ormai comune che ci siano conducenti di diverse nazionalità, poter quindi utilizzare il tachigrafo con la propria lingua madre può essere sicuramente un supporto utile per evitare errori o incomprensioni.

Le case costruttrici di tachigrafi infatti hanno inserito la possibilità di scelta e di utilizzo del tachigrafo digitale in diverse lingue.

La funzione di selezione della lingua è facile da trovare nel menù di navigazione, qui di seguito vi mostriamo come, con due semplici video tutorial.

 

Tachigrafo VDO
L’operazione di scelta della lingua è uguale per tutte le versioni.

 

Tachigrafo Stoneridge
L’operazione di scelta della lingua è uguale per tutte le versioni.

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro consulente, il quale ci da alcune indicazioni su come fare in autonomia la richiesta di una carta tachigrafica.

 

Che cos’è una carta tachigrafica?

La carta tachigrafica è lo strumento che consente l’utilizzo, nelle sue diverse funzioni, del tachigrafo digitale installato sugli automezzi adibiti al trasporto di merci e di persone.

La carta tachigrafica, permette di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, l’azienda proprietaria del veicolo, un centro tecnico o un’autorità di controllo.

 

Quanti tipi di carte tachigrafiche esistono?

Le carte tachigrafiche sono 4 e ognuna ha una funzione diversa in relazione al soggetto che la deve utilizzare:

  • Carta del conducente
  • Carta azienda
  • Carta di controllo
  • Carta officina

Le carte hanno una scadenza?

Si le carte hanno una scadenza:

  • Carta del conducente 5 anni
  • Carta azienda 5 anni
  • Carta di controllo 2 anni
  • Carta officina 2 anni

 

Dove si richiedono le carte tachigrafiche?

Le carte tachigrafiche si richiedono presso la Camera di Commercio:

  • Di residenza del conducente per la carta conducente
  • Dove è presente la sede principale dell’azienda per la carta azienda
  • Dove ha sede l’officina per la carta officina
  • Camera di commercio competente per territorio per la carta di controllo

 

Come si fa la richiesta?

Per richiedere una carta tachigrafica consigliamo sempre di visitare il sito della camera di commercio di competenza.

Nel nostro caso portiamo l’esempio della Camera di commercio di Verona:

  1. Visitare il sito della camera di Commercio nella sezione Carte tachigrafiche: https://www.vr.camcom.it/it/content/carte-tachigrafiche
  2. Selezionare il modulo da compilare in base alla carta tachigrafica da richiedere:
    1. Carta del conducente: scarica il modulo
    2. Carta azienda: scarica il modulo
    3. Carta di controllo: scarica il modulo
    4. Carta officina: scarica il modulo
  3. Compilare i moduli e i relativi allegati

 

Quali documenti è necessario allegare alla richiesta?

I documenti da allegare variano a seconda della carta tachigrafica che si richiede in ogni caso sono presenti sul retro dei moduli.

CARTA DEL CONDUCENTE:

  • fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B;
  • fotocopia della carta d’identità, del passaporto o di un altro documento equipollente, in corso di validità.
  • una foto tessera a colori;( ATTENZIONE: nel caso in cui la carta tachigrafica sia inviata via PEC occorre produrre la foto in formato .jpg)
  • per i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata: documentazione comprovante il rapporto di lavoro in essere (contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza del rapporto di lavoro)
  • per i cittadini extracomunitari non in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata: attestato del conducente o dichiarazione del datore di lavoro di effettuazione trasporti sul territorio nazionale


CARTA AZIENDA:

  • fotocopia leggibile della carta d’identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge, in corso di validità, del rappresentante legale dell’Azienda;
  • dichiarazione sostitutiva resa dall’azienda di possesso del veicolo dotato di tachigrafo (sez. modulistica).

 

È obbligatorio fare la richiesta di persona presentandosi all’ufficio camerale, oppure è possibile effettuare la richiesta on-line?

La richiesta può essere effettuata sia personalmente recandosi presso gli uffici camerali sia on-line (procedura più veloce).

È possibile inviare i documenti tramite raccomandata con A/R all’indirizzo:

Ufficio carte tachigrafiche- Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona.

Dal 1° di ottobre 2020 Al fine di prevenire la diffusione dei contagi, limitando gli spostamenti da e verso gli uffici camerali, è di nuovo possibile inviare le domande di carte tachigrafiche anche via mail al seguente indirizzo PEC: regimp@vr.legalmail.camcom.it

 

Quanto costa richiedere una carta tachigrafica?

  • La prima emissione e il rinnovo delle carte del conducente, dell’azienda e dell’officina sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria camerale di € 37,00 per il ritiro allo sportello.
  • Il pagamento si effettua direttamente allo sportello solo tramite bancomat/carta di credito (non sono accettati pagamento in contanti).
  • In caso in cui l’utente richieda l’invio a domicilio, l’Ufficio provvederà ad inviare un apposito avviso di pagamento comprensivo delle spese postali di € 3,17 oppure di € 6,34 per la sola carta officina.
  • Per i soli casi delle domande di carte tachigrafiche inviate via PEC è possibile allegare il versamento su c/c postale n. 212373 intestato a Camera di commercio di Verona, specificando nelle causali: rilascio/rinnovo carta tachigrafica

Quindi la richiesta di una carta tachigrafica on-line con spedizione presso il proprio domicilio costa:

€ 37,00+ 3,17 = 40,17

 

Quanto costa richiedere la sostituzione di una carta tachigrafica per malfunzionamento?

La carta deve essere verificata sul tachigrafo digitale subito dopo la consegna.

In caso di malfunzionamento la carta potrà essere sostituita gratuitamente solo se la stessa verrà restituita presso l’Ufficio di competenza entro 6 mesi dalla sua emissione.

Decorso il termine di sei mesi il costo per la sostituzione è pari ad € 17,00 per il ritiro allo sportello + spese postali di € 3,17 per l’invio a domicilio).

In ogni modo, nel caso in cui risultasse che la carta abbia subito danni da imperizia o cattiva gestione nell’utilizzo (chip danneggiato, carta rigata ecc.), potrà essere sostituita solo previo pagamento della nuova carta.

 

Quanto costa richiedere una nuova carta tachigrafica a seguito di furto o smarrimento?

In tutti questi casi occorre richiedere una nuova carta, allegando alla domanda la denuncia di smarrimento o furto oltre alla documentazione richiesta in caso di primo rilascio.

Il costo sarà € 37,00 + eventuali € 3,17 per l’invio al proprio domicilio

Ritiro allo sportello NUOVA RINNOVO MALFUNZIONAMENTO SMARRIMENTO/FURTO
CARTA CONDUCENTE € 37,00  € 37,00 Gratis entro 6 mesi
€ 17 oltre i 6 mesi
 € 37,00
CARTA AZIENDA € 37,00 € 37,00 Gratis entro 6 mesi
€ 17 oltre i 6 mesi
€ 37,00

 

Richiesta on-line spese di spedizione € 3,17 NUOVA RINNOVO MALFUNZIONAMENTO SMARRIMENTO/FURTO
CARTA CONDUCENTE 37,00+ 3,17 37,00+ 3,17 Gratis entro 6 mesi
€ 17 oltre i 6 mesi + 3,17
 € 37,00 +3,17
CARTA AZIENDA 37,00+ 3,17 37,00+ 3,17 Gratis entro 6 mesi
€ 17 oltre i 6 mesi + 3,17
€ 37,00 +3,17

 

Allegati

Modulo richiesta carta del conducente

Modulo richiesta carta dell’azienda

Modulo richiesta carta di controllo

Modulo richiesta carta officina

 

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Leggi tutti i nostri articoli riguardanti le carte tachigrafiche

 

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Questa settimana torna il nostro formatore con un argomento all’apparenza semplice ma che in realtà può risultare molto complesso: l’inserimento della carta tachigrafica nel tachigrafo digitale.

Quando si parla di tachigrafo digitale uno dei concetti più importanti da ricordare è quello dell’inserimento manuale.

 

Che cosa sono gli inserimenti manuali?

Gli inserimenti manuali sono una procedura che deve essere effettuata al momento dell’inserimento della carta tachigrafica nel tachigrafo digitale.

La procedura “inserimenti manuali” serve per introdurre nella scheda tachigrafica due importanti informazioni:

1. Le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità).

2. La nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa).

 

Se si effettua un inserimento manuale errato o proprio non si effettua che cosa succede?

Se si effettua correttamente la procedura degli inserimenti manuali, nella carta del conducente non ci saranno “buchi” o “tempi sconosciuti” (tempi registrati sotto il punto di domanda -?-) e la nazione ad inizio attività sarà sempre giustificata correttamente.

 

Sono previste sanzioni se il conducente sbaglia o si dimentica di fare l’inserimento manuale?

Sì, nel caso in cui nella carta del conducente fossero presenti tempi sconosciuti o non sia stata giustificata la nazione ad inizio o fine attività è prevista una sanzione di € 52,00 (ex art. 19 Legge 727/1978).

 

                                       STAMPA CORRETTA                                                                                                   STAMPA SBAGLIATA

                         

 

Le procedure di inserimento manuale sono uguali per tutti i tachigrafi?

In merito all’inserimento manuale, la logica di entrata è sempre uguale, nel senso che quello che il conducente deve effettuare manualmente è:
– la giustificazione dei dati mancanti sulla carta dal momento in cui l’ha estratta l’ultima volta da un tachigrafo al momento in cui la inserisce nuovamente
. Questo arco di tempo va quindi completato inserendo (riposo, lavoro o disponibilità).
l’inserimento della nazione di inizio attività.

La procedura di inserimento manuale però varia a seconda della versione del tachigrafo installato.

 

Quante versioni di tachigrafo esistono?

Diverse e ovviamente con diverse funzionalità.

 

Come è possibile capire la versione del tachigrafo che si sta utilizzando?

Per individuare la versione del tachigrafo VDO e STONERIDGE scarica il modulo

 

Come si svolge la corretta procedura degli inserimenti manuali?

Sul nostro negozio online è possibile acquistare tutte le procedure per il corretto svolgimento dell'inserimenti manuale in base al tachigrafo in dotazione: sia VDO che STONERIDGE.

Scopri di più sulla pagina dedicata

 

 

 

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Questa settimana rispondiamo al quesito di un nostro lettore preoccupato per il contatore dei tempi di guida del suo tachigrafo.

In particolare, il conducente aveva 4 ore residue di guida e nonostante fosse in pausa il tachigrafo continuava a scalare minuti di guida. Come mai? Il tachigrafo potrebbe essere rotto? Cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento e di tranquillizzare qualche conducente.

Il conducente in questione utilizza un tachigrafo Stoneridge, e la particolarità di questo tachigrafo è che per quanto riguarda la schermata principale relativa ai tempi di guida,questa, presenta un contatore che va a scalare i tempi a mano a mano che si prosegue con l’attività di guida.

In parole più semplici parte dalle 4 ore e 30 di guida e fa un conto alla rovescia: 4:29, 4:28 e così via.
In questo modo è possibile visualizzare il tempo di guida residuo che si può svolgere prima di effettuare una pausa.

Nell’esempio qui sotto la schermata indica che rimangono a disposizione del conducente ancora 4 ore e 05 minuti di guida, dopodiché il conducente dovrà effettuare una pausa di almeno 45 minuti.

 

I tachigrafi Stoneridge a partire da aprile 2012 (Versione SE5000 Exakt Duo REV. 7.4) in poi, hanno una funzionalità denominata DUO (DDS) che permette ai conducenti di avere un supporto ulteriore nel calcolo dei tempi di guida e riposo ai fini del REG.561/06 e Direttiva 2002/CE (direttiva sull’orario di lavoro recepita in Italia dal D.LGS 234/2007).

Come faccio a sapere se sto utilizzando un tachigrafo che ha la tecnologia DUO (DDS)?

Per capire che tipo di tachigrafo sto utilizzando è necessario fare una stampa dei dati tecnici.
Se sulla stampa è presente la dicitura Rev. 7.4 (vedi figura) significa che è un tachigrafo con tecnologia DUO

Come faccio ad utilizzare la tecnologia DUO?

Per poter utilizzare la tecnologia DUO è necessario attivare la funzione DDS

 

Come si attiva la funzione DDS?

Per attivare la funzione DDS

1. Premere ok

2. Impostazioni

3. Impostazioni DDS

4 Abilita DDS, “Sì”

 

Se la funzione DDS è abilitata è possibile controllare anche l’impegno?

Sì, con la tecnologia DUO è possibile controllare l’impegno giornaliero del conducente

 

Per effettuare i calcoli, la funzione DDS cosa considera?

Generalmente per i suoi calcoli interni il DDS considera:

  • Dati relativi all’attività sulla carta conducente.
  • Requisiti generici conformi alla normativa (EC) 561/2006 relativi a tempo di guida, soste, riposi e settimane.
  • Ora UTC dell’orologio interno della VU.

 

La funzione DDS ha delle limitazioni?

Sì, i dati presentati dal DDS possono in alcuni casi non corrispondere a quanto indicato sulla normativa o all’interpretazione di alcune autorità di controllo, in particolare in

  • Periodi di guida alternando tachigrafi analogici e digitali, con nuove carte conducente o senza carte conducente, nel cui caso è possibile che vengano a mancare dati importanti.
  • Cambiamenti estremamente frequenti di attività.
  • Carta conducente difettosa.
  • Utilizzi in particolari condizioni di fuori campo o traghetto/treno.
  • Guida in paesi AETR non UE.
  • Trasporti internazionali su bus in cui sia valida la deroga dei 12 giorni.
  • Altre eccezioni per cui non sia valida la normativa (CE) 561/2006.
  • Fruizione di riposo settimanale compensativo.
  • Determinate combinazioni di riposi settimanali ridotti e normali che iniziano e si concludono in settimane separate.
  • Utilizzo dell’attività disponibilità per le pause.
  • Differenze particolarmente marcate nella regolazione dell’ora tra veicoli in cui è stata inserita la carta conducente.
  • Multi-equipaggio quando i conducenti hanno iniziato il periodo lavorativo giornaliero in tempi diversi.

 

Arriviamo quindi al quesito del nostro conducente.

 

Esempio pratico del DDS

Alle ore 16:01 UTC il conducente si è fermato e ha iniziato una pausa, ha effettuato una stampa e da quest’ ultima risulta che nell’arco della giornata ha fatto 04:55 di guida per cui avrebbe ancora a disposizione 4:05 minuti per arrivare a 9 ore oppure 05:05 minuti per arrivare a 10.

Il tachigrafo però sulla schermata indica che potrà fare solo 2 ore e 29 minuti di guida, quando in realtà per arrivare a 9 o 10 ne avrebbe a disposizione di più, perché?

 

In questo caso il conducente aveva iniziato la propria giornata alle ore 04:00:

con 13 ore di impegno dovrebbe finire alle ore 17:00

con 15 ore di impegno dovrebbe finire alle ore 19:00

Alle ore 16:01, si ferma e inizia una pausa di 30 minuti.

Nella schermata qui sotto il numero in grande indica che la pausa deve essere di almeno di 30 minuti.
Il numero scritto in piccolo invece indica che al termine della pausa di 30 minuti il conducente potrà guidare al massimo 2 ore e 29 minuti per rispettare l’impegno giornaliero (in questo caso di 15 ore).

Quindi pur avendo a disposizione più ore di guida perché ne ha guidate solo 4:55 per poter rimanere nell’impegno giornaliero può farne MASSIMO 2:29.

Queste 2:29 ore quindi non indicano le ore di guida mancanti per arrivare a 9 o 10 ore di guida ma indicano le ore massime di guida per poter rispettare l’impegno giornaliero.

Si ricorda che la funziona DDS ha comunque delle limitazioni e per questo consigliamo al conducente di avere consapevolezza dei propri tempi di guida e riposo.

 

Questa settimana abbiamo parlato del DDS dello Stoneridge, l’approfondimento della prossima settimana invece sarà dedicato alla funzione Counter del VDO.

Per maggiori informazioni sulla funzione DDS e chiarimenti sui tempi di guida e riposo vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

info@tachconsulting.it
+39 04596 66 309

 

 Fonte: Stoneridge

 

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Diamo la parola questa settimana al nostro consulente che risponde al quesito di alcuni lettori un po’ preoccupati a seguito dell’entrata in vigore del Pacchetto Mobilità.

Il 31 luglio 2020, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due Regolamenti della Direttiva che formano il Primo Pacchetto Mobilità sulla riforma dell’autotrasporto internazionale.
Il 20 agosto 2020 è entrato in vigore il primo di tali provvedimenti, ossia il Regolamento UE 1054/2020 del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali.

Alcune delle novità contenute nel Reg. UE 1054/2020 sono entrate in vigore già il 20 agosto scorso (vedi approfondimento). Come abbiamo già avuto modo di dire siamo comunque in attesa di una circolare del Ministero dell’Interno che dia delle linee guida interpretative in merito.

 

Attualmente, quanti giorni vengono controllati in strada?

Durante un controllo stradale, l’arco di controllo temporale prevede il giorno stesso del controllo e i 28 giorni solari precedenti, per cui 29 giorni.

 

Che cosa prevede il nuovo Pacchetto Mobilità in merito ai controlli?

Il Nuovo Pacchetto Mobilità prevede un ampliamento dei giorni di controllo dei dati da 28 a 56.

 

Questo ampliamento è già valido?

NO, l’ampliamento del periodo di controllo da 28 a 56 giorni entrerà in vigore il 31 dicembre 2024.

 

Allegati
Scarica Reg. 1054/2020

 

Questa settimana diamo la parola al nostro tecnico di officina che spiegherà come risolvere il problema delle nuove carte azienda di un nostro lettore.

Partiamo dalla problematica: l’azienda in questione ha installato sui propri veicoli dei dispositivi satellitari che permettono di effettuare lo scarico da remoto dei dati (carta tachigrafica e memoria di massa del tachigrafo); la carta azienda, che permette di effettuare lo scarico del tachigrafo, scade e quindi ne viene richiesta una nuova.

Dal 15 aprile 2020 le carte tachigrafiche hanno adottato un nuovo standard di numerazione (Vedi Vademecum della Camera di Commercio). La modifica si è ritenuta necessaria per poter introdurre correttivi ad un problema di comunicazione tra alcune tipologie di carta (azienda, controllo, officina) e tachigrafo di seconda generazione, in particolari condizioni.

 

Che struttura ha la nuova carta tachigrafica?

Le nuove carte tachigrafiche, riportano nel secondo carattere un numero che indica la tipologia:

– 1 Carta Conducente

– 2 Carta Officina

– 3 Carta di controllo

– 4 Carta Azienda

 

Questa nuova numerazione che conseguenze comporta?

La conseguenza più importante è quella che prima di attivare la nuova carta azienda nei tachigrafi in dotazione, è assolutamente necessario traferire i dati tachigrafici della memoria di massa con la vecchia carta.

 

Se non faccio l’operazione di scarico con la vecchia carta cosa succede?

Nel caso in cui non si effettui lo scarico della memoria di massa con la vecchia carta, una volta inserita la nuova carta tachigrafica non sarà più possibile effettuare lo scarico.

 

Posso rivolgermi al centro tecnico?

Sì, in caso di impossibilità di scaricare la memoria di massa per utilizzo della nuova carta sarà possibile rivolgersi al centro tecnico per richiedere lo scarico dei dati.

 

Come funziona lo scarico da remoto dei tachigrafi?

Per poter effettuare lo scarico da remoto, è necessario:

1. Collegare un dispositivo al tachigrafo

2. Consegnare la carta azienda al fornitore del servizio in modo tale che (senza inserire ogni volta la carta nel tachigrafo) si possa effettuare lo scarico dei tachigrafi con i veicoli in movimento con una sola carta azienda

Con le carte tachigrafiche di prima generazione, in caso di scadenza della carta bastava richiederne una ed inviare al fornitore dei servizi di scarico la nuova carta.

 

Cosa cambia ora e che operazioni è necessario effettuare per non avere problemi sullo scarico dei dati?

Ora con la nuova numerazione delle carte è necessario fare alcune operazioni importantissime per poter mantenere attivo il servizio di scarico senza rischiare di perdere dati:

1. 15 giorni prima della scadenza della carta azienda inviare alla camera di commercio la richiesta per una nuova carta azienda (meglio 2 una servirà per fare il blocco di dati e l’altra dovrà essere inviata al fornitore di servizi di scarico dati). Ricordiamo che verrà inviata una carta di nuova generazione.

