Come Nostradamus aveva previsto la fine del mondo nell’anno xxxxx per le Aziende di trasporto sembra che un evento simile si verificherà a partire dal 15 giugno 2019; ebbene sì da questa data verranno installati sui veicoli i TACHIGRAFI 4.0… attenzione!

Riviste di settore, costruttori di tachigrafi, associazioni di categoria tutti in fila ad organizzare “eventi” e “seminari” sulle novità che CAMBIERANNO IL MONDO DEL TRASPORTO.

Un articolo pubblicato qualche tempo fa su Traspoto Europa (leggi l’articolo)  riportava un’interessante affermazione dell’Eurodeputata Da Monte:

“…L’eurodeputata sottolinea l’anticipo dell’entrata in vigore del cronotachigrafo intelligente, che il testo prevede nel 2021. Il nuovo apparecchio traccerà la posizione del camion verificando in modo automatico eventuali irregolarità e il passaggio delle frontiere

…Il provvedimento inoltre introduce regole chiare per evitare il nomadismo degli autotrasportatori, che spesso sono conducenti dell’Est che lavorano per aziende dell’Est, con stipendi bassi, ma che in realtà operano in Italia, Francia e Germania, che sono costretti a passare fuori casa mesi ininterrotti.

Infine, si dice basta al far west e si introducono criteri precisi per le soste per il riposo: non vedremo più camion a bordo strada grazie al divieto di riposo in cabina per i periodi di riposo settimanali regolari“, conclude Da Monte”.

 

Non si sa da che parte cominciare nel commentare tali affermazioni… iniziamo dalla prima

1. Il nuovo apparecchio traccerà la posizione del camion verificando in modo automatico eventuali irregolarità e il passaggio delle frontiere. Vero in parte

Il tachigrafo cosiddetto “intelligente” avrà la particolarità di registrare la posizione del veicolo ad inizio turno a fine turno e ogni 3 ore di guida, fino a qui niente da dire.

Ma arriviamo alla fase del controllo, l’art. 9 del REG. 165/2014 riporta quanto segue:

Articolo 9 c.2 Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio

“…. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma del presente articolo e degli articoli 8 e 10, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell’apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo di tale apparecchiatura per la diagnosi precoce remota…”

Quindi dal 2034 le autorità di controllo saranno OBBLIGATE ad avere apparecchiature adeguate (per l’analisi remota) fino a quel momento sarà solo una facoltà (leggi nostro articolo per approfondire).

 

2. “Il provvedimento inoltre introduce regole chiare per evitare il nomadismo degli autotrasportatori, che spesso sono conducenti dell’Est che lavorano per aziende dell’Est, con stipendi bassi, ma che in realtà operano in Italia, Francia e Germania, che sono costretti a passare fuori casa mesi ininterrotti. Infine, si dice basta al far west e si introducono criteri precisi per le soste per il riposo: non vedremo più camion a bordo strada grazie al divieto di riposo in cabina per i periodi di riposo settimanali regolari”.

Qui sorge un bel MAH….(?) L’Italia ma anche la commissione UE tramite una circolare del Ministero dell’Interno ha già chiarito il discorso del “divieto” di riposo in cabina appunto segnalando che per elevare la sanzione “..i conducenti sono passibili di sanzione solo nel caso di mancata conformità con tale divieto, quando cioè sono sorpresi da un controllo da parte delle autorità competenti mentre effettuano il loro normale riposo settimanale all’interno del veicolo..”
(leggi il nostro approfondimento)

Per evitare “nomadismi” e “far west” forse gli Stati membri Sovrebbero armonizzare e standardizzare i controlli, formando in maniera chiara ed esaustiva gli organi di controllo. 

Per quanto riguarda il cambio “epocale” che dovrebbe portare il tachigrafo 4.0 ci dispiace rovinare la festa dicendo che… TANTO RUMORE PER NULLA.

Probabilmente anzi sicuramente l’intenzione del legislatore nello scrivere il regolamento e nel prevedere l’introduzione di un tachigrafo “intelligente” era quella di effettuare controlli più “mirati” per fermare chi effettivamente commette sanzioni e non far “perdere tempo” a chi è in regola e qui nulla da dire.

Ma quello che preme sottolineare per rassicurare i numerosi lettori che ci chiamano è:

  1. Relativamente ai tempi di guida e riposo nulla è cambiato.
  2. Il nuovo tachigrafo, a parte la posizione del veicolo, funzionerà e registrerà tutto come i precedenti (guida, lavoro, disponibilità riposo, velocità e distanza percorsa)
  3. Per registrare la posizione del veicolo nella carta del conducente, è necessario avere a disposizione una carta del conducente “di nuova generazione” (quando saranno pronte? Boh!) nel frattempo funzionerà anche con le vecchie carte.
  4. Il tachigrafo 4.0 non trasmetterà in remoto i dati dei conducenti ma solo informazioni circa il corretto funzionamento del tachigrafo  e possibili manomissioni (vedi nostro articolo a riguardo) . 

 

Attualmente il problema riguarda i centri tecnici che devono attivare i tachigrafi, che hanno la necessità di ricevere le nuove carte officina. Sembra che la situazione sia in via di definizione. In merito alleghiamo la nota del MISE 

 

In ogni caso i veicoli immatricolati fino al 14 giugno 2019 avranno i tachigrafi della generazione precedente.

 

Un consiglio cari lettori, continuate a svolgere il vostro lavoro con le corrette pratiche acquisite, il tachigrafo è solo uno “strumento” e come tale va utilizzato.

Il passaggio dall’analogico al digitale sembrava una cosa difficilissima e impossibile eppure con calma ci siamo riusciti, per cui se avete dubbi o richieste saremo a disposizione.

 

Il tachigrafo 4.0 è un “falso problema”

 

Cari saluti

“L’Opinionista”

 

ALLEGATI: NOTA MISE NUOVE CARTE TACHIGRAFICHE

 

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A seguito di diverse richieste di chiarimento dedichiamo questo approfondimento settimanale al simbolo del punto di domanda (?) che compare sullo schermo dei tachigrafi VDO con la funzione Counter.

Per iniziare è importante capire:

 

Cos’è la funzione Counter e in che tachigrafi la trovo?

Il VDO Counter è la funzione che tiene l’autista costantemente informato circa i propri tempi di guida e di riposo. Questa funzione permette di controllare direttamente dallo schermo del tachigrafo:

  • Attività di guida del viaggio
  • Attività di pausa
  • Attività del tempo di lavoro
  • Valori totali giornalieri

Il Counter si trova di serie sui tachigrafi VDO dalla versione 2.2 e può essere attivato a pagamento anche dalla versione 2.0a.

Per maggiori informazioni sulla funzione Counter vedi il nostro articolo – vai all'articolo

Attenzione: A seguito delle molteplici possibili interpretazioni della direttiva (EU) 561/ 2006 e AETR da parte delle autorità nazionali di vigilanza, e a causa di altri limiti del sistema, il VDO Counter non solleva l'utente dai suoi orari relativi a obblighi di guida, riposo, disponibilità e altri orari operativi e devono essere valutati autonomamente in modo da essere conformi alle norme applicabili. Il VDO Counter non ha la pretesa di presentare normative perfette e prive di errori.

Di seguito riportiamo alcune delle schermate della funzione Counter:
 

 

Quindi, cosa indica il punto di domanda che compare sullo schermo del tachigrafo?

Nella foto di seguito riportiamo un esempio del punto di domanda in questione.

 

In questo caso il punto di domanda indica che sulla carta del conducente sono stati salvati periodi con attività sconosciuta "?" o registrati dati insufficienti (per esempio impiego di una nuova carta del conducente).

I periodi di attività sconosciuti di solito sono causati da un errata giustificazione delle attività nel momento di inserimento della carta del conducente nel tachigrafo, cioè  vale a dire non effettuare o  effettuare in maniera errata gli  “inserimenti manuali” (vedi articolo su inserimenti manuali).

Il VDO Counter considera in questo caso le attività mancanti come attività di riposo ma secondo il Codice della Strada sono da considerarsi delle sanzioni: Legge 727/78 art. 19.

Vale a dire che sulla scheda l'attività non giustificata ( inserimento manuale errato) rimane comunque sconosciuta (?), ma nei tempi del Counter risulta come risposo.

Come evitare che compaia il punto di domanda sullo schermo del tachigrafo?

Fare sempre attenzione e compiere in modo corretto la procedura di giustificazione delle attività quando si inserisce la scheda del conducente nel tachigrafo (inserimenti manuali).

Di seguito riportiamo il link al nostro articolo dove vengono illustrate tutte le procedure corrette per i diversi tachigrafi e versioni.

Vai all’articolo

 

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Uno degli argomenti più dibattuti ma soprattutto uno degli errori più diffusi nell’utilizzo del tachigrafo riguarda gli inserimenti manuali che il conducente deve effettuare quando inserisce la scheda nel tachigrafo.

 

Cosa sono gli inserimenti manuali sul tachigrafo? Che cosa significa “inserimento manuale”?

Gli inserimenti manuali sono una procedura che il conducente deve effettuare ogni volta che inserisce la carta nel tachigrafo.

Questa procedura serve per inserire nella scheda tachigrafica 2 importanti informazioni:

1. Le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità)

2. La nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa)

In pratica ogni volta che la scheda viene inserita nel tachigrafo, il conducente deve indicare sul tachigrafo “che cos’ha fatto” dal momento in cui ha tolto la scheda (es. la sera prima) al momento in cui l’ha inserita (es. al mattino ad inizio turno).

ESEMPIO – Inserimento manuale del riposo notturno

Sulla scheda tachigrafica (che è stata fuori dal tachigrafo durante la notte) bisogna inserire “manualmente” (utilizzando i tasti del tachigrafo) l’attività effettuata (nell’esempio il riposo notturno).

 

Se questa operazione non viene effettuata correttamente verranno salvate sulla carta del conducente dei periodi di attività sconosciuta segnalati con un punto di domanda (?) e sulla stampa e non sarà salvata la nazionalità di partenza.

 

 

Come controllare la correttezza degli inserimenti manuali sulla stampa del tachigrafo?

ESEMPIO STAMPA CORRETTA

Nella sezione di riepilogo di tutte le attività giornaliere della stampa delle 24h del conducente (vedi figura sotto):
– deve essere sempre presente la nazione di inizio attività
– le ore di attività sconosciuta indicate con il punto di domanda (?) devono essere sempre a zero.

 

ESEMPIO STAMPE CON ERRORE

Stampata in cui manca la nazione di inizio turno

Stampata in cui sono presenti delle ore di attività sconosciuta (?)

 

Per maggiori informazioni sul punto di domanda sulla stampa leggi il nostro articolovai all’articolo

Per maggiori informazioni sulla nazione di inizio e fine turno leggi il nostro articolovai all’articolo

 

Come si svolge la corretta procedura degli inserimenti manuali?

Sul nostro negozio online è possibile acquistare tutte le procedure per il corretto svolgimento dell'inserimento manuale in base al tachigrafo in dotazione: sia VDO che STONERIDGE.

Scopri di più sulla pagina dedicata

 

 

 

Gli inserimenti manuali vanno fatti anche con il disco?

Sì, secondo l’art 34 c.3 lett.a REG.165/2014

Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):

“se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione”.

 

 

 

A quali sanzioni si incorre in caso di errato inserimento manuale delle attività?

Non fare o sbagliare l’inserimento manuale significa:
– avere delle attività sconosciute registrate sulla propria scheda tachigrafica
– non aver indicato la nazionalità di partenza.

Entrambe le mancanze sono soggetta a sanzioni secondo il Codice della Strada, Legge 727/78 Art. 19:
Sanzione: 52 €
Punti: 0

Violazione in caso di attività mancante:
“Il conducente del veicolo indicato munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava omettendo l’inserimento nell’apparecchio dei dati sui tempi, relativi ad altri lavori, riposo o disponibilità trascorsi fuori dal veicolo”

Violazione in caso di Nazione mancante:
“Il conducente del veicolo indicato munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava omettendo l’inserimento nell’apparecchio del simbolo del Paese di inizio (e/o di fine) lavoro, pur non essendo l’apparecchio collegato a posizionatore satellitare”

 

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Questa settimana rispondiamo alla problematica riscontrata da un nostro cliente riferita al trasporto scolastico e al conseguente obbligo di utilizzo della scheda tachigrafica o meno da parte del conducente.

Prima però partiamo con le definizioni principali secondo la normativa di riferimento…

 

Qual è l’ambito di applicazione del REG. 561/06?

Il regolamento 561/06 si applica ai veicoli per

  • Trasporto merci con massa complessiva superiore a 3,5 ton (compresi rimorchi e semirimorchi)
  • Trasporto persone con più di 9 posti compreso il conducente.

 

Sono previste delle esenzioni?

Sì sono previste delle esenzioni permanenti a livello Comunitario e delle esenzioni Nazionali.

 

È prevista un’esenzione dal REG 561/06 per gli scuolabus?

Sì, è previsto che se impegnati nell’effettuazione di trasporti su strada nei territori UE, Confederazione Elvetica o SEE, siano esonerati i conducenti di:

Veicoli in servizio regolare (cioè di linea) di passeggeri con più di 9 posti e veicoli adibiti al trasporto scolastico, compresi gli scuolabus e i mini scuolabus, il cui percorso non superi i 50 km.

 

A livello Nazionale quale normativa detta le disposizioni in materia di Trasporto scolastico?

A livello Nazionale, il Trasporto Scolastico è normato dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (GU 27 febbraio, n 48).

 

Con quali tipi di veicoli può essere effettuato il trasporto scolastico?

Il trasporto scolastico può essere effettuato con:

a) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente;

b) minibus: veicoli per trasporto di persone con un numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente;

c) scuolabus: autoveicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, nonché di eventuali accompagnatori, aventi allestimenti particolari, conformi a quanto disposto dall'art. 2-bis, in relazione alla loro destinazione.

d) mini-scuolabus: veicoli derivati da quelli indicati alla lettera b) prescindendo dal numero dei posti, destinati al trasporto di studenti e aventi allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati.

 

I veicoli sopracitati possono essere utilizzati anche per attività extrascolastiche?

L’art 3 del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 ai commi 2 e 3 prevede:

2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.

3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

 

Quindi, in caso di attività scolastica/extrascolastica autorizzata (gita) su un percorso/raggio fino a 50 km va o meno inserita la scheda tachigrafica?

Alla luce di quanto sopra esposto riteniamo non sia necessario utilizzare ne tachigrafo ne carta tachigrafica.

 

Il conteggio di 50 km comprende andata e ritorno o solo andata?

Secondo la circolare congiunta PROT. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011 PUNTO 10 nota 5

“…Il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di trasporto scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al D.M. 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere dotati di cronotachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50 chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che operano entro un raggio di 50 chilometri…”

 “il viaggio di ritorno non va preso in esame nella determinazione chilometrica del percorso”.

 

 

 

ALLEGATI

– Circolare congiunta PUNTO 10 – vedi

– DM 31 GENNAIO 1997 – vedi

 

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Questa settimana rispondiamo alla domanda che ci è stata posta da un nostro lettore, il quale in un controllo su strada avendo effettuato 6 ore e 30 di riposo giornaliero ha ricevuto 2 sanzioni:

1. Mancato riposo

2. Guida Eccessiva

Un riposo giornaliero inferiore a quello regolare, si considera come non effettuato e quindi le guide che lo precedono e quelle che lo seguono, non essendo intervallate da un riposo (regolare), si considerano facenti parte di un unico periodo di guida, con probabile superamento del limite consentito de conseguente sanzione (sanzione per eccesso di guida e sanzione per mancato riposo). (Fonte Prontuario Egaf)

 

E’ stato stabilito un intervallo minimo di riposo considerato standard da tutti gli Stati Membri per fare in modo che non vengano sommati due periodi di guida giornalieri?

Si, la Commissione Europea, con la decisione 2011/3759/UE ha raccomandato di applicare entrambe le sanzioni (guida eccessiva + mancato riposo), sol quando il riposo risulta inferiore a 7, ferma restando comunque l’infrazione per omesso riposo.

 

In sintesi:

  • Riposo giornaliero inferiore a 9 ore ma non inferiore a 7:  SANZIONE PER MANCATO RIPOSO € 578,67 10 PUNTI CQC
  • Riposo giornaliero inferiore a 7 ore: SANZIONE PER MANCATO RIPOSO € 578,67 10 PUNTI CQC + SANZIONE PER ECCESO DI GUIDA (nell’ipotesi di somma superiore a 12 ore) € 578,67 10 PUNTI CQC

 

Esempio:

Giorno 1: inizio ore 05:00 termine ore 20:00 = 15 ore di impegno di cui 9 ore di guida e ore di riposo 6

Giorno 2: 5 ore di impegno di cui 3 ore e 30 min di guida

 

SANZIONI:

  1. Mancato riposo: 6 ore sanzione € 578,67 (fascia notturna) punti cqc 10
  2. Eccesso di guida: 9 ore giorno 1 + 03:30 giorno 2 = 12 ore e 30 min € 578,67 punti cqc 10

 NB se il riposo fosse di 7 ore la sanzione sarebbe solo una (mancato riposo).

 

Scarica la decisione 2011/3759/UE

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Torna anche questa settimana il nostro Formatore per rispondere ad un quesito sulla multipresenza (guida con due conducenti a bordo).

Iniziamo con il ripasso.

Che cosa si intende per multipresenza?

La definizione di multipresenza inserita nell'Art. 4 del REG. 561/06:

“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.

Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”.

 

Che differenza c’è tra turno in guida singola e turno in multipresenza?

In caso di multipresenza il periodo entro il quale i conducenti devono effettuare un riposo giornaliero passa a 24 ore a 30 ore.

Per approfondire vedi il nostro articolo precedente: vai all’articolo

 

Come vengono registrate sulla carta tachigrafica le attività dei conducenti durante la Multipresenza?

Durante il turno di multipresenza, sulla carta del conducente inserita nella SLOT 1 verrà registrata attività di guida mentre sulla carta inserita nella SLOT 2 verrà registrata l’attività di disponibilità.

 

In caso di guida con 2 autisti (multipresenza), dopo 4 ore e 30 min di guida è obbligatorio fare 45 minuti di pausa?

La risposta è no, in quanto sulla carta del secondo conducente viene registrata attività di disponibilità.Il REG. 1054/2020 ha inserito una specifica all’art. 7 del REG. 561/06: “Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.”

Ai fini dell’orario di lavoro è corretto o vale solo per il REG. 561/06?

Secondo il D.Lgs 234/2007 art 3 sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro:

– i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06,

– i riposi intermedi di cui all'articolo 5,

– i periodi di riposo di cui all’articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva,

– i tempi di disponibilità di cui alla lettera b2);

per tempi di tempi di disponibilità di cui alla lettera b2) si intendono: i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo.

PITTOGRAMMA DISPONIBILITÀ

Quindi sia per il REG 561/06 che per il D.LGS 234/2007 un periodo di almeno 45 minuti di disponibilità in caso di guida in multipresenza può essere considerato come “pausa dalla guida”; di conseguenza i conducenti non sono obbligati ad effettuare le soste dopo i periodi di guida di 4 ore e 30.

Ovviamente si consiglia, per questioni di sicurezza di effettuare le pause quando si ritiene necessario e utile per recuperare le energie psico fisiche.

 

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Articoli sulla multipresenza

 

 

 

 

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Oggi cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito al rinnovo della CQC. Partiamo come sempre dando qualche definizione utile per capire il contesto in cui siamo.

 

Che cos’è la CQC?

La CQC ( Carta di qualifica del conducente) introdotta dall’ Unione Europea con la direttiva 2003/59/CE , è un ulterirore documento di idoneità alla guida che devono possedere i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e/o di cose in possesso delle patenti di categoria C1, C ,C1E,CE,D1,D,D1E o DE.

 

Come si consegue la CQC?

La CQC si consegue partecipando un corso di formazione iniziale di 280 ore.

 

La CQC ha una scadenza?

Sì , la CQC a scadenza  5 anni e va rinnovata frequentando un corso di formazione periodica di 35 ore .

 

Cos’è la CQC rilasciata per “documentazione”?

I conducenti già in possesso di patente “C” alla data del 09 settembre 2009 e patente “D” alla data del 09 settembre 2008 hanno ottenuto la CQC senza frequentare corsi di formazione iniziale, semplicemente presentando la documentazione richiesta.

Le CQC rilasciate per “documentazione” avevano validità 5 anni (come previsto dalla normativa) e le seguenti scadenze:

– 09.09.2013          CQC PERSONE

– 09.09.2014          CQC MERCI

Prima di tale scadenza gli autisti avrebbero dovuto effettuare un corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC e le scadenze sarebbero dovute essere

– 09.09.2018          CQC PERSONE

– 09.09.2019          CQC MERCI

 

 

Perché ci sono CQC che hanno validità 5 anni e alcune che hanno validità 7 anni?

A causa di vari ritardi nell’autorizzazione dei corsi di aggiornamento e disguidi vari, il Ministero aveva deciso di prorogare i termini per la partecipazione ai corsi stessi.

Per parificare la cadenza della CQC con quella della patente, il Ministero ha prorogato la scadenza della CQC portandola ad un periodo maggiore di 5 anni.

 

Quali soggetti hanno una CQC con “errata” validità 7 anni?

I soggetti che hanno effettuato il primo rinnovo temporale compreso tra il 2013 e il  10 giugno 2014 – avendo conseguito la CQC per documentazione – dispongono ora di una con scadenza 2021.

 

La CQC conseguita per documentazione e con scadenza 2021  è quindi valida?

NO in quanto la DIRETTIVA UE 2003/59 all’art 8 c. 2 cita “Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un'introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.

Il MIT con decreto Ministeriale del 10 giugno 2014, ha uniformato alla direttiva Europea la validità quinquennale della CQC, abrogando l’art. 2 del DD 6.8.2013 che prevedeva le scadenze settenali

Secondo le Associazioni di categoria più rappresentative, il Ministero non emetterà alcuna nota di chiarimento.

E avrebbe fornito le seguenti indicazioni operative:

“Dalla data del 9.9.2014 per CQC trasporto merci, i cinque anni scadono al 9.9.2019; i 2 anni di “proroga” riconosciuta dalla Commissione UE viene assorbita nei 5 anni e non aggiunta alla data iniziale del 2014, che avrebbe esteso a 7 anni la validità, cosa questa non consentita dalle norme unionali in materia.”

Il nostro consiglio è quello di provvedere ad effettuare il rinnovo della CQC anche se sul documento è presente la scadenza del 2020/2021.

In caso di CQC scaduta il conducente non può effettuare la propria attività.

Ci riserviamo in ogni caso di dare ulteriori notizie o informazioni qualora il Ministero emanasse delle linee guida o delle direttive operative in merito.

 

FONTI

Ministero dei Trasporti

Associazione Anita

 

 

ALLEGATI

Direttiva CQC UE 2003/59

Decreto 06 agosto 2013 prima proroga

Decreto 10 giugno 2014 abolizione proroga

Circolare Anita

 

 

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Il tachigrafo digitale registra i dati relativi all’uso del Veicolo e dell’attività dei conducenti all’interno della propria memoria di massa e sulle carte tachigrafiche. Tra le responsabilità delle imprese di trasporto previste dall’Art 10 del REG 561/06 rientra quella relativa allo scarico e conservazione dei dati digitali (memoria di massa e schede tachigrafiche).

