A seguito di innumerevoli richieste di chiarimento torna questa settimana il nostro consulente per approfondire ulteriormente la questione dell’estensione, dal primo gennaio, del controllo da 28 a 56 giorni.

Che cosa prevede la normativa in merito al periodo di controllo su strada fino al 31/12/2024?

L’art. 36 del REG. 165/2014 (prima della variazione apportata dal REG. 1054/20201) stabilisce il tipo di registrazioni che devono essere in possesso del conducente.

  1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
  2. i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;
  3. ii) la carta del conducente, se la possiede;

e

iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

  1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
  2. i) la sua carta di conducente;
  3. ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.

  1. Un funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni, quali quelle di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

In sintesi, il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i ventotto giorni (1+28=29) solari precedenti.

 Cosa cambia dal 1° gennaio 2025?

Cambia il periodo di controllo che viene ampliato.

Il Regolamento UE 1054/2020 (Pacchetto Mobilità), ha ampliato il periodo di controllo da 28 a 56 giorni.

  1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
  2. i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei cinquantasei giorni precedenti;
  3. ii) la carta del conducente, se la possiede;

e

iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

  1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
  2. i) la sua carta di conducente;
  3. ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.

  1. Un funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni, quali quelle di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

In sintesi, il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i cinquantasei (1+56=57) solari precedenti.

 

Arriviamo ora alla problematica più sentita e che ha messo un po’ in agitazione le aziende di trasporto.

A seguito di innumerevoli informative arrivate alle aziende è passato un messaggio “fuorviante” e cioè che “le carte tachigrafiche rilasciate prima del luglio 2023, possono contenere (solo) fino a 28 giorni di attività mentre quelle rilasciate successivamente a tale data, hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività, rispondendo appieno alla normativa”.

Il messaggio purtroppo non è corretto e per verificare tale affermazione basterebbe (o sarebbe bastato) semplicemente scaricare una carta tachigrafica. ( cosa che le aziende fanno periodicamente)

Se si effettua uno scarico è facile riscontrare che sono presenti attività per almeno 5/6 mesi, sia che si tratti di carte prima del luglio 2023 che dopo .

 

La Commissione Europea ha imposto obblighi di sostituzione della carta?

No, le norme del Pacchetto UE non hanno imposto alcun l’obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, che vale 5 anni dal rilascio.

 

Se ho una carta rilasciata prima del luglio 2023, devo portare con me le stampe oltre i 28 giorni?

La normativa richiede al conducente in caso di controllo di poter ricostruire 56+1 giorni di attività.

In caso di controllo su strada, una volta effettuato il download della carta, i software in dotazione agli organi di controllo su strada, sono in grado di visionare perfettamente 57 giorni.

Non è vietato fare una stampa giornaliera come fonte di prova per giustificare le proprie attività ma non è obbligatorio effettuarla.

È importante avere sempre sul veicolo le stampate in caso di utilizzo della deroga art. 12 o frequente uso della funzione out of scope.

In conclusione consigliamo alle aziende di operare come hanno sempre fatto, provvedendo ad effettuare gli scarichi delle carte con tempistiche ravvicinate e mantenendo sul veicolo tutti i documenti  completi e necessari per facilitare il controllo da parte delle forze dell’ordine.

 

© TachConsulting – Riproduzione riservata

L’approfondimento di questa settimana è curato dal nostro Consulente, che proverà a fornire alcuni chiarimenti relativi a numerosi quesiti giunti in merito all’imminente entrata in vigore del 31/12/2024 del nuovo periodo di controllo.

Attualmente un controllo su strada prevede la verifica del giorno del controllo più i 28 giorni solari precedenti; un conducente, quindi, deve essere sempre in grado di ricostruire la propria attività negli ultimi 28 giorni.

In queste ultimi giorni abbiamo letto tutto e il contrario di tutto in merito ad una situazione in realtà molto semplice.

Il Reg. 1054/2020 ha apportato modifiche al REG 561/06 E 164/2014.