2. Prima della scadenza della vecchia carta effettuare lo scarico totale della memoria di massa

3. Inserire la nuova carta azienda nel tachigrafo e creare il “blocco di dati”

4. Inviare al fornitore di servizi di scarico la nuova carta

 

Allegati

Vademecum della Camera di Commercio

Procedura da seguire per mantenere la continuità del servizio di scarico da remoto dei tachigrafi

 

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Torna, dopo le vacanze estive, rigenerato e carico il nostro formatore per rispondere al quesito di un nostro lettore.

Partiamo con un po’ di ripasso:

Come viene definita l’interruzione (pausa) dal nostro regolamento?

L’art 4 lett. d) Reg. 561/06 definisce «interruzione» (pausa): ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”

 

In che modo devono essere effettuate le interruzioni?

Art. 7 Reg. 561/06 stabilisce che:

“Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.”

Come si può notare, il regolamento indica QUANTE pause devo effettuare MA NON QUANDO.

L’unica cosa che si deve ricordare è la sequenza delle pause.

 

Che cos’è il tempo di guida?

L’art. 4 lett. j del Reg. 561/06 definisce il tempo di guida come “la durata dell'attività di guida registrataautomaticamente o semi-automaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85”.

Il tempo di guida effettivo è quindi da considerarsi con veicolo in movimento.

 

Di quanto deve essere il periodo di guida giornaliero?

Art. 6 Reg. 561/06: “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 orenon più di due volte nell'arco della settimana”.

Da qui si evince che per due volte nell’arco di ogni settimana è possibile fare “fino a” 10 ore di guida; bisogna porre l’attenzione sulla parola “fino a”, in quanto superate le 9 ore anche di 1 solo minuto è come se fossero “fino a 10 ore”.

NB: il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto non 10, ma ai fini del regolamento siamo già nella fascia delle 10 ore.

 

Arriviamo quindi al quesito del nostro lettore, per poter effettuare la decima ora di guida sono obbligato a fare una pausa di 1 ora dopo le 9 ore?

Dunque innanzitutto bisogna sempre verificare che tipologia di guida è stata effettuata durante la giornata:

Esempio 1
Se si effettuano le 9 ore di guida suddivise in:
 4:30 h di guida consecutive + 45 min. pausa + 4:30 h di guida consecutive

In questo caso essendo 4 ore e 30 min. di guida continua l’unico obbligo è quello di fare un’interruzione di almeno 45 minuti, prima di poter iniziare l’ultima ora di guida per arrivare a 10 ore.
Qui sotto riportiamo un grafico di esempio.

Esempio 2
In caso di guida frazionata (che comporta l’effettuazione di due pause: una di almeno 15 min. e una di almeno 30 min.) ad esempio:

 1 ora di guida + 15 min. di sosta + 3 ore e 30 min. di guida + 30 min. di sosta + 1 ora di guida + 15 min. di sosta + 3 ore e 30 min. di guida

L’ultima pausa, prima di effettuare l’ultima ora di guida per arrivare alle 10, deve essere di ALMENO di 30 MINUTI.

Qui sotto il grafico che illustra l’esempio in questione.

 

In sintesi la pausa da effettuare prima di svolgere la decima ora di guida dipende da che tipo di guida è stata fatta per le 9 ore di guida precedenti. Le pause minime potranno essere di almeno 45 min. se sono state effettuate 4 ore e 30 min. di guida consecutive oppure almeno 30 minuti se si è effettuata una guida frazionata.
Non è quindi previsto nessun obbligo di svolgere 1 ora di pausa prima dell’ultima ora di guida.

 

 

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La scorsa settimana abbiamo parlato di sanzioni per eccesso di velocità rilevate tramite dispositivi (Velox, Telelaser ecc.), oggi vogliamo approfondire l’argomento dell’eccesso di velocità rilevato tramite il tachigrafo digitale.

Partiamo con una breve premessa: il tachigrafo richiede l’utilizzo di carte tachigrafiche con propria memoria e che identificano il soggetto che guida il veicolo oltre a conservare i dati relativi alle operazioni svolte dal conducente stesso.

Oltre alle attività svolte con la scheda del conducente il tachigrafo registra anche un serie di altri dati importanti come:

  • Attività di guida e lavoro compiute senza la scheda del conducente
  • Dati tecnici del tachigrafo
  • Eventi o anomalie del tachigrafo
  • Dati sulle velocità del veicolo

 

Esiste una stampa che permetta di verificare gli eccessi di velocità?

Sì, il tachigrafo permette di effettuare la stampa degli eccessi di velocità.

 

Che informazioni contiene la stampa degli eccessi di velocità?

La stampa degli eccessi di velocità contiene:

  • I 5 superamenti maggiori della velocità massima negli ultimi 365 giorni.
  • I superamenti di velocità di maggiore entità rispetto al limite di velocità impostato che sono stati registrati (almeno gli ultimi 10 superamenti di velocità).

 

In merito all’eccesso di velocità registrato, quali informazioni fornisce la stampata?
Di ciascun superamento sono indicate:

  • Data
  • Durata
  • Valore massimo
  • Valore medio
  • Numero degli eventi simili nella giornata
  • Nominativo del conducente

 

Quando scatta la registrazione e quindi memorizzazione nel tachigrafo dell’eccesso di velocità?

L’evento di eccesso di velocità viene registrato dopo 60 secondi di superamento continuo.

 

Quindi se il superamento di velocità risulta inferiore a 60 secondi non viene registrato?

No, se il superamento di velocità è inferiore a 60 secondi questo non viene registrato nella memoria del tachigrafo.

 

Cosa succede passati i 60 secondi?

Superato il 60° secondo, il tachigrafo registra l’evento e inizia a conteggiare la durata, quindi se sulla stampata l’evento ha durata 00:02 significa che il superamento si è mantenuto per almeno 3 minuti : 1 minuto (per far scattare l’evento) + 2 minuti (conteggiati nella stampa).

 

Se sulla stampa ho un eccesso di velocità con durata pari a 00:00 significa che non ci sono eccessi di velocita?

Errato, se sulla stampa è presento un eccesso di velocità con durata pari a 00h00 significa che il limite è stato superato per almeno 1 minuto ma meno di 2 minuti.

 

La stampa degli eccessi di velocità può essere utilizzata per sanzionare violazioni del CDS?

Sì, la stampa degli eccessi di velocità può essere utilizzata per sanzionare le violazioni del CDS.

Per approfondimenti in merito vi invitiamo a leggere il nostro articolo: Eccesso di velocità: è vero che durante un controllo stradale, verificando la velocità dalle stampa del tachigrafo, la tolleranza è 6 km/h e non 5 km/h?

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro comandante, che affronterà un argomento molto sentito dai conducenti, la rilevazione dell’eccesso di velocità tramite strumentazione: Velox/telelaser/tutor ecc.

Facciamo prima un po’ di ripasso:

 

Qual è articolo del codice della strada che norma i limiti di velocità?

I limiti di velocità sono normati dall’art. 142 del Codice della Strada.

 

Qual è il principio generale a cui far riferimento quando si parla di limiti di velocità?

Il principio generale di riferimento è che i conducenti hanno l’obbligo di marciare senza superare i limiti di velocità loro imposti in funzione:
– della categoria a cui appartiene il veicolo

– delle caratteristiche
– o della segnaletica presente sulla strada che percorrono.

 

Quanti e quali sono i limiti fissi di velocità individuati dal Codice della Strada?

Il CDS individua, quattro diversi tipi di limiti fissi di velocità:

– Limiti di velocità per categoria di strada

Limiti per categoria di veicolo 

– Limiti localizzati imposti dagli enti proprietari

– Limiti per neopatentati.

 

Con quali modalità può essere rilevata la velocità di un veicolo ai fini del controllo?

La velocità può essere rilevata attraverso:

– apparecchiature omologate (telelaser, autovelox, tutor)

– tramite le registrazioni del tachigrafo installato sul veicolo

– attraverso le risultanze dei pedaggi autostradali (tempo impiegato tra casello di entrata e uscita).

 

Come sono suddivise le sanzioni?

Le sanzioni per eccesso di velocità sono ripartite in 4 fasce a seconda della velocità accertata in eccesso rispetto al limite:

– Prima fascia: superamento limiti massimi di non oltre 10 km/h (Art. 147 c. 7)

  • Sanzione pecuniaria lieve
  • Non son previste sanzioni accessorie
  • Nessuna annotazione ai fini della sospensione della patente
  • Non è prevista decurtazione dei punti della patente

 

– Seconda fascia: superare i limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h (art. 142 c. 8)

  • Sanzione pecuniaria lieve
  • Non son previste sanzioni accessorie
  • È prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente.

 

– Terza fascia: superare i limiti massimi di velocità oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h (art. 142 c.9)

  • Sanzione pecuniaria più grave
  • Sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi
  • Decurtazione di 6 punti dalla patente.

 

– Quarta fascia: superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h (art. 142 c. 9)

  • Sanzione pecuniaria molto grave
  • Sanzione accessoria sospensione della patente da 6 a 12 mesi
  • Decurtazione di 10 punti dalla patente.

 

Nel caso di accertamento con ausilio di tecnologie di controllo remoto, di sanzioni di prima e seconda fascia nell’arco di 2 anni solari, è prevista la sospensione della patente?

NO, nel caso in cui vengano accertate 2 sanzioni per eccesso di velocità rientranti nella prima e seconda fascia nell’arco di due anni solari non è prevista la sospensione della patente.

 

Nel caso di accertamento con ausilio di tecnologie di controllo remoto, di sanzioni di terza e quarta fascia che prevedono sospensione della patente, la sanzione accessoria nei confronti di chi viene disposta?

Quando l’accertamento è realizzato con ausilio di tecnologie di controllo remoto, senza procedere al fermo del veicolo del trasgressore e alla sua immediata identificazione, la sanzione accessoria della sospensione della patente non può essere disposta nei confronti dell’intestatario del veicolo a meno che non sia dimostrato che egli era, sicuramente, alla guida.

 

Riportiamo una tabella di sintesi

Fasce di velocità Sanzione pecuniaria per veicoli particolari  (camion, bus, ecc.) Sanzione accessoria sospensione patente Punti Reiterazione biennale – Sospensione patente
Fascia 1:

Superamento non oltre 10 km/h

 € 84,00 No No No
Fascia2

Superamento   oltre il limite consentito compreso tra 10 km/h e 40 km/h

€ 346,00 No 3 No
Fascia 3

Superamento oltre il limite consentito da 40 km/h fino a 60 km/h

€ 1.088,00 Sospensione patente da 1 a 3 mesi 6 Sospensione da 8 a 18 mesi
Fascia 4

superamento oltre il limite consentito di oltre 60 km/h

€ 1.694,00 Sospensione patente da 6 a 12 mesi 10 Revoca della patente

 

Quindi tornando alla nostra domanda se si tratta di sanzioni comprese nella prima o seconda fascia di eccesso di velocità, in caso di reiterazione biennale della sanzione non è prevista la sospensione della patente.

Nota bene: l’eccesso di velocità è un argomento molto vasto, in questo articolo abbiamo cercato di sintetizzare il più possibile l’argomento, cercando di focalizzarci nell’ambito dell’autotrasporto.

 

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Fonte: EGAF

 

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Uno degli argomenti più complicati in merito ai tempi di guida e riposo riguarda il riposo settimanale, in particolar modo il riposo settimanale ridotto e il suo recupero. In questo approfondimento iniziamo a fare chiarezza sul calcolo della compensazione mentre, la prossima settimana, ci focalizzeremo su come e quando recuperarlo.

Bene, partiamo come sempre con alcune definizioni.

Come si definisce il riposo settimanale?

L’Art. 4 h del Reg. 561/06 definisce il periodo di riposo settimanale come: “periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo…”.

Il riposo settimanale può essere di due tipi:

– periodo di riposo settimanale regolare
– periodo di riposo settimanale ridotto

L’art. 4 letto. I) definisce «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;

Se la settimana non coincide con quella definita poco sopra è previsto che:

Il riposo settimanale vada effettuato dal conducente al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore (144 ore) dall’ultimo riposo settimanale.
Quindi se il conducente inizia un turno ad esempio martedì alle 6:00 della settimana 1, entro lunedì alle 6:00 della settimana 2 deve effettuare un riposo settimanale.

Cosa prevede il regolamento in materia di riposo settimanale?

Secondo l’Art. 8 del Reg. 561/06 nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
– un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
 

Di quante ore deve essere il riposo settimanale regolare?

Il riposo settimanale regolare prevede almeno 45 ore di riposo ininterrotte e può essere svolto tutte le settimane.

 

Di quante ore deve essere il riposo settimanale ridotto?

Il riposo settimanale ridotto prevede almeno 24 ore di riposo ininterrotto e non può essere svolto tutte le settimane ma deve essere alternato con un riposo settimanale regolare da 45 ore.

 

Se faccio un riposo ridotto di 24 ore devo recuperare?

Sì, il riposo settimanale ridotto va sempre recuperato (compensato).

 

Le ore da compensare come vanno recuperate?

Le ore di compensazione devono essere recuperate tutte assieme in blocco;

 

Come deve avvenire il recupero?

La compensazione delle ore da recuperare può essere collegata ad un riposo giornaliero di almeno 9 ore; ciò significa durante la settimana si “attacca” il recupero al riposo giornaliero di 9 ore.
In alternativa il recupero può essere attaccato ad un riposo settimanale regolare.

 

Entro quanto deve avvenire il recupero del riposo ridotto?

La compensazione deve avvenire entro la terza settimana successiva al riposo ridotto effettuato.

 

Come si calcola la compensazione del riposo settimana ridotto?

La compensazione del riposo settimanale ridotto è stata ideata per dare la possibilità al conducente di recuperare le ore di riposo che non ha potuto godere con un riposo settimanale ridotto.

Il recupero delle ore dipende dalle ore di riposo settimanale ridotto svolto. La compensazione quindi non è mai fissa e il calcolo è molto semplice:

Calcolo recupero
Compensazione (recupero) = Ore riposo settimanale regolare (45 ore) – Ore riposo settimanale ridotto svolte dal conducente

 

Se faccio un riposo di 35 ore quante ne devo recuperare?

In più di qualche occasione, i conducenti ci chiedevano se la compensazione dovesse sempre essere calcolata rispetto alle 24 ore o alle ore di riposo settimanale ridotto effettivamente svolte.

Come spiegato nel punto precedente, la compensazione non è mai da considerarsi fissa ma varia in base alle ore di riposo settimanale ridotto che il conducente ha svolto.

Ad Esempio:
Il conducente ha svolto un riposo settimanale ridotto di 35 ore.

Applicando il sistema spiegato precedentemente il recupero risulta:

45 ore – 35 ore = 10 ore da recuperare

 

Quindi se un conducente effettua 35 ore di riposo (quindi ridotto) non deve recuperarne 21?

No, la compensazione non è mai fissa (45 – 24 = 21) se si effettua un riposo inferiore alle 45 (quindi riposo ridotto) le ore da recuperare sono sempre: 45 – le ore di riposo ridotto effettuate.

 

L’approfondimento della prossima settimana sarà focalizzato su quando e come deve essere recuperato il riposo settimanale ridotto.

Rimanete sintonizzati…

Per ulteriori domande o informazioni in merito ai nostri corsi sul tachigrafo e tempi di guida, scriveteci su info@tachconsulting.it
 

 

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Dopo aver affrontato la procedura per la stampa delle 24h del conducente questa settimana andiamo invece ad approfondire la procedura per effettuare la stampata giornaliera del veicolo.

 

Perché è importante effettuare la stampata del veicolo?

A differenza della singola stampa delle attività del conducente con la stampa giornaliera del veicolo è possibile visualizzare tutte le attività di tutti i conducenti che si sono alternati alla guida e anche le attività svolte sul veicolo senza carta tachigrafica inserita.

 

Come capire se ho fatto la stampa delle 24 ore del veicolo o del conducente?

Le due stampe si differenziano per diversi aspetti ma il modo più semplice è attraverso il pittogramma di riferimento.

Pittogramma carta del conducente                          Pittogramma veicolo

                                                                

 

Pittogramma stampa del conducente                       Pittogramma stampa del veicolo

                                                

 

Il pittogramma è possibile identificarlo nella seconda linea della stampa come in figura qui sotto.

 

In quale parte della stampata è possibile verificare quali conducenti si sono alternati alla guida? E le attività senza carta tachigrafica inserita?

Qui di seguito riportiamo le sezioni da verificare sulla stampa delle attività del veicolo.

 

Come si effettua la stampata giornaliera del veicolo? I tachigrafi sono tutti uguali?

Per effettuare la stampa delle attività del veicolo è necessario entrare nel menù del tachigrafo digitale ed effettuare l’operazione di stampa.

Qui di seguito mostriamo la corretta procedura di stampa per tutte le versioni di VDO e Stoneridge.

 

Come si effettua la stampa giornaliera del veicolo con VDO?

Riportiamo di seguito i nostri video tutorial per tutte le diverse versioni dei tachigrafi VDO.
Per capire la versione del proprio tachigrafo consultare il nostro manuale operativo: vedi manuale operativo

 

Versione 1.0 – 1.4

 

Versione 2.0 – 2.2

 

Versione 3.0 – 4.0

 

Come si effettua la stampa giornaliera del veicolo con Stoneridge?

Riportiamo di seguito i nostri video tutorial per tutte le versioni dei tachigrafi Stoneridge.
Per capire la versione del proprio tachigrafo consultare il nostro manuale operativo: vedi manuale operativo

 

Versione 6

 

Versione 7 (Exact Duo 2) e 8 (Connekt)

 

 

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La settimana scorsa il nostro approfondimento era dedicato a come calcolare il recupero di un riposo settimanale ridotto, questa settimana invece ci vogliamo focalizzare su come deve essere recuperato.
Viene fatta, molto spesso, confusione sulle modalità e i tempi di recupero, in questo articolo spieghiamo passo a passo come effettuare correttamente il recupero di un riposo settimanale ridotto ed evitare sanzioni.

Partiamo con un breve riassunto sui riposi settimanali e il calcolo del recupero…

 

Tipologie di riposo settimanale

Secondo il Reg. EU 561/06 il conducente può svolgere due tipologie di riposo settimanale:

– riposo settimanale regolare di almeno 45 ore che può essere svolto tutte le settimane;

– riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore che deve essere alternato con un riposo settimanale regolare di 45 ore.

Il riposo settimanale ridotto va sempre recuperato (o compensato).

 

Come si calcola il recupero?

La compensazione del riposo settimanale ridotto è stata ideata per dare la possibilità al conducente di recuperare le ore di riposo che non ha potuto godere con un riposo settimanale ridotto.

Calcolo recupero
Compensazione (recupero) = Ore riposo settimanale regolare (45 ore) – Ore riposo settimanale ridotto svolte dal conducente

Per un approfondimento completo sul calcolo del recupero rimandiamo al nostro approfondimento precedente.

 

Dopo questo veloce ripasso sulle tipologie di riposo settimanale e il calcolo del recupero passiamo alle modalità e i tempi di recupero.

 

Le ore da compensare come vanno recuperate?

Le ore di compensazione devono essere recuperate tutte assieme in blocco, questo vuol dire che il conducente non può recuperare 1 ora un giorno, 2 ore un altro giorno e così via.
In blocco si intende che le ore vanno recuperate tutte assieme.

Come nell’esempio qui sotto: se il conducente deve recuperare 15 ore queste andranno recuperate tutte assieme e non “spalmate” su diverse giornate.

 

Come deve avvenire il recupero?
Come stabilito dal regolamento Art. 8 c. 7 Reg 561/06 “Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore”.

Quindi se il recupero viene svolto durante la settimana lavorativa ciò significa che il conducente può collegarlo ad un riposo giornaliero di almeno 9 ore (ridotto).

Come nell’esempio qui sotto il conducente collega il recupero di 15 ore ad un riposo giornaliero di 9 ore durante la settimana.

 

In alternativa il recupero può essere collegato ad un riposo settimanale regolare da 45 ore. Come nell’esempio qui sotto, se il conducente collega il suo recupero di 15 ore ad un riposo settimanale regolare di 45 ore le ore totali di riposo sono 60.

Entro quanto deve avvenire il recupero del riposo ridotto?

La compensazione del riposo settimanale ridotto deve avvenire entro la terza settimana successiva al riposo ridotto effettuato.

 

Ma quindi se faccio un riposo settimanale ridotto da 30 ore entro quando e come devo recuperarlo?

Se il conducente svolge un riposo settimanale ridotto di 30 ore deve recuperare 15 ore in blocco.
Recupero= 45 ore – 30 ore= 15 ore

 

Riportiamo di seguito alcuni esempi e soluzioni che il conducente ha a disposizione per recuperare la compensazione.

OPZIONE 1

Il conducente recupera le 15 ore in blocco collegandole al riposo settimanale regolare successivo, svolgendo un totale di almeno 60 ore (45+15).