L’ART 10 c. 5 a REG. 561/06 infatti cita:

“Un’impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (TACHIGRAFI DIGITALI) e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

1. garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall’impresa, o per conto della stessa;

2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell’impresa;

 

Quali sono i riferimenti normativi che richiamano questo obbligo?

  • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;
  • Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

 

L’azienda quindi ha l’obbligo di scaricare (copiare) regolarmente sia i dati della scheda del conducente, sia quelli della memoria di massa del tachigrafo.

La memoria della carta del conducente e la memoria del tachigrafo digitale devono essere copiate, con un opportuno dispositivo di scarico, su un altro supporto informatico (PC, chiavetta USB, ecc.) e devono essere conservate in sicurezza presso l’impresa in modo da garantirne l’inalterabilità e la conservazione del tempo.

 

Perché bisogna scaricare i dati tachigrafici?

Il REG. 581/2010 al paragrafo 4 cita “dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi”

Sostanzialmente i tachigrafi e le schede hanno una memoria limitata che non permette di contenere una quantità di dati infinita, quindi, fare lo scarico dei dati in maniera regolare permette di evitare qualsiasi perdita degli stessi.

 

Ma ogni quanto tempo c’è l’obbligo di scarico e di conservazione dei dati?

Carta del conducente: al massimo ogni 28 GIORNI

Memoria del tachigrafo: al massimo ogni 90 GIORNI

Conservazione dei dati in azienda: almeno 1 ANNO

 

 

Se lo scarico non viene fatto nei tempi previsti dalla normativa i dati si perdono?

NON NECESSARIAMENTE. Il meccanismo di registrazione dei dati è progettato in modo tale che i nuovi dati siano registrati su quelli più vecchi. Quindi come già detto in precedenza uno scarico regolare permette di evitare perdite di tati.

 

È vero che nella scheda tachigrafica rimangono salvati solo 28 giorni di dati?

NO. Nella scheda tachigrafica rimangono salvati dati per ben più di 28 giorni (6 mesi circa di media).

 

Come si scaricano i dati della scheda del conducente e del tachigrafo?

Leggi il nostro articolo in cui spieghiamo nel dettaglio la corretta procedura di scarico sia per la carta del conducente che della memoria del tachigrafo – Leggi articolo

 

È possibile incorrere in sanzioni su strada per il non rispetto dello scarico dei dati?

La risposta è SI – Gli organi di controllo che dispongono di un’adeguata strumentazione possono verificare con esattezza tutti gli scarichi (copie) che sono stati svolti sia per la carta del conducente che per la memoria di massa del tachigrafo. In questo modo possono verificare in modo preciso se l’azienda supera le scadenze di scarico previste dal Regolamento Europeo.

 

In che sanzioni incorro in caso di non rispetto degli obblighi di scarico?

La sanzione prevista è relativa all’Art. 174 c. 14 del Cds.

L’importo è di € 334,00

Importo ridotto con pagamento entro 5 giorni: € 233,80

 

ALLEGATI

– Reg. 581/2010 – Leggi

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006 – Leggi

 

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I tachigrafi digitali permettono la stampa di diverse e molto importanti informazioni riguardanti l’attività del conducente e del mezzo. Oltre alle classiche e ben note stampe tachigrafiche delle 24 ore del conducente o del veicolo i costruttori hanno messo a disposizione altre stampe molto utili per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei conducenti professionali.

In passato abbiamo ampiamente parlato delle due principali tipologie di stampe tachigrafiche (vedi allegati in fondo per poter consultare tutte i nostri approfondimenti a riguardo). Oggi, il nostro approfondimento si dedicherà a una stampa ancora forse poco conosciuta: la stampa degli andamenti delle velocità giornaliere o anche comunemente chiamata Diagramma V o V-profilo.

Sui fogli di registrazione (dischi) sono riportati i picchi delle velocità che permettono in modo molto semplice e intuitivo di capire l’andamento delle velocità giornaliere mentre con il tachigrafo digitale, fino a qualche anno fa, questo non era possibile attraverso una stampa tachigrafica.

Per quanto riguarda i tachigrafi VDO la casa produttrice ha introdotto con la stampa V-Profilo (Diagramma V) questa possibilità sui tachigrafi dalla versione 1.3 in poi (per controllare che versione è il tuo tachigrafo clicca qui).

Quando vengono scaricati i dati della memoria di massa del veicolo (obbligo ogni 90 giorni), vengono scaricate e possono essere analizzate (tramite software) anche le velocità istantanee (secondo per secondo) delle ultime 24 ore di guida svolte sul veicolo. Con la stampa V-Profilo invece è possibile poter controllare in modo molto veloce l’andamento delle velocità del veicolo (sia che con scheda che senza scheda tachigrafica inserita) per ben di più di 24 ore di guida.

Qui di seguito riportiamo graficamente come appare la stampa V-Profilo e i dettagli delle sue sezioni principali.

 

Come si fa la stampa V-Profilo?

1. Premere OK per visualizzare il menù quando il veicolo è fermo. Se il dispositivo non si accende è necessario girare la chiave del veicolo per accendere il quadro. Sul display appare il messaggio stampa conducente 1.

2. Sul display appare il messaggio stampa conducente 1. Seleziona con la freccia in giù la stampa del veicolo e premere OK per confermare.

3. Sul display appare il messaggio stampa delle 24h del veicolo. Seleziona con la freccia in giù stampa V-profilo e premere OK per confermare.

4. Selezionare con le frecce la data desiderata. Premere OK per confermare. La stampata uscirà dalla relativa fessura.

 

Tutti i tachigrafi digitali permettono la stampa V profilo?

NO:  la stampa V-profilo non è prevista da Regolamento Europeo sulle norme di costruzione del tachigrafo quindi è possibile poter fare questa stampa solo per i conducenti che hanno in dotazione i tachigrafi Continental VDO dalla versione 1.3 in poi. I tachigrafi Stoneridge Electronics non includono questa stampa.

 

ALLEGATI

Quali sono le stampe del tachigrafo digitale?  – Leggi articolo

Come si legge la stampa delle attività del conducente? – Leggi articolo

Come si legge la stampa delle attività del veicolo? – Leggi articolo

Come si fa la stampa delle attività del conducente? – Leggi articolo

Come si fa la stampa delle attività del veicolo? – Leggi articolo

 

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Dopo la fiera Transpotech Logitec 2019, dove sono stati presentati i nuovi tachigrafi 4.0,  molti clienti e lettori ci hanno contattate per avere informazioni circa i nuovi strumenti di controllo

La preoccupazione principale riguarda il cosiddetto “controllo da Remoto” da parte delle forze di polizia.

Come è stato ribadito più volte da entrambe le case costruttrici, i tachigrafi “intelligenti” 4.0 che saranno sul mercato da giugno 2019 ( salvo proroghe) , attraverso un antenna (DSRC)  posizionata nella parte anteriore del veicolo potranno comunicare alle autorità ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATE alcuni dati relativi al tachigrafo stesso.

Risulta utile richiamare un articolo del regolamento 165/2014 che riguarda le dotazioni per le autorità di controllo

Con riferimento alle dotazioni per le autorità di controllo riportiamo l’art 9 del REG 165/2014

Articolo 9 c.2 Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio

“…. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma del presente articolo e degli articoli 8 e 10, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell’apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo di tale apparecchiatura per la diagnosi precoce remota…”

Quindi dal 2034 le autorità di controllo saranno OBBLIGATE  ad avere apparecchiature adeguate ( per l’analisi remota) fino a quel momento sarà solo una facoltà.

MA QUALI DATI POTRA’ TRASMETTERE L’ANTENNA DSRC ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO CHE SARANNO “ADEGUATAMENTE” EQUIPAGGIATE?

  • NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO
  • VALIDITA’ DELLA CARTA DEL CONDUCENTE INSERITA
  • INSERIMENTO CARTA DURANTE LA GUIDA
  • ERRORE DATI MARCIA
  • DATI CONTRASTANTI MOVIMENTO VEICOLO
  • ATTIVITA’ DI GUIDA CORRENTE
  • CHIUSURA ERRATA ULTIMA SESSIONE CARTA
  • INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE ENERGIA
  • GUASTO SENSORE
  • TENTATA VIOLAZIONE DI SICUREZZA
  • VELOCITA’ CORRENTE

 

POTRANNO ESSERE CONTROLLATI DATI PERSONALI DEL CONDCUENTE E I TEMPI DI GUIDA E RIPOSO?

NO per verificare l’attività dei conducenti sarà sempre e comunque necessario effettuare un controllo su strada regolare procedendo a fermare il veicolo ed effettuare i normali controlli sulla scheda del conducente.

RIPORTIAMO QUI SOTTO UNA TABELLA DI SINTESI ( elenco non esaustivo) 

 

DATI

DISPONIBILE PER LE AUTORITA’ DI POLIZIA

TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

NO

DATI PERSONALI DEL CONDUCENTE

NO

NOME O PAESE DI ORIGINE

NO

NUMERO IMMATRICOLAZIONE VEICOLO

SI

CARTA DEL CONDUCENTE VALIDA INSERITA

SI

INSERIMENTO DELLA CARTA DURANTE LA GUIDA

SI

ERRORI DATI MARCIA

SI

DATI CONTRASTANTI MOVIMENTO VEICOLO

SI

ATTIVITA’ DI GUIDA CORRENTE

SI

CHIUSURA ERRATA ULTIMA SESSIONE CARTA

SI

INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DI ENERGIA

SI

GUASTO DEL SENSORE

SI

TENTATA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

SI

TARATURA PRECEDENTE E ULTIMA

SI

VELOCITA’ CORRENTE

SI

 

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Questa settimana affrontiamo un argomento molto caro alle aziende di trasporto viaggiatori: la guida notturna in caso di servizio di trasporto internazionale.

Partiamo con alcune brevi premesse

Come viene definito il trasporto internazionale di passeggeri?

L’art 2 del REG 1073/2019 definisce i “trasporti internazionali di passeggeri” come gli spostamenti di veicoli:

1 – I cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o Paesi terzi;

2- I cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso stato membro, mentre l’imbarco O lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;

3 – Da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

4 – Tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più  Stati membri.

 

Quando è stata introdotta la deroga dei 12 giorni?

Tale deroga è stata introdotta dall’art 29 del REG. 1073/2009 CE (che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006) che ha previsto la modifica dell’art. 8 del Reg. 561/06 con l’aggiunta del paragrafo 6 bis.

 

Cosa prevede questa deroga?

Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale, può rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.
Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

– di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

– oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

 

A quali condizioni si può ricorrere a tale deroga?

1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

2 – Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (NON è AMMESSO TACHIGRAFO ANALOGICO).

3 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

Quindi la riduzione a 3 ore di guida tra le 22:00 e le 06:00 come condizione per accedere alla deroga vale solo nel caso di trasporto internazionale di passeggeri con un solo conducente alla guida.
NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

 

ALLEGATI:

SCARICA REG 1073/2009

 

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Oggi, dopo tante pillole del comandante, diamo la parola al Consulente che ci darà qualche “dritta” in merito all’impegno giornaliero.

Come abbiamo più volte fatto presente nei nostri approfondimenti, la parola “impegno” non esiste nel Codice della Strada (e nel REG. 561/06); questo infatti è un termine utilizzato nel gergo comune per facilitare l’identificazione della giornata lavorativa del conducente.

Ricordiamo che in caso di controllo viene sanzionato il mancato riposo (conseguentemente maggiore impegno) e sui verbali non si troverà mai il termine “impegno”.

Facciamo quindi un piccolo rimando al riposo giornaliero:

 

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE = 11 ORE (tutti i giorni)

 

RIPOSO GIORNALIERO REGOALRE FRAZIONATO = 3+9 ORE (tutti i giorni)

 

RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO = 9 ORE (massimo 3 volte a settimana)

 

Nota bene: dal momento in cui inizia il conteggio della giornata (prima attività lavorativa), nell’arco di 24 ore da quel momento bisogna effettuare un riposo di 9 o 11 ore, quindi, nel momento in cui inizia il turno, è necessario aver già ben chiaro l’orario ultimo del termine della propria giornata lavorativa oltre il quale si è in sanzione.

Ad esempio:

Se il conducente parte alle ore 05:00 si hanno due possibilità:

  • terminare entro le 18:00 (13 ore di impegno e 11 di riposo)
  • terminare entro e non oltre le 20:00 (15 ore di impegno e 9 di riposo), è possibile farlo per massimo 3 volte a settimana
  • terminare entro e non oltre le 20:00 ma con un riposo ininterrotto di 3 ore durante la giornata lavorativa (15 ore impegno complessivo e 3+9 di riposo), è possibile farlo tutti i giorni.

Per aiutare i conducenti nel calcolo dell’impegno riportiamo un piccolo schema che può essere molto utile nell’organizzazione dell’attività quotidiana.

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Il REG. 165/2014 all’art 23 prevede che i tachigrafi siano sottoposti a controllo periodico biennale.

 

Cosa prevede di preciso l’art. 23?

Art. 23 – Ispezioni dei tachigrafi

1. I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Le ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 verificano almeno:

  • che il tachigrafo sia istallato correttamente ed idoneo al veicolo,
  • il corretto funzionamento del tachigrafo,
  • la presenza del marchio di omologazione sul tachigrafo,
  • la presenza della targhetta di montaggio,IT L 60/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.2.2014
  • l’integrità e l’efficacia di tutti i sigilli,
  • l’assenza di eventuali collegamenti del tachigrafo a dispositivi di manipolazione,
  • le dimensioni dei pneumatici e la circonferenza effettiva dei pneumatici.

3. Le officine che conducono le ispezioni redigono una relazione sull’ispezione laddove debba essere posto rimedio a irregolarità di funzionamento del tachigrafo emerse a seguito di un’ispezione periodica o condotta su richiesta specifica dell’autorità nazionale competente. Essi tengono inoltre un elenco di tutte le relazioni redatte sulle ispezioni.

4. Le relazioni sulle ispezioni sono conservate almeno per i due anni successivi alla loro stesura. Gli Stati membri decidono durante tale periodo se le relazioni sulle ispezioni devono essere trattenute o trasmesse all’autorità competente. Qualora conservi le relazioni sulle ispezioni, l’officina,le mette a disposizione insieme alle calibrature eseguite nel corso del periodo in questione su richiesta dell’autorità competente.

Ai sensi della L 35/2012 l’attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione del viecoli di cui all’art. 80. La sua omissione comporta quindi l’impossibilità di revisione del veicolo.

 

Quali sanzioni previste?

Può tuttavia accadere che per un disallienamento temporale il controllo periodico scada tra una revisione e l’altra.

In tal caso quindi in sede di controllo, l’accertata scopertura dell’ispezione periodica comporta la sanzione di cui all’art 19 L 727/1978 che si applica in via residuale a tutte le infrazioni in materia di tachigrafo a cui non è stata attribuita una sanzione specifica.

Sanzione prevista: da € 52,00 a € 102,00 (€ 36,40 con pagamento entro 5 gg).

 

FONTI:
– Prontuario CDS Egaf
– Reg. 165/2014

 

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Oggi affrontiamo un argomento importante in merito di controlli documentali dei conducenti di mezzi pesanti.

Durante un controllo su strada, tra i vari documenti che è necessario avere a bordo ( per la lista completa rimandiamo al nostro APPROFONDIMENTO ),uno che riveste particolare importanza è quello che ( all’interno della LISTA DI CONTROLLO DISPOSTA DAL MINISTERO ) è più comunemente definito “Documento rapporto di lavoro”.

Un conducente può essere alla guida di un veicolo pesante in veste di : dipendete, collaboratore familiare, titolare ecc; in base alla tipologia di rapporto che lega il conducente all’azienda è necessario avere a bordo del veicolo la documentazione idonea che attesti a quale titolo quest’ultimo è alla guida del mezzo.

Tale documento è richiesto per tutti i conducenti (italiani, comunitari od extracomunitari) di veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in ambito nazionale (art. 12 del D.M. 22/5/1998  Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto. ). I vari documenti attestanti il regolare rapporto di impiego sono stati da ultimo rideterminati dal Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori con la delibera n. 1/2005 del 27/1/2005.

1. LAVORATORI SUBORDINATI E SOCI LAVORATORI  CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:
    1. Originale dell’ultimo foglio paga. (SOLUZIONE PIU’ SEMPLICE)
   2. Oppure copia autentica del contratto di lavoro Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essereaccompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

2. LAVORATORE COMANDATO O DISTACCATO
    1. Originale o copia autentica della lettera di comando o distacco
    2. E Originale dell’ultimo foglio paga.

3. LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
    1. Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l’impresa somministratrice e l’utilizzatore, in corso di validità.

4. LAVORATORI AUTONOMI E SOCI LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMI
   1. Originale dell’ultimo foglio paga. (SOLUZIONE PIU’ SEMPLICE)
   2. Oppure copia autentica del contratto di lavoro. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essereaccompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

5. TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
   1. Patente di guida,
   2. nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.

 6.SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE

   1.Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve  essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

7. COLLABORATORE FAMILIARE

   1.Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell’impresa che attesti la vigenza dell’iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.    

8. SOCI DI UNO DEI RAGGRUPPAMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA E) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454 ( SOCIETA’)​​​​​​​

   1.Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l’estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

9. AMMINSITRATORI DI SOCIETA’ DI CAPITALI​​​​​​​

   1.Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all’amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Quali sanzioni sono previste in caso di mancanza di tale documento?

L’art. 180 c. 4 prevede in caso di mancanza del documento all’atto del controllo una sanzione amministrativa

da € 42, 00 a € 173,00 ( € 29,40 se si paga entro 5 giorni). 

Inoltre il titolare di sanzione è invitato a presentarsi entro 30 giorni presso un’ufficio di polizia per esibire il documento mancante  , l’inosservanza di tale obbligo comporterà la sanzione di cui all’art 180 c. 8 del CDS

Da € 431,   a € 1734,00.

NOTA BENE:  Nel trasporto in conto proprio non è obbligatorio tenere a bordo la documentazione attestante il rapporto del conducente con il titolare della licenza, ma se ne può chiedere esibizione entro un termine ( Fonte Prontuario Egaf)

SCARICA LA DETERMINAZIONE DEL COMITATO CENTRALE DELL’ALBO

SCARICA LA LISTA DI CONTROLLO RELATIVA AI CONTROLLI SU STRADA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Fonti :   Comitato centrale dell’ Albo

             Codice della Strada

               

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Questa settimana affrontiamo una problematica molto sentita da parte dei conducenti, vale a dire la decurtazione dei punti dalla CQC ( Carta dei qualifica del Conducente)

Iniziamo dal principio, Che cos’è la CQC?

La Carta di Qualifica del Conducente (CQC), introdotta dalla direttiva 2003/59/CE,  è un ulteriore documento di idoneità alla guida che i conducenti professionali hanno l’obbligo di conseguire , oltre alla patente necessaria per lo specifico veicolo da condurre. 

La CQC è obbligatoria per gli autisti che svolgono attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e in caso di autotrasporto in conto proprio solo per quei conducenti che sono assunti con la qualifica di “autista”.

Con la CQC il conducente ha punti in più a disposizione?

Con la   CQC  il conducente ha a disposizione ulteriori 20 punti (oltre ai 20 in dotazione sulla normale patente di guida).

Quando vengono tolti i punti dalla CQC e quando dalla patente di guida?

Quando le infrazioni sono commesse alla guida di un veicolo personale i punti vanno decurtati dalla patente di guida; mentre quando si commettono infrazioni alla guida di un veicolo da lavoro ( BUS O CAMION) i punti vanno sottratti dalla CQC.

Quanti punti al massimo possono decurtare dalla CQC durante un controllo stradale sui tempi di guida?

In merito a ciò la CIRCOLARE CONGIUNTA DEL 22 luglio 2011 al punto 11 chiarisce la problematica come segue:

11. Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni all'art. 174

“Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, nel corso dei controlli su strada, il conducente che guida un veicolo ricadente nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 deve esibire i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo.

Data l'ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose irregolarità al Regolamento (CE) n. 561/2006, relative ai tempi di guida, di riposo e interruzioni, nel corso di una medesima verifica, irregolarità per le quali, ai sensi dell'articolo 174, commi 5, 6, 7 e 8, è prevista la decurtazione di punti.

Al riguardo l'articolo 126 bis, comma 1 bis, del Codice della Strada, prevede che “qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente”.

Il dato letterale della norma induce ad affermare che per applicare il “beneficio” di cui al citato comma (decurtazione massima di 15 punti anche quando le violazioni commesse prevedrebbero un punteggio superiore) si ha riguardo alla contestualità dell'accertamento e non necessariamente al fatto che le violazioni siano state commesse contestualmente.

Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da effettuare è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, e gli operatori su strada devono darne atto nel verbale di contestazione”

In sintesi:

Se durante un controllo su strada relativo ai tempi di guida, su 28 giorni dovessero essere elevate infrazioni per esempio per 30 punti (cqc) ne possono essere decurtati massimo 15 salvo che non sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente.

Nel caso in cui durante un controllo su strada si fosse in presenza di sanzioni che prevedono la sospensione o revoca della patente e un totale decurtazione di 30 punti questi verrebbero sottratti tutti.

Si ricorda in oltre che nel caso di sanzioni in cui sia prevista la sospensione della patente non è possibile usufruire dello sconto del 30%.

 

ALLEGHIAMO PUNTO 11 CIRCOLARE CONGIUNTA 

 

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Il 14 gennaio i sindacati del settore trasporti – Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero definito “preventivo” degli autisti impegnati nel trasporto merci  contro il pacchetto Mobilità della Commissione Europea al grido “I tempi di guida e di riposo non si toccano”

La domanda che sorge spontanea è? Ma questi sindacati hanno letto le proposte presenti nel Pacchetto mobilità? e soprattutto le hanno comunicate ai conducenti?La risposta è SICURAMENTE NO.

Infatti all’interno del pacchetto mobilità era presente una proposta che riguardava semplicemente la gestione del riposo settimanale e non TOCCAVA MINIMAMENTE i tempi di guida e riposo.

Cosa prevedeva la proposta inserita nel pacchetto mobilità?

La proposta prevedeva una maggiore flessibilità in materia di riposo settimanale, senza però stravolgere il fine ultimo della normativa vale a dire la SICUREZZA STRADALE.

Per avere una visione completa della proposta vi rimandiamo ad un nostro approfondimento di qualche tempo fa. 

CLICCA QUI PER LEGGERE L’APPROFONDIMENTO SUL PACCHETTO MOBILITA’

Sarà nostra cura approfondire l’argomento PACCHETTO MOBILITA’ nelle prossime settimane

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Con la delibera n. 6/2018 del 4 dicembre 2018  Presidente del Comitato Centrale determinato in € 163.389.284,37 la somma da destinare alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2017.

Cos’è la riduzione compensate dei Pedaggi Autostradali?.

La riduzione compensate dei pedaggi Autostradali fa parte delle cosiddette “provvidenze per  l’autostrasporto di merci per conto terzi”. Questo beneficio è divenuto strutturale per effetto della legge 23.12.1998 n. 488.

 

 

Chi può usufruire del beneficio?