Riportiamo di seguito un estratto che si riferisce proprio ai giorni di controllo:

“Al fine di garantire un’esecuzione efficace, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di verificare, nel corso dei controlli su strada, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il controllo e nei 56 giorni precedenti”

Il Reg. 561/06 all’articolo 16, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;

Il REG 165/2014 all’articolo 36 è così modificato:

  1. a) il paragrafo 1 è così modificato:
  2. i) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti;»
  3. ii) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.»;

  1. b) al paragrafo 2, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni

 In entrambi i regolamenti si parla di “periodo di controllo”, vale a dire che, mentre ora il controllo verte su 29 giorni (il giorno della verifica e 28 gg precedenti), da gennaio 2025 il range di tempo si allunga a 57 giorni (il giorno della verifica e 56 gg precedenti).

Arriviamo ora all’argomento che ha creato più confusione in assoluto, vale a dire la carta tachigrafica.

Quanti giorni di dati può contenere una carta tachigrafica del conducente?

La carta tachigrafica del conducente (di prima o seconda generazione) può contenere in media 5/6 mesi di attività del conducente.

Attualmente se gli organi di controllo scaricano la carta su strada (di prima o seconda generazione) possono visionare tutto il contenuto o solo i 28 giorni?

Qualsiasi software su strada (e anche in azienda) una volta scaricata la carta permette di visionare l’intero contenuto (tempi di guida, riposo, pause km effettuati ecc.).

Da sempre, quindi, quando si scarica la carta tachigrafica è possibile analizzarne l’intero contenuto, ma visto che su strada il controllo era previsto per soli 28 giorni, l’operatore si limitava all’analisi di questi ultimi.

È importante scaricare spesso la carta?

Soprattutto con l’avvento dei tachigrafi GEN2 i dati che si memorizzano sulle carte sono sempre di più, risulta quindi di fondamentale importanza scaricare spesso le carte in modo tale da mantenere in memoria il maggior numero di informazioni possibili (Nazioni di inizio/fine, out of scope, geolocalizzazione).

È vero che, se l’autista dispone di una carta tachigrafica rilasciata prima di luglio 2023, dovrà necessariamente avere con sé le stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti, per coprire i giorni mancanti al raggiungimento dei 56 giorni?

Come già anticipato poco sopra, le carte tachigrafiche, sia di prima che di seconda generazione, possono contenere i dati per più di 56 giorni, per cui a nostro avviso portare le stampe dei 28 giorni precedenti per coprire i giorni mancanti, risulta un inutile spreco di carta.

Nel caso in cui vi sia un frequente uso della funzione out of scope è invece consigliato effettuare una stampa conducente 24 h a fine giornata e conservarla a bordo per l’intero periodo, assieme ad eventuali stampe relative alle deroghe art. 12 e documenti utili ad agevolare le forze di controllo.

 

Articoli che ti potrebbero interessare:

Perché dopo un certo periodo di tempo la funzione OUT OF SCOPE non viene più visualizzata sulla scheda del conducente?

Carte tachigrafiche

 

 

© TachConsulting – Riproduzione riservata

Torna dopo un lungo periodo di vacanza il nostro Formatore per fornire alcuni chiarimenti in merito alle numerose domande che sono giunte circa la l’obbligo di sostituzione dei tachigrafi con i più aggiornati “Smart2” a partire al 1° gennaio 2025.

Con l’introduzione del Regolamento UE 1054/2020 che ha modificato il REG 165/2014 è stato istituito l’obbligo di “retrofit”.

Che cosa significa obbligo di retrofit?

Significa obbligo di sostituzione dei tachigrafi analogici, digitali non intelligenti e digitali intelligenti con tachigrafi “SMART” GEN 2 V2.

 

Quali sono i tachigrafi digitali non intelligenti? GEN 1

VDO STONERIDGE
1.0 – 1.3 6.0-7.2
1.4 – 2.2-3.0 7.3-7.6

 

Quali sono i tachigrafi digitali “intelligenti”? GEN 2 V1

VDO STONERIDGE
4.0 8.0 CONNECT

 

Quali sono i tachigrafi digitali “SMART 2”? GEN 2 V2

VDO STONERIDGE
4.1 8.1

 

Arriviamo quindi alla richiesta del nostro lettore: Se faccio solo trasporto nazionale devo sostituire il tachigrafo entro il 31/12/2024?

La risposta è NO, se si effettuano solo ed esclusivamente trasporti NAZIONALI non vi è alcuno obbligo di sostituire il tachigrafo.