 

OPZIONE 2

Il conducente recupera le 15 ore in blocco collegandole al riposo settimanale regolare della seconda settimana successiva al riposo settimana ridotto svolto. Anche in questo caso svolge un totale di almeno 60 ore (45+15).

 

OPZIONE 3

Il conducente recupera le 15 ore in blocco collegandole al riposo settimanale regolare della terza settimana successiva al riposo settimana ridotto svolto. Anche in questo caso svolge un totale di almeno 60 ore (45+15).

 

OPZIONE 4

Il conducente recupera le 15 ore in blocco collegandole ad un riposo giornaliero ridotto di almeno 9 ore durante la settimana. In questo caso svolge un totale di almeno 24 ore (9+15).

 

OPZIONE 5

Il conducente recupera le 15 ore in blocco collegandole ad un riposo giornaliero ridotto di almeno 9 ore durante la terza settimana successiva. Anche in questo caso svolge un totale di almeno 24 ore (9+15).

 

Come si può notare dalle opzioni riportate qui sopra nessun recupero può essere svolto oltre la terza settimana successiva rispetto alla settimana del riposo settimanale ridotto.

Per ulteriori domande o informazioni in merito ai nostri corsi sul tachigrafo e tempi di guida, scriveteci su info@tachconsulting.it

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro consulente il quale ci spiegherà come operare in maniera corretta dal punto di vista del rispetto degli adempimenti di formazione istruzione e controllo in caso di tachigrafo analogico.

Il principio di responsabilità delle imprese di trasporto.

 

NORMATIVA COMUNITARIA UE

A Livello Comunitario, il principio di responsabilità dell’impresa di trasporto è contenuto nell’art. 10 c. 3 REG. 561/06 e nell’art. 33 REG. 165/14

Art. 10 c. 3 REG. 561/06 cita: “Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo…

..fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa…”

L’art. 33 REG. 165/2014 comma 1 “…Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi….

Comma 3 “…Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006…”

 

NORMATIVA ITALIANA

Nell’Ordinamento Italiano, il principio della responsabilità dell’impresa per le infrazioni dei conducenti in materia di tempi di guida e riposo trova attuazione con le disposizioni dell’art. 174 c. 14 CDS

ART. 174 C. 14 “L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o lì tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato “ 

Con l’entrata in vigore del DD 215/16 (Corsi cronotachigrafo) e la successiva circolare esplicativa 300/A/2438/17/11/20/3 del 24 marzo 2017 sono stati chiariti quali siano gli oneri a carico delle imprese di trasporto per poter escludere la responsabilità ex art. 174 c 14:

  • FORMAZIONE (art. 6 DD 215/2016)
  • ISTRUZIONE (art. 7 DD 215/2016)
  • CONTROLLO (art. 7 DD 215/2016)

Questi adempimenti vanno verificati in caso di sanzione elevata al conducente. (Non scattano automaticamente; cioè in strada non è che il conducente che viene fermato viene sanzionato automaticamente se non dimostra formazione istruzione e controllo)

Per rispondere alla domanda del nostro lettore, oggi ci soffermiamo sull’adempimento del controllo.

 

Come si dimostra l’assolvimento dell’onere di controllo?

L’art. 7 c. 3 DD 215/2016 cita “3. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti di cui all'articolo 1. Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.

 

Cosa deve contenere il resoconto scritto?

Il resoconto scritto o lettera di controllo deve contenere (se presenti) le eventuali infrazioni riscontrate dall’analisi dei dati della carta del conducente; se no sono presenti infrazioni va semplicemente comunicato che dall’analisi dei dati non risultano infrazioni.

 

In che modo si può produrre una lettera di controllo?

I file. DDD delle carte del conducente possono essere letti solo utilizzando specifici software di analisi dati e i quali possono produrre anche le lettere di controllo.

 

In caso di dischi analogici? Come si fa a verificare se sono presenti sanzioni relative ai tempi di guida e riposo?

Se il conducente guida un veicolo con tachigrafo analogico, sarà necessario analizzare i fogli di registrazione (dischi), trasformarli in dati digitali e sempre con l’utilizzo di software di analisi verificare la presenza di eventuali sanzioni e produrre le lettere di controllo.

 

Quindi in caso di tachigrafo analogico le lettere di controllo vanno prodotte ugualmente?

Si nel caso in cui il parco mezzi di un’azienda preveda la presenza di tachigrafi sia digitali che analogici, l’analisi dei dati e le lettere di controllo vanno prodotte per tutti.

 

Allegati

 – DD 215/2016

 – Circolare esplicativa 300/A/2438/17/11/20/3 del 24 marzo 2017

 – Circolare esplicativa corsi tachigrafo

 – Art 10 REG. 561/06

 – Art 33 REG 165/14

 – Art 174  CDS

 

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Questa settimana con il nostro formatore andiamo ad approfondire in pratica la procedura per effettuare la stampata giornaliera del conducente.

 

Perché è importante effettuare la stampata del conducente?

La stampata del conducente è importante in quanto contiene una serie di informazioni utili per verificare l’attività giornaliera (tempi di guida, pause, ecc.).
La stampa giornaliera è anche molto utile per utilizzare correttamente la deroga dell'Art 12.

 

In quale parte della stampata è possibile verificare il totale delle attività svolte nella giornata?

Nella stampata, nella sezione contrassegnata dal simbolo “sommatoria” (∑), è possibile visionare la somma di tutte le attività svolte dal conducete.

 

Come si effettua la stampata? I tachigrafi sono tutti uguali?

Per effettuare la stampa delle attività giornaliere dei conducenti bisogna entrare nel menù del tachigrafo digitale ed effettuare l’operazione di stampa.

Qui di seguito mostriamo la corretta procedura di stampa per tutte le versioni di VDO e Stoneridge.

 

Come si effettua la stampa giornaliera del conducente con VDO?

Riportiamo di seguito i nostri video tutorial per tutte le diverse versioni dei tachigrafi VDO.
Per capire la versione del proprio tachigrafo Stoneridge consultare il nostro manuale operativo: vedi manuale operativo

 

Versione 1.0 – 1.4

 

Versione 2.0 – 2.2

 

Versione 3.0 – 4.0

 

Come si effettua la stampa giornaliera del conducente con Stoneridge?

Riportiamo di seguito i nostri video tutorial per tutte le versioni dei tachigrafi Stoneridge.
Per capire la versione del proprio tachigrafo consultare il nostro manuale operativo: vedi manuale operativo

 

Versione 6

 

Versione 7 (Exact Duo 2) e 8 (Connekt)

 

 

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Questa settimana diamo la parola al nostro consulente, che risponde alla domanda di un nostro lettore in merito allo scarico della memoria di massa del tachigrafo in caso di noleggio o locazione senza conducente. Chi deve scaricare il tachigrafo e perché?

Partiamo con una breve premessa.

Che cos’è il noleggio/locazione senza conducente?

Secondo l’art 84 del Codice della Strada “Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso”.

 

Quali condizioni si devono rispettare per poter effettuare un noleggio/locazione senza conducente?

L’utilizzo di un veicolo in locazione senza conducente è ammesso purché:

  • Sia immatricolato o messo in circolazione nello stato membro di stabilimento dell’impresa locataria;
  • Che azienda locatrice e locataria siano entrambe aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all’Albo Nazionale.
  • Il contratto sia di sola messa a disposizione del veicolo e non anche di servizio concluso con la stessa impresa riferito a personale di guida o accompagnamento;
  • Sia in esclusiva disponibilità dell’impresa locataria per la durata del contratto;
  • Sia guidato da personale dell’impresa utilizzatrice.

 

Quali documenti è necessario avere a bordo del veicolo?

L’azienda utilizzatrice deve avere a bordo copia del contratto di locazione (vedi fac simile in fondo a questo articolo) e per quanto riguarda il conducente, busta paga più recente o copia del contratto di lavoro in modo tale a provare la regolarità del rapporto di lavoro.

 

Per quanto riguarda quindi gli obblighi di scarico della memoria di massa del tachigrafo, questi sono a carico dell’impresa utilizzatrice o dell’impresa locatrice?

L’impresa che utilizza il veicolo è quella su cui ricade l’obbligo di scaricare la memoria di massa del tachigrafo.

 

Quali operazioni è necessario fare quindi nel momento in cui si prende in locazione un veicolo senza conducente?

L’impresa che cede in locazione il veicolo:

– Effettuare lo scarico della memoria di massa

– Effettuare lo “sblocco” del tachigrafo

In questo modo l’azienda che prenderà in locazione il veicolo non avrà la possibilità di “vedere” i dati.

 

Qual è la prima cosa che deve fare l’impresa utilizzatrice quando riceve il veicolo?

L’impresa utilizzatrice nel momento in cui prende in locazione il veicolo deve inserire la propria carta azienda nel tachigrafo ed effettuare il “blocco” dei dati.

 

Cosa deve fare l’azienda utilizzatrice prima di riconsegnare il veicolo al locatore?

Prima di restituire il veicolo dovrà effettuare lo scarico della memoria di massa ed infine lo “sblocco” dei dati.

Allegati

Fac Simile Contratto
MIT Prot. 5681 del 16 marzo 2015
Art. 84 Cds

 

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A volte le domande più semplici generano, anche nei più esperti, grandi dubbi amletici. Questo è proprio il caso dell’approfondimento di questa settimana dedicato alla dibattuta funzione OUT, in particolare vogliamo rispondere a questa domanda: la pausa svolta con la funzione OUT attiva è valida come pausa?

Prima di dare la nostra risposta però è utile iniziare con una premessa su cos’è la funzione Out of Scope e a cosa serve al conducente.

 

Cos’è la funzione OUT?

La funzione OUT, o anche chiamato Out Of Scope (non di autostrada come molti pensano), è la funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06.

Quando, ad esempio, un veicolo dotato di tachigrafo viene impiegato nella circolazione su aree o strade private non si applicano le disposizioni del Regolamento CE 561/2006 (vedi articolo di approfondimento su cos’è la funzione OUT – vedi in fondo all’articolo).

 

Che vantaggi comporta quindi la funzione OUT per i conducenti?

Il vantaggio della funzione OUT è che l’attività di guida svolta dal conducente in aree private (ad esempio cave, cantieri o cortili delle aziende) è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera.

Quindi, se un conducente entra all’interno di un’azienda, attiva manualmente sul tachigrafo la funzione OUT e svolge 15 minuti di guida, questi minuti andranno sottratti dal totale di guida compiuta durante la giornata.

Per semplicità: se l’attività di guida giornaliera non supera mai le 9 ore la funzione out of scope è inutile.

 

L’OUT va quindi a ridurre l’impegno giornaliero del conducente? Posso considerarlo pausa?

Assolutamente NO!

I minuti di guida in area privata, esclusi dal conteggio giornaliero, non sono da considerarsi come pausa bensì come lavoro.

Quindi è importante ricordare che l’attività di guida svolta in OUT non va a ridurre l’impegno giornaliero del conducente ma è parte integrante dell’attività lavorativa del conducente.

 

Se invece il conducente svolge la pausa con la funzione OUT attiva anche questa si deve trasformare in lavoro?

Assolutamente NO!

La funzione OUT, se attiva, permette di escludere dal conteggio solo l’attività di guida, trasformandola in lavoro.

Le altre attività svolte con la funzione OUT attiva non verranno escluse ma rimarranno come tali.

Quindi, ad esempio, se il conducente svolge 15 minuti di pausa in un’area privata con la funzione OUT attiva, quei minuti sono da considerarsi come una pausa utile e NON vanno quindi trasformati in lavoro come invece accade per la sola attività di guida.

 

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Quando si parla di impegno giornaliero, nella maggior parte dei casi di pensa alle classiche 13/15 ore giornaliere con i relativi riposi di 9/11 ore nell’arco di 24 ore.

Questo schema in realtà può variare in relazione alla tipologia di trasporto svolta dall’azienda che può richiedere un’organizzazione del lavoro differente; gli autisti che fanno trasporto notturno o passeggeri possono avere degli orari e turni molto diversi, chi trasporta alimentari e fa viaggi di linea può avere una tipologia di organizzazione del lavoro totalmente differente da chi trasporta collettame.

È possibile quindi fare due impegni (turni) nella stessa giornata solare? Questo è il quesito su cui ci vogliamo focalizzare questa settimana partendo come sempre da una piccola premessa: il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non specifica mai quando dobbiamo guidare o riposare, ma definisce semplicemente i parametri da rispettare.

Esso definisce quanto al massimo è possibile guidare, e quanto almeno è necessario riposare; non definisce mai in che sequenza devono essere svolti i riposi o le guide giornaliere durante la settimana. Questo dipende dalla tipologia di attività che svolge l’azienda di trasporto

 

Che cosa si intende per impegno?

Il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nella normativa europea sui tempi di guida, ma viene spesso utilizzata per individuare l’attività giornaliera.

L’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida e altre mansioni che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa.

Definire l’impegno aiuta il conducente a capire quanto riposo deve effettuare nell’arco delle 24 ore (leggi un nostro articolo a riguardo)

 

Che cosa si intende con periodo di guida giornaliero?

Secondo il Reg. 561/06 Art. 4 c. q con «periodo di guida» si intende: “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi”.

Quindi il periodo di guida giornaliero è quel periodo che sta tra due riposi giornalieri o tra un riposo giornaliero e uno settimanale.

 

Un riposo di almeno 9 ore interrompe anche l’impegno?

Sì, un riposo di almeno 9 ore (o 11 ore) interrompe la guida giornaliera e quindi di fatto anche l’impegno del conducente.

 

In una giornata solare (dalle 00:00 alle 24:00) quindi è possibile avere due impegni diversi?

Sì, in una stessa giornata solare il conducente può svolgere due diversi impegni interrotti da un riposo di almeno 9 ore.
Qui di seguito riportiamo un classico esempio di chi svolge trasporto notturno: l’impegno del conducente inizia verso le 20:00 e si conclude verso le 8:30 del mattino del giorno successivo. Il conducente poi si ferma per il riposo giornaliero per almeno 9 ore e alla sera verso le 20:00 riparte per un secondo periodo di guida e impegno giornaliero.
Se consideriamo la giornata solare (00:00 – 24:00) si può facilmente notare come siano presenti due turni (impegni) differenti.

 

 

Un altro esempio è quello riportato di seguito.
In questo caso il conducente compie due interi impegni di circa 8 e 7 ore nella stessa giornata solare: dalle 00:00 alle 8:00 e dalle 17:00 alle 24:00.

Nell’esempio il riposo giornaliero di almeno 9 ore interrompe i due impegni che, pur essendo nella stessa giornata solare vanno considerati come due turni differenti.

Un ultimo esempio è quello che può succedere più frequentemente a chi fa trasporto passeggeri.
Dal grafico è possibile vedere come il conducente abbia svolto 2 ore di guida ad inizio giornata seguita da 9 ore di riposo e da altre 2 ore di guida a fine giornata.

Anche in questo caso in una stessa giornata solare abbiamo, due impegni (o turni) diversi perché interrotti da un riposo giornaliero ridotto.

In una giornata solare (dalle 00:00 alle 24:00) quindi è possibile avere due impegni diversi e più di 10 ore di guida?

Si se i due impegni sono spezzati da un riposo di almeno 9 ore ci si potrebbe ritrovare nell’intera giornata solare (00:00 – 24:00) con più di 10 ore di guida ma appartenenti a due turni differenti.

 

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Questa settimana affrontiamo l’argomento della funzione OUT (Out of Scope) dei tachigrafi e in particolare le modalità di attivazione e disattivazione di questa funzione.
Molte sono le leggende metropolitane che circolano sulla funzione OUT e questo articolo vuole "sfatarne" una in particolare: ma è vero che se supero i 30 km/h la funzione OUT si disattiva in automatico?

Prima di rispondere partiamo con lo spiegare le nozioni di base dell'Out of Scope.

 

Che cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06.

 

Che vantaggi comporta la funzione OUT OF SCOPE per i conducenti?

Il vantaggio della funzione OUT OF SCOPE è che l’attività di guida svolta dal conducente in aree private (o cave o cantieri) è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera e questa viene “trasformata” o considerata “lavoro” cioè “impegno”.

Quindi, se un conducente entra all’interno di un’azienda, attiva manualmente sul tachigrafo la funzione OUT OF SCOPE e svolge 15 minuti di guida, questi minuti andranno sottratti dal totale di guida compiuta durante la giornata.

Per semplicità: se l’attività di guida giornaliera non supera mai le 9 ore la funzione out of scope è inutile.

 

La funzione OUT OF SCOPE va attivata e disattivata manualmente?

Sì, la funzione OUT OF SCOPE va sempre attivata e disattivata manualmente dall’autista, quindi non si disattiva mai da sola.

Se si attiva la funzione OUT OF SCOPE con carta inserita nel momento in cui si entra in un’area privata è necessario ricordarsi di disattivarla manualmente all’uscita.

Se invece si attiva la funzione OUT OF SCOPE SENZA SCHEDA INSERITA, al momento dell’inserimento della carta del conducente nella slot 1 la funzione out of scope si disattiva automaticamente.

 

Come si inserisce la funzione OUT OF SCOPE?

Riportiamo i nostri manuali per i due principali tachigrafi:

Inserimento OUT OF SCOPE TACHIGRAFI VDO

Inserimento OUT OF SCOPE TACHIGRAFI STONERIDGE

 

La funzione OUT OF SCOPE si può quindi disattivare se il veicolo supera la velocità di 30 km/h?

La risposta è NO.
La funzione OUT OF SCOPE si può disattivare solo manualmente dal conducente. Per i tachigrafi di prima generazione VDO (versione fino a 1.3) alla velocità di 30 km/h circa la scritta “OUT” scompare dal display: questo non significa che la funzione sia disattivata ma semplicemente non è visibile sul display del tachigrafo.

Riportiamo come esempio il grafico di una guida senza scheda in OUT OF SCOPE a 90 km/h. In corrispondenza delle attività di guida in OUT è possibile vedere come le velocità siano ben più alte di 30 km/h.

 

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Questa settimana rispondiamo alla domanda di un nostro lettore relativamente alle modalità di scarico del tachigrafo digitale.

Come sempre prima partiamo con qualche nozione preliminare.

 

Cosa serve per scaricare il tachigrafo?

Per poter scaricare la memoria di massa del tachigrafo digitale (sia VDO che Stoneridge) è necessario avere:

1. chiavetta di scarico o dispositivo di scarico da remoto (vedi alcuni nostri dispositivi);

2. la carta tachigrafica dell’azienda.

Essere sprovvisti di uno dei due elementi elencati non permetterà di scaricare i dati correttamente.

 

Per poter effettuare lo scarico della memoria di massa è obbligatorio inserire la carta azienda nella slot 2?

NO – per poter effettuare lo scarico del tachigrafo è possibile inserire la carta azienda sia nella slot 2 che nella slot 1.

 

Quando è necessario inserire la carta azienda nella slot 2?

È necessario inserire la carta dell’azienda nella slot 2 quando si ha necessità di scaricare la carta del conducente e si ha in dotazione una chiavetta di scarico dati che non presenta la fessura per lo scarico separato della scheda.

Ad esempio se avete una download key di questo tipo qui sotto.

 

Con i dispositivi indicati, per poter scaricare la carta del conducente e contemporaneamente il tachigrafo è necessario inserire la carta conducente nella slot 1 e la carta azienda nella slot 2.

Se invece avete dispositivi di scarico che permettono di scaricare separatamente il tachigrafo e la carta del conducente allora la carta dell’azienda può essere inserita sia nella slot 1 che nella slot 2.

 

 

 

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Tra i vari obblighi previsti per le aziende, nell’ambito della normativa sui tempi di guida e riposo, c’è quello dello scarico dei dati delle carte (o scheda) del conducente e dei tachigrafi digitali.

È importate sapere e distinguere le due tipologie di dato in questione:

i dati scaricati dalla scheda del conducente contengono tutte le attività svolte da un singolo conducente (guida, riposo, disponibilità e lavoro), i veicoli impiegati e eventuali eventi ed anomalie relative alla carta del conducente.

i dati scaricati dal tachigrafo (o memoria di massa) invece contengono tutte le attività svolte sul mezzo (velocità, distanza percorsa, conducenti che lo hanno guidato, ecc.); quindi, tutte le attività dei conducenti che inseriscono la scheda e le attività eseguite senza scheda.

In questo approfondimento ci focalizzeremo maggiormente sullo scarico della memoria di massa del tachigrafo e sul corretto utilizzo della carta tachigrafica dell’azienda.

Partiamo con ordine..

 

Esistono delle tempistiche di scarico?