  • Imprese italiane iscritte all'Albo degli autotrasportatori;
  • Consorzi, cooperative e società consortili il cui oggetto sia costituito dall'esercizio dell'attività di ​ ​ autotrasporto ​ ​ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori;
  • Imprese di ​ ​ autotrasporto ​ ​comunitarie in possesso di licenza comunitaria;
  • Imprese con sede in Italia o nella UE che esercitano l'attività di ​ ​ autotrasporto ​ ​in conto proprio.

 

In cosa consiste il beneficio?

Il beneficio consiste in una riduzione parziale dei pedaggi autostradali mediante rimborso.

 

Chi gestisce tale beneficio?

Alla gestione di tale beneficio provvede il Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori cui vengono annualmente assegnate le risorse necessarie.

 

Come si dimostra il pagamento dei pedaggi?

Per dimostrare il pagamento dei pedaggi è necessario avvalersi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, in pratica il TELEPASS.

 

L’entità dei rimborsi è costante o variabile? e da cosa dipende?

L’entità dei rimborsi autostradali non è costante in quanto varia in funzione degli stanziamenti dello Stato e dell’entità delle richieste.

Per quali categorie di veicoli può essere richiesto il rimborso?

Il rimborso può essere richiesto per categorie di veicoli posseduti a titolo di proprietà o disponibilità adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartencono a classi EURO 3-4-5-6 e che rientrano quanto a Sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio , nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi  oppure classi 2, 3, 4 se volumetrico

PER VISIONARE IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE CLICCA QUI 

 

E’ possibile sapere in anticipo l’ammontare dei rimborsi spettanti per ogni anno?

No, come detto poco sopra, dipende da due fattori variabili e aleatori ( Ammontare Stanziamenti e n. di domande)  è possibile conoscere l’ammontare solo al momento del rimborso che avviene l’anno succesivo in cui si è presentata la domanda che a sua volta è riferita ai viaggi compiuti nell’anno precedente.

 

Quali sono le percentuali teoriche stabilite per il 2017^?

Riportiamo in questa tabella le percentuali stabilite.

Come si presenta la domanda ?

La compilazione e la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente per via Telematica.

 

Le Aziende di trasporto possono presentare autonomamente la domanda?

SI le aziende di trasporto possono presentare autonomamente la domanda attraverso il sito del Comitato Centrale dell’Albo nella sezione “GESTIONE PEDAGGI” ( PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI )

Nel caso invece le aziende abbiano aderito ad un Consorzio, sarà quest’ultimo a supportare l’azienda nella presentazione della domanda.

Nel rimandare ad ulteriori futuri approfondimenti speriamo di aver fatto un po’ di chiarezza in merito all’argomento.

Buon viaggio a tutti!

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Dall’introduzione del tachigrafo digitale il 01/05/2006 ad oggi di strada ne è stata fatta molta ( non abbastanza putroppo! ).

Con i tachigrafi di prima generazione, per il conducente era complicato tenere sotto controllo la giornata lavorativa.

Con i tachigrafi di nuova generazione invece ( VDO 2.0 Stoneridge EXACT DUO) sono state inserite delle funzionalità a “supporto “ dei conducenti ,ma che richiedono comunque attenzione da parte di questi ultimi.

 

 

 

Funzionalità introdotte:

  • VDO COUNTER
  • STONERIDGE FUNZIONE DDS

Queste funzionalità permettono ai conducenti di vedere ad esempio le ore di guida mancanti, oppure il prossimo riposo giornaliero ridotto o regolare da effettuare ecc.

Esse però hanno delle limitazioni, e gli stessi produttori lo fanno presente all’interno dei manuali

RACCOMANDAZIONE VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONE STONERIDGE

 

Si raccomanda quindi ai conducenti di verificare sempre le proprie giornate lavorative, magari effettuando una stampa ( non obbligatorio)al termine del turno di lavoro,  in modo tale da avere sempre la situazione sotto controllo.

 

SCARICA SCHEMA VDO COUNTER

ESEMPIO TECNOLOGIA DUO

 

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L’approfondimento di questa settimana è dedicato ad alcune nozioni generali del Codice della Strada, in particolare sugli Art. 128, Art. 129 e Art. 130 relativi alla revisione, ritiro, sospensione e revoca della patente.

Che differenza c’è tra i vari termini? Vediamoli maggiormente nel dettaglio

 

REVISIONE della patente di guida (Art. 128)

La revisione della patente può essere disposta dalla MCTC o dal Prefetto quando sorgono dubbi sui requisiti psico-fisici del conducente.

La revisione della patente è sempre disposta per:

  • conducenti coinvolti in un incidente stradale che hanno determinato lesioni gravi alle persone commettendo violazioni comportanti la sospensione della patente
  • minorenni che commette violazioni che comportano ritiro, sospensione o revoca della patente
  • conducente che è stato in coma per una durata superiore a 48 ore
  • titolari di patente con patologie rilevate in occasione di accertamenti medico legali
  • perdita totale del punteggio della patente a punti
  • somma di punteggio derivante da gravi violazione commesse in dodici mesi
  • per accertata guida in stato di ebbrezza o di alterazioni per assunzione di sostanze stupefacenti
  • a seguito di segnalazione per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.

In caso di revisione della patente c’è l’obbligo di sottoporsi a visita medica o esame di idoneità tecnico-pratica, tendenti a verificare il permanere dei requisiti psicofisici e attitudinali richiesti per la guida.

In caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi ad accertamenti medici o agli esami di revisione oppure continua a guidare in caso di temporanea inidoneità è prevista una sanzione amministrative pecuniaria e revoca della patente.

 

RITIRO della patente di guida (Art. 216)

Il ritiro dei documenti o della targa costituisce una sanzione accessoria che consegue alla violazione di alcune norme del Codice della Strada e consiste nel prelevamento materiale del documento fino a che non vengono adempiute determinate formalità da parte del suo titolare.

L’applicazione della sanzione accessoria non incide su efficacia o validità del documento ritirato.

La circolazione con il documento ritirato può avvenire solo per raggiungere il luogo di destinazione, nel tempo più breve e lungo l’itinerario prefissato. La circolazione con il documento ritirato è punita con sanzioni amministrative.

 

SOSPENSIONE della patente (Art. 129)

La sospensione della patente di guida è un provvedimento che priva temporaneamente di efficacia la patente di guida. Allo scadere del periodo di sospensione viene restituita l’ordinaria efficacia.

La sospensione può essere una sanzione accessoria, quando è verso comportamenti illeciti che assumono una notevole gravità e che impongono l’interdizione alla guida.

Alcuni esempi di sospensione della patente sono: supero dei limiti oltre i 40 km/h, assicurazione contraffatta, guida veicolo sotto sequestro, ecc.,

 

REVOCA della patente (Art. 130)

Per revoca della patente si intende la cancellazione della patente; si tratta di un provvedimento possibile nei seguenti casi:

Quando il titolare perde definitivamente i requisiti psicofisici prescritti o sostituisce la propria patente con un'altra estera – la revoca è stabilita dall'UMC

Quando il titolare guida in stato di forte ebbrezza o sotto stupefacenti e causa incidenti violando gli articoli 186, 186 bis e 187 – la revoca è stabilita dal prefetto.

 

La prossima settimana approfondiremo maggiormente l'argomento nell'ambito dell'autotrasporto.

 

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Il conducente che guida un mezzo che deve essere imbarcato su una nave o un traghetto o un treno,  ha la possibilità di utilizzare la funzione “traghetto-treno” per interrompere il proprio riposo giornaliero senza incorrere in sanzioni. 

Infatti, il riposo giornaliero REGOLARE (intero o frazionato) può essere interrotto per brevi periodi nei casi di imbarco e di sbarco su nave o treno.

Attenzione, NON può essere interrotto, per le stesse ragioni, il riposo giornaliero ridotto.

La funzione traghetto treno ha però delle limitazioni. Il riposo giornaliero regolare può essere interrotto:

  • per non più di 2 volte
  • e per massimo 1 ora in totale.

 

Come si identifica la funzione traghetto treno?

Questo il pittogramamma di riferimento

Come va utilizzata e inserita la funzione traghetto treno e soprattutto quando?

Questa funzione può essere utilizzata sia per chi lavora con il tachigrafo analogico sia per chi utilizza il tachigrafo digitale. Vediamo di seguito come per entrambe le modalità.

TACHIGRAFO ANALOGICO

L’interruzione del riposo giornaliero regolare per imbarco o sbarco dal traghetto e treno deve essere annotata in modo completo sul retro del disco.

Bisogno indicare nello specifico il luogo di imbarco con orario di inizio e fine dell’imbarco e successivamente indicare il luogo di sbarco con orario di inizio e fine dello sbarco.

Di seguito un’immagine esplicativa.

 

TACHIGRAFO DIGITALE

L’interruzione del riposo giornaliero regolare per imbarco o sbarco dal traghetto e treno deve essere giustificata dall’inserimento della funzione traghetto treno nel menu del tachigrafo.

A differenza della funzione OUT la funzione traghetto si disattiva automaticamente quando il mezzo si mette in movimento.

Questa funzione deve essere attivata più volte in modo da agevolare l'identificazione degli spostamenti di imbarco e/o sbarco.

Di seguito un’immagine esplicativa sul corretto utilizzo di questa funzionalità.

 

Come si inserisce la funzione traghetto treno sul tachigrafo digitale?

Di seguito la procedura da eseguire per i tachigrafi VDO e Stoneridge.

VDO

1. Premere su OK per entrare nel menu del tachigrafo.

2. Premere sulla freccia in basso fino ad arrivare a Entrata veicolo e premere OK

3. Premere sulla freccia in basso fino ad arrivare a Traghet./treno e quindi premere su OK per confermare l'attivazione della funzione.

 

STONERIDGE

1. Premere su OK per entrare nel menu del tachigrafo.

2. Premere sulla freccia in basso fino ad arrivare a Luoghi e premere Ok.

3. Premere sulla freccia in basso fino ad arrivare a traghetto/treno e premere OK per attivare la funzionalità.

 

Come si disattiva la funzione traghetto treno sul tachigrafo digitale?

Come anticipato prima questa funzione si disattiva in automatico una volta che il mezzo viene mosso, non è quindi possibile disattivarla manualmente.

 

IMPORTANTI ACCORGIMENTI

1. Solitamente in fase di controllo su strada viene chiesto al conducente di presentare il biglietto di imbarco sulla nave o sul treno per verificare la veridicità della funzione utilizzata. È quindi molto importante conservare a bordo il/i biglietto/i almeno per gli ultimi 28 giorni, successivamente per almeno 1 anno in azienda.

2. se si inserisce la funzione OUT OF SCOPE la funzione traghetto non si inserisce perchè l'una annulla l'altra. 

 

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La scorsa settimana abbiamo fatto un approfondimento relativamente al trasporto in regime ADR ovvero trasporto di merci pericolose.

Vista la pericolosità delle merci trasportate il trasporto ADR è altamente normato per garantire un elevato grado di sicurezza stradale.

Dal momento che non avevamo dato un'informativa completa abbiamo chiesto supporto ad un Consulente Esperto ( Ing. Liborio Macaluso – ADRServices www.adrservices.it)

Assieme a tutte le misure di prevenzione ADR che il conducente a l’azienda devono rispettare è compresa una molto importante relativa alla tipologia di tachigrafo utilizzato.

Sembra banale ma in realtà per il trasporto ADR è necessario installare un cronotachigrafo specifico, sia per le versioni analogiche che digitali.

Differisce dal tachigrafo standard in quanto dispone di protezione da esplosione e di certificato secondo la direttiva UE 94/9/ EC e sucessive integrazioni

Su quali Veicoli che trasportano in regime ADR deve essere installato un tachigrafo  EX? 

I veicoli che devono essere equipaggiati con un cronotachigrafo che risponda alle disposizioni della sezione 9.2.2.9.1 ADR (Circuiti alimentati in permanenza) sono i veicoli con:

  • Approvazione “EXIII”, destinati al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (classe 1 ADR);
  • Approvazione “FL”, destinati:
  1. al trasporto di liquidi che hanno un punto d’infiammabilità che non supera 60°C (eccetto i carburanti diesel che soddisfano la norma EN 590:2013 + AC:2014, il gasolio e l’olio da riscaldamento (leggero) – N° ONU 1202 – aventi un punto d’infiammabilità specificato nella norma EN 590:2013 + AC:2014) in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³; oppure
  2. al trasporto di gas infiammabili in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³; oppure in veicoli-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ destinati al trasporto di gas infiammabili; oppure
  3. al trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata, contenente più del 60% di perossido di idrogeno (classe 5.1, N° ONU 2015) in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³;

Come controllare se il mio tachigrafo è quello corretto per il trasporto ADR?

Tutte le case produttrici di cronotachigrafi contraddistinguono i tachigrafi corretti per la variante ADR con uno specifico contrassegno: Ex (racchiuso in un esagono)

 

Dove trovare questo contrassegno?

Per i tachigrafi analogici si deve controllare nell’etichetta all’interno del cronotachigrafo:

  • Presenza del contrassegno Ex o EEx
  • Controllare la versione del tachigrafo: quelli con certificazione ADR hanno il n. 7 dopo il punto. Ad esempio 1324.714…

 

Per i tachigrafi digitali il contrassegno è riportato sia nell’etichetta all’interno del cassetto della carta tachigrafica (per Stoneridge sulla parte esterna del tachigrafo), sia sulla parte frontale del Tachigrafo (a volte può anche non esserci, controllare sempre l'etichetta).

ESEMPI TACHIGRAFO VDO

 

ESEMPI TACHIGRAFO STONERIDGE

 

 

Sanzioni previste in caso di utilizzo di tachigrafo non certificato per l’ADR?

Riferimento Normativo: Art. 168 c.9 del CdS e ADR 9.2

Importo: da 406€ a 1632€

Decurtazione Punti CQC : 10

Sanzioni Accessorie: sospensione della patente e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi.

 

Se fate trasporto ADR vi consigliamo di controllare i tachigrafi in vostra dotazione e se siete insicuri o riscontrate dei tachigrafi non adatti vi consigliamo di sentire il vostro consulente ADR o un centro tecnico autorizzato.

 

ALLEGATI

Riferimenti normativi – ADR 9.2.2.9.1. – vedi

Ringraziamo L'Ing. Macaluso Liborio per le preziose informazioni che ci ha fornito – www.adrservices.it

 

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Questa settimana cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su un argomento che crea sempre tantissimi dubbi.

La tipica domanda che ci viene rivolta durante la formazione è “se parto alle 6 di mattina alle 12 mi devo fermare giusto? Cioè dopo 6 ore?”.

L’orario di lavoro dei conducenti (definiti dalla normativa “lavoratori mobili”), che operano nel settore del trasporto stradale di cose e persone, sia conto terzi che proprio è disciplinato dal D.LGS 234/2007 il quale ha recepito la direttiva 2002/15/CE.

Art. 3 D.LGS 234/2007 “DEFINIZIONE DI ORARIO DI LAVORO”

Orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività.

Ma quali sono queste attività? Cosa è compreso e cosa non è compreso nell’orario di lavoro?

ORARIO DI LAVORO

COMPRENDE

NON COMPRENDE

Attività di guida

Pause (interruzioni dalla guida 45 min o 15+30)

Altre operazioni di Autotrasporto:

– Carico Scarico

– salita/discesa passeggeri

– sorveglianza carico/scarico

Riposo giornaliero o settimanale

Altre operazioni

Riposi intermedi e giornalieri (almeno 3 ore continuative durante la giornata)

Operazioni di Sicurezza

Tempi di disponibilità

Formalità amministrative (es doganali)

 

 

L’Art 5 del regolamento definisce i “Riposi Intermedi”

Riposi intermedi

1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR,

le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più

di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi

intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno

quarantacinque minuti se supera le nove ore.

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

In definitiva se il conducente svolge la propria attività di guida ed effettua le dovute pause nell’arco delle sei ore al termine non è obbligato a fare una pausa di 30 minuti.

Se le sei ore comprendono invece solo guida e lavoro allora al termine è obbligatorio fare una pausa di almeno 30 min.

La disciplina del D.lgs. 234/2007 non si sovrappone al regolamento 561/06; tutti gli aspetti disciplinati dal regolamento stesso concorrono o in alcuni casi prevalgono sulle analoghe disposizioni del D.LGS 234/2007.

 

ALLEGATI

Decreto 234/07 – vedi

 

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Abbiamo già trattato nei nostri approfondimenti l’argomento della Multipresenza ma facciamo lo stesso un piccolo Ripasso.

 

Che cos’è la multipresenza?

La definizione di MULTIPRESENZA inserita nell'Art. 4 del REG. 561/06:

“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”

Quando l’equipaggio è composto da più di un conducente si applicano regole diverse.

A ciascun conducente si chiede di completare un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore da quando è entrato in servizio (quindi “l’impegno” per entrambi è più lungo del normale).

Quindi un solo conducente deve completare un periodo di riposo giornaliero entro 24 ore, mentre 2 conducenti possono arrivare fino a 30 ore.

 

Come vanno utilizzate le schede in caso di multi presenza?

In caso di multipresenza, La scheda del conducente n. 1 addetto alla guida va inserita nella “slot 1” del tachigrafo mentre la scheda del 2° conducente, seduto a fianco del guidatore va inserita nella “slot 2” con l'attività di DISPONIBILITA'.

Nel momento in cui avviene il cambio alla guida, il secondo conducente che inizierà a guidare al posto del primo dovrà inserire la propria scheda nella slot 1 del tachigrafo mentre il conducente 1 la inserisce nello slot 2 è attiva l'attività di disponibilità.

 

CONSIGLI UTILI

1 – La Multipresenza affinchè sia considerata come tale occorre che:

  • il secondo conducente salga a bordo e inserisca la scheda entro 1 ORA dalla partenza del primo conducente
  • il secondo conducente sia SEMPRE a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio

2- In caso di guida continuata per 4 ore e 30 minuti da parte dell’autista n. 1 ,non è necessario effettuare la sosta di 45 minuti, ma il secondo conducente può iniziare il proprio periodo di guida. Infatti il secondo conducente in caso di multipresenza è considerato in “disponibilità” (quindi il tachigrafo nel nella slot 2 risulta sulla disponibilità) ma ai fini dei tempi di guida e riposo è considerato “interruzione” (pausa).

Secondo la Nota Orientativa 2 – Caso 3 (leggi): “Se un secondo conducente, a disposizione per guidare il veicolo quando necessario, è seduto accanto al conducente del veicolo e non assiste attivamente il conducente nella guida del veicolo, un periodo di 45 minuti del "tempo di disponibilità" di tale secondo conducente può essere considerato come "interruzione".

 

ALTRI ARTICOLI SULLA MULTIPRESENZA

Come utilizzare il tachigrafo in caso di guida con doppio autistaleggi

In caso di multipresenza ho l'obbligo di inserire tutte le schede dei conducenti?leggi

 

 

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La circolare congiunta del 22 luglio al punto 14 tratta la circolazione dei veicoli in aree private e il computo delle attività diverse dalla guida.

Quando un veicolo dotato di tachigrafo viene impiegato nella circolazione su strade o aree private, come ad esempio un cantiere o una cava o il cortile dell’azienda, non si applicano le disposizioni del Regolamento CE 561/2006. Perciò l’attività di guida svolta dal conducente in aree private è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera ma non può comunque essere considerata come interruzione o riposo.

Per i veicoli dotati di cronotachigrafo digitale dunque l’attività di cui trattasi può essere registrata selezionando sull’apparecchio di controllo la funzione OUT (Out of Scope).

Rimandiamo ad un nostro articolo per i dettagli e le procedura di utilizzo della funzione OUT – clicca qui

 

La funzione OUT viene quindi regolarmente registrata sulla scheda del conducente ma per quanto tempo?

Come specificato già in altri nostri articoli la scheda del conducente ha una memoria limitata.

Se la tipologia di trasporto comporta un utilizzo frequente della funzione OUT le informazioni dell’OUT meno recenti dopo un certo numero vengono sovrascritte dalle funzioni OUT più recenti.

La scheda infatti registra fino ad un massimo di 56 registrazioni di OUT (o Traghetto/Treno).

 

Questo cosa comporta?

Questo limite di memoria può comportare diversi disagi per il conducente soprattutto nel caso di controllo su strada. Gli agenti di controllo infatti hanno la possibilità di controllare fino a 29 giorni indietro (il giorno del controllo e 28 giorni precedenti) e quindi di non vedere, dallo scarico dei dati della scheda, delle funzioni OUT ormai sovrascritte da quelle più recenti.

Questo potrebbe comportare sanzioni basate su dei conteggi non del tutto completi.

 

Come fare quindi?

La soluzione a disposizione per il conducente per agevolare i controlli è fare la stampa delle 24h del conducente ogni sera, finito il proprio turno, soprattutto se si è utilizzata la funzione OUT. Questa stampa va conservata a bordo per almeno 28 giorni e mostrata agli organi di controllo in caso vogliano contestare un eccesso di guida giornaliera o continua dovuta ad una sovrascrittura dell’OUT.

 

Avvertenze finali

  • Dal momento che l’out of scope serve per “scomputare” dal totale giornaliero i minuti di guida fatti in aree private, questo va utilizzato se effettivamente necessario.
  • Se un conducente non arriva mai a 9 ore al giorno di guida L’OUT OF SCOPE NON SERVE, NON è NECESSARIO
  • Da tener presente che l’attività fatta in OUT OF SCOPE è lavoro e non pausa

 

Consigli per le aziende

In caso di un uso frequente della funzione OUT da parte dei propri conducenti, si consiglia di scaricare la scheda molto più frequentemente in modo da avere archiviate correttamente tutte le attività dei conducenti. Soprattutto in caso di controllo presso le imprese da parte dell’ispettorato del lavoro.

 

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La normativa EU sui tempi di guida e riposo consente una serie di deroghe specifiche su particolari tipologie di trasporto. Una di queste è oggetto di questo approfondimento e si riferisce al riposo settimanale in caso di trasporto internazionale di passeggeri.

 

1. Come viene definito il trasporto internazionale di passeggeri?

L’art 2 del REG 1073/2019 definisce i “trasporti internazionali di passeggeri” come gli spostamenti di veicoli:

1 – I cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o Paesi terzi;

2- I cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso stato membro, mentre l’imbarco O lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;

3 – Da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

4 – Tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più  Stati membri.

 

2. Quali tipologie di deroghe consente la normativa EU?

– Deroghe individuali connesse a necessità contingenti del conducente durante un singolo viaggio (vale a dire messe in essere direttamente dal conducente e che non necessitano di autorizzazioni es: deroga Art. 12 – leggi APPROFONDIMENTO)

– Deroghe collettive, le quali richiedono sempre l’intervento di provvedimenti normativi che le rendano operative.

 

Quando è stata introdotta la deroga dei 12 giorni?

Tale deroga è stata introdotta dall’art 29 del REG. 1073/2009 CE (che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006) che ha previsto la modifica dell’art. 8 del Reg. 561/06 con l’aggiunta del paragrafo 6 bis.

 

Cosa prevede questa deroga?

Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.
Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

  • di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

 

  • oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

 

A quali condizioni si può ricorrere a tale deroga?

1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

2 – Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (NON è AMMESSO TACHIGRAFO ANALOGICO).

3 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

Quindi la riduzione a 3 ore di guida tra le 22:00 e le 06:00 come condizione per accedere alla deroga vale solo nel caso di trasporto internazionale di passeggeri con un solo conducente alla guida.

NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

 

ALLEGATI:

SCARICA REG 1073/2009

 

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Chiudiamo questa settimana l'ultimo capitolo sulle stampa del tachigrafo digitale illustrando la procedure su come eseguire correttamente la stampa delle attività del veicolo per i due principali tachigrafi in circolazione: VDO e Stoneridge.

Ricordiamo che la stampa del veicolo è molto importante perchè permette di visualizzare tutte le attività di tutti i conducenti che si sono alternati alla guida in un certo periodo di tempo e anche le attività svolte senza aver inserito la scheda nel tachigrafo.

Di seguito le precedure.

 

STAMPA DELLE 24 ORE DEL VEICOLO CON TACHIGRAFO VDO

1. Premere OK per visualizzare il menù quando il veicolo è fermo. Se il dispositivo non si accende è necessario girare la chiave del veicolo per accendere il quadro. Sul display appare il messaggio stampa conducente 1.

2. Sul display appare il messaggio stampa conducente 1. Seleziona con la freccia in giù la stampa del veicolo e premere OK per confermare.

3. Sul display appare il messaggio stampa delle 24h del veicolo. Premere OK per confermare.

4. Selezionare con le frecce la data desiderata. Premere OK per confermare. La stampata uscirà dalla relativa fessura.

 

Scarica il PDF con la sequenza per VDO – Scarica

 

 

STAMPA DELLE 24 ORE DEL VEICOLO CON TACHIGRAFO STONERIDGE

1. Premere OK per visualizzare il menù quando il veicolo è fermo. Se il dispositivo non si accende è necessario girare la chiave del veicolo per accendere il quadro. Sul display appare il messaggio stampa

2. Conferma con OK per entrare nel menù di stampa

3. Selezionare con le frecce la stampa delle 24h del veicolo come mostrato nella foto. Premere OK per confermare.

4. Modificare la data usando i tasti delle frecce. Premere OK per confermare.

5. Attendere l’elaborazione e l’uscita della stampata dall’apposita fessura.

Scarica il PDF con la sequenza per Stoneridge – Scarica

 

Ricordiamo che le stampe del tachigrafo sono tutte in orario UTC (per maggiori informazioni leggi il seguente articolo – leggi qui)

Per alcune versioni più recenti di tachigrafi è anche possibile per comodità stampare in orario locale. In alto verrà però riportato la dicitura “NO LEGAL PRINT OUT”, infatti solo le stampe in orario UTC hanno valenza legale.

 

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Dopo aver illustrato nelle settimane scorse le diverse tipologie di stampe dei tachigrafi digitali e come leggerle correttamente, oggi, dedichiamo questo capitolo a come fare la stampa delle attività del conducente.

Sono in realtà procedure molto semplici ma spesso ancora sconosciute agli addetti ai lavori.

Ricordiamo che in caso di controllo su strada una delle prime cose richieste dall’organo di controllo è la stampa delle attività del conducente (24h conducente). Rispondere alla domanda con un “non la so fare” non viene di certo considerata un buon punto di partenza per una fase di controllo, quindi meglio partire con il piede giusto ed imparare queste semplici procedure.

Di seguito riportiamo le procedure per eseguire la stampa delle attività del conducente per i tachigrafi VDO e Stoneridge.

Rimandiamo alla settimana prossima invece le procedure per la stampa delle attività del veicolo per entrambi i tachigrafi.

 

STAMPA DELLE 24 ORE DEL CONDUCENTE CON TACHIGRAFO VDO

1. Premere OK per visualizzare il menù quando il veicolo è fermo. Se il dispositivo non si accende è necessario girare la chiave del veicolo per accendere il quadro. Sul display appare il messaggio stampa conducente 1.

2. Conferma con OK per entrare nel menù di stampa del conducente

3. Conferma con OK per confermare la stampa delle 24h della scheda del conducente.

4. Selezionare, usando i tasti delle frecce, la data desiderata. Premere OK per confermare. La stampata uscirà dalla relativa fessura.

 

Scarica il PDF con la sequenza per VDO – Scarica

 

STAMPA DELLE 24 ORE DEL CONDUCENTE CON TACHIGRAFO STONERIDGE

1. Premere OK per visualizzare il menù quando il veicolo è fermo. Se il dispositivo non si accende è necessario girare la chiave del veicolo per accendere il quadro. Sul display appare il messaggio stampa

2. Conferma con OK per entrare nel menù di stampa

3. Conferma con OK per confermare la stampa delle 24h della scheda del conducente.

4. Selezionare, usando i tasti delle frecce, la scheda inserita nello slot 1 o 2 (opzione per la multipresenza). Premere OK per confermare.

5. Modificare la data usando i tasti delle frecce. Premere OK per confermare.

6. Premere OK per confermare la stampa. La stampata uscirà dalla relativa fessura.

 

Scarica il PDF con la sequenza per Stoneridge – Scarica

 

Ricordiamo che le stampe del tachigrafo sono tutte in orario UTC (per maggiori informazioni leggi il seguente articolo – leggi qui)

Per alcune versioni più recenti di tachigrafi è anche possibile per comodità stampare in orario locale. In alto verrà però riportato la dicitura “NO LEGAL PRINT OUT”, infatti solo le stampe in orario UTC hanno valenza legale.

 

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La penultima parte di questo dettagliato approfondimento sulle stampe del cronotachigrafo si focalizza sulla stampa delle attività del veicolo di una giornata.

A differenza della singola stampa delle attività del conducente con questa stampa del veicolo è possibile visualizzare tutte le attività di tutti i conducenti che si sono alternati alla guida in un certo periodo di tempo e anche le attività svolte senza aver inserito la scheda nel tachigrafo.

Di seguito riportiamo nel dettaglio come leggere correttamente questa stampa per i due principali cronotachigrafi in circolazione: VDO e Stoneridge.

STAMPA ATTIVITÀ DEL VEICOLO CON VDO

STAMPA ATTIVITÀ DEL VEICOLO CON STONERIDGE

Ricordiamo che le stampe del tachigrafo sono tutte in orario UTC (per maggiori informazioni leggi il seguente articolo – leggi qui)

Per alcune versioni più recenti di tachigrafi è anche possibile per comodità stampare in orario locale. In alto verrà però riportato la dicitura “NO LEGAL PRINT OUT”, infatti solo le stampe in orario UTC hanno valenza legale.

 

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La settimana scorsa abbiamo dedicato il nostro approfondimento su cosa sono le stampe tachigrafiche e quali le tipologie. Questa settimana ci focalizzeremo sulla stampa delle attività del conducente (stampa 24h conducente).

Con la stampa delle attività del conducente è possibile visualizzare nel dettaglio tutte le attività svolte del conducente per una determinata giornata. Per poter visualizzare questa stampa è necessario avere la scheda del conducente inserita nel tachigrafo.

Di seguito riportiamo nel dettaglio come leggere correttamente questa stampa per i due principali cronotachigrafi in circolazione: VDO e Stoneridge.

 

STAMPA ATTIVITÀ CONDUCENTE CON VDO

 

STAMPA ATTIVITÀ CONDUCENTE CON STONERIDGE

 

 

DETTAGLI AGGIUNTIVI

Come mai per alcuni tachigrafi ci sono 2 colonne nei periodi di attività ed in altre 3?

La differenza nel numero di colonne dipende dalla versione dei tachigrafi:

  • Prima generazione 3 colonne: ora di inizio inizio, ora di fine fine e durata attività
  • Seconda generazione 2 colonne: ora di inizio inizio e durata attività

 

Cosa indica l’asterisco sulla stampa delle attività del conducente?

Il simbolo dell’asterisco non rappresenta niente di allarmante e non ha nessuna attinenza con le interruzioni di 45 o 15+30 minuti ma si trova semplicemente in corrispondenza di un riposo di ALMENO 1 ora. Attenzione, l’asterisco è presente solo nelle stampe realtive ai  tachigrafi digitali più vecchi. (prima generazione)

 

La stampa può essere solo in orario UTC o anche locale?

Il tachigrafo registra e permette di effettuare la stampata principale in orario UTC (per maggiori informazioni leggi il seguente articolo – leggi qui) per le versioni più recenti di tachigrafi però è anche possibile per comodità stampare in orario locale. In alto verrà però riportato la dicitura “NO LEGAL PRINT OUT”, infatti solo le stampe in orario UTC hanno valenza legale.

Quindi nel caso ad esempio di utilizzo della deroga ex ART. 12 REG 561/06 la stampa perchè abbia validità deve essere fatta in orario UTC (vedi approfondimento deroga art. 12 – leggi qui)

 

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Questa settimana e nelle prossime i nostri approfondimenti saranno dedicati alle stampe del cronotachigrafo, quest’oggi ci focalizzeremo sulle diverse tipologie di stampa e come sono strutturate.

I dati registrati dal tachigrafo digitali possono essere visualizzati sul display oppure essere stampati su una particolare carta termica presente nel tachigrafo chiamata “stampa”.

Le stampe, per il tachigrafo digitale, sostituiscono i fogli di registrazione (dischi) del tachigrafo analogico.

Il tachigrafo permette diverse tipologie di stampe, sia dalla memoria del tachigrafo che dalla carta del conducente e posso essere scelte manualmente dal conducente.

Di seguito le varie tipologie di stampe:

  • Stampa delle attività del conducente di una giornata: mostra le attività svolte dal conducente nella giornata specificata (24h solari). Questa stampa può essere fatta solo con la scheda inserita nel cronotachigrafo.
  • Stampa delle attività del veicolo di una giornata: mostra i tempi di guida e riposo di tutti i conducenti che hanno guidato il mezzo nella giornata specificata (24h solari).
  • Stampa eventi e anomalie: mostra i principali e eventi e anomalie occorsi durante il funzionamento del tachigrafo. Può essere svolta con o senza scheda tachigrafica inserita
  • Stampa eccessi di velocità: mostra tutti gli eccessi di velocità compiuti da tutti i conducenti che si sono alternati alla guida.
  • Stampa dati tecnici: mostra tutte le specifiche tecniche e i parametri di calibrazione del tachigrafo.

Oltre a queste stampe sono possibili altre stampe, non previste dal regolamento, che variano in base alla tipologia di tachigrafo, come ad esempio la stampa V-profilo che mostra i picchi di velocità stampabile solo con tachigrafo Continental VDO.

Indipendentemente dalla tipologia di tachigrafo la struttura delle stampe è simile. Esse infatti sono divise in blocchi di dati organizzati uno sotto l’altro (dall’alto verso il basso) e divisi da una linea tratteggiata con al centro il pittogramma identificatore per quel blocco.

La prossima settimana illustreremo nel dettaglio come si legge la stampa delle attività del conducente della giornata.

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Secondo la Circolare MIT 13.2.2017 prot. 2720 “…il mancato assolvimento delle prescrizioni in materia di formazione, informazione e controllo dei conducenti da parte delle imprese comporta l’applicazione di sanzioni in capo alle imprese stesse“. Per questo motivo molte aziende si stanno mobilitando per far partecipare i propri autisti a corsi di formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo.

Una domanda però sorge spontanea: possono partecipare al corso sul cronotachigrafo anche i conducenti assunti a tempo determinato, quelli a chiamata, i padroncini, i titolari d’azienda?

La sopracitata Circolare chiarisce in modo chiaro questo quesito, citando: “i destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti che prestano il loro servizio – a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata” –  in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo”.

Di conseguenze secondo la circolare chiunque sia addetto alla guida di un veicolo, anche se per un breve periodo, è destinatario dei corsi sul cronotachigrafo.

 

Per maggiori informazioni o domande sul corso sul cronotachigrafo contattateci via email info@tachocnsulting.it

 

ALLEGATI

Circolare MIT 13.2.2017 prot.2720 – scarica

 

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Come già descritto in due precedenti approfondimenti la circolazione di veicoli in aree private (OUT), come ad esempio cave, cantieri, interni di stabilimenti industriali, ecc., è sottratta all’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, ma deve essere annotata dal conducente.

Le procedure di giustificazione delle attività di guida compiute in aree privata variano a seconda della tipologia di tachigrafo, l’approfondimento di questa settimana si vuole focalizzare in modo particolare sulla registrazione manuale per chi utilizza il tachigrafo analogico.

Per i tachigrafi analogici l’annotazione manuale della funzione OUT deve essere fatta nella parte posteriore del foglio di registrazione (disco). Nell’utilizzo di questa funzione ci sono due diverse modalità operative che si possono utilizzare, sia togliendo il disco dal cronotachigrafo che tenendolo dentro.

Vediamo nel dettaglio entrambe le procedure:

FUNZIONE OUT CON DISCO INSERITO

La funzione OUT può essere segnalata anche con il disco inserito, in questo caso le attività all’interno dell’area privata vengono registrate come di consueto, nel momento in cui si esce dall’are privata bisogna segnare manualmente nello spazio libero sul retro del disco:

  • L’ora di inizio

  • L’ora di fine

  • Preferibilmente il luogo in cui è avvenuta la guida in OUT.

Qui sotto l’immagine su come si compila correttamente.

 

FUNZIONE OUT CON DISCO ESTRATTO

Appena entrati in area privata il disco viene estratto e deve essere annotata manualmente l’attività sulla tabellina apposita sul retro del disco come attività lavorativa (simbolo: martelletti incrociati), vedi figura sottostante. Appena uscita dall’area privata il disco va nuovamente inserito e le attività lavorative vanno commutate normalmente.

 

LEGGI QUI I NOSTRI ARTICOLI CORRELATI ALLA FUNZIONE "OUT OF SCOPE"

LA FUNZIONE OUT (OUT OF SCOPE): CON O SENZA SCHEDA TACHIGRAFICA INSERITA? FACCIAMO IL PUNTO

PERCHÉ DOPO UN CERTO PERIODO DI TEMPO LA FUNZIONE OUT OF SCOPE NON VIENE PIÙ VISUALIZZATA SULLA SCHEDA DEL CONDUCENTE?

PAROLA ALL'ESPERTO – COME SI INSERISCE LA FUNZIONA OUT OF SCOPE SUL TACHIGRAFO DIGITALE?

 

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Per maggiori informazioni o chiarimenti su come si può utilizzare la funzione out contattaci ai seguenti recapiti:

Tel. 0459666309

Email: info@tachconsulting.it

Il 20 maggio 2018 è divenuto operativo il DM 215/2017 che ha recepito la Direttiva Europea 2014/47/UE avente come oggetto i “Requisiti minimi peri controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.”

Grazie al supporto della nostra Docente sul Fissaggio del Carico Ing. Francesca Sesana, abbiamo letto il Decreto e la Direttiva e provato a fare una breve sintesi (non esaustiva) in materia.

 

QUALI SONO I RIFERIMENTI LEGISLATIVI?

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

NORMATIVA EUROPEA

Direttiva Europea 2014/47/UE

NORMATIVA NAZIONALE ITALIANA

DM 215 DEL 19/05/2017

CODICE DELLA STRADA

ART 79 E ART 164

ALLEGATO I

ELEMENTI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO II

AMBITO DEI CONTROLLI TECNICI SU STRADA

ALLEGATO III

PRINCIPI IN MATERIA DI FISSAZIONE DEL CARICO

ALLEGATO IV

MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA

ALLEGATO V

MODELLO PER LE RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

 

QUAL’E’ L’OGGETTO DECERTO?

Il decreto stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.

OGGETTO

REQUISITI MINIMI PER CONTROLLI TECNICI SU STRADA

 

QUAL’E’ L’AMBITO DI APPLICAZINE DEL DECRETO 215/217?

Il Decreto si applica ai VEICOLI COMMERCIALI aventi una velocità di progetto superiore a 25 KM/H (SIA TRASPORTO MERCI CHE TRASPORTO PERSONE):

 

Appartenenti alle seguenti categorie

ATTENZIONE: Le autorità competenti possono decidere di sottoporre a controlli tecnici su strada anche veicoli che esulano dall’ambito di applicazione del presente decreto (quindi veicoli inferiori a 3,5 ton) nel caso si veda pregiudicata la sicurezza stradale.

 

QUALI SONO LE TIPOLOGE DI CONTROLLI PREVISTI?

I controlli tecnici su strada si possono suddividere in due tipologie:

  1. CONTROLLI INIZIALI (art. 10 c. 1-2)
  2. CONTROLLI APPROFONDITI (art. 10 c- 3-4)

 

COSA SONO I CONTROLLI INIZIALI? (ART. 10 C 1,2)

  1. Verifica dell’ultimo certificato di revisione e l’ultima relazione relativa ad un controllo tecnico su strada, se disponibili, tenuti a bordo o le relative attestazioni elettroniche.
  2. Valutazione visiva delle condizioni tecniche del veicolo
  3. Valutazione visiva della fissazione del carico

 

IN COSA CONSISTE IL CONTROLLO DELLA FISSAZIONE DEL CARICO?

Il carico dovrebbe essere fissato in modo tale da poter resistere alle accelerazioni subite durante l’utilizzo dei veicoli su strada, e in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente.

ALLEGATO III – FISSAZIONE DEL CARICO

DIREZIONE

RESISTENZA RICHIESTA

Direzione di marcia

0,8 volte il peso del carico

Direzione laterale

0,5 volte il peso del carico

Direzione Contraria

0,5 volte il peso del carico

La corretta fissazione deve, in generale, impedire l’inclinazione o il suo ribaltamento

 

CHE METODI DI FISSAZIONE DEL CARICO SONO PREVISTI? (ALLEGATO III)

  • Immobilizzazione
  • Bloccaggio (locale/generale)
  • Ancoraggio diretto
  • Ancoraggio per attrito

 

QUALI SONO LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO CHE CONSENTONO DI CALCOLARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER FISSARE ADEGUATAMENTE IL CARICO?

FISSAZIONE DEL CARICO – NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

NORMA

DESCRIZIONE

NORMA

DESCRIZIONE

EN 12195-1

Calcolo delle forze di ancoraggio

ISO 1161, ISO 1496

Contenitori ISO

EN 12640

Punti di ancoraggio

EN 283

Casse Mobili

EN 12642

Resistenza della struttura del veicolo

EN 12641

Teloni Impermeabili

EN 12195-2

Cinghie di tessuto di fibra chimica

EUMOS 40511

Pali – Montanti

EN 12195-3

Catene di Ancoraggio

EUMOS 40509

Imballaggi per il trasporto

EN 12195-4

Funi di Ancoraggio di acciaio

 

 

 

COSA SONO I CONTROLLI APPROFONDITI?

In base al risultato del controllo iniziale l’ispettore decide se il veicolo o il rimorchio debbano essere sottoposti ad un controllo più approfondito.

Un controllo tecnico approfondito riguarda gli elementi elencati all’allegato II: freni, pneumatici, ruote, telaio e gli effetti nocivi.

 

COME VIENE EFFETTUATO UN CONTROLLO APPROFONDITO? (ART. 11)

Un controllo tecnico approfondito si effettua per mezzo di un’unità mobile di controllo o impianto per controlli su strada o se necessario presso il più vicino centro di controllo tecnico.

 

È PREVISTO CHE VENGA RILASCIATO UN DOCUMENTO IN MERITO AL CONTROLLO EFFETTUATO? (ART. 16)

Per ogni controllo su strada iniziale sono comunicate all’autorità competente:

  1. Paese di immatricolazione del veicolo
  2. Categoria del veicolo
  3. Risultato del controllo iniziale.

A conclusione di un controllo approfondito, l’ispettore redige una relazione a norma dell’Allegato IV, rilasciando copia al conducente.

SCARICA ALLEGATO IV PER VISIONARE IL FAC SIMILE DELLA RELAZIONE

 

COME VENGONO CLASSIFICATE LE CARENZE? (ART. 12)

Per ciascun elemento da sottoporre a controllo le carenze vengono suddivise in 3 gruppi

  1. CARENZE LIEVI che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente e altri casi lievi di non conformità.
  2. CARENZE GRAVI: che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi più significativi di non conformità.
  3. CARENZE PERICOLOSE: che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradaleo che hanno ripercussioni sull’ambiente.

 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (Art. 6)

Le informazioni riguardanti il numero e le gravità delle carenze (come per i tempi di guida) rilevate dalle singole imprese saranno inserite in un sistema di classificazione del rischio secondo la DIRETTIVA 2006/22/CE recepita nel nostro ordinamento dall’art. 11 del D.lgs. 144/2008.

Per l’attribuzione ad un’impresa di un profilo di rischio, l’autorità competente può avvalersi dei criteri dell’allegato I.

 

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

In caso di violazione si applica l’art 79 del CDS da € 85 a € 338.

 

SCARICA I SEGUENTI DOCUMENTI

DIRETTIVA          Direttiva Europea 2014/47/UE

DECRETO           DM 215 DEL 19/05/2017

ALLEGATO II      AMBITO DEI CONTROLLI TECNICI SU STRADA

ALLEGATO III     PRINCIPI IN MATERIA DI FISSAZIONE DEL CARICO

ALLEGATO IV     MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA

ALLEGATO V      MODELLO PER LE RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

LINEE GUIDA

 

Ing. Francesca Sesana – Docente Fissaggio Carichi  //  Dott.ssa Giulia Semenzin

 

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CORSI E SEMINARI

Il prossimo lunedì 9 luglio 2018  si terrà a Grezzana (VR) pressola Sala Comunale un seminario tecnico per Aziende e Forze di Polizia sul 

"DD 215/2018 Controlli tecnici su strada e Fissaggio del carico – linee guida e controlli sul controllo del fissaggio del carico"

Al tavolo saranno presenti

L'Ing Andrea Pellas esperto in Fissaggio del Carico

Dott. Cataldo Russo Comandante della Polizia Locale di Grezzana e Presidente IPA Verona 

Ing. Liborio Macaluso esperto in ADR

Filppo Salvalaio Assistente Capo della Polizia Stradale di Mestre

Sono invitati alla partecipazione titolari di aziende di autotrasporti, agenti di Polizia Stradale addetti ai controlli e tutti coloro che vogliono approfondire l'argomento.

Il seminario sarà un'ottima occasione di confronto tra Aziene e Addetti al controllo al fine di poter individuare delle linee guida per garantire la sicurezza dei carichi e degli utenti dell strada. 

La prossima settimana usciranno tutte le informazioni precise sull'evento.

 

Il Regolamento Europeo n.165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada richiama le responsabilità delle imprese di trasporto e gli obblighi del conducente sul mantenimento e utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa precisa il Regolamento sulla conservazione di dati e dischi tachigrafici sia per l’azienda che per il conducente.

 

AZIENDA DI TRASPORTO

Secondo l’Art 33 c.2 del Reg. 165/14 le imprese di trasporto devono conservare i fogli di registrazione (dischi) in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di ALMENO 1 ANNO dalla data di utilizzo.

Le aziende sono inoltre tenute a rilasciarne una copia ai conducenti eventualmente interessati che ne facciano richiesta.

Per i tachigrafi digitali invece il Reg. 561/06 Art. 10 c. 5 specifica che l’azienda di trasporto deve garantire che tutti i dati tachigrafici digitali vengano scaricati dall’unità di bordo e dalla carta del conducente e salvati con le seguenti scadenze:

  • Almeno una volta ogni 28 GIORNI per le CARTE DEL CONDUCENTE
  • Almeno una volta ogni 90 GIORNI per la MEMORIA DI MASSA DEI TACHIGRAFI

L’azienda deve inoltre garantire che tutti i dati scaricati vengano conservati per ALMENO 12 MESI dalla data della registrazione. Anche per i dati digitali le aziende devono fornire una copia ai conducenti interessati che li richiedono (comprese le stampate).

