La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina che fornirà alcuni chiarimenti ad un conducente che ha reimmatricolato un veicolo acquistato all’estero ma non ha effettuato il controllo periodico del tachigrafo.

 

Quali sono i riferimenti normativi in merito al controllo periodico?

  • Requisito 256 dell’Allegato 1B del Regolamento CE n. 3821/1985 se tachigrafo digitale:
  • Requisito 409 dell’allegato 1C del Regolamento UE n. 2016/799 se tachigrafo intelligente.

 

Ogni quanto tempo è previsto il controllo periodico del tachigrafo?

Secondo la normativa, il controllo periodico va effettuato almeno ogni due anni (24 mesi) a partire dall’ultimo controllo.

 

In caso di reimmatricolazione e quindi cambio targa è obbligatorio sottoporre il tachigrafo a controllo periodico, se questa avviene prima della scadenza dei due anni?

La normativa prevede quanto segue:

Requisito 256: … i controlli periodici degli apparecchi montati nei veicoli hanno luogo:

dopo ogni riparazione degli apparecchi stessi,

– dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici,

– dopo un periodo di orario UTC errato di durata superiore a 20 minuti,

dopo la modifica del VRN

– e comunque almeno ogni due anni (24 mesi) a partire dall’ultimo controllo.

 

Requisito 409: … i controlli periodici degli apparecchi montati nei veicoli hanno luogo:

dopo ogni riparazione degli apparecchi stessi,

– dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici,

– dopo un periodo di orario UTC errato di durata superiore a 5 minuti,

dopo la modifica del VRN

– e comunque almeno ogni due anni (24 mesi) a partire dall’ultimo controllo.

 

Nel caso in cui non venisse effettuato il controllo periodico e il conseguente cambio targa sono previste sanzioni?

Nel caso in cui a seguito di un controllo su strada la targa presente sulla stampata del tachigrafo e quella montata sul veicolo non dovessero corrispondere potrebbero essere elevate due tipologie di sanzioni:

  • Lieve: 19 L.727/79 euro 52,00
  • Grave: 179 c.2 e 9 euro da 866,00 a 3464, sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi e decurtazione di 10 punti della CQC.

In sintesi, in caso reimmatricolazione di un veicolo è obbligatorio effettuare nuovamente il controllo periodico del tachigrafo per aggiornare tutte le informazioni necessarie.

 

Scarica Requisito 256 Scarica Requisito 409

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro Formatore, il quale fornirà alcune linee guida in merito ai comportamenti da tenere in caso di carta tachigrafica scaduta.

Iniziamo con un piccolo ripasso che non fa mai male.

Un conducente che guida un veicolo munito di tachigrafo digitale deve registrare le proprie attività (guida, lavoro, disponibilità e riposo) sulla carta tachigrafica.

Essa è personale, ha una validità di cinque anni e non deve mai essere ceduta.

Che tipo di informazioni memorizza la carta tachigrafica del conducente?

 

La carta del conducente memorizza al suo interno:

– dati relativi ai veicoli impiegati

– dati relativi all’attività del conducente

– luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero

– anomalie e guasti del tachigrafo in cui è stata inserita

– attività di controllo svolte dalle forze di polizia

 

L’Art 15 del reg. 561/06 prevede che il conducente possa guidare senza carta nei seguenti casi:

  • Carta del conducente danneggiata;
  • malfunzionamento
  • carta non in possesso del conducente.

In questi casi è obbligatorio:

  1. A inizio giornata effettuare una stampata del veicolo (IN ORARIO UTC)
  2. Compilare il retro manualmente

 

3. A fine giornata effettuare una stampata del veicolo e tenere entrambe le stampate per 56 giorni (a disposizione per eventuali controlli).

Il regolamento in questo caso non prevede la possibilità di guidare senza carta (registrando manualmente le attività) in caso di carta scaduta.

Quanto tempo prima è necessario presentare la richiesta di rinnovo della carta tachigrafica?

L’art 29 c.1 REG 165/14 cita: “Qualora il conducente desideri rinnovare la sua carta del conducente, deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta”.

Quindi se la domanda di rinnovo viene inoltrata dopo la scadenza della carta il conducente non può circolare? È soggetto a sanzioni?

E’ importante fare una premessa : se il conducente guida senza carta, per evitare sanzioni, deve SEMPRE registrare manualmente le attività sul retro della stampata.

Una circolare del Ministero dell’Interno (prot. 300/A/7068/19/111/20/30 del 14/08/2019) ha chiarito che:

1. Qualora il conducente abbia presentato la domanda oltre il termine di scadenza ma provvede ad effettuare gli inserimenti manuali delle attività sulla stampata è prevista la sanzione ex art. 19 legge 727/1978 – Euro 52,00

2. Qualora il conducente abbia presentato la domanda oltre il termine di scadenza ma non provvede ad effettuare gli inserimenti manuali delle attività sulla stampata è prevista la sanzione ex art 179 c.2 e 9. sanzione da Euro 866 a 3464 e sospensione della patente di guida.

Oltre alle registrazioni manuali è opportuno avere altra documentazione a bordo?

Si – assieme alle stampate con le registrazioni manuali è necessario avere a bordo tutta la documentazione relativa alla domanda inoltrata alla camera di commercio.

 

Circolare Prot. 300_A_7068

 

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Cari lettori,

con la newsletter di oggi vogliamo comunicarvi che i nostri esperti si prenderanno una meritata vacanza e torneranno a Settembre!

Con l’occasione vogliono augurare buone vacanze a coloro che devono ancora farle e buon lavoro a chi le ha già fatte.

 

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina che proverà a fornire alcune indicazioni a seguito di numerose richieste circa un messaggio che compare spesso sul tachigrafo VDO in merito all’ orario di lavoro.

Il tachigrafo VDO dalla versione 2.0 ha una funzionalità denominata COUNTER che permette ai conducenti di tenere sotto controllo i propri tempi di guida e riposo in modo tale da rispettare il regolamento 561/06.

 

 

Quali novità sono state introdotte con la versione “SMART 2” ( 4.0-4.1)?

Con l’introduzione del tachigrafo SMART 2 alla funzione counter, sono stati aggiunti, in accordo con la Direttiva sull’orario di lavoro 2002/15/CE due nuovi contatori sull’orario di lavoro (orario di lavoro giornaliero e settimanale)

La direttiva 2002/15/CE è stata recepita in Italia dal D.lgs 234/2007 e comprende nella definizione di orario di lavoro:

Qual è la differenza tra orario di lavoro e impegno giornaliero?

Secondo quindi la definizione della direttiva 2002/15/CE per orario di lavoro si intende : Guida + altre mansioni

Perché potrebbero uscire dei messaggi di errore o degli alert anche se siamo in regola?

Nell’esempio sotto, il conducente ha effettuato durante la giornata 6 ore e 9 minuti di guida circa 2 ore di “altri lavori” per cui risulta perfettamente in regola sia con la normativa 561/06 sia con la DIRETTIVA 2002/15 (D. lgs 234/07).

Il tachigrafo è impostato per default (in minuti) sui seguenti parametri

  1. Orario di lavoro giornaliero: 600 minuti = 10 ore
  2. Orario di lavoro settimanale: 3600 minuti = 60 ore
  3. Orario di lavoro continuo: 360 minuti = 6 ore
  4. Interruzione minima del lavoro 30 minuti

 

Per orario di lavoro si intende guida + martelli, e quindi nel caso in cui un conducente dovesse fare 8 ore di guida e 2 ore di martelli potrebbe ritrovarsi ad avere un messaggio di errore/alert sull’orario di lavoro giornaliero.

Cosa fare quindi per evitare di vedere messaggi di alert sul lavoro giornaliero?

Per evitare che il messaggio compaia continuamente e crei disturbo, la soluzione potrebbe essere quella di rivolgersi al proprio centro tecnico (dove si fanno le tarature dei tachigrafi)e chiedere di variare il parametro sull’orario di lavoro giornaliero.

 

 

Aumentando il numero dei minuti nel contatore dell’orario di lavoro (inteso come da direttiva 2002/15) il messaggio non comparirà più ( o comunque comparirà nel caso di sforamento di tale parametro).

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente che fornirà alcuni chiarimenti in merito alla prossima scadenza del 19 agosto 2025.

Con l’introduzione del Regolamento UE 1054/2020 che ha modificato il REG 165/2014 è stato istituito l’obbligo di “retrofit”.

Che cosa significa obbligo di retrofit?

Significa obbligo di sostituzione dei tachigrafi analogici, digitali non intelligenti e digitali intelligenti con tachigrafi “SMART” GEN 2 V2.

 

Quali sono i tachigrafi digitali non intelligenti? GEN 1

VDO STONERIDGE
1.0 – 1.3 6.0-7.2
1.4 – 2.2-3.0 7.3-7.6

 

Quali sono i tachigrafi digitali “intelligenti”? GEN 2 V1

 

VDO STONERIDGE
4.0 8.0 CONNECT

 

Quali sono i tachigrafi digitali “SMART 2”? GEN 2 V2

 

VDO STONERIDGE
4.1 8.1

Quali scadenze erano previste per la sostituzione e l’installazione dei tachigrafi GEN 2 V 2?

 

  • 21 agosto 2023, il Regolamento UE 2021/1128, aveva previsto l’obbligo di installazione, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione con massa superiore a 3,5 tonnellate, della nuova versione del tachigrafo intelligente GEN 2 V2.

Purtroppo, però a causa di ritardi nella produzione non era stato possibile rispettare tale scadenza e i veicoli immatricolati ad Agosto 2023 per poter essere immessi in circolazione sono stati dotati di tachigrafi GEN 2 V1 (VDO 4.0, STONERIDGE 8 Connect).

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle scadenze :

 

TACHIGRAFO INSTALLATO 31/12/2024 19/08/2025
TRASPORTI INTERNAZIONALI Analogico

 

Digitale:

VDO: dalla versione 1.0 alla versione 3.0.

Stoneridge: dalla versione 6 alla versione 7.6

SOSTITUZIONE CON TACHIGRAFO GEN 2 V.2

 

VDO: 4.1

STONERIDGE:8.1

TRASPORTI NAZIONALI Analogico

 

Digitale:

VDO: dalla versione 1.0 alla versione 3.0.

Stoneridge: dalla versione 6 alla versione 7.6

NESSUN OBBLIGO DI SISTUTIZIONE NESSUN OBBLIGO DI SOSTUTIZIONE
TRASPORTI INTERNAZIONALI Digitale:

 

VDO 4.0

Stoneridge 8.0 connect

SOSTITUZIONE CON TACHIGRAFO GEN 2 V.2

 

VDO: 4.1

STONERIDGE:8.1

TRASPORTI NAZIONALI Digitale: INSTALLATI TRA 21/08/23 e il 31/12/2023

 

VDO 4.0

Stoneridge 8.0 connect

SOSTITUZIONE CON TACHIGRAFO GEN 2 V.2

 

VDO: 4.1

STONERIDGE:8.1

 

Tornando quindi alla domanda del nostro lettore:

È vero che entro il 18 agosto 2025 devo sostituire il tachigrafo anche se faccio solo trasporto nazionale?

La risposta è:

  • SI Se il veicolo è stato immatricolato tra il 21/08/2023 e il 31/12/2023 e ha installato “in deroga” un tachigrafo SMART 2 GEN 2 V1 .
  • In tutti gli altri casi ( Analogico, tachigrafi 1 generazione)in caso di trasporto ESCLUSIVAMENTE NAZIONALE non esiste alcuno obbligo di sostituzione del tachigrafo; è possibile circolare ancora con il tachigrafo analogico.

 

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente.

Con l’avvento dei Tachigrafi SMART 2 GEN 2 V2 sono stati aggiunti dei nuovi pittogrammi.

 

La seconda versione dei tachigrafi intelligenti include una nuova funzionalità: la registrazione della posizione del veicolo durante le attività di carico e scarico.

L’autista indica un’operazione di carico, scarico o carico-scarico consecutivo affinché la posizione venga registrata tramite posizionamento satellitare. Quello che conta è la posizione non la durata delle operazioni.

Il REG 799/2016 come aggiornato dal Regolamento di esecuzione 1228/2021 al punto 3.12.18

riporta quanto segue:

Operazioni di carico/scarico

133 sexies)

L’apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati le seguenti informazioni relative alle operazioni di carico e scarico del veicolo:

— il tipo di operazione (carico, scarico o carico/scarico simultanei),

— la posizione in cui ha avuto luogo l’operazione di carico/scarico.

133 septies)

Quando la posizione del veicolo non è rilevabile dal ricevitore GNSS al momento dell’operazione di carico/scarico, l’apparecchio di controllo deve utilizzare la posizione disponibile più recente e la relativa data e ora.

133 octies)

Insieme al tipo di operazione e alla posizione, l’apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

— il numero della carta del conducente e/o del secondo conducente e lo Stato membro che l’ha rilasciata,

— la generazione della carta,

— la data e l’ora dell’operazione di carico/scarico,

— l’accuratezza del GNSS, la data e l’ora pertinenti, se applicabili,

— un indicatore che segnali se la posizione è stata autenticata,

— il valore dell’odometro del veicolo.

133 nonies)

La memoria di dati deve essere in grado di memorizzare le operazioni di carico/scarico per almeno 365 giorni di calendario.

133 decies)

Qualora si esaurisca la capacità di memorizzazione, i dati nuovi devono sostituire quelli meno recenti.

TACHIGRAFO STONERIDGE

 

TACHIGRAFO VDO

 

Esiste un obbligo di utilizzo di queste funzioni ed eventuali sanzioni?

Sebbene il Regolamento 165/2014 sia stato modificato per imporre ai produttori di introdurre questa nuova funzionalità sui dispositivi, non vi è ancora un obbligo chiaro di utilizzarla.

Di conseguenza, gli Stati membri non sono tenuti a introdurre infrazioni in caso di mancato utilizzo da parte del conducente.

Tuttavia, anche se la normativa europea non prevede un obbligo formale, gli Stati membri possono, come la Francia, aggiungere una sanzione per la mancata registrazione dell’ubicazione dei luoghi di carico e scarico.

L’articolo R 3315-10 del Codice dei Trasporti francese prevede una sanzione anche per un conducente che non attraversa alcun confine. L’assenza di cabotaggio, tuttavia, è evidente dalla mancata registrazione automatica di un cambio di Paese. La sanzione consiste in una multa di classe 4 di 135 euro, che può essere moltiplicata per il numero di località mancanti (funzione di carico in Francia). (Fonte: guideduchrono.com).

In Italia al momento non esistono sanzioni in merito alla mancanza di tale registrazione.

Per l’estero possiamo consigliarne l’utilizzo se non ci si sente sicuri.

Le attività di carico e scarico vanno registrate sotto il simbolo dei martelli incrociati

 

Come previsto dall’art 34 REG. 165/2014 C.5 lett. B ii)

I conducenti:

Azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

  1. ii) sotto il simbolo : «altre mansioni» ( Martelli incrociati) , vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti;

 

Essendo la normativa in continua evoluzione sarà nostra cura aggiornare queste informazioni.

 

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina che proverà a fornire alcuni chiarimenti in merito ad una problematica “generale” che si è presentata venerdì 6 giugno 2025.

In questa data infatti abbiamo ricevuto numerose telefonate da parte di autisti il cui tachigrafo durante la giornata ha comunicato questo tipo di anomalia.

 

Esempi di stampate con anomalia ( veicoli differenti)

 

GNSS è l’acronimo di Global Navigation Satellite System. Il tachigrafo utilizza attualmente vari sistemi GNSS come Galileo e GPS.

Le segnalazioni ricevute sono state principalmente “anomalie GNSS” (ERRORE 96) e “guasti GNSS interni” (ERRORE 82).

Ci sono diverse cause che possono influenzare il segnale GNSS:

– Attività di Spoofing, attività con le quali viene manipolato il sistema GNSS. (interferenza deliberata).

– Attività di Jamming: tipo di interferenza radio deliberata.

– Attività solari che possono influenzare il campo magnetico e i segnali GNSS.

Vista l’attuale situazione geopolitica è facile che il segnale GNSS possa venire disturbato.

Detto questo consigliamo ai conducenti di tenere monitorata la situazione, se si dovesse ripresentare un errore di questo tipo  confrontarsi con il proprio centro tecnico di riferimento.

 

Alleghiamo due note del Consiglio Europeo (in inglese) che trattano l’argomento GNSS.

Documento 21 maggio 25 Documento 4 giugno 25

 

Scarica la traduzione del testo del 4 giugno 2025 Scarica testo tradotto 

Scarica la traduzione del testo del 21 maggio 2025 Scarica testo tradotto 

 

 

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina che fornirà dei chiarimenti sulle stampate GEN 1 e GEN 2 relativamente ai tempi sconosciuti o meglio conosciuti come “punti di domanda” (?).

Come sempre è utile “rinfrescare” un po’ la memoria e fare un piccolo ripasso.

Cosa sono gli inserimenti manuali sul tachigrafo? Che cosa significa “inserimento manuale”?

Gli inserimenti manuali sono una procedura che il conducente deve effettuare ogni volta che inserisce la carta nel tachigrafo.

Questa procedura serve per inserire nella scheda tachigrafica due importanti informazioni:

  1. Le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità)
  2. La nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa)

In pratica ogni volta che la scheda viene inserita nel tachigrafo, il conducente deve indicare sul tachigrafo “che cos’ha fatto” dal momento in cui ha tolto la scheda (es. la sera prima) al momento in cui l’ha inserita (es. al mattino ad inizio turno).

 

ESEMPIO – Inserimento manuale del riposo notturno

 

 

Sulla scheda tachigrafica (che è stata fuori dal tachigrafo durante la notte) bisogna inserire “manualmente” (utilizzando i tasti del tachigrafo) l’attività effettuata (nell’esempio il riposo notturno).

Se questa operazione non viene effettuata correttamente o solo parzialmente, verranno salvate sulla carta del conducente dei periodi di attività sconosciuta segnalati con un punto di domanda (?) sulla stampa e non sarà salvata la nazione di partenza.

 

 

ESEMPIO STAMPA CON ERRORE

 

A quali sanzioni si incorre in caso di errato inserimento manuale delle attività?

Non fare o sbagliare l’inserimento manuale significa:
– avere delle attività sconosciute registrate sulla propria scheda tachigrafica
– non aver indicato la nazione di partenza.

Entrambe le mancanze sono soggetta a sanzioni secondo il Codice della Strada, Legge 727/78 Art. 19:
Sanzione: 52 €
Punti: 0

 

Quali sono i tachigrafi digitali non intelligenti? GEN 1

VDO STONERIDGE
1.0 – 1.3 6.0-7.2
1.4 – 2.2-3.0 7.3-7.6

 

Quali sono i tachigrafi digitali “intelligenti”? GEN 2 V1

VDO STONERIDGE
4.0 8.0 CONNECT

 

Quali sono i tachigrafi digitali “SMART 2”? GEN 2 V2

VDO STONERIDGE
4.1 8.1

 

Fatta questa premessa, veniamo al caso del conducente che ci ha scritto questa settimana.

Nella fattispecie, quest’ultimo, ha guidato nello stesso turno di lavoro due veicoli, uno che installava un tachigrafo GEN 1 ed il secondo con tachigrafo GEN 2.

Al termine della propria giornata, il conducente che si trovava sul veicolo con tachigrafo GEN2, ha effettuato una stampata giornaliera; il tachigrafo GEN 2 solitamente produce una stampa che mostra i dati sia nella versione GEN 1 che nella versione GEN 2.

Le stampe nella versione GEN 2 presentavano tempi sconosciuti (punto?) che invece  non erano presenti nella versione GEN 1.

Analizzando il file della carta non erano presenti tempi sconosciuti (punto?).

Per quale motivo? Il conducente è passibile di sanzione?

Analizziamo le stampate.

 

STAMPA VERSIONE GEN 1

 

 

STAMPA VERSIONE 2

 

Dall’analisi della stampata di prima generazione risulta che non ci sono tempi sconosciuti vale a dire che il ? è 00:00; il ? con 7 ore e 31 minuti presente nella stampa versione GEN 2 indica che sono state svolte attività utilizzando un tachigrafo GEN 1 ma queste non vengono memorizzate nello spazio GEN 2 della carta del conducente.

Se l’analisi dei dati viene effettuata con un software non sono presenti errori.

 

In caso di controllo su strada, quindi, questi tempi sconosciuti non sono sanzionabili in quanto le attività sono assolutamente presenti; si tratta solo di una mancata registrazione dei dati nella sezione GEN 2 della carta.

Consigliamo i conducenti di tenere sempre a portata le stampate di entrambe le generazioni di tachigrafi.

 

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina che proverà a dare dei consigli pratici ad un conducente che ha avuto un problema con la carta tachigrafica.

Un conducente ci ha scritto in quanto durante il proprio turno di lavoro si è ritrovato nella spiacevole situazione in cui il tachigrafo ha espulso improvvisamente la carta tachigrafica.

In una situazione come questa consigliamo innanzitutto di mantenere la calma in quanto sono cose che possono accadere; passato il primo momento di agitazione è opportuno approfondire la questione.

Per capire cosa può essere successo è necessario effettuare una stampa “eventi e guasti della carta”

 

Se nella stampa compaiono le seguenti combinazioni di pittogrammi e un valore (ad esempio 72 ore e 56 minuti nella stampata in questione) significa che l’ultima sessione della carta non è stata chiusa correttamente.

 

 

In questo caso potremmo avere i dati delle attività registrati correttamene nella memoria del veicolo ma completamente mancanti nella carta tachigrafica.

Esempio grafico riprodotto con software Tachoplus:

 

 

Come bisogna comportarsi in questi casi?

Se la problematica si presenta una volta sola, consigliamo di tenere monitorato per un breve periodo il comportamento di tachigrafo e carta.

Se lo stesso problema si ripresenta per più volte consigliamo di richiedere la sostituzione della carta tachigrafica per malfunzionamento.

In questo caso sarà necessario contestualmente alla richiesta della nuova carta consegnare la carta malfunzionante.

 

Posso circolare senza carta fino a che non mi viene consegnata quella nuova?

Si in caso di malfunzionamento della carta, una volta fatta la richiesta alla camera di commercio di competenza è necessario:

 

  • Conservare sul veicolo copia della richiesta inviata
  • Effettuare una stampata del veicolo prima di iniziare l’attività giornaliera e compilare manualmente il retro della stampata fino all’arrivo della nuova carta tachigrafica.

 

 

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La pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore che fornirà alcuni chiarimenti ad un conducente un po’ confuso sul tema dei riposi giornalieri e settimanali.

Facciamo come al solito breve premessa che abbiamo già richiamato in parecchi nostri articoli e che deve essere la regola di base da ricordare.

Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non ci specifica mai “quando” fare le cose, definisce semplicemente dei parametri da rispettare.

Esso definisce quanto “AL MASSIMO” possiamo guidare, e quanto “ALMENO” dobbiamo riposare; non indica mai in che sequenza dobbiamo svolgere i riposi o guidare durante la settimana, in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale; (in altre parole non troveremo mai scritto da nessuna parte “non si possono fare 10 ore di guida il lunedì o il venerdì oppure non si possono fare 9 ore di riposo 2 giorni consecutivi).

Andiamo quindi alle definizioni:

DEFINIZIONI

Cosa si intende per periodo di riposo giornaliero?

RIPOSO (Art 8 c.2): “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:

REGOLARE: 11 ORE

 

 

REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare sempre)

 

 

 

RIDOTTOALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

 

 

 

Il periodo di riposo settimanale è (Art. 3 lett. H): il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.

Il riposo settimanale può essere di due tipi:

– periodo di riposo settimanale regolare: almeno 45 ore

– periodo di riposo settimanale ridotto: almeno 24 ore

 

Come vanno effettuati questi riposi settimanali?

Secondo l’Art. 8 comma 6 Reg. 561/06, nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

– due periodi di riposo settimanale regolare (45+45).

 

 

 

– un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore (45+24).

 

 

 

(sequenza corretta 45+24+45+24; sequenza errata 45+24+24+45)

La riduzione del riposo settimanale ridotto è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione (in blocco attaccata ad un riposo di 9 ore).

 

Quando è necessario iniziare il riposo settimanale?

Il periodo di riposo settimanale deve iniziare “al più tardi” dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

Ciò significa che, dopo 144 ore (24h x 6gg) dal precedente riposo settimanale bisogna iniziarne un nuovo.

Per esempio: se un conducente inizia la propria attività il lunedì alle ore 5:00, deve iniziare il successivo periodo di riposo settimanale entro domenica alle ore 5:00non si fa alcun riferimento ai periodi di guida.

 

Fatte queste dovute premesse arriviamo al quesito del nostro conducente:

 

È vero che se faccio 11 ore di riposo tutti i giorni, posso fare sempre un riposo settimanale di 41 ore?

La risposta è NO – in quanto riposo giornaliero e settimanale sono due cose diverse e il primo non incide sul secondo.

 

Se il conducente fa 11 ore di riposo tutti i giorni significa che svolge un riposo giornaliero REGOLARE ogni giorno.

 

Se il fine settimana effettua un riposo di 41 ore questo si qualifica come riposo ridotto e dovrà recuperarlo entro la terza settimana successiva a quella in cui ha effettuato il riposo ridotto.

 

 

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina che prova a rispondere ad un quesito relativo ad una spiacevole situazione che si è creata su strada e che è stata causata da un errore in fase di taratura da parte di un centro tecnico.

Ripercorriamo l’accaduto.

Nella fattispecie il veicolo fermato e controllato, installava un tachigrafo di seconda generazione SMART GEN 2 V2; nell’ambito dei controlli di rito è stato chiesto al conducente di effettuare la “stampa dei dati tecnici” e di fornire il certificato del controllo periodico.

Dall’analisi dei documenti prodotti ci si è trovati davanti ad una situazione “spiacevole”; infatti nonostante il certificato di taratura fosse stato correttamente emesso, dalla stampa dei dati tecnici risultava che il tachigrafo non era stato sottoposto alla prima taratura dopo l’attivazione.

Il testo della sanzione indicava quanto segue “….Conduceva il veicolo sopra indicato dotato di tachigrafo intelligente VER SMART 2 marca VDO MOD 1381 MATRICOLA XXXX con caratteristiche non rispondenti al regolamento.  In particolare com’è emerso dalla “stampa dei dati tecnici” effettuabile e verificabile dal conducente, si appurava che l’apparecchio non risultava sottoposto alla prima taratura dopo l’attivazione in violazione del REQ 392) dell’all. 1C del REG (UE) N. 216/799.  Nella circostanza l’apparecchio come disposto dall’app. 1 risultava attivato con codice di scopo 01 ma non calibrato (codice di scopo 02). Inoltre l’apparecchio de quo non risultava conforme al REQ 120) poiché non risultava registrato il parametro legale obbligatori “Paese in cui è stata effettuata la taratura e la data e ora in cui è stata fornita dal ricevitore GNSS la posizione utilizzata per determinare tale paese”

In sintesi dalla stampa dei dati tecnici è risultato che il tachigrafo è stato “solo attivato” ma non tarato e inoltre manca uno dei parametri previsti cioè il  paese in cui è stata effettuata la taratura.

Cosa può essere successo? Partiamo con un po’ di ripasso.

Qual è la normativa di riferimento che indica le operazioni per un corretto procedimento di taratura di un tachigrafo GEN 2 V2?

Il REG. 799/2016 allegato 1C fornisce le indicazioni da seguire per il montaggio e la conseguente taratura del tachigrafo GEN 2 V2

Requisito 392) “Dopo il montaggio occorre procedere alla taratura …”

Requisito 119) “L’apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati le informazioni relative a:

— i parametri di taratura noti al momento dell’attivazione,

— la prima taratura successiva all’attivazione,

— la prima taratura sul veicolo in cui è montato (identificato dal VIN),

— le ultime 20 tarature (se si effettuano diverse tarature nello stesso giorno di calendario, si devono memorizzare soltanto la prima e l’ultima del giorno).”

Requisito 120)

Per ciascuna di tali tarature si devono registrare i dati seguenti:

— scopo della taratura (attivazione, primo montaggio, montaggio, controllo periodico),

— denominazione e indirizzo dell’officina,

— numero di carta dell’officina, Stato membro di rilascio della carta e data di scadenza della carta,

— identificazione del veicolo,

— parametri aggiornati o confermati: w, k, l, dimensioni degli pneumatici, regolazione del limitatore di velocità, odometro (vecchio e nuovo valore), data e ora (vecchio e nuovo valore),

— i tipi e gli identificativi di tutti i sigilli apposti

— i numeri di serie del sensore di movimento, dell’eventuale dispositivo GNSS esterno e dell’eventuale dispositivo esterno di comunicazione remota,

— il tipo di carico predefinito associato al veicolo (carico delle merci o dei passeggeri),

 

Dove è possibile verificare la completezza di tali informazioni?

Tali informazioni devono essere presenti nella “stampa dei dati tecnici” e sono individuabili con la presenza di “codici di scopo” i quali spiegano il motivo per cui è stata registrata una serie di parametri di taratura.

Codice Scopo “01” attivazione: registrazione dei parametri di taratura noti al momento dell’attivazione della VU;

Codice Scopo «02» prima installazione: prima taratura della VU in seguito all’attivazione;

Codice Scopo «03» installazione: prima taratura della VU nel veicolo in cui è montata;

Codice Scopo «04» controllo periodico;

Codici presenti solo per i tachigrafi di seconda generazione

Codice Scopo “80”: modifica del numero di serie del sigillo del sensore di movimento

Codice Scopo “81”: possibilità di disabilitare l’utilizzo di carte conducente, controllo e azienda di prima generazione (una volta effettuato non è più modificabile)

Codice Scopo “82”: installazione o sostituzione del sensore di movimento ( codice specifico VDO)

Codice Scopo “83”: installazione o sostituzione del modulo can DSRC ( codice specifico VDO)

 

Andiamo a vedere assieme una “Stampa dei dati tecnici”

La stampa dei dati tecnici è una stampata che contiene la “storia” del tachigrafo installato sul veicolo; infatti mostra tutte le specifiche tecniche e i parametri di calibrazione del tachigrafo.

Quali sono i pittogrammi che individuano la stampa dei dati tecnici?

 

 

Quali informazioni contiene la stampa dei dati tecnici?

