I furgoni fino a 3,5 ton che effettuano trasporti in conto proprio, dal 1° luglio 2026 dovranno installare il tachigrafo digitale?
La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente che fornirà alcuni chiarimenti in merito all’imminente entrata in vigore dell’obbligo di installazione del tachigrafo digitale a partire dal 1°luglio 2026 sui veicoli a partire da 2,5 ton e fino a 3,5 ton.
Qual’ è la normativa di riferimento e cosa prevede?
La normativa di riferimento che introduce l’obbligo del tachigrafo digitale GEN2 V2 sui veicoli leggeri a partire dal 1°luglio 2026 è il REG 561/06 come modificato dal REG. 1054/2020 (Pacchetto Mobilità).
L’art 2 a bis) REG. 561/06 cita “…. il presente regolamento si applica al trasporto su strada:
- a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
- a bis) dal 1° luglio 2026, di merci in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate…
Sempre lo stesso regolamento, all’art.3 indica i trasporti esenti dall’obbligo di rispettare la normativa.
L’ Art. 3 REG. 561 lettera h-bis) cita: “.. Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo”.
In sintesi:
Dal 1°Luglio 2026, l’obbligo di installazione del tachigrafo digitale GEN 2 V2 su veicoli da 2,5 a 3,5 ton. riguarda:
- Il trasporto merci conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio.
- Il trasporto in conto proprio a determinate condizioni.
Andiamo a vedere ora le definizioni di “trasporto in conto proprio” e “attività principale del conducente”.
La definizione di “trasporto in conto proprio” è presente all’art.1 paragrafo 5. Lett. 2) del Regolamento CE 1072/2009 e richiede il rispetto delle seguenti condizioni:
- Le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate.
- Lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa.
- Gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base ad un’obbligazione contrattuale.
- I veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in questo ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 20026/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
- Tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’“attività principale del conducente”, il considerando n. 6 della Direttiva (UE) 2018/645, indica che la guida NON È considerata attività principale del conducente se questa occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo.
Visto quanto premesso, quindi, se il trasporto in conto proprio effettuato rispetta le condizioni citate e l’attività di guida risulta essere meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo, in caso di trasporto internazionale NON è NECESSARIO INSTALLARE IL TACHIGRAFO DIGITALE.
Ma in caso di controllo su strada come si fa a provare che l’attività di guida effettuata dal conducente è inferiore al 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo?
Dal momento che il furgone non installa il tachigrafo, risulta alquanto complicato per le forze dell’ordine verificare se il trasporto rientri effettivamente nell’esenzione;
A tal proposito si consiglia di predisporre e conservare a bordo del veicolo idonea documentazione (in lingua inglese ed eventualmente in altre lingue) dalla quale risulti in modo chiaro:
- che il trasporto è effettuato in contro proprio.
- che il veicolo è utilizzato per il trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie per svolgere il lavoro.
- che il conducente è assunto con mansioni diverse da quelle di autista (copia del contratto di lavoro).
- che l’attività di guida è meramente accessoria rispetto alle mansioni principali (copia del mansionario).
L’elenco indicato non è esaustivo.
Il principio rimane quello di facilitare il più possibile gli organi di controllo nell’attività di verifica dei requisiti.
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