I fogli, tabulati e dati scaricati vanno esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.

Se non sai come vanno scaricati i dati tachigrafici leggi il nostro articolo – vai all’articolo

 

CONDUCENTE

I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o carte tachigrafiche per ciascun giorno in cui guidano, i conducenti devono quindi essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

  • I fogli di registrazione (dischi) del giorno in corso e quelli utilizzati nei 28 GIORNI PRECEDENTI.
  • La carta del conducete (se in possesso)
  • Ogni registrazione manuale e/o tabulato fatta nel giorno in corso o negli ultimi 28 giorni (es. deroga Art. 12)

 

FONTI NORMATIVE

– Reg. CE 165/2014 art 33. c. 2 – Visualizza

– Reg. CE 561/2006 art 10 c. 5a – Visualizza

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La rubrica “Parola all'Esperto” di TachConsulting cambia look: arrivano le Tich Tach, vere e proprie pillole di informazioni sul mondo dei trasporti. I vari argomenti sono divisi a seconda del colore, proprio come nella vecchia rubrica:

Rosso per Il Comandante;

Azzurro per Il Consulente;

Blu per Il Formatore;

Verde per L'Informatore;

Giallo per L'Opinionista.

 

Ogni sezione risponderà ai quesiti e ai dubbi più diffusi tra i lettori facendo finalmente chiarezza.

Continuate a seguirci!

Durante i corsi di formazione che svolgiamo presso le aziende ci rendiamo conto che purtroppo c’è ancora molto confusione sulla comprensione delle diverse tipologie di riposo giornaliero che un conducente deve rispettare.

Con questo articolo vogliamo chiarire in modo semplice proprio questo argomento.

Partiamo subito citando la definizione di PERIODO DI RIPOSO (Reg.561/06 Art. 4 c. g): “il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto».” Perciò, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla normativa, il riposo non deve essere interrotto da attività lavorative o da guida.

Nell’arco delle 24 ore (30 ore per chi guida in multipresenza) dal termine di un riposo (giornaliero o settimanale) deve essere sempre completato un nuovo riposo che può essere di 3 tipologie che riportiamo qui di seguito:

 

1. Riposo giornaliero regolare

È considerato come ogni periodo di riposo ininterrotto di ALMENO 11 ore compreso nell’arco delle 24 ore.

Il riposo giornaliero regolare può essere svolto TUTTI I GIORNI.

2. Riposo giornaliero regolare frazionato

Il riposo giornaliero regolare frazionato è una seconda variante che permette la divisione dell’intero riposo in due periodi alternati da attività di guida con l’unica eccezione che il primo periodo comprenda un riposo ininterrotto di ALMENO 3 ore e che il secondo sia di ALMENO 9 ore nell’arco delle 24 ore.

Attenzione, i due periodi di riposo non possono essere invertiti quindi sempre prima le 3 ore consecutive e poi le 9 ore.

Questo tipo di riposo può essere effettuato TUTTI I GIORNI

3. Riposo giornaliero ridotto

Il periodo di riposo giornaliero ridotto invece è considerato come ogni periodo di riposo ininterrotto di ALMENO 9 ore ma inferiore a 11 ore. A differenze di quello regolare però il riposo ridotto può essere svolto per un MASSIMO di 3 VOLTE A SETTIMANA.

 

 

ATTENZIONE quindi a:

  • Svolgere un riposo giornaliero di 10 ore e 30 minuti non rientra nel riposo regolare ma in quello ridotto.
  • Il riposo ridotto di 9 ore può essere svolte anche tutte e tre le volte consecutivamente o in maniera alternata. Il regolamento non specifica infatti “quando” effettuare il riposo ridotto durante la settimana.
  • Se si fa un riposo ridotto non va recuperato come per il riposo settimanale ridotto.
  • Un riposo inferiore alle 9 ore non puo’ essere considerato ridotto ma è sanzionabile.

 

SANZIONI

La sanzione per insufficiente riposo giornaliero si basa sull’Art. 174 c.4 5 e 6 del Codice della strada.

≤ 10% – € 218,00 – 0 punti

≤ 20% – € 380,00 – 5 punti

> 20% – € 434,00 – 10 punti

 

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Quando un veicolo dotato di tachigrafo viene impiegato nella circolazione su strade o aree private, come ad esempio un cantiere o una cava, non si applicano le disposizioni del Regolamento CE 561/2006 (Vedi articolo di approfondimento su cos'è la funzione OUT – vai all'articolo)

Perciò l’attività svolta dal conducente in aree private è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera ma non può comunque essere considerata come interruzione o riposo. (RIF. CIRCOLARE MINISTERO- clicca qui)

Per i veicoli dotati di cronotachigrafo digitale dunque l’attività di cui trattasi può essere registrata selezionando sull’apparecchio di controllo la funzione OUT (Out of Scope).

 

Quando va inserita la funzione OUT?

OUT INIZIO quando si entra nell’area privata

OUT FINE quando si esce dall’area privata

 

Come si attiva o disattiva la funzione OUT?

La procedura da eseguire per l’inserimento/disinserimento di questa funzione dipende dal tachigrafo in dotazione del conducente. Le marche principali che andremmo ad illustrare riguardano i tachigrafi Siemens VDO e Stoneridge.

 

SIEMENS VDO

1. Accedere al menu premendo OK

 

2. Sfogliare con i tasti delle frecce finchè sul display appare il messaggio ENTRATA VEICOLO, quindi conferma con OK.

 

3. Premere nuovamente OK su OUT INIZIO per attivare la funzione.
Per disattivare basta eseguire la stessa procedura premendo OK su OUT FINE.

 

 

 

STONERIDGE

Con i tachigrafi Stoneridge la funzione OUT viene indicata con “Guida fuori campo”, qui di seguito la procedura corretta per l’attivazione e disattivazione.

1. Confermare con OK per visualizzare il menu.

2. Premere con i tasti delle frecce finchè sul display appare il messaggio LUOGHI, quindi conferma con OK.

3. Premere OK alla voce FUORI CAMPO quindi conferma con OK. La modalità fuori campo è attivata.
In caso di disattivazione la procedura è la medesima ma premere OK su FINE FUORI CAMPO.

 

 

Per informazioni aggiuntive sull’utilizzo della funzione OUT o altre particolari funzioni dei tachigrafi digitali contattateci telefonicamente allo 0459666309 o via email a info@tachconsulting.it

 

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La Corte di Giustizia Europea il 20 Dicembre 2017 ha emanato una sentenza che di fatto ha istituito il divieto per i conducenti di effettuare il riposo settimanale regolare (45 ore) a bordo del veicolo.

Il Ministero dell’Interno il 30 aprile 2018 con circolare PROT. 300/A/3530/18/113/2 ha reso operativo anche in Italia il divieto di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo (di 45 ore) REG. 561/06.

 

Quali sanzioni sono previste?

La Circolare chiarisce che: “Nel caso in cui a seguito di un controllo su strada si accerti che il riposo settimanale regolare è stato goduto a bordo del veicolo, potrà essere contestata la violazione prevista dall’art. 174 c. 7 CDS, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo”

Da € 425 a € 1701

 

Come viene accertato?

In merito alle modalità di accertamento il Ministero chiarisce che la violazione può essere accertata solo nel momento in cui viene commessa e che ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del riposo settimanale nella modalità corretta.

 

Che sanzioni sono previste negli altri paesi europei dove vige lo stesso divieto? (Fonte Uomini e Trasporti)

REGNO UNITO: 300 Sterline se il riposo in cabina viene effettuato fuori dalle aree non ufficiali o autostradali

GERMANIA: € 60 per il conducente € 180 per l’azienda per ogni ora di riposo non fruita regolarmente

BELGIO: € 1.800 a carico del conducente

PAESI BASSI: € 1.500 a carico del conducente

FRANCIA: Nessuna sanzione per il conducente, € 750 alla prima infrazione, € 30.000 + 1 anno di reclusione in caso di recidiva.

 

SCARICA LA CIRCOLARE MINISTERO

SCARICA SENTENZA UE

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Dal 01.05.2006 per i veicoli di nuova immatricolazione è d’obbligo l’installazione del tachigrafo di tipo digitale.

Questo è uno strumento completamente elettronico, ha una propria memoria interna che registra ogni attività compiuta a bordo del veicolo (guida, riposo, eccessi di velocità, guasti, ecc.).

Il tachigrafo richiede l’utilizzo di carte tachigrafiche con propria memoria e che identificano il soggetto che guida il veicolo oltre a conservare i dati relativi alle operazioni svolte dal conducente stesso.

Oltre alle attività svolte con la scheda del conducente il tachigrafo registra anche un serie di altri dati importanti come:

  • Attività di guida e lavoro compiute senza la scheda del conducente
  • Dati tecnici del tachigrafo
  • Eventi o anomalie del tachigrafo
  • Dati sulle velocità del veicolo

Nella memoria del tachigrafo le informazioni relative alla velocità istantanea vengono conservate solo per le ultime 24 ore di movimento del veicolo, con eccezione per i tachigrafi VDO di nuova generazione.

Vediamo nel dettaglio il massimo visualizzabile per tipologia di tachigrafo:

Stoneridge REV. 6,7 – ultime 24 ore di movimento

Stoneridge EXACT DUO – ultime 24 ore di movimento

VDO fino alla versione 1.4 – ultime 24 ore di movimento

VDO dall versione 2.0 – fino a 168 ore di movimento.

La registrazione di queste informazioni è contenuta in un record dati che può essere agevolmente copiato su un diverso dispositivo e letto in un computer, attraverso l'ausilio di programmi di elaborazione specializzati.

 

MA PERCHÈ è IMPORTANTE SCARICARE LE VELOCITÀ DEL VEICOLO?

In caso di incidente o nel caso si voglia avere dei riscontri relativi alle velocità in un determinato momento o per un determinato evento è IMPORTANTISSIMO scaricare subito la memoria di massa del tachigrafo in modo tale da avere le velocità.

Scaricare i dati del tachigrafo anche dopo qualche giorno potrebbe essere troppo tardi per visualizzare le velocità istantanee del veicolo.

Ciascuna rilevazione contenuta nei file scaricati (.DDD) si presenta nel seguente formato:

• velocità​ ​istantanea​ ​rilevata dell'apparecchio,

• data e ora (nel formato UTC 00.00) della registrazione.

Qui sotto è possibile vedere l’analisi delle velocità attraverso il software TACHOPLUS© (per info sul software vedi qui)

 

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Il passaggio dal tachigrafo analogico a quello digitale ha sicuramente creato qualche problematica, ma in realtà ha anche semplificato molte operazioni.

Facciamo un breve passo indietro e partiamo dal tachigrafo analogico.

Il cronotachigrafo analogico prevede l’utilizzo dei cosiddetti “fogli di registrazione” che molto più comunemente vengono chiamati “dischi”.

I dati che il tachigrafo registra automaticamente sui dischi sono

  • Velocità
  • Attività
  • Distanza

I dati che l’autista deve inserire manualmente sono

  • Nome Cognome
  • Luogo di partenza
  • Luogo di arrivo
  • Data inizio Viaggio
  • Data fine viaggio
  • Targa
  • Km iniziali
  • Km Finali
  • Km percorsi

 

CON IL TACHIGRAFO DIGITALE COSA È CAMBIATO?

Il tachigrafo digitale registra le stesse identiche informazioni del tachigrafo analogico, con una differenza importante: mentre prime le attività venivano registrate sui dischi ora viene tutto “memorizzato” sulla scheda del conducente (e nella memoria di massa interna del tachigrafo).

Utilizzando la scheda le compilazioni manuali che venivano fatte con l’analogico non sono più necessarie in quanto il tachigrafo memorizza automaticamente:

  • Nome e cognome del conducente
  • Targa del veicolo guidato
  • Km inziali
  • Km finali
  • Km percorsi

Tra le poche informazioni da inserire ancora manualmente con il tachigrafo digitale c’è l’inserimento del luogo di partenza e di arrivo; con il tachigrafo digitale si parla di NAZIONE quindi va inserita manualmente la nazione di inizio e la nazione di fine turno.

Questa operazione va eseguita tutti i giorni come veniva eseguita con i dischi del tachigrafo analogico.

Se la scheda viene sempre lasciata nel tachigrafo anche durante il riposo giornaliero/settimanale le informazioni della nazione di inizio e fine non rimangono memorizzate ma bisogna inserirle manualmente ogni giorno ad inizio e fine attività lavorativa.

 

SANZIONI IN CASO DI MANCATO INSERIMENTO DELLA NAZIONE DI INIZIO E FINE

Art. 19 legge 727/1978

“il conducente del veicolo sopra indicato munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava omettendo di inserire nell’apparecchio il simbolo del Paese di inizio (e/o) fine lavoro, pur non essendo l’apparecchio collegato al posizionatore satellitare”

  • € 51,00
  • Pagamento entro 5 gg € 35,70, oltre 60 gg € 51,00
  • Da € 51 a € 100 – Limiti edittali
  • Nessuna sanzione accessoria prevista

 

APPROFONDIMENTI

  • Come eseguire correttamente l'inserimento manuale della nazione di inizio fine con tachigrafo digitale? Leggi il nostro articolo  – leggi qui
  • Ricordiamo che ogni giorno, all’inserimento della scheda, è necessario effettuare correttamente gli inserimenti manuali. Per un piccolo ripasso rimandiamo al nostro articolo – leggi qui.

 

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Questa settimana rispondiamo ad un quesito che ci viene fatto molto spesso.

Il lavoro dell’autista si sa è molto particolare, richiede una buona dose di attenzione, di pazienza e a volte anche di coraggio soprattutto inizialmente quando non si conoscono le tratte da percorrere.

Nella fattispecie, oggi affrontiamo il caso di un conducente appena assunto e che per i primi giorni viene accompagnato durante i viaggi dal titolare per visionare i percorsi da effettuare.

Nel caso in questione , il titolare che siede al posto del passeggero ma non guida, è obbligato a inserire la scheda del secondo conducente nella slot n. 2 del tachigrafo?

LA RISPOSTA E' : No; in questo caso non è obbligatorio inserire la scheda del titolare che siede al posto del passeggero in quanto non si configura attività di multipresenza (per approfondimento su multipresenza leggi qui).

In merito abbiamo posto un quesito ad ASAPS, che ha confermato quanto da noi esposto – leggi qui

Ricordiamo che possono viaggiare sui mezzi aziendali solo persone regolarmente assunte dall’azienda (dipendenti, soci ecc). In merito a questa problematica faremo un approfondimento nelle prossime newsletter.

 

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Questa settimana, proponiamo un quesito che a molti può sembrare banale ma in realtà non lo è.

Il tachigrafo digitale richiede l’utilizzo di carte tachigrafiche che consentono di memorizzare i dati relativi ad alcune attività o di accedere alla memoria di massa del dispositivo.

Le carte tachigrafiche sono 4

  • Conducente
  • Azienda
  • Officina
  • Controllo

Queste vengono richieste presso la camera di commercio compilando degli appositi moduli.

Le carte tachigrafiche hanno una durata:

Conducente, Azienda, controllo – 5 anni

Officina – 1 anno.

Tornando al quesito principale preme sottolineare che la scheda azienda ha la funzione principale di creare il “blocco”, vale a dire che attraverso quest’ultima è possibile vincolare l’utilizzo di alcune funzioni del tachigrafo solo all’azienda titolare della carta; per cui se viene introdotta una scheda diversa da quella principale questa non viene riconosciuta e non è possibile effettuare lo scarico dei dati.

Per approfondimenti blocco azienda rinviamo ad un articolo già pubblicato – clicca qui

In conclusione non vi è differenza tra azienda monoveicolare e azienda con dipendenti, la carta tachigrafica aziendale è necessaria a prescindere e serve per potere effettuare lo scarico della memoria di massa del tachigrafo digitale.

NB. L’unica carta tachigrafica che serve per la guida è la carta conducente.

Per dispositivi di scarico tachigrafo e carta conducente VEDI QUI

 

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Il gelo siberiano ha colpito l’Italia e improvvisamente ci troviamo catapultati nel primo dopoguerra(per non dire medioevo); i telegiornali parlano del fenomeno come se la neve fosse un evento SOPRANNATURALE mai verificatosi nel nostro paese.

È vero in questi giorni fa molto freddo e in alcune zone d’Italia le precipitazioni sono state copiose ma…d’altronde siamo in inverno ci sarebbe da preoccuparsi se al contrario ci fossero 30 gradi a febbraio!

Ma proviamo un po’ a raccontare l’assurdità e la gravità di alcuni eventi verificatisi in questi ultimi giorni e di cui NESSUNO HA PARLATO!

L’odissea inizia domenica, quando via WhatsApp ricevo qualche messaggio da alcuni titolari di aziende di trasporto che iniziano a chiedermi informazioni circa presunti divieti dei mezzi pesanti per il giorno successivo; i messaggi iniziano ad arrivare copiosi e quindi inizio a navigare su internet per trovare informazioni.

Un Tweet della Polizia di stato riporta quanto mi è appena stato anticipato via telefono e quindi vado a visitare il sito come suggerito.

Prima sorpresa, un comunicato stampa recita quanto segue:

“Le Prefetture di Bologna; Ferrara; Parma; Rimini; Modena; Piacenza; Forlì-Cesena; Reggio Emilia; Ravenna; Rovigo; Firenze; Prato; Arezzo; Pistoia; Lucca; Siena; Ancona; Ascoli Piceno; Macerata; Pesaro-Urbino; Fermo; Perugia; Terni; L’Aquila; Teramo; Pescara; Teramo; Roma; Frosinone; Napoli; Salerno; Avellino; Benevento; Caserta; Campobasso; Isernia; Foggia; Bari; Barletta-Andria- Trani, hanno deciso di sospendere la circolazione dei mezzi pesanti dalla serata odierna in relazione alla gravità delle condizioni meteorologiche attese in quelle o nelle province vicine a causa delle perturbazione siberiana che sta raggiungendo l’Italia con repentina diminuzione delle temperature insieme  a precipitazioni nevose”.

Dopo aver letto questa parte del comunicato stampa ho pensato subito due cose: il fenomeno che sta per arrivare ha dell’incredibile (farà due metri di neve), serviva BURIAN per portare al famoso FERMO DELL’AUTOTRASPORTO IN ITALIA !!

Provo a leggere un po’ di ordinanze, alcuni articoli di giornali online ma la situazione non risulta per niente chiara ad esempio A15 PARMA LA SPEZIA APERTA AL TRAFFICO, Il tratto di BOLOGNA chiuso… mah…

La mattina seguente mi alzo, fuori un freddo tagliente, ma un sole alto e bello in cielo; alle 8 iniziano le telefonate e hanno tutte lo stesso tenore: “Ho camion bloccati a Modena ma perché? C’è il sole! Non sapevo nulla!” “Siamo fermi a Fiorenzuola c’è il sole ma non ci fanno circolare!” e così via;

Non c’è niente che fa infuriare di più i trasportatori che vedere i propri mezzi fermi.. ( soprattutto con tutte le conseguenze che questo porta : ritardi nella consegna, penali ecc ecc);

È vero il tutto è stato “pubblicato” sul sito della Polizia di Stato ma non tutti vanno sui siti internet a vedere queste cose e soprattutto chi avrebbe dovuto, oltre alla Polizia di Stato, informare i trasportatori? Si poteva magari dire qualcosa in televisione? Sì, quello strumento che praticamente tutti hanno in casa e che magari poteva essere utile per comunicare che il giorno dopo la viabilità in Italia sarebbe stata completamente bloccata?

Altro quesito che mi sono posta: è possibile che nel 2018, una nevicata possa portare a tanto? Possibile che con tutti i soldi che i trasportatori spendono per le autostrade non si possa far fronte ad eventi di questo tipo? Ma soprattutto se la neve non è ancora scesa HA SENSO BLOCCARE L’ITALIA???

Inizia quindi il Walzer delle responsabilità, entrano in campo le associazioni di categoria ( con un po’ di ritardo) che iniziano ad inviare comunicazioni alle varie prefetture e a metà giornata circa…la situazione inizia a sbloccarsi leggermente…

Il comunicato stampa di oggi 27 febbraio recita “ Sul sito www.poliziadistato.it sono tenute aggiornate le ordinanze che vengono adottate dalle Prefetture. Si consiglia, pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni circa la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio.” DELLA SERIE ARRANGIATEVI.

La cosa che però lascia più sgomenti è come di tutto ciò le televisioni nazionali non abbiano minimamente dato notizia. Sono stati fatti servizi su viaggi in treno che sono durati 27 ore, su binari congelati, su Roma sotto la neve, ma delle aziende di trasporto BLOCCATE in tutta Italia? Sull’Italia della libera circolazione, completamente divisa e bloccata negli snodi autostradali di maggior afflusso, NULLA!

Forse questa situazione poteva essere una buona scusa anche da utilizzare in questa campagna elettorale ormai giunta al termine, ma niente. Evidentemente le aziende di trasporto non creano molto “appeal” per i nostri politici.

Non ci resta che sperare che in futuro qualcosa possa cambiare, ma le speranze sono poche. Verrebbe da usare un vecchio proverbio “ si stava meglio quando si stava peggio”, sì perché forse una volta senza mezzi di comunicazione, senza cellulari, mail ecc nessuno sapeva nulla e se nevicava magari stare fermi non avrebbe creato poi tutti questi disagi.

Ci tengo a sottolineare che l’obbiettivo della sicurezza stradale deve essere sempre una priorità, ma non deve essere una facile scusa per togliersi qualsiasi responsabilità. Si auspica che in futuro prima di arrivare a decisioni così drastiche si riescano a creare dei tavoli di confronto ed evitare disagi e perdite economiche che in periodi come questi vanno solo ad aggravare la situazione di un settore già in crisi.

 

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Le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo sono contenute nell’art. 174 del Codice della Strada.

Tali sanzioni sono suddivise in fasce di gravità

– LIEVE (entro il 10%)
– GRAVE (tra il 10% e il 20%)
– MOLTO GRAVE (oltre il 20%)

Per le infrazioni presenti nell’Art. 174 ai commi 5, 6 e 7, commesse da titolari di patente C, CE, D, DE nell'esercizio di attività di autotrasporto di persone o cose è previsto nel caso di contestazione immediata il PAGAMENTO DIRETTO, cioè pagamento direttamente nelle mani dell’agente accertatore (art. 202, c.2-quater, CDS).

 

PER QUALI SANZIONI NON È PREVISTO IL PAGAMENTO IMMEDIATO?

Art. 174 c.4 e c.8

Sostanzialmente non è previsto il pagamento immediato in strada per le sanzioni sui tempi di guida e riposo entro il 10% di gravità (Art. 174 c.4) e per le sanzioni relative alle pause alla guida (Art. 174 c.8).

 

SE IL CONDUCENTE PAGA DIRETTAMENTE SU STRADA UNA SANZIONE SU ART.174 POI È POSSIBILE FARE RICORSO?

Si, ma solo se comunica agli agenti il pagamento a TITOLO DI CAUZIONE.