ATTENZIONE però che basta effettuare anche un solo trasporto fuori dai confini nazionali per incappare nell’obbligo di installazione di uno SMART 2.

 

© TachConsulting – Riproduzione riservata

Torna a grande richiesta, dopo un periodo di vacanza, il nostro consulente e quest’oggi proverà a fornire alcuni chiarimenti in merito al nuovo regolamento UE 2024/1258 sul Trasporto persone.

Di che cosa si tratta?

Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2024/1258 che apporta delle modifiche al Regolamento 561/06 in merito agli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto persone.

Quali novità sono state introdotte?

Le novità riguardano:

  1. Possibilità di suddividere in maniera differente la pausa di 45 minuti.
  2. Possibilità di derogare l’impegno giornaliero una o 2 volte a seconda della durata del tour (a determinate condizioni)
  3. Possibilità di utilizzare la “deroga dei 12 giorni” anche per i trasporti NAZIONALI.

PUNTO a) Nuova possibile suddivisione della pausa da 45 minuti

Cosa permette di fare attualmente la normativa?

Art. 7 : PAUSE DALLA GUIDA

  1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

 

  1. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

   3. Novità per solo trasporto passeggeri :

 «Per un conducente che effettua un servizio occasionale passeggeri, l’interruzione di cui al primo comma può anche essere sostituita da due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, distribuite nel periodo di guida di cui al primo comma, in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.»;

 

TRADUZIONE

La pausa obbligatoria di 45 minuti può essere “suddivisa” in due pause di NON MENO DI  15 minuti ciascuna, ma la somma delle due deve risultare comunque 45 ; queste pause possono essere fatte DURANTE o AL TERMINE delle 4 ore e 30 minuti .

Riportiamo alcuni esempi non esaustivi:

Esempi sequenze pause

PUNTO b) ART 8. RIPOSI GIORNALIERI (IMPEGNO)

l’articolo 8 è così modificato:

«2 bis. A condizione che la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti non siano compromesse, i conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale passeggeri di durata non inferiore a sei periodi consecutivi di 24 ore possono derogare al paragrafo 2, primo comma, effettuando il periodo di riposo giornaliero una volta entro un massimo di 25 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, purché il tempo di guida totale accumulato per quel giorno non abbia superato le sette ore. Nel rispetto delle stesse condizioni, tale deroga può essere utilizzata due volte in un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri con una durata di almeno otto pe riodi consecutivi di 24 ore. Il ricorso a tale deroga non pregiudica l’orario di lavoro massimo ai sensi della normativa applicabile.»;

 

TRADUZIONE   

Nel caso in cui il tour duri più di 6 giorni, viene data la possibilità di derogare il tempo di impegno di 1 ora una o due volte a seconda della durata del tour a condizione che nella giornata in cui si utilizza questa deroga il conducente non abbia guidato più di 7 ore.

 

SINTESI

OPZIONE 1:

Se il viaggio dura PIU’ DI 6 GIORNI e MENO DI 8 (QUINDI 7 GIORNI)

è possibile “sforare” 1 volta l’impegno giornaliero per massimo 1 ora solo se in quella giornata il conducente ha guidato AL MASSIMO 7 ORE.

Esempio nel quale il conducente ha a disposizione massimo 13 ore di IMPEGNO

 

 

Esempio nel quale il conducente ha a disposizione massimo 15 ore di IMPEGNO

OPZIONE 2

Se il viaggio dura più di  8 GIORNI

è possibile “sforare” 2 volte l’impegno giornaliero per massimo 1 ora solo se in quelle giornate il conducente ha guidato AL MASSIMO 7 ORE.

 

ATTENZIONE: Il ricorso a tale deroga non pregiudica l’orario di lavoro massimo ai sensi della normativa applicabile.

 

Quindi si può ricorrere a tali deroghe fermo restando il rispetto dell’orario massimo di lavoro.

 

Queste deroghe le posso usare solo l’ultimo giorno di viaggio o in qualsiasi altra giornata?

Tali deroghe possono essere utilizzate anche in altri giorni (durante il tour) non necessariamente l’ultimo.

 

Se utilizzo queste deroghe devo fare una stampata e giustificarne il motivo come nel caso della deroga ART. 12?