 

 

PARTE 1 INFORMAZIONI SUL TACHIGRAFO

 

 

  1. Ragione sociale del produttore;
  2. Indirizzo del produttore;
  3. Modello tachigrafo
  4. Omologazione tachigrafo
  5. matricola tachigrafo
  6. Anno di costruzione
  7. Tipo di Tachigrafo
  8. Versione del Software
  9. Versione della mappa digitale memorizzata

 

PARTE 2 DATI DEL SENSORE DI MOVIMENTO

 

VDO                                                                                                      STONERIDGE 

 

  1. Numero di matricola del sensore di movimento
  2. Mese e anno di produzione del sensore
  3. Posizione (A1= sensore sul cambio)
  4. Fabbricante del sensore (A1= Continental)
  5. Omologazione
  6. Data e orario della richiesta di accoppiamento.

 

PARTE 3 DATI DEL MODULO DSRC

 

                                     VDO                                                                                                   STONERIDGE 

 

 

 

  1. Numero di Matricola del MODULO DSRC
  2. Mese e anno di produzione del MODULO DSRC
  3. Posizione del MODULO DSRC ( 6= INTERNO , 9= ESTERNO)
  4. Codice univoco del Produttore ( A1= VDO CONTINENTAL, A2= STONERIDGE)

Ma se il conducente è in possesso di un certificato di taratura, come è possibile che sulla stampa dei dati tecnici questa informazione non sia presente?

Andiamo ad analizzare la stampata contestata:

 

 

Come dovrebbe essere la stampata per esser corretta?

 

Che procedura deve effettuare il centro tecnico per fare l’attivazione e la taratura di un tachigrafo?

 

Nel caso di un tachigrafo VDO (come quello del nostro caso), il tecnico deve:

  1. inserire la carta officina e fare la prima attivazione;
  2. una volta effettuata questa procedura deve estrarre la carta dal tachigrafo
  3. re-inserirla per procedere con la taratura;

Se dopo l’attivazione il tecnico non estrae la carta ma prosegue con l’operazione di taratura le informazioni non vengono memorizzate nel tachigrafo e di conseguenza sulla stampa dei dati tecnici.

Nel caso del nostro conducente è successo proprio questo, il centro tecnico non ha effettuato correttamente la procedura.

 

Questa procedura di inserire ed estrarre la carta è obbligatoria solo per i tachigrafi VDO.

 

Per i tachigrafi Stoneridge non è obbligatorio estrarre la carta dopo l’attivazione per procedere alla taratura.

Attenzione che oltre ad inserire ed estrarre la carta 2 volte il Centro tecnico deve inserire TUTTE le info richieste; abbiamo constatato che uno degli errori più comuni è quello di  non indicare il valore dell’odometro iniziale e finale.

 

VERIFICA DEL REQUISITO 120

 

 

1)Denominazione e indirizzo dell’officina

2)Numero carta officina, Stato membro rilascio

 

3) Scopo della taratura”

 

4) Identificazione del veicolo

5) parametri aggiornati o confermati del veicolo W,K,L, dimensione pneumatici,  regolazione del limitatore di velocità

 

6) Odometro vecchio e nuovo valore

 

7) Tipo di carico predefinito (nell’esempio MERCI)

 

8) Nazione, data e orario di effettuazione dell’operazione

 

 

9 )Posizione del sensore di movimento (7) numero identificativo del sigillo applicato

 

In conclusione, il conducente e l’azienda sono stai ingiustamente sanzionati con un art. 179 CDS con sospensione della patente per “tachigrafo non conforme” ma in questo caso riteniamo che la responsabilità sia stata del centro tecnico che non ha effettuato correttamente le operazioni.

Riteniamo inoltre, che la formazione e informazione siano fondamentali per potersi tutelare e invitiamo le aziende ad effettuare per ogni veicolo in possesso e su cui è installato in tachigrafo GEN 2 V 2 una stampa dei dati tecnici e verificare la presenza di tutti i parametri, se non si è in grado di effettuare la verifica in autonomia, consigliamo di richiedere al centro tecnico di fare un’ulteriore verifica prima di ritirare il veicolo .

Per ulteriori chiarimenti non esitate a scriverci all’indirizzo info@tachconsulting.it

 

 

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro Avvocato che proverà a fornire alcuni chiarimenti ad un conducente che è stato sanzionato erroneamente ma ha pagato la sanzione direttamente su strada a titolo definitivo.

Proviamo a ricostruire il fatto: il conducente in questione è stato fermato per un controllo relativo ai tempi di guida e riposo.

Dalla verifica effettuata è emerso che al termine del proprio turno di lavoro, una volta spento il veicolo, aveva inavvertitamente lasciato posizionato il selettore sull’attività “martelletti” fino all’inizio del turno di lavoro del giorno seguente.

Questo “errore” ha comportato come conseguenza una mancata registrazione del riposo notturno.

Il riposo minimo giornaliero è di 9 ore; un riposo inferiore a 7 ore comporta solitamente una duplice sanzione:

  • mancato riposo
  • eccesso di guida (vengono conteggiate le ore di guida del giorno prima con quelle del giorno successivo).

 

 

 

 

Nel caso in questione, registrando tutta la notte martelletti il riposo risultante è stato ; al conducente è stata elevata la sanzione per eccesso di guida oltre il 20% con decurtazione di 10 punti dalla CQC pari a € 433,00 con possibilità di sconto pari al 30 % in caso di pagamento immediato (o entro 5 giorni).

 

 

 

 

 

Dal momento che la sanzione è oltre il 20% di gravità, è previsto il pagamento diretto su strada; Il conducente pagando su strada a titolo definitivo non ha potuto avvalersi della possibilità di fare ricorso.

In caso di pagamento diretto su strada come bisogna comportarsi per poter eventualmente fare ricorso?

Se si opta per il pagamento diretto su strada consigliamo di pagare l’intero importo a “titolo di cauzione” (in questo caso senza lo sconto del 30%) in modo tale da poter, una volta rientrati in azienda, verificare la correttezza della sanzione e in caso contrario predisporre un ricorso.

 

 

 

La sanzione elevata al conducente era corretta?

Nella fattispecie, la sanzione corretta da elevare sarebbe stata eventualmente un art. 19 legge 727/78 per “non aver azionato correttamente il dispositivo di commutazione per la registrazione dei vari tempi di attività” pari a € 52,00 senza alcuna decurtazione dei punti dalla CQC.

Se non avesse pagato direttamente su strada a titolo definitivo avrebbe potuto ricorrere?

Come anticipato sopra, se il conducente avesse pagato a titolo di cauzione avrebbe avuto la possibilità di effettuare ricorso in quanto la sanzione oltre a risultare errata ha comportato anche la decurtazione di 10 punti dalla CQC.

 

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Torna anche questa settimana il nostro Comandante che risponde al quesito di un nostro lettore circa la carta di qualifica del conducente (CQC).

Il conducente in questione si è iscritto al corso per il rinnovo CQC di 35 ore; la sua carta di qualifica del conducente risulta scaduta da pochi giorni e ci ha chiesto se, con un apposito documento prodotto dall’ente formatore, che prova il fatto che sta seguendo il corso, può circolare con il camion.

Facciamo un piccolo ripasso:

Che cos’è la CQC?

La CQC (Carta di qualifica del conducente) introdotta dall’Unione Europea con la direttiva 2003/59/CE, è un ulteriore documento di idoneità alla guida che devono possedere i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e/o di cose in possesso delle patenti di categoria C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E o DE.

 

La CQC ha una scadenza?

Sì, la CQC a scadenza 5 anni e va rinnovata frequentando un corso di formazione periodica di 35 ore.

 

Posso circolare con la CQC scaduta? È prevista una sanzione?

Ai sensi dell’art. 126 c. 11 CDS “Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 € a 638 € “

 

La sanzione per chi guida con CQC scaduta va quindi da € 158 a € 639.

 

È prevista una sanzione accessoria? Se sì quale?

L’art 126 c. 11 prevede “…Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

 

La sanzione accessoria per guida con CQC scaduta: Ritiro della patente

 

È prevista una sanzione anche per l’azienda?

L’azienda proprietaria del mezzo risulta responsabile in solido per la sanzione pecuniaria riportata dal proprio dipendente ai sensi dell’art. 196 CdS.

Inoltre, è prevista come sanzione accessoria il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

 

Sanzione per l’azienda: responsabilità in solido per la sanzione pecuniaria + fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

 

Quindi in sintesi, il foglio di partecipazione al corso cqc o un’eventuale attestazione emessa dall’autoscuola che dichiara che il conducente sta svolgendo il corso di rinnovo non hanno alcuna valenza su strada in quanto in caso di controllo è necessario avere con sè il documento CQC rinnovato questo vale anche per chi effettua trasporti internazionali. 

 

 

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La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro Comandante, il quale fornirà alcuni chiarimenti in merito ad una serie di informazioni reperite su “radio scarpa”.

Alcuni conducenti ci hanno contattati negli ultimi giorni, preoccupati, per chiedere alcuni chiarimenti in merito alla quantità di rotolini di carta tachigrafica da tenere a bordo del veicolo a seguito dell’ampliamento del periodo di controllo da 28 a 56 giorni.

Ci hanno riferito di aver sentito che da gennaio 2025, è “obbligatorio” avere a bordo 9 rotolini, oltre a quello già presente nel tachigrafo altrimenti viene elevata una sanzione di 300 euro.

Andiamo a chiedere al nostro Comandante.

Esiste per legge un quantitativo minimo di rotolini da tenere a bordo?

NO – la normativa non indica un quantitativo minimo di rotolini da tenere a bordo.

L’art. 33 del REG. 165/2014 cita “….Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo.

Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio installato a bordo del veicolo.

Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.

Il regolamento, come si può leggere non indica un quantitativo minimo ma parla di “numero sufficiente”  di fogli di registrazione, per quanto riguarda i dischi e che la stampa dei dati possa “effettuarsi correttamente” ( per quanto riguarda i tachigrafi digitali).

Un controllo su strada dovrebbe prevedere da parte delle forze dell’ordine

  • Utilizzo di un software di analisi specifico (che può visionare le attività per il periodo necessario);
  • Strumentazione che permette lo scarico sia della carta che del tachigrafo;
  • Le stampe possono essere richieste per una serie di verifiche sul funzionamento del tachigrafo, per allegare al verbale in caso di sanzione, per verificare la presenza di una serie di informazioni (ad esempio la presenza della Nazione di inizio e fine turno)

Riteniamo improbabile che gli organi di controllo decidano di effettuare 56 stampate una per ogni giorno ma nulla vieta di farlo; i rotolini sono lunghi in media 8/9 metri… di stampe ne possono uscire a sufficienza.

Detto questo nel caso in cui il conducente non avesse carta a sufficienza nel tachigrafo, quali sanzioni potrebbero essere elevate?

 

In caso di mancanza di carta o carta non sufficiente per poter effettuare un controllo completo, sono previste due sanzioni:

A CARICO DEL CONDUCENTE

Art. 19 L. 727/78
€ 52,00 (€ 36,40 se pagato entro 5 giorni)

“Il conducente del veicolo… munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava con stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo”.

 

A CARICO DELL’AZIENDA

Art. 179 c.3 1

Da € 831,00 a € 1664,00 (€ 581,80 pagamento entro 5 giorni)

“Il titolare dell’azienda di trasporto…consentiva che lo stesso circolasse sprovvisto di una sufficiente quantità di carta da stampa omologata”.

Consigliamo quindi estrema attenzione nel controllare di avere la “giusta” dotazione di rotolini di carta tachigrafica a bordo del veicolo.

A nostro avviso la sanzione relativa all’art. 179 c.3 C.d.S. risulta eccessivamente severa.

Nel caso in cui doveste ricevere una sanzione di questo tipo e foste interessati a fare ricorso vi consigliamo di contattarci all’indirizzo: info@tachconsulting.it

 

Quanti rotolini di carta tachigrafica è necessario avere a bordo?

Se il conducente ha a bordo una scatolina (che solitamente contiene 3 rotolini) è più che sufficiente.

In conclusione riteniamo che la notizia giunta da “radio scarpa” si possa catalogare come : leggenda metropolitana.

 

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Ritorna dopo le vacanze Natalizie il nostro consulente per rispondere ad un quesito circa le tempistiche di scarico della carta.

Prima di Natale era stato trattato a varie riprese l’argomento controllo su 56 giorni.

Dal 1°gennaio 2025 infatti il periodo di controllo su strada si è ampliato e si è passati da 28 giorni (+1) a 56 giorni (+1).

Ma alcuni lettori si sono posti una domanda, è cambiato anche il periodo previsto per lo scarico della carta da 28 a 56?

La risposta è NO. Le tempistiche di scarico sono rimaste le medesime:

  • Al massimo ogni 28 giorni la carta del conducente
  • Al massimo ogni 90 giorni la memoria di massa del tachigrafo.

Si ricorda che sia la carta che il tachigrafo possono essere scaricati anche prima delle scadenze previste (di 28 e 90 giorni) anzi è consigliabile effettuare gli scarichi frequentemente in modo tale da mantenere all’interno soprattutto della memoria della carta più informazioni possibili ( Nazioni di Inizio e fine turno, out of scope, traghetto treno ecc.

Le carte tachigrafiche possono contenere informazioni circa le attività ( tempi di guida e riposo ) per 4/6 mesi.

 

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Settimane incandescenti per il nostro Consulente, chiamato nuovamente a trattare l’argomento del momento: il passaggio del periodo di controllo da 28 a 56 giorni a partire dal 1’ gennaio 2025.

Come già fatto presente nelle puntate precedenti, in questo ultimo periodo a molte aziende sono arrivate comunicazioni con indicazioni che hanno creato un po’ di confusione e destato preccupazione.

Dal 1’ gennaio 2024 il periodo di controllo su strada passerà 28 giorni (29+1) a 56 (56+1) giorni; ciò significa che il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività degli ultimi 56 giorni.

L’informazione inoltrata alle aziende e che ha creato un po’ di agitazione e confusione è stato il seguente:

le carte tachigrafiche rilasciate prima del luglio 2023, possono contenere (solo) fino a 28 giorni di attività mentre quelle rilasciate successivamente a tale data, hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività, rispondendo appieno alla normativa”.

Leggendo tale comunicazione si intuiva che in caso di controllo su strada, a seguito del download della carta, si potessero vedere solo 28 giorni di dati e non di più.

Come già spiegato negli articoli precedenti, in realtà la situazione è diversa; infatti, se parliamo di “attività” intese come “tempi di guida e riposo” all’interno della carta sono presenti dai 4 ai 6 mesi.

I possibili problemi sulla “capacità di memorizzazione” in realtà potrebbero riguardare le informazioni relative alla Nazione di Inizio e Fine turno ( condizioni particolari come Out of scope, traghetto treno ecc.)

Nella carta tachigrafica oltre alle attività quali altre informazioni devono essere inserite?

All’atto dell’inserimento della carta tachigrafica, oltre all’inserimento manuale del riposo notturno è necessario inserire:

  • La Nazione di Inizio turno ad inizio attività
  • Il cambio di nazione (solo nel caso di trasporto internazionale una volta superato il confine)
  • La Nazione di Fine turno a fine attività lavorativa.

 

Esempio 1 – trasporto nazionale

 

 

Esempio 2 – trasporto Internazionale

 

Nel caso delle Nazioni di Inizio e Fine turno è necessario fare alcune distinzioni

  • Carte emesse prima del luglio 2023 :

 REG. 799/2016  4.5.3.2.11 Luogo e posizione in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero

296)  La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati seguenti relativi al luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero, inseriti dal conducente:

—  la data e l’ora dell’immissione (o la data/ora relativa all’immissione, se questa viene effettuata durante la procedura di immissione manuale),

—  il tipo di immissione (inizio o termine, condizione di immissione),

—  il paese e la regione inseriti,

—  il valore dell’odometro del veicolo,

—  la posizione del veicolo,

—  l’accuratezza del GNSS, la data e l’ora in cui la posizione è stata determinata.

297)  La memoria della carta del conducente deve essere in grado di conservare almeno 84 coppie di tali registrazioni. (168 introduzioni Inizio/fine turno)

Carte emesse dopo del luglio 2023:

Con il Regolamento 1228/2021 che ha modificato il regolamento 2016/799 il punto 297 è stato modificato come segue:

297)  La memoria della carta del conducente deve essere in grado di conservare almeno 112 coppie di tali registrazioni. (224 introduzioni Inizio/fine turno)

 Da regolamento quindi le carte devono essere in grado di registrare:

  • “ALMENO” (non meno) di 84 coppie (168 introduzioni) di inserimento di Nazione Inizio e Fine turno.
  • “ALMENO” (non meno) di 112 coppie (224 introduzioni) di inserimento di Nazione di Inizio e fine turno.

Arriviamo quindi alla questione “capacità di memorizzare” le informazioni per le carte emesse prima di Luglio 2023 e forniamo un ulteriore chiarimento.

Per chi effettua esclusivamente Trasporto Nazionale non sussiste (in linea di massima) alcun problema, in quanto ipotizzando che un conducente inserisca correttamente la nazione di Inizio e fine turno (2 inserimenti al giorno) tutti i giorni per 56 giorni avendo la carta una capacità di almeno 84 coppie di inserimento (carte prima del luglio 2023) i dati sono presenti il problema non si pone.

 

Il problema potrebbe porsi per chi effettua trasporti internazionali (ma anche qui vanno effettuate delle verifiche sulle carte in possesso) in quanto ipotizzando 2 passaggi di confine ogni giorno (quindi 4 inserimenti di nazione al giorno) nella carta prima di luglio 2023 potrebbero mancare alcune informazioni (in questa ipotesi potrebbero essere presenti sulla carta gli inserimenti per 42 giorni)

 

Quali operazioni posso mettere in atto per verificare se la mia carta memorizza correttamente i dati?

In questo caso, consigliamo un’operazione semplice e utilissima che è stata fornita da Walter Basso della CNA di Padova in questo interessante video

GUARDA IL VIDEO

( Fonte You tube canale AllinCraav )

 

Il conducente può provare ad effettuare una stampa relativa del 56mo giorno precedente (o anche di qualche giorno prima ancora), se nella parte finale sono presenti le informazioni di Inizio e Fine turno allora non ci sono problemi.  (ovviamente deve averle inserite correttamente)

 

 

Nel caso in cui, pur avendo effettuato gli inserimenti corretti, dalla stampa non risultassero allora il conducente può:

  • decidere di richiedere la sostituzione della carta
  • oppure fino alla scadenza della carta provvedere giornalmente (o periodicamente) ad effettuare una per verificare la presenza della Nazione di Inizio e Fine turno in modo tale che in caso di controllo è possibile presentare i dati completi.

 

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A seguito di innumerevoli richieste di chiarimento torna questa settimana il nostro consulente per approfondire ulteriormente la questione dell’estensione, dal primo gennaio, del controllo da 28 a 56 giorni.

Che cosa prevede la normativa in merito al periodo di controllo su strada fino al 31/12/2024?

L’art. 36 del REG. 165/2014 (prima della variazione apportata dal REG. 1054/20201) stabilisce il tipo di registrazioni che devono essere in possesso del conducente.

  1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
  2. i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;
  3. ii) la carta del conducente, se la possiede;

e

iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

  1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
  2. i) la sua carta di conducente;
  3. ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.

  1. Un funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni, quali quelle di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

In sintesi, il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i ventotto giorni (1+28=29) solari precedenti.

 Cosa cambia dal 1° gennaio 2025?

Cambia il periodo di controllo che viene ampliato.

Il Regolamento UE 1054/2020 (Pacchetto Mobilità), ha ampliato il periodo di controllo da 28 a 56 giorni.

  1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
  2. i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei cinquantasei giorni precedenti;
  3. ii) la carta del conducente, se la possiede;

e

iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

  1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
  2. i) la sua carta di conducente;
  3. ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.

  1. Un funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni, quali quelle di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

In sintesi, il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i cinquantasei (1+56=57) solari precedenti.

 

Arriviamo ora alla problematica più sentita e che ha messo un po’ in agitazione le aziende di trasporto.

A seguito di innumerevoli informative arrivate alle aziende è passato un messaggio “fuorviante” e cioè che “le carte tachigrafiche rilasciate prima del luglio 2023, possono contenere (solo) fino a 28 giorni di attività mentre quelle rilasciate successivamente a tale data, hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività, rispondendo appieno alla normativa”.

Il messaggio purtroppo non è corretto e per verificare tale affermazione basterebbe (o sarebbe bastato) semplicemente scaricare una carta tachigrafica. ( cosa che le aziende fanno periodicamente)

Se si effettua uno scarico è facile riscontrare che sono presenti attività per almeno 5/6 mesi, sia che si tratti di carte prima del luglio 2023 che dopo .

 

La Commissione Europea ha imposto obblighi di sostituzione della carta?

No, le norme del Pacchetto UE non hanno imposto alcun l’obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, che vale 5 anni dal rilascio.

 

Se ho una carta rilasciata prima del luglio 2023, devo portare con me le stampe oltre i 28 giorni?

La normativa richiede al conducente in caso di controllo di poter ricostruire 56+1 giorni di attività.

In caso di controllo su strada, una volta effettuato il download della carta, i software in dotazione agli organi di controllo su strada, sono in grado di visionare perfettamente 57 giorni.

Non è vietato fare una stampa giornaliera come fonte di prova per giustificare le proprie attività ma non è obbligatorio effettuarla.

È importante avere sempre sul veicolo le stampate in caso di utilizzo della deroga art. 12 o frequente uso della funzione out of scope.

In conclusione consigliamo alle aziende di operare come hanno sempre fatto, provvedendo ad effettuare gli scarichi delle carte con tempistiche ravvicinate e mantenendo sul veicolo tutti i documenti  completi e necessari per facilitare il controllo da parte delle forze dell’ordine.

 

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L’approfondimento di questa settimana è curato dal nostro Consulente, che proverà a fornire alcuni chiarimenti relativi a numerosi quesiti giunti in merito all’imminente entrata in vigore del 31/12/2024 del nuovo periodo di controllo.

Attualmente un controllo su strada prevede la verifica del giorno del controllo più i 28 giorni solari precedenti; un conducente, quindi, deve essere sempre in grado di ricostruire la propria attività negli ultimi 28 giorni.

In queste ultimi giorni abbiamo letto tutto e il contrario di tutto in merito ad una situazione in realtà molto semplice.

Il Reg. 1054/2020 ha apportato modifiche al REG 561/06 E 164/2014.

Riportiamo di seguito un estratto che si riferisce proprio ai giorni di controllo:

“Al fine di garantire un’esecuzione efficace, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di verificare, nel corso dei controlli su strada, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il controllo e nei 56 giorni precedenti”

Il Reg. 561/06 all’articolo 16, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;

Il REG 165/2014 all’articolo 36 è così modificato:

  1. a) il paragrafo 1 è così modificato:
  2. i) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti;»
  3. ii) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.»;

  1. b) al paragrafo 2, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni

 In entrambi i regolamenti si parla di “periodo di controllo”, vale a dire che, mentre ora il controllo verte su 29 giorni (il giorno della verifica e 28 gg precedenti), da gennaio 2025 il range di tempo si allunga a 57 giorni (il giorno della verifica e 56 gg precedenti).

Arriviamo ora all’argomento che ha creato più confusione in assoluto, vale a dire la carta tachigrafica.

Quanti giorni di dati può contenere una carta tachigrafica del conducente?

La carta tachigrafica del conducente (di prima o seconda generazione) può contenere in media 5/6 mesi di attività del conducente.

Attualmente se gli organi di controllo scaricano la carta su strada (di prima o seconda generazione) possono visionare tutto il contenuto o solo i 28 giorni?

Qualsiasi software su strada (e anche in azienda) una volta scaricata la carta permette di visionare l’intero contenuto (tempi di guida, riposo, pause km effettuati ecc.).

Da sempre, quindi, quando si scarica la carta tachigrafica è possibile analizzarne l’intero contenuto, ma visto che su strada il controllo era previsto per soli 28 giorni, l’operatore si limitava all’analisi di questi ultimi.

È importante scaricare spesso la carta?

Soprattutto con l’avvento dei tachigrafi GEN2 i dati che si memorizzano sulle carte sono sempre di più, risulta quindi di fondamentale importanza scaricare spesso le carte in modo tale da mantenere in memoria il maggior numero di informazioni possibili (Nazioni di inizio/fine, out of scope, geolocalizzazione).

È vero che, se l’autista dispone di una carta tachigrafica rilasciata prima di luglio 2023, dovrà necessariamente avere con sé le stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti, per coprire i giorni mancanti al raggiungimento dei 56 giorni?

Come già anticipato poco sopra, le carte tachigrafiche, sia di prima che di seconda generazione, possono contenere i dati per più di 56 giorni, per cui a nostro avviso portare le stampe dei 28 giorni precedenti per coprire i giorni mancanti, risulta un inutile spreco di carta.

Nel caso in cui vi sia un frequente uso della funzione out of scope è invece consigliato effettuare una stampa conducente 24 h a fine giornata e conservarla a bordo per l’intero periodo, assieme ad eventuali stampe relative alle deroghe art. 12 e documenti utili ad agevolare le forze di controllo.

 

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Perché dopo un certo periodo di tempo la funzione OUT OF SCOPE non viene più visualizzata sulla scheda del conducente?

Carte tachigrafiche

 

 

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Torna dopo un lungo periodo di vacanza il nostro Formatore per fornire alcuni chiarimenti in merito alle numerose domande che sono giunte circa la l’obbligo di sostituzione dei tachigrafi con i più aggiornati “Smart2” a partire al 1° gennaio 2025.

Con l’introduzione del Regolamento UE 1054/2020 che ha modificato il REG 165/2014 è stato istituito l’obbligo di “retrofit”.

Che cosa significa obbligo di retrofit?

Significa obbligo di sostituzione dei tachigrafi analogici, digitali non intelligenti e digitali intelligenti con tachigrafi “SMART” GEN 2 V2.

 

Quali sono i tachigrafi digitali non intelligenti? GEN 1

VDO STONERIDGE
1.0 – 1.3 6.0-7.2
1.4 – 2.2-3.0 7.3-7.6

 

Quali sono i tachigrafi digitali “intelligenti”? GEN 2 V1

VDO STONERIDGE
4.0 8.0 CONNECT

 

Quali sono i tachigrafi digitali “SMART 2”? GEN 2 V2

VDO STONERIDGE
4.1 8.1

 

Arriviamo quindi alla richiesta del nostro lettore: Se faccio solo trasporto nazionale devo sostituire il tachigrafo entro il 31/12/2024?

La risposta è NO, se si effettuano solo ed esclusivamente trasporti NAZIONALI non vi è alcuno obbligo di sostituire il tachigrafo.

ATTENZIONE però che basta effettuare anche un solo trasporto fuori dai confini nazionali per incappare nell’obbligo di installazione di uno SMART 2.

 

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Torna a grande richiesta, dopo un periodo di vacanza, il nostro consulente e quest’oggi proverà a fornire alcuni chiarimenti in merito al nuovo regolamento UE 2024/1258 sul Trasporto persone.

Di che cosa si tratta?

Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2024/1258 che apporta delle modifiche al Regolamento 561/06 in merito agli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto persone.

Quali novità sono state introdotte?

Le novità riguardano:

  1. Possibilità di suddividere in maniera differente la pausa di 45 minuti.
  2. Possibilità di derogare l’impegno giornaliero una o 2 volte a seconda della durata del tour (a determinate condizioni)
  3. Possibilità di utilizzare la “deroga dei 12 giorni” anche per i trasporti NAZIONALI.

PUNTO a) Nuova possibile suddivisione della pausa da 45 minuti

Cosa permette di fare attualmente la normativa?

Art. 7 : PAUSE DALLA GUIDA

  1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

 

  1. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

   3. Novità per solo trasporto passeggeri :

 «Per un conducente che effettua un servizio occasionale passeggeri, l’interruzione di cui al primo comma può anche essere sostituita da due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, distribuite nel periodo di guida di cui al primo comma, in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.»;

 

TRADUZIONE

La pausa obbligatoria di 45 minuti può essere “suddivisa” in due pause di NON MENO DI  15 minuti ciascuna, ma la somma delle due deve risultare comunque 45 ; queste pause possono essere fatte DURANTE o AL TERMINE delle 4 ore e 30 minuti .

Riportiamo alcuni esempi non esaustivi:

Esempi sequenze pause

PUNTO b) ART 8. RIPOSI GIORNALIERI (IMPEGNO)

l’articolo 8 è così modificato:

«2 bis. A condizione che la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti non siano compromesse, i conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale passeggeri di durata non inferiore a sei periodi consecutivi di 24 ore possono derogare al paragrafo 2, primo comma, effettuando il periodo di riposo giornaliero una volta entro un massimo di 25 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, purché il tempo di guida totale accumulato per quel giorno non abbia superato le sette ore. Nel rispetto delle stesse condizioni, tale deroga può essere utilizzata due volte in un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri con una durata di almeno otto pe riodi consecutivi di 24 ore. Il ricorso a tale deroga non pregiudica l’orario di lavoro massimo ai sensi della normativa applicabile.»;

 

TRADUZIONE   

Nel caso in cui il tour duri più di 6 giorni, viene data la possibilità di derogare il tempo di impegno di 1 ora una o due volte a seconda della durata del tour a condizione che nella giornata in cui si utilizza questa deroga il conducente non abbia guidato più di 7 ore.

 

SINTESI

OPZIONE 1:

Se il viaggio dura PIU’ DI 6 GIORNI e MENO DI 8 (QUINDI 7 GIORNI)

è possibile “sforare” 1 volta l’impegno giornaliero per massimo 1 ora solo se in quella giornata il conducente ha guidato AL MASSIMO 7 ORE.

Esempio nel quale il conducente ha a disposizione massimo 13 ore di IMPEGNO

 

 

Esempio nel quale il conducente ha a disposizione massimo 15 ore di IMPEGNO

OPZIONE 2

Se il viaggio dura più di  8 GIORNI

è possibile “sforare” 2 volte l’impegno giornaliero per massimo 1 ora solo se in quelle giornate il conducente ha guidato AL MASSIMO 7 ORE.

 

ATTENZIONE: Il ricorso a tale deroga non pregiudica l’orario di lavoro massimo ai sensi della normativa applicabile.

 

Quindi si può ricorrere a tali deroghe fermo restando il rispetto dell’orario massimo di lavoro.