Nel caso in cui il conducente o l’impresa stessa da cui quest’ultimo dipende, siano costretti al pagamento immediato in strada e siano intenzionati a fare ricorso, è necessario effettuare il pagamento a titolo di cauzione.

Attenzione, se invece il pagamento viene effettuato a titolo definitivo non è più possibile fare ricorso.

L’opzione “a titolo di cauzione” va correttamente indicata sul verbale dagli agenti e verificata dal conducente prima di firmare e pagare la sanzione.

Di seguito riportiamo un esempio di verbale con pagamento diretto a titolo di cauzione.

 

Si ricorda che in caso di sanzioni relative ai tempi di guida e riposo

– Conducente e azienda sono coobbligati in solido per la sanzione elevata al conducente
– Per l’azienda è prevista un’ulteriore sanzione 174 c. 14

Esempio:
Un conducente poteva guidare solo 9 ore, ma ne guida ad esempio 9 e 30 (il conducente in questione non presenta deroghe art. 12)

Sanzioni previste

  1. Sanzione al conducente e Azienda coobbligata in solido: € 40,00 (questi vanno saldati o dal conducente o dall’azienda)
  2. Sanzione all’azienda Art. 174 c.14: € 327,00 per non aver organizzato adeguatamente l’attività dei conducenti.

In merito alla sanzione del 174. c.14 relativa all’azienda si rimanda all’articolo sulla formazione dei conducenti come da DD 215/2016.

“l’organo di polizia stradale può NON contestare all’impresa il comma 14, qualora abbia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione e controllo attraverso i documenti previsti dal DD215/2016 (attestato corso di formazione + istruzioni scritte + verbale di controllo con cadenza trimestrale), e si tratti di violazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative, (INFRAZIONI MINORI). In tutti gli altri casi si procederà alla contestazione rimettendo la valutazione in ordine alle responsabilità dell’impresa al Prefetto o Giudice di Pace”.

 

Dispensa completa su tutte le sanzioni sui tempi di guida e riposo

Sul nostro negozio online puoi trovare la dispensa completa con tutte le sanzioni su tachigrafo e tempi di guida.

VAI AL NEGOZIO ONLINE

 

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Nell’approfondimento di oggi affrontiamo un quesito che ci viene chiesto spesso ai corsi e speriamo di poter dare una risposta che tolga ogni dubbio.

Come si sa le leggende metropolitane sui Tachigrafi e il REG 561/06 sono innumerevoli e molto spesso veramente fantasiose.

Proviamo ad elencarle di seguito

“In FRANCIA E IN GERMANIA La polizia stradale si avvicina ai camion mentre stanno circolando in autostrada e scarica il tachigrafo e la scheda del conducente” – FALSO

“La Polizia stradale si affianca ai camion in autostrada e scarica il tachigrafo per vedere le velocità e poi multare” – FALSO

Potremmo continuare all’infinito.

Con il Reg 165/2014 abbiamo iniziato a sentire parlare di Tachigrafi intelligenti, che entreranno sul mercato dal 2019 e la possibilità tramite questi di avere la registrazione automatica della posizione del veicolo per facilitare anche i controlli.

Sicuramente l’intenzione del Regolamento con l’introduzione dei nuovi tachigrafi è fare in modo che in un prossimo futuro si possano effettuare controlli più mirati e cioè fermare chi ha effettivamente sanzioni e non fermare chi è a posto.

Ma tornando al presente, attualmente per le forze di polizia è TECNICAMENTE IMPOSSIBILE SCARICARE TACHIGRAFI E SCHEDE CON I VEICOLI IN MOVIMENTO.

 

Solo le aziende hanno la possibilità di scaricare i dati da remoto e cioè con il mezzo in movimento ma solo per taluni tipi di tachigrafi .

Lo scarico automatico da remoto è possibile per

VDO Dalla versione 1.4

STONERIDGE Dalla Versione 7.3

( tachigrafi dal 01/10/2011)

Per capire la versione del tachigrafo rimandiamo all’articolo – clicca qui.

 

Installando dei dispositivi di scarico dati e “virtualizzando” la scheda azienda è possibile scaricare i dati senza dover più passare dall’ufficio o dal luogo dove sono presenti i dispositivi di scaricomanuale

Gli organi di polizia quando effettuano un controllo su strada per poter scaricare la memoria di massa del tachigrafo devono inserire la propria scheda di controllo nel tachigrafo e procedere con lo scarico dei dati attraverso i normali dispositivi di scarico .

IN SINTESI : PER POTER FARE UN CONTROLLO SU SCHEDA E TACHIGRAFO DEVONO FERMARE IL VEICOLO E PROCEDERE CON LE CONSUETE PROCEDURE.

 

BUON VIAGGIO A TUTTI!

 

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Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la legge di Bilancio “legge 27 dicembre 2017 n. 205” (GU N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2018 – S.O. n. 62/L), qui di seguito andremo a richiamare le principali voci che interessano il settore dell’autotrasporto.

In merito alle risorse relative al fondo per l’autotrasporto, la disponibilità è passata da 245 milioni del 2017 a 236 milioni per il 2018, con conseguente taglio del 4% su tutte le voci eccetto quella relativa al SSN.

Qui di seguito una tabella di sintesi  – fonte Cna Fita

 

 

 

FONDO AUTOTRASPORTO: RIPARTIZIONE PER L’ANNO 2018

 

 

 

Voce

Taglio lineare del 4 %

a fronte di 9 milioni in meno stanziati per il 2018

(Percentuale calcolata su 225 milioni del 2017 : 20 milioni del SSN dichiarati intoccabili dalla ragioneria di Stato )

 

2018

 

Importi

Altri stanziamenti da sommare

Importi

 

2017

Importi

– 4%

Importi (milioni)

 

SSN

€20.000.000

/

€ 20.000.000

/

 

Spese non documentabili

€ 60.000.000

– € 2.400.000

€ 57.600.000

€ 10.000.000

(Incremento previsto per gli anni 2017 e 2018 dal D.L.

n°50/2017, ART. 47Bis, co.4)

 

Rimborsi pedaggi autostradali

€ 120.000.000

– € 4.800.000

€ 115.200.000

€ 54.700.000

(Stanziamento   “strutturale”  –

capitolo di spesa: 1030)

 

Investimenti –aggregazioni

€ 35.000.000

– € 1.400.000

€ 33.600.000

/

 

Formazione

€ 10.000.000

– € 400.000

€ 9.600.000

/

 

Totale fondi

€ 245.000.000

– € 9.000.000

€ 236.000.000

/

 
 

 

COMMA. 2 AUMENTO DELL’IVA – RINVIATO

Il comma 2 prevede la proroga dell’aumento dell’ IVA ordinaria e semplificata. Gli aumenti erano previsti a decorrere dal 1° gennaio 2018 ma sono stati rinviati al 2019.

Si tratta di una sterilizzazione totale che interessa tutte le aliquote IVA, sia agevolata che ordinaria, superando, in tal modo, le previsioni contenute nel recente decreto n.148/2017 che era riuscito solo in parte ad evitare gli incrementi disposti illo tempore dalla legge di bilancio per l’anno 2015

Dal 2019 gli aumenti iva saranno

Aliquote IVA

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota agevolata

10%

10%

11,5%

13%

13%

Aliquota ordinaria

22%

22%

24,2%

24,9%

25%

 

 

COMMA 2 – AUMENTO ACCISE : RINVIATO

È stato rinviato, dal 2019 al 2020, l’aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Ad oggi l’incremento non è quantificato ma dovrà essere tale da garantire dal 2020 maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

Il COMMA 234 della Legge n.190/2014 ha però stabilito che dal 1° Gennaio 2019 ci sarà un taglio  del 15%  (per tutti) del credito di imposta destinato al recupero delle accise sul gasolio per autotrazione. Allo stato viene pertanto mantenuto il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione per i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli più inquinanti fino alla classe euro 2.

ATTENZIONE : NESSUN RIMBORSO ACCISE PER VEICOLI EURO 0, 1, 2

 

COMMA 29 – SUPER AMMORTAMENTO 130 %

Prorogato per un anno il super ammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi ma con percentuali più basse da 140% a 130% .

Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% dell’acquisto.

L’agevolazione riguarda autoveicoli

ESCLUSIONI : esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art 164. C 1 TUIR tra cui

  • Autovetture utilizzate come beni strumentali comprese quelle utilizzate per lo volgimento dei servizi pubblici non di linea – TAXI – NCC AUTO.

 

COMMA 30 – IPERAMMORTAMENTO 250%

Proroga dell’Iper – ammortamento al 250% per gli investimenti in beni strumentali ossia beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”.

 

COMMA 40 – NUOVA SABATINI

330 milioni di Euro relativamente agli anni 2018-2023

  • 33 milioni 2018
  • 66 milioni per anno 2019-2022
  • 33 milioni per il 2023

Gli importi sono destinati alla corresponsione di contributi a favore delle PMI ed ha elevato al 30 % la riserva per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

 

 Comma 71 – RINNOVO PARCO AUTOBUS

100 Milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 destinati al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile per l’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa.

 

Comma 72 – SMART ROAD

Trasformazione digitale delle infrastrutture per migliorarne la qualità, la sicurezza, l’utilizzo e di farne strumenti per generare dati e servizi che agevolino la mobilità di persone e merci, facilitando e semplificando il trasporto.

 

Comma 462 – RACCOLTA E TRASPORTO SMISTAMENTO E DISTRIBUZIONE DI INVII POSTALI FINO A 5 KG

Dal primo gennaio 2020, quando subentrerà il prossimo contratto di servizio quinquennale ( 2020-2025), Poste potrà concordare con il Mise di estendere il servizio universale alle spedizioni fino a 5 kg( prima era fino a 2 kg).

 

Comma 565 – MOTORIZZAZIONE CIVILE ASSUNZIONI DI 200 UNITA’ DI PERSONALE

Al fine di assolvere parzialmente la cronica carenza di personale, sono state autorizzate le assunzioni di 200 persone di cui 80 nel 2018.

 

Comma 585 – PARTENARIATO PER LA LOGISTICA ED I TRASPORTI

Ex Consulta per l’autotrasporto e la logistica soppressa dal Governo Monti, svolgerà attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti. Costo   € 500.000 nel 2018 e € 100.000 per gli anni successivi

 

Comma 1135 – COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEL FORMULARIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI IN FORMATO DIGITALE

Introduce l’art 194-bis  nel D.lgs 152/2006; prevede che gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, possano essere effettuati n formato digitale e consente, la trasmissione della 4’ copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata .

 

COMMA 1136 – PROROGA TERMINE EMANZIONE DECRETO SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale previsto dalla legge 22 maggio 2010, n.73 in materia di autoservizi pubblici non di linea ( taxi noleggio con conducente). Il decreto interministeriale ha la finalità di rideterminare i principi fondamentali ed impedire pratiche di esercizio abusivo di taxi e servizio di NCC.

 

COMMA 46 – FORMAZIONE “PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0”

Viene introdotto un nuovo credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono spese per la formazione dei dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal piano Nazionale “Industria 4.0”.

Le risorse stanziate sono € 250.000.000. Il credito d’imposta – che non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito e dell’IRAP – è concesso in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo orario del personale occupato in attività di formazione ed è riconosciuto fino ad un importo massimo di  300.000 per ciascuna impresa beneficiaria .

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica espletate in adempimento di obblighi vigenti in materia di salute, sicurezza, protezione dell’ambiente ecc.

Il programma di formazione dovrà essere pattuito con i lavoratori, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali di secondo livello ( aziendali o territoriali)

 

COMMA 100  – SGRAVIO CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore ai 35 anni a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, viene riconosciuto per un periodo di 36 mesi uno sgravio contributivo pari al 50% con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di € 3000.

 

COMMA 116 – DEDUCIBILITA’ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

I datori di lavoro potranno dedurre integralmente, dalla base imponibile IRAP, per il solo 2018, il costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale che sia stato impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.

La deduzione potrà avvenire a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.

 

COMMA 909 – FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

Dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, sia nei rapporti tra privati (B2B) sia verso i consumatori finali (B2C).

In concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica verrà meno l’adempimento dello spesometro, mentre continuerà ad applicarsi l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

 

COMMA 910 – DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite mezzi tracciabili: bonifico, assegno ecc.

La norma riguarda anche:

  • Contratti a termine
  • Part-time
  • Lavoro a chiamata

Escluso il lavoro domestico

 

Le sanzioni per chi viola tale divieto vanno da € 1000 a € 5000

 

COMMA 917 – FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CESSIONE DI CARBURANTI- ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTE

Dal 1° luglio 2018 Verrà abolita la scheda carburante in quanto gli acquisti di quest’ultimo da parte di soggetti IVA dovranno da quel momento essere documentati con fattura elettronica, fatta eccezione per gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa che dovranno essere pagati solo mediante carte di credito o bancomat.

 

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Una domanda che si pongono tanti conducenti è: a fine giornata è obbligatorio togliere la carta o il disco dal tachigrafo? Se non lo faccio a che sanzioni sono sottoposto?

L’ART 34 C. 1 del REG. 165/2014 cita “… I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato…”

Dalla lettura dell’articolo si deduce quindi che al termine della giornata è obbligatorio estrarre la carta del conducente o il disco dal tachigrafo.

Una cosa importante da ricordarsi è che sulla stampata, come sul disco devono essere presenti tutti i dati necessari:

Esempio stampata

  • Orario e Nazione inizio turno
  • Orario e Nazione fine turno
  • Km Iniziali
  • Km Finali
  • Guida
  • Lavoro
  • Pausa
  • Riposo
  • Disponibilità
  • Multipresenza
  • Tempi sconosciuti

 

Esempio disco

 

 

Sanzione

Art. 19 legge 727/1978 “il conducente del veicolo sopra indicato munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava omettendo di ritirare la carta personale dall’apparecchio al termine del periodo lavorativo”

€ 51,00 – pagamento entro 5 gg € 35,70 oltre 60 gg €  50,00

Da € 51 a € 100 – Limiti edittali

Nessuna sanzione accessoria

 

Ricordiamo che ogni giorno, all’inserimento della scheda, è necessario effettuare correttamente gli inserimenti manuali. Per un piccolo ripasso rimandiamo al nostro articolo – vai all’articolo

 

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Durante i nostri corsi di formazione sul cronotachigrafo molto spesso ci viene fatta questa domanda, e noi oggi cerchiamo di chiarire questo quesito.

Ci teniamo a fare una piccola premessa: Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non ci specifica mai “quando” fare le cose, ma ci specifica semplicemente i parametri da rispettare.

Il Regolamento definisce quanto “AL MASSIMO” dobbiamo guidare, e quanto “ALMENO” dobbiamo riposare; non definisce mai in che sequenza dobbiamo svolgere i riposi o guidare durante la settimana, in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale;

 

DEFINIZIONI

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (Art. 6): “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.”

Da questa definizione quindi non risulta che possiamo guidare 10 ore il lunedì o il venerdì, ma è riportato solamente che è possibile guidare fino a 10 ore “non più di due volte nell’arco della settimana”.

L’unica cosa a cui dobbiamo porre attenzione è la parola “fino a”; infatti superate le 9 ore, anche di 1 solo minuto, risulta come se facessimo “fino a 10” ore di guida.

Riportiamo qui sotto un semplice esempio:

Lunedì: 9 ore 1 minuto di guida

Martedì: 9 ore 1 minuto di guida

Mercoledì: SOLO 9 ore di guida.

 

 

PASSIAMO ALL’IMPEGNO

Come abbiamo già riportato nei nostri precedenti approfondimenti il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel codice della strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.

L’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa.

Definire l’impegno ci aiuta a capire quanto riposo dobbiamo effettuare.

RIPOSO (Art 8): “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere :

 

REGOLARE:  11 ORE

Fare 11 ore di riposo significa fare 13 ore di impegno 13+11=24 ore

 

REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare sempre)

 

 

RIDOTTO: ALMENO 9 ORE  per un massimo di 3 volte a settimana

Fare 9 ore di riposo significa fare 15 ore di impegno 9+15=24

 

Fatte queste premesse riproponiamo quindi la domanda: posso fare 10 ore di guida nelle 15 di impegno?

La risposta è SI, posso perché “l’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida e altre mansioni che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa” per cui io all’interno delle mie 15 ore di impegno posso fare 10 ore di guida al massimo due volte in una settimana e non incorrere in alcuna sanzione.

In conclusione ogni settimana ho a disposizione:

  • 2 volte fino a 10 ore di guida
  • 3 volte riposo ridotto di 9 ore (15 ore di impegno)

Bisogna inoltre ricordarsi che ogni settimana il conteggio riparte da zero per cui ho sempre a disposizione 10 ore (2 volte a settimana) e 9 ore di riposo (3 volte a settimana).

 

Per chiarimenti o informazioni vi invitiamo a contattarci!

 

CONSIGLIO DEL GIORNO

Se ci sono dei dubbi in merito al regolamento, perché qualcuno ci trasmette informazioni che non ci tornano, consigliamo di consultarlo perché in realtà è più chiaro e semplice di quel che si possa pensare.

 

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Dopo alcune settimane di stop torniamo con la nostra Parola all’Esperto con un quesito sul riposo settimanale che ci è stato posto durante uno dei nostri corsi di formazione.

Iniziamo prima con alcune definizioni.

 

Periodo di riposo settimanale: periodo settimanale  durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.

Il riposo settimanale può essere di due tipi:

– periodo di riposo settimanale regolare: almeno 45 ore

– periodo di riposo settimanale ridotto: almeno 24 ore

 

Come vanno effettuati questi riposi settimanali??

Secondo l’Art. 8 comma 6 Reg. 561/06, nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

due periodi di riposo settimanale regolare, oppure (45+45).

un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo (45+24) di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.

(sequenza corretta 45+24+45+24 ; sequenza errata 45+24+24+45)

La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione (in blocco attaccata ad un riposo di 9 ore).

 

Il periodo di riposo settimanale deve iniziare dopo essere trascorsi 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

Ciò significa che, dopo 6 giorni solari oppure dopo 144 ore (24h x 6gg) dal precedente periodi di riposo settimanale bisogna iniziare un nuovo periodo di riposo settimanale.

Per esempio: se un conducente inizia la propria attività il lunedì alle ore 5:00, deve iniziare il successivo periodo di riposo settimanale entro domenica alle ore 5:00, non si fa alcun riferimento ai periodi di guida.

 

Per ulteriori domande o approfondimenti contattateci a info@tachconsulting.it

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Al rientro dalle vacanze proponiamo un quesito molto delicato che ci è stato posto dai nostri clienti più di una volta.

Come si deve comportare l’azienda nel caso in cui un suo autista dipendente presenti le dimissioni e si rifiuti di fare l’ultimo scarico dei dati della scheda tachigrafica prima di lasciare l’azienda?

A che sanzioni può andare incontro l’azienda? Quali procedure può mettere in atto per tutelarsi?

 

Abbiamo posto il quesito all’Egaf (Editore leader nel settore della circolazione stradale, motorizzazione e trasporti), di seguito la loro risposta:

Il DM 31.3.2006, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede che i dati della carta del conducente debbano essere trasferiti in varie situazioni, tra le quali “immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto”.

Fino a tale momento non vi è dubbio che il conducente sia alle dipendenze dell'impresa e debba quindi ottemperare a tutte le disposizioni legittime che gli vengono impartite, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari che possono consistere anche nella “multa” detraibile dallo stipendio che deve ancora percepire.

Sicuramente, in situazioni in cui il contrasto tra dipendente e azienda è molto forte, la minaccia della sanzione disciplinare non è un deterrente sufficiente.

In questi casi l'azienda può comunque ricostruire l'attività del conducente dimissionario scaricando i dati dai tachigrafi digitali dei veicoli condotti da questo.

Per scrupolo sarebbe opportuno effettuare anche le stampe del periodo intercorso dall'ultimo scarico.

Per questa operazione deve essere inserita nel tachigrafo la carta azienda, altrimenti sulle stampe non appare il nome del conducente, inoltre il numero della sua carta sarà incompleto.

Per potersi giustificare in seguito con l'autorità di controllo, sarebbe opportuno effettuare una comunicazione alla sede territoriale dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) spiegando la situazione ed i provvedimenti adottati.

 

In breve quindi è opportuno:

1. scaricare i dati del tachigrafo inserendo la scheda aziendale in modo da poter visualizzare correttamente il nome del conducente in questione

2. mandare comunicazione alla propria sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro (meglio via raccomandata) spiegando la situazione e le operazioni adottate in ottemperanza alla mancanza dei dati del conducente.

Aggiungiamo noi un ulteriore consiglio e cioè di inviare una raccomandata A/R chiedendo al conducente di presentarsi in azienda per effettuare lo scarico della scheda.

 

ALLEGATI

– Risposta egaf al nostro quesito – scarica

 

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Questa settimana ci preme sfatare una delle tante leggende metropolitane che girano tra gli autotrasportatori.

Molte aziende si ritrovano, a causa di malfunzionamenti o rotture, a dover sostituire il proprio cronotachigrafo da analogico a digitale o da digitale a digitale.

La domanda quindi è:

 

È possibile acquistare e montare un cronotachigrafo digitale usato?

 

A questo quesito molti affermerebbero, che è vietato installare un tachigrafo digitale usato ma, in realtà, non esiste nessuna normativa che lo confermi.

I cronotachigrafi digitali sono dispositivi, criptati che richiedono sicuramente attenzione e cura nell’istallazione ma rimangono comunque dei dispositivi elettronici che possono essere utilizzati su diversi mezzi.

Se ci si reca presso un centro tecnico autorizzato tra le varie offerte di cronotachigrafi digitali hanno sicuramente anche alcune versioni usate. Ovviamente il montaggio e la calibratura devono essere svolti esclusivamente dal centro tecnico in modo da garantirne il corretto funzionamento.

Quindi in conclusione la risposta alla domanda è SI, si può montare e utilizzare un cronotachigrafo digitale usato, purché correttamente installato.

Ci preme però consigliare che anche se si decide per l’acquisto di un usato, è sempre meglio valutare tachigrafi di seconda generazione con la “Regola del minuto” (vedi articolo di spiegazione) per due semplici motivi:

  • Registrazione delle attività di guida in maniera più precisa
  • Inserimenti manuali più semplici

 

Raccomandiamo inoltre alle aziende di ricordarsi, appena montato il nuovo tachigrafo di eseguire il “blocco dati azienda” in modo da associarlo alla propria azienda e impedire a persone non autorizzate di avere accesso ai dati del tachigrafo.

Per le aziende invece che cedono il proprio cronotachigrafo digitale raccomandiamo di scaricare tutti i dati del tachigrafo e di eseguire lo “sblocco dati” per impedire che i dati di un’altra azienda o titolare subentranti vengano registrati sull’azienda in corso.

Per eseguire correttamente il blocco/sblocco azienda leggi il nostro articolo a riguardo – vai all’articolo.

 

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Questa settimana ci sono stati posti diversi quesiti su come comportarsi nel caso la carta tachigrafica del conducente non funzioni.

Tempo fa abbiamo pubblicato un articolo simile riguardante le procedure da tenere nei diversi casi in cui non si possa disporre della carta tachigrafica del conducente (vedi articolo), oggi invece vogliamo approfondire il quesito nel caso specifico di un malfunzionamento.

