I furgoni fino a 3,5 ton che effettuano trasporti in conto proprio, dal 1° luglio 2026 dovranno installare il tachigrafo digitale?

La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente che fornirà alcuni chiarimenti in merito all’imminente entrata in vigore dell’obbligo di installazione del tachigrafo digitale a partire dal 1°luglio 2026 sui veicoli a partire da 2,5 ton e fino a 3,5 ton.

Qual’ è la normativa di riferimento e cosa prevede?

La normativa di riferimento che introduce l’obbligo del tachigrafo digitale GEN2 V2 sui veicoli leggeri a partire dal 1°luglio 2026 è il REG 561/06 come modificato dal REG. 1054/2020 (Pacchetto Mobilità).

L’art 2 a bis) REG. 561/06 cita “…. il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

  • a)          di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
  • a bis)  dal 1° luglio 2026, di merci in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate…

Sempre lo stesso regolamento, all’art.3 indica i trasporti esenti dall’obbligo di rispettare la normativa.

L’ Art. 3 REG. 561 lettera h-bis) cita: “.. Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo”.

In sintesi:

Dal 1°Luglio 2026, l’obbligo di installazione del tachigrafo digitale GEN 2 V2 su veicoli da 2,5 a 3,5 ton. riguarda:

  • Il trasporto merci conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio.
  • Il trasporto in conto proprio a determinate condizioni.

 

Andiamo a vedere ora le definizioni di “trasporto in conto proprio” e “attività principale del conducente”.

 

La definizione di “trasporto in conto proprio” è presente all’art.1 paragrafo 5. Lett. 2) del Regolamento CE 1072/2009 e richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

 

  1. Le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate.
  2. Lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa.
  3. Gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base ad un’obbligazione contrattuale.
  4. I veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in questo ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 20026/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
  5. Tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa.

 

Per quanto riguarda l’individuazione dell’“attività principale del conducente”, il considerando n. 6 della Direttiva (UE) 2018/645, indica che la guida NON È considerata attività principale del conducente se questa occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo.

Visto quanto premesso, quindi, se il trasporto in conto proprio effettuato rispetta le condizioni citate e l’attività di guida risulta essere meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo, in caso di trasporto internazionale NON è NECESSARIO INSTALLARE IL TACHIGRAFO DIGITALE.

Ma in caso di controllo su strada come si fa a provare che l’attività di guida effettuata dal conducente è inferiore al 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo?

Dal momento che il furgone non installa il tachigrafo, risulta alquanto complicato per le forze dell’ordine verificare se il trasporto rientri effettivamente nell’esenzione;

A tal proposito si consiglia di predisporre e conservare a bordo del veicolo idonea documentazione (in lingua inglese ed eventualmente in altre lingue) dalla quale risulti in modo chiaro:

  • che il trasporto è effettuato in contro proprio.
  • che il veicolo è utilizzato per il trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie per svolgere il lavoro.
  • che il conducente è assunto con mansioni diverse da quelle di autista (copia del contratto di lavoro).
  • che l’attività di guida è meramente accessoria rispetto alle mansioni principali (copia del mansionario).

L’elenco indicato non è esaustivo.

Il principio rimane quello di facilitare il più possibile gli organi di controllo nell’attività di verifica dei requisiti.

ALLEGATI

REG. 2020/1054

DIRETTIVA UE 2018/645

REG 1072/2009

REG. 561/06

 

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