 

Queste deroghe le posso usare solo l’ultimo giorno di viaggio o in qualsiasi altra giornata?

Tali deroghe possono essere utilizzate anche in altri giorni (durante il tour) non necessariamente l’ultimo.

 

Se utilizzo queste deroghe devo fare una stampata e giustificarne il motivo come nel caso della deroga ART. 12?

NO – nel caso di utilizzo di tali deroghe, li regolamento non prevede una giustificazione scritta.

Per poter giustificare il ricorso alle deroghe ed essere in regola in caso di controlli su strada, fino a quando non sarà disponibile un foglio di viaggio digitale, il conducente deve tenere a bordo del veicolo un foglio di viaggio contenente le informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 che l’impresa di trasporto è tenuta a fornire al conducente prima di ogni viaggio.

Le copie cartacee o elettroniche di tali fogli di viaggio devono essere tenute a bordo per periodi che coprano i 28 giorni precedenti e, a decorrere dal 31 dicembre 2024, i 56 giorni precedenti.

 

I contatori dei tachigrafi compresi quelli SMART di ultima generazione (COUNTER VDO E DUO STONERIDGE) sono aggiornati per questa tipologia di conteggi?

 NO – ad oggi non abbiamo ricevuto notizie in merito ad eventuali aggiornamenti dei tachigrafi in grado di conteggiare le pause o le deroghe poco sopra indicate.

Il regolamento al punto 5 cita quanto segue :

“5. Per garantire l’applicazione e l’esecuzione uniformi dell’articolo 7, terzo comma, e dell’articolo 8, paragrafi 2 bis e 6 bis, la Commissione, in occasione della prima revisione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (**) o di eventuali atti di esecuzione che lo sostituiscono, e al più tardi entro il 23 novembre 2025, adotta atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche adeguate che consentano di registrare e conservare sul tachigrafo i dati relativi al tipo di servizio passeggeri, vale a dire il servizio regolare o occasionale di trasporto passeggeri.

 La data di applicazione di tali atti di esecuzione è fissata previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis.”

 

Riteniamo non ci sia molto da commentare…

Come fa il conducente a tenere il conto delle nuove pause e delle deroghe?

Attualmente, sembra che l’unica possibilità di tenere conto di tali interruzioni sia quella effettuare delle stampate e tenere su un foglio a parte il conteggio delle pause effettuate;

I tachigrafi non essendo aggiornati non considereranno valide pause diverse da 15, 30 e 45 nelle sequenze fino ad ora stabilite dal 561/06; quindi ci si potrebbe trovare nella spiacevole situazione di fare ricorso ad una deroga (per esempio sulle pause) con il tachigrafo che segna “errore” creando non poca confusione per i conducenti.

 

TABELLA DI SINTESI

 

PUNTO c) “DEROGA DEI 12 GIORNI” ANCHE PER IL TRASPORTO NAZIONALE

 Il paragrafo 6bis è stato modificato estendendo la possibilità di ricorrere alla deroga dei 12 giorni anche a coloro che effettuano SERVIZIO OCCASIONALE DI PASSEGGERI NAZIONALE.

 

Come faccio a dimostrare di essere in regola con la deroga dei 12 giorni in caso di controllo su strada in ambito nazionale?

Per i servizi nazionali può essere utilizzato il foglio di viaggio per i servizi internazionali, indicando l’uso per il servizio nazionale.

L’obbligo di mostrare il foglio di viaggio decade qualora il veicolo utilizzi un tachigrafo che consente la registrazione del tipo di servizio passeggeri vale a dire uno SMART 2 GEN 2 V2 .

 

La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisca il formato del foglio di viaggio per i servizi nazionali al fine di semplificare le verifiche della conformità, se del caso.

Alla luce di quanto esposto, al momento dopo esserci confrontati anche con le aziende non riteniamo che queste nuove deroghe apportino vantaggi effettivi; non resta che attendere gli sviluppi della questione nei prossimi mesi;

Altro forte dubbio riguarda i controlli su strada, sicuramente le forze dell’ordine sono attrezzate con strumenti in grado di verificare tali deroghe ma questo comporterà tempistiche più lunghe in caso di controllo con conseguenti lunghe attese per i passeggeri a bordo.

 

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SCARICA REG. 1258/2024

La pillola di questa settimana è curata dal nostro Formatore che proverà nuovamente a fornire alcuni chiarimenti in merito alla funzione out of scope.

Cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06.

Come viene interpretata a livello normativo?

 

A livello normativo la funzione OUT viene trattata nel punto 14 della circolare congiunta Prot. 17598 del 22 luglio 2011.

 

La circolare cita quanto segue:

Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida:

 

“…La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all’ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006.

 

Perciò, ad esempio, l’attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all’interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell’attività di guida giornaliera.

 

Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale”.

 

Dalla normativa si evince quindi che le attività guida svolte dal conducente all’interno di un’area privata (in generale) possono essere “scomputate” dal totale di guida giornaliera, MA queste non vanno considerate come PAUSA bensì “lavoro” o più comunemente “impegno”.

 

Che vantaggi comporta quindi la funzione OUT per i conducenti?

Il vantaggio della funzione OUT è che l’attività di guida svolta dal conducente in aree private (o cave o cantieri) è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera.

Quindi, se un conducente entra all’interno di un’azienda, attiva manualmente sul tachigrafo la funzione OUT e svolge 15 minuti di guida, questi minuti andranno sottratti dal totale di guida compiuta durante la giornata.

Per semplicità: se l’attività di guida giornaliera non supera mai le 9 ore la funzione out of scope è inutile.

 

Un conducente può inserire la funzione OUT OF SCOPE più di due volte al giorno?

Assolutamente sì; il conducente può inserire la funzione out of scope tutte le volte che ritiene opportuno farlo (ovviamente rispettando quanto indicato nella circolare); la normativa non contiene alcuna indicazione in merito al numero di volte in cui questa funzione può essere utilizzata.

Se uso la funzione OUT OF SCOPE devo fare una stampata a fine giornata?

Dal momento che nella carta tachigrafica rimangono salvati un numero limitato di OUT OF SCOPE (circa 56 inserimenti/disinserimenti), se un conducente utilizza spesso la funzione consigliamo di effettuare alla fine di ogni giornata una stampata in modo tale che il tutto rimanga documentato.

La Stampa affinché abbia una validità legale è importante venga effettuata in orario UTC.

 

Leggi tutti i nostri articoli sulla funzione OUT OF SCOPE

ALLEGATI

Circolare congiunta art. 174 – 22 Luglio 2011 punto 14 

 

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Dopo un po’ di meritate vacanze torna a grande richiesta il nostro formatore; con l’approfondimento di oggi proverà a chiarire uno dei tanti dubbi relativi al riposo giornaliero.

Per non perdere le vecchie abitudini partiamo con un bel ripasso.

Nel quesito di questo conducente è necessario riprendere due importanti argomenti:

  1. Tempo di impegno/riposo, arco di 24 ore
  2. Deroga art. 12.

Che cos’è l’impegno?

Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata nel “gergo comune” dai conducenti per individuare la propria giornata lavorativa.

L’impegno giornaliero potremmo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida compiuti da un conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività (guida o lavoro) registrata sulla carta tachigrafica, all’ultima ( guida o lavoro) prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

Come si calcola l’impegno?

L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

Definire il tempo di impegno aiuta quindi il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

RIPOSO (Art 8):

“I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:

RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
15ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

 

Un concetto MOLTO IMORTANTE da conoscere quando si parla di tempo di riposo, è quello di “arco di 24 ore”.

Che cosa si intende per arco di 24 ore?

Quando un conducente inserisce la carta tachigrafica nel tachigrafo e su questa viene registrata la prima attività (guida o lavoro) entro 24 ore da quel momento è necessario effettuare un riposo di 9 o 11 ore.

Nell’esempio qui sotto, anche se il conducente ha svolto 11 ore di riposo “effettive” (cioè dal termine della sua ultima attività ha riposato 11 ore) ai fini del regolamento nell’arco delle 24 ore il riposo giornaliero è di sole 8 ore .

Le 3 ore di riposo in più (che vanno sempre bene perché ha recuperato le energie psico-fisiche) in realtà non possono essere conteggiate ai fini del riposo giornaliero perché fuori dall’arco delle 24 ore.

Quindi se il conducente ha fatto un riposo di 11 ore è in sanzione lo stesso?

Si in questo caso anche se il conducente ha riposato 11 ore ed è partito più tardi la mattina dopo per “essere in regola” e non incorrere in sanzioni in realtà, a meno che non abbia utilizzato delle deroghe, è sanzionabile perché le ore riposo nell’arco di 24 ore sono solo 8. (inferiori al riposo giornaliero minimo di 9)

Passiamo quindi alla deroga dell’art. 12 Che cos’è?

A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada, ritardi ai punti di carico scarico ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Da sempre il 561/06 ha previsto all’art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo (a determinate condizioni) senza rischiare di incorrere in sanzioni.

Che cosa prevede il testo dell’art 12?

 

Quindi A condizione di:

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • E per raggiungere un punto di sosta appropriato

Il conducente può derogare a:

  • Tempi di guida giornaliera e settimanale
  • Pause dalla guida
  • Riposo giornaliero (impegno) e settimanale

 

In caso di deroga il conducente come si deve comportare?

Quando un conducente deroga ai tempi di guida o riposo deve giustificare manualmente sul retro della stampa o del disco il motivo di tale deroga, “al più tardi” nel momento in cui raggiunge un punto di sosta adeguato a mettersi in sicurezza.

 

Il tempo derogato va compensato? Entro quanto? Se non compenso sono in sanzione?

Si – Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Attualmente, non è prevista alcuna sanzione in caso di mancata compensazione di tale periodo. 

 

Arriviamo quindi alla domanda del nostro conducente: Se supero le 15 ore di impegno a causa di un incidente, e utilizzo la deroga dell’art.12,  una volta raggiunt il punto di sosta,  sono obbligato a fare 11 ore di riposo per non essere in sanzione?

Se il conducente in questione ha superato le ore 15 ore di impegno ad esempio di 30 minuti, il suo riposo giornaliero (a prescindere dalla deroga) nell’arco di 24 ore sarà di 8 ore e 30 minuti.

Per non incorrere in sanzioni sarà necessario (se ricorrono i presupposti) utilizzare la deroga dell’art.12 in modo tale da potersi tutelare in caso di un controllo successivo.

Nell’esempio in questione:

  • il conducente ha iniziato il suo arco di 24 ore alle ore 05:00 del mattino
  • Per cause eccezionali termina alle 20:30 con 15 ore e 30 minuti di impegno
  • In questo caso il riposo è “già” di 8:30 minuti.
  • Il conducente compila la deroga dell’art. 12 ( perchè ricorrono i presupposti di eccezionalità

 

Può riparitre alle ore 05:00 non vi è alcun obbligo di effettuare 11 ore di riposo in quanto quello che tutela da un’eventuale sanzione,  è la stampata con la deroga;

Sulla carta tachigrafica rimane registrato il superamento dell’impegno, e solo una deroga scritta e utilizzata correttamente può essere presa in considerazione in caso di controllo.

E’ la deroga che può evitare la sanzione NON l’aver svolto 11 ore di riposo.

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La parola all’esperto questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina, il quale sta ricevendo negli ultimi tempi parecchie richieste di assistenza in merito allo scarico dei tachigrafi SMART2 GEN2 V2 (installati sui veicoli dal 23 agosto 2023).

La Commissione Europea aveva stabilito che il 21 agosto 2023 i veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con tachigrafi “smart” G2V2. (VDO 4.1, STONERIDGE SE5000 Smart 2).

Purtroppo, a causa di ritardi nella produzione e nella fornitura, ogni Stato Membro ha stabilito un periodo di “tolleranza” fino al 31/12/2023 che permette di circolare con un tachigrafo GEN2-V1.

Le aziende che sono riuscite ad installare i tachigrafi SMART2 GEN2V2 hanno riscontrato delle problematiche relative allo scarico della memoria di massa.

Questo perché i dispositivi di scarico in dotazione (chiavette di scarico) vanno aggiornate alla nuova versione di tachigrafo.

Quali dispositivi hanno l’aggiornamento disponibile?

I dispositivi che già dispongono dell’aggiornamento al tachigrafo SMART 2 GEN2 V2 sono:

Dispostivi il cui aggiornamento sarà disponibile dalla seconda metà di dicembre 2023

 

 

Come si effettua l’aggiornamento?

E’ possibile effettuare l’aggiornamento acquistandolo sul nostro sito.

Per eventuali richieste di informazioni o assistenza inviate un’e-mail a : info@tachconsulting.it

 

 

 

 

 

La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro Comandante, il quale prova a chiarire un dubbio piuttosto ricorrente circa il rifiuto di firmare un verbale su strada.

 

Che cos’è un verbale?

Il verbale è un documento redatto da un pubblico ufficiale; di conseguenza viene considerato atto pubblico, e fa piena prova dei fatti in esso riportati.

 

Che significato giuridico hanno le firme sul verbale?

Firma del guidatore: dimostrare l’avvenuta notifica al soggetto interessato.

Firma dell’agente accertatore: quest’ ultima è necessaria solo in caso di contestazione immediata dell’infrazione; nel caso in cui la sanzione venga notificata tramite sistemi automatizzati basterà l’indicazione e la stampa del nominativo dell’agente.

 

Cosa succede quindi se non firmo il verbale di contestazione?

Nel caso di rifiuto da parte del conducente di firmare il verbale di contestazione, il documento resta comunque valido, per cui l'azione amministrativa è ugualmente procedibile e perfettamente regolare.

Risulta opportuno comunque, che il rifiuto di sottoscrivere risulti a​ ​verbale​ ​mediante specifica annotazione.

In tali casi, infatti, il​ ​verbale​ ​non​ ​deve essere notificato al trasgressore, perché la contestazione immediata della violazione è comunque avvenuta.

L'organo accertatore è però tenuto a notificare l'atto all'obbligato​ ​non​ ​presente al momento della contestazione.

 

 

Torna questa settimana il nostro formatore per rispondere ad un quesito pratico posto da un nostro lettore in merito all’individuazione delle attività di guida fatte in out of scope leggendo la stampa.

Cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06

Come viene interpretata a livello normativo?

A livello normativo la funzione out viene trattata nel punto 14 della circolare congiunta Prot. 17598 del 22 luglio 2011.

La circolare cita quanto segue:

Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida:

“…La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006.

Perciò, ad esempio, l'attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera.

Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale”.

Dalla normativa si evince quindi che le attività di guida svolte dal conducente all’interno di un’area privata (in generale) possono essere “scomputate” dal totale di guida giornaliero, MA queste non vanno considerate come PAUSA bensì “lavoro” o più comunemente “impegno”.

 

 

Una volta individuato l’inizio e la fine dell’out of scope iniziare a calcolare i minuti di guida svolti in questo arco di tempo.

 

SINTESI

Il conducente :

–  inserito la funzione OUT OF SCOPE ALLE ORE 05:32

–  tolto la funzione OUT OF SCOPE alle ore 05:44

–  totale minuti di guida svolti in questo lasso di tempo e da «scorporare» dal totale delle ore di guida giornaliere : 6 MINUTI

 

Esempio: 

Totale ore di guida giornaliere  09:02 –  minuti di guida in OUT OF SCOPE 00:06 = 08:56 ore di guida giornaliere.

 

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Era il lontano luglio del 2016, quando, dopo ripetute richieste di informazioni sullo stesso argomento abbiamo deciso di pubblicare la nostra prima “parola all'esperto”; da li abbiamo cercato con costanza e impegno di mantenere questa rubrica di approfondimento preparando una pubblicazione settimanale.

Chi ci segue da molto tempo sa che il “mercoledi” quando accende il computer, tra le tante e-mail da leggere trova anche la pillola di approfondimento dei nostri esperti.

Queste pillole ci hanno permesso, nel corso degli anni, di approfondire e sviscerare l'argomento “tachigrafo” in ogni ambito.

Produrre contenuti di valore e soprattutto di elevata qualità comporta sforzi non indifferenti, tempo e studio; noi vogliamo continuare su questa strada ma abbiamo deciso di 

variare la tempistica di pubblicazione passando da una frequenza “settimanale” a “bisettimanale”.

Siamo certi della comprensione dei nostri lettori e rimaniamo sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio.

Se ci fosse la necessità di approfondire qualche argomento ( che non è stato trattato in questi anni) vi invitiamo a scriverci a info@tachconsulting.it

A presto!

“Gli esperti”

 

Questa settimana torna a grande richiesta il nostro tecnico di officina per provare a chiarire nuovamente la problematica delle carte azienda di “nuova generazione”.

Riceviamo continuamente telefonate da parte delle aziende che a seguito del cambio di carta azienda non riescono più a scaricare il tachigrafo o a leggerne i dati contenuti all’interno.

Come bisogna comportarsi in questi casi? Che procedure bisogna mettere in atto prima di richiedere una nuova carta azienda?

Iniziamo con un po’ di ripasso:

Il sistema del tachigrafo digitale prevede l’utilizzo di carte elettroniche che consentono di memorizzare i dati relativi ad alcune attività o di accedere alla memoria.

La carta tachigrafica permette l’accesso alla memoria del tachigrafo e alle sue diverse funzioni.

 

Che funzione ha la carta azienda?

La carta azienda identifica l’impresa o società proprietaria dei mezzi e permette di.

  • effettuare il blocco/sblocco del tachigrafo
  • effettuare lo scarico della memoria di massa del tachigrafo ( e della carta conducente eventualmente in esso contenuta)

Quando, per esempio, un’azienda acquista (ma anche noleggia) un veicolo, sia nuovo che usato, una delle prime cose da fare è associare il tachigrafo digitale presente sul veicolo alla nuova azienda.

Questa semplice operazione si chiama “blocco azienda”.

Fare il blocco azienda significa quindi associare al tachigrafo il nome della propria azienda in modo tale che solo l’azienda possa scaricarne il contenuto (previo inserimento della carta stessa).

Dal 15 aprile 2020 le carte tachigrafiche hanno adottato un nuovo standard di numerazione (Vedi Vademecum della Camera di Commercio). La modifica si è ritenuta necessaria per poter introdurre correttivi ad un problema di comunicazione tra alcune tipologie di carta (azienda, controllo, officina) e tachigrafo di seconda generazione, in particolari condizioni.

Che struttura ha la nuova carta tachigrafica?

Le nuove carte tachigrafiche riportano nel secondo carattere un numero che indica la tipologia:

– 1 Carta Conducente

– 2 Carta Officina

– 3 Carta di controllo

– 4 Carta Azienda

Questa nuova numerazione che conseguenze comporta?

 Avendo una numerazione differente, il tachigrafo è come se riconoscesse una NUOVA azienda; di conseguenza per evitare di perdere dati prima di inserire la nuova carta nei tachigrafi in dotazione, è necessario traferire i dati della memoria di massa con la vecchia carta ( prima che scada) .

 

Esempio

– Il 1° aprile l’azienda scarica gli ultimi 3 mesi del tachigrafo (gennaio febbraio marzo).

– Il tachigrafo è stato sempre scaricato con la carta azienda con codice I-00000000169110 con scadenza 31 marzo.

– L’azienda, quindi, inserisce nel tachigrafo la nuova carta azienda (valida dal 1° aprile) con codice I400000000007000.

–                     Inserendo la nuova carta si crea un “nuovo blocco” con un codice che inizia per I4, il blocco vale da quel giorno in avanti.

Quale procedura si può attuare per evitare di perdere i dati?

1)15 giorni prima della scadenza della carta azienda inviare alla camera di commercio la richiesta per una nuova carta azienda (verrà inviata una carta nuova generazione); ATTENZIONE NON VA RICHIESTO UN DUPLICATO MA L’EMISSIONE DI UNA NUOVA CARTA.

         2)Prima della scadenza della vecchia carta effettuare lo scarico TOTALE della memoria di massa.

3)Inserire la nuova carta azienda nel tachigrafo (tachigrafi di tutti i veicoli dell’azienda) e creare il “blocco di dati”.

4)Qualche giorno dopo aver fatto il blocco effettuare lo scarico.

Se non faccio l’operazione di scarico con la vecchia carta cosa succede?

Nel caso in cui non si effettui lo scarico della memoria di massa con la vecchia carta, una volta inserita la nuova carta tachigrafica non sarà più possibile effettuare lo scarico.

Come posso recuperare i dati che non sono riuscito a scaricare?

Per poter recuperare i dati sarà necessario rivolgersi ad un centro tecnico autorizzato che con il supporto della carta officina potrà effettuare lo scarico della memoria del tachigrafo.

 

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Torna questa settimana il nostro formatore per rispondere al dubbio di un conducente circa il risposo giornaliero da effettuare.

Innanzitutto, è importante ribadire che ore di guida giornaliere e riposo giornaliero non sono correlate tra loro, nel senso che il periodo di riposo giornaliero da effettuare è indipendente dall’ammontare delle ore di guida che vengono effettuate.

Prima di iniziare con l’approfondimento ricordiamo la nostra “regola di base”:

Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non ci specifica mai “quando” effettuare guide o riposi, definisce semplicemente dei parametri da rispettare; fornisce indicazioni su quanto “AL MASSIMO” un conducente può guidare,quanto “ALMENO” deve  riposare; non definisce mai in che sequenza svolgere i riposi o guidare durante la settimana, in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale; (in altre parole non troveremo mai scritto da nessuna parte “non si possono fare 10 ore di guida il lunedì o il venerdì oppure non si possono fare 9 ore di riposo 2 giorni consecutivi).

Proseguiamo quindi con le definizioni

Che cosa si intende per “periodo di guida giornaliero”?

L’art 4 lett. k) del REG. 561/06 definisce il «periodo di guida giornaliero» come:  il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

A quanto ammonta il periodo di guida giornaliero?

Secondo l’art. 6 c. 1 del REG 56/06: “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.”

Leggendo la definizione fornita dal regolamento risulta chiaro che non vengono individuati giorni specifici per effettuare l’estensione a 10 ore di guida, ma semplicemente viene data la possibilità  di guidare fino a 10 ore “non più di due volte nell’arco della settimana”.

 

L’unica cosa alla quale è importantissimo o porre attenzione è la parola “fino a”; infatti superate le 9 ore, anche di 1 solo minuto, si rientra nella fascia delle 10 ore di guida. (NB il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto di guida,ma ai fini della normativa si rientra già nella fascia delle 10 ore)

Riportiamo qui sotto un semplice esempio:

Lunedì: 9 ore 1 minuto di guida

Martedì: 9 ore 1 minuto di guida

Mercoledì: SOLO 9 ore di guida.

Che cosa si intende per “periodo di riposo giornaliero”?

 

L’art 4 lett. g) del REG. 561/06 definisce il «periodo di riposo giornaliero» come: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto».

 

Quali tipi di riposo sono previsti dal regolamento?

 

RIPOSO (Art 8): “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

 

 

Il riposo può essere:

REGOLARE: 11 ORE

REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare sempre)

RIDOTTOALMENO 9 ORE  per un massimo di 3 volte a settimana

Fatte queste premesse arriviamo quindi al quesito del nostro lettore: Se faccio una  guida giornaliera di 10 ore e 11 minuti quanto riposo devo fare prima di ripartire? Che sanzione è prevista?

Come già anticipato nel nostro ripasso, il tempo di guida e i tempi di riposo non sono correlati.

Iniziamo dalla parte relativa ai tempi di guida:

Nel quesito in questione il conducente dice di aver effettuato 10 ore e 11 minuti di guida giornaliera, quindi, sicuramente ha “sforato” i tempi di guida giornalieri; in questo caso si posso verificare due scenari:

  1. Se aveva a disposizione la possibilità di effettuare “fino a 10 ore”, lo sforamento è solo di 11 minuti
    • Art. 174 c. 4 gravità entro il 10% sanzione € 41,00
  2. Se non aveva a disposizione la possibilità di effettuare “fino a 10 ore”, lo sforamento è di 1 ora e 11 minuti oltre il limite consentito
    • Art 174 c. 5 gravità tra il 10% e il 20%  sanzione € 325,00

In merito alla quantità di riposo da effettuare questo dipende:

  • Da quanti riposi ridotti ha fatto durante la settimana lavorativa
  • Dalle ore di impegno che ha a disposizione

Se prendiamo come esempio l’immagine sotto, se il conducente ha già fatto le 15 ore di impegno per 3 volte nell’arco della settimana sarà costretto a fare 11 ore di riposo

Se ha a disposizione 15 ore di impegno dovrà effettuarne obbligatoriamente 9.

 

Il riposo è slegato dalla quantità di guida giornaliera effettuata Le 9 o 10 ore di guida possono essere fatte sia che si debba fare un riposo giornaliero ridotto di 9 ore che un riposo regolare di 11 ore.

 

SINTESI:

  • 2 volte fino a 10 ore di guida (a prescindere dalle ore di riposo da fare)
  • Riposo regolare di 11 ore (tutti i giorni)
  • Riposo regolare frazionato di 3 ore + 9 ore (tutti i giorni)
  • 3 volte riposo ridotto di 9 ore (anche consecutive)

 

RICORDA:

Ogni settimana il conteggio riparte da zero per cui ho sempre a disposizione 10 ore (2 volte a settimana) e 9 ore di riposo (3 volte a settimana).

 

ALTRI ARTICOLI

È possibile fare 10 ore di guida se faccio 15 ore di impegno?  leggi

 

 

 

 

 

La pillola di questa settimana è curata dal nostro Consulente che proverà a chiarire un dubbio ad un nostro lettore in merito alla situazione relativa ai nuovi tachigrafi digitali “smart” (GEN2V2).

La Commissione Europea aveva stabilito che il 21 agosto 2023 i veicoli di nuova immatricolazione avrebbero dovuto essere equipaggiati con tachigrafi “smart” G2V2. (VDO 4.1, STONERIDGE SE5000 Smart 2)

Purtroppo, a causa di ritardi nella produzione e fornitura dei dispositivi, per poter metter su strada veicoli già acquistati alcuni Stati UE compresa l’Italia hanno introdotto una “tolleranza”, vale dire che si è data la possibilità di installare, fino a tale data un tachigrafo GEN2-V1. (Tachigrafo intelligente VDO 4.0 E Stoneridge SE5000-8).

Per quanto riguarda l’Italia il Ministero dell’Interno con la Circolare 300/STRAD/2/0000025399.U/2023 del 09/08/2023 ha ribadito che sarà previsto un periodo di tolleranza fino al 30 settembre 2023.

Se non venisse data una proroga, sarebbe obbligatorio sostituire il tachigrafo?

Si – nel caso non venisse esteso il periodo di tolleranza l’azienda sarebbe obbligata a sostituire il tachigrafo installato con un tachigrafo GEN2V2.

I costi di sostituzione sono a carico dell’Azienda o del produttore?

I costi di sostituzione dei dispositivi sono a carico delle aziende.

Sempre nell’ipotesi in cui non venisse data una proroga, in caso di controllo se l’azienda non ha sostituito il tachigrafo a quale sanzione andrebbe in contro?

Nel caso in cui non venisse data una proroga dopo il 30 settembre e l’azienda non provvedesse a sostituire il tachigrafo con uno di 2’ generazione “smart”, si configurerebbe una sanzione:

ex art. 179 c. 2 e 9. CDS Euro da 866 a 3464, 10 punti CQC e sospensione della patente del conducente da 15 giorni a 3 mesi.

 

Scarica

Circolare del Ministero dell’interno 300/STRAD/2/0000025399.U/2023 9 agosto 2023

Scarica documento IRU con tolleranze Paesi UE

Scarica le documentazioni dei vari Paesi

Austria 

Francia

Germania 1 

Germania 2

Svezia

Svizzera

UK 1

UK 2

 

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Dopo una sosta per le vacanze estive torna carico e rigenerato il nostro Consulente per riproporre un argomento oggetto di un altro approfondimento del 26 gennaio 2022 sull’obbligatorietà di inserire la nazione di inizio e fine turno anche se si effettua trasporto esclusivamente nazionale (leggi approfondimento).

In passato il nostro consulente ha parlato spesso del concetto di “inserimento manuale”.

Cosa sono gli inserimenti manuali nella carta tachigrafica? Che cosa significa “inserimento manuale”?

Gli inserimenti manuali sono una procedura che il conducente deve effettuare ogni volta che inserisce la carta nel tachigrafo.

 

Questa procedura serve per inserire nella scheda tachigrafica due importanti informazioni:

  1. le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità);

 

  1. la nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa) la nazione di fine turno (al termine dell’attività lavorativa)

 

In pratica ogni volta che la scheda viene inserita nel tachigrafo, il conducente deve inserire nella carta l’informazione su “che cos’ha fatto”, cioè quale attività ha svolto dal momento in cui l’ha estratta dal tachigrafo (es. la sera prima) al momento in cui l’ha inserita (es. al mattino ad inizio turno).

 

ESEMPIO – Inserimento manuale del riposo notturno

 

Sulla scheda tachigrafica (che è stata fuori dal tachigrafo durante la notte) bisogna inserire “manualmente” (utilizzando i tasti del tachigrafo) l’attività effettuata (nell’esempio il riposo notturno) e la Nazione di Inizio turno (e Nazione di fine turno al termine)

 

Con l’introduzione del Pacchetto Mobilità Regolamento (UE) 1054/2020 si è aggiunto un ulteriore obbligo per i conducenti, e cioè quello di inserire il simbolo della Nazione successivamente all’attraversamento della frontiera.

I conducenti quindi che fanno trasporto internazionale devono inserire nella carta tachigrafica le seguenti informazioni:

  • Nazione di Inizio turno (quando iniziano l’attività giornaliera)
  • Nazione di Passaggio (se effettuano un passaggio di confine tra due Stati)
  • Nazione di Fine turno (quando terminano l’attività giornaliera)

I tachigrafi di seconda generazione (Smart 1 e Smart 2) registrano automaticamente queste informazioni?

Per quanto riguarda il passaggio di frontiera

  • Tachigrafi Smart 1, installati dopo il 15/06/2019 il passaggio di frontiera non è registrato in maniera automatica (eccetto per i tachigrafi VDO che prevedono la possibilità di un aggiornamento).

 

  • Tachigrafi Smart 2, a partire dal 21 agosto 2023 prevedono la registrazione automatica del passaggio di frontiera senza intervento del conducente.

 

Per quanto riguarda la Nazione di Inizio e fine turno

  • Per tutti i tachigrafi compresi gli SMART 2 l’informazione va inserita manualmente.