Sì, le aziende devono rispettare gli obblighi di scarico previsti dalla normativa europea (Reg. CE 581/2010)

I dati della carta del conducente devono essere scaricati ogni 28 giorni (entro 28 giorni).

I dati della memoria di massa del tachigrafo devono essere scaricati ogni 90 giorni (entro 90 giorni).

Lo scarico è quindi previsto entro 28 giorni o entro 90 giorni come limiti massimi ma questo non vieta di poter scaricare entrambi i dati più frequentemente.

 

Cosa serve per scaricare il tachigrafo?

Per poter scaricare la memoria di massa del tachigrafo digitale (sia VDO che Stoneridge) è necessario avere:

1. chiavetta di scarico o dispositivo di scarico da remoto (vedi alcuni nostri dispositivi);

2. la carta tachigrafica dell’azienda.

Essere sprovvisti di uno dei due elementi elencati non permetterà di scaricare i dati correttamente.

 

Cos’è la carta azienda e che funzioni ha?

La carta tachigrafica dell’azienda non serve per guidare ma semplicemente identifica il proprietario del veicolo o chi ne ha l’effettiva gestione; è come una sorta di “chiave” che permette di accedere ai dati del tachigrafo solo all’azienda di appartenenza (articolo utile: come associale il proprio tachigrafo alla propria azienda).

La scheda azienda permette di svolgere diverse funzioni ma nello specifico permette di: visualizzare, stampare e scaricare i dati della memoria di massa dei tachigrafi dei veicoli aziendali.

Per maggiori informazioni sulla scheda tachigrafica dell’azienda consigliamo questo nostro articolo: leggi articolo.

 

Come si scarica correttamente il tachigrafo digitale?

Riportiamo due video tutorial sulla corretta procedura per scaricare il tachigrafo digitale. La procedura è la stessa per qualsiasi chiavetta di scarico a disposizione.

Video tutorial per lo scarico del tachigrafo VDO

 

Video tutorial per lo scarico del tachigrafo Stoneridge

 

Quindi la carta azienda è obbligatoria per scaricare il tachigrafo?

, come anticipato precedentemente la carta tachigrafica dell’azienda permette di accedere ai dati del tachigrafo di proprietà e ad autorizzare lo scarico.

Se viene scaricato il tachigrafo senza inserire la carta dell’azienda o con una carta di un’altra azienda i file verrebbero scaricati ma sarebbero vuoti e privi di informazioni sulle attività.

Ricordiamo inoltre che la carta azienda non va scaricata, ma permette solamente lo scarico dei dati.

 

 

Allegati

Reg. CE 581/2010

 

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Ogni quanto e come vanno scaricati i dati della carta del conducente e del tachigrafo? L’azienda per quanto tempo deve conservare i dati?

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Come associare il proprio tachigrafo alla propria azienda?

I padroncini sono obbligati ad avere la scheda tachigrafica dell’azienda per lo scarico della memoria di massa del tachigrafo?

 

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Proseguiamo anche questa settimana con gli approfondimenti relativi alle carte tachigrafiche ed in particolare quella del conducente.

Una delle problematiche più frequenti è quella di ritrovarsi improvvisamente con la carta scaduta; È molto importante porre attenzione alle proprio scadenze ma una dimenticanza può capitare.

 

In che modo posso monitorare le scadenze delle carte tachigrafiche?

Le scadenze delle carte tachigrafiche possono essere monitorate in vari modi:

1. Dalla data di scadenza riportata sulla carta tachigrafica

2. Dalla stampa delle 24 h del conducente

3. Avviso del tachigrafo

4. Avviso sul dispositivo di scarico

5. Avviso sul software di analisi dati.

 

1. Data di scadenza stampata sulla carta tachigrafica

La data di scadenza della carta tachigrafica è presente sulla carta stessa al punto 4b.

Consiglio: si potrebbe scrivere la data di scadenza delle carte su un documento Excel o su un gestionale aziendale dove sono presenti tutte le scadenze (assicurazioni, patenti, manutenzioni, revisioni, ecc.).

 

2. Stampata delle 24 h della carta del conducente

Sotto il nome del conducente, è possibile vedere il numero seriale della carta e la data di scadenza.

Consiglio: anche in questo caso come per quello precedente è possibile creare un promemoria solo segnando manualmente la data in uno scadenziario assieme alle altre scadenze dei mezzi.

 

3. AVVISO DEL TACHIGRAFO

I tachigrafi mandano un avviso per avvisare dell’imminente scadenza della carta. Riportiamo di seguito gli esempi in base alla versione e marca del tachigrafo.

TACHIGRAFI VDO (dalla versione 1.4)

Per quanto riguarda i tachigrafi VDO sul display del tachigrafo esce il messaggio presente nella figura e significa in questo caso che la carta perderà di validità fra 15 gg (cioè scadrà fra 15 gg).

 

TACHIGRAFO STONERIDGE REV. 6

Per le versioni più vecchie il tachigrafo indica solo il messaggio carta scaduta.

 

TACHIGRAFO STONERIDGE REV. 7 EXACT DUO E SUCCESSIVI

La carta inserita nello scomparto 1 (oppure 2) scade tra xx giorni, dove xx è un numero tra 0 e 30.

Il centro tecnico può variare gli avvisi di scarico dei tachigrafi VDO e Stoneridge? 

Si il centro tecnico può variare il numero di giorni di preavviso della scadenza della carta per entrambi i tachigrafi.

 

4. Avviso sui dispostivi di scarico

Per quanto riguarda il dispositivo Tacho2Safe

 

 

5. Avviso su software analisi dati

I software utilizzati per l’analisi dei dati tachigrafici solitamente prevedono una schermata riepilogativa sulle scadenze.

Noi vi riportiamo due esempi dei software TachoPlus e TachoLite.

 

Software TachoPlus

Nella schermata "scadenze" è possibile controllare la data di scadenza della carta tachigrafica, la scadenza della taratura del tachigrafo e le classiche scadenze di scarico.

 

Software TachoLite incluso con il dispositivo Tacho2Safe

Nella schermata info è possibile verificare la data di scadenza.

 

Ricapitolando ci sono molti modi per poter monitorare la scadenza della carta tachigrafica.

Se nonostante questi ci si dovesse ritrovare comunque con la carta scaduta vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento:

Se scade la carta tachigrafica come comportarsi finché non viene rilasciata la carta tachigrafica di nuova generazione? Nota del ministero dell’interno per non essere sanzionati

 

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Questa settimana il nostro formatore prosegue con l’approfondimento relativo alla carta tachigrafica del conducente.

Che durata ha la carta tachigrafica del conducente?

La carta tachigrafica del conducente ha una durata di 5 anni e viene richiesta in camera di commercio.

Dove è possibile vedere la data di scadenza della carta tachigrafica?

La data di scadenza della carta tachigrafica è presente sulla carta stessa al punto 4b.

 

 

È possibile monitorare le scadenze delle carte tachigrafiche?

Si è possibile monitorare le scadenze delle carte per evitare di ritrovarsi con la carta scaduta senza aver fatto richiesta anticipatamente.

 

In che modo posso monitorare le scadenze delle carte tachigrafiche?

Le scadenze delle carte tachigrafiche possono essere monitorate come segue:

  • Data stampata sulla carta
  • Dalla stampata delle 24 h del conducente
  • Avviso del tachigrafo
  • Avviso su dispositivi di scarico (Tacho2Safe | Actia D-Box 2)
  • Avviso su software analisi dati (Software TachoPlus)

 

Una volta scaduta, la carta è ancora possibile scaricare i dati?

Si a meno che la carta non sia guasta è ancora possibile scaricare ed analizzare i dati presenti all’interno.

La prossima settimana faremo un approfondimento sui vari modi di verificare la scadenza della carta tachigrafica.

 

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Questa settimana il nostro formatore risponde ad un quesito sempre molto richiesto soprattutto durante i nostri corsi di formazione.

Come per tutti i nostri approfondimenti partiamo sempre con un piccolo ripasso che ci permette di rinfrescare un po’ la memoria e la nostra conoscenza sulla materia.

Il sistema del tachigrafo digitale, prevede l’utilizzo di carte elettroniche (dette carte tachigrafiche) che consentono di memorizzare i dati relativi ad alcune attività.

La carta tachigrafica permette l’accesso alla memoria del tachigrafo e alle sue diverse funzioni.

 

Quali sono le principali funzioni delle carte tachigrafiche?

Le principali funzioni di una carta tachigrafica sono:

1. Identificare il soggetto che opera con il tachigrafo:
– Conducente
– Azienda
– Centro tecnico
– Autorità di controllo

2. Memorizzare informazioni delle operazioni che vengono svolte sul tachigrafo digitale.

 

Che tipo di dati vengono registrati dal tachigrafo e dalla scheda del conducente?

Il tachigrafo digitale registra, all’interno della propria memoria di massa, tutte le attività del mezzo (velocità, distanza percorsa, conducenti che lo hanno guidato, ecc.).
Il tachigrafo conserva, quindi, tutte le attività dei conducenti che inseriscono la scheda al sul interno e le attività eseguite senza scheda.

La scheda del conducente invece registra tutte le attività svolte da un singolo conducente vale a dire guida, riposo, disponibilità e lavoro.

 

La normativa prevede che il tachigrafo e la carta vengano scaricati entro un determinato periodo di tempo quale?

– I dati del conducente devono essere scarica entro 28 giorni.

– I dati della memoria di massa del tachigrafo entro 90 giorni.

 

Se la carta del conducente non viene scaricata entro 28 giorni i dati vanno persi?

No, la carta del conducente ha una propria memoria che può contenere molto più di 28 giorni (quasi un anno dipende dall’utilizzo) per cui se lo scarico viene effettuato oltre i 28 giorni i dati sono ancora presenti nella carta. I dati nuovi si sovrascrivono su quelli più vecchi.

 

Una volta che viene effettuato lo scarico la carta si “svuota”?

Arriviamo quindi a rispondere al nostro lettore, quando si effettua il download della carta del conducente in realtà si scarica una copia dei dati, per cui ad ogni scarico corrisponderà una copia.

In sintesi quindi quando si scarica la carta tachigrafica del conducente questa non si svuota dei dati registrati bensì mantiene in memoria una copia.

 

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Oggi rispondiamo alla domanda di un nostro lettore, preoccupato per la scadenza imminente della revisione periodica (taratura) del suo tachigrafo.

Facciamo come sempre un piccolo ripasso:

Che cosa prevede la normativa?

Il REG. 165/2014 all’art 23 prevede che i tachigrafi siano sottoposti a controllo periodico biennale.


Nel caso di revisione periodica scaduta si può essere sanzionati?

In sede di controllo, l’accertata scopertura dell’ispezione periodica comporta la sanzione di cui all’art 19 Legge 727/1978 che si applica in via residuale a tutte le infrazioni in materia di tachigrafo a cui non è stata attribuita una sanzione specifica.

Sanzione prevista: da € 52,00 a € 102,00 (€ 36,40 con pagamento entro 5 giorni).


In questa fase di emergenza è stata prevista qualche deroga in merito alle revisioni periodiche dei tachigrafi?

Il Ministero dei Trasporti con Circolare MOT. 9487 del 24 marzo 2020 ha previsto una serie di deroghe relativamente ai documenti di abilitazione alla guida.

Non sono però state previste deroghe circa i controlli periodici dei tachigrafi; inoltre le officine e i centri tecnici autorizzati rientrano tra le attività essenziali che possono proseguire la propria attività anche durante l’emergenza COVID-19, per cui in linea di massima non dovrebbero esserci problemi nell'effettuare la taratura del proprio tachigrafo.

 

Allegati

Dpcm 25 marzo 2020 con allegato attività essenziali

Circolare MOT. 9487 del 24 marzo 2020

 

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Questa settimana rispondiamo ad un quesito relativo alle deroghe sui tempi di guida e riposo che sono state eccezionalmente attuate in alcuni paese dell’Ue (in Italia non ancora).

A causa dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e in concomitanza di talune misure di prevenzione e contenimento, alcuni Stati membri dell’Unione europea hanno previsto delle eccezioni temporanee alle disposizioni in tema di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali di cui al REG. 561/2006, al fine di garantire il regolare e tempestivo approvvigionamento di beni.

Tali misure adottate per ciascun Paese sono state raccolte dalla Commissione Europea e inserite nel documento che alleghiamo al presente articolo (ALL. 5 Circolare – 27/03/2020 – Prot. n. 2408 – Autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori).

La tabella è aggiornata alla data del 24 marzo  ma oggetto di continua e regolare revisione contiene le informazioni relative alle deroghe introdotte da 21 Stati membri, oltre al Regno Unito, alle disposizioni del REG. 561/2006, al periodo di vigenza delle stesse e alle categorie di trasporto o di conducenti a cui si applicano (per avere informazioni in tempo reale clicca qui).

 

Il nostro Codice della Strada come tratta le sanzioni commesse in un altro Stato UE ma accertate in Italia?

L’art. 174 c. 12 del CDS cita : “Per le violazioni della  normativa  comunitaria  sui  tempi  di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia…”.

 

Premesso questo, quindi, se un conducente che ha effettuato un trasporto in Francia e ha utilizzato la deroga prevista, guidando 11 ore, e venisse fermato in Italia, potrebbe essere sanzionato?

Il Ministero dell’Interno, con la circolare Prot. 2408 del 27/03/2020 ha chiarito che ai conducenti che provengano o abbiano attraversato la Svizzera o uno dei Paesi (riportati nella tabella allegata) in cui sono state adottate le eccezioni ivi contenute non dovrà essere applicata alcuna sanzione ove, in occasione del controllo dell’attività di guida effettuata nei ventotto giorni precedenti, venga accertata una violazione del REG. 561/2006 oggetto di specifica deroga.

Quindi la risposta è NO.

Resta fermo il fatto che il conducente giunto in Italia deve osservare le norme di circolazione vigenti in Italia e non ancora derogate per cui in caso di violazione (ad esempio 11 ore di guida) verrà normalmente sanzionato.

Ricordiamo che in caso di necessità e a determinate condizioni è possibile utilizzare la deroga prevista dall’art. 12 del REG. 561/06 (per approfondimenti leggi qui).

 

Allegati

Scarica la Circolare

Scarica la tabella All. 5

Sito con aggiornamento deroghe su tempi di guida in tempo reale (in inglese).

 

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Oggi proviamo a rispondere ad un quesito che nelle ultime settimane ci è stato sottoposto parecchie volte e cioè come comportarsi con le scadenze per gli scarichi dei dati (tachigrafo e scheda) se l’azienda è ferma, gli autisti a casa o i mezzi posteggiati in comuni diversi dalla sede dell’azienda (o sede di residenza del titolare).

E’ importante fare un breve ripasso e una distinzione tra dati del tachigrafo (o memoria di massa) e dati della scheda del conducente:

il tachigrafo digitale registra, all’interno della propria memoria di massa, tutte le attività del mezzo (velocità, distanza percorsa, conducenti che lo hanno guidato ecc.); esso conserva, quindi, tutte le attività dei conducenti che inseriscono la scheda al sul interno e le attività eseguite senza scheda.

la scheda del conducente invece registra tutte le attività svolte da un singolo conducente vale a dire guida, riposo, disponibilità e lavoro.

 

Ogni quanto vanno scaricati queste informazioni digitali?

I dati del conducente devono essere scaricati entro 28 giorni.

I dati della memoria di massa del tachigrafo entro 90 giorni.

Ciò significa che le scadenze stabilite dalla normativa sono 28 e 90 giorni, ma nulla vieta di effettuare questi download in periodi anche inferiori a quelli stabiliti (magari 1 volta ogni 7 giorno o 1 volta al giorno, ecc.).

 

È possibile incorrere in sanzioni su strada per il non rispetto dello scarico dei dati?

La risposta è SI – Gli organi di controllo che dispongono di un’adeguata strumentazione possono verificare con esattezza tutti gli scarichi (copie) che sono stati svolti sia per la carta del conducente che per la memoria di massa del tachigrafo. In questo modo possono verificare in modo preciso se l’azienda supera le scadenze di scarico previste dal Regolamento Europeo.

 

In che sanzioni incorro in caso di non rispetto degli obblighi di scarico?

La sanzione prevista è relativa all’Art. 174 c. 14 del Cds.

L’importo è di € 334,00

Importo ridotto con pagamento entro 5 giorni: € 233,80

 

In questa situazione di emergenza, esiste qualche circolare o normativa che indichi come affrontare il problema?

Al momento non esistono disposizioni in merito, applicabili all’attuale emergenza sanitaria, che giustifichino il ritardo nello scarico dati.

La situazione eccezionale di mancato scarico riteniamo possa essere giustificata da cause di forza maggiore, sempre che la ditta dimostri di aver messo in atto quanto in suo potere.

In merito alle aziende che hanno sospeso la loro attività, o i cui autisti sono bloccati in quarantena o, comunque in altra zona, possiamo consigliare all’azienda di effettuare lo scarico appena sarà possibile, documentando l’impossibilità di procedervi entro i 28 giorni previsti.

 

E per quanto riguarda le aziende che possono continuare a circolare?

In merito alle aziende che possono continuare a circolare, il problema in linea di massima non dovrebbe sussistere poiché gli spostamenti per lavoro sono consentiti e, con le dovute cautele (Vedi Dpcm 22 marzo 2020) lo scarico dati può essere effettuato.

Nel caso in cui il download non fosse comunque fattibile, l’azienda procederà ad effettuarlo appena ne avrò la possibilità, attestandone la causa di forza maggiore.

 

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È possibile incorrere in sanzioni per il mancato scarico della scheda del conducente e della memoria di massa del cronotachigrafo? – si

 

Allegati

Dpcm 22 marzo 2020

 

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Oggi rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che ha una problematica comune a molti in questo periodo difficile.

Il tachigrafo digitale richiede l’utilizzo della carta tachigrafica che va richiesta presso la camera di commercio di competenza.

In questi giorni a causa dell’emergenza Covid-19 si sono verificati dei ritardi nell’emissione delle carte e questo potrebbe comportare delle problematiche per chi deve circolare.

Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare, che alleghiamo,  con la quale viene indicato il comportamento da tenere per poter proseguire con la propria attività senza incorrere in sanzioni.

 

Cosa è necessario fare per poter circolare senza essere sanzionati?

Per poter circolare senza essere sanzionati bisogna segnalare la propria attività dietro la stampata e portare con se la ricevuta della richiesta inviata alla camera di commercio con data successiva al 23 febbraio 2020.

La circolare cita: “… Al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’.art 15 del Reg. UE 165/2014 che esibisca ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo con data successiva al 23 febbraio 2020, non dovrà essere applicata alcuna sanzione …”.

SCARICA LA CIRCOLARE

 

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In questi giorni ci sono arrivate numerose chiamate da parte di conducenti preoccupati per la scadenza della propria CQC; molti stavano terminando il corso di formazione quando tutto è stato bloccato per decreto a causa dell’emergenza COVID19.

In data 10 marzo 2020 sul sito del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è stato pubblicato un decreto con il quale sono state prorogate le scadenze relative al conseguimento delle patenti di guida.

 

Che tipi di deroghe prevede il decreto?

ESAMI DI TEORIA

Il provvedimento dispone che gli esami di “teoria” per il conseguimento delle patenti di guida possano svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta, entro il 30 giugno 2020, con regolare prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

FOGLIO ROSA

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (“foglio rosa”) con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.

Sui “fogli rosa” l'Ufficio motorizzazione civile annoterà l’indicazione “autorizzazione prorogata fino al 30 giugno 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”. Qui bisognerà capire se gli uffici saranno aperti regolarmente al pubblico o se ci potranno essere delle restrizioni in merito.

 

La proroga del 30 giugno vale per la CQC?

Per quanto riguarda la CQC in data 11 marzo sul sito del MIT è uscito un comunicato stampa con il quale si informa che La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato due decreti per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull’intero territorio nazionale.

Attraverso i due provvedimenti del MIT viene disposta la proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e quella del permesso provvisorio di guida (clicca qui per leggere il comunicato stampa).

 

La proroga della validità va richiesta o documentata?

Il comunicato stampa cita “La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all'esito finale delle procedure di rinnovo”.

Dal comunicato (e dal decreto che sarà pubblicato in gazzetta ufficiale e che trovate in allegato)  si evince che la richiesta di proroga va richiesta alla Motorizzazione Civile di Competenza (compatibilmente, questo lo aggiungiamo noi, con le problematiche di apertura al pubblico dovute all’emergenza Covid19)

 

La proroga della validità della CQC vale anche per l’estero o solo per L’Italia?

Secondo il comunicato “entrambi sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020”. Quindi da comunicato stampa questa proroga vale solo per il territorio nazionale Italiano.