NO – nel caso di utilizzo di tali deroghe, li regolamento non prevede una giustificazione scritta.

Per poter giustificare il ricorso alle deroghe ed essere in regola in caso di controlli su strada, fino a quando non sarà disponibile un foglio di viaggio digitale, il conducente deve tenere a bordo del veicolo un foglio di viaggio contenente le informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 che l’impresa di trasporto è tenuta a fornire al conducente prima di ogni viaggio.

Le copie cartacee o elettroniche di tali fogli di viaggio devono essere tenute a bordo per periodi che coprano i 28 giorni precedenti e, a decorrere dal 31 dicembre 2024, i 56 giorni precedenti.

 

I contatori dei tachigrafi compresi quelli SMART di ultima generazione (COUNTER VDO E DUO STONERIDGE) sono aggiornati per questa tipologia di conteggi?

 NO – ad oggi non abbiamo ricevuto notizie in merito ad eventuali aggiornamenti dei tachigrafi in grado di conteggiare le pause o le deroghe poco sopra indicate.

Il regolamento al punto 5 cita quanto segue :

“5. Per garantire l’applicazione e l’esecuzione uniformi dell’articolo 7, terzo comma, e dell’articolo 8, paragrafi 2 bis e 6 bis, la Commissione, in occasione della prima revisione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (**) o di eventuali atti di esecuzione che lo sostituiscono, e al più tardi entro il 23 novembre 2025, adotta atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche adeguate che consentano di registrare e conservare sul tachigrafo i dati relativi al tipo di servizio passeggeri, vale a dire il servizio regolare o occasionale di trasporto passeggeri.

 La data di applicazione di tali atti di esecuzione è fissata previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis.”

 

Riteniamo non ci sia molto da commentare…

Come fa il conducente a tenere il conto delle nuove pause e delle deroghe?

Attualmente, sembra che l’unica possibilità di tenere conto di tali interruzioni sia quella effettuare delle stampate e tenere su un foglio a parte il conteggio delle pause effettuate;

I tachigrafi non essendo aggiornati non considereranno valide pause diverse da 15, 30 e 45 nelle sequenze fino ad ora stabilite dal 561/06; quindi ci si potrebbe trovare nella spiacevole situazione di fare ricorso ad una deroga (per esempio sulle pause) con il tachigrafo che segna “errore” creando non poca confusione per i conducenti.

 

TABELLA DI SINTESI

 

PUNTO c) “DEROGA DEI 12 GIORNI” ANCHE PER IL TRASPORTO NAZIONALE

 Il paragrafo 6bis è stato modificato estendendo la possibilità di ricorrere alla deroga dei 12 giorni anche a coloro che effettuano SERVIZIO OCCASIONALE DI PASSEGGERI NAZIONALE.

 

Come faccio a dimostrare di essere in regola con la deroga dei 12 giorni in caso di controllo su strada in ambito nazionale?

Per i servizi nazionali può essere utilizzato il foglio di viaggio per i servizi internazionali, indicando l’uso per il servizio nazionale.

L’obbligo di mostrare il foglio di viaggio decade qualora il veicolo utilizzi un tachigrafo che consente la registrazione del tipo di servizio passeggeri vale a dire uno SMART 2 GEN 2 V2 .

 

La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisca il formato del foglio di viaggio per i servizi nazionali al fine di semplificare le verifiche della conformità, se del caso.

Alla luce di quanto esposto, al momento dopo esserci confrontati anche con le aziende non riteniamo che queste nuove deroghe apportino vantaggi effettivi; non resta che attendere gli sviluppi della questione nei prossimi mesi;

Altro forte dubbio riguarda i controlli su strada, sicuramente le forze dell’ordine sono attrezzate con strumenti in grado di verificare tali deroghe ma questo comporterà tempistiche più lunghe in caso di controllo con conseguenti lunghe attese per i passeggeri a bordo.

 

© TachConsulting – Riproduzione riservata

 

SCARICA REG. 1258/2024

La pillola di questa settimana è curata dal nostro Formatore che proverà nuovamente a fornire alcuni chiarimenti in merito alla funzione out of scope.

Cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06.

Come viene interpretata a livello normativo?