In particolare il nuovo tachigrafo GEN2 V2 suggerisce  automaticamente il paese e questo deve essere confermato dal conducente.

 

Ma arriviamo alla domanda del nostro conducente: devo Inserire la Nazione di inizio e fine turno anche se faccio solo trasporto Nazionale?

La risposta è SI – Secondo l’art 34 c. 7 del REG. 165/2014 “…Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina…”.

Avevamo già dato questa interpretazione nel 2022 ( leggi articolo); in merito a ciò  Il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’interno con la Circolare n. 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 09.08.2023 ha ribadito l’obbligo di registrazione a inizio e fine giornata anche se il veicolo circola solamente in Italia.

Scarica 

Circolare 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 09.08.2023 

 

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L’art.12 vale anche quando si viaggia in multipresenza?

Torna questa settimana un argomento molto richiesto, la deroga dell’art. 12; in particolare il nostro lettore ci chiede se vale anche nel caso di guida in multipresenza.

Partiamo con un po’ di ripasso

Cosa si intende per Multipresenza?

Secondo l’art.  4 del REG. 561/06:

“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.

Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”

Quindi la multipresenza è caratterizzata dal fatto che a bordo del veicolo ci sono contemporaneamente 2 conducenti e questa condizione deve permanere per tutto il tragitto/viaggio.

 

Che vantaggi ci sono in caso di multipresenza?

In caso di guida in multipresenza l’arco di tempo entro il quale è obbligatorio terminare un riposo giornaliero si amplia e passa da 24 ore a 30 ore con conseguente aumento dell’impegno giornaliero fino ad un massimo di 21 ore.

Che cos’è la deroga dell’art. 12?

A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Il Regolamento 561/06 ha previsto all'art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.

 

Che cosa prevede il testo dell’art 12?

In sintesi

A condizione di:

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • E per raggiungere un punto di sosta appropriato

Il conducente può derogare a:

  • Art. 6 guida giornaliera e settimanale 
  • Art. 7 pause dalla guida 
  • Art. 8 riposo giornaliero (impegno) e settimanale
  • Art. 9 deroga in caso di imbarco su traghetto treno

 

"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).

 Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato".

 In caso di deroga il conducente come si deve comportare?

Quando un conducente deroga ai tempi di guida o riposo deve giustificare manualmente sul retro della stampa o del disco il motivo di tale deroga, “al più tardi” nel momento in cui raggiunge un punto di sosta adeguato a mettersi in sicurezza.

Ricordiamo che con il “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte altre due deroghe, che permettono di raggiungere la propria abitazione o la sede dell’azienda per gli approfondimenti clicca qui.

Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore: posso utilizzare la deroga anche in Multipresenza?

La risposta è SI, il regolamento non fa differenze tra guida singola o in multipresenza.

Per poter utilizzare la deroga dell’art.12 è necessario che siano presenti le condizioni già indicate sopra :

 

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • Raggiungere un punto di sosta appropriato
  • Indicare sulla stampa il motivo della deroga

 

I nostri esperti dalla settimana prossima si prenderanno qualche giorno di vacanza torneranno carichi e riposati dopo il 21 agosto.

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    Torna questa settimana dopo molto tempo,  il nostro Comandante per rispondere ad un quesito sulla guida giornaliera.

    Partiamo con il ripasso

    Che cosa si intende per periodo di guida giornaliero?

    Il REG. 561/06 art. 4 lett. k) definisce «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.

     

    A quanto può ammontare la guida giornaliera ?

     

    Secondo l’art. 6 c. 1 del REG 561/06:

     

    • Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

     

    • Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.

     

    E’ importante ricordare che con i termini “fino a” significa che se si effettuano 9 ore e 1 minuto di guida si rientra nella fascia delle “10 ore di guida”.  
     

    A quanto ammontano le sanzioni se si supera la guida giornaliera?

    Qui di seguito inseriamo lo schema contenente le sanzioni

     

    Tornando quindi alla domanda del nostro conducente: Se faccio  10 ore e 30 minuti di guida a quanto ammonta la sanzione?

    Nel caso in cui il conducente abbia a disposizione le 10 ore e dovesse estendere il periodo di 10 minuti, la sanzione nel caso non venissero utilizzate deroghe (ad esempio deroga art. 12, da utilizzare in casi eccezionali) ammonterebbe a Euro 41,00, se pagata entro 5 giorni Euro 28,50.

     

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    La pillola di questa settimana è curata dal nostro consulente che cercherà di chiarire il dubbio di un nostro lettore.

    Nella fattispecie il conducente in questione ha deciso di concludere il rapporto di lavoro con un’azienda e iniziare una nuova esperienza.

    Nella nuova azienda hanno fatto presente al conducente che prima di iniziare la propria attività, avrebbe dovuto effettuare lo scarico della carta tachigrafica presso il precedente datore di lavoro.

    Le aziende di autotrasporto hanno l’obbligo di scaricare i dati:

    • Della carta del conducente ogni 28 giorni
    • Della memoria di massa del tachigrafo ogni 90 giorni.

    Se si decide di cambiare datore di lavoro, è importante far scaricare la carta prima di lasciare definitivamente il posto di lavoro, in quanto l’azienda deve rispettare degli obblighi; inoltre se dovesse ricevere una visita di controllo da parte dell’ispettorato del Lavoro deve essere in grado di consegnare i dati richiesti.

    Arrivando al quesito del nostro lettore quindi:  far scaricare la carta al vecchio datore di lavoro è importante perché quest’ ultimo ha un obbligo da rispettare ma effettuare o meno questa operazione non pregiudica in alcun omodo lìinizio dell’attività attività presso il nuovo datore di lavoro.

     

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    Torna a grande richiesta il nostro formatore per rispondere ad un quesito in merito alle pause durante i periodi di guida.

    Partiamo con il nostro solito ripasso.

    Cosa si intende per “interruzione” o “pausa”?

    L’art 4 lett. d) Reg. 561/06 definisce «interruzione» (pausa): ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”

    Per poter interrompere un periodo di guida, a quanto devono ammontare queste pause? 

    Secondo l’art. 7 REG. 561/06: “Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

    Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.” 

    Che cosa si intende per riposo regolare frazionato?

    L’ART 4 lett. g del REG. 561/06 definisce «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione.

     

     

     

    Arriviamo quindi al dubbio del nostro lettore: se faccio 4 ore e 30 di guida e poi una pausa di 3 ore (perché effettuo un riposo regolare ma frazionato di 3+9) a queste 3 ore devo aggiungere altri 45 minuti, oppure questi sono già inglobati?

     

     

    In entrambi i casi sarebbe comunque corretto, nel senso che fare 3 ore e 45 minuti non comporta errori ne sanzioni ma non è obbligatorio.

    Il conducente in questione può tranquillamente effettuare 3 ore di sosta e poi ripartire con un  nuovo periodo di guida di 4 ore e 30 min in quanto i  45 minuti di sosta sono “inglobati” nelle 3 ore continuate di pausa. 

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    La pillola di questa settimana è curata ancora una volta dal nostro Formatore; l’approfondimento richiesto avrà che fare, in questo caso, con la definizione di orario di lavoro secondo la DIRETTIVA 2002/15/CE recepita in Italia dal D.LGS 234/2007.

    Che cosa si intende per orario di lavoro e quali attività comprende?

    Secondo il D.LGS 234/2007 L’art.3 c.1) lett. A) per Orario di lavoro si intende: “ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”.

    Quali attività sono comprese nell’orario di lavoro e quelle escluse secondo l’art 3 del D.LGS 234/2007?

    Quali pittogrammi del tachigrafo sono considerati orario di lavoro?

     

    Che cosa sono i riposi intermedi?

    L’Art 5 del D.LGS 234/2007 definisce i “Riposi Intermedi” come segue:

    1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio.

     

     L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.

     

    2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

    Sostanzialmente, se il conducente svolge la propria attività di guida ed effettua le dovute pause nell’arco delle sei ore al termine non è obbligato a fare una pausa di 30 minuti.

     

    Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore: se faccio 3 ore consecutive di “altri lavori” per quante ore posso guidare?

    In base a quanto detto precedentemente, se un conducente effettua 3 consecutive ore di altre mansioni, al massimo potrà guidare per altre 3 ore e poi dovrà effettuare una pausa dalla guida:

    • 30 minuti se l’orario di lavoro è compreso tra 6 e 9 ore

    • di 45 se l'orario di lavoro è superiore alle 9 ore

    In merito ai grafici riportati si tratta di esempi da non considerare a titolo esaustivo ( in merito al conteggio delle ore di guida giornaliere)

     

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    Torna questa settimana il nostro formatore per fornire alcuni chiarimenti su un argomento di notevole importanza per i conducenti: la deroga dell’art. 12 “generica”.

    Che cos’è la deroga dell’art 12?

    A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada, ritardi ai punti di carico scarico ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

    Da sempre il 561/06 ha previsto all'art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo (a determinate condizioni) senza rischiare di incorrere in sanzioni.

    Da agosto 2020 con il “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte 2 nuove deroghe ma non sono oggetto del presente articolo (per leggere i precedenti approfondimenti clicca qui )

     

    Che cosa prevede il testo dell’art 12?

    A condizione di:

    • Non compromettere la sicurezza stradale
    • E per raggiungere un punto di sosta appropriato

    Il conducente può derogare a:

    • Art. 6 guida giornaliera e settimanale

     

    • Art. 7 pause dalla guida

    • Art. 8 riposo giornaliero (impegno) e settimanale

    • Art. 9 deroga in caso di imbarco su traghetto treno

     

    In caso di deroga il conducente come si deve comportare?

    Quando un conducente deroga ai tempi di guida o riposo deve giustificare manualmente sul retro della stampa o del disco il motivo di tale deroga, “al più tardi” nel momento in cui raggiunge un punto di sosta adeguato a mettersi in sicurezza.

    Il tempo derogato va recuperato?

    Si – Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

      Tornando alla domanda del nostro lettore: è vero che la deroga dell’art. 12 non vale per l’impegno?

      La risposta è NO, non è vero in quanto il REG. 561/06 prevede che a determinate condizioni il conducente possa derogare dalle art 6 a 9:

      • Art. 6 guida giornaliera e settimanale
      • Art. 7 pause dalla guida
      • Art. 8 Riposo giornaliero e settimanale
      • Art. 9 Traghetto treno

       

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      Quali sono le procedure errate che mi fanno uscire il punto di domanda sulla stampata?

      Torna questa settimana il nostro formatore per trattare un argomento molto richiesto durante i corsi di formazione e cioè il famoso punto di domanda sulla stampata; perché esce? Cosa significa? Quali sanzioni sono previste e soprattutto è possibile evitarlo?

      Negli articoli scritti in questi anni abbiamo trattato spesso questo argomento ma ci torniamo volentieri.

      Quando si parla di “tempi sconosciuti” (punto di domanda sulla stampata) è importante avere chiaro il concetto di “inserimento” manuale.

      Che cosa sono gli inserimenti manuali?

      Gli inserimenti manuali sono una procedura che il conducente deve effettuare ogni volta che inserisce la carta nel tachigrafo.

      Questa procedura serve per inserire nella scheda tachigrafica due importanti informazioni:

      1. Le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità)

      2. La nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa)

       

      In pratica ogni volta che la scheda viene inserita nel tachigrafo, il conducente deve “dire” al tachigrafo “che cos’ha fatto” (quale attività ha svolto) dal momento in cui ha tolto la scheda (es. la sera prima) al momento in cui l’ha inserita (es. al mattino ad inizio turno).

      Sulla scheda tachigrafica (che è stata fuori dal tachigrafo durante la notte) bisogna inserire “manualmente” (utilizzando i tasti del tachigrafo) l’attività effettuata (nell’esempio il riposo notturno).

      Se questa operazione non viene effettuata correttamente verranno salvate sulla carta del conducente dei periodi di attività sconosciuta segnalati con un punto di domanda (?) e sulla stampa e non sarà salvata la nazionalità di partenza.

      Quali sono le operazioni che se fatte in maniera scorretta (oppure se non vengono addirittura fatte) comportano la comparsa di questo errore?

      Facciamo un esempio

      1) Il conducente estrae la carta alle ore 20:00

      2) La mattina successiva alle ore 08:00 inserisce nuovamente la carta

      3) In questo caso il tachigrafo VDO in particolare pone la domanda “m entrata” “1 m entrata aggiungi”:

       

      qui di seguito un esempio di come viene posta la domanda di inserimento manuale con le varie versioni di tachigrafo VDO

      Se il conducente conferma “NO”, il tachigrafo passerà subito alla conferma della nazione di partenza e non registrerà sulla carta il riposo notturno.

      Esempio di 12 ore di tempi sconosciuti sulla stampata

      4) se invece il conducente effettua tutta la procedura corretta ma non aspetta il caricamento della carta a display 

       

       

      Anche in questo caso rimarranno salvati sulla carta tempi sconosciuti (?).

      Consigliamo sempre durante i nostri corsi di prendersi qualche minuto per effettuare la procedura di inserimento della carta tachigrafica per evitare errori.

      ATTENZIONE : anche con i tachigrafi dalla versione 1.4 in avanti che presentano una procedura di inserimento della carta facilitata, non basta “premere 4 volte ok”, bisogna comunque attendere sempre che il tachigrafo registri tutta la procedura sulla carta ( tempo stimato circa 1 minuto); quando sul display compare il simbolo della carta completo allora la procedura è completata.

       

      Quali sanzioni sono previste in caso di registrazione di tempi sconosciuti nella carta e sulla stampata?

      In caso di registrazione di tempi sconosciuti la sanzione prevista è di Euro 52,00 pre ogni errore LEGGE 727/78

       

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      Come si svolge la corretta procedura degli inserimenti manuali?

      Sul nostro negozio online è possibile acquistare tutte le procedure per il corretto svolgimento dell'inserimento manuale in base al tachigrafo in dotazione: sia VDO che STONERIDGE.

      Scopri di più sulla pagina dedicata

       

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      Questa settimana dopo un lungo periodo di assenza torna il nostro tecnico di officina per provare a chiarire alcuni dubbi ad un conducente in merito ai messaggi di errore che compaiono sul display del nuovo DTCO 4.0e

      Il tachigrafo VDO dalla versione 2.0 ha una funzionalità denominata COUNTER che permette ai conducenti di tenere sotto controllo i propri tempi di guida e riposo in modo tale da rispettare il regolamento 561/06.

       

       

      Quali novità sono state introdotte con la versione 4.0e?

      Con la nuova versione 4.0e alla funzione counter, sono stati aggiunti, in accordo con la Direttiva sull’orario di lavoro 2002/15/CE due nuovi contatori sull’orario di lavoro (orario di lavoro giornaliero e settimanale)

      La direttiva 2002/15/CE è stata recepita in Italia dal D.lgs 234/2007 e comprende nella definizione di orario di lavoro:

      Qual è la differenza tra orario di lavoro e impegno giornaliero?

      Secondo quindi la definizione della direttiva 2002/15/CE per orario di lavoro si intende : Guida + altre mansioni

      Perché potrebbero uscire dei messaggi di errore o degli alert anche se siamo in regola?

      Nell’esempio sotto, il conducente ha effettuato durante la giornata 8 ore e 1 minuti di guida circa 2 ore di “altri lavori” per cui risulta perfettamente in regola sia con la normativa 561/06 sia con la DIRETTIVA 2002/15 (D. lgs 234/07).

      Il tachigrafo è impostato per default (in minuti) sui seguenti parametri

      1. Orario di lavoro giornaliero: 600 minuti = 10 ore
      2. Orario di lavoro settimanale: 3600 minuti = 60 ore
      3. Orario di lavoro continuo: 360 minuti = 6 ore
      4. Interruzione minima del lavoro 30 minuti

       

      Per orario di lavoro si intende guida + martelli, e quindi nel caso in cui un conducente dovesse fare 8 ore di guida e 2 ore di martelli potrebbe ritrovarsi ad avere un messaggio di errore/alert sull'orario di lavoro giornaliero. 

      Cosa fare quindi per evitare di vedere messaggi di alert sul lavoro giornaliero?

      La soluzione per evitare la comparsa di questo messaggio anche se siamo in regola è di andare in officina e chiedere al tecnico di cambiare il parametro sull’orario di lavoro giornaliero.

       

       

      Aumentando il numero dei minuti nel contatore dell’orario di lavoro (inteso come da direttiva 2002/15) il messaggio non comparirà più ( o comunque comparirà nel caso di sforamento di tale parametro).

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      Torna questa settimana il nostro formatore, per rispondere ad un quesito relativo alla carta tachigrafica.

      In particolare, il conducente che ci scrive ha sentito dire che non è possibile estrarre la carta dal tachigrafo per più di 3 volte nell’arco della giornata.

      Partiamo dal nostro solito ripasso

      Che cos’è una carta tachigrafica?

      La carta tachigrafica è un supporto elettronico sul quale il tachigrafo digitale registra una serie di informazioni relative al conducente come ad esempio:

      • Targa del veicolo guidato
      • Guida
      • Riposo
      • Disponibilità
      • Altri lavori.

      Il conducente può estrarre la carta tachigrafica durante la giornata?

      L’art 34 c.3 lett. b) cita: “. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv) (riposo, altre mansioni, disponibilità):

      a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione;

      oppure

      b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo. (LEGGI ARTICOLI SU INSERIMENTI MANUALI) 

      Tornando quindi al quesito iniziale, il conducente PUÒ estrarre la carta durante la giornata, tutte le volte che si allontana dal veicolo e non lo ha in disponibilità; l’accortezza che deve avere è quella di inserire manualmente le attività nella carta al momento dell’introduzione di quest’ ultima nel tachigrafo al fine di non incorrere in sanzioni.

       

      È possibile individuare da una stampata se il conducente ha estratto la carta dal tachigrafo durante la giornata?

      Si è possibile, infatti se sulla stampata, si trovano attività registrate tra linee tratteggiate (come nell’esempio sotto) significa che la carta è stata estratta e poi inserita.

      Nell’esempio in questione il conducente ha estratto la carta alle ore 08:34 l’ha inserita alle 09:07 e ha registrato che lontano dal veicolo ha effettuato 33 minuti di “altri lavori”

       

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      Torna dopo molto tempo il nostro Comandante per rispondere ad un quesito in merito ai controlli su strada.

      Che cos’è la carta di controllo?

      Il sistema del tachigrafo digitale prevede l’utilizzo di carte elettroniche che consentono di memorizzare i dati relativi ad alcune attività o di accedere alla memoria.

      La carta di controllo è un supporto che permette di avere accesso ai dati contenuti nei tachigrafi digitali.

       

       

      Quali operazioni consente di fare la carta di controllo?

      La carta di controllo consente agli organi di controllo di accedere alla memoria di massa del tachigrafo e di effettuarne lo scarico; permette inoltre di avere accesso ad una serie di informazioni relative al tachigrafo e alle carte dei conducenti eventualmente inserite. (REG. 165/2014 art. 38 c. 1 lett. A)

      La carta tachigrafica di controllo è da considerarsi come una “chiave” necessaria per poter aver accesso a determinate informazioni e per poter effettuare il download.

      Cosa prevede la normativa in materia di controlli su strada?

      L’allegato I PARTE Acontrolli su strada” del D. lgs 144/2008, in recepimento della direttiva 2006/22/CE prevede che nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:

      1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo e/o sui tabulati;

      2) per il periodo di cui all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; (Modalità di contestazione Circolare Ministero Interno Italiano in allegato)

      3) all’occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall’apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo; (Modalità di contestazione Circolare Ministero Interno Italiano in allegato)

      4) il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell’apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

      5) all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.

       

      È quindi obbligatorio inserire la carta di controllo durante una verifica su strada?

      No- Nessuna normativa Europea ne nazionale impone l’obbligo di inserire la carta di controllo nel tachigrafo durante i controlli su strada.

      La carta di controllo va OBBLIGATORIAMENTE inserita solo se si deve EFFETTUARE  lo SCARICO DELLA MEMORIA DI MASSA DEL TACHIGRAFO.

      L’ unica eccezione è data dall’ art. 22 c. 5 del Reg 165/2014:

      “..I componenti del tachigrafo sono sigillati come specificato nella scheda di omologazione.

      Sono sigillate eventuali connessioni al tachigrafo potenzialmente vulnerabili rispetto a manomissioni, compresa la connessione tra il sensore di movimento e la scatola del cambio nonché, se del caso, la targhetta di montaggio.

      La rimozione o la rottura di un sigillo è effettuata solamente:

      – da installatori o da officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all’articolo 24 a fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo, o da funzionari di controllo adeguatamente formati e, ove necessario, autorizzati a fini di controllo,

      – a fini di riparazione o modifica del veicolo che alteri il sigillo. In siffatti casi, deve trovarsi a bordo del veicolo una giustificazione per iscritto della rimozione dei sigilli nella quale si dichiarino la data e l’ora in cui si sono infranti i sigilli. La Commissione elabora mediante atti di esecuzione un modulo di giustificazione per iscritto.

      I sigilli rimossi o rotti sono sostituiti da un installatore o da un’officina autorizzati, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura.

      Qualora i sigilli siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, essi possono essere sostituiti da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico senza indebito ritardo.

      Qualora un funzionario di controllo rimuova un sigillo, la carta di controllo è inserita nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell’ispezione, compreso in caso di apposizione di un nuovo sigillo.

      Il funzionario di controllo riporta in una giustificazione scritta almeno le informazioni seguenti:

      — numero di identificazione del veicolo;
      — nome del funzionario;
      — autorità di controllo e Stato membro;
      — numero della carta di controllo;
      — numero del sigillo rimosso;
      — data e ora della rimozione del sigillo;
      — numero del nuovo sigillo, in caso di apposizione di un nuovo sigillo da parte del funzionario di controllo.

      Anteriormente alla sostituzione dei sigilli, un’officina autorizzata effettua un controllo ed una calibratura del tachigrafo, tranne qualora un sigillo sia stato rimosso o rotto a fini di controllo e sostituito da un funzionario di controllo.

       

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      REG. 165/2014 aggiornato

      REG. 561/06  aggiornato

      D.LGS 144/2008

      Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 6394 del 14 ottobre 2021 contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 del codice della strada attraverso i dati registrati dal tachigrafo.

       

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      Anche questa settimana, torna a gran richiesta il nostro formatore per un ulteriore approfondimento sulla regola dei 12 giorni.

      Quando è stata introdotta la deroga dei 12 giorni?

      La deroga dei 12 giorni è stata introdotta dall’art 29 del REG. 1073/2009 CE (che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006) che ha previsto la modifica dell’art. 8 del Reg. 561/06 con l’aggiunta del paragrafo 6 bis.

      Partiamo con il ripasso.

      Cosa prevede questa deroga?

      La “regola dei 12 giorni” prevede che solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, possa rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.

      Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

      – di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

       

      – oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

      NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

       

      Quali sono le condizioni necessarie per poter usufruire della deroga dei 12 giorni?

       Per poter usufruire della deroga dei 12 giorni è necessaria la presenza di tutte le seguenti condizioni:

       

      1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

      2 – Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (non è ammesso il tachigrafo analogico).

      3 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

      Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore: In caso di trasporto internazionale di passeggeri quale è la sanzione applicata se dopo i 12 turni da 24h effettuo un riposo settimanale ridotto del 10% (66 ore 36 min) rispetto alle 69 ore minime richieste?

       

      Nella fattispecie, la gravità dell’infrazione si basa sul secondo riposo che il conducente dovrebbe effettuare (45+24).

      Il 10 % di 24 ore sono 144 minuti (cioè 2 ore e 24 minuti): 24 ore – 2 ore e 24 min = 21 ore e 36 minuti

       

      Il conducente effettuando 66 ore 36 minuti è come se avesse fatto 45 (regolare) + 21:36 (ridotto entro il 10 %).

      In questo caso la sanzione sarebbe zero

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      Anche la pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore che proverà a chiarire un dubbio sull’impegno giornaliero.

      Come abbiamo più volte scritto nei nostri articoli, la parola/concetto di “impegno” non è presente nel codice della strada, ma è una definizione che viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

      L’impegno giornaliero si potrebbe definire come: il tempo complessivo di guida e altre mansioni che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa;

       

      Definire l’impegno ci aiuta a capire quanto riposo dobbiamo effettuare e per individuare il momento in cui va iniziato un riposo è importante aver chiaro il concetto di “arco di 24 ore”.

      Che cosa significa arco di 24 ore?

      Arco di 24 ore” significa che dalla prima attività lavorativa registrata sulla carta tachigrafica (guida o lavoro) entro 24 ore (da quel momento) è necessario effettuare un riposo di almeno 9 o 11 ore.

      Per arrivare a rispondere alla domanda del nostro lettore dobbiamo prima rinfrescare i concetti di riposo giornaliero regolare e ridotto.

       

       

      Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

      RIPOSO (Art 8):

      “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

      Il riposo può essere:

      RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

      Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

      13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

      RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

       

       

      RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

      Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
       

      15 ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

      Dopo aver chiarito i concetti di “impegno” e “riposo giornaliero” possiamo rispondere al quesito iniziale:

      In una giornata di 15 ore di impegno avendo fatto le tre ore di pausa consecutive l'impegno rimane di 15 ore o e di 13?

      Se il conducente nell’arco della giornata effettua 3 ore di sosta ininterrotte rientra nell’ipotesi di riposo regolare MA frazionato.

      RIPOSO REGOLARE

      RIPOSO RIDOTTO

      RIPOSO REGOLARE

      Nell’esempio dell’immagine inizia l’attività lavorativa alle ore 05:00 del mattino e termina alle ore 20:00 della sera come nel caso del riposo ridotto.

      Per semplicità negli esempi e nella consuetudine viene utilizzato il termine “15 ore di impegno” in quanto l’orario in cui si termina in entrambe le situazioni è lo stesso; ma in realtà nel caso del riposo frazionato le ore di riposo (3+9) sono 12 e le ore di lavoro 12.

      In sintesi, quindi una giornata di 15 ore di impegno (con tre ore di pausa consecutive) è considerata come una giornata da 13 ore. (in quanto in entrambe le situazioni si ha un riposo REGOLARE)

       

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      La normativa EU sui tempi di guida e riposo prevede una serie di deroghe specifiche per particolari tipologie di trasporto.

      Questa settimana il nostro formatore per rispondere al quesito di un nostro lettore, ritratterà un argomento specifico del trasporto internazionale di passeggeri : “la deroga dei 12 giorni”.

       

      Qual è la definizione di trasporto internazionale di passeggeri?

      L’art 2 del REG 1073/2019 definisce i “trasporti internazionali di passeggeri” come gli spostamenti di veicoli:

      1 – I cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o Paesi terzi;

      2- I cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso stato membro, mentre l’imbarco O lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;

      3 – Da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

      4 – Tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri.

       

      Quando è stata introdotta la deroga dei 12 giorni?

      La deroga dei 12 giorni è stata introdotta dall’art 29 del REG. 1073/2009 CE (che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006) che ha previsto la modifica dell’art. 8 del Reg. 561/06 con l’aggiunta del paragrafo 6 bis.

       

      Cosa prevede questa deroga?

      Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo (riposo settimanale) di 12 periodi di 24 ore consecutivi.
      Allo scadere del dodicesimo periodo di 24 ore dovrà usufruire:

      • di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

      • oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore).

      La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

       

      Quali condizioni bisogna rispettare per poter usufruire dei questa deroga?

       

      1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri deve avere una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

       

      2 – Il veicolo sul quale viene effettuato deve essere munito di tachigrafo digitale (NON è AMMESSO TACHIGRAFO ANALOGICO).

       

      3 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, a bordo del veicolo devono esserci due conducenti; nel caso di conducente singolo, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

       

      Quindi la riduzione a 3 ore di guida tra le 22:00 e le 06:00 come condizione per accedere alla deroga vale solo nel caso di trasporto internazionale di passeggeri con un solo conducente alla guida.

      NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

       

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      Art. 8 6-bis REG. 561/06 “Deroga die 12 giorni“

       

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      Torna questa settimana il nostro consulente per affrontare un argomento molto “caldo” che sta provocando parecchi malumori negli ultimi tempi; parliamo delle sanzioni ex art 179 con conseguente sospensione della patente comminata ai conducenti per il mancato o errato blocco azienda sul tachigrafo.

      Oggi ci limiteremo ad esporre il problema riscontrato da alcune aziende e a dare delle indicazioni di massima; sarà nostra cura prossimamente approfondire ulteriormente la questione con ulteriori informazioni.

      Come sempre prima facciamo un passo indietro e iniziamo con il nostro solito ripasso.

      Che cos’è il blocco azienda?

      Al fine di impedire a persone non autorizzate di avere accesso ai dati del tachigrafo, prima di iniziare ad utilizzare un nuovo tachigrafo si dovrebbe effettuare il “blocco di dati” ; questo significa che quando, un’azienda acquista (ma anche noleggia) un mezzo pesante, sia nuovo che usato, una delle prime cose da fare è associare il tachigrafo digitale presente sul veicolo alla nuova azienda.

      Questa semplice operazione si chiama “blocco azienda”.

      Quali carte tachigrafiche permettono lo scarico del tachigrafo?

      Le carte che permettono lo scarico del tachigrafo sono:

      • CARTA OFFICINA che può accedere alla memoria del tachigrafo e scaricare i dati contenuti al suo interno senza limitazione alcuna.
      • CARTA DI CONTROLLO che, come la carta officina, può avere accesso senza limiti alla memoria del tachigrafo.
      • CARTA AZIENDA: quest’ultima permette l’accesso e il conseguente scarico dei dati solo all’azienda che ha in disponibilità il mezzo.

       

      In sostanza quindi il blocco azienda  è un’operazione che permette all’azienda proprietaria del veicolo di poter avere l’accesso esclusivo ai dati presenti all’interno del tachigrafo e poterli scaricare ; se un soggetto decidesse con una semplice chiavetta di scarico di effettuare un download della memoria di massa del tachigrafo senza carta azienda non otterrebbe alcun risultato in quanto senza una “chiave di accesso” non avrebbe alcuna possibilità di scaricare ne analizzare i dati.

      Premesso questo quindi passiamo allo step successivo.

       

      È obbligatorio effettuare il blocco azienda?

      No, il blocco azienda non è obbligatorio, e nei vari regolamenti non troviamo alcuna norma che preveda espressamente l’obbligo del blocco azienda.