Per chi fa trasporti internazionali fuori dal territorio Italiano deve avere la CQC valida.

Confidiamo in ogni caso sul fatto che visto il momento di emergenza siano tutti più clementi.

 

ALLEGATI

Decreto Patenti

Comunicato stampa MIT

Decreto proroga Cqc

 

 

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Questa settimana cerchiamo di dare risposta ad un quesito che ci è stato sottoposto da un’azienda di trasporto viaggiatori durante un nostro corso di formazione.

 

Che cos’è la deroga dei 12 giorni?

La deroga dei 12 giorni è prevista dall’art. 8, par. 6-bis, Reg. (CEE) n. 561/06.

 

Cosa prevede questa deroga?

Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.

Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

– di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

 

– oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

 

A quali condizioni si può ricorrere a tale deroga?

1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

2 – Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (non è ammesso il tachigrafo analogico).

3 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

 

Quindi la riduzione a 3 ore di guida tra le 22:00 e le 06:00 come condizione per accedere alla deroga vale solo nel caso di trasporto internazionale di passeggeri con un solo conducente alla guida.

NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

 

Per poter usufruire della deroga le condizioni devono essere tutte rispettate?

Sì, per poter usufruire della deroga devono essere rispettate tutte e 4 le condizioni

Quindi tornando al quesito iniziale, un’azienda Italiana che deve effettuare un tour di 9 giorni in Italia, ma effettua 24 ore in uno Stato diverso, può usufruire della “deroga dei 12 giorni” se rispetta le 4 condizioni descritte in precedenza.

 

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Nelle settimane precedenti abbiamo spiegato nel dettaglio le diverse sanzioni a carico del conducente e dell’azienda per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo, in particolare legate all’Art. 174 del Codice della Strada.
Questa settimana invece il nostro approfondimento vuole dedicarsi ad altre sanzioni legate a funzionamento ed al corretto utilizzo del tachigrafo.

Partiamo con ordine….

 

Esistono sanzioni più gravi di quelle elencate?

Sì, il Codice Della Strada prevede​ ​sanzioni​ ​amministrative pecuniarie molto pesanti per violazioni della normativa riguardante il tachigrafo analogico o digitale. In questo caso parliamo dell’Art. 179 del Codice della Strada.

Le principali violazioni previste dall'art. 179 CDS che ricadono nella responsabilità del conducente sono:

– circolazione senza tachigrafo (quando prescritto) o con tachigrafo avente caratteristiche non conformi al regolamento,

 

– tachigrafo (analogico o digitale) non funzionante

 

– mancato inserimento del foglio di registrazione (disco) o della carta del conducente

 

– alterazione o manomissione del tachigrafo 

 

– alterazione o manomissione dei sigilli

 

Per tutte queste violazioni l'art. 179 CDS prevede l'applicazione di una​ ​sanzione​ ​amministrativa pecuniaria, decurtazione di punti dalla patente di​ ​guida​ ​o dalla CQC e di una​ ​sanzione​ ​accessoria della sospensione della patente di​ ​guida. Nel caso di alterazione o manomissione del tachigrafo o dei sigilli la​ ​sanzione​ ​amministrativa pecuniaria è più grave.

Si ricorda che le sanzioni dell'Art. 179 sono previste anche per i titolari della licenza di trasporto (Art. 179 c.3) con sanzione pecuniaria di € 833,00 e sospensione della licenza alla terza violazione in un anno.
La sanzione non è invece contestabile al titolare se è stata commessa direttamente ed esclusivamente dal conducente.

 

Ci sono altre sanzioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo?

Sì, esistono violazioni riguardanti l'impiego del tachigrafo digitale Art.19 727/78. Sono sanzioni minori con un importo di € 52 (senza punti o sanzioni accessorie) e possono essere applicate sia per tachigrafi analogici che digitali.

Ne riportiamo di seguito alcune relative al tachigrafo digitale:

– stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo;

– omesso inserimento nell'apparecchio del simbolo del Paese di inizio (e/o di fine) lavoro, pur non essendo l'apparecchio collegato a posizionatore satellitare;

– omessa registrazione manuale dell'attività svolta quando la carta non era nel tachigrafo;

– utilizzo errato del selettore delle attività;

– orario errato di oltre 20 minuti;

– mancanza o illeggibilità della targhetta di omologazione o della targhetta di montaggio.

 

ALLEGATI

Cosa indica il punto di domanda sulla stampata giornaliera del tachigrafo e come evitare relative sanzioni?

 

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Fonti: Prontuario Egaf

 

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Questa settimana affrontiamo la terza parte di questo approfondimento relativo alle sanzioni del Codice della Strada italiano sui tempi di guida e riposo.

In questo articolo andremo a visionare in particolare l’impianto sanzionatorio e gli importi previsti.

 

In quale articolo del codice della strada (CDS) sono contenute le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo?

Il quadro sanzionatorio relativo alla disciplina dei tempi di guida e riposo è contenuto nell’art. 174 del CDS.

 

Come sono suddivise le sanzioni?

Le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo sono suddivise in fasce di gravità

– LIEVE (entro il 10%)

– GRAVE (tra il 10% e il 20%)

– MOLTO GRAVE (oltre il 20%)

 

Quali sono e a quanto ammontano le sanzioni relative all’eccesso di guida giornaliera?

Art. 174 c. 4, 5 e 6

Sanzione eccesso guida

 

Quali sono e a quanto ammontano le sanzioni relative all’eccesso di guida settimanale o bisettimanale?

Art. 174 c. 4, 5 e 6

sanzione guida settimanale

 

Quali sono e a quanto ammontano le sanzioni relative riposo giornaliero insufficiente (o troppo impegno)?

Art. 174 c. 4, 5 e 6

 

Quali sono e a quanto ammontano le sanzioni relative alle pause sbagliate?

Art. 174 c. 8

sanzione pause alla guida

 

Quali sono e a quanto ammontano le sanzioni relative al riposo settimanale?

Art. 174 c. 4, 5 e 6

 

 

ALLEGATI E ALTRI ARTICOLI

Per quali sanzioni relative ai tempi di guida è previsto il pagamento immediato in strada?

 

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FONTI: Prontuario Egaf

 

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La scorsa settimana abbiamo iniziato un approfondimento relativo alle sanzioni sui tempi di guida e riposo, focalizzandoci sugli obblighi e le responsabilità dei conducenti; questa settimana sposteremo il focus sulle responsabilità in capo all’impresa.

 

Quali sono le sanzioni a carico dell’impresa? E a quale titolo quest’ultima deve rispondere?

Per le violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 commesse dal conducente, il Codiece della Strada (Cds) dispone che l’impresa sia chiamata a rispondere in via esclusiva.

Ciò significa che in caso di sanzione elevata al conducente, verrà elevata una seconda sanzione art. 174 c.14 a carico esclusivo dell’azienda.

 

Qual’è il contenuto dell’art. 174 c. 14 del Cds?

L’Art. 174 c. 14 cita: “..L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da euro 334,00 a euro 1.334  per  ciascun  dipendente  cui  la violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato…”

 

In caso di sanzione elevata al conducente, quindi per quali violazioni deve rispondere l’impresa?

L’impresa in caso di verbale elevato al conducente può dover rispondere delle violazioni relative a:

  • tutte le norme del regolamento (CE) n. 561/2006 che disciplinano la durata dei periodi di​ ​guida​ ​e​ ​riposo (condotta messa in essere dal conducente);
  • omessa tenuta dei prescritti documenti (registro di servizio, ordine di servizio e libretto individuale), oppure tenuta irregolare (documenti incompleti o scaduti);
  • oppure, alterazione degli stessi (salvo in questo caso l'applicazione delle sanzioni penali per i reati di falso previsti dal codice penale);
  • Omesso o tardivo scarico della carta conducente e del tachigrafo (leggi articoli su questo argomento – leggi).

 

Esistono condizioni di esonero della responsabilità a carico dell’impresa? Se Sì quali?

L’impresa è chiamata a rispondere delle violazioni commesse dal conducente, nel caso in cui abbia omesso di formare e istruire il conducente e inoltre nel caso in cui non abbia organizzato l’attività in modo tale da poter evitare le sanzioni.

Per cui per poter escludere la sanzione dell’art. 174 c. 14 occorre che in caso di controllo stradale siano accertati:

  • formazione (corso cronotachigrafo)
  • istruzione (manuale)
  • controllo (analisi dati)
  • organizzazione del lavoro del conducente.

 

In quale modo è possibile verificare la correttezza dell’attività di formazione e istruzione?

In caso di controllo stradale si considerano sempre adeguate la formazione e le istruzioni impartite al conducente secondo le indicazioni del DD MIT 12.12.2016 n. 215.

 

Che caratteristiche deve avere il corso di formazione affinché sia valido?

Secondo il DD 215/2016 Il corso di formazione sul tachigrafo deve avere durata di 8 ore e deve essere organizzato da enti e docenti accreditati al Ministero.

Qui sotto in allegato il nostro accreditamento al Ministero, inoltre l’attestato deve contenere una serie di indicazioni come definito dal Ministero (fac simile attestato ministero).

 

Cosa si intende per attività di controllo?

In base all’art 7 c. 3 del DD 215/16 “…Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti di cui all'articolo 1.

Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione”.

In sintesi: le imprese almeno ogni 90 giorni devono effettuare l’analisi dei dati tachigrafici e produrre un documento (che deve essere controfirmato dal conducente e conservato a bordo del veicolo e poi in azienda per almeno un anno) contenente le eventuali regolarità o irregolarità riscontrate.

Per analizzare i dati e produrre le lettere di richiamo le aziende devono avere a disposizione un software specifico come TachoPlus.
TachoPlus permette in modo semplice e completo di controllare le attività dei propri conducenti, verificare le scadenze di scarico e produrre la documentazione necessaria per essere in regola con la normativa europea. Per maggiori informazioni sul software TachoPlus visita la nostra pagina dedicata.

lettera di richiamo conducente software TachoPlus

Con quale criterio gli organi di polizia sono chiamati a valutare la responsabilità dell’impresa e l’eventuale esonero?

A seguito dell'accertamento di un'infrazione commessa dal conducente, l'organo di polizia stradale che l'ha accertata è chiamato a valutare la responsabilità dell'impresa sulla base degli elementi e delle condizioni indicate.

IN CASO DI INFRAZIONI LIEVI

In caso di infrazioni lievi, se  il conducente stesso (nell'immediatezza del contesto) o l'impresa (entro breve​ tempo ​successivo e comunque prima della redazione del verbale) esibiscono adeguata documentazione che attesti la corretta esecuzione dell'attività di formazione, istruzioni e controllo (attestato + manuale istruzioni + lettera di controllo), l’operatore di polizia può escludere direttamente la responsabilità dell’impresa e non redigere alcun verbale di contestazione della violazione di cui all'artt. 174 c. 14 Cds.

INFRAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI

Quando, invece, il conducente ha commesso una violazione grave o molto grave (superiore a 10% e 20%)  anche in presenza di attestazione di corretta esecuzione di formazione, istruzioni e controllo, la responsabilità dell'impresa non può essere esclusa immediatamente dall'operatore di polizia che ha accertato la violazione stessa.

In tali casi, perciò, a seguito dell'accertamento dell'infrazione commessa dal conducente, viene sempre redatto un altro verbale che deve essere notificato all'impresa.

In questo caso l’azienda che volesse dimostrare la propria estraneità può presentare ricorso ai sensi di legge dando prova della corretta esecuzione delle attività di formazione, istruzione e controllo.

 

Gli organi di controllo hanno l’obbligo di chiedere al conducente i documenti attestanti formazione istruzione e controllo?

NO, gli organi di controllo non hanno alcun obbligo di richiedere al conducente o all'impresa l'esibizione della documentazione che attesti formazione, istruzione e controllo; quindi in assenza di dimostrazione del conducente o dell'impresa da cui dipende, sono tenuti, in ogni caso, a contestare la violazione di cui all'art. 174 c. 14 CDS.

Ai fini dell’esenzione il conducente deve esibire spontaneamente tale documentazione, o nel caso non abbia con sé la documentazione deve avvisare l’azienda la quale deve inviare prima della redazione del secondo verbale i documenti attestanti formazione, istruzione e controllo.

 

 

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E' possibile incorrere in sanzioni per il mancato scarico della scheda del conducente e della memoria di massa del cronotachigrafo?

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La scorsa settimana abbiamo iniziato un approfondimento relativo alle sanzioni sui tempi di guida e riposo, focalizzandoci sugli obblighi e le responsabilità dei conducenti; questa settimana sposteremo il focus sulle responsabilità in capo all’impresa.

 

Quali sono le sanzioni a carico dell’impresa? E a quale titolo quest’ultima deve rispondere?

Per le violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 commesse dal conducente, il Codiece della Strada (Cds) dispone che l’impresa sia chiamata a rispondere in via esclusiva.

Ciò significa che in caso di sanzione elevata al conducente, verrà elevata una seconda sanzione art. 174 c.14 a carico esclusivo dell’azienda.

 

Qual’è il contenuto dell’art. 174 c. 14 del Cds?

L’Art. 174 c. 14 cita: “..L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da euro 334,00 a euro 1.334  per  ciascun  dipendente  cui  la violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato…”

 

In caso di sanzione elevata al conducente, quindi per quali violazioni deve rispondere l’impresa?

L’impresa in caso di verbale elevato al conducente può dover rispondere delle violazioni relative a:

  • tutte le norme del regolamento (CE) n. 561/2006 che disciplinano la durata dei periodi di​ ​guida​ ​e​ ​riposo (condotta messa in essere dal conducente);
  • omessa tenuta dei prescritti documenti (registro di servizio, ordine di servizio e libretto individuale), oppure tenuta irregolare (documenti incompleti o scaduti);
  • oppure, alterazione degli stessi (salvo in questo caso l'applicazione delle sanzioni penali per i reati di falso previsti dal codice penale);
  • Omesso o tardivo scarico della carta conducente e del tachigrafo (leggi articoli su questo argomento – leggi).

 

Esistono condizioni di esonero della responsabilità a carico dell’impresa? Se Sì quali?

L’impresa è chiamata a rispondere delle violazioni commesse dal conducente, nel caso in cui abbia omesso di formare e istruire il conducente e inoltre nel caso in cui non abbia organizzato l’attività in modo tale da poter evitare le sanzioni.

Per cui per poter escludere la sanzione dell’art. 174 c. 14 occorre che in caso di controllo stradale siano accertati:

  • formazione (corso cronotachigrafo)
  • istruzione (manuale)
  • controllo (analisi dati)
  • organizzazione del lavoro del conducente.

 

In quale modo è possibile verificare la correttezza dell’attività di formazione e istruzione?

In caso di controllo stradale si considerano sempre adeguate la formazione e le istruzioni impartite al conducente secondo le indicazioni del DD MIT 12.12.2016 n. 215.

 

Che caratteristiche deve avere il corso di formazione affinché sia valido?

Secondo il DD 215/2016 Il corso di formazione sul tachigrafo deve avere durata di 8 ore e deve essere organizzato da enti e docenti accreditati al Ministero.

Qui sotto in allegato il nostro accreditamento al Ministero, inoltre l’attestato deve contenere una serie di indicazioni come definito dal Ministero (fac simile attestato ministero).

 

Cosa si intende per attività di controllo?

In base all’art 7 c. 3 del DD 215/16 “…Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti di cui all'articolo 1.

Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione”.

In sintesi: le imprese almeno ogni 90 giorni devono effettuare l’analisi dei dati tachigrafici e produrre un documento (che deve essere controfirmato dal conducente e conservato a bordo del veicolo e poi in azienda per almeno un anno) contenente le eventuali regolarità o irregolarità riscontrate.

Per analizzare i dati e produrre le lettere di richiamo le aziende devono avere a disposizione un software specifico come TachoPlus.
TachoPlus permette in modo semplice e completo di controllare le attività dei propri conducenti, verificare le scadenze di scarico e produrre la documentazione necessaria per essere in regola con la normativa europea. Per maggiori informazioni sul software TachoPlus visita la nostra pagina dedicata.

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Con quale criterio gli organi di polizia sono chiamati a valutare la responsabilità dell’impresa e l’eventuale esonero?

A seguito dell'accertamento di un'infrazione commessa dal conducente, l'organo di polizia stradale che l'ha accertata è chiamato a valutare la responsabilità dell'impresa sulla base degli elementi e delle condizioni indicate.

IN CASO DI INFRAZIONI LIEVI

In caso di infrazioni lievi, se  il conducente stesso (nell'immediatezza del contesto) o l'impresa (entro breve​ tempo ​successivo e comunque prima della redazione del verbale) esibiscono adeguata documentazione che attesti la corretta esecuzione dell'attività di formazione, istruzioni e controllo (attestato + manuale istruzioni + lettera di controllo), l’operatore di polizia può escludere direttamente la responsabilità dell’impresa e non redigere alcun verbale di contestazione della violazione di cui all'artt. 174 c. 14 Cds.

INFRAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI

Quando, invece, il conducente ha commesso una violazione grave o molto grave (superiore a 10% e 20%)  anche in presenza di attestazione di corretta esecuzione di formazione, istruzioni e controllo, la responsabilità dell'impresa non può essere esclusa immediatamente dall'operatore di polizia che ha accertato la violazione stessa.

In tali casi, perciò, a seguito dell'accertamento dell'infrazione commessa dal conducente, viene sempre redatto un altro verbale che deve essere notificato all'impresa.

In questo caso l’azienda che volesse dimostrare la propria estraneità può presentare ricorso ai sensi di legge dando prova della corretta esecuzione delle attività di formazione, istruzione e controllo.

 

Gli organi di controllo hanno l’obbligo di chiedere al conducente i documenti attestanti formazione istruzione e controllo?

NO, gli organi di controllo non hanno alcun obbligo di richiedere al conducente o all'impresa l'esibizione della documentazione che attesti formazione, istruzione e controllo; quindi in assenza di dimostrazione del conducente o dell'impresa da cui dipende, sono tenuti, in ogni caso, a contestare la violazione di cui all'art. 174 c. 14 CDS.

Ai fini dell’esenzione il conducente deve esibire spontaneamente tale documentazione, o nel caso non abbia con sé la documentazione deve avvisare l’azienda la quale deve inviare prima della redazione del secondo verbale i documenti attestanti formazione, istruzione e controllo.

 

 

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Per quali sanzioni relative ai tempi di guida è previsto il pagamento immediato in strada?

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Decreto sui corsi sul tachigrafo

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Questa settimana con il nostro formatore andiamo ad approfondire l’argomento della “guida bisettimanale”.

Ricordiamo come sempre la “Regola fondamentale”:

  • Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non ci specifica mai “quando” fare le cose, ma ci specifica semplicemente i parametri da rispettare.
  • Il Regolamento definisce quanto “AL MASSIMO” dobbiamo guidare, e quanto “ALMENO” dobbiamo riposare; non definisce mai in che sequenza dobbiamo svolgere i riposi o guidare durante la settimana, in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale;

 

 

Passiamo ora alle definizioni:

 

Che cos’è il “tempo di guida”?

«tempo di guida»: la durata dell'attività di guida registrata automaticamente o semi automaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Quindi quando si parla di tempo di guida ci si riferisce al tempo in cui il camion è in movimento.

 

Come si definisce il “periodo di guida giornaliero”?

Art. 4 c. k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

 

Che cos’è il periodo di guida settimanale?

Art. 4 c. l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana;

 

Di quanto può essere il periodo di guida giornaliero (Art. 6)?

“Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.”

Da questa definizione quindi non risulta che possiamo guidare 10 ore il lunedì o il venerdì, ma è riportato solamente che è possibile guidare fino a 10 ore “non più di due volte nell’arco della settimana”.

L’unica cosa a cui dobbiamo porre attenzione è la parola “fino a”; infatti superate le 9 ore, anche di 1 solo minuto, risulta come se facessimo “fino a 10” ore di guida.

 

Riportiamo qui sotto un semplice esempio:

 

Lunedì: 9 ore 1 minuto di guida

Martedì: 9 ore 1 minuto di guida

Mercoledì: SOLO 9 ore di guida.

 

A quanto può ammontare il periodo di guida settimanale?

Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.

 

E in due settimane? Cioè la guida bisettimanale?

Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

 

Come si definisce la settimana?

L' art. 4 i) definisce la settimana come: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica

Quindi quando si parla di guida settimanale bisogna tenere come riferimento la settimana da lunedì (00:00) a domenica (24:00)?

Si quando si fanno i conteggi della guida settimanale si fa riferimento alla settimana da lunedì a domenica.

 

Quali sanzioni sono previste se si effettuano 99 ore di guida in due settimane? Cioè 9 ore di guida in più?