 

A livello normativo la funzione OUT viene trattata nel punto 14 della circolare congiunta Prot. 17598 del 22 luglio 2011.

 

La circolare cita quanto segue:

Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida:

 

“…La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all’ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006.

 

Perciò, ad esempio, l’attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all’interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell’attività di guida giornaliera.

 

Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale”.

 

Dalla normativa si evince quindi che le attività guida svolte dal conducente all’interno di un’area privata (in generale) possono essere “scomputate” dal totale di guida giornaliera, MA queste non vanno considerate come PAUSA bensì “lavoro” o più comunemente “impegno”.

 

Che vantaggi comporta quindi la funzione OUT per i conducenti?

Il vantaggio della funzione OUT è che l’attività di guida svolta dal conducente in aree private (o cave o cantieri) è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera.

Quindi, se un conducente entra all’interno di un’azienda, attiva manualmente sul tachigrafo la funzione OUT e svolge 15 minuti di guida, questi minuti andranno sottratti dal totale di guida compiuta durante la giornata.

Per semplicità: se l’attività di guida giornaliera non supera mai le 9 ore la funzione out of scope è inutile.

 

Un conducente può inserire la funzione OUT OF SCOPE più di due volte al giorno?

Assolutamente sì; il conducente può inserire la funzione out of scope tutte le volte che ritiene opportuno farlo (ovviamente rispettando quanto indicato nella circolare); la normativa non contiene alcuna indicazione in merito al numero di volte in cui questa funzione può essere utilizzata.

Se uso la funzione OUT OF SCOPE devo fare una stampata a fine giornata?

Dal momento che nella carta tachigrafica rimangono salvati un numero limitato di OUT OF SCOPE (circa 56 inserimenti/disinserimenti), se un conducente utilizza spesso la funzione consigliamo di effettuare alla fine di ogni giornata una stampata in modo tale che il tutto rimanga documentato.

La Stampa affinché abbia una validità legale è importante venga effettuata in orario UTC.

 

Leggi tutti i nostri articoli sulla funzione OUT OF SCOPE

ALLEGATI

Circolare congiunta art. 174 – 22 Luglio 2011 punto 14 

 

© TachConsulting – Riproduzione riservata

Dopo un po’ di meritate vacanze torna a grande richiesta il nostro formatore; con l’approfondimento di oggi proverà a chiarire uno dei tanti dubbi relativi al riposo giornaliero.

Per non perdere le vecchie abitudini partiamo con un bel ripasso.

Nel quesito di questo conducente è necessario riprendere due importanti argomenti:

  1. Tempo di impegno/riposo, arco di 24 ore
  2. Deroga art. 12.

Che cos’è l’impegno?

Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata nel “gergo comune” dai conducenti per individuare la propria giornata lavorativa.

L’impegno giornaliero potremmo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida compiuti da un conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività (guida o lavoro) registrata sulla carta tachigrafica, all’ultima ( guida o lavoro) prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

Come si calcola l’impegno?

L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

Definire il tempo di impegno aiuta quindi il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

RIPOSO (Art 8):

“I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:

RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
15ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

 

Un concetto MOLTO IMORTANTE da conoscere quando si parla di tempo di riposo, è quello di “arco di 24 ore”.

Che cosa si intende per arco di 24 ore?

Quando un conducente inserisce la carta tachigrafica nel tachigrafo e su questa viene registrata la prima attività (guida o lavoro) entro 24 ore da quel momento è necessario effettuare un riposo di 9 o 11 ore.

Nell’esempio qui sotto, anche se il conducente ha svolto 11 ore di riposo “effettive” (cioè dal termine della sua ultima attività ha riposato 11 ore) ai fini del regolamento nell’arco delle 24 ore il riposo giornaliero è di sole 8 ore .

Le 3 ore di riposo in più (che vanno sempre bene perché ha recuperato le energie psico-fisiche) in realtà non possono essere conteggiate ai fini del riposo giornaliero perché fuori dall’arco delle 24 ore.

Quindi se il conducente ha fatto un riposo di 11 ore è in sanzione lo stesso?