       

      In caso di controllo su strada come viene considerato e sanzionato il mancato o errato blocco azienda?

      In caso di controllo su strada abbiamo individuato due linee di pensiero:

      • La prima più “blanda” che si concretizza in un art. 19 L. 727/78 Euro 52,00
      • La seconda decisamente più “severa” e vale a dire un’art 179 cds:

       

      • Comma 2 Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo”. SANZIONE ACCESSORIA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DEL CONDUCENTE DA 15 GG A 3 MESI + 10 PUNTI DELLA CQC

       

      • comma. 3 Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 831 a euro 3.328”.

        SANZIONE AMMINISTRATIVA ALL’AZIENDA

      In entrambi i commi non vi è un richiamo specifico all’operazione di blocco azienda. 

       

      Sintesi sanzioni BLOCCO AZIENDA 

      MANCATO BLOCCO

      ART. 19 LEGGE 272/1978

      ART. 179 C. 2

      ART. 179. 3

      IMPORTO

      52,00

      Da 866 a 3.464 euro

      Da 831 a 3.328 euro

      SOGGETTO SANZIONATO

      CONDUCENTE

      CONDUCENTE E AZIENDA

      AZIENDA

      SANZIONE ACCESSORIA

      NO

      Sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi e 10 punti della CQC

      NO

       

       

      In SINTESI, ricordarsi di effettuare correttamente le procedure di BLOCCO AZIENDA.

      Per conoscere le corrette procedure di BLOCCO vi invitiamo a visitare il nostro  e-commerce dove è possibile acquistare trovare le schede tecniche  per i tachigrafi VDO E STONERIDGE. ( CLICCA QUI) 

       

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      Questa settimana torna il nostro consulente per rispondere ad un quesito sulla possibilità di effettuare più di tre riposi giornalieri ridotti nella stessa settimana.

      Abbiamo approfondito più volte in passato la questione del riposo giornaliero me è sempre utile rinfrescare alcune definizioni.

       

      Qual è la definizione di riposo?

      Art. 4 lett. f) viene definito «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

       

      Cosa si intende per periodo di riposo giornaliero?

      l’Art 4 lett. g) definisce il «periodo di riposo giornaliero» come: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»

       

      Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

      RIPOSO (Art 8):

      “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

      Il riposo può essere:

       

      RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

      Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

      13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

       RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

      Secondo L’art 8 comma 4. Del REG. 561/06: I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

       

      In questo caso quindi non si deve ragionare in base alla settimana fissa vale a dire quella che va da lunedì a domenica ma sulla base della settimana lavorativa del conducente cioè da riposo settimanale a riposo settimanale.

       

      Tornando quindi alla domanda del nostro lettore: posso fare in una settimana di calendario 5 riposi giornalieri ridotti se interrotti da un riposo infrasettimanale di 24 o 45 ore?

      La risposta è SI e riportiamo di seguito un grafico esemplificativo del caso in questione (attenzione il grafico è un semplice esempio non esaustivo)

      Nell’esempio grafico sopra, il conducente, nella settimana 1, svolge per 5 volte un riposo giornaliero ridotto di 9 ore.

       

      Per quanto possa sembrare sbagliato in realtà l’esempio è corretto in quanto il conducente ha interrotto la settimana lavorativa (e quindi il calcolo dei riposi giornalieri ridotti) svolgendo, giovedì e venerdì un riposo settimanale regolare di almeno 45 ore.

       

      La stessa cosa vale per la settimana 2, iniziando con un riposo settimanale regolare di 45 ore e svolgendo nella stessa settimana anche un riposo ridotto di 24 i riposi ridotti in questo caso sono 4.

      Lo stesso vale per la settimana numero 3.

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      È vero che posso fare 4 riposi da 9 ore in una settimana ed essere in regola?

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      La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro formatore il quale fornirà ulteriori chiarimenti sulle 10 ore di guida giornaliere.

       

      Che cosa si intende per “periodo di guida”?

      Art. 4 lett. q) REG. 561/06 definisce il periodo di guida come: “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato”.

       

      Che cosa si intende per “periodo di guida giornaliero”?

      L’art. 4 lett. k) REG. 561/06 definisce il periodo di guida giornaliero come: “il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale”.

       

      A quanto può ammontare il periodo di guida giornaliero?

      Art. 6 Reg. 561/06: “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 orenon più di due volte nell'arco della settimana”.

      Da qui si evince che per due volte nell’arco di ogni settimana è possibile fare “fino a” 10 ore di guida; bisogna porre l’attenzione sulla parola “fino a”, in quanto superate le 9 ore anche di 1 solo minuto è come se fossero “fino a 10 ore”.

      NB: il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto non 10, ma ai fini del regolamento siamo già nella fascia delle 10 ore.

       

      Che cosa si intende per settimana?

      L’art 4 lett. i) REG. 561/06 definisce la settimana come “il periodo di tempo compreso tra le 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica”.

       

      Fatte queste dovute premesse arriviamo alla domanda del nostro conducente, e cioè se faccio un riposo di 24 durante la settimana posso fare 4 volte 10 ore di guida?

      La risposta è NO.

      Quando si parla di 10 ore di guida giornaliera per massimo due volte alla settimana, non si fa riferimento alla settimana lavorativa del conducente, cioè da riposo settimanale al successivo riposo settimanale ma si intende la settimana solare che va dalle 00:00 del lunedì alle 24:00 della domenica.

      Nell’esempio in questione il fatto che il conducente effettui 24 ore di riposo giornaliero durante la settimana, non “azzera” il conteggio delle 10 ore di guida. In questo caso, quindi, non è possibile svolgerle per altre due volte.
      Un esempio corretto potrebbe essere il seguente.

       

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      Torna dopo molto tempo il nostro tecnico di officina per fornire alcuni chiarimenti sul tachigrafo Stoneridge SE5000-8 RG.

      Un conducente, ci ha scritto preoccupato per un messaggio che gli è comparso sul display del tachigrafo e vorrebbe sapere come comportarsi per non incorrere in errori e conseguenti sanzioni.

       

      Che tipologia di tachigrafo è lo Stoneridge SEE5000-8RG?

      Il Tachigrafo Stoneridge RG è un tachigrafo “intelligente” di ultima generazione.

       

      Che cosa significa tachigrafo intelligente?

      Un tachigrafo intelligente è una tipologia di strumento che oltre a registrare tempo, attività, velocità registra anche la posizione del veicoli (latitudine e longitudine) a determinati intervalli di tempo.

       

      Quali sono le nuove funzioni del tachigrafo SE5000-8 RG?

      Le nuove funzioni del tachigrafo SE5000-8 RG sono:

      1. Promemoria per la nazione di inizio e fine turno
      2. Assistenza all’attraversamento della frontiera
      3. Regolazione automatica dell’ora locale
      4. Driver time display

      In riferimento alla domanda di oggi, andremo ad approfondire la prima delle nuove funzioni vale a dire il promemoria per la nazione di inizio e fine turno.

       

      È obbligatorio inserire la nazione di inizio e fine turno?

      Si – L’Art. 34 C. 7 Reg. 165/2014 cita:

      “ Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

      Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo”.

       

      Quali sanzioni sono previste nel caso in cui non venga inserita la nazione di Inizio o fine turno?

      Nel caso in cui non venga inserita la nazione di inizio e fine turno le sanzioni in caso di controllo:

      •  su strada ammontano a euro 52,00 (ex. Art 19 legge 727/1978)
      •  Presso i locali delle imprese euro 25,00.

       

      In che modo il nuovo tachigrafo STONERIDGE SE5000—8 RG può aiutare il conducente a prevenire queste sanzioni?

      Con il nuovo promemoria per la nazione di inizio e fine turno è possibile ricordare al conducente di indicare queste informazioni quando la carta viene lasciata all’interno del tachigrafo per il riposo giornaliero.

      NAZIONE DI INIZIO

      Se la carta è all’interno del tachigrafo per più di 180 minuti, e il tachigrafo sta registrando PAUSA, nel momento in cui viene acceso il quadro al conducente verrà richiesto di inserire il luogo di inizio .

      Se si desidera registrare la NAZIONE DI INIZIO:

      • Alla domanda “Start new work period? – YES”

      .

      • Confermare “OK”

                  

      • Selezionare il Paese: Italia, Germania ecc..

      • Confermare “OK” per salvare le modifiche.

       

      Se NON si desidera registrare la NAZIONE DI INIZIO?

      • Alla domanda “Start new work period?”
      • Selezionare “NO”
      • Confermare con “OK”

       

      Le informazioni possono essere tradotte in italiano?

      No – queste informazioni sono indicate solo in inglese.

       

      NAZIONE DI FINE

      Quando si imposta l’attività di riposo e poi si spegne il quadro ( con carta inserita) oppure si spegne prima il quadro e poi si imposta l’attività su riposo , il tachigrafo richiederà di registrare il luogo di fine.

      Se si desidera registrare la NAZIONE DI FINE

      • Alla domanda “End new work period? – YES”

       

      • Confermare “OK”

         

      • Selezionare il Paese: Italia, Germania ecc

      • Confermare “OK” per salvare le modifiche.

       

      Se NON si desidera registrare la NAZIONE DI FINE?

      • Alla domanda “END new work period?”
      • Selezionare “NO”
      • Confermare con “OK”

       

      È possibile disattivare o impostare delle tempistiche diverse a questo messaggio?

      L’impostazione predefinita mostra sul display la nazione per 30 secondi o fino a quando il conducente conferma o cancella il promemoria.

      L’impostazione può essere modificata:

      • Con carta officina
      • Con carta azienda.

       

      Quali opzioni sono previste?

      Dopo aver inserito la carta officina o la carta azienda è possibile:

      • DISATTIVARE il promemoria: “OFF”
      • MANTENERE attivo il promemoria: “ON” il promemoria verrà visualizzato fino a quando non verrà cancellato o confermato.
      • Il promemoria verrà visualizzato per 30 secondi o fin o a quando non verrà cancellato o confermato : 30 SEC.
      • Il promemoria verrà visualizzato per 2 min o fino a quando non verrà cancellato o confermato: 2 MIN.

       

      Come si modificano le opzioni di visualizzazione di questo messaggio?

      • Accedere al menu premendo OK
      • Premere la freccia in basso fino ad arrivare a Parametri
      • Confermare con OK
      • Con le frecce selezionare l’opzione “Ask wk.pd. country”
      • Confermare con OK
      • Con le frecce selezionare l’opzione di visualizzazione del messaggio desiderata
      • Confermare con OK

       

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      Inserimenti Manuali

       

       

      © TachConsulting – Riproduzione riservata

      L’approfondimento di questa settimana è curato dal nostro Comandante, che proverà a chiarire nuovamente un dubbio sul corretto utilizzo della carta tachigrafica durante il riposo giornaliero.

      Nella fattispecie, il conducente che ci scrive ha un dubbio sull’obbligo o meno di estrarre la carta durante un riposo giornaliero a bordo del veicolo.

      In merito a ciò, Il Ministero dell’Interno con circolare 300/A/4683/20/111/20/3 del 03/07/2020 ha fornito dei chiarimenti in merito all’utilizzo della carta tachigrafica ed in particolare all’art. 34 REG 165/2014.

      L’art Art 34 Reg. 165/2014 cita:

      Comma 2: I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati.

      Comma 3: “… Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):

      Se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure L 60/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.2.2014.

      Se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale nel tachigrafo.

      La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea, in risposta ad un quesito formulato da un’associazione di categoria ha fornito il proprio parere esprimendo l’avviso che: “non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. 

      L’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che la loro carta sia protetta e utilizzata da loro stessi.

      Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo.

       

      Sulla base di quanto esposto quindi il Ministero dell’Interno ritiene che il conducente abbia l’obbligo di estrarre la carta solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell’attività sulla carta lasciata inserita.

      La circolare prosegue indicando che in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilitàha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all’interno del tachigrafo digitale.

      In sintesi
      Se il veicolo rimane nella disponibilità del conducente egli ha la facoltà di lasciare la carta inserita nel tachigrafo quando svolge attività diverse dalla guida (ad esempio riposo giornaliero).

       

      Se il conducente lascia la carta nel tachigrafo e inizia un riposo giornaliero deve effettuare altre operazioni sulla carta?

      Sì, il conducente che lascia la carta tachigrafica inserita nel tachigrafo e inizia il proprio periodo di riposo giornaliero, deve inserire manualmente la nazione di fine turno e il giorno successivo inserire manualmente la nazione di inizio turno.

      Il tachigrafo non registra automaticamente la nazione di Inizio turno.

       

      Come faccio a capire dalla stampata se ho effettuato correttamente la procedura?

      Qui di seguito riportiamo un esempio di come dovrebbe essere la stampa giornaliera corretta e un esempio di stampa giornaliera sbagliata nel caso la carta tachigrafica sia stata lasciata nel tachigrafo durante il riposo giornaliero senza aver registrato poi manualmente la nazione ad inizio e fine turno.

      Nel secondo esempio infatti sono state registrate correttamente tutte le attività, ma manca l’inserimento della nazione di inizio e fine turno,  perché il conducente non le ha inserite manualmente.

       

       

      Sono previste delle sanzioni se lascio la carta nel tachigrafo e non inserisco la nazione di inizio e fine turno?

      Secondo l’art. 19 legge 727/1978 “Il conducente del veicolo sopra indicato munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava omettendo di inserire nell’apparecchio il simbolo del Paese di inizio (e/o) fine lavoro, pur non essendo l’apparecchio collegato al posizionatore satellitare”

      Sanzione: € 52,00

      Pagamento entro 5 gg € 36,40

      Da € 52 a € 102 – Limiti edittali

       

      Sono previste sanzioni accessorie, quali ad esempio la sospensione della patente?

      No, non sono previste sanzioni accessorie.

       

      Allegati

      Circolare 300/A/4683/20/111/20/3 del 03 luglio 2020

       

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      La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro formatore, che prova a fornire dei chiarimenti in merito alla regola dei “12 giorni” valida per il trasporto internazionale di passeggeri?

       

      Che cos’è la regola dei 12 giorni?

      La deroga dei 12 giorni è prevista dall’art. 8, par. 6-bis, Reg. (CEE) n. 561/06.

       

      Cosa prevede questa deroga?

      Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.

      Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

      – di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

       

      – oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

       

      NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

       

      A quali condizioni si può ricorrere a tale deroga?

      1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

      2 – Prima di iniziare i 12 periodi di guida consecutivi il conducente deve svolgere un riposo settimanale di almeno 45 ore.

      3 – Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (non è ammesso il tachigrafo analogico).

      4 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

       

      Per poter usufruire della deroga le condizioni devono essere tutte rispettate?

      Sì, per poter usufruire della deroga devono essere rispettate tutte e 4 le condizioni.

       

      Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore:

      Un conducente che svolte trasporto internazionale di passeggeri può svolgere 12 giorni di guida + riposo di 90 ore e poi riprendere con altri 12 giorni di guida?

      La risposta è sì. Riportiamo di seguito un esempio grafico per rispondere in modo più dettagliato al quesito

       

      Il conducente in questione prima di iniziare i 12 periodi di guida consecutivi svolge regolarmente un riposo settimanale di almeno 45 ore. Attenzione perché non è possibile sfruttare la regola dei 12 giorni se il conducente ha appena terminato un riposo settimanale inferiore a 45 ore.

      Al termine dei 12 periodi di guida, il conducente svolge in modo completo un riposo settimanale di 90 ore, cioè due riposi settimanali regolari consecutivi (45+45= 90h).

      Successivamente quindi avendo svolto regolarmente i riposi settimanali può partire per altri 12 periodi di 24 ore.

      Si ricorda che al termine di quest’ultimi il conducente è comunque obbligato ad osservare o due riposi settimanali regolare consecutivi (45+45) o un riposo settimanale regolare e uno ridotto consecutivi (45+24).

       

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      La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente, il quale proverà a chiarire alcuni dubbi ad un conducente che ha compiuto i 68 anni.

      Nella fattispecie il conducente in questione ha rinnovato la patente il 13/01/2023 ha compiuto 68 anni 12/12/2022; la patente è stata rinnovata con categoria CE.

      Puoi guidare ancora un veicolo oltre le 20 ton?
       

      L’art. 115 co. 2 lett. a) del Codice della Strada stabilisce che chi guida autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t non può aver superato i 65 anni di età.

      Il comma. 2 lett. b) stabilisce invece un limite di età di 60 anni per la conduzione di mezzi destinati al trasporto persone.

      Tuttavia il Codice specifica anche che tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni, a condizione che venga rilasciato uno specifico attestato di idoneità.

      Dopo il compimento dei 68 anni di età non è più possibile condurre tali categorie di mezzi.

      Il fatto che la commissione medica locale abbia rinnovato la patente con categoria CE non autorizza il conducente a guidare mezzi che abbiano massa complessiva a pieno carico superiore a 20t fino alla scadenza del certificato dopo il compimento del 68.mo anno.

      Infatti la patente CE serve comunque a guidare mezzi che abbiano massa complessiva superiore a 3,5t, ma, nel caso di cui parliamo, non superiore a 20t.

       

      Quando scatta quindi il divieto di condurre veicoli superiori alle 20 ton?

      Il divieto scatta alla data del compleanno, a prescindere dalla scadenza del certificato di idoneità.

      Quindi, in ipotesi, se il conducente si sottopone a visita a settembre quando ha ancora 67 anni e ottiene il certificato di idoneità con validità annuale, ma nel mese di marzo dell’anno successivo compie i 68 anni, da qual momento non potrà più guidare mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore alle 20t, anche se il suo certificato scadrà il settembre successivo; naturalmente potrà continuare a condurre mezzi di peso inferiore.

       

       

       

      A seguito di numerose richieste di chiarimento sui riposi settimanali dopo 6 periodi di 24 ore riproponiamo la nostra parola all'esperto riportando maggiori dettagli ed esempio grafici per facilitarne la comprensione.

      Iniziamo con il consueto ripasso

      Qual è la definizione di “riposo settimanale”?

      Il periodo di riposo settimanale è: il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.

      Il riposo settimanale può essere di due tipi:

      – periodo di riposo settimanale regolare: almeno 45 ore

      – periodo di riposo settimanale ridotto: almeno 24 ore

       

      Come vanno effettuati questi riposi settimanali?

      Secondo l’Art. 8 comma 6 Reg. 561/06, nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

      – due periodi di riposo settimanale regolare (45+45).

      – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore (45+24).

      (sequenza corretta 45+24+45+24; sequenza errata 45+24+24+45)

      La riduzione del riposo settimanale ridotto è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione (in blocco attaccata ad un riposo di 9 ore).

       

      Quando è necessario iniziare il riposo settimanale?

      Il periodo di riposo settimanale deve iniziare “al più tardi” dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

      Ciò significa che,  dopo 144 ore (24h x 6gg) dal precedente riposo settimanale bisogna iniziarne un nuovo.

      Per esempio: se un conducente inizia la propria attività il lunedì alle ore 5:00, deve iniziare il successivo periodo di riposo settimanale entro domenica alle ore 5:00, non si fa alcun riferimento ai periodi di guida.

       

      Ma se un riposo settimanale cade a cavallo di due settimane?

      Secondo l'Art. 8 comma 9 del Reg. 561/06: "un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambre".

      Quindi se per esempio un riposo settimanale di 45 ore inizia la domenica mattina (settimana 1) e termina lunedì sera (settimana 2), può essere conteggiato nella settimana della domenica o nella settimana del lunedì e non in entrambe.

      Di seguito riportiamo un esempio grafico.

      Tornando alla domanda del nostro conducente quindi:

      Se il conducente effettua sempre 6 turni di lavoro e due di riposo (almeno 45 ore), risulta in regola?

      La risposta è SI, solo se però nel corso di due settimane consecutive siano sempre svolti due riposi settimanali.

      Riportiamo di seguito due esempi per illustrare meglio il concetto.

       

      ESEMPIO 1

      Questo esempio è corretto e mostra come ogni settimana, dopo 6 periodi di 24 ore, il conducente svolga correttamente un riposo settimanale di almeno 45 ore.
      In questo esempio infatti …

       

      ESEMPIO 2

      In questo esempio invece c'è un utilizzo del riposo settimanale non corretto.

      Il primo riposo di almeno 45 ore è svolto a cavallo di due settimane e quindi viene conteggiato per la settimana numero 1.

      Il secondo riposo settimanale invece è interamente svolto nella settimana numero 3 e quindi non può essere conteggiato per la settimana 2.

      Nell'esempio manca quindi un riposo settimanale per la settimana numero 2 ed è da considerarsi come violazione.

       

      L'esempio che riportiamo di seguito invece mostra come il conducente avrebbe potuto svolgere correttamente, la sequenza di riposi settimanali.

      Com'è possibile notare dal grafico, per poter svolgere ogni settimana un riposo settimanale corretto il conducente svolge solamente 5 turni lavoro la settimana numero 2 e 4.

       

      Gli esempi non sono da considerarsi esaustivi in quanto le fattispecie potrebbero essere numerose. 

      Ci teniamo a precisare, che per tutti gli esempi, il conducente deve comunque prestare attenzione al rispetto della guida settimanale e bisettimanele.

       

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      La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro formatore che fornirà dei chiarimenti in merito al cambio di nazione da inserire nel tachigrafo digitale dopo il passaggio di confine tra uno stato e l’altro.

      Con il Pacchetto Mobilità, approvato dall’UE, è stato introdotto il REG UE 1054/2020 che ha apportato modifiche al REG. 561/06 sui tempi di guida e riposo e il REG. 165/2014 sui tachigrafi digitali.

      In particolare il 2 febbraio 2022 è entrato in vigore il comma 7 dell’art 34 REG 165/2014:

      Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

      Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro.

      La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.”

      Quindi nel caso del nostro conducente, che dall’Italia deve arrivare in Germania, dovrà inserire obbligatoriamente il cambio di nazione una volta entrato in Austria e poi anche in Germania.

       

       

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      La pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore che risponde al quesito di un conducente sul riposo ridotto in caso di multipresenza.

      Che cos’è la multipresenza?

      Secondo l’art.  4 del REG. 561/06:

      “…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.

      Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”

      Quindi la multipresenza è caratterizzata dal fatto che a bordo del veicolo ci sono contemporaneamente 2 conducenti e questa condizione deve permanere per tutto il tragitto/viaggio.

       

      Che vantaggi ci sono in caso di multipresenza?

      In caso di guida in multipresenza l’arco di tempo entro il quale è obbligatorio terminare un riposo giornaliero si amplia e passa da 24 ore a 30 ore con conseguente aumento dell’impegno giornaliero fino ad un massimo di 21 ore.

       

      Arriviamo quindi al quesito del nostro conducente, in caso di multipresenza si può sempre effettuare un riposo di 9 ore?

      L’art. 8 c. 5 del REG. 561/06 cita 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale”

      In sintesi quindi due conducenti che effettuano attività di multipresenza tutti i giorni tra due riposi settimanali possono effettuare sempre un riposo di almeno 9 ore.

      Se invece la guida in multipresenza è alternata a giornate di guida singola, il conducente quando è solo a bordo, deve rispettare il limite dei 3 riposi ridotti tra due riposi settimanali mentre quando è in multipresenza può sempre svolgere 9 ore di riposo (nell’arco delle 30 ore).

      Riportiamo di seguito due esempi:

      • Solo guida in multipresenza

       

      • Guida singola alternata con guida in multipresenza

       

       

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      La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro legale.

      Nella fattispecie, l’azienda che ha posto il quesito voleva avere delucidazioni in merito alla possibilità di far guidare i propri mezzi a soggetti non assunti come dipendenti ma titolari di semplice P.IVA.

      Secondo la legge 298/1974 art. 26 c. 1 la guida di un mezzo adibito al trasporto di cose in conto terzi da parte di un soggetto titolare di partita iva, senza essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori, comporta la violazione per trasporto abusivo”

      Le sanzioni previste sono:

      Violazione = Euro 4130,00 ( limiti edittali 2065,00 – 12394,00)

      Sanzione accessoria: fermo del veicolo per 3 mesi.

      Sono previste sanzioni anche per l’azienda che affida il proprio mezzo al prestatore d’opera?

      Si, in caso di affidamento del trasporto ad un soggetto non iscritto all’Albo, è prevista una sanzione a carico dell’azienda per un importo pari a Euro 4.130,00 (art. 46 l. 298/74)

      In sintesi quindi il mezzo potrà essere condotto solo da dipendenti dell’azienda, oppure potrà essere concesso in comodato o locazione (per i trasporti nazionali) o solo in locazione (per i trasporti internazionali) a soggetto munito di idonea iscrizione all’Albo dell’Autotrasporto, delle medesima categoria del cedente.

       

      La pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore che proverà a fare un po’ di chiarezza in merito ad uno degli argomenti rispetto ai quali c’è ancora molta confusione.

      Qual è la definizione di riposo settimanale?

      L’Art. 4 h del Reg. 561/06 definisce il periodo di riposo settimanale come: “periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo…”.

       

      Quante tipologie di riposo settimanale sono previste?

      L’Art. 8 c.6 del Reg. 561/06 indica che:
      Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
      a) due periodi di riposo settimanale regolari; oppure
      b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore.”

       

      Periodo di riposo settimanale regolare

      Almeno 45 ORE di riposo

       

      Periodo di riposo settimanale ridotto

      Almeno 24 ORE di riposo

       

      Ma se inizio un riposo settimanale venerdì alle 19:00 e riprendo a guidare lunedì mattina alle ore 5:00 il riposo va calcolato fino alle 24:00 della domenica o fino a lunedì mattina alle 5:00?

      Il qualsiasi caso il riposo settimanale va calcolato dall’ultima attività lavorativa fino all’inizio della successiva.
      In questo caso quindi il riposo settimanale va calcolato dalle 19:00 del venerdì fino alle 5:00 del lunedì. Non può quindi essere considerato fino alle 24:00 della domenica.

       

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      La pillola di questa settimana è curata dal nostro Consulente.

      Ci scrive un titolare d’azienda che si è visto recapitare una sanzione ex. Art 174 c. 14 per Euro 333,00, a seguito di un controllo sui tempi di guida (con relativa sanzione “lieve”) che un suo conducente ha subito su strada.

       

      Che cosa cita l’art. 174 c 14?

      L’art 174 c. 14 cita: L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 a euro 1.331 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”.

      Fin qui, voi direte, “tutto normale è la prassi”, se non fosse per il fatto che l’azienda ha assolto correttamente le attività di formazione, istruzione e controllo sui conducenti come previsto dalla DD 215/2016.

      Infatti l’azienda in questione, ha:

      1. fatto seguire ai propri conducenti un corso sul corretto utilizzo del cronotachigrafo ai sensi del DD215/2016 e possiede gli attestati;
      2. fornito adeguate istruzioni scritte;
      3. controlla mensilmente i dati dei conducenti e produce un report di analisi.

       

      Come mai pur avendo seguito la procedura è stata recapitata all’azienda la sanzione ex. Art 174 c. 14?

      L’azienda ha ricevuto il verbale a posteriori in quanto durante il controllo il conducente non ha esibito:

       

      Ma al conducente è stato chiesto di esibire tale documentazione?

      No, al conducente non è stato chiesto di esibire alcuna documentazione.

       

      Chi fa il controllo è obbligato a chiedere i documenti che dimostrino istruzione, formazione e controllo?

      No, in caso di controllo non è obbligatorio richiedere questi documenti.

       

      Come possono fare allora le aziende e i conducenti a tutelarsi?

      Il consiglio del nostro consulente è il seguente: durante un controllo su strada sui tempi di guida e riposo, consegnare sempre, assieme alla carta tachigrafica da analizzare:

      1. Attestato del corso di formazione
      2. Istruzioni scritte
      3. Lettere mensili di controllo

      Consigliamo inoltre alle aziende, non appena il conducente riceve un verbale su strada con violazioni minori, di inviare il prima possibile agli organi di polizia la documentazione che dimostri istruzione, formazione e controllo.

       

      Dove è possibile acquistare le istruzini scritte?

      È possibile acquistare la dispensa delle istruzioni scritte in formato digitale sul nostro negozio online.

       

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      Torna dopo molto tempo il nostro tecnico di officina che darà una spiegazione relativamente ad una problematica riscontrata da un nostro lettore.

      Andiamo a vedere cosa è successo.

      Il conducete che ci ha scritto ha notato che a fine turno dopo aver effettuato la stampata giornaliera, sulla carta sono state registrate quasi 20 ore di guida, di cui 12 continue (lo stesso sul counter); essendo consapevole di non averle fatte si è preoccupato e vorrebbe sapere cosa fare e quale problema potrebbe essersi verificato. Il veicolo montava un tachigrafo VDO.

       

      È necessario cambiare il tachigrafo? Come vengono registrate le attività di guida?

      Il tachigrafo digitale registra sulla carta tachigrafica tutte le attività svolte dal conducente in particolare:

      • Guida giornaliera
      • Guida settimanale
      • Guida bi-settimanale

       

      Come si calcolano le ore di guida in una settimana e come le registra il tachigrafo?

      Le ore di guida settimanali vegono conteggiate dalle 00:00 del lunedì alle 24:00 della domenica

      Il tachigrafo ogni lunedì riparte con il conteggio delle ore di guida per la settimana.

       

      Cosa devo fare se facendo la stampata oppure sul display del tachigrafo mi compaiono più ore rispetto a quelle che ho fatto?

      Esempio: Guida giornaliera 19 ore e 34 minuti

       

      Se sulla stampata risultano più ore di guida rispetto a quelle che ho fatto bisogna effettuare 3 controlli

      1 – verificare l’ultima attività di guida

      Se risultano “troppe” ore di guida continua come ad esempio nella stampa 12 ore CONTINUE significa che il tachigrafo non ha chiuso correttamente la registrazione sulla carta tachigrafica.

       

      2 – verificare gli eventi e anomalie della carta

      Se compare il simbolo indicato significa La carta del conducente dopo l’ultima estrazione non ha salvato correttamente i dati .

       

      3 – verificare sulla stampata km finali odometro e km finali della giornata

      se al termine delle attività giornaliere compaiono i seguenti numeri:

      1. odometro 6.777.215 km
      2. km 9.999

      Il tachigrafo risulta guasto e va sostituito.

      Una volta sostituito il tachigrafo il problema è risolto?

      Purtroppo la registrazione delle ore di guida in eccesso rimane salvata sulla carta tachigrafica.