Le sanzioni sui tempi di guida sono suddivise in fasce di gravità

LIEVE: entro il 10%

GRAVE: tra il 10% e il 20 %

MOLTO GRAVE : oltre il 20%

      

                                    SANZIONE LIEVE                 SANZIONE GRAVE               SANZIONE MOLTO GRAVE

 

Nel caso in cui la guida bisettimanale sia di 99 ore la sanzione è di € 41,00 e non è prevista alcuna decurtazione di punti dalla CQC.

 

SCARICA LISTA SANZIONI CDS 19

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Questa settimana assieme al nostro formatore torniamo a parlare di “impegno giornaliero”, argomento molto sentito dai nostri lettori.

Durante i nostri corsi di formazione e anche nei nostri approfondimenti settimanali abbiamo sottolineato più volte che, la parola “impegno” non esiste nel Codice della Strada (e nel REG. 561/06);

Questo infatti è un termine utilizzato nel gergo comune per facilitare l’identificazione della giornata lavorativa del conducente.

Ricordiamo che in caso di controllo viene sanzionato il mancato riposo (conseguentemente maggiore impegno) e sui verbali non si troverà mai il termine “impegno”.

Quindi quando parliamo di impegno dobbiamo di conseguenza richiamare il concetto di riposo giornaliero.

 

Quanti tipi di riposo giornaliero esistono?

Esistono tre tipi di riposo giornaliero:

Riposo giornaliero regolare = 11 ore (tutti i giorni)

 

Riposo giornaliero regolare frazionato = 3 + 9 ore (tutti i giorni)

 

Riposo giornaliero ridotto = 9 ore (massimo 3 volte a settimana)

 

Prendendo la classificazione precedente, come potremmo spiegarla utilizzando la parola “impegno”?
– 
13 ore di impegno (13 + 11 = 24 ore) = riposo regolare di 11 ore

 

– 15 ore di impegno (tutti i giorni) = riposo regolare frazionato: 3 ore + 9 ore

 

– 15 ore di impegno (3 volte a settimana) = riposo ridotto: 9 ore

 

Come potrebbe essere composta una settimana lavorativa con 15 ore di impegno tutti i giorni?

Quello qui riportato è un semplice esempio:

LUNEDÌ

Riposo giornaliero ridotto = 9 ore

 

MARTEDÌ

Riposo giornaliero ridotto = 9 ore

 

MERCOLEDÌ

Riposo giornaliero ridotto = 9 ore

 

GIOVEDÌ

Riposo giornaliero regolare frazionato = 3 + 9 ore (tutti i giorni)

 

VENERDÌ

Riposo giornaliero regolare frazionato = 3 + 9 ore (tutti i giorni)

 

Cambia il conteggio delle ore di guida e delle pause?

No non cambia nulla, l’impegno giornaliero è un arco di tempo all’interno del quale vengono svolte le attività di guida, le pause e il lavoro (martelletti); l’ammontare di queste attività non varia va sempre e comunque rispettato.

Ci teniamo a sottolineare che gli schemi presentati seguono il dettato normativo del regolamento 561/06 quindi perfettamente in linea con la normativa.

In merito alla normativa sull’orario di lavoro e sul CCNL rimandiamo a futuri approfondimenti

 

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Con la pillola di oggi vogliamo affrontare un argomento di particolare interesse per i nostri conducenti, cioè il superamento dei limiti di velocità.

Crediamo sia utile affrontare l’argomento utilizzando il metodo domanda/risposta.

 

Qual è articolo del codice della strada che norma i limiti di velocità?

I limiti di velocità sono normati dall’art. 142 del codice della strada .

 

Qual è il principio generale a cui far riferimento quando si parla di limiti di velocità?

Il principio generale di riferimento è: i conducenti hanno l’obbligo di marciare senza superare i limiti di velocità loro in posti in funzione della categoria a cui appartiene il veicolo delle caratteristiche o della segnaletica presente sulla strada che percorrono.

 

Quanti e quali sono i limiti fissi di Velocità individuati dal Codice della Strada?

Il CDS individua, quattro diversi tipi di limiti fissi di velocità:

  • Limiti di velocità per categoria di strada
  • Limiti per categoria di veicolo
  • Limiti localizzati imposti dagli enti proprietari
  • Limiti per neopatentati.

 

Cosa sono i limiti fissi per categoria?

Sono i limiti di velocità, che devono essere rispettati anche in assenza di specifica segnaletica, e sono fissati in relazione alla categoria dei veicoli.

Con quali modalità può essere rilevata la velocità di un veicolo ai fini del controllo?

La velocità può essere rilevata attraverso:

  • Apparecchiature omologate (telelaser, autovelox, tutor)
  • Tramite le registrazioni del tachigrafo installato sul veicolo
  • Attraverso le risultanze dei pedaggi autostradali (tempo impiegato tra casello di entrata e uscita).

 

Che tipo di tolleranza è prevista? e si differenzia in base allo strumento utilizzato?

E’ prevista una tolleranza a favore del conducente e l’entità varia a seconda dello strumento di rilevazione utilizzato.

 

Che tolleranza è prevista con gli apparecchi Velox, tutor o telelaser?

In caso di controllo della velocità con questo tipo di apparecchi, i risultati vanno corretti a favore del trasgressore e la tolleranza fissata per ciascuno apparecchio è del 5% con un minimo di 5 km/h fissi

ES: Velocità rilevata 90 km/h – tolleranza 5km fissi 85 km/h

 

Che tolleranza è prevista utilizzando come strumento di controllo i dati del tachigrafo?

Nel caso in cui il controllo della velocità venga effettuato utilizzando le risultanze del tachigrafo, alla velocità registrata dall’apparecchio si detrae sempre una tolleranza fissa di 6 km/h

ES: Velocità rilevata 90 km/h – tolleranza 6 km fissi 84 km/h

 

SINTESI

STRUMENTO DI CONTROLLO

VELOCITA’ RILEVATA

TOLLERANZA

VELOCITA’ EFFETTIVA AI FINI DELLA SANZIONE

VELOX

90

5

85

TACHIGRAFO

90

6

84

 

 

 

 

 

Come sono suddivise le sanzioni?

L’importo delle sanzioni è suddiviso in 4 fasce

  • Superamento entro 10km/h
  • Superamento entro 40 km/h
  • Superamento entro 60 km/h
  • Superamento oltre 60 km/

 

A quanto ammonta l’importo della sanzione per superamento entro i 10 km/h? Vengono decurtati punti?

Nella prima fascia l’importo va da € 42,00 a € 173,00 e non è prevista la decurtazione di punti.

L’ammontare completo delle sanzioni verrà trattato in un approfondimento successivo.

 

SINTESI:

In sintesi quindi i limiti da rispettare in autostrada per i veicoli pesanti per trasporto merci conto terzi è di  80 KM/H, nel caso si proceda con una velocità di 90 km/h ( quindi oltre il limite consentito) se il controllo viene effettuato con dispositivi omologati (telelaser, tutor, velox) , è prevista una tolleranza di 5km/h fissi (85 km/h) se invece vengono utilizzate le stampe del tachigrafo o l’analisi delle velocità la tolleranza prevista è di 6km/h fissi (84 km/h).

 

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FONTE: prontuario Egaf

Con l’inizio del 2020 tornano le nostre pillole sul cronotachigrafo e oggi rispondiamo al dubbio di alcuni nostri lettori sul riposo giornaliero ridotto.

Prima di approfondire l’argomento riportiamo la nostra “regola d’oro”:

Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non specifica mai quando dobbiamo guidare o riposare, ma definisce semplicemente i parametri da rispettare.

Esso definisce quanto al massimo è possibile guidare, e quanto almeno è necessario riposare; non definisce mai in che sequenza devono essere svolti i riposi o le guide giornaliere durante la settimana. Questo infatti è compito dell’organizzazione aziendale.

 

Fatta questa premessa andiamo a vedere le definizioni presenti sul regolamento

 

DEFINIZIONI

Periodo di riposo giornaliero

(Reg.561/06 Art. 4 c. G): «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»

 

Periodo di riposo regolare

«periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione.

 

Periodo di riposo ridotto

«periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.

Leggendo semplicemente le definizioni si può già notare come vengano date semplicemente delle indicazioni sulla durata minima del riposo giornaliero.

 

Fatta questa breve premessa facciamo un piccolo passo avanti e andiamo a “collocare” il riposo giornaliero:

Nell’arco delle 24 ore (30 ore per chi guida in multipresenza) dal termine di un riposo (giornaliero o settimanale) deve essere sempre completato un nuovo riposo che può essere di 3 tipologie che riportiamo qui di seguito:

 

1. Riposo giornaliero regolare

Il riposo giornaliero regolare è di almeno 11 ore e può essere svolto tutti i giorni.

 

2. Riposo giornaliero regolare frazionato

Il riposo giornaliero regolare frazionato prevede lo svolgimento di 3 ore ininterrotte durante l’impegno e di almeno 9 ore a fine giornata. Questo tipo di riposo può essere effettuato tutti i giorni.

Attenzione, i due periodi di riposo non possono essere invertiti quindi sempre prima le 3 ore consecutive e poi le 9 ore.


3. Riposo giornaliero ridotto
Il riposo giornaliero ridotto è di almeno 9 ore a differenze di quello regolare però il riposo ridotto può essere svolto per un massimo di 3 volte a settimana.

 

Arriviamo quindi a rispondere alla domanda del nostro lettore e cioè:

Se faccio un riposo ridotto di 9 ore le altre 2 le devo recuperare?

La risposta è NO, in quanto il regolamento consente di effettuare un riposo ridotto di almeno 9 ore consecutive per 3 volte la settimana senza alcuna necessità di recupero.

Alcune “dritte” sul riposo a cui porre attenzione:

  • Svolgere un riposo giornaliero di 10 ore e 30 minuti non rientra nel riposo regolare ma in quello ridotto.
  • Il riposo ridotto di 9 ore può essere svolto anche tutte e tre le volte consecutivamente o in maniera alternata. Il regolamento non specifica infatti quando effettuare il riposo ridotto durante la settimana.

 

Sanzioni

La sanzione per insufficiente riposo giornaliero si basa sull’Art. 174 c.4, 5 e 6 del Codice della Strada.

≤ 10% – € 218,00 – 0 punti

≤ 20% – € 380,00 – 5 punti

> 20% – € 434,00 – 10 punti

 

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Questa settimana diamo parola al nostro “Comandante” per affrontare un argomento molto sentito dai nostri lettori: la scadenza della CQC.

Nei mesi passati abbiamo affrontato il problema del corso di aggiornamento e abbiamo visto come purtroppo ci sia parecchia confusione in merito.

La confusione è nata per le CQC che sono state consegnate ai conducenti in “esenzione da esame”, cioè per quei conducenti che non hanno fatto alcun corso per il conseguimento di questo documento in quanto già in possesso di una patente superiore prima del 9 settembre 2008 (trasporto viaggiatori) e 9 settembre 2009 (trasporto merci).

Per approfondimenti CQC leggere qui.

 

A quanto ammonta la sanzione se guido con CQC scaduta?

L’art. 126 c. 11 cita 11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 € a 624 €

La sanzione per guida con CQC scaduta va quindi da € 155 a € 624.

 

È prevista una sanzione accessoria? Se si Quale?

L’art 126 c. 11 prevede “…Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

La normativa prevede quindi il ritiro del documento “scaduto”.

 

Se la patente e la CQC sono un unico documento? Cosa succede?

La CQC si ritira solo se materialmente detenuta, ossia se esiste come documento distinto dalla patente, mentre se si tratta di unico documento sul quale è apposto il codice 95 non si ritira a meno che non sia scaduta anche la patente.

 

Attenzione, la guida successiva all’avvenuto accertamento di patente o CQC scadute, ossia nel caso di nuova violazione prima del rinnovo è punita ai sensi dell’art. 216 c. 6:

da € 2034 a € 8136 sanzione accessoria e fermo del veicolo per 3 mesi.

 

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FONTI: Prontuario delle Violazioni alla circolazione Stradale. Egaf

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Questa settimana cerchiamo di rispondere ad una domanda che ci viene posta molto spesso dalle aziende e riguarda un particolare errore che compare sul tachigrafo digitale quando si effettua il download dei dati.

Prima di approfondire l’argomento facciamo come sempre un breve ripasso:

 

Che cos’è il tachigrafo?

Il tachigrafo è lo strumento montato sul veicolo che registra sulla carta del conducente le attività che quest’ultimo svolge; la carta tachigrafica quindi contiene le informazioni relative alle attività del conducente che ne è possessore, mentre il tachigrafo nella propria memoria di massa registra le attività di tutti i conducenti che lo utilizzano.

 

Che cos’è la carta tachigrafica?

La carta tachigrafica è il supporto che registra tutte le attività del conducente (guida, riposo, lavoro disponibilità).

 

Perché e ogni quanto, questi due supporti vanno “scaricati”?

L’Art. 10 c. 5 a Reg. 561/06, prevede che il i dati contenuti nel tachigrafo vengano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta tachigrafica secondo la frequenza stabilita dallo stato membro:

  • Carta del conducente: 28 giorni
  • Memoria di massa del tachigrafo: 90 giorni

Per approfondire questo argomento vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento.

Fatta questa premessa arriviamo quindi al tema di oggi “l’errore 12”; questa problematica si verifica quando si effettua lo scarico della memoria di massa del tachigrafo (per vedere come si fa lo scarico clicca qui)

 

Quando si inserisce un dispositivo di scarico (chiavetta) nel tachigrafo, durante il download sul display potrebbe comparire il seguente errore:

Questo messaggio indica che potrebbero esserci alcuni giorni in cui i dati non si sono registrati correttamente.

Prima di andare al centro tecnico si consiglia di:

  • verificare che il dispositivo di scarico (chiavetta) sia funzionante (provando ad esempio a scaricare un altro tachigrafo)
  • provare a configurare il dispositivo di scarico e scaricare ad esempio l’ultima settimana (o l’ultimo mese)
  • se i dati vengono scaricati correttamente allora il problema è antecedente alla settimana scaricata e quindi provare a scaricare l’ultimo mese e cosi di seguito
  • nel caso il problema persista si consiglia di recarsi presso il centro tecnico.

In officina il tecnico inserendo la propria scheda officina provvederà a verificare la regolare procedura di scarico più volte.

Se l’operazione ha esito positivo si consiglia di tenere monitorata l’eventuale comparsa di questo messaggio in futuro, se l’errore persiste sarà necessario valutare la sostituzione del dispositivo.

 

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è possibile incorrere in sanzioni per il mancato scarico della scheda del conducente e della memoria di massa del tachigrafo?

Ogni quanto e come vanno scaricati i dati della memoria della carta del conducente e del tachigrafo? L’azienda per quanto tempo deve conservare tali dati?

 

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In questi giorni su varie riviste di settore si è parlato del recente meeting del Tachograph Forum che si è tenuto a fine novembre.

Nel leggere articoli pressoché tutti uguali (eccetto quelli di alcuni esperti del settore) ci siamo posti un po’ di domande tra cui una fondamentale?

Perché si continua a parlare di aria fritta? Non ci sono già abbastanza problemi a cui pensare?

Facciamo un piccolo passo indietro, e andiamo al 15 giugno 2019 data in cui sono entrati in vigore i famosi tachigrafi “intelligenti”.

Si legge:

“Ricordiamo che il tachigrafo intelligente è stato introdotto il 15 giugno 2019, diventando obbligatorio per tutti i veicoli di nuova immatricolazione, in modo da consentire un monitoraggio più efficiente del trasporto e dei controlli e di intercettare e punire chi fa concorrenza sleale.”

Dunque il tachigrafo intelligente a parte la registrazione delle coordinate, registra le stesse identiche cose di un tachigrafo di prima generazione se non di un tachigrafo analogico, per cui sarebbe interessante capire che cosa si intende per “monitoraggio più efficiente” del trasporto, per quello ci sono i sistemi satellitari.

Per quanto riguarda “intercettare e punire chi fa concorrenza sleale” anche qui forse bisogna definire prima cosa si intende per “concorrenza sleale” in quanto il tachigrafo come si sa registra tempi di guida e riposo e non certo il costo del trasporto, inoltre per intercettare e punire bisogna prima che ci sia attività di controllo, se manca la base…

Continuando nella lettura:

“Il sistema prevede la geolocalizzazione automatica del veicolo (per rilevare più facilmente eventuali manomissioni del cronotachigrafo), la registrazione dei passaggi da uno Stato all’altro (per individuare le attività di cabotaggio abusivo) e la presenza di un sistema di comunicazione da remoto (per consentire agli organi di polizia di migliorare l’efficienza dei controlli stradali)”-

Anche qui volendo prendere in prestito qualche vecchio proverbio “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”.

Per quanto riguarda la geolocalizzazione del veicolo il tachigrafo indica le coordinate alla partenza, ogni 3 ore di guida e all’arrivo e come questa cosa possa svelare le eventuali manomissioni del cronotachigrafo risulta un mistero…

Registrazione di passaggi di Stato per individuare il cabotaggio abusivo (mmm…) si certo bisognerebbe sempre ricordare che il tachigrafo è uno strumento che può aiutare nelle fasi di verifica, ma non risolve problemi di questo tipo. Per verificare e combattere il cabotaggio serve ben altro.

Per quanto riguarda il sistema di comunicazione da remoto che dovrebbe consentire migliori controlli su strada, risulta utile ricordare che il tachigrafo intelligente “trasmette” (dovrebbe trasmettere a strumenti di controllo non ancora sul mercato) da remoto solo dati relativi al corretto funzionamento del tachigrafo e che per quanto riguarda il controllo dei tempi di guida è obbligatorio fermare il conducente.

Inoltre l’Art. 9 del Reg. 165/2014 cita: “Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma del presente articolo e degli articoli 8 e 10, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell’apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo di tale apparecchiatura per la diagnosi precoce remota ” ..e quindi “aspetta e spera”.

Ma passiamo ora alle novità!

“La nuova versione 2.0 presenterà funzionalità innovative, dedicate soprattutto a chi opera nei trasporti internazionali, come la distinzione del tipo di trasporto (merci o passeggeri), la specificazione del modello di operazione svolta (carico o scarico) e la rilevazione automatica dei passaggi di frontiera (per monitorare eventuali attività di cabotaggio stradale)”

Dunque anche in questo senso viene da porsi qualche domanda:

  • la distinzione del tipo di trasporto non si vede semplicemente dal fatto che si ferma un camion e non un bus?
  • per quanto riguarda la “specificazione dell’operazione svolta” vorrebbe dire? Operazioni carico o scarico sono sempre attività lavorative che vengono registrate sotto il pittogramma dei “martelletti”, introdurranno dei pittogrammi nuovi?

Si parla poi di obbligatorietà dei nuovi tachigrafi 2.0 per i veicoli di nuova immatricolazione nella primavera del 2023… per ora possiamo dormire sonni tranquilli…

Per quanto riguarda poi il Pacchetto Mobilità tra le varie novità abbiamo letto che:

  • Vi sarà l’obbligo di installare il Tachigrafo Smart 2.0 per veicoli trasporto internazionale di merci con portata dai 25 quintali. Attendiamo fiduciosi….
  • Bisognerà effettuare una distinzione della normativa fra trasporto merci e viaggiatori (quindi si andrà a variare  il regolamento sui tempi di guida e riposo?)
  • Verificabilità automatica nel cabotaggio internazionale e per i distacchi di autisti all’estero di 56 giorni di attività invece degli attuali 28. (quindi anche per i trasportatori Italiani che effettueranno trasporti fuori dall’Italia?)

Sicuramente il Tachograph Forum è un momento importante di confronto con gli attori dei vari Paesi dell’UE e quindi crediamo nella bontà dell’iniziativa;

Quello che risulta chiaro ed evidente però è che per combattere alcune “storture” relativamente al mondo dell’Autotrasporto ci sia da fare ben altro che introdurre “tachigrafi intelligenti”; ma questa non è certo una materia che spetta a noi trattare, per ora e per ancora molto tempo (almeno fino al 2023) nulla cambierà per cui inutile fasciarsi la testa prima del tempo.

 

Buona strada a tutti!

Questa settimana affrontiamo l’argomento delle sanzioni e in particolar modo quelle dovute all’eccesso di guida giornaliera.

Prima di iniziare ricordiamo una regola fondamentale:

“Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non ci specifica mai “quando” fare le cose, ma ci specifica semplicemente i parametri da rispettare.”

Il Regolamento definisce quanto “al massimo” dobbiamo guidare, e quanto “almeno” dobbiamo riposare; non definisce mai in che sequenza dobbiamo svolgere i riposi o guidare durante la settimana, in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale”.

