A seguito di innumerevoli richieste di chiarimento torna questa settimana il nostro consulente per approfondire ulteriormente la questione dell’estensione, dal primo gennaio, del controllo da 28 a 56 giorni.
Che cosa prevede la normativa in merito al periodo di controllo su strada fino al 31/12/2024?
L’art. 36 del REG. 165/2014 (prima della variazione apportata dal REG. 1054/20201) stabilisce il tipo di registrazioni che devono essere in possesso del conducente.
- Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
- i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;
- ii) la carta del conducente, se la possiede;
e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
- Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
- i) la sua carta di conducente;
- ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.
- Un funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni, quali quelle di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.
In sintesi, il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i ventotto giorni (1+28=29) solari precedenti.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2025?
Cambia il periodo di controllo che viene ampliato.
Il Regolamento UE 1054/2020 (Pacchetto Mobilità), ha ampliato il periodo di controllo da 28 a 56 giorni.
- Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
- i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei cinquantasei giorni precedenti;
- ii) la carta del conducente, se la possiede;
e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
- Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
- i) la sua carta di conducente;
- ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.
- Un funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni, quali quelle di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.
In sintesi, il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i cinquantasei (1+56=57) solari precedenti.
Arriviamo ora alla problematica più sentita e che ha messo un po’ in agitazione le aziende di trasporto.
A seguito di innumerevoli informative arrivate alle aziende è passato un messaggio “fuorviante” e cioè che “le carte tachigrafiche rilasciate prima del luglio 2023, possono contenere (solo) fino a 28 giorni di attività mentre quelle rilasciate successivamente a tale data, hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività, rispondendo appieno alla normativa”.
Il messaggio purtroppo non è corretto e per verificare tale affermazione basterebbe (o sarebbe bastato) semplicemente scaricare una carta tachigrafica. ( cosa che le aziende fanno periodicamente)
Se si effettua uno scarico è facile riscontrare che sono presenti attività per almeno 5/6 mesi, sia che si tratti di carte prima del luglio 2023 che dopo .
La Commissione Europea ha imposto obblighi di sostituzione della carta?
No, le norme del Pacchetto UE non hanno imposto alcun l’obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, che vale 5 anni dal rilascio.
Se ho una carta rilasciata prima del luglio 2023, devo portare con me le stampe oltre i 28 giorni?
La normativa richiede al conducente in caso di controllo di poter ricostruire 56+1 giorni di attività.
In caso di controllo su strada, una volta effettuato il download della carta, i software in dotazione agli organi di controllo su strada, sono in grado di visionare perfettamente 57 giorni.
Non è vietato fare una stampa giornaliera come fonte di prova per giustificare le proprie attività ma non è obbligatorio effettuarla.
È importante avere sempre sul veicolo le stampate in caso di utilizzo della deroga art. 12 o frequente uso della funzione out of scope.
In conclusione consigliamo alle aziende di operare come hanno sempre fatto, provvedendo ad effettuare gli scarichi delle carte con tempistiche ravvicinate e mantenendo sul veicolo tutti i documenti completi e necessari per facilitare il controllo da parte delle forze dell’ordine.
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