       

      In caso di controllo cosa devo fare?

      In caso di controllo, su strada se dovessero riscontrare un eccesso di guida mostrare:

      1. la fattura di sostituzione del tachigrafo;
      2. la stampata effettuata contenente gli errori nei quali si vedono i numeri indicati in precedenza
      3. Eventuale dichiarazione da parte del centro tecnico che il tachigrafo è stato sosituito

       

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      La pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore, che fornirà alcuni chiarimenti in merito alle pause durante i periodi di guida.

      Definiamo prima di tutto “l’Interruzione” o più comunemente chiamata “pausa”:

      L’art 4 lett. d) Reg. 561/06 definisce «interruzione» (pausa): ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”

       

      Come devono essere effettuate le pause?

      Secondo l’art. 7 REG. 561/06: “Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

      Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.” 

      GUIDA di 4 ore 30 minuti – ALMENO (non meno di) 45 minuti 

      Nel testo del regolamento è indicato che dopo un periodo di 4 ore e 30 minuti il conducente debba effettuare una pausa di almeno (non meno di) 45 minuti ma nulla vieta a quest’ultimo di effettuare la pausa di 45 minuti anche prima della scadenza delle 4 ore e 30 minuti.

      Una cosa importante da ricordarsi è che dopo aver effettuato 45 minuti di pausa il conducente può sempre iniziare un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti (a meno che non abbia terminato l’attività giornaliera.) 

       

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      La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente e riguarda le nuove deroghe dell’art. 12 introdotte con il pacchetto Mobilità.

      Il Regolamento 561/06 prevede all'art.12 la possibilità di derogare, a determinate condizioni, i tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.

       

      L'art. 12 cita:

      "A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).

       Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato".

       

      Con il REG. 1054/2020 “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte due ulteriori deroghe

      All’art. 12 originale è stato aggiunto il seguente testo:

       

      DEROGA DI 1 ORA

      “A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6paragrafi 1 e 2 (guida giornaliera e guida settimanale), e dell'articolo 8, paragrafo 2 (riposo/impegno giornaliero), superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.

      SINTESI

      DEROGA MASSIMO 1 ORA di superamento di:

      • guida giornaliera e settimanale
      • Impegno giornaliero

      Non è quindi prevista la deroga per:

      • guida bisettimanale
      • pause delle 4 ore e 30 min

      Solo per rientrare:

      • nella sede dell’azienda
      • residenza conducente

      Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

      Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto).

       

      DEROGA 2 ORE (precedente alla circolare/chiarimento)

      “…Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.

      SINTESI

      DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:

      • solo guida giornaliera e settimanale

      Non è quindi prevista la deroga per:

      • impegno
      • guida bisettimanale
      • pause delle 4 ore e 30 min

      Solo per rientrare:

      • nella sede dell’azienda o
      • Residenza conducente

      Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

      Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.

       

      Quali chiarimenti ha fornito il Ministero?

      Il Ministero dell’Interno, con Circolare PROT. 300/STRAD/1/0000030689 DEL 22/09/2022 chiarisce che in base alla diversa lettura fornita dalla Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea, la portata giuridica della deroga contenuta nel comma 3 dell’art. 12 è la stessa di quella ai sensi del comma 2 di tale articolo.

      Pertanto: “…in presenza delle condizioni indicate, i conducenti possono superare fino a 2 ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale (rispettando le 90 ore bisettimanali), derogando anche le regole relative al riposo giornaliero, potendo concludere, quindi, al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del periodo di riposo giornaliero e settimanale”.

      SINTESI

      DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:

      • solo guida giornaliera e settimanale
      • impegno

      Non è quindi prevista la deroga per:

      • guida bisettimanale
      • pause delle 4 ore e 30 min

      Solo per rientrare:

      • nella sede dell’azienda o
      • Residenza conducente

      Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

      Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.

       

       

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      Allegati

      Circolare PROT. 300/STRAD/1/0000030689 DEL 22/09/2022

      Domande e Risposte 1 Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea

      Domande e Risposte 2 Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea

      transport.ec.europa.eu

       

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      La parola all’esperto di questa settimana è ancora a cura del nostro formatore.
      La domanda a cui deve rispondere riguarda il risposo settimanale ridotto e l’eventuale sanzione.

       

      Cosa si intende per periodo di riposo settimanale?

      L’art 4 lett. h) REG. 561/06 definisce: «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto».

       

      A quanto ammontano le ore di riposo settimanale regolare e ridotto?

      Secondo il Reg. EU 561/06 il conducente può svolgere due tipologie di riposo settimanale:

      – riposo settimanale regolare di almeno 45 ore, che può essere svolto tutte le settimane;

      – riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore che deve essere alternato con un riposo settimanale regolare di almeno 45 ore.

      Il riposo settimanale ridotto inoltre va sempre recuperato (o compensato).

       

      Che cosa succede se un conducente effettua un riposo settimanale ridotto al di sotto delle 24 ore?

      Nel caso in cui il conducente in questione dovesse effettuare un riposo settimanale ridotto al di sotto del 10% cioè fino a 21 ore e 36 min la sanzione sarebbe zero.  Rientrando nella prima fascia di gravità (minore) per questa tipologia di infrazione non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione.

       

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      Torna anche questa settimana il nostro formatore per rispondere ad un quesito sulla guida giornaliera.

      Un conducente ha effettuato 9 ore e 1 minuto di guida e si chiede se questo valga come 10 ore e come le considera il tachigrafo.

      Partiamo con alcune definizioni

      Che cosa si intende per “periodo di guida”?

      Art. 4 lett. q) REG. 561/06 definisce il periodo di guida come: “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato”.

       

      Che cosa si intende per “periodo di guida giornaliero”?

      L’art. 4 lett. k) REG. 561/06 definisce il periodo di guida giornaliero come: “il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale”.

       

      Quante ore di guida giornaliera può effettuare un conducente?

      Art. 6 Reg. 561/06: “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 orenon più di due volte nell’arco della settimana”.

      Da qui si evince che per due volte nell’arco di ogni settimana è possibile fare “fino a” 10 ore di guida, bisogna però porre l’attenzione sulla parola “fino a”, in quanto superate le 9 ore anche di 1 solo minuto è come se fossero “fino a 10 ore”.

       

      Ma quindi se il conducente fa 9 ore e 1 minuto di guida sono considerate 10 ore?

      No, il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto non 10 ore, ma per un solo minuto, ai fini del regolamento, il conducente utilizza una delle due possibilità della settimana di arrivare fino a 10 ore di guida.

       

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      La pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore.
      Un lettore ha posto un curioso quesito in merito al rinnovo della carta tachigrafica del conducente.

       

      Che cos’è una carta tachigrafica?

      La carta tachigrafica è lo strumento che consente l'utilizzo, nelle sue diverse funzioni, del tachigrafo digitale installato sugli automezzi adibiti al trasporto di merci e di persone.

      La carta tachigrafica, permette di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, l’azienda proprietaria del veicolo, un centro tecnico o un'autorità di controllo.

       

      Quanti tipi di carte tachigrafiche esistono?

      Le carte tachigrafiche sono 4 e ognuna ha una funzione diversa in relazione al soggetto che la deve utilizzare:

      • Carta del conducente
      • Carta azienda
      • Carta di controllo
      • Carta officina

       

      A che cosa serve la carta del conducente?

      La carta del conducente è l’unica tra le 4 carte tachigrafiche che serve per guidare.

       

      Quali dati sono contenuti nella carta del conducente?

      La carta del conducente oltre ai dati anagrafici contiene i seguenti dati:

      • Veicoli utilizzati
      • Attività effettuate (guida, lavoro, disponibilità, riposo)
      • Distanza percorsa
      • Lugo di inizio/fine attività lavorativa
      • Anomalie e guasti (della carta)

       

      Le Carte tachigrafiche hanno una scadenza?

      Sì, le carte tachigrafiche:

      • del conducente e dell'azienda hanno validità 5 anni,
      • la carta di controllo ha validità 2 anni
      • mentre la carta officina ha validità 1 anno.

       

      Arriviamo quindi al quesito del nostro lettore, ma se si rinnova la carta tachigrafica i dati di quella scaduta vengono trasferiti su quella nuova?

      La risposta è no, la nuova carta tachigrafica potrà contenere solo i dati registrati dalla data di attivazione in poi, i vecchi dati rimarranno sulla carta scaduta.

      NOTA BENE: è importante ricordarsi di effettuare lo scarico dei dati della carta scaduta in modo tale da avere sempre l’archivio completo.

       

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      Questa settimana rispondiamo ad un nostro lettore che ha ricevuto una visita di controllo da parte dell’Ispettorato del lavoro.

      A seguito del controllo effettuato, gli sono state elevate numerose sanzioni relative al mancato inserimento della nazione di inizio e fine turno. Il conducente dichiara di effettuare giornalmente la corretta procedura, ma come può essersi verificata questa discrepanza? Come si può risolvere? Cosa è importante sapere per evitare di trovarsi in questa situazione?

      Partiamo da un piccolo ripasso.

       

      Che cosa sono gli inserimenti manuali e perché sono importanti?

      L’inserimento della carta tachigrafica è la procedura più delicata e più importante che i conducenti devono effettuare all’inizio della propria attività giornaliera, ed è anche quella che può portare ad effettuare un elevato numero di errori (e di conseguenza ipotetiche sanzioni).

      L’unico strumento che registra i dati sulla carta tachigrafica è il tachigrafo digitale, per cui se la carta è in possesso del conducente e non è inserita nel dispositivo, su quest’ultima non potranno essere presenti dati quali (guida, lavoro, disponibilità, riposo).

      La procedura degli “inserimenti manuali” serve per registrare nella carta tachigrafica (a mano utilizzando i pulsanti del tachigrafo) due importanti informazioni:

      1. Le attività che il conducente ha svolto durante il periodo in cui la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità).
      2. La nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa).

       

      Se si effettua un inserimento manuale errato o proprio non si effettua che cosa può succedere?

      La carta tachigrafica deve sempre contenere informazioni complete, vale a dire che all’interno della memoria devono essere registrate tutte le attività svolte dal conducente, non devono esserci “buchi temporali” o meglio conosciuti con il termine “tempi sconosciuti” (tempi registrati sotto il simbolo del – ? -).

      Se si effettua correttamente la procedura degli inserimenti manuali, nella carta del conducente i “tempi sconosciuti” (tempi registrati sotto il punto di domanda -?-) e la nazione ad inizio attività saranno sempre giustificati correttamente.

      Al contrario se all’inserimento della carta:

      1. Si effettua una procedura errata
      2. Non si effettua proprio la procedura
      3. Non si effettua la procedura nei tempi previsti

      le attività verranno registrate tra i tempi sconosciuti sotto il simbolo del “?” con conseguente rischio di sanzioni.

      Quali sono le informazioni che devono essere SEMPRE presenti sulla carta tachigrafica?

      Se si analizza una carta tachigrafica, per ogni giornata dovranno essere presenti

      • Inserimento manuale del riposo notturno
      • Nazione di inizio turno
      • Eventuali cambi di nazione in caso di passaggio di frontiera
      • Nazione di fine turno

       

      Quali sono i riferimenti normativi che regolano tali inserimenti?

      Secondo l’art 34 c. 3 e 7 REG. 165/2014

      3.” Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):
      a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure
      b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.
      Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.”

      7. Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.
      Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo…

      …. Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’articolo 8.”

       

      Se manca una di queste informazioni a quali sanzioni si può andare in contro?

      Nel caso in cui nella carta del conducente fossero presenti tempi sconosciuti o non fosse stata giustificata la nazione ad inizio o fine attività è prevista una sanzione ex art. 19 Legge 727/1978.

       

      La sanzione per mancato inserimento della Nazione di Inizio e fine turno sono uguali sia in strada sia in caso di controllo dell’ispettorato del Lavoro?

      Questi errori (e conseguenti sanzioni) vengono trattati in maniera diversa in base al soggetto che effettua il controllo;

      1. CONTROLLO SU STRADA: € 52,00 per ogni  nazione inizio o fine mancante

      Manca solo uno dei due inserimenti di nazione: sanzione Euro 52,00

      Mancano entrambi gli inserimenti di nazione inizio/fine : Sanzione € 104,00

       

      2. CONTROLLO PRESSO I LOCALI DELL’IMPRESA: € 25,00

      Manca solo uno dei due inserimenti di nazione: Sanzione  € 25,00

      Mancano entrambi gli inserimenti di nazione inizio/fine: Sanzione  € 25,00 

       

      Oltre alla corretta procedura di inserimento quale altro importante fattore incide sulla registrazione di tali dati?

      Per non incorrere in sanzioni, non basta effettuare la procedura corretta, un altro fattore che incide sulla registrazione e il mantenimento delle informazioni sulla carta tachigrafica è la frequenza di scarico di quest’ultima (la normativa parla di massimo 28 giorni).

      Infatti più frequenti sono gli scarichi più dati saranno presenti all’interno della carta; se quest’ultima viene scaricata poco frequentemente, i dati rischiano di venire sovrascritti con conseguente perdita delle informazioni.

      Dopo questa lunga premessa arriviamo quindi al quesito del nostro lettore;

       

      ESEMPIO

      L’Ispettorato del Lavoro ha chiesto all’azienda “X” i dati relativi al periodo gennaio-aprile del conducente “A”.

      L’azienda, ha inviato un unico file contenente 4 mesi (gennaio-aprile).

      Inviando un unico file contenente 4 mesi alcune informazioni si sono sovrascritte e questo ha comportato un elevato numero di sanzioni.

      Se l’azienda avesse inviato tutti i file singoli scaricati nel periodo di riferimento queste sanzioni non si sarebbero verificate.

      In conclusione il nostro consiglio per evitare questo tipo di sanzioni è:

      1. Inserire ad inizio turno ed estrarre al termine del turno la carta dal tachigrafo tutti i giorni (in questo modo seguendo le richieste del tachigrafo non si rischiano dimenticanze);
      2. Se si decide di lasciare la carta nel tachigrafo ricordarsi di effettuare manualmente l’inserimento della Nazione di Inizio e fine turno;
      3. Scaricare i dati con più frequenza (settimanale, bisettimanale);
      4. In caso di richiesta di dati da parte dell’Ispettorato del lavoro fornire, per il periodo richiesto, il maggior numero di file possibili.

       

      Come si svolge la procedura di inserimento della carta tachigrafica?

      Per approfondimenti circa le procedure di inserimento della carta sul nostro e-commerce sono presenti tutte le schede tecniche per tipologia di tachigrafo.

      Evento di approfondimento

      Per ulteriori approfondimenti in merito all'argomento,  vi invitiamo a partecipare al seminario: “NUOVE PROCEDURE DI CONTROLLO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO SUL CORRETTO UTILIZZO DEL TACHIGRAFO” organizzato in collaborazione con Siak Sitemi, che si terrà a Verona sabato 24 settembre (per info scarica la scheda di iscrizione).

       

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      Questa settimana torna il nostro formatore per rispondere ad un quesito sul riposo giornaliero ridotto.

      Partiamo con un po’ di ripasso e di definizioni.

      Qual è la definizione di riposo?

      Art. 4 lett. f) viene definito «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

       

      Cosa si intende per periodo di riposo giornaliero?

      l’Art 4 lett. g) definisce il «periodo di riposo giornaliero» come: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»

       

      Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

      RIPOSO (Art 8):

      “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

      Il riposo può essere:

       

      RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

      Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

      13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

       RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

       

      RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte

      Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
      15 ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

      Arriviamo al quesito del nostro conducente:

      È vero che posso fare 4 riposi da 9 ore in una settimana ed essere in regola? La risposta è Sì.

      Secondo L’art 8 comma 4. Del REG. 561/06: I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

      In questo caso quindi non si deve ragionare in base alla settimana fissa dal lunedì alla domenica ma sulla base della settimana lavorativa del conducente cioè da riposo settimana a riposo settimanale.

      Riportiamo di seguito un grafico esemplificativo del caso in questione.

       

      Nell’esempio il conducente, nella settimana 1, svolge per 4 volte un riposo giornaliero ridotto di 9 ore. Per quanto può sembrare sbagliato in realtà l’esempio è corretto in quanto il conducente ha interrotto la settimana lavorativa (e quindi il calcolo dei riposi giornalieri ridotti) svolgendo, sabato, un riposo settimanale di almeno 24 h.

      Il conducente quindi da domenica della settimana 1 può iniziare a svolgere altri 3 riposi giornalieri ridotti.

       

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      Questa settimana torna il nostro Comandante per rispondere al quesito di un nostro lettore in merito al corretto utilizzo delle carte tachigrafiche durante il turno in multipresenza.

      Partiamo con un po’ di ripasso…

       

      Che cos’è la multipresenza?

      Secondo l’art.  4 del REG. 561/06:

      “…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducentiPer la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria”.

      Quindi la multipresenza è caratterizzata dal fatto che:

      • a bordo del veicolo ci sono contemporaneamente 2 conducenti e questa condizione deve permanere per tutto il tragitto/viaggio;
      • il secondo conducente deve salire a bordo entro 1 ora dalla partenza del primo conducente.

       

      Che vantaggi ci sono in caso di multipresenza?

      In caso di guida in multipresenza l’arco di tempo entro il quale è obbligatorio terminare un riposo giornaliero si amplia e passa da 24 ore a 30 ore con conseguente aumento dell’impegno giornaliero fino ad un massimo di 21 ore.

      In caso di multipresenza, se i due conducenti si alternano alla guida le carte tachigrafiche vanno invertite?

      Si – l’unica slot del tachigrafo che registra l’attività di guida sulla carta tachigrafica è la numero 1, la slot 2 registra attività di disponibilità.

      Nel caso in cui i due conducenti dovessero alternarsi alla guida, anche le carte tachigrafiche vanno invertite.

       

      A quale sanzione si potrebbe andare in contro se i conducenti non effettuassero lo scambio delle carte?

      Riportiamo di seguito un esempio grafico corretto di guida in multipresenza.

      Scenario con controllo svolto nei successivi 28 giorni.

      In caso di analisi degli ultimi 28 giorni si dovesse presentare la seguente situazione.

      Nell’esempio in questione:

      il conducente 1 si troverebbe una guida di 20 ore: sanzione di € 433,00 (10 punti CQC)

      E una sanzione su orario di lavoro a carico del datore di lavoro di € 100.

       

      Conducente 2

      21 ore di disponibilità a cui non si applica nessuna sanzione.

       

      Scenario con controllo su strada e verifica contestuale delle carte tachigrafiche.

      Se durante un controllo su strada si dovesse constatare che i due conducenti durante il turno in multipresenza non utilizzano correttamente le carte tachigrafiche, ad esempio il conducente 2 alla guida ma nella slot 1 si trova la carta del conducente 1.

      Sanzione:
      Art. 179 c.2 e c.9:
      – € 866,00
      – 10 punti CQC
      – sospensione patente (da 15 a 3 mesi)

       

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      Questa settimana torna il nostro formatore, per fornire alcuni chiarimenti in merito alle sanzioni.

      Durante i corsi di formazione molto spesso ci viene chiesto: ma non esiste una tolleranza del 10% su per questa determinata sanzione?

      Forse è il caso di chiarire la questione.

      In quale articolo del Codice della Strada sono presenti le sanzioni sui tempi di guida e riposo?

      Le sanzioni in materia di violazione della disciplina sui periodi di guida e riposo sono contenute nell’art. 174 del CDS.

       

      Verso quali soggetti sono indirizzate le sanzioni relative a tempi di guida e riposo?

      Per il mancato rispetto delle prescrizioni dettate nel regolamento n. 561/2006/CE sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico di:

       – conducente,

       – impresa da cui egli dipende;

       

       Come sono suddivise le sanzioni?

       

      Le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo sono suddivise in fasce di gravità

      – LIEVE (entro il 10%)

      – GRAVE (tra il 10% e il 20%)

      – MOLTO GRAVE (oltre il 20%)

       

      È prevista solo una sanzione amministrativa oppure anche la decurtazione dei punti dalla CQC?

       

      Per tutte le fasce è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione dei punti dalla CQC è prevista per le sanzioni GRAVI e MOLTO GRAVI.

       

      Veniamo quindi alla domanda del nostro lettore: esistono tolleranze in merito alle sanzioni sui tempi di guida e riposo?

      No – non esiste alcuna tolleranza in merito, se si “sforano” i tempi di guida e riposo per il 10% ci sarà una sanzione pari ad un valore previsto per la fascia del 10% di gravità.

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      Torna questa settimana il nostro Comandante per rispondere ad un quesito sulla guida settimanale.

       

      Cosa si intende per settimana?

      L’art 4 lettera i) REG 561/06 definisce la settimana come “il periodo di tempo compreso tra le ore 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica”.

       

      Come viene individuata la guida settimanale?

      Secondo l’art. 4 lettera l) la “guida settimanale” è “…il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana”.

       

      Che cos’è la guida bisettimanale?

      La guida bisettimanale è il periodo complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive.

       

      Quanto può guidare, al massimo, un conducente in una settimana?

      Secondo l’art. 6 c.2 del Reg. 561/06 “il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore

       

      Quanto può guidare, al massimo, un conducente in due settimane consecutive?

      Secondo l’art. 6 comma 3, “Il periodo complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore. "

      Arriviamo quindi al quesito del nostro lettore:

      Se guido 100 ore in 2 settimane a quanto ammonta la sanzione? Mi sospendono la patente?

      Totale guida bisettimanale: 100 ore

      Il periodo massimo di guida in due settimane non può superare 90 ore, se un conducente guida 100 ore rientra nella fascia di superamento tra il 10% e il 20%  la sanzione ammonta a:
      € 271,00 (€ 189,70 entro 5 giorni)1 punto della CQC

      Non è prevista come sanzione accessoria la sospensione della patente

       

       

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      Un nostro lettore, che svolge trasporto internazionale di merci, questa settimana ci ha posto un quesito su come giustificare correttamente l’attraversamento della frontiera con il tachigrafo digitale. Ecco di seguito la nostra risposta.

       

      Qual è il riferimento normativo riguardante l’attraversamento della frontiera?

      Con il Pacchetto Mobilità, approvato dall’UE, è stato introdotto il Reg. UE 1054/2020 che ha apportato modifiche al Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo e il Reg. 165/2014 sui tachigrafi digitali.

      In particolare dal 2 febbraio 2022 è entrato in vigore il Comma 7 dell’art 34 REG 165/2014:

      “Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

      Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro.

       La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.”

       

      Ma quindi in sintesi cosa deve fare il conducente se attraversa la frontiera?

      In caso di trasporto Internazionale con veicoli che installano tachigrafi digitali, dal 02 febbraio 2022 è obbligatorio, appena superato il confine:

      • fermarsi appena possibile;
      • registrare l’attraversamento inserendo la Nazione di Inizio.

      Ad esempio se il conducente è partito dall’Italia e sta transitando in Francia, appena passato il confine dovrà fermarsi alla prima area di sosta utile e inserire sul tachigrafo il simbolo del Paese Francia.

       

      Per effettuare l’inserimento della Paese nel tachigrafo è necessario fermarsi e togliere la carta tachigrafica?

      No. Per effettuare l’inserimento del Paese di attraversamento non è necessario estrarre la carta ma è possibile giustificarla attraverso il menù di navigazione del tachigrafo.

       

      Al momento della giustificazione dell’attraversamento è necessario inserire “Nazione di fine” e poi inserire “Nazione di inizio”?

      No, quando il conducente si ferma dopo la frontiera per giustificare il simbolo del Paese che sta attraversando, deve semplicemente indicare “Nazione inizio” (o Luogo di inizio) sul tachigrafo.

       

      Cosa sono la Nazione di inizio e fine sul tachigrafo?

      Come per i tachigrafi analogici è previsto l’obbligo di indicare il luogo di partenza e il luogo di arrivo per ogni giornata lavorativa, lo stesso obbligo è previsto per i tachigrafi digitali.

      I conducenti infatti devo sempre indicare a inizio giornata il simbolo del Paese di partenza, “Nazione inizio” e a fine giornata il simbolo del Paese di arrivo “Nazione fine”.

      Nel caso dell’attraversamento della frontiera quindi il conducente inserisce solo “Nazione inizio” (o Luogo di inizio) in quanto la sua giornata lavorativa prosegue anche se in un Paese differente.  La “Nazione fine” (o “Luogo di fine”) deve essere inserito solo al termine della giornata per chiudere l’impegno del conducente.

       

      Riportiamo di seguito un esempio.

      In questo caso il conducente parte dell’Italia e quindi quando inserisce la carta conducente nel tachigrafo indica il “Nazione inizio” Italia (I).

      Verso metà giornata il conducente attraversa la frontiera in Francia. Si ferma alla prima piazzola di sosta utile e indica sul tachigrafo “Nazione inizio” Francia (F).

      Al termine della giornata lavorativa il conducente si trova ancora in Francia e quindi quando estrae la carta indica il “Nazione fine” (Luogo di fine) Francia (F).

       

      Come si effettua la procedura di inserimento/cambio di nazione?

      Per approfondire le procedure di inserimento o cambio nazione è possibile acquistare le schede tecniche sul nostro e-commerce.

       

       

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      Questa settimana la pillola formativa è curata dal nostro Comandante, il quale ci fornirà alcune spiegazioni in materia di impegno giornaliero.

      Come abbiamo più volte scritto nei nostri articoli, la parola/concetto di “impegno” non è presente nel Codice della Strada, ma è una definizione che viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

      L’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida e altre mansioni che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa.

      Comprendere e definire il concetto di impegno ci aiuta a capire come organizzare il riposo giornaliero.

      Il riposo giornaliero può essere di tre tipi:

      REGOLARE 11 ORE SEMPRE

      REGOLARE “FRAZIONATO”: SEMPRE

      RIDOTTO: MASSIMO 3 VOLTE A SETTIMANA

      

      Dopo aver visionato i grafici che ormai conosciamo bene, andiamo a fornire una risposta al nostro lettore.

       

      Se faccio tutti i giorni 15 ore di impegno mi sospendono la patente?

      Le risposte a questa domanda possono essere 2:

      Caso 1

      In questo caso la sanzione è di € 758,00 e 10 punti ma nessuna sanzione accessoria come la sospensione della patente.

       

      Caso 2

      In questo caso non è prevista alcuna sanzione in quanto il riposo giornaliero regolare frazionato (3h + 9h) è possibile svolgerlo tutti i giorni della settimana lavorativa.

      In entrambi i casi non è mai prevista come sanzione accessoria la sospensione della patente.

       

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      Torna questa settimana il nostro formatore per un breve ripasso sul concetto di impegno e di riposo giornaliero.

      Come abbiamo più volte scritto nei nostri articoli, la parola/concetto di “impegno” non è presente nel codice della strada, ma è una definizione che viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

       

      L’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida e altre mansioni che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa; definire l’impegno ci aiuta a capire quanto riposo dobbiamo effettuare.

      Uno dei concetti che possono aiutare a comprendere l’organizzazione della giornata lavorativa (e quindi capire come effettuare i riposi) è: “arco di 24 ore”.

      “Arco di 24 ore” significa che dalla prima attività lavorativa registrata sulla carta tachigrafica (guida o lavoro) entro 24 ore (da quel momento) è necessario effettuare un riposo di almeno 9 o 11 ore.

       

      Andiamo ora a ripassare i diversi riposi giornalieri a disposizione di un conducente.

      Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

      RIPOSO (Art 8):

      “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

      Il riposo può essere:

      RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

      Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

      13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

       RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

       

      RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

      Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
      15 ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

      Dopo aver definito “impegno” e “riposo giornaliero” possiamo rispondere al quesito iniziale:

      Se faccio 15 ore di impegno devo fare obbligatoriamente 9 ore di riposo? O posso farne anche 11?

      Se il conducente ha svolto un impegno di 15 ore, le ore mancanti per completare l’arco delle 24 sono 9. Le ore di riposo in più (per arrivare ad 11) sono utili perché permettono al conducente di recuperare le energie psicofisiche ma ai fini del regolamento “non hanno validità”.

      Se un conducente svolge un impegno di 15 ore dovrà obbligatoriamente fare un riposo di ALMENO 9 ore soglia al di sotto della quale risulterà sempre in sanzione.

       

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      Torna questa settimana il nostro Comandante per fornire alcuni chiarimenti in merito ad un argomento molto dibattuto durante i corsi e cioè l’utilizzo del simbolo “altre mansioni” durante l’attività di carico e scarico.

      Iniziamo con un po’ di ripasso.

      Il tachigrafo registra 4 attività:

       Guida (in automatico nel momento il cui il mezzo inizia a muoversi)

       Altre mansioni (martelli incrociati) – A VEICOLO FERMO 

       Riposo (pausa) – A VEICOLO FERMO

       Disponibilità – A VEICOLO FERMO

       

      Modalità di registrazione delle attività:

      Modalità di registrazione delle attività :

      • quando il veicolo è in movimento il tachigrafo registra automaticamente l’attività di guida;
      • quando il veicolo si ferma con motore acceso il tachigrafo automaticamente si posiziona sul pittogramma “altri lavori” (martelli incrociati);
      • quando viene spento il motore il conducente deve selezionare autonomamente l’attività che andrà a svolgere.

      Se durante la fase di carico e scarico il conducente partecipa alle operazioni, dovrebbe impostare il tachigrafo sul pittogramma “altre mansioni” (martelli incrociati).

       

      Arriviamo quindi al nostro quesito: possono le forze dell’ordine entrare in un’azienda privata e verificare se il tachigrafo di un conducente impegnato in operazioni di carico e scarico è stato impostato correttamente su “altre mansioni”?

      La risposta è NO, in quanto i controlli di polizia per violazioni del Codice della Strada possono essere fatti solo su luogo pubblico o aperto al pubblico.

       

      Non potendo entrare in area privata, le forze dell’ordine potrebbero effettuare un controllo all’uscita e verificare se c’è stato un errato inserimento delle attività sul tachigrafo?

      In un’ipotesi remota ma comunque possibile, la polizia potrebbe fermare il veicolo in uscita dall’azienda e contestargli l’errato inserimento del simbolo (altre mansioni) nel tachigrafo, dopo aver verificato che il conducente stava effettuando operazioni di carico e scarico, ma non aveva impostato correttamente il tachigrafo sul simbolo di altre mansioni (martelli incrociati).

       

      A quanto ammonta la sanzione in caso di errato inserimento delle attività sul tachigrafo?