 

Diamo ora alcune definizioni:

TEMPO DI GUIDA

L’art. 4 lett. j del Reg. 561/06 definisce il tempo di guida come “la durata dell'attività di guida registrata: automaticamente o semi-automaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85”.

Il tempo di guida effettivo è quindi è da considerarsi con veicolo in movimento.

 

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

Art. 6 Reg. 561/06: “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana”.

Da qui si evince che per due volte nell’arco di ogni settimana è possibile fare “fino a” 10 ore di guida; bisogna porre l’attenzione sulla parola “fino a”, in quanto superate le 9 ore anche di 1 solo minuto e come se fossero “fino a 10 ore”.

NB: il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto non 10, ma ai fini del regolamento siamo già nella fascia delle 10 ore.

 

È possibile guidare 10 ore due giorni consecutivi?

SI, come già anticipato il regolamento si limita semplicemente a dire “si possono superare 9 ore e arrivare fino a 10” non più di due volte la settimana, il “quando” dipende dall’organizzazione del lavoro di ogni azienda.

 

È possibile guidare 10 ore e fare 15 ore di impegno?
SI,
in merito a questo vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento.

 

Ma cosa succede se il conducente supera le 10 ore di guida giornaliere? Quale sanzione è prevista? È prevista la sospensione della patente?

Le sanzioni relative ai tempi di guida sono suddivise in fasce di “gravità” e di percentuale.

Sanzione lieve entro il 10%

Sanzione grave tra il 10% e il 20%

Sanzione molto grave oltre il 20%

All’importo poi della sanzione, a seconda della gravità, si associa un determinato numero di punti da decurtare alla CQC.

Che si tratti di infrazione lieve o molto grave non è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente .

A quanto ammonta quindi la sanzione se guido fino a 11 ore?

Se in quella giornata il conducente poteva guidare fino a 10 ore ma ha guidato fino ad 11 ore, l’importo della sanzione è di € 40 se pagati entro 5 giorni € 28,00.

Mentre se in una settimana il conducente ha già usufruito due volte delle 10 ore di guida (e quindi ne può guidare soltanto 9), ma ne guida 11 ore, l’importo della sanzione è di € 434 e 10 punti (€ 303,8 entro 5 giorni).

 

C’è decurtazione di punti della CQC?

No in caso di sanzione entro il 10% di gravità non è prevista decurtazione di punti dalla CQC

Di seguito la tabella delle sanzioni per superamento delle ore di guida giornaliera.

 

Se l’eccesso di guida è causato da un evento eccezionale, come ci si deve comportare?

In casi eccezionali è possibile derogare ai tempi di guida e riposo ai sensi dell’Art. 12 Reg. 561, in merito a questo argomento vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento di qualche tempo fa.

 

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Questa settimana affrontiamo nuovamente l’argomento “inserimenti manuali” ma questa volta sotto un altro aspetto: il tempo di inserimento.

Facciamo come sempre una breve premessa:

La carta tachigrafica è il supporto che registra tutte le attività del conducente (guida, riposo, lavoro disponibilità).

Il tachigrafo è lo strumento montato sul veicolo che registra sulla carta del conducente le attività che quest’ultimo svolge; la carta tachigrafica quindi contiene le informazioni relative alle attività del conducente che ne è possessore, mentre il tachigrafo nella propria memoria di massa registra le attività di tutti i conducenti che lo utilizzano.

 

Che cosa sono gli inserimenti manuali?

Gli inserimenti manuali sono una procedura che deve essere effettuata all’inserimento della carta tachigrafica nel tachigrafo digitale.

La procedura “inserimenti manuali” serve per inserire nella scheda tachigrafica 2 importanti informazioni:

1. Le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità)

2. La nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa).

Facendo correttamente questa procedura, nella carta del conducente non ci saranno “buchi” o “tempi sconosciuti” (tempi registrati sotto il punto di domanda?) e conseguentemente sanzionabili (vedi sanzioni art. 19 Legge 727/1978)

 

Ma dal momento in cui si inserisce la carta quanto tempo si ha per effettuare gli inserimenti manuali?

La tempistica per gli inserimenti varia in base al tachigrafo in dotazione;

 

TACHIGRAFI VDO

Non è possibile effettuare gli inserimenti manuali a guida in corso o in caso di inattività del tachigrafo se entro 30 secondi dall’introduzione della carta non viene effettuato nessun inserimento manuale sul display comparirà la scritta

Se entro i successivi 30 secondi viene premuto il tasto OK, è possibile proseguire con gli inserimenti manuali, se invece non viene effettuata alcuna operazione non sarà più possibile fare inserimenti e la carta verrà letta così com’è senza che siano state completate le informazioni. (tempi sconosciuti?) vedi art. 19 LEGGE 727/1978

 

TACHIGRAFI STONERIDGE

Per quanto riguarda il tachigrafo Stoneridge, non è possibile effettuare gli inserimenti manuali a guida in corso o in caso di inattività del tachigrafo il periodo di tempo minimo per l’inserimento manuale è di 1 minuto, ma può essere variato fino ad un massimo di 20 minuti.

Come si imposta il tempo ?

Questa operazione può essere effettuata con la carta azienda inserita entrando nel menù:

 

Se gli inserimenti manuali non vengono confermati o effettuati, sulla carta tachigrafica rimarranno dei tempi sconosciuti sotto il pittogramma del “?” con conseguente sanzione art. 19 del CdS (€ 52).

 

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Cosa indica il punto di domanda sulla stampa giornaliera del tachigrafo e come evitare relative sanzioni?

 

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Il 6 giugno 2018 abbiamo pubblicato un approfondimento relativo al contenuto del DM 215/2017 che ha recepito la Direttiva Europea 2014/47/UE avente come oggetto i “Requisiti minimi peri controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.” (Più comunemente conosciuto Decreto sul “Fissaggio del carico”)

Nell’articolo la nostra esperta di fissaggio carico Ing. Francesca Sesana, andava ad analizzare in maniera approfondita i riferimenti legislativi, l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto (rileggi l’articolo).

In data 29 ottobre 2019 il Dipartimento di pubblica sicurezza con nota prot. 300/A/9133/19/108/5/1 ha fornito le indicazioni operative in merito alla materia della sistemazione del carico sui veicoli commerciali.

La circolare parte con la premessa che l’attività di verifica della corretta sistemazione del carico trasportato effettuata dagli organi di Polizia Stradale si è sempre basata su criteri soggetti alla valutazione dell’Agente accertatore.

 

Quali sono i criteri soggetti alla valutazione dell’Agente accertatore?

I criteri soggetti a valutazione dell’agente sono quelli relativi a:

  • Posizionamento del carico
  • Peso
  • Stabilità del veicolo
  • Altri fattori dipendenti dalla tipologia della merce trasportata

 

Quale Art. del codice della strada dovevano e devono applicare gli Agenti accertatori in caso di mancata applicazione delle disposizioni precedentemente indicate (posizionamento, peso ecc.)?

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di posizionamento del carico, peso, stabilità o altri fattori dipendenti dalla tipologia della merce trasportata può condurre all’applicazione della sanzione di cui all’art 164 del cis.

 

Cosa prevede l’art 164 del codice della strada?

L’art. 164 cita quanto segue “Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio…”

 

A quanto ammonta la sanzione per carico mal sistemato ai sensi dell’art 164 Cds?

La sanzione prevista va da € 87 a 345 €.

 

È previsto il ritiro dei documenti?

SI, è’ previsto il ritiro della patente di guida e della carta di circolazione i quali vengono restituiti nel momento in cui il carico viene ripristinato.

 

Fatta questa premessa passiamo entriamo nel merito della circolare

Quali sono gli organi competenti deputati in via “prioritaria” ad effettuare i controlli sul corretto Fissaggio del carico?

Vista l’elevata specificità della norma, Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti individua quali autorità competenti all’accertamento delle violazioni in materia di corretta “fissazione” del carico in via prioritaria gli ispettori della Motorizzazione.

 

Questo significa che la Polizia Stradale non può effettuare i controlli sul corretto fissaggio del carico?

NO, la Polizia stradale può rilevare ed accertare violazioni in materia di corretto fissaggio del carico ove venga individuata una MACROSCOPICA violazione della norma.

 

Quale potrebbe essere ad esempio una Macroscopica violazione?

  •  Carico disposto su un lato e non bilanciato
  •  Assenza di cinghie o catene ove previste
  •  Catene prive di etichetta di omologazione o etichetta non leggibile.

 

Quale sanzione è prevista in caso di violazioni inerenti ai dispositivi di ancoraggio o fissaggio (dispositivo non omologati, inefficiente privi di etichette)?

Violazioni macroscopiche riferite a dispositivi non omologati, inefficienti, privi di etichette saranno sanzionate ai sensi dell’art 79 c. 1 e 4 del Cds da € 87 a € 345 (salva la possibilità di contestare l’art. 164).

 

In caso di sanzione per errato fissaggio del carico è prevista la responsabilità di altri soggetti oltre al vettore?

SI, nel caso ad esempio di sanzione ex art. 164 Cds contestata al conducente, dovrà essere sanzionato a titolo di responsabilità concorsuale anche il “caricatore” (se diverso dal conducente) o in caso di accertate specifiche responsabilità anche altre figure della filiera del trasporto come previsto dal D.lgs 286/05.

 

Chi è il “caricatore”?

Ai sensi dell’art. 2 c.d. D.lgs 286/05 il caricatore è: l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto.

 

Un trasportatore/vettore può essere considerato caricatore?

SI, un trasportatore o vettore che effettua attività di logistica carico e scarico può essere considerato caricatore e quindi sottoposto a normativa.

 

Un’azienda di produzione può essere considerata caricatore?

SI, nel caso in cui il carico venga effettuato presso l’azienda, quest’ultima viene considerata “caricatore”.

 

In caso di controllo stradale con sanzione verranno quindi emessi due verbali uno al vettore e uno al caricatore?

SI, a seguito dell’accertata violazione, di cui all’art 164 Cds dopo aver acquisto prova documentale si procederà a redigere 2 distinti verbali uno a carico del vettore e uno della persona giuridica individuata come “caricatore”.

 

Esiste una scheda operativa/pratica che gli organi di controllo possono seguire per effettuare i controlli sulla corretta sistemazione del carico?

SI, per visionarla scaricala cliccando qui

 

CORSI DI FORMAZIONE SUL CORRETTO FISSAGGIO DEL CARICO

Informiamo i nostri lettori che in merito alla materia del corretto fissaggio del carico, TachConsulting organizza periodicamente corsi di formazione per conducenti e caricatori.

Prossimo corso di formazione in programma:

30 Novembre 2019 presso Gruppo Valiani Santa Croce sull’Arno (PI)

 

 

ALLEGATI

DM 215/2017

Direttiva 2014/47/UE

Circolare 29/10/19 – prot. 300/A/9133/19/108/5/1

Scheda pratica

Linee guida sul fissaggio del carico

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Con i tachigrafi di prima generazione, quando il conducente inserisce la propria carta tachigrafica è necessario che effettui correttamente i cosiddetti “inserimenti manuali”. La procedura corretta richiede l’inserimento di due fondamentali informazioni:

1. le attività svolte per il periodo in cui la scheda non era inserita nel tachigrafo (ad esempio il riposo giornaliero);

2. la Nazione di partenza.

Un errato inserimento di queste informazioni o la totale assenza prevede una sanzione (Art. 19 Legge 727/1978).

 

Fatta quindi questa premessa, la domanda che sorge spontanea è: con i tachigrafi “intelligenti” (o di nuova generazione) che hanno un sistema di navigazione integrato, il conducente deve comunque giustificare la nazione di partenza?

I tachigrafi “intelligenti” (o di seconda generazione) registrano le coordinate di posizione del veicolo ad inizio e fine attività e ogni 3 ore di guida grazie un sistema di navigazione GNSS.

Le coordinate vengono registrate sul tachigrafo ed è possibile visualizzarle anche dalla stampa delle attività giornaliere.

Questa nuova funzionalità permetterebbe di individuare il luogo di partenza e il luogo di arrivo del veicolo facendo venire meno la necessità di dover più inserire manualmente la nazione ad inizio e fine attività come con i tachigrafi di prima generazione ma in realtà così non è infatti entrambi i tachigrafi, VDO e Stoneridge, prevedono che al momento dell’inserimento della carta tachigrafica, il conducente debba inserire manualmente la nazione di inizio attività.

Di seguito riportiamo la stampa delle 24h del conducente per entrambi i tachigrafi dove sono riportate correttamente tutte le informazioni che il conducente deve giustificare correttamente.

Dal momento che la posizione del veicolo viene individuata attraverso le coordinate geografiche, l’inserimento della nazione di inizio e fine attività è utile per agevolare la verifica del rispetto della normativa.

 

STAMPA VDO

Paese di inizio stampa tachigrafo

 

STAMPA STONERIDGE

Paese di inizio stampa tachigrafo 2

 

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Questa settimana rispondiamo ad un quesito che sembra tra i più banali ma che in realtà ci viene fatto molto spesso durante i nostri corsi di formazione.

Ci teniamo a sottolineare che nessuna domanda per noi è banale o inutile anzi siamo dell’idea che sia importante per tutti capire in maniera chiara le problematiche e saperle affrontare;

Essere preparati e sapere come agire può essere utile di per se ad evitare già il 70% delle sanzioni.

Andiamo quindi a rispondere al nostro quesito.

Facciamo come al solito breve premessa che abbiamo già richiamato in parecchi nostri articoli e che deve essere la regola di base da ricordare.

Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non ci specifica mai “quando” fare le cose, definisce semplicemente dei parametri da rispettare.

Esso definisce quanto “AL MASSIMO” possiamo guidare, e quanto “ALMENO” dobbiamo riposare; non definisce mai in che sequenza dobbiamo svolgere i riposi o guidare durante la settimana, in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale; (in altre parole non troveremo mai scritto da nessuna parte “non si possono fare 10 ore di guida il lunedì o il venerdì oppure non si possono fare 9 ore di riposo 2 giorni consecutivi)

Andiamo quindi alle definizioni:

DEFINIZIONI

Che cosa si intende per periodi di guida giornaliero?

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (Art. 6): “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.”

 

Da questa definizione quindi non risulta che possiamo guidare 10 ore il lunedì o il venerdì, ma è riportato solamente che è possibile guidare fino a 10 ore “non più di due volte nell’arco della settimana”.

 

L’unica cosa alla quale dobbiamo porre attenzione è la parola “fino a”; infatti superate le 9 ore, anche di 1 solo minuto, risulta come se facessimo “fino a 10” ore di guida. (NB il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto di guida, non 10 m avendo superato le 9 ore di un minuto siamo già nella fascia delle 10 ore)

Riportiamo qui sotto un semplice esempio:

Lunedì: 9 ore 1 minuto di guida

Martedì: 9 ore 1 minuto di guida

Mercoledì: SOLO 9 ore di guida.

 

Cosa si intende per periodo di riposo giornaliero?

RIPOSO (Art 8): “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:            

REGOLARE: 11 ORE

 

REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare sempre)

 

RIDOTTO: ALMENO 9 ORE  per un massimo di 3 volte a settimana

 

Fatte queste premesse riproponiamo quindi la domanda: se faccio 10 ore di guida devo fare obbligatoriamente 11 ore di riposo giornaliero?

La risposta è NO, in quanto tempi di guida e tempi di riposo sono due cose differenti. Le 9 o 10 ore di guida possono essere fatte sia che si debba fare un riposo giornaliero ridotto di 9 ore che un riposo regolare di 11 ore.

 

SINTESI:

  • 2 volte fino a 10 ore di guida ( a prescindere dalle ore di riposo da fare)
  • Riposo regolare di 11 ore (tutti i giorni)
  • Riposo regolare frazionato di 3 ore + 9 ore (tutti i giorni)
  • 3 volte riposo ridotto di 9 ore (anche consecutive)

 

RICORDA:

Ogni settimana il conteggio riparte da zero per cui ho sempre a disposizione 10 ore (2 volte a settimana) e 9 ore di riposo (3 volte a settimana).

 

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Il tachigrafo digitale prevede l’utilizzo di carte tachigrafiche che consentono di memorizzare i dati relativi alle attività dei conducenti, oppure di accedere alla sua memoria interna.

Le carte tachigrafiche previste e rilasciate dalla Camera di Commercio sono di 4 tipologie:

– Carta conducente
– Carta officina
– Carta azienda
– Carta di controllo

Il nostro approfondimento di questa settimana si focalizza nello specifico sulla scadenza delle carte tachigrafiche dei conducenti.

La carta tachigrafica del conducente viene rilasciata dalla Camera di Commercio in cui il conducente ha la residenza e ha una validità di 5 anni.

 

Quanti giorni prima può il conducente fare richiesta per il rinnovo della propria carta tachigrafica?

La domanda di rinnovo per scadenza può essere fatta non più tardi di 15 giorni lavorativi dalla scadenza.

La Camera di Commercio può impiegare fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi per il rilascio della nuova carta e quindi se la richiesta da parte del conducente viene fatta oltre tale limite c’è il rischio che si ritrovi con una carta scaduta e quella nuova non ancora rilasciata.

 

Se il conducente riceve la nuova carta tachigrafica può già utilizzarla se quella vecchia non è ancora scaduta?

No, la carta tachigrafica in scadenza deve essere utilizzata dal conducente fino all’ultimo giorno di scadenza, successivamente poi può utilizzare la nuova carta tachigrafica.

Ricordiamo che il tachigrafo non accetta e non registra su carte tachigrafiche scadute o con un data di inizio validità futura rispetto al giorno di utilizzo.

 

ATTENZIONE

Se si è sprovvisti, anche momentaneamente, della propria carta tachigrafica, non si può mai utilizzare la carta di un altro conducente ma ci si deve attenere a diverse procedure a seconda dei casi; in questo articolo ti spieghiamo come: leggi l’articolo.

Le sanzioni a riguardo sono molto gravi con conseguente perdita di punti e sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.

Nello specifico riguarda l’Art 179 Cds c.2 e c.9:

– Sanzione: 848,00 €
– Punti: 10
– Sanzioni accessorie: da 15 giorni a 3 mesi

 

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Sull’argomento “tachigrafo intelligente” si sono sentite moltissime leggende e anche tante affermazioni non corrette; attualmente tra i conducenti e anche tra le imprese vi è ancora un po’ di confusione in merito al nuovo tachigrafo e alle sue funzionalità.

L’obiettivo dell’approfondimento di questa settimana è quello di fare chiarezza sulla scheda del conducente di prima o seconda generazione.

Come è ormai ben noto dal 15 giugno 2019 per i veicoli di nuova immatricolazione è prevista l’installazione del tachigrafo “intelligente”.

Tra le varie novità che questo tachigrafo prevede vi è l’utilizzo di carte tachigrafiche di seconda generazione.

Queste nuove schede del conducente vengono rilasciate a tutti i conducenti che fanno richiesta di prima emissione o di rinnovo della propria carta tachigrafica dopo il 15 giugno 2019.

 

Che differenza c’è tra le schede di prima e di seconda generazione?

A differenza delle carte tachigrafiche di prima generazione quelle di seconda, se utilizzate su un tachigrafo “intelligente” permettono di registrare un maggior numero di informazioni come ad esempio la posizione del veicolo.

 

Ma se il conducente è in possesso di una carta tachigrafica di prima generazione può comunque utilizzarla un tachigrafo “intelligente”?

Assolutamente sì.

I tachigrafi di nuova generazione sono stati progettati in modo da poter essere utilizzati sia con le carte tachigrafiche di prima che di seconda generazione.

Entrambe le schede registrano correttamente tutte le attività di guida del conducente come se fossero state inserite su un tachigrafo di prima generazione, l’unica differenza è la registrazione delle informazioni aggiuntive (come la posizione) che sono state introdotte nel tachigrafo intelligente.

La scheda di prima generazione infatti se inserita in un tachigrafo intelligente non salverà le coordinate di posizione previste per il nuovo tachigrafo ma continuerà a registrare tutte la attività di guida come con il tachigrafo di prima generazione.

 

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Questa settimana rispondiamo ad un quesito che ci è stato posto diverse volte durante i corsi di formazione riguardante la rottura del tachigrafo digitale.

Cosa fare in questi casi?

Innanzitutto per non incorrere in sanzioni, la prima cosa che deve fare il conducente è segnalare tutte le attività sul retro della stampa come spiegato in questo nostro articolo – vedi l’articolo.

La seconda cosa da fare ovviamente è quella di recarsi il prima possibile presso un centro tecnico autorizzato per procedere alla riparazione o, in caso di guasto permanente, alla sostituzione del tachigrafo.