Si in questo caso anche se il conducente ha riposato 11 ore ed è partito più tardi la mattina dopo per “essere in regola” e non incorrere in sanzioni in realtà, a meno che non abbia utilizzato delle deroghe, è sanzionabile perché le ore riposo nell’arco di 24 ore sono solo 8. (inferiori al riposo giornaliero minimo di 9)

Passiamo quindi alla deroga dell’art. 12 Che cos’è?

A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada, ritardi ai punti di carico scarico ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Da sempre il 561/06 ha previsto all’art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo (a determinate condizioni) senza rischiare di incorrere in sanzioni.

Che cosa prevede il testo dell’art 12?

 

Quindi A condizione di:

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • E per raggiungere un punto di sosta appropriato

Il conducente può derogare a:

  • Tempi di guida giornaliera e settimanale
  • Pause dalla guida
  • Riposo giornaliero (impegno) e settimanale

 

In caso di deroga il conducente come si deve comportare?

Quando un conducente deroga ai tempi di guida o riposo deve giustificare manualmente sul retro della stampa o del disco il motivo di tale deroga, “al più tardi” nel momento in cui raggiunge un punto di sosta adeguato a mettersi in sicurezza.

 

Il tempo derogato va compensato? Entro quanto? Se non compenso sono in sanzione?

Si – Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Attualmente, non è prevista alcuna sanzione in caso di mancata compensazione di tale periodo. 

 

Arriviamo quindi alla domanda del nostro conducente: Se supero le 15 ore di impegno a causa di un incidente, e utilizzo la deroga dell’art.12,  una volta raggiunt il punto di sosta,  sono obbligato a fare 11 ore di riposo per non essere in sanzione?

Se il conducente in questione ha superato le ore 15 ore di impegno ad esempio di 30 minuti, il suo riposo giornaliero (a prescindere dalla deroga) nell’arco di 24 ore sarà di 8 ore e 30 minuti.

Per non incorrere in sanzioni sarà necessario (se ricorrono i presupposti) utilizzare la deroga dell’art.12 in modo tale da potersi tutelare in caso di un controllo successivo.

Nell’esempio in questione:

  • il conducente ha iniziato il suo arco di 24 ore alle ore 05:00 del mattino
  • Per cause eccezionali termina alle 20:30 con 15 ore e 30 minuti di impegno
  • In questo caso il riposo è “già” di 8:30 minuti.
  • Il conducente compila la deroga dell’art. 12 ( perchè ricorrono i presupposti di eccezionalità

 

Può riparitre alle ore 05:00 non vi è alcun obbligo di effettuare 11 ore di riposo in quanto quello che tutela da un’eventuale sanzione,  è la stampata con la deroga;

Sulla carta tachigrafica rimane registrato il superamento dell’impegno, e solo una deroga scritta e utilizzata correttamente può essere presa in considerazione in caso di controllo.

E’ la deroga che può evitare la sanzione NON l’aver svolto 11 ore di riposo.

Articoli che ti potrebbero interessare

Articoli sul riposo giornaliero 

Articoli sulla deroga dell’art. 12

© TachConsulting – Riproduzione riservata

La parola all’esperto questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina, il quale sta ricevendo negli ultimi tempi parecchie richieste di assistenza in merito allo scarico dei tachigrafi SMART2 GEN2 V2 (installati sui veicoli dal 23 agosto 2023).

La Commissione Europea aveva stabilito che il 21 agosto 2023 i veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con tachigrafi “smart” G2V2. (VDO 4.1, STONERIDGE SE5000 Smart 2).

Purtroppo, a causa di ritardi nella produzione e nella fornitura, ogni Stato Membro ha stabilito un periodo di “tolleranza” fino al 31/12/2023 che permette di circolare con un tachigrafo GEN2-V1.

Le aziende che sono riuscite ad installare i tachigrafi SMART2 GEN2V2 hanno riscontrato delle problematiche relative allo scarico della memoria di massa.

Questo perché i dispositivi di scarico in dotazione (chiavette di scarico) vanno aggiornate alla nuova versione di tachigrafo.

Quali dispositivi hanno l’aggiornamento disponibile?

I dispositivi che già dispongono dell’aggiornamento al tachigrafo SMART 2 GEN2 V2 sono:

Dispostivi il cui aggiornamento sarà disponibile dalla seconda metà di dicembre 2023

 

 

Come si effettua l’aggiornamento?