      Nel caso in cui, le forze dell’ordine provassero che il conducente all’interno dell’azienda durante le operazioni di carico e scarico non ha inserito correttamente il simbolo altre mansioni (martelli incrociati) la sanzione sarebbe: Art. 19 legge 727/78 di € 52,00.

       

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      Torna questa settimana il nostro formato per rispondere al quesito di un conducente in merito al recupero del riposo settimanale ridotto.

      Iniziamo con il solito ripasso.

       

      Come si definisce il riposo settimanale?

      L’Art. 4 h del Reg. 561/06 definisce il periodo di riposo settimanale come: “periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo…”.

      Il riposo settimanale può essere di due tipi:

      – periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore)
      – periodo di riposo settimanale ridotto (almeno 24)

      L’art. 4 letto. I) definisce «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;

      Se la settimana non coincide con quella definita poco sopra è previsto che:

      Il riposo settimanale vada effettuato dal conducente al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore (144 ore) dall’ultimo riposo settimanale.

      Quindi se il conducente inizia un turno, ad esempio, martedì alle 5:00 della settimana 1, entro lunedì alle 5:00 della settimana 2 deve effettuare un riposo settimanale.

       

      Cosa prevede la normativa in materia di riposo settimanale?

      Secondo l’Art. 8 del Reg. 561/06 nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
      – due periodi di riposo settimanale regolare (45+45), oppure
      – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. (45+24)

      Quindi le sequenze correte devono essere:

      45 + 24 + 45 + 24 oppure 24 + 45 + 24 + 45

       

      Quante ore sono previste per considerare un riposo settimanale regolare?

      Il riposo settimanale regolare prevede almeno 45 ore di riposo ininterrotte e può essere svolto tutte le settimane.

       

      Quante ore sono previste per considerare un riposo settimanale ridotto?

      Il riposo settimanale ridotto prevede almeno 24 ore di riposo ininterrotto e non può essere svolto tutte le settimane ma deve essere alternato con un riposo settimanale regolare da 45 ore.

       

      Se effettuo un riposo settimanale ridotto di 24 ore che cosa devo fare? Devo recuperarlo?

      Sì, il riposo settimanale ridotto va sempre recuperato (compensato).

       

      Quale procedura devo mettere in atto per il recupero?

      Quando si parla di riposo settimanale e recupero può essere utile seguire questa check-list

      1. Calcolare il recupero
      2. Effettuarlo in “blocco” (tutte le ore assieme).
      3. Le ore di recupero vanno “attaccate” ad un riposo giornaliero di almeno 9 ore oppure ad un riposo settimanale.
      4. Il recupero va svolto entro la terza settimana successiva a quella in cui è stato effettuato il riposo ridotto.

       

      Arriviamo quindi alla domanda del nostro conducente: fino a quando non recupero il riposo settimanale ridotto, devo svolgere tutti riposi settimanali regolari?

      Per arrivare alla risposta proviamo a fare l’esempio di un riposo settimanale ridotto di 30 ore

      Calcoliamo il recupero:

      Recupero = 45 ore – 30 ore = 15 ore

       

      Una soluzione potrebbe essere questa

      Il conducente in questo esempio decide di recuperare le 15 ore del primo riposo settimanale ridotto (settimana 1) entro la terza settimana successiva, cioè la settimana numero 4 nell’esempio.

      Nel frattempo svolge correttamente la settimana 2 un riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) e la settimana 3 un riposo settimanale ridotto (almeno 24 ore).

      In questo caso la sequenza dei riposi settimanali è corretta anche se non ha ancora recuperato il riposo settimanale della settimana 1.

      SEQUENZA CORRETTA: 24+45+24+45

       

      Quindi la risposta alla domanda del quesito è no; il conducente nell’arco di 4 settimane (entro la terza settimana successiva) può tranquillamente effettuare un secondo risposo settimanale ridotto anche se non ha ancora effettuato il recupero del primo.

      Il recupero di un riposo settimanale ridotto, infatti, è indipendente dallo svolgimento dei successivi riposi settimanali.

       

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      Questa settimana diamo la parola al nostro comandante che fornirà dei chiarimenti in merito ai controlli su strada.

      Nella fattispecie il nostro lettore vuole sapere se durante il suo riposo giornaliero in un luogo pubblico può essere sottoposto a controllo.

      La risposta è SI, in quanto trovandosi appunto in un luogo pubblico o aperto al pubblico (parcheggio, area di sosta, area di servizio) le forze dell’ordine hanno la facoltà di effettuare controlli anche interrompendo l’eventuale riposo giornaliero o pausa dalla guida. (Fonte T.U.L.P.S. Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)

      Al contrario se il riposo giornaliero o la pausa venissero effettuati in un luogo privato allora in questo caso le forze dell’ordine per poter accedere alla proprietà privata ed effettuare quindi il controllo avrebbero bisogno di un mandato.

       

       

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      Questa settimana torna il nostro formatore per fare un piccolo ripasso sulle pause dalla guida.

       

      Come viene definita la pausa (interruzione) dal Reg. 561/06?

      Il Reg. 561/06 art 3. d) definisce l’«interruzione» come: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo.

       

      Quando deve essere effettuata un’interruzione?

      Secondo l’art 7 del Reg. 561/06:

      “Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

       

      Il termine “almeno” significa “non meno” ciò vuol dure che l’interruzione ai fine dei tempi di guida, non deve essere inferiore a 45 minuti, oppure inferiore a 15 minuti e 30 minuti.

      Riportiamo di seguito un esempio.

      Nell’esempio il conducente effettua un’interruzione di 44 minuti. In questo caso non può essere considerata come una pausa “qualificante” (in quanto inferiore a 45 minuti) e quindi non può ritenersi valida ai fini dell’interruzione del tempo di guida delle 4 ore e 30 minuti.
      In questo esempio quindi il periodo di guida (04h30) prima dell’inizio della pausa e il periodo di guida “dopo” la pausa (02h00) vengono sommati comportando una guida di 06h30 senza un’interruzione valida.

       

      Ma non è possibile svolgere anche la pausa frazionata da almeno 15 minuti e almeno 30 minuti?

      L’Art. 7 del Reg. 561/06 aggiunge che la pausa da 45 minuti “…può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.”

      Quindi se il conducente non ha la possibilità di svolgere 45 minuti di pause ininterrotta può decidere di spezzarla in due pause: la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 minuti.

      Di seguito riportiamo un esempio:

      Torniamo quindi alla domanda del nostro lettore: se faccio 3 pause da 15 minuti è come farne una da 45?

      In base a quanto spiegato sopra, ai fini del Reg. 561/06 fare 3 pause da 15 minuti non equivale a farne una da 45 minuti (o 15+30 minuti).

       

      Se sbaglio le pause alla guida qual è la sanzione prevista?

      La sanzione per l’inosservanza delle pause alla guida è l’Art. 174 c.8 del C.d.S. italiano.

       

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      Torna questa settimana il nostro Comandante per rispondere ad un quesito sulla guida giornaliera.

      Che cosa si intende per periodo di guida giornaliero?

      Il REG. 561/06 art. 4 lett. k) definisce «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.

       

      A quanto può ammontare la guida giornaliera e settimanale?

      Secondo l’art. 6 c. 1 del REG 561/06:

      • Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.
      • Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.

      c. 2: Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.

      Come diciamo spesso ai nostri corsi è importante ricordare che con i termini “fino a” significa che se si effettuano 9 ore e 1 minuto di guida questo è considerato “fino a” 10 ore.
       

       

      A quanto ammontano le sanzioni se si supera la guida giornaliera e settimanale?

      Qui di seguito inseriamo lo schema contenente le sanzioni

       

      Arriviamo quindi alla domanda del nostro conducente:

      ma se effettuo tutti i giorni 10 ore di guida a quanto ammonta la sanzione? Mi possono sospendere la patente?

      Riportiamo di seguito una serie di esempi.

       

      ESEMPIO 1


      TOTALE GUIDA SETTIMANALE: 49 ore e 42 minuti – nessuna sanzione (massimo guida settimanale 56 ore)

      In questo esempio il conducente svolge fino a 10 ore di guida per più di due volte nella settimana.

      In particolare il conducente, mercoledì, giovedì e venerdì supera le 9 ore di guida per 54 minuti, di conseguenza è in sanzione per un importo di € 41,00 per ognuna di queste giornate.

      IMPORTO TOTALE: € 123,00 (entro 5 giorni € 86,10)

       

      ESEMPIO 2

      TOTALE GUIDA SETTIMANALE: 59 ore e 36 minutiSanzione € 41,00 (massimo guida settimanale 56 ore)

      Anche in questo esempio il conducente svolge fino a 10 ore di guida per più di due volte nella settimana.

      In particolare il conducente, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato supera le 9 ore di guida per 54 minuti, di conseguenza è in sanzione per un importo di € 41,00 per ognuna di queste giornate.

      In questo esempio il conducente supera anche la guida settimanale per 3 ore e 36 minuti comportando un ulteriore sanzione di € 41,00.

      IMPORTO TOTALE: € 205,00 (entro 5 giorni € 143,5)

       

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      Questa settimana diamo la parola al nostro formatore che ritorna dopo diverso tempo sull’argomento degli inserimenti manuali e le corrette procedure da porre in essere quando si inserisce la carta nel tachigrafo.

      L’inserimento della carta nel tachigrafo digitale può sembrare a prima vista un procedimento semplice e “banale” ma in realtà nasconde molte insidie soprattutto per il fatto che non c’è possibilità di correggere gli eventuali errori una volta effettuate le registrazioni sulla carta.

       

      Che cosa sono gli “inserimenti manuali”?

      Gli inserimenti manuali sono una procedura che il conducente deve effettuare ogni volta che inserisce la carta nel tachigrafo.

      Con questo procedimento si introducono nella carta tachigrafica (rimasta per un periodo fuori dal tachigrafo) due importanti informazioni:

      1. Le attività svolte dal conducente mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità);

      2. La nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa);

       

      In pratica, ogni volta che la scheda viene inserita nel tachigrafo, il conducente deve indicare, utilizzando il tachigrafo, “che cos’ha fatto” dal momento in cui ha tolto la scheda (es. la sera prima) al momento in cui l’ha inserita (es. al mattino ad inizio turno).

      La procedura più frequente è quella dell’inserimento del riposo notturno.

      ESEMPIO – Inserimento manuale del riposo notturno

       

       

      Che cosa succede se si effettua in maniera errata la procedura? 

      Se questa operazione non viene effettuata correttamente, il periodo di tempo nel quale la carta è rimasta fuori dal tachigrafo, verrà salvato sulla carta del conducente tra i periodi di attività sconosciuta; inoltre non verrà salvata nemmeno la Nazione di inizio attività.

      Le attività sconosciute sono individuate dal pittogramma del punto di domanda (?).

      Come si individua sulla stampa un eventuale inserimento manuale errato?

      Nella sezione di riepilogo delle attività giornaliere della stampa delle 24h del conducente (vedi figura sotto):

      – deve essere sempre presente la nazione di inizio attività;

      le ore di attività sconosciuta indicate con il punto di domanda (?) devono essere sempre a zero.

       

      ESEMPIO DI UN INSERIMENTO MANUALE CORRETTO

      ESEMPIO DI UN INSERIMENTO MANUALE SBAGLIATO

       

      Torniamo alla domanda del nostro conducente, se sbaglio l’inserimento manuale posso togliere e inserire la scheda nuovamente e ripetere la procedura?

      Sfortunatamente no, per un semplice motivo: se viene estratta la carta e inserita nuovamente ad esempio 1 minuto dopo, in realtà si effettuerà l’inserimento manuale per il periodo dall’ultima estrazione fino all’inserimento per cui si andrà ad inserire l’attività relativa solo al minuto in cui la carta è rimasta fuori.

      Com’ è possibile riparare all’errore commesso?

      L’inserimento della carta è una procedura molto delicata che va fatta con attenzione.
      Durante i nostri corsi, consigliamo sempre ai conducenti di prendersi qualche minuto per concentrarsi prima di effettuare l’operazione in modo tale da evitare distrazioni che potrebbero comportare errori.

      Se un conducente effettua un inserimento errato o registra lavoro al posto del riposo notturno per poter tutelarsi in caso di un eventuale controllo consigliamo di:

      – Effettuare una stampa delle 24 ore della carta in orario UTC

      – Inserire sul retro della stampata “manualmente” l’attività di riposo nella griglia dei tempi

      – Inoltre scrivere sulla stampata “ho effettuato un inserimento manuale errato, ho svolto un riposo notturno dalle ore _____ alle ore _____"

       

      Come si svolge la corretta procedura degli inserimenti manuali?

      Sul nostro negozio online è possibile acquistare tutte le procedure per il corretto svolgimento dell'inserimenti manuale in base al tachigrafo in dotazione: sia VDO che STONERIDGE.

      Scopri di più sulla pagina dedicata

       

       

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      Questa settimana diamo la parola al nostro Consulente che risponde ad un quesito di un nostro lettore.

      Nella fattispecie ha il dubbio che, la carta tachigrafica del conducente, smetta di funzionare nel caso in cui non venga scaricata entro i 28 giorni.

      Che cos’è la carta tachigrafica del conducente?

      La carta tachigrafica del conducente è un dispositivo elettronico che viene utilizzato dai conducenti professionali per registrare le attività svolte durante la giornata lavorativa.

       

      Quali informazioni sono contenute in una carta tachigrafica del conducente?

      Nella carta tachigrafica si trovano le seguenti informazioni:

      • Attività svolte negli ultimi sei mesi circa (guida, lavoro, disponibilità, riposo)
      • Veicoli utilizzati
      • KM percorsi

      Di seguito riportiamo un report del software TachoPlus Web che riporta schematicamente il contenuto di una carta conducente.

       

      Perché la carta del conducente va scaricata periodicamente?

      Il Reg. 581/2010 al paragrafo 4 cita “…dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi”.

      Sostanzialmente le schede hanno una memoria limitata che non permette di contenere una quantità di dati infinita, quindi, fare lo scarico dei dati in maniera regolare permette di evitare qualsiasi perdita degli stessi.

       

      Quali sono le tempistiche previste dalla normativa per effettuare lo scarico dei dati?

      La normativa (REG. 581/2010) prevede:

      • Carta del conducente: al massimo ogni 28 GIORNI
      • Memoria del tachigrafo: al massimo ogni 90 GIORNI

       

      Se la carta del conducente non viene scaricata entro 28 giorni i dati vanno persi?

      In caso di ritardo nell’effettuare lo scarico, i dati non vanno persi in quanto, la carta del conducente ha una propria memoria che può contenere molto più di 28 giorni (poco più di 6 mesi dipende dall’utilizzo) per cui se lo scarico viene effettuato oltre i 28 giorni i dati saranno ancora presenti nella carta.

      I dati più recenti si sovrascrivono su quelli meno recenti.

       

      Ma arriviamo al quesito del nostro conducente, se non si scaricano i dati della carta tachigrafica entro 28 giorni, quest’ ultima è inutilizzabile? Smette di funzionare fino a quando non viene scaricata?

      La carta tachigrafica può essere tranquillamente utilizzata dal conducente a prescindere che venga scaricata o meno dall’azienda.

      Quindi, nel caso in cui si dovessero tardare le operazioni di scarico la carta tachigrafica può essere inserita nel tachigrafo per registrare le attività di guida del conducente.

       

      Come si scaricano i dati della carta del conducente?

      Per scaricare i dati della carta del conducente e del tachigrafo è necessario acquistare un dispositivo/chiavetta di scarico.

      Sul nostro negozio online offriamo una vasta gamma di soluzioni per le aziende per essere in regola con il Reg. UE 561/06

            

       

       

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      Questa settimana torna il nostro formatore per fornire alcuni chiarimenti su un quesito di un nostro lettore riguardante un riposo di 9 ore.

      Nella fattispecie il conducente dopo avere effettuato una guida di 2 ore si è trovato ad effettuare una sosta di 9 ore consecutive; il suo dubbio è se può ripartire considerandolo un nuovo turno di lavoro/impegno oppure se, arrivato alle 13/15 ore di impegno, è costretto a fermarsi ed effettuare il riposo giornaliero.

       

      Che cos’è l’impegno giornaliero?

      Il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nella normativa europea sui tempi di guida, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

      L’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida e altre mansioni che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa.

      Definire l’impegno aiuta il conducente a capire quanto riposo deve effettuare nell’arco delle 24 ore (leggi un nostro articolo a riguardo)

       

      Qual è la definizione di “periodo di guida”?

      Secondo il Reg. 561/06 Art. 4 c. q) con «periodo di guida» si intende: “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi”.

      Quindi il periodo di guida giornaliero è il periodo compreso tra due riposi giornalieri o tra un riposo giornaliero e uno settimanale.

       

      Qual è la definizione di “riposo giornaliero” e quante tipologie di riposo sono previste?

      Secondo il Reg. 561/06 Art. 4 lett. g) si definisce “periodo di riposo giornaliero”: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:

       

      Cosa si intende per riposo regolare e riposo ridotto?

      Si parla di riposo regolare se:

      il conducente svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

      13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

      Si parla di riposo regolare frazionato se:

      un riposo giornaliero regolare viene preso in due periodi, il primo dei quali di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,

      Riposo regolare frazionato: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

      Si parla di riposo ridotto:

      Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:

      15ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

      Un riposo di almeno 9 ore interrompe anche l’impegno?

      Sì, un riposo di almeno 9 ore (o 11 ore) interrompe la guida giornaliera e quindi di fatto anche l’impegno del conducente.

      Nel caso del nostro conducente quindi dopo aver effettuato una sosta di 9 ore può ricominciare a guidare 9/10 ore o effettuare un impegno di 13/15 ore.

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      Torna a gran richiesta il nostro tecnico d’officina che risponde al quesito di un conducente che deve effettuare lo scarico della memoria del proprio tachigrafo ma “non trova” il connettore per inserire la chiavetta di scarico.

      Il conducente in questione guida sicuramente un veicolo che installa un tachigrafo Stoneridge; infatti questo ha una caratteristica particolare, e cioè che il connettore per lo scarico dei dati si trova all’interno del cassetto che contiene il rotolino di carta per le stampe.

      Riportiamo di seguito le 3 versioni dei tachigrafi Stoneridge.

                                                                                                                                                          

       

      Come si può effettuare lo scarico della memoria del tachigrafo Stoneridge?

      Per effettuare lo scarico del tachigrafo Stoneridge è necessario:

      1. Inserire la carta azienda in una delle due slot

      2. Fare pressione sulla parte alta del cassetto porta carta

      3. Estrarre il cassetto

      4. Inserire un dispositivo nel connettore presente all’interno del cassetto.

       

      Il Tachigrafo Stoneridge può essere scaricato con qualsiasi chiavetta di scarico?

      Si il tachigrafo Stoneridge può essere scaricato con qualsiasi dispositivo di scarico in quanto il connettore è universale.

       

      Quale chiavetta di scarico scegliere?

      Sul nostro negozio online è possibile trovare un’ampia gamma di diversi dispositivi e soluzioni di scarico.

      Accedi al sito e scegli quello che rispecchia le tue esigenze!

       

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      Questa settimana diamo la parola al nostro comandante, che fornisce alcuni chiarimenti in merito alle sanzioni relative ai rotolini di carta tachigrafica da avere a bordo del veicolo.

       

      In merito ai fogli di registrazione (dischi) e ai rotolini di carta quali sono le responsabilità dell’impresa di trasporto e del conducente?

      L’art 33 c1 cita “Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo.

      Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio installato a bordo del veicolo.

      Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.”

       

      Durante un controllo su strada quanti giorni sono sottoposti a verifica?

      Solitamente un controllo su strada prevede la verifica di 29 giorni solari (il giorno del controllo più 28 giorni solari precedenti). A partire dal 31 dicembre 2024 a seguito delle novità introdotte dal Pacchetto Mobilità i giorni sottoposti a controllo passeranno da 29 a 56.

      Nel caso in cui gli organi di controllo volessero effettuare le stampe relative a tutti i 29 giorni il conducente dovrebbe essere in grado di fornire a questi ultimi le stampate richieste.

       

      Nel caso in cui il conducente non avesse carta a sufficienza nel tachigrafo, quali sanzioni potrebbero essere elevate?

      In caso di mancanza di carta o carta non sufficiente per poter effettuare un controllo completo, sono previste due sanzioni:

      A CARICO DEL CONDUCENTE

      Art. 19 L. 727/78
      € 52,00 (€ 36,40 se pagato entro 5 giorni)

      “Il conducente del veicolo… munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava con stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo”.

       

      A CARICO DELL’AZIENDA

      Art. 179 c.3 1
      Da € 831,00 a € 1664,00
      (€ 581,80 pagamento entro 5 giorni)

      Il titolare dell’azienda di trasporto…consentiva che lo stesso circolasse sprovvisto di una sufficiente quantità di carta da stampa omologata”.

      Consigliamo quindi estrema attenzione nel controllare di avere la giusta dotazione di rotolini di carta tachigrafica a bordo del veicolo.

      A nostro avviso la sanzione relativa all’art. 179 c.3 C.d.S. risulta eccessivamente severa.

      Nel caso in cui doveste ricevere una sanzione di questo tipo e foste interessati a fare ricorso vi consigliamo di contattarci all’indirizzo: info@tachconsulting.it

       

      Quanti rotolini di carta tachigrafica è necessario avere a bordo?

      Solitamente il conducente deve conservare a bordo 2/3 rotolini di carta tachigrafica o comunque carta sufficiente per permettere agli organi di controllo la stampa dei 28 giorni precedenti.


       

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      Anche la pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore che risponde al quesito di un conducente riguardante l’impegno giornaliero.

      Partiamo come sempre facendo una premessa di teoria.

       

      Che cos’è l’impegno?

      Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

      L’impegno giornaliero possiamo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

      In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività compiuta con scheda inserita, all’ultima prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

       

      Come si calcola l’impegno?

      L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

       

      A cosa serve conoscere la durata dell’impegno?

      Definire il tempo di impegno aiuta il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

       

      Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

      RIPOSO (Art 8):

      “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

      Il riposo può essere:

      RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

      Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

      13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

       RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

       

      RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

      Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
      15 ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

      Ragionando in termini di “impegno” si possono fare:

      – 13 ore di impegno tutti i giorni (11 ore di riposo)

      – 15 ore di impegno 3 volte la settimana (9 ore di riposo)

      – 15 ore di impegno tutti giorni (3 ore di riposo+ 9 ore riposo)

      Riportiamo qui di seguito alcuni esempi (non esaustivi)

       

      Oppure

       

       

      Oppure

       

      Ma quindi lunedì è possibile superare 13 ore di impegno?

      Se la settimana lavorativa del conducente inizia il lunedì, come riportato negli esempi qui sopra, non ci sono limiti nella scelta dell’impegno massimo, il conducente può infatti superare le 13 ore di impegno in quanto è la prima volta (delle 3 disponibili) della sua settimana.

      Ricordiamo che il riposo frazionato di 3 ore + 9 ore (15 ore di impegno) può essere fatto sempre.

       

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      Partiamo come sempre facendo una premessa di teoria.

       

      Che cos’è l’impegno?

      Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

      L’impegno giornaliero possiamo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

      In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività compiuta con scheda inserita, all’ultima prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

       

      Come si calcola l’impegno?

      L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

       

      A cosa serve conoscere la durata dell’impegno?

      Definire il tempo di impegno aiuta il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

       

      Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

      RIPOSO (Art 8):

      “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

      Il riposo può essere:

      RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

      Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

      13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

       RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

       

      RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

      Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
      15 ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

      Ragionando in termini di “impegno” si possono fare:

      – 13 ore di impegno tutti i giorni (11 ore di riposo)

      – 15 ore di impegno 3 volte la settimana (9 ore di riposo)

      – 15 ore di impegno tutti giorni (3 ore di riposo+ 9 ore riposo)

      Riportiamo qui di seguito alcuni esempi (non esaustivi)

       

      Oppure

       

       

      Oppure

       

      Ma quindi lunedì è possibile superare 13 ore di impegno?

      Se la settimana lavorativa del conducente inizia il lunedì, come riportato negli esempi qui sopra, non ci sono limiti nella scelta dell’impegno massimo, il conducente può infatti superare le 13 ore di impegno in quanto è la prima volta (delle 3 disponibili) della sua settimana.

      Ricordiamo che il riposo frazionato di 3 ore + 9 ore (15 ore di impegno) può essere fatto sempre.

       

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      La pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore, che torna a trattare l’argomento del riposo settimanale. Iniziamo con un po’ di ripasso.

       

      Come si definisce il riposo settimanale?

      L’Art. 4 h del Reg. 561/06 definisce il periodo di riposo settimanale come: “periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo…”.

       

      Quanti tipi di riposo settimanale si possono effettuare?

      Il riposo settimanale può essere di due tipi:

      – periodo di riposo settimanale regolare
      – periodo di riposo settimanale ridotto

       

      Che cosa si intende per settimana?

      L’art 4 lett. i) REG. 561/06 definisce la settimana come “il periodo di tempo compreso tra le 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica”.

       

      Se la settimana non coincide con quella definita poco sopra la normativa prevede che: il riposo settimanale vada effettuato dal conducente al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore (144 ore) dall’ultimo riposo settimanale.
       

      Cosa prevede il regolamento in materia di riposo settimanale?

      Secondo l’Art. 8 del Reg. 561/06 nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
      – due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
      – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
       

      Di quante ore deve essere il riposo settimanale regolare?

      Il riposo settimanale regolare prevede almeno 45 ore di riposo ininterrotte e può essere svolto tutte le settimane.

       

      Di quante ore deve essere il riposo settimanale ridotto?

      Il riposo settimanale ridotto prevede almeno 24 ore di riposo ininterrotto e non può essere svolto tutte le settimane ma deve essere alternato con un riposo settimanale regolare da 45 ore.

       

      Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto del riposo settimanale in Italia?

      Le sanzioni sui tempi di guida sono contenute nell’art. 174 del CDS e tali sanzioni sono suddivise per “fasce di gravità”:

      – LIEVE (entro il 10%)

      – GRAVE (tra il 10% e il 20%)

      – MOLTO GRAVE (oltre il 20%)

       

      Qui di seguito riportiamo gli importi per la sanzione sull’incompleto riposo settimanale regolare.

       

      Come si evince dalle tabelle, una riduzione del riposo settimanale regolare del 10% e quindi un riposo di 40 ore e 30 minuti non comporta l’applicazione di sanzioni.

      Attenzione che non si tratta di una “TOLLERANZA”.

       

      Detto questo, a livello sanzionatorio un conducente che effettua un riposo settimanale di 40 ore e 30 minuti tutte le settimane non sarà soggetto ad alcuna sanzione.

      Resta sottointeso che per questioni di sicurezza il conducente deve effettuare i riposi settimanali in maniera corretta in modo tale da poter recuperare al meglio le proprie energie psico-fisiche.

       

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      Torna questa settimana il nostro Avvocato Federico Gallo, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al possesso/verifica della carta tachigrafica durante un controllo su strada.

      Nella parola all’esperto di qualche settimana fa avevamo affrontato l’argomento circa la possibilità di rifiutarsi di consegnare la carta tachigrafica durante un controllo su strada e le relative conseguenze.

      Oggi invece il nostro Avvocato risponde ad un conducente che vuole sapere se in caso di controllo su strada alla guida di un veicolo con tachigrafo analogico è obbligato ad avere con sé la carta tachigrafica.

      Riportiamo di seguito un esempio:

      • Conducente è alla guida di un mezzo dotato di tachigrafo analogico con disco inserito
      • il conducente viene fermato per un controllo su strada
      • richiesta da parte dell’agente di esibire anche la carta tachigrafica
      • Il conducente comunica di averla dimenticata (quindi non si rifiuta di esibirla, comunica solo di averla dimenticata)

       

      Le sanzioni in questo caso prevista potrebbero essere:

      • ai sensi dell’art. 180 c. 7 CDS (da € 42,00 a € 173), con invito a presentare la carta o i dati tachigrafici entro 30 giorni;
      • in caso di ulteriore inerzia scatterebbe la sanzione ai sensi dell’art. 180 c. 8 CDS (da € 430,00 a € 1.731).

      A seguito di questa seconda sanzione potrebbe scattare la segnalazione affinché venga svolto un controllo da parte dell’ITL (Ispettorato del Lavoro) territorialmente competente presso l’azienda (il controllo può retrocedere fino a un anno antecedente il giorno dell’accesso in azienda).

       

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      Questa settimana torna il nostro formatore per fare un ulteriore approfondimento in merito ai nuovi adempimenti in caso di trasporto internazionale e attraversamento di frontiera.

      Le pillole delle ultime settimane sono state dedicate alle novità introdotte con il Pacchetto Mobilità, in merito all’obbligo del conducente di indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera (Modifica Art. 34 paragrafo 7 REG. 165/2014).

       

      L’art 34 c.7 così come modificato dal REG 1054/2020 cita:

      … Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

      Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro.

      La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa.

      Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave, traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo …

      …. Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’articolo 8”.

       

      Ma torniamo alla domanda del nostro lettore:

      Per non perdere tempo è possibile effettuare questa operazione con il veicolo in movimento?

      La risposta è NO per due motivi:

      • tecnicamente non è possibile effettuare questa procedura con il mezzo in movimento in quanto il tachigrafo non permette di effettuare alcuno inserimento manuale con il veicolo in movimento;
      • per motivi di sicurezza alla guida.

       

      Quando sarà possibile poter effettuare questa operazione in maniera automatica?

      Quando entreranno sul mercato i tachigrafi intelligenti di seconda generazione (2024), questi passaggi verranno registrati in maniera automatica senza necessità di intervento da parte del conducente.

       

      Come si effettua la procedura di inserimento/cambio di nazione?

      Per approfondire le procedure di inserimento o cambio nazione è possibile acquistare le schede tecniche sul nostro e-commerce

       

      Quali sanzioni sono previste caso di mancato inserimento della nazione?

      Italia: € 52 – Art. 19 L. 727/78

      Germania: € 75 – § 23 Absatz 2 Nr. 12 (Lista Sanzioni)

      Spagna: € 301 – Art. 142.4 LOTT – Art. 199.5 ROTT (Lista Sanzioni)

       

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      La pillola di questa settimana è curata dall’Avvocato Federico Gallo di Padova, che ha risposto ad un quesito posto da un nostro lettore in merito ad una situazione creatasi durante un controllo su strada.