La carta tachigrafica del conducente, rilasciata dallo Stato in cui il conducente ha la residenza, valida 5 anni e utilizzabile su più veicoli, identifica il conducente e consente la memorizzazione dei dati relativi alla sua attività lavorativa.

 

 

La carta tachigrafica del conducente quindi è da considerarsi strettamente personale, non cedibile ad altri e va inserita nel tachigrafo a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo fino a quando lo riconsegna.

 

 

Ma cosa bisogna https://www.scaricodatitachigrafo.itfare se la carta tachigrafica del conducente non funziona?

Ci potrebbero essere diversi casi di malfunzionamento come la smagnetizzazione o la rottura fisica della carta. In questi casi il conducete deve:

1. presentare, appena possibile, una nuova richiesta alla Camera di Commercio della città di residenza consegnando la scheda difettosa e portare con se la copia della domanda.

Nel caso dovesse succedere mentre si è in viaggio la domanda di sostituzione va fatta appena si rientra.

 

2. Effettuare una stampata delle 24h del Veicolo (dove sono presenti data e ora UTC della stampa) e inserire  sul retro le attività manualmente, come se avessimo in mano un disco del tachigrafo analogico.

Qui sotto un’immagine esemplificativa su come compilare correttamente la tabella sul retro.

3. a fine giornata potrebbe essere utile fare anche una ulteriore stampa delle 24h del veicolo e inserire nello spazio apposito sul retro nome, cognome, data, km e firma del conducente (vedi immagine esemplificativa qui sotto).

Tenere questa stampata assieme a quella con le attività scritte manualmente (almeno per 28 giorni) e presentarle insieme alla domanda di sostituzione in caso di controllo.

IMPORTANTE

In caso di malfunzionamento della propria carta tachigrafica, non si deve mai utilizzare la carta di un altro conducente (o quella dell’azienda), le sanzioni a riguardo sono molto gravi con conseguente perdita di punti e sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.

Art 179 Cds c.2 e c.9

Sanzione: 848,00 €

Punti: 10

Sanzioni accessorie: da 15 giorni a 3 mesi

 

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Nuova settimana, nuovo quesito. L’approfondimenti di oggi è riferito ad una specifica e particolare esenzione di un carico pesante nell’utilizzo del cronotachigrafo e nel rispetto dei tempi di guida e riposo.

Per addentrarci nel quesito riportiamo un esempio intuitivo.

Ipotizziamo di dover trasportare con un suv una barca di proprietà, in zona marittima, per scopi privati ed il peso complessivo(suv+carrello con barca) risulta essere  superiore alle 3,5 ton.: è necessario installare il cronotachigrafo?

Secondo il regolamento (CE) n. 561/2006 devono montare il cronotachigrafo e rispettare le disposizione nell’ambito dei tempi di guida e riposo i conducenti dei seguenti veicoli impegnati in trasporti EU su strada:

di merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi agganciato

di persone, con un numero di posti superiore a 9, compreso il conducente.

Il regolamento riporta però anche delle esenzioni specifiche, tra queste, sono esonerati dal rispetto di tutte le disposizioni del regolamento (CE) n.561/2006 i conducenti dei veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 ton, adibiti al trasporto non commerciale di merci.

Quindi nella fattispecie in questione, anche se il complesso veicolare supera le 3,5 ton non è necessario installare il tachigrafo in quanto il trasporto in questione non è effettuato a fini commerciali ma a fini privati. 

 

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Questa settimana ci sono stati richiesti due chiarimenti in riferimento al periodo di impegno e su come dovrebbe essere calcolato. Non potevamo che focalizzare il nostro quesito settimanale su questo argomento ancora controverso.

Il cosiddetto tempo di impegno è una definizione che non è presente nel codice della strada, ma viene spesso utilizzata per individuare facilmente l'attività giornaliera del conducente.

L’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause alla guida che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa.

 

Ma quando inizia effettivamente il calcolo del tempo di impegno? Da quando inserisco la scheda nel tachigrafo?

La risposta è NO.

Il tempo di impegno inizia nel momento in cui inizia un’attività lavorativa, quindi o guida o lavoro (come il carico o scarico) o disponibilità.

Questo vuol dire che se viene inserita la scheda nel tachigrafo e il conducente inizia a guidare dopo 10 minuti, il tempo di impegno inizia nel momento in cui inizia la prima attività di guida.

 

ESEMPIO

1. Il conducente iserisce la scheda alle ore 5:00 e svolte gli inserimenti manuali correttamente.

2. Inizia a guidare alle 5:15 (dalle 5:00 alle 5:15 l'attività è impostata sul riposo)

3. Svolge le sue attività di guida, riposo e lavoro giornaliere.

4. Rientra in azienda alle ore 17:00

5. Dalle 17:00 alle 17:30 svolge attività di scarico impostando attività di lavoro (martelletti) sul tachigrafo

6. Alle 17:30 imposta l'attività di riposo (lettino) e scende dal veicolo

7. Alle 18:00 sale nuovamente sul veicolo ed estrae la carta prima di rientrare a casa

 

In questo esempio il tempo di impegno va calcolato dalle 5:15 fino alle 17:30 quindi dall’inizio della prima attività lavorativa (guida) fino all’ultima attività lavorativa (lavoro).

Le ore totali di impegno sono quindi 12 ore 15 minuti.

 

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L’art. 180 del Codice della Strada, prevede che ogni veicolo debba essere munito di una serie di documenti che devono essere presentati in caso di controllo.

È utile sottolineare inoltre che è necessario avere sempre in nota le scadenze di tutti i certificati e/o autorizzazioni che vanno periodicamente rinnovati.

DOCUMENTI NECESSARI RIGUARDANTI IL MEZZO

1. Carta di circolazione del mezzo (originale);

2. Contratto di assicurazione (come previsto dall’art. 31 del D.L. 1/2012 e convertito con L. 27/2012);

3. Se si svolgono trasporti internazionali in regime TIR, certificato Agreement TIR;

4. Licenza comunitaria, nel caso in cui si effettuino trasporti internazionali nella comunità UE;

5. Licenza CEMT, se prevista;

6. Se previsto, certificato ATP;

7. Copia del decreto iscrizione Gestore rifiuti, se occorre;

8. Se si trasportano animali vivi e/o merci deperibili e/o freschi, Autorizzazione ASL nel caso di trasporto di animali vivi;

9. Per il trasporto di animali vivi e con percorsi superiori a 12 ore, portare il libro giornale dell’attività di viaggio;

10. Attestazione taratura cronotachigrafo;

11. Contratto di Noleggio del Veicolo, se necessario;

12. Per il trasporto di merci ADR in ambito internazionale, certificato Agreement;

13. Nel caso di trasporto con cisterne, certificato d’ispezione triennale e/o libretto MC452 e/o libretto MC813;

14. Certificato integrativo cassone scarrabile ADR, se occorre.

DOCUMENTI PER L’AUTISTA

1. Documento d’Identità;

2. Patente di Guida e Carta di qualificazione del conducente CQC;

3. Per il trasporto di merci ADR, patentino CFP;

4. Patentino per il trasporto animali, se occorre;

5. Attestato del conducente, per conducenti extracomunitari che effettuano trasporto internazionale;

6. Copia della busta paga e/o contratto di lavoro;

7. Contratto di Trasporto in forma scritta o istruzione per il conducente;

8. CMR (Convention de Marchandises par Route);

9. Documentazione che attesti gli ultimi 28 giorni di attività del conducente (carta del conducente, dischi cronotachigrafici, scontrini, modulo assenze);

10. Registro di servizio, se necessario;

11. Rotolini di scorta (in quantità congrua);

12. Documentazione che attesti gli ultimi controlli/verbali subiti;

13. Attestato di avvenuta formazione sul cronotachigrafo.

14. Istruzioni scritte ( a seguito dell’abolizione della scheda di trasporto)

15. Istruzioni sul corretto utilizzo del cronotachigrafo

16. Documentazione che attesti il controllo trimestrale da parte dell’azienda in merito ai tempi di guida e riposo.

17. Consigliamo di stampare questa check-list riassuntiva (vedi allegati) per effettuare le proprie verifiche.

 

Buon viaggio!!!

 

ALLEGATI

Check-list – scarica

 

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Vogliamo segnalare una bufala pervenuta via posta ad un’azienda nostra cliente. Qualche giorno fa è stato recapitato via posta un bollettino (in allegato) con il quale si richiedeva il pagamento di una somma di denaro. Il bollettino a prima vista poteva anche sembrare “vero”, ma prestando un po’ di attenzione potevano sorgere dei dubbi.

A riguardo abbiamo inoltrato il bollettino alla Camera di Commercio di Verona la quale ci ha confermato la falsità del documento.

Per approfondimenti, rimandiamo alla comunicazione ufficiale della camera di commercio (vai alla pagine) e invitiamo tutti a porre la massima attenzione prima di effettuare qualsiasi tipo di pagamento.

 

BOLLETTINO E BUSTA FALSI

 

 

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La Carta di qualificazione del conducente (CQC) è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. È necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.

La CQC è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone. Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell’altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe

 

ESISTONO DELLE ESENZIONI?

Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, sono esentati dal campo di applicazione della carta di qualificazione del conducente, e dunque dall’obbligo di possedere la CQC, i conducenti:

a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non super ai 45 km/h;

b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

 

 

c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d )di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.

In sintesi un conducente di un mezzo pesante che effettua trasporto in conto proprio è obbligato ad avere la CQC nel caso in cui sia inquadrato come AUTISTA.

 

ALLEGATI

Circolare del Ministero del 14 aprile 2008 scarica

 

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Durante i nostri corsi di formazione abbiamo notato che molto spesso viene fatta confusione tra ciò che viene registrato sulla scheda del conducente e ciò che invece è contenuto nella memoria di massa del tachigrafo.

I tachigrafi digitali, richiedono l’utilizzo di schede “tachigrafiche”, che possono essere di 4 tipi:

  • conducente (l’unica che serve per guidare)
  • azienda
  • officina
  • controllo

Queste schede, come già sottolineato nei nostri precedenti approfondimenti, vengo richieste presso la camera di commercio di competenza.

Venendo al quesito, quello che preme sottolineare è che risulta di primaria importanza registrare in maniera corretta i dati all’interno della nostra scheda conducente

Cioè effettuare in maniera corretta i cosiddetti INSERIMENTI MANUALI.

Il tachigrafo digitale ha una sua logica, cioè ogni volta che inseriamo la scheda nell’apposita fessura (SLOT 1) quello che il tachigrafo vuole sapere è: che attività è stata svolta dal momento dell’ultima estrazione della carta al momento dell’inserimento?

I casi sono 3:

  Riposo 

  lavoro

  disponibilità 

 

 

Nel caso in cui noi non andassimo ad inserire l’attività in maniera corretta e quindi saltassimo il passaggio ecco che sulla nostra scheda andrebbero registra “tempi ingiustificati” segnalati sulla stampata con il famoso e con possibile sanzione ex art. 19 (vedi nostro articolo sul punto di domanda)

 

Per cui la procedura di estrazione della scheda e l’impostazione del tachigrafo in modalità tempi di riposo risulta assolutamente inutile in quanto la cosa che conta è effettuare la corretta logica di entrata nel momento in cui inseriamo la scheda!

Quindi è importante ricordarsi che tutte le attività svolte dal conducente sono contenute nella carta tachigrafica de conducente; La memoria di massa contiene molti altri dati oltre ai dati relativi al conducente.

 

MEMO

– Se si vuole registrare l’attività di riposo notturno sulla scheda in maniera corretta l’operazione va effettuata nel momento dell’inserimento della scheda nel tachigrafo.

– Ricordarsi sempre che la scheda a fine giornata (turno lavorativo) va estratta dal tachigrafo.

 

PROCEDURE DI INSERIMENTO MANUALE

Per visionare le varie modalità di inserimento manuale della scheda del conducente in base al tachigrafo scarica il pdf :

– per VDO fino alla v. 1.3 – scarica

– per VDO dalla v. 1.4 – scarica

– per STONERIDGE – scarica

 

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Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad un susseguirsi di notizie ad effetto e smentite su PRESUNTI cambiamenti della normativa sui tempi di guida.

Noi stessi abbiamo fatto un approfondimento nella nuova rubrica “l’opinionista” cercando di capire di cosa si trattasse.

 

Come al solito tanto rumore per nulla? Proviamo un po’ a capire.

Il 31 maggio la Commissione Europea ha presentato il “Pacchetto Mobilità” “Europe on the Move” il quale  prevede una prima serie di 8 iniziative legislative riguardanti in modo specifico il trasporto su strada.

Tra le varie proposte, quella di rivedere le regole in materia di tempi di guida e riposo in particolare il riposo settimanale.

La proposta sembra prevedere una maggiore flessibilità in materia di riposo settimanale, senza però stravolgere il fine ultimo della normativa vale a dire la SICUREZZA STRADALE.

Com’è ora il riposo settimanale e come potrebbe cambiare?

ORA: Il riposo settimanale si suddivide in Regolare (45 ore) e Ridotto (almeno 24).

In due “settimane fisse” consecutive (lun-dom), un conducente deve utilizzare (o iniziare):

– due riposi settimanali regolari (minimo 45 ore) oppure

– un riposo settimanale regolare (minimo 45 ore) e un riposo settimanale ridotto (minimo 24 ore)

Se la settimana non è definita dal lunedì alla domenica, ma inizia in un altro momento, a un conducente si richiede di iniziare un periodo di riposo settimanale dopo 6 periodi di 24 ore dal completamento del precedente periodo di riposo settimanale qualificante.

Nota: Questo numero di riposi settimanali è un requisito minimo e si possono prendere altri riposi settimanali qualificanti in aggiunta a tale requisito minimo.

Le riduzioni nel numero di riposi settimanali devono essere compensate utilizzando la riduzione in blocco come riposo, attaccata a un periodo di riposo di almeno 9 ore prima che termini la terza settimana seguente a quelle in cui c’è stata la riduzione.

 

IN BUONA SOSTANZA LA SEQUENZA CORRETTA DEI RIPOSI DOVREBBE ESSERE

45+24+45+24 (un fine settimana riposo, un fine settimana lavoro)

Attualmente effettuare due riposi ridotti consecutivi comporta una sanzione (45+24+24+45 = Sanzione).

La nuova proposta prevedrebbe una maggiore flessibilità, vale a dire che nell’arco di 4 settimane l’autista potrebbe effettuare due riposi ridotti consecutivi, senza per questo essere in sanzione, che ovviamente poi andrebbero recuperati aggiungendoli ad un riposo settimanale regolare.

La commissione Europea ha preparato un documento contente domande e risposte in merito a questa iniziativa. Il documento è in inglese e lo alleghiamo.

Per quanto riguarda le domande sui tempi di guida abbiamo fatto la traduzione.

 

La Commissione propone di modificare le regole di riposo e di guida?

Avere norme europee comuni sul riposo e sui tempi di guida dei conducenti è essenziale per mantenere le nostre strade più sicure possibile e per garantire buone condizioni di lavoro.

La Commissione non propone quindi di prolungare i tempi di guida o di modificare il numero di periodi di riposo richiesti. Quello che proponiamo è rendere più facile per i conducenti di trascorrere più tempo a casa, piuttosto che sulla strada.

 

E’ consentito dormire in Cabina?

Le regole attualmente, non sono chiare e sono interpretate in modo diverso in tutta Europa.

La Commissione propone oggi, che i conducenti debbano effettuare il riposo regolare (pausa obbligatoria di 45 ore dopo un massimo di 6 giorni di lavoro) al di fuori della cabina.

I datori di lavoro dovranno fornire sistemazioni decenti per i conducenti.

Immaginiamo che nei prossimi mesi ci sarà molto lavoro per le associazioni.

 

ALLEGATI

– domande e risposte (documento in inglese) – scarica

– riassunto sulle novità relative al riposo settimanale (italiano) – scarica

– riassunto sulle novità relative al riposo settimanale (inglese) – scarica

 

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Al fine di impedire a persone non autorizzate di avere accesso ai dati del tachigrafo, prima di iniziare ad utilizzare un nuovo tachigrafo si dovrebbe effettuare il “blocco di dati”.

Quando, per esempio, un’azienda acquista (ma anche noleggia) un mezzo pesante, sia nuovo che usato, una delle prime cose da fare è associare il tachigrafo digitale presente sul veicolo alla nuova azienda.

Questa semplice operazione si chiama “blocco azienda”, ma come si compie?

Di seguito le procedure corrette per i due principali tachigrafi digitali:

 

Blocco azienda per tachigrafi VDO

 

Blocco azienda per tachigrafi Stoneridge

 

Se si cede il tachigrafo (mezzo) ad un’altra azienda o titolare come posso bloccare i miei dati?

Per non correre il rischio che i dati di un’altra azienda o titolare subentranti vengano registrati sull’azienda in corso deve essere effettuato lo “sblocco azienda” .

Lo sblocco deve essere attivato prima di cedere il tachigrafo ma solo dopo aver scaricato tutti i dati della memoria di massa del tachigrafo.

Di seguito la procedura corretta per i due principali tachigrafi digitali:

 

Sblocco azienda per tachigrafo VDO

 

Sblocco azienda per tachigrafo Stoneridge

 

In conclusione come già detto nel precedente approfondimento fare il “blocco dati” significa “chiudere a chiave” il nostro tachigrafo in modo che solo la nostra azienda possa accedere ai dati presenti nella memoria di massa (ovviamente Centro tecnico e Forze dell’ordine attraverso le schede di controllo possono avere accesso alla memoria del nostro tachigrafo).

 

ALLEGATI

Procedura blocco/sblocco azienda VDOScarica PDF

Procedura blocco/sblocco azienda STONERIDGEScarica PDF

 

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Nei nostri approfondimenti settimanali e anche negli articoli che postiamo sul nostro sito, abbiamo sempre cercato di rimanere imparziali e dare notizie che potessero essere un chiaro e utile supporto per le aziende e per i conducenti (senza esprimere opinioni).

Negli ultimi giorni sulla rete però, son circolate notizie piuttosto “bizzarre” che hanno creato non poca confusione e interrogativi.

Quello che stupisce è che queste notizie siano state pubblicate sui più importanti siti di settore come Trasporto Europa, Uomini e Trasporti, Trasportitalia (oltre che delle principali Sigle Sindacali che sottoscrivono lo Sciopero Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti), e di conseguenza postata “indiscriminatamente” sui social  senza chiedersi se magari avessero un fondamento.

Nell’epoca delle FAKE news, vi verrà da chiedervi perché scandalizzarsi tanto o stupirsi?

Ci stupiamo perché per far passare una notizia sicuramente di primaria importanza, come quella di uno sciopero, si sia utilizzato uno degli argomenti più “sentiti” dai Trasportatori. Creando una FALSA NOTIZIA.

Secondo le sigle sindacali  Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti il motivo dello sciopero sarebbe: “per contrastare le misure della Commissione Europea che intendono modificare la regolazione dei tempi di guida e di riposo per i camionisti ed inoltre escluderi gli stessi dall’applicazione della Direttiva sui distacchi che varrebbe solo se il periodo speso dal conducente in un dato paese supera i 5 giorni”.

“II tempo di riposo settimanale – denunciano le organizzazioni sindacali di categoria – subirebbe una riduzione passando da 45 a 24 ore, estendendo il tempo di guida con un conseguente forte impatto sull’organizzazione del lavoro, sulle normative nazionali, sui tempi di vita e lavoro e sulla sicurezza stradale” (dove sono i richiami normativi che giustificano tale affermazione?) (fonte SITO www.filtcgl.it).

Premettendo che non siamo assolutamente contro lo “sciopero” (in quanto forma di espressione di un pensiero), vorremmo però tranquillizzare i nostri lettori e tutti coloro che lavorano nell’ambito dell’Autotrasporto (in particolar modo i conducenti che sono coloro che giornalmente si trovano a fare i conti con la normativa), che NON è PREVISTA ALCUNA RIDUZIONE DELLE ORE DI RIPOSO SETTIMANALI.

Forse l’obiettivo dello sciopero era quello di attirare l’attenzione su altre problematiche? (E quindi utilizzare una notizia d’effetto?) Le Associazioni Datoriali di Categoria in tutto ciò? Perché hanno semplicemente riportato la notizia “nuda e cruda”( alcune addirittura neanche ne hanno fatto menzione)? E gli organi di stampa? Siti internet di settore, testate giornalistiche? come mai hanno riportato con un semplice “copia-incolla” quanto dichiarato dalle sigle sindacali? Gli interrogativi che ci poniamo sono molti e non avremo sicuramente mai una riposta.

Quello che preme ribadire è che da sempre, si sa ,che il Reg. 561/06 ha come obbiettivo la Sicurezza per cui ci risulta quasi (e LOGICAMENTE) impossibile che la Commissione decida di abbassare improvvisamente il periodo di riposo. Se la Commissione Europea avesse preso una decisione tanto delicata, gli organi istituzionali competenti ne avrebbero sicuramente dato notizia.

Abbiamo a questo proposito fatto un quesito ad ASAPS per poter cercare di chiarire al meglio la problematica e alleghiamo la risposta pervenutaci.

Nel lasciarvi alla lettura della risposta al nostro quesito rimaniamo in attesa di vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

 

Buon lavoro a tutti!!! E.. nel dubbio chiedere sempre!

SCARICA IL QUESITO ASAPS E LA RISPOSTA

 

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Il tachigrafo, come è ormai ben noto, richiede l’impiego di carte tachigrafiche, cioè di supporti elettronici (smart card), dotate di una propria memoria interna, che identificano il soggetto che opera e conservano i dati delle operazioni svolte.

Le carte tachigrafiche sono di 4 tipi in base al soggetto abilitato:

– conducente

– azienda

– autorità di controllo

– officina

 

In questo approfondimento ci focalizzeremo in modo specifico sulla carta tachigrafica dell’azienda, quindi…

 

Cos’è la carta tachigrafica dell’azienda? Perché e a cosa serve?

La carta tachigrafica dell’azienda identifica il proprietario del veicolo o chi ne ha l’effettiva gestione, ha validità di 5 anni ed è rilasciata dalla Camera di Commercio.

Questa specifica carta tachigrafica consente di:

– visualizzare, stampare e scaricare i dati dei conducenti

– visualizzare, stampare e scaricare i dati della memoria di massa dei tachigrafi dei veicoli aziendali

– registrare o cancellare i dati dell’azienda (nome azienda ecc ) nel tachigrafo digitale (blocco e sblocco)

– Inserire (una sola volta) lo Stato membro e la targa del veicolo.

La scheda azienda è quindi come una sorta di “chiave” che permette di accedere ai dati del tachigrafo solo dell’azienda di appartenenza (la carta di controllo della polizia e quella dell’officina invece possono accedere senza problemi a tutti i tachigrafi).

Attenzione, la carta tachigrafica dell’azienda non serve per guidare!

 

Ma quindi, la carta tachigrafica dell’azienda va scaricata periodicamente?

La risposta è NO.

La carta dell’azienda, a differenza di quella del conducente non contiene o immagazzina informazioni relative all’attività di guida degli autisti o dei tachigrafi dei propri mezzi. Questa carta tachigrafica permette solamente di assegnare la proprietà e di garantire i diritti d’accesso ai dati tachigrafici assegnati all’azienda.

L’unica carta che deve essere scaricata è quella del conducente, almeno ogni 28 giorni.

