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Quali sono le sanzioni sui tempi di guida e riposo per i conducenti e per le aziende di trasporto? Parte 2

mer 19 febbraio 2020

La scorsa settimana abbiamo iniziato un approfondimento relativo alle sanzioni sui tempi di guida e riposo, focalizzandoci sugli obblighi e le responsabilità dei conducenti; questa settimana sposteremo il focus sulle responsabilità in capo all’impresa.

 

Quali sono le sanzioni a carico dell’impresa? E a quale titolo quest’ultima deve rispondere?

Per le violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 commesse dal conducente, il Codiece della Strada (Cds) dispone che l’impresa sia chiamata a rispondere in via esclusiva.

Ciò significa che in caso di sanzione elevata al conducente, verrà elevata una seconda sanzione art. 174 c.14 a carico esclusivo dell’azienda.

 

Qual’è il contenuto dell’art. 174 c. 14 del Cds?

L’Art. 174 c. 14 cita: “..L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da euro 334,00 a euro 1.334  per  ciascun  dipendente  cui  la violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato…”

 

In caso di sanzione elevata al conducente, quindi per quali violazioni deve rispondere l’impresa?

L’impresa in caso di verbale elevato al conducente può dover rispondere delle violazioni relative a:

  • tutte le norme del regolamento (CE) n. 561/2006 che disciplinano la durata dei periodi di​ ​guida​ ​e​ ​riposo (condotta messa in essere dal conducente);
  • omessa tenuta dei prescritti documenti (registro di servizio, ordine di servizio e libretto individuale), oppure tenuta irregolare (documenti incompleti o scaduti);
  • oppure, alterazione degli stessi (salvo in questo caso l'applicazione delle sanzioni penali per i reati di falso previsti dal codice penale);
  • Omesso o tardivo scarico della carta conducente e del tachigrafo (leggi articoli su questo argomento - leggi).

 

Esistono condizioni di esonero della responsabilità a carico dell’impresa? Se Sì quali?

L’impresa è chiamata a rispondere delle violazioni commesse dal conducente, nel caso in cui abbia omesso di formare e istruire il conducente e inoltre nel caso in cui non abbia organizzato l’attività in modo tale da poter evitare le sanzioni.

Per cui per poter escludere la sanzione dell’art. 174 c. 14 occorre che in caso di controllo stradale siano accertati:

  • formazione (corso cronotachigrafo)
  • istruzione (manuale)
  • controllo (analisi dati)
  • organizzazione del lavoro del conducente.

 

In quale modo è possibile verificare la correttezza dell’attività di formazione e istruzione?

In caso di controllo stradale si considerano sempre adeguate la formazione e le istruzioni impartite al conducente secondo le indicazioni del DD MIT 12.12.2016 n. 215.

 

Che caratteristiche deve avere il corso di formazione affinché sia valido?

Secondo il DD 215/2016 Il corso di formazione sul tachigrafo deve avere durata di 8 ore e deve essere organizzato da enti e docenti accreditati al Ministero.

Qui sotto in allegato il nostro accreditamento al Ministero, inoltre l’attestato deve contenere una serie di indicazioni come definito dal Ministero (fac simile attestato ministero).

 

Cosa si intende per attività di controllo?

In base all’art 7 c. 3 del DD 215/16 “…Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti di cui all'articolo 1.

Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione”.

In sintesi: le imprese almeno ogni 90 giorni devono effettuare l’analisi dei dati tachigrafici e produrre un documento (che deve essere controfirmato dal conducente e conservato a bordo del veicolo e poi in azienda per almeno un anno) contenente le eventuali regolarità o irregolarità riscontrate.

Per analizzare i dati e produrre le lettere di richiamo le aziende devono avere a disposizione un software specifico come TachoPlus.
TachoPlus permette in modo semplice e completo di controllare le attività dei propri conducenti, verificare le scadenze di scarico e produrre la documentazione necessaria per essere in regola con la normativa europea. Per maggiori informazioni sul software TachoPlus visita la nostra pagina dedicata.

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Con quale criterio gli organi di polizia sono chiamati a valutare la responsabilità dell’impresa e l’eventuale esonero?

A seguito dell'accertamento di un'infrazione commessa dal conducente, l'organo di polizia stradale che l'ha accertata è chiamato a valutare la responsabilità dell'impresa sulla base degli elementi e delle condizioni indicate.

IN CASO DI INFRAZIONI LIEVI

In caso di infrazioni lievi, se  il conducente stesso (nell'immediatezza del contesto) o l'impresa (entro breve​ tempo ​successivo e comunque prima della redazione del verbale) esibiscono adeguata documentazione che attesti la corretta esecuzione dell'attività di formazione, istruzioni e controllo (attestato + manuale istruzioni + lettera di controllo), l’operatore di polizia può escludere direttamente la responsabilità dell’impresa e non redigere alcun verbale di contestazione della violazione di cui all'artt. 174 c. 14 Cds.

INFRAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI

Quando, invece, il conducente ha commesso una violazione grave o molto grave (superiore a 10% e 20%)  anche in presenza di attestazione di corretta esecuzione di formazione, istruzioni e controllo, la responsabilità dell'impresa non può essere esclusa immediatamente dall'operatore di polizia che ha accertato la violazione stessa.

In tali casi, perciò, a seguito dell'accertamento dell'infrazione commessa dal conducente, viene sempre redatto un altro verbale che deve essere notificato all'impresa.

In questo caso l’azienda che volesse dimostrare la propria estraneità può presentare ricorso ai sensi di legge dando prova della corretta esecuzione delle attività di formazione, istruzione e controllo.

 

Gli organi di controllo hanno l’obbligo di chiedere al conducente i documenti attestanti formazione istruzione e controllo?

NO, gli organi di controllo non hanno alcun obbligo di richiedere al conducente o all'impresa l'esibizione della documentazione che attesti formazione, istruzione e controllo; quindi in assenza di dimostrazione del conducente o dell'impresa da cui dipende, sono tenuti, in ogni caso, a contestare la violazione di cui all'art. 174 c. 14 CDS.

Ai fini dell’esenzione il conducente deve esibire spontaneamente tale documentazione, o nel caso non abbia con sé la documentazione deve avvisare l’azienda la quale deve inviare prima della redazione del secondo verbale i documenti attestanti formazione, istruzione e controllo.

 

 

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Decreto sui corsi sul tachigrafo

Accreditamenti TachConsulting

Fac-simile attestato corso sul cronotachigrafo

Informazioni Software TachoPlus

 

FONTI: Prontuario Egaf

 

 

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