      Il Conducente in questione ci ha chiesto se in caso di controllo fosse obbligato ad estrarre la carta tachigrafica del tachigrafo per consegnarla agli agenti di polizia.

      Nella fattispecie, il conducente non può rifiutarsi di consegnare la carta del tachigrafo digitale agli agenti che stanno eseguendo il controllo in base alle seguenti norme:

      Codice della strada Art. 192:

      C.2 “I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé”

      C.6 “Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345”.

       

      Codice Penale :

      1) Art. 650: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 €”;

      2) Art. 651: “Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 €”.

      Naturalmente diverso è il caso del conducente che si trovi alla guida di un mezzo dotato di tachigrafo analogico con disco inserito e alla richiesta di esibire la carta tachigrafica sostenga di averla dimenticata ma questo sarà argomento della prossima parola all’esperto.

       

      Ringraziamo l’avvocato Federico Gallo per la professionalità e per la chiarezza nella risposta al nostro quesito.

       

       

       

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      Questa settimana rispondiamo al quesito di un nostro lettore che ha un dubbio in merito alla procedura da effettuare a seguito della novità introdotta con il “Pacchetto Mobilità” relativamente all’inserimento della Nazione da effettuare alla prima sosta utile dopo il confine.

       

      Quali sono le novità introdotte dal Pacchetto mobilità in caso di trasporti internazionali?

      Dal 2 febbraio 2022, a seguito dell’approvazione del “Pacchetto Mobilità”, sarà obbligatorio per coloro che effettuano trasporto internazionale, inserire il simbolo del Paese in cui si entra dopo aver attraversato la frontiera di uno stato membro

      L’art 34 c.7 così come modificato dal REG 1054/2020 cita:

      “… Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

      Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro.

      La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa.

      Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave, traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo

      …. Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’articolo 8.”

       

      Per effettuare l’inserimento della Nazione di inizio nel tachigrafo è necessario fermarsi e togliere la carta tachigrafica?

      No. Per effettuare l’inserimento della Nazione di Inizio non è necessario estrarre la carta dal tachigrafo.

       

      Come si fa ad effettuare l’operazione di inserimento della Nazione di Inizio sulla carta tachigrafica?

      Per approfondire l’argomento vi invitiamo a seguire il webinar che si terrà martedì 8 febbraio 2022 alle ore 16:00 (possibile acquistare anche la registrazione), nel quale verranno esposte le procedure da effettuare per l’inserimento della nazione di Inizio e fine turno sui tachigrafi VDO e STONERIDGE.

      Per approfondire le procedure di inserimento o cambio nazione è possibile acquistare le schede tecniche sul nostro e-commerce.

       

       

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      Questa settimana torna il nostro consulente per un approfondimento sul corretto inserimento delle informazioni nella carta tachigrafica.

      Quando si parla di tachigrafo digitale, una delle operazioni più importanti da imparare è “l’inserimento manuale”.

       

      Cosa sono gli inserimenti manuali nella carta tachigrafica? Che cosa significa “inserimento manuale”?

      Gli inserimenti manuali sono una procedura che il conducente deve effettuare ogni volta che inserisce la carta nel tachigrafo.

       

      Questa procedura serve per inserire nella scheda tachigrafica due importanti informazioni:

      1. le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità);

      2. la nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa) (al termine del turno sarà necessario inserire la nazione di fine)

      In pratica ogni volta che la scheda viene inserita nel tachigrafo, il conducente deve inserire nella carta l’informazione su “che cos’ha fatto”, cioè quale attività ha svolto dal momento in cui l’ha estratta dal tachigrafo (es. la sera prima) al momento in cui l’ha inserita (es. al mattino ad inizio turno).

       

      ESEMPIO – Inserimento manuale del riposo notturno

      Sulla scheda tachigrafica (che è stata fuori dal tachigrafo durante la notte) bisogna inserire “manualmente” (utilizzando i tasti del tachigrafo) l’attività effettuata (nell’esempio il riposo notturno) e la Nazione di Inizio turno.

      Se l’operazione di inserimento dell’attività non viene effettuata correttamente, verranno salvate sulla carta del conducente dei periodi di attività sconosciuta segnalati con un punto di domanda (?) e sulla stampa e non sarà salvata la nazionalità di partenza.

       

      ESEMPIO SBAGLIATO – Inserimento manuale del riposo notturno 

       

      Quali sono le novità introdotte dal Pacchetto mobilità in caso di trasporti internazionali?

      Dal 2 febbraio 2022, a seguito dell’approvazione del “Pacchetto Mobilità”, sarà obbligatorio per coloro che effettuano trasporto internazionale, inserire il simbolo del Paese in cui si entra dopo aver attraversato la frontiera di uno stato membro

      L’art 34 c.7 così come modificato dal REG 1054/2020 cita:

      “… Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

      Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo …

      …. Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’articolo 8.”

       

      Ma l’inserimento della nazione di Inizio e fine turno è obbligatoria anche se si effettua solo trasporto nazionale?

      Si, anche prima dell’introduzione del Pacchetto Mobilità, era previsto che il conducente introducesse il simbolo del paese dove inizia il periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

       

      Quali sanzioni sono previste in caso di mancanza di queste informazioni?

      Nel caso in cui, a seguito di un controllo sulla carta tachigrafica del conducente si dovesse riscontrare la mancanza della nazione di Inizio o fine turno, la sanzione sarebbe pari a € 52,00 Art. 19 L. 727/78.

       

      Se lascio la carta sempre all’interno del tachigrafo è obbligatorio inserire la nazione di Inizio e fine turno?

      Si, nel caso in cui il conducente decidesse di lasciare la carta all’interno del tachigrafo, è importante ricordarsi al termine del turno di inserire la nazione di fine e all’inizio del turno inserire la nazione di inizio.

       

      Come si fa ad effettuare l’operazione di inserimento di inizio e fine turno sulla carta?

      Per approfondire l’argomento vi invitiamo a seguire il webinar che si terrà martedì 8 febbraio 2022 alle ore 16:00 (possibile acquistare anche la registrazione), nel quale verranno esposte le procedure da effettuare per l’inserimento della nazione di Inizio e fine turno su i tachigrafi VDO e STONERIDGE.

      Inoltre sempre da martedì 8 febbraio sarà possibile acquistare sul nostro negozio on-line le dispense relative a queste procedure.

       

       

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      Con il Pacchetto Mobilità, approvato dall’UE, è stato introdotto il REG UE 1054/2020 che ha apportato modifiche al REG. 561/06 sui tempi di guida e riposo e il REG. 165/2014 sui tachigrafi digitali.

      In particolare dal 2 febbraio 2022 entrerà in vigore il comma 7 dell’art 34 REG 165/2014:

      Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

      Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro.

       La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.”

      In sintesi dopo aver attraversato il confine, alla prima sosta sarà necessario inserire manualmente nel tachigrafo digitale la sigla della nazione.

      In caso di attraversamento su traghetto o convoglio ferroviario, l’inserimento del simbolo del paese va effettuato all’arrivo.

       

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      La pillola di oggi è curata dal nostro Formatore che proverà a chiarire alcuni dubbi in merito al lavoro notturno.

      Quali sono le normative di riferimento che disciplinano l’attività dei conducenti professionali?

      Quando si parla di tempi di guida e riposo i riferimenti normativi sono:

      • REG 561/06 (ultimo aggiornamento avvenuto con il REG. 1054/2021 “PACCHETTO MOBILITÀ)
      • D.lgs. 234/2007 che ha recepito la DIRETTIVA 2002/15/CE.

       

      In quale delle due normative si parla di “orario di lavoro” e “lavoro notturno”?

      Le definizioni e le caratteristiche dell’orario di lavoro e del lavoro notturno sono contenute nel D.LGS 234/07.

       

      Qual è la definizione di orario di lavoro?

      Secondo il D.LGS 234/2007 art.3 c.1) lett. A) l’orario di lavoro è: “ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”.

       

      Quali attività sono comprese nell’orario di lavoro e quelle escluse secondo l’art 3 del D.LGS/2007)?

       

      Qual è la definizione di “notte” e di “lavoro notturno”?

      L’art 3 definisce:

      • Lett. h) “notte”: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00;
      • Lett. i) “lavoro notturno”: ogni prestazione espletata durante la notte;

      Riportiamo di seguito un grafico a scopo esemplificativo.

       

      Di quanto deve essere la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero in caso di “lavoro notturno”?

      Secondo l’art. 7. C.1 “Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore”.

      Nell’immagine riportata abbiamo:

      • il periodo che va dalle 00:00 alle 07:00 (indicato in giallo) che è la “notte”
      • Il periodo di guida effettuato dalle 03:00 alle 07:30 per 4 ore e 30 minuti
      • Una parte del periodo di guida viene svolto in maniera continuativa tra le 00:00 alle 07:00 (4 ore consecutive dalle 03:00 alle 07:00)

      Avendo svolto una parte delle guida in maniera continuativa per 4 ore tra le 03:00 e le 07:00 ci troviamo di fronte a “lavoro notturno” e questo implica che l’orario di lavoro giornaliero (attenzione non l’impegno) potrà essere di sole 10 ore.

       

      Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore, è vero che di notte non si possono guidare quattro ore trenta minuti consecutivi?

      NO, di notte si può effettuare una guida continuativa di 4 ore e 30 minuti, bisogna solo tenere presente che se parte di questa guida (4 ore consecutive) viene effettuata tra le 00:00 e le 07:00 l’orario di lavoro giornaliero (guida + lavoro) potrà essere al massimo di 10 ore.

       

      Come è possibile effettuare un orario di lavoro superiore alle 10 ore?

      Per effettuare una prestazione lavorativa superiore alle 10 ore, pur iniziando la propria attività durante la notte, è necessario interrompere la “consecutività” delle 4 ore.

      Qui riportiamo due schemi a titolo puramente esemplificativo.

       

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      La pillola di questa settimana è curata dal nostro Comandante che fornisce alcuni chiarimenti in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente e tempi di guida e riposo.

      In quale articolo del codice della strada (Cds) sono contenute le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo?

      Il quadro sanzionatorio relativo alla disciplina dei tempi di guida e riposo è contenuto nell’art. 174 del Cds.

       

      Verso quali soggetti sono indirizzate le sanzioni relative a tempi di guida e riposo?

      Per il mancato rispetto delle prescrizioni dettate nel regolamento n. 561/2006/CE sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico di:

       – conducente;

       – impresa da cui egli dipende.

       

      Come sono suddivise le sanzioni?

      Le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo sono suddivise in fasce di gravità, ad eccezione dell’Art. 174 c.8 (sanzione sulle pause alla guida).
      Per le altre sanzioni le fasce sono suddivise nel seguente modo

      LIEVE (entro il 10% di gravità)

      GRAVE (tra il 10% e il 20% di gravità)

      MOLTO GRAVE (oltre il 20% di gravità)

       

      Vengono sempre decurtati punti dalla cqc in caso di sanzione ex art. 174?

      NO, La decurtazione dei punti dalla CQC è prevista a partire dalle sanzioni gravi (2a fascia).

       

      Ci sono casi nei quali è prevista la sospensione della patente?

      NO, se il conducente supera di oltre il 20% i tempi di guida e riposo non è prevista la sospensione della patente di guida.

      Consigliamo comunque di fare attenzione e di tenere controllato l’ammontare dei punti a disposizione sulla propria CQC. I punti totali si possono verificare iscrivendosi al Portare dell’Automobilista tramite SPID.

       

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      Torna anche questa settimana il nostro formatore per parlarci di Multipresenza.

       

      Che cos’è la multipresenza?

      Secondo l’art.  4 del REG. 561/06:

      “…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducentiPer la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria”.

      Quindi la multipresenza è caratterizzata dal fatto che:

      – a bordo del veicolo ci sono contemporaneamente 2 conducenti e questa condizione deve permanere per tutto il tragitto/viaggio;

      – il secondo conducente deve salire a bordo entro 1 ora dalla partenza del primo conducente.

       

      Che vantaggi ci sono in caso di multipresenza?

      In caso di guida in multipresenza l’arco di tempo entro il quale è obbligatorio terminare un riposo giornaliero si amplia e passa da 24 ore a 30 ore con conseguente aumento dell’impegno giornaliero fino ad un massimo di 21 ore.

       

      Arriviamo quindi alla domanda del nostro conducente: se guido in multipresenza è possibile fare tutti i giorni 21 ore di impegno?

      La risposta è SI, L’art. 8 c. 5 del REG. 561/06 cita 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

      In sintesi quindi due conducenti che effettuano attività di multipresenza tutti i giorni tra due riposi settimanali possono effettuare sempre un riposo di almeno 9 ore e quindi 21 ore di impegno.

       

      Riportiamo di seguito un esempio di una settimana lavorativa di un conducente che guida tutti i giorni in multipresenza.

      L’esempio è a titolo puramente esemplificativo di una situazione limite.

       

       

       

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      La pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore che risponde ad un dubbio posto da un conducente in merito alla scadenza della propria carta tachigrafica.

       

      Che cos’è e a cosa serve la carta tachigrafica del conducente?

      l sistema del tachigrafo digitale, prevede l’utilizzo di carte elettroniche che consentono, a seconda della tipologia, di memorizzare i dati relativi alle attività svolte dal conducente, o di accedere alla memoria di massa.

      La carta tachigrafica del conducente memorizza al proprio interno le informazioni relative a:

      • attività svolte dal conducente (guida, lavoro, disponibilità e riposo) 
      • veicoli utilizzati e km effettuati
      • nazione di Inizio e fine turno

      Quali informazioni sono stampate sulla carta del conducente?

        

      1. Cognome

      2. Nome

      3. Data di nascita

      4a. Data di inizio validità

      4b. Data di scadenza della carta (5 anni)

      4c. Autorità di rilascio

      4d. Codice Fiscale

      5a. Numero della patente di guida

      5b. Numero della carta

      6. Fotografia

      7. Firma

      8. Indirizzo

       

      Torniamo quindi alla domanda del nostro lettore, la carta tachigrafica quindi scade alle 00:00 del giorno di scadenza o alle 24:00?

      La carta tachigrafica scade alle ore 00:00 del giorno stampato nel punto 4b.

      Ciò significa che se sulla carta c’è scritto:

      4b   23/11/2021

      e il conducente che prende servizio alle ore 05:00 del 23/11/2021 non potrà utilizzare la carta con questa data di scadenza ma dovrà utilizzarne una nuova (articolo come richiedere la carta tachigrafica on-line).

       

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      Questa settimana il nostro formatore risponde al quesito di un nostro lettore in merito alle informazioni contenute nella stampata del tachigrafo.

      Che cos’è una stampata?

      La stampata è un foglio di carta termica sul quale vengono stampate una serie di informazioni contenute sia nella carta tachigrafica, che nel tachigrafo digitale. Tali informazioni sono contenute tra linee tratteggiate definite “sezioni”.

      Quando può essere fatta una stampata?

      Il conducente può decidere di effettuare una stampa delle proprie attività o dei dati del veicolo in qualsiasi momento della giornata.

       

      Perché è utile fare una stampata?

      La stampata, nel momento in cui viene effettuata, permette di verificare le attività effettuate dalla mezzanotte fino al momento della stampa.

       

      In quale punto della stampa è possibile visionare il totale delle ore di guida effettuate?
      La stampata nella sezione contrassegnata con il simbolo della “sommatoria” ∑ contiene la sintesi delle attività svolte dal conducente dalla mezzanotte UTC all’ora in cui viene effettuata la stampa.

       

      Arriviamo al quesito del nostro lettore, cioè come si capisce dalla stampata quante ora di guida sono state fatte?

      Osservando l’immagine il totale ore di guida effettuate si evince dal numero presente di fianco al simbolo del “volante” Ꙩ
      Nell'esempio qui sotto è possibile vedere che le ore di guida giornaliere svolte dal conducente sono state: 09 ore e 48 minuti

       

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      Il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito ha introdotto a partire dal 28 ottobre 2021 e fino al 20 aprile 2022 un’estensione temporanea per le operazioni di cabotaggio sul proprio territorio.

      La misura non riguarda l’Irlanda del Nord.

       

      Quali sono le novità previste?

      Secondo le indicazioni fornite, i trasporti di cabotaggio sono consentiti in numero illimitato, per un periodo temporale massimo di 14 giorni, successivi all'arrivo nel Paese in viaggio internazionale a “carico”.

       

      Quali sono gli operatori che possono usufruire di questa estensione?

      Possono usufruire di queste estensioni:

      – Tutti gli operatori UE

      – Tutti gli operatori Extra-UE (provvisti di CEMT o da autorizzazione bilaterale prevista negli Accordi UK ed i Paesi non-UE).

       

      Allegati

      Comunicazione del Dipartimento dei Trasporti de 28/10/21

       

      Fonte: www.gov.uk

      Questa settimana il nostro formatore affronta nuovamente l’argomento sulle tempistiche di scarico della carta del conducente e del tachigrafo digitale.

      Il tachigrafo digitale registra i dati relativi all’uso del veicolo e delle attività dei conducenti all’interno della propria memoria di massa e sulle carte tachigrafiche.

       

      Tra le responsabilità delle imprese di trasporto previste dall’Art 10 del REG 561/06 rientra quella relativa allo scarico e conservazione dei dati digitali (memoria di massa e schede tachigrafiche).

      L’ART 10 c. 5 a REG. 561/06 infatti cita:

      Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (tachigrafi digitali) e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

      1. garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;

      2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.

       

      Quali sono i riferimenti normativi che richiamano questo obbligo?

      Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;

      Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

       

      Quali obblighi ha quindi l’azienda?

      L’azienda ha l’obbligo di scaricare (copiare) regolarmente sia i dati della scheda del conducente, sia quelli della memoria di massa del tachigrafo.

       

      Perché bisogna scaricare i dati tachigrafici?

      I tachigrafi digitali e le schede tachigrafiche hanno una memoria limitata, i dati nuovi si sovrascrivono su quelli più “vecchi”, quindi se non si effettua regolarmente gli scarichi, alcuni dati potrebbero andare persi.

      Il REG. 581/2010 al paragrafo 4 cita “dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi”.

       

      Quali sono i tempi massimi di scarico previsti dalla normativa?

      La normativa prevede le seguenti tempistiche di scarico:

      • Carta del conducente: al massimo ogni 28 GIORNI
      • Memoria del tachigrafo: al massimo ogni 90 GIORNI

       

      Tornando quindi alla domanda posta al nostro formatore, è possibile scaricare la carta o il tachigrafo prima dei tempi previsti dalla normativa?

      La risposta è SI.

      La normativa prevede dei tempi massimi di scarico, ma non si pronuncia in merito ai tempi minimi.

      L’azienda quindi potrebbe anche scaricare i dati tutti i giorni.

      Scaricare spesso la carta tachigrafica (in particolare) e analizzarne il contenuto potrebbe essere un buon metodo per prevenire sanzioni.

       

      Come scaricare i dati delle carte del conducente e della memoria dei tachigrafi?

      Attraverso dei dispositivi (chiavette) di scarico dati tachigrafici.

      Sul nostro negozio online offriamo diversi dispositivi e soluzioni di scarico. Scegli quello che rispecchia le tue esigenze!

         

       

       

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      Qualche settimana fa avevamo pubblicato questa parola all’esperto in merito alla possibilità di guidare un veicolo c/terzi da parte di un conducente in possesso del solo foglio rosa (patente C) in presenza di un collega in possesso di patente C da almeno 10 anni.

      Nel nostro articolo iniziale avevamo dato risposta negativa, in quanto secondo noi essendo un veicolo immatricolato in conto terzi, il conducente avrebbe dovuto obbligatoriamente avere la CQC.

      Grazie alle informazioni forniteci dal Dott. Ing. Luca Bergese (Autoscuola Bergese Sas) possiamo dare riposta positiva al quesito.

      Riportiamo di seguito la riposta che il Dott. Luca Bergese ha ricevuto da Egaf in merito alla problematica sopracitata:

      L’esercitazione di guida da parte di un aspirante conducente, al conseguimento della categoria C e qualificazione CQC, purché siano rispettate le disposizioni dell’art. 122 CDS, è consentita anche se il veicolo viene utilizzato per lo svolgimento di attività professionale dell’istruttore: trattandosi di trasporto a fini di lucro devono essere rispettate le disposizioni relative ai periodi di guida e ai tempi di riposo.
      L’attività di guida deve essere registrata manualmente come nel caso di smarrimento della carta tachigrafica.

      Nel caso di conducente già munito di patente C e qualificazione CQC non può parlarsi tecnicamente di esercitazione alla guida, ma di perfezionamento dell’abilità di guida da parte di conducente già abilitato, accompagnato da un esperto in funzione di supervisore.
      Gli elementi che individuano tale attività di trasporto, necessariamente non a fini di lucro, sono stati disciplinati dalla recente circolare MIT 20.12.2019 prot. n. 39506/23.3.5.

       

      Come vanno registrate manualmente le attività?

      Se il veicolo installa un cronotachigrafo analogico: entrambi i conducenti devono inserire nel tachigrafo i fogli di registrazione (dischi).

       

      Se il veicolo installa un cronotachigrafo digitale:

      • Il conducente 1 con foglio rosa deve:
        • ad inizio giornata effettuare una stampata delle 24 ore del veicolo ed effettuare manualmente la registrazione delle attività;
        • Al termine dell’attività effettuare una stampata delle 24 ore del veicolo e conservarla con la stampa precedente
      • Il conducente 2 invece deve inserire la carta tachigrafica nella slot 2.

       

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      Fonte: Egaf

       

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      Questa settimana diamo la parola al nostro consulente, che fornirà dei chiarimenti in merito al quesito di un conducente neopatentato che ha effettuato la sua prima richiesta di rilascio della carta tachigrafica.

      Nella fattispecie il conducente in questione ha già ricevuto un’offerta di lavoro ma non avendo ancora la carta tachigrafica a disposizione ha dei dubbi sul fatto di poter comunque prendere servizio presso la nuova azienda.  

      Facciamo un breve ripasso.

      l sistema del tachigrafo digitale, prevede l’utilizzo di carte elettroniche che consentono di memorizzare i dati relativi ad alcune attività o di accedere alla memoria.

      La carta tachigrafica permette l’accesso alla memoria del tachigrafo e alle sue diverse funzioni.

      Quali sono le principali funzioni delle carte tachigrafiche?

      Identificare il soggetto che opera con il tachigrafo

      • Conducente
      • Azienda
      • Centro tecnico
      • Autorità di controllo

      Memorizzare informazioni delle operazioni che vengono svolte sul tachigrafo digitale.

       

      Che funzione ha la carta del conducente?

      La carta tachigrafica del conducente ha come principale funzione quella di identificare il soggetto che prende in consegna il veicolo (il conducente) e registrare al proprio interno una serie di informazioni.

      Quali informazioni vengono registrate all’interno della carta tachigrafica del conducente?

      All’interno della carta del conducente vengono memorizzate le seguenti informazioni:

      • Dati anagrafici
      • Tempi di guida, riposo, lavoro e disponibilità
      • Veicoli utilizzati dal conducente
      • Distanza percorsa
      • Nazione di Inizio e fine turno
      • Coordinate (GNSS) in caso di utilizzo di tachigrafo “intelligente”

       

       

      Come si ottiene la carta tachigrafica?

      La carta tachigrafica è un documento che viene emesso dalla Camera di Commercio della provincia di residenza del conducente che ne fa richiesta.

       

      Arriviamo quindi al quesito del nostro lettore: può guidare senza carta tachigrafica fino a che non la riceve?

      Sì, il conducente che effettua la prima richiesta di rilascio della carta può guidare senza quest’ultima fino al momento del ricevimento.

      In merito si è espresso anche il Mistero dell’Interno:

      “La carta del conducente registra l’attività svolta dal suo titolare per verificare il rispetto del Regolamento (CE) 561/06 dal suo titolare per verificare il rispetto del Regolamento (CE) 561/06 sui periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, come avviene per i fogli di registrazione da utilizzare sui veicoli che montano tachigrafo analogico.

      Pertanto il suo rilascio non necessita di una verifica preventiva sul possesso di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte del richiedente, come avviene, ad esempio, per la patente di guida o per la CQC.

      Per quanto suesposto, si ritiene che non vi siano motivi ostativi che impediscano di guidare il veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla camera di commercio”

       

      Se si guida senza carta le attività vanno comunque registrate?

      Il Ministero in merito indica comunque “l’obbligo di documentare l’attività di guida utilizzando la procedura manuale prevista dall’art. 35 paragrafo 2 del Regolamento 165/2014.”

       

      Quali operazioni è necessario effettuare prima della partenza?

      Il conducente che non è in possesso della carta tachigrafica prima di partire deve:

      1. effettuare una stampa delle 24 ore del veicolo (dove compaiono data e ora UTC);

      2. compilare il retro della stampa con le attività svolte,

      fino al giorno in cui riceve la carta tachigrafica.

      Allegati

      Circolare Ministero dell’Interno: 300/A/3672/21/111/20/3

       

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      Questa settimana il nostro formatore prova a rispondere ad una delle domande più frequenti che riceviamo sia durante i corsi di formazione sia durante la normale attività di consulenza.

      Facciamo un po’ di ripasso.

       

      Che cos’è il tachigrafo digitale?

      Il tachigrafo digitale è uno strumento elettronico che registra, all’interno della propria memoria di massa, tutte le attività del mezzo (velocità, distanza percorsa, attività dei conducenti, ecc.) e dei conducenti che lo hanno guidato.

           

       

      Perché si deve scaricare il tachigrafo?

      I motivi sono due fondamentalmente:

      1. è previsto dalla normativa; infatti il REG. 561/06 all’art. 10 comma 5 a) i) prevede che: “5. a) Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
      i) garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;

      2. Il tachigrafo ha una memoria limitata per cui, al fine di evitare perdite di dati o sovrascrittura della memoria è necessario scaricarne spesso il contenuto.

       

      Ogni quanto vanno scaricati queste informazioni digitali?

      I dati del conducente devono essere scarica entro 28 giorni.

      I dati della memoria di massa del tachigrafo entro 90 giorni.

      Ciò significa che le scadenze stabilite dalla normativa sono 28 e 90 giorni, ma nulla vieta di effettuare questi download in periodi anche inferiori a quelli stabiliti (magari 1 volta ogni 7 giorni o 1 volta al giorno, ecc.).

       

      Ma come si effettua lo scarico dei dati?

      Le modalità sono molteplici a seconda anche dei dispositivi a disposizione dell’azienda. 

      Lo strumento più comune è la cosiddetta “chiavetta” o download key, che prevede l’intervento manuale di una persona.

      Per effettuare lo scarico del tachigrafo è assolutamente necessario effettuare un’operazione preliminare fondamentale cioè il “blocco azienda”.

      Senza questa operazione lo scarico dei dati non può andare a buon fine. I dati del tachigrafo infatti sono informazioni “sensibili” e quindi non accessibili a chiunque. Per questo motivo l’azienda ha la necessità di attivare il blocco azienda in modo da poter avere accesso ai propri dati del tachigrafo.

       

      Che cosa serve per effettuare il blocco azienda e come avviene?

      Per effettuare l’operazione del “blocco azienda” è assolutamente necessaria la carta tachigrafica dell’azienda.

         

       

      Il blocco viene effettuato al momento del primo inserimento della carta azienda nel tachigrafo.

      In base alla tipologia del tachigrafo l’operazione da fare è differente (questo sarà argomento di una prossima parola all’esperto).

      Dal momento del primo inserimento della carta azienda sarà possibile successivamente scaricare i dati di quel tachigrafo.

      Se sono state effettuate delle attività dei guida ma non è mai stato effettuato il blocco azienda (e quindi non è mai stata inserita la carta azienda nel tachigrafo), non sarà possibile scaricare i dati di quel tachigrafo autonomamente ma solo recandosi presso un centro tecnico autorizzato.

      Per capire meglio il concetto utilizzeremo una metafora (che ci è stata insegnata e che ci è risultata molto utile): fare il “blocco azienda” è come aprire un nuovo conto corrente, non è possibile prelevare i soldi prima dell’apertura del conto.

      Lo stesso concetto vale per il blocco azienda del tachigrafo: non è possibile iniziare a scaricare i dati del tachigrafo senza aver mai inserito la carta dell’azienda e aver creato il blocco azienda.

        

       

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      Questa settimana il nostro formatore prova a chiarire alcuni dubbi in merito a due argomenti molto “caldi”: l’impegno giornaliero e il riposo.

      Iniziamo con alcune premesse

       

      Che cos’è l’impegno?

      Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

      L’impegno giornaliero possiamo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

      In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività compiuta con scheda inserita, all’ultima prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

       

      Come si calcola l’impegno?

      L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

      Definire il tempo di impegno aiuta quindi il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

       

      Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

      RIPOSO (Art 8):

      “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

      Il riposo può essere:

      RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

      Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

      13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

       RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

       

      RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

      Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
      15ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

       

      Che cosa si intende per arco di 24 ore?

      Quando si parla di riposo e impegno è molto importante avere chiaro il concetto di “arco di 24 ore”, ciò significa che dalla prima attività lavorativa registrata sulla carta tachigrafica (guida o lavoro) entro 24 ore da quel momento è necessario effettuare un riposo di 9 o 11 ore.

       

      Nell’esempio qui sotto, anche se il conducente ha svolto 11 ore di riposo “effettive” (riposo giornaliero regolare), ai fini del regolamento nell’arco delle 24 ore il riposo giornaliero è di sole 9 ore (riposo giornaliero ridotto).

      Le 2 ore di riposo in più (che vanno sempre bene) in realtà non possono essere conteggiate ai fini del riposo giornaliero perché fuori dall’arco delle 24 ore.

       

       

      Arriviamo quindi alla nostra domanda.

      Se il conducente svolge tutti i giorni 15 ore di impegno e 11 ore di riposo sono in regola?

      Secondo la normativa 561/06 è possibile effettuare 3 volte la settimana un riposo ridotto di 9 ore (con conseguente impegno di 15 ore).

      Nell’esempio qui sopra il conducente può essere sanzionato per gli ultimi due giorni in quanto avrebbe dovuto effettuare un riposo di 11 ore nell’arco delle 24 ore (e in sostanza 13 ore di impegno).

      Nell'esempio in questione il conducente sarebbe in sanzione per i giorni di giovedì e venerdi 

       

      Ammontare della sanzione : 2 sanzioni da 379 euro e 10 punti della CQC

       

       

      Sanzioni

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