Dal 15 giugno 2019 sono entrati in vigore i nuovi tachigrafi “intelligenti”, se il tachigrafo digitale si guasta e deve essere sostituito, mi verrà montato un tachigrafo intelligente?

NO.

I tachigrafi di seconda generazione o così detti “intelligenti” vengono installati sui veicoli di nuova immatricolazione dal 15 giugno 2019 (leggi il nostro approfondimento relativo ai tachigrafi intelligenti – vai all’articolo).

Quindi, se il veicolo in questione ha una data di immatricolazione precedente al 15/06/19 ha in dotazione un tachigrafo digitale di prima generazione. In caso di guasto il tachigrafo verrà sostituito con un tachigrafo della medesima generazione.

 

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Questa settimana rispondiamo ad un quesito che ci viene posto molto frequentemente durante la formazione.

Come già sottolineato più volte nei nostri approfondimenti, una regola importante da tener presente è che il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non specifica mai “quando” fare le cose, ma definisce semplicemente i parametri da rispettare.

Il Regolamento definisce quanto “AL MASSIMO” è possibile guidare, e quanto “ALMENO” è necessario riposare; non definisce mai in che sequenza devono essere svolti i riposi o le guide giornaliere durante la settimana. Questo infatti è compito dell’organizzazione aziendale.

Per iniziare il nostro approfondimento partiamo dalle definizioni.

 

Definizioni

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (Art. 6)
“Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.”

Da questa definizione quindi non risulta che il conducente può guidare 10 ore il lunedì o il venerdì, ma è riportato solamente che è possibile guidare fino a 10 ore “non più di due volte nell’arco della settimana”.

L’unica cosa a cui si deve porre attenzione è la parola “fino a”, infatti superate le 9 ore, anche di 1 solo minuto, è come se il conducente facesse “fino a 10” ore di guida. (NB nel tachigrafo sono registrate 9 ore e 1 min, ma ai fini della normativa il conducente è già nella "fascia" delle 10 ore )

Riportiamo qui sotto un semplice esempio:

Lunedì: 9 ore 1 minuto di guida

Martedì: 9 ore 1 minuto di guida

Mercoledì: AL MASSIMO 9 ore di guida.

 

IMPEGNO

Il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

L’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida e altre mansioni che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa. Definire l’impegno ci aiuta a capire quanto riposo dobbiamo effettuare.

 

RIPOSO (Art 8)

“I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:

REGOLARE: 11 ORE

Fare 11 ore di riposo significa fare 13 ore di impegno 13+11=24 ore

 

REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

 

RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

Fare 9 ore di riposo significa fare 15 ore di impegno 9+15=24

 

 

Se in una giornata il conducente arriva a 12 ore di impegno, può svolgere un riposo giornaliero ridotto da 9 ore e ripartire prima della 24ma ora?

ASSOLUTAMENTE SI

Se nell’arco di 24 ore ci sono ALMENO 9 ore di riposo il conducente può tranquillamente ripartire anche prima della 24ma ora.

L’unica cosa da ricordare attentamente è che se si decide di anticipare la partenza, la nuova giornata/turno (quindi il nuovo arco di 24 ore) inizierà da quel momento.

 

Ad esempio:

Nella figura qui sotto:

Giorno 1 – Il conducente inizia il suo impegno alle 5:00 e conclude alle 17:00 (12 ore di impegno). Compie un riposo giornaliero di 9 ore e riparte alle ore 2:00, cioè 3 ore prima della fine del suo arco di 24 ore.

Giorno 2 – Il conducente inizia quindi un nuovo impegno dalle ore 2:00 e termina alle 17:00 (15 ore di impegno) e svolge il riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco delle 24h (cioè entro le 2:00).

Impegno 13 ore riposo 9 ore

 

ARTICOLI COLLEGATI

– È possibile fare 10 ore di guida se faccio 15 ore di impegno?

– Quali sono le tipologie di riposo giornaliero per i conducenti professionali?

– Cosa succede se a causa di un evento eccezionale vado oltre i tempi di guida previsti o effettuo meno riposo?

 

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Questa settimana affrontiamo una problematica piuttosto comune ai nostri conducenti, quella degli “spostamenti improvvisi” da effettuare con i mezzi.

Con i tachigrafi digitali, specialmente quelli di prima generazione (cioè senza regola del minuto), un “micro spostamento” può comportare problematiche abbastanza importanti come ad esempio l’interruzione di una pausa (di 15 30 o45 min.) o addirittura di un riposo giornaliero.

Nell’attività di autotrasporto, il tempo è il “nemico numero uno” in quanto non è mai abbastanza, e quando ci si trova nei pressi dei luoghi di carico e scarico, un piccolo anticipo delle operazioni se da un lato può essere un fatto positivo per l’andamento organizzativo dell’attività, dall’altro può creare un grosso problema ai nostri conducenti che potrebbero incorrere in spiacevoli sanzioni;

 

Come fare allora ad affrontare questa problematica e tutelare il conducente?

L’UE ha affrontato questa questione con la Nota di orientamento N.3. e nel nostro Ordinamento è stata recepita dalla Circolare Congiunta del 22 Luglio 2011 al punto 3. Entrambe queste circolari indicano l’approccio da seguire qualora vi fosse appunto la necessità di spostare il veicolo e interrompere una pausa un riposo giornaliero o settimanale.

 

A quali condizioni è possibile usufruire di questa “deroga” o possibilità?

  • Circostanze Straordinarie
  • Ragioni di oggettiva emergenza
  • Ordine specifico da parte di un organo di Polizia
  • Richiesta da parte di un responsabile di Terminal o area di Carico

A tal proposito nella Circolare congiunta si fa espressamente riferimento al fatto che rispettando le condizioni appena indicate, l’interruzione che si viene a creare non può essere considerata infrazione.

 

 

Cosa deve fare il conducente per poter essere in regola e non essere sottoposto a Sanzione?

Nel caso di spostamento e conseguente interruzione il conducente deve indicare a mano sul retro del disco o sul retro della stampata, il motivo che ha determinato l’interruzione della pausa o del riposo.

 

Fatta l’annotazione è necessario che questa sia “timbrata” o firmata dall’ Autorità competente? E se questo non fosse possibile?

Dopo aver indicato il motivo il conducente dovrebbe far vistare l’annotazione manuale dall’Organo di Polizia o dall’autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo.

Qualora ciò non fosse possibile il conducente dovrà integrare l’annotazione con i necessari dati identificativi dell’organo di Polizia o dell’autorità che ha disposto lo spostamento del veicolo.

Quindi una volta effettuato lo spostamento dovrà produrre una stampa e sul retro segnalare le motivazioni

 

Quindi utilizzando questa “deroga” potrei effettuare sempre pause o riposi ridotti?

No, la circolare infatti prenda in considerazione un’interruzione di “alcuni minuti” la quale deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non quindi per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di pausa o riposo.

 

  

 

 

ALLEGATI:

NOTA DI ORIENTAMENTO 3

CIRCOLARE CONGIUNTA PUNTO 3

 

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Questa settimana affrontiamo un argomento molto caro ai conducenti dei nostri corsi di formazione vale a dire: il superamento “dell’impegno” giornaliero.

Allora innanzitutto facciamo una premessa importante: Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non specifica mai “quando” fare le cose, ma ci specifica semplicemente i parametri da rispettare.

Il Regolamento definisce quanto “AL MASSIMO” il conducente può guidare, e quanto “ALMENO” può riposare. Il Regolamento quindi non definisce mai in che sequenza il conducente deve svolgere i riposi o guidare durante la settimana in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale.

 

Che cos’è il tempo di impegno?

Il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel codice della strada e sulla normativa europea, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera complessiva.

“L’impegno giornaliero” lo possiamo definire come il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause alla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa.

Definire l’impegno aiuta quindi il conducente a capire quando compiere l’ultima attività lavorativa della giornata per poter effettuare un riposo giornaliero corretto.

Per calcolare correttamente il vostro impegno vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento a riguardo – vai all’articolo

 

Che cos’è il riposo giornaliero e come deve essere effettuato?

L’Art 8 del REG. 561/06 cita: “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”

Il riposo può essere:

REGOLARE: 11 ORE
Fare 11 ore di riposo significa fare 13 ore di impegno infatti: 13+11=24 ore

 

REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare sempre)

 

RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana
Fare 9 ore di riposo significa fare 15 ore di impegno infatti: 9+15=24

 

Se il conducente supera le ore di impegno viene sanzionato due volte? Una per l’impegno e una per il mancato riposo?

NO.
Se il conducente supera l’impegno giornaliero di conseguenza avrà un riposo giornaliero, nell’arco delle 24 ore, inferiore a quello consentito, passando così in sanzione.

Ad esempio:
Se il conducente compie 16 ore di impegno significa che nell’arco delle 24 ore svolgerà un riposo giornaliero massimo di 8 (16+8=24h) per cui la sanzione che verrà elevata sarà a causa del MINOR riposto rispetto al minimo consentito.

Il testo del verbale infatti sarà:

“il conducente del veicolo ______________, nell’arco di 24 ore successive al termine del periodo di riposo (giornaliero o settimanale) precedente non completava un nuovo periodo di riposo giornaliero. Si riscontra infatti che nelle indicate 24 ore è stato effettuato un periodo di riposo ininterrotto di ore ______ e min _____ quindi Inferiore di_________ Rispetto alla durata minima prescritta dal reg. 561/06”.

 

Quali sono le sanzioni per incompleto riposo giornaliero?

 

ALLEGATI

Lista sanzioni – scarica

 

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Questa settimana cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito alla durata dell’orario di lavoro settimanale dei conducenti.

Come sempre facciamo un breve ripasso della normativa in questione.

Nell’ambito dell’attività di Autotrasporto di cose e di persone, l’attività dei conducenti è disciplinata dal D.LGS 247/2007 che ha recepito la direttiva 2002/15/CE.  (per approfondimenti – leggi il nostro articolo)

 

Qual è la definizione di orario di lavoro?

L’art 3 D.LGS 234/2007 definisce L’orario di lavoro come: “… ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività…”

 

Quali sono le attività comprese nell’orario di lavoro?

 ORARIO DI LAVORO

 COMPRENDE

 NON COMPRENDE

 Attività di guida

 Pause (interruzioni dalla guida 45 min o 15+30)

 Altre operazioni di Autotrasporto:

 – Carico Scarico

 – salita/discesa passeggeri

 – sorveglianza carico/scarico

 Riposo giornaliero o settimanale

 Altre operazioni

 Riposi intermedi e giornalieri (almeno 3 ore continuative durante la giornata)

Operazioni di Sicurezza

 Tempi di disponibilità

 Formalità amministrative (es doganali)

 

 

Quanto è la durata dell’orario di lavoro settimanale?

Secondo l’art 4 c. 1 del D.lgs 234/07 “…La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore (48 ore). La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore (60 ore) solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali…”

 

Sono previste anche delle disposizioni differenti?

Si  – l’art. 4 c. 2 del D.lgs 234/07 precisa che : “…Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi”.

 

IN SINTESI:

La durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore, ma può estendersi fino a 60 purchè nell’arco di 4 mesi la media delle ore di lavoro resti nei limiti delle 48 ore (salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali)

 

Quindi se in una settimana faccio 3 volte 15 ore di impegno e 2 volte 13 ore totale (71 ore di impegno) rischio di essere in sanzione?

NO – perché come detto inizialmente l’orario di lavoro comprende le attività di guida e lavoro ma non le pause obbligatorie dalla guida o i tempi di disponibilità.

Per cui in una giornata il cui “l’impegno” è di 15 ore l’orario di lavoro a sensi del D.lgs 234/2007 e in base a quanto previsto dal CCNL risulta essere inferiore

Questo sarà oggetto di un ulteriore approfondimento nelle prossime settimane.

 

Quali sanzioni sono previste in caso di superamento della durata di lavoro settimanale?

Superamento entro il 10% = € 260 (limiti 140 – 780)

Superamento oltre il 10% = € 520 (limiti 260-1560)

 

 

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Allegati

D.lgs 234/2007 – scarica

 

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Il Ministero dell’Interno con nota del 10 Luglio 2019 ha fornito chiarimenti in merito alla problematica del rilascio delle carte tachigrafiche di nuova generazione.

Dal 15 giugno 2019 per i veicoli di nuova immatricolazione è prevista l’installazione del tachigrafo “intelligente”; tra le varie novità, è previsto l’utilizzo di carte tachigrafiche di seconda generazione che permettono la registrazione di un maggior numero di informazioni rispetto alle precedenti carte (informazioni come la posizione del veicolo).

I tachigrafi di nuova generazione in ogni caso funzionano anche con le carte fino ad ora utilizzate.

In merito al rilascio delle carte tachigrafiche Unioncamere ha segnalato che, a causa di problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove carte, potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione deterioramento ovvero perché scadute di validità.

 

Come deve comportarsi quindi il conducente che ha necessità di sostituire la carta tachigrafiche e non può ottenere in tempi brevi quella nuova? Può circolare comunque senza scheda? È sanzionabile?

Il conducente che si trova a circolare senza carta in quanto non ancora pronta, dovrà effettuare le registrazioni manuali come previsto dall’art. 35 del REG. 165/2014 (in sostanza segnalare manualmente le attività su retro della stampata o sul disco come nel caso di tachigrafo non funzionante) ed esibire la ricevuta della richiesta per la nuova carta tachigrafica.

Il Ministero nella nota cita “….Atteso quanto segnalato, trattandosi di una situazione contingente che dovrebbe risolversi in tempi brevi, e per la quale si fa riserva di ulteriori comunicazioni, al conducente che abbia effettuato le regisrazioni manuali come previsto dall’art. 35 del Regolamento 165/2014, ed esibisca ricevuta dell’istanza di sostizuione, a prescindere dal momento in cui quest’ultima è stata presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione…” .

In sintesi: al fine di evitare sanzioni per “guida senza scheda” il conducente fino al ricevimento delle nuove carte tachigrafiche dovrà effettuare le registrazioni manuali sul retro della stampata e tenere sul veicolo la ricevuta relativa alla richiesta della nuova scheda. 

 

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ALLEGATI

SCARICA NOTA DEL MINISTERO

SCARICA ART. 35 REG. 165/2014

 

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Per proseguire con l’argomento sulla guida senza scheda, affrontato anche le settimane precedenti, dedichiamo l’approfondimento di questa settimana alla possibilità di verificare la guida senza scheda dalla semplice stampa tachigrafica delle attività del veicolo.

 

Il tachigrafo digitale registra i dati relativi all’attività di guida sulla memoria della carta del conducente (quando viene inserita nel tachigrafo) e sulla propria memoria di massa, dove sono registrate tutte le attività del veicolo e le informazioni relative agli ultimi 365 giorni di funzionamento.

Tra le diverse informazioni registrate sono comprese anche le guide senza scheda tachigrafica.

 

La guida senza scheda tachigrafica può essere verificabile nel dettaglio quindi dalla stampa delle 24h del veicolo in quanto la scheda non viene inserita nel tachigrafo.

Di seguito riportiamo una sezione della stampa delle 24h del veicolo dove spieghiamo nel dettaglio come individuare leggere correttamente la guida senza scheda.

 

Quali sanzioni sono previste in caso di guida senza scheda?

Guidare senza inserire nel tachigrafo la scheda tachigrafica del conducente è considerata una sanzione molto grave, sanzionata secondo l’Art. 179 del Codice Della Strada e prevede:

  • € 868 multa
  • 10 punti
  • Sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi

 

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La scorsa settimana abbiamo affrontato l’argomento del controllo su strada e la possibilità di notificare le sanzioni in maniera differita. (per approfondimenti leggi l'articolo

Quando da un controllo stradale con notifica differita viene rilevata una guida senza scheda, non potendo risalire all’identità del conducente il verbale ex art. 179 c.2 e 9 viene notificato al proprietario del veicolo ( o ad altro obbligato in soldi/AZIENDA).

CHE SANZIONE E’ PREVISTA IN CASO DI GUIDA SENZA SCHEDA?

La guida senza scheda è sanzionata ai sensi dell’art 179 c. 2 e c.9 da € 868 a € 3471,00, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla CQC.

 

 

IN CASO DI NOTIFICA DIFFERITA AL PROPIETARIO DEL VEICOLO, I PUNTI DELLA CQC VENGONO DECURTATI A QUEST’ULTIMO?

No in caso di notifica differita, il responsabile in solido, dopo aver pagato la sanzione (nel caso in cui non decida di fare ricorso), è invitato a presentare le informazioni atte ad identificare il conducente che ha commesso l’infrazione  ai sensi dell’art 126 bis c.2 del CDS , compilando l’apposito modulo solitamente allegato al verbale.

In questo modo sarà possibile da parte degli organi di controllo procedere con la sospensione della patente al soggetto interessato e la conseguente decurtazione dei punti dalla CQC.

IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA  DEI DATI DEL CONDUCENTE CHE HA EFFETTUATO LA GUIDA SENZA SCHEDA, CHE SANZIONE E’ PREVISTA?

L’art 126-bis c.2 prevede in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, una sanzione da € 292,00 a € 1168,00.

 

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L’ambito del controllo su strada del cronotachigrafo e dei tempi di guida dei conducenti è un argomento a cui dedichiamo sempre molta attenzione durante i nostri corsi di formazione.

La tematica che vogliamo affrontare questa settimana riguarda appunto le tempistiche di contestazione da parte delle forze di polizia durante i controlli su strada ai conducenti professionali.

 

Quali sono le procedure previste per un controllo su strada in materia di tempi di guida e riposo?

  • Verifica sull’efficienza del tachigrafo, integrità dei sigilli e presenza della targhetta di montaggio
  • Esame del foglio di registrazione (disco) o della stampa delle attività del conducente/veicolo per verificare:
    • Che il tachigrafo sia regolarmente calibrato
    • Che il veicolo sia munito di tachigrafo appropriato
    • Che siano rispettati i tempi di guida e riposo
    • Eccessi di velocità registrati
  • Esame dei fogli di registrazione (dischi) o delle stampe e degli gli eventuali tabulati relative ai 28 giorni precedenti per controllare il rispetto dei tempi di guida e riposo 
  • Scarico ed esame dei dati della scheda del conducente e della memoria di massa del tachigrafo

 

Quanti sono i giorni di attività soggetti a controllo e ad eventuale sanzione?

Durante un accertamento su strada in materia di tachigrafo e tempi di guida il controllo è previsto sulla giornata in corso e fino a 28 giorni “solari” precedenti (28 giorni+1 = 29).

NB: se si tratta di fogli di registrazione (dischi) NON VANNO CONTROLLATI 28 DISCHI ma i dischi relativi a 28 GIORNI (solitamente 20/22 dipende dalle giornate lavorate).

 

Le sanzioni riscontrate in fase di controllo su strada devono essere contestate immediatamente? O possono essere contestate a posteriori?

Secondo il punto 13 della Circolare Congiunta del 22 Luglio 2011 (vedi circolare in allegato):

“…considerando il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all’esame dei dati, all’eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita…”

Quindi a causa dell’elevata quantità di dati ed elementi da scaricare e controllare gli organi di controllo possono riservarsi la possibilità di verbalizzare in un secondo momento.

 

Nel caso di notificazione differita, le forze di polizia sono tenute a rilasciare un documento specifico che attesti l’avvenuto scarico dei dati per la successiva verbalizzazione?

Nel caso in cui gli agenti optino per il semplice download dei dati con notificazione differita, l’operazione deve essere formalizzata in quanto atto di accertamento.

A questo proposito, viene compilato e rilasciato un verbale di acquisizione dei dati da far sottoscrivere al conducente.

NB: nel caso di guida con tachigrafo analogico gli agenti potrebbero ritirare i fogli di registrazione dei 28 giorni solari precedenti rilasciando anche in questo caso il verbale di acquisizione.

 

Entro quanto è possibile ricevere la notifica di verbale a seguito di un controllo differito?

Gli organi di controllo hanno tempo 90 giorni dalla data del download (o del ritiro dei fogli di registrazione) per notificare gli interessati.

Nel caso in cui dall’analisi dei dati (fatta in un secondo momento), fossero presenti sanzioni rispetto alle quali non è possibile risalire all’identità del conducente che le ha commesse (ad esempio una guida senza scheda prolungata non giustificata) il verbale viene notificato al proprietario del veicolo (o ad altro obbligato in solido/AZIENDA) che deve indicare le generalità del conducente trasgressore.

Questo ultimo punto sarà oggetto di un nostro prossimo approfondimento.

 

ALLEGATI

  • CIRCOLARE 22 LUGLIO 2011 – vedi
  • FAC SIMILE VERBALE ACQUISIZIONE – vedi

 

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