E’ possibile effettuare l’aggiornamento acquistandolo sul nostro sito.

Per eventuali richieste di informazioni o assistenza inviate un’e-mail a : info@tachconsulting.it

 

 

 

 

 

La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro Comandante, il quale prova a chiarire un dubbio piuttosto ricorrente circa il rifiuto di firmare un verbale su strada.

 

Che cos’è un verbale?

Il verbale è un documento redatto da un pubblico ufficiale; di conseguenza viene considerato atto pubblico, e fa piena prova dei fatti in esso riportati.

 

Che significato giuridico hanno le firme sul verbale?

Firma del guidatore: dimostrare l’avvenuta notifica al soggetto interessato.

Firma dell’agente accertatore: quest’ ultima è necessaria solo in caso di contestazione immediata dell’infrazione; nel caso in cui la sanzione venga notificata tramite sistemi automatizzati basterà l’indicazione e la stampa del nominativo dell’agente.

 

Cosa succede quindi se non firmo il verbale di contestazione?

Nel caso di rifiuto da parte del conducente di firmare il verbale di contestazione, il documento resta comunque valido, per cui l'azione amministrativa è ugualmente procedibile e perfettamente regolare.

Risulta opportuno comunque, che il rifiuto di sottoscrivere risulti a​ ​verbale​ ​mediante specifica annotazione.

In tali casi, infatti, il​ ​verbale​ ​non​ ​deve essere notificato al trasgressore, perché la contestazione immediata della violazione è comunque avvenuta.

L'organo accertatore è però tenuto a notificare l'atto all'obbligato​ ​non​ ​presente al momento della contestazione.

 

 

Torna questa settimana il nostro formatore per rispondere ad un quesito pratico posto da un nostro lettore in merito all’individuazione delle attività di guida fatte in out of scope leggendo la stampa.

Cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06

Come viene interpretata a livello normativo?

A livello normativo la funzione out viene trattata nel punto 14 della circolare congiunta Prot. 17598 del 22 luglio 2011.

La circolare cita quanto segue:

Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida:

“…La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006.

Perciò, ad esempio, l'attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera.

Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale”.

Dalla normativa si evince quindi che le attività di guida svolte dal conducente all’interno di un’area privata (in generale) possono essere “scomputate” dal totale di guida giornaliero, MA queste non vanno considerate come PAUSA bensì “lavoro” o più comunemente “impegno”.

 

 

Una volta individuato l’inizio e la fine dell’out of scope iniziare a calcolare i minuti di guida svolti in questo arco di tempo.

 

SINTESI

Il conducente :

–  inserito la funzione OUT OF SCOPE ALLE ORE 05:32

–  tolto la funzione OUT OF SCOPE alle ore 05:44

–  totale minuti di guida svolti in questo lasso di tempo e da «scorporare» dal totale delle ore di guida giornaliere : 6 MINUTI

 

Esempio: 

Totale ore di guida giornaliere  09:02 –  minuti di guida in OUT OF SCOPE 00:06 = 08:56 ore di guida giornaliere.

 

Articoli che potrebbero interessarti 

Era il lontano luglio del 2016, quando, dopo ripetute richieste di informazioni sullo stesso argomento abbiamo deciso di pubblicare la nostra prima “parola all'esperto”; da li abbiamo cercato con costanza e impegno di mantenere questa rubrica di approfondimento preparando una pubblicazione settimanale.

Chi ci segue da molto tempo sa che il “mercoledi” quando accende il computer, tra le tante e-mail da leggere trova anche la pillola di approfondimento dei nostri esperti.

Queste pillole ci hanno permesso, nel corso degli anni, di approfondire e sviscerare l'argomento “tachigrafo” in ogni ambito.

Produrre contenuti di valore e soprattutto di elevata qualità comporta sforzi non indifferenti, tempo e studio; noi vogliamo continuare su questa strada ma abbiamo deciso di 

variare la tempistica di pubblicazione passando da una frequenza “settimanale” a “bisettimanale”.

Siamo certi della comprensione dei nostri lettori e rimaniamo sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio.

Se ci fosse la necessità di approfondire qualche argomento ( che non è stato trattato in questi anni) vi invitiamo a scriverci a info@tachconsulting.it

A presto!

“Gli esperti”