 

La prossima settimana ci occuperemo di spiegare come associare fin dall’inizio il proprio tachigrafo alla propria carta azienda.

 

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Questa settimana trattiamo l’argomento del lavoro notturno, tema che durante i nostri corsi di formazione risulta essere di particolare interesse.

Quando si parla di attività dei conducenti professionali, tempi di guida e riposo dobbiamo prendere in considerazione due riferimenti normativi
1. Reg. CE 561/06
2. D.Lgs. 234/2007 che recepisce la direttiva 15/2002 CE “l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”

Il Decreto 234/2007 definisce:

ORARIO DI LAVORO
Art. 3 c. 1 lett. a) “ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività…”, ossia: il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto.

In particolare tali operazioni comprendono:

  • la guida
  • il carico e lo scarico
  • la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo,
  • la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana o altro.

L’orario di lavoro non comprende invece:

  • pause (interruzione di guida)
  • riposo giornaliero o settimanale
  • riposi intermedi o giornalieri (almeno 3 ore durante la giornata lavorativa)
  • tempi di disponibilità
  • tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo, per i lavoratori che guidano in multipresenza.

 

 

NOTTE
Art. 3 lett. h “…un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00 ..”

 

LAVORO NOTTURNO

Art 7 lett. a “Qualora sia svolto lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore”.

In sintesi: se tra le 00:00 e le 07:00 del mattino si effettuano 4 ore consecutive di lavoro (guida e altri lavori) allora l’orario di lavoro giornaliero potrà essere solo di 10 ore.

Attenzione: non confondere le ore di lavoro giornaliero con l’impegno giornaliero. Compiere 4 ore consecutive di lavoro durante il periodo notturno impone 10 ore di LAVORO, quindi guida e altre mansioni e NON 10 ore di impegno.

 

Riportiamo di seguito due esempi:

 

ESEMPIO 1
Se il conducente inizia il turno alle 01:00 e guida 4 ore consecutive, il massimo delle ore di lavoro (guida e altre mansioni) che può svolgere nel suo turno di lavoro sono 10 ore.

 

ESEMPIO 2

Se il conducente inizia alle ore 03:00 e guida consecutivamente per 3 ore e copie attività di carico e scarico per 1 ora, anche in questo caso essendoci 4 ore ininterrotte di attività di guida e lavoro tre le 00:00 e le 7:00 il conducente può compiere un totale di 10:00 ore di lavoro (guida e altre mansioni).

 

Come comportarsi se l’attività che si svolge deve essere effettuata prevalentemente di notte?
Significa che in caso di trasporto e lavoro effettuati in ambito “notturno” l’attività di lavoro può essere solo di 10 ore totali?

Il decreto 234/2007 parla di 4 ore “consecutive” tra le 00:00 e le 07:00, per cui se l’attività viene interrotta anche con una minima pausa (es di 15 minuti ma basterebbe anche 1 minuto per interrompere la “consecutività”) l’orario di lavoro (guida e altre mansioni) può essere maggiore di 10 ore, come una “normale” giornata lavorativa.

 

ALLEGATI

D.Lgs. 234/2007 – scarica

Direttiva 2002/15/CE – scarica

 

 

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Gli approfondimenti di questa settimana e la prossima, sono incentrati sulla definizione e spiegazione della multipresenza e su come utilizzare correttamente il cronotachigrafo in questo particolare caso di guida.

Ma prima di iniziare riportiamo la definizione di MULTIPRESENZA inserita nell’Art. 4 del REG. 561/06:

“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”

Quando l’equipaggio è composto da più di un conducente si applicano regole diverse. A ciascun conducente si chiede di completare un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore da quando è entrato in servizio.

Quindi un solo conducente deve completare un periodo di riposo giornaliero entro 24 ore, 2 conducenti entro 30.

Questa “deroga” può essere utilizzata se

  • A bordo del veicolo ci sono 2 conducenti
  • Entrambe le schede o dischi siano inseriti nel cronotachigrafo.
  • Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.

La scheda del conducente n. 1 addetto alla guida va inserita nella “slot 1” del tachigrafo mentre la scheda del 2° conducente, seduto a fianco del guidatore va inserita nella “slot 2”; nel momento in cui avviene il cambio alla guida, il secondo conducente che inizierà a guidare al posto del primo dovrà inserire la propria scheda nella slot 1 del tachigrafo.

 

 

Ma in caso di Multipresenza come devono essere effettuate le pause durante la guida? Dopo le prime 4 ore e 30 i conducenti sono costretti a fare una pausa di 45 minuti?

Risposta: NO

Nel caso di guida in multipresenza (e quindi di equipaggio formato da due autisti), il tachigrafo registra per il secondo autista “in disponibilità” ma ai fini della guida, è considerato “periodo di interruzione”.

In pratica durante la guida il secondo autista è considerato in pausa.

 

Qui di seguito un esempio illustrato su come si alternano i due conducenti durante la guida in multipresenza

CIRCOLARI

– Circolare 300/A/6262/11/111/20/03 del 22/07/2011 – Scarica

 

 

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Prima di rispondere al quesito è importante fare una distinzione tra dati del tachigrafo (o memoria di massa) e dati della scheda del conducente:

– il tachigrafo digitale registra, all’interno della propria memoria di massa, tutte le attività del mezzo (velocità, distanza percorsa, conducenti che lo hanno guidato ecc); esso conserva, quindi, tutte le attività dei conducenti che inseriscono la scheda al sul interno e le attività eseguite senza scheda.

– la scheda del conducente invece registra tutte le attività svolte da un singolo conducente vale a dire guida, riposo, disponibilità e lavoro.

 

Ma ogni quanto vanno scaricati queste informazioni digitali?

I dati del conducente devono essere scarica entro 28 giorni.

I dati della memoria di massa del tachigrafo entro 90 giorni.

Ciò significa che le scadenze stabilite dalla normativa sono 28 e 90 giorni, ma nulla vieta di effettuare questi download in periodi anche inferiori a quelli stabiliti (magari 1 volta ogni 7 giorno o 1 volta al giorno, ecc.).

 

Ma come si effettua lo scarico dei dati?

Le modalità sono molteplici a seconda anche dei dispositivi a disposizione dell’azienda. Lo strumento più comune è la cosiddetta “chiavetta” o download key, che prevede l’intervento manuale di una persona.

 

Con il progresso tecnologico e con l’evoluzione dei tachigrafi (in particolar modo dopo il 2009) è possibile effettuare anche il download da remoto (vale a dire con il camion in movimento e senza l’intervento di alcun operatore).

A prescindere dal dispositivo utilizzato in ogni caso è necessario l’utilizzo della scheda dell’azienda. Quest’ultima viene richiesta in camera di commercio e permette di effettuare il cosiddetto “blocco di dati” all’interno del proprio cronotachigrafo.

Per lo scarico dei dati la scheda dell’azienda va inserita in uno dei due slot (o 1 o 2) del tachigrafo.

Ci teniamo a precisare che la scheda dell’azienda non memorizza i dati tachigrafici al suo interno ma serve solo ad autorizzare lo scarico.

 

 

Vedi le procedure di scarico per Stoneridge e VDO:

Per quanto tempo bisogna conservare i dati scaricati?

L’azienda deve conservare i fogli di registrazione, i dati delle carte del conducente e i dati della memoria di massa del tachigrafo, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un anno dalla data di utilizzo.

Inoltre, ha l’obbligo di rilasciare copia dei dati ai conducenti che ne facciano richiesta e di metterli a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.

 

È sufficiente effettuare solo lo scarico?

Abbiamo più volte (nei nostri approfondimenti) ribadito l’importanza dell’analisi dei dati per prevenire le infrazioni.

Inoltre, con l’entrata in vigore del decreto DD 215/2016 sui corsi per i cronotachigrafi e relative circolari, è stata sottolineata l’importanza di effettuare almeno ogni 90 giorni un controllo sui dati attraverso l’emissione di report specifici (Vedi Art. 7 del Decretovedi il nostro articolo specifico sugli obbligo informativi e formativi dell’azienda).

A livello operativo, quindi, l’azienda ha l’onere di scaricare i dati dei conducenti e della memoria di massa del tachigrafo e in seconda battuta (ma non meno importante) impostare una procedura di controllo e prevenzione attraverso la formazione (corsi), istruzioni e controllo dei propri conducenti.

 

In conclusione quindi consigliamo di non fermarsi allo scarico e conservazione dei propri dati tachigrafici, ma di analizzarli mensilmente o periodicamente in modo da evitare ulteriori sanzioni.

 

Riferimenti normativi

– Reg. CE 581/2010 – Scarica

– Reg. CE 165/2014 art 33. c. 2 – Scarica

– Decreto Tachigrafi (in particolare art. 7) – Scarica

– Circolare esplicativa mit – Scarica

– Circolare esplicativa ministero dell’interno – Scarica

 

 

 

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Questa settimana rispondiamo al quesito di un nostro cliente che si è trovato ad affrontare un disguido spiacevole vale a dire la rottura del cronotachigrafo analogico.

Cosa fare in questi casi? Oltre alle procedure da adottare da parte del conducente come la segnalazione manuale delle attività dietro il disco, la seconda cosa da fare è recarsi quanto prima presso un centro tecnico autorizzato per procedere alla riparazione dello strumento.

Cosa dice la normativa?

l'articolo 2 del regolamento (CE) 2135/98 impone la sostituzione del tachigrafo analogico con quello digitale in caso di guasto del dispositivo analogico montato sui veicoli:

– immatricolati dal 1996 in poi

– il cui segnale di movimento venga trasmesso esclusivamente in modo elettrico.

Tuttavia, come stabilito anche dalle definizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del reg. (UE) 165/2014, per “tachigrafo” si intende l'insieme dei tre componenti:

  1. unità di bordo (il dispositivo di registrazione posto nel cruscotto, che comunemente viene chiamato tachigrafo),
  2. sensore di movimento,
  3. cavi di collegamento.

Si ritiene pertanto che l'obbligo di sostituire il tachigrafo analogico con quello digitale, sussista solo nel caso in cui debbano essere sostituiti tutti e tre i componenti del sistema.

Pertanto, un veicolo che nasce con il tachigrafo analogico, in pratica, potrà mantenerlo sino alla rottamazione.

 

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Con la circolare prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017 il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza in merito alla responsabilità delle imprese ex art. 174.14 CDS e delinea le procedure che gli organi di controllo devono tenere porre in essere all’atto dell’accertamento e in quali casi l’impresa può essere esentata .

La circolare cita quanto segue:

“L’organo di polizia non contesta all’impresa l’art. 174, c. 14, CDS qualora venga data prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal DD 12.12.2016 del MIT quando trattasi di infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative  e quindi quelle definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, c. 14, CDS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo di inadempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.”

In merito a ciò abbiamo chiesto un chiarimento all’Ufficio Studi Asaps, il quale ci risposto come segue

“Su strada il conducente per comprovare l’attività formativa e di controllo dell’impresa dovrà presentare

1. L’attestato del corso di formazione, (come da programma Ministeriale)

2. Le Istruzioni fornite dal datore di lavoro,

3. Il verbale di accertamento che con cadenza massimo trimestrale il datore di lavoro dovrà porre in essere nei suoi confronti.

L’operatore di polizia stradale, laddove vi siano sanzioni da applicare in relazione ai periodi di guida e di riposo del conducente, dovrà valutare se contestare o meno la sanzione prevista automaticamente dall’art. 174, comma 14, CdS a carico dell’impresa, facendo riferimento all’allegato III della direttiva n. 2006/22/CE [così come integralmente sostituito dall’allegato III del Regolamento (UE) n. 2016/403 con decorrenza dal 1° gennaio 2017]. “(IM) infrazioni minori”.

 

ATTENZIONE: Il fatto che si parli di infrazioni lievi (IM entro 10 %) non significa che le sanzioni non possano essere fatte! Se in caso di controllo va a riscontrare una SITEMATICITÀ nelle infrazioni, tutte minori, la sanzione potrebbe venire elevata ugualmente

Rimane sempre l’aspetto “valutativo” dell’organo di polizia.

 

ANDIAMO QUINDI A “SMENTIRE” ALCUNE AFFERMAZIONI CHE CIRCOLANO

 

SE FACCIO IL CORSO DI FORMAZIONE NON SONO SOGGETTO A SANZIONI! – FALSO

Fare il corso di formazione è solo 1 primo tassello di una procedura che prevede (formazione-istruzione-controllo) quindi oltre al corso bisogna porre in essere anche gli altri passaggi.

Inoltre l’organo di Polizia può valutare di non applicare il art 174. C 14 in caso di infrazioni lievi – MA NON SI E’ ESENTI DA SANZIONI SE SI FA SOLO IL CORSO.

QUINDI PER POTER ESSERE IN REGOLA BISOGNA PROVVEDERE A

1. FARE IL CORSO DI FORMAZIONE

2. PRODURRE ISTRUZIONI SCRITTE

3. EFFETTUARE IL CONTROLLO PERIODICO SULL’ATTIVITÀ DEI CONDUCENTI.

Abbiamo sempre ribadito nei nostri approfondimenti settimanali quanto la formazione sia importante ai fini PRIMA DI TUTTO, della prevenzione delle infrazioni.

Importante che i conducenti capiscano il funzionamento del tachigrafo digitale, gli inserimenti manuali, che conoscano la versione del proprio tachigrafo per poter effettuare le corrette procedure, e dall’altro lato è fondamentale che le aziende oltre, a procedere allo scarico dei dati siano in grado di analizzarli per verificare se i propri conducenti commettono errori che non riguardano i tempo di guida e riposo ma l’errato utilizzo del tachigrafo digitale.

Siamo a disposizione delle aziende che hanno necessità informazioni e vogliono predisporre tutte le procedure previste dal decreto.

 

ALLEGATI

RISPOSTA ASAPS – Scarica

ALLEGATO III DIRETTIVA 2006/22/CE INFRAZIONI MINORI – Scarica

TABELLA DI SINTESI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA – Scarica

CIRCOLARE MINISTERO – Scarica

 

Ci sono ancora molte aziende, il cui parco veicolare è composto da tachigrafi analogici e digitali, quindi può accadere che lo stesso autista guidi alternativamente sia mezzi con il tachigrafo analogico che con il digitale.

Come si deve comportare l’autista che viene fermato alla guida di un camion con tachigrafo analogico e nei giorni precedenti ha guidato anche con il digitale? Deve fare le stampe delle giornate effettuate con il tachigrafo digitale per esibirle in caso di controllo? Se non le fa è soggetto a sanzione?

Durante un controllo su strada vengono verificati i dati o i fogli registrazione del giorno del controllo + i 28 giorno SOLARI PRECEDENTI (quindi 28+1).

La circolare del 22 luglio 2011 al punto 16 chiarisce proprio questo argomento vale a dire “corretta documentazione dell’attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida promiscua”.

“ In caso di guida “promiscua” nei 28 giorni – ossia conduzione di veicoli con apparecchi analogici e digitale – il conducente in sede di controllo deve esibire:

  • I fogli di registrazione (cd. Dischi) dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato di sistema di registrazione analogico;
  • La carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione digitale.

Qualora per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento ecc.) il conducente non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con un veicolo munito di apparecchio di controllo digitale.

Non può essere sanzionato, ai sensi dell’art 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta, ancorché l’organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita”.

 

IN SINTESI

Controllo: 28 GIORNI+1

Se guida promiscua: esibire dischi e scheda

In caso di deroghe art. 12 esibire dischi o stampate con le deroghe.

Non si viene sanzionati se non si hanno le stampate relative ai giorni in cui si guida con il tachigrafo digitale se si viene fermati mentre si guida con analogico. È la polizia stradale o chi fa il controllo che deve avere gli strumenti per controllare.

RICORDARSI: PORTARE CON SE DISCHI E SCHEDA

 

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Nell’immaginario comune, la normativa relativa ai tempi di guida e riposo sembra qualcosa di “circoscritto” al trasporto nazionale o comunque una normativa che è stata “imposta” dall’alto e da non si sa chi.

Molto spesso durante i corsi ci sentiamo ripetere “ah una volta quando non c’erano tutte queste cose, queste leggi, queste imposizioni, tutto era diverso”, ma molti non sanno che la normativa in materia sociale nel settore di trasporti su strada risale al 1985 (REG. 3820/1985).

Ma premesso questo in quali stati c’è l’obbligo di rispettare il regolamento sui tempi di guida e riposo 561/06?

A prescindere dal paese in cui il veicolo è stato immatricolato, il Regolamento 561 è in vigore per i trasporti su strada effettuati:

  1. Esclusivamente all’interno dei 28 paesi della Comunità Europea
  • Austria
  • Belgio
  • Bulgaria
  • Cipro
  • Croazia
  • Repubblica Ceca
  • Danimarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Germania
  • Grecia
  • Irlanda
  • Italia
  • Lettonia
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Malta
  • Paesi Bassi
  • Polonia
  • Portogallo
  • Regno Unito
  • Romania
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Spagna
  • Svezia
  • Ungheria
  1. All’interno dei paesi firmatari dello Spazio Economico Europeo (SEE): Stati Membri UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia (EFTA).
  2. All’interno della Svizzera (EFTA).

Poi esiste un altro gruppo di paesi nei quali non è applicato il Regolamento 561/06, bensì un accordo chiamato AETR (oppure AETS), che attualmente è completamente allineato con il Regolamento Europeo.

Questi paesi sono:

  • Albania
  • Andorra
  • Armenia
  • Azerbaigian
  • Bielorussia
  • Bosnia-Erzegovina
  • Georgia
  • Kazakistan
  • Macedonia
  • Principato di Monaco
  • Moldova
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Montenegro
  • Tagikistan
  • Turchia
  • Turkmenistan
  • Ucraina
  • Uzbekistan

 

MAPPA RIASSUNTIVA

 

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Nell’ambito dell’attività lavorativa quotidiana possono accadere degli imprevisti, nel settore dell’Autotrasporto in particolare gli imprevisti sono quasi all’ordine del giorno (un rallentamento in autostrada a causa di un incidente, un ritardo durante il carico ecc.)

Ma cosa fare se l’imprevisto è causato dallo strumento di controllo? In poche parole cosa dobbiamo fare se improvvisamente ci rendiamo conto che abbiamo il cronotachigrafo guasto?

Art. 37 REG 165/2014

Procedure in caso di funzionamento difettoso dell’apparecchio

“1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un tachigrafo, l’impresa di trasporto deve farlo riparare da un installatore o da un’officina autorizzati, non appena le circostanze lo consentano.

Se il ritorno alla sede dell’impresa di trasporto può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo:

a) sul foglio o sui fogli di registrazione; oppure

b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione"

 

IN SINTESI:

Se il tachigrafo si rompe per poter continuare il viaggio ed evitare sanzioni è necessario riportare MANUALMENTE sul disco o dietro la stampata del tachigrafo digitale le attività e poi provvedere a riparare quanto prima Il  tachigrafo presso un centro tecnico autorizzato.

 

ESEMPIO CON STAMPATA – TACHIGRAFO DIGITALE 

 

 

ESEMPIO CON DISCO – TACHIGRAFO ANALOGICO

 

A che sanzioni vado incontro se non provvedo a segnalare manuale le attività e circola con crono non funzionante?

 

CONDUCENTE: ART 179 C. 2 E 9 

sanzione da 848 € a 3393,00 €

10 PUNTI CQC sospensione patente da 15 gg a 3 mesi

Pagamento entro 5 giorni: 1696.50 €

 

TITOLARE DELLA LICENZA – SE DIVERSO DAL CONDUCENTE ART. 179 C. 3

Sanzione da 814 € a 3260 €

Pagamento entro 5 giorni: 569.80 €

Oltre 60 gg: 1630 €

Alla terza violazione in un anno sospensione della licenza.

 

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Dall’uscita del DD 215 2016  recante, disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici, sembra che la materia CRONOTACHIGRAFO E TEMPI DI GUIDA sia UNA NOVITÀ.

Ebbene il tachigrafo digitale non è una novità, infatti quest’anno a maggio compie 11 anni (addirittura il primo regolamento che introduce il tachigrafo digitale risale al 1998 REG. 2195/1998), molto spesso ci dimentichiamo di tutto ciò.

Abbiamo già avuto modo di ricordare, ma lo ribadiamo, che La formazione del personale conducente sull'utilizzo del cronotachigrafo digitale è un obbligo per le aziende previsto dal Decreto Ministeriale del 31 marzo 2006 art. 2 (Vedi Decreto)

Detto questo, e dato per certo che il corso non è obbligatorio, in quanto è la stessa circolare che lo dice, ci siamo posti un’ulteriore domanda  (che forse è quello che interessa di più): Ma fare il corso toglie definitivamente la responsabilità ex art. 174 c 14 all’impresa?

Art. 174.14 “L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.305,00 (da euro 436,00 a euro 1.740,00 se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07:00)per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”

Secondo il Decreto, costituisce valido motivo per superare la presunzione di omessa vigilanza

  • La partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore
  • Effettuare attività di Istruzione
  • Effettuare, da parte dell’impresa ,attività di controllo ogni 3 mesi

Tuttavia, la circolare parla di “piena discrezionalità di valutazione riservata All’Autorità di controllo”.

Dunque il Decreto parla di

  1. Corso Di formazione
  2. Oneri di Istruzione
  3. Attività di controllo

Per cui le aziende e chi organizza i corsi devono assolvere questi tre punti; NON BASTA IL SEMPLICE CORSO bisogna attivare tutta l’attività FORMAZIONE-ISTRUZIONE-CONTROLLO, tuttociò può costituire elemento di valutazione per dimostrare l’esatto adempimento della prescrizione si cui all’art. 174 c 14 cds

 

Quindi il 174.c14 RELATIVO ALLA RESPONABILITÀ DELL’IMPRESA? RIMANE UGUALE? SI

La Circolare in materia di Corsi sul Cronotachigrafo è stata emanata dal Ministero dei Trasporti, per cui fino all’emissione di una circolare da parte del Ministero dell’Interno, che darà le linee guida agli operatori su strada in merito ai controlli, Le forze dell’ordine applicheranno ancora l’art 174 c 14  come sempre.

In conclusione, in attesa di una Circolare da parte del Ministero dell’Interno La responsabilità dell’Impresa ex art 174 c. 14 RIMANE ASSOLUTAMENTE INVARIATA.

 

Alleghiamo al presente articolo un’interessante approfondimento dell’Ufficio Studi Asaps.

Scarica la risposta al quesito da noi posto ad Asaps

 

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Il 13 febbraio 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato una circolare esplicativa in merito al DD 215 DEL 12 DICEMBRE 2016 recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici.

Da sempre il tema della formazione è molto dibattuto in quanto da molte imprese è visto come una “perdita di tempo”, da altre come un “investimento “ in prevenzione, le opinioni sono varie e a volte contrastanti.

In questi anni abbiamo incontrato e fatto formazione a migliaia di conducenti presso centinaia di imprese, le quali hanno capito l’importanza della formazione sul cronotachigrafo non tanto per “togliersi una responsabilità” bensì per prevenire molto spesso infrazioni assolutamente prevedibili.

Dall’esperienza maturata e dalla miriade di dati tachigrafici analizzati, possiamo dire con assoluta certezza che normalmente circa il 70% delle sanzioni in materia di tempi di guida e riposo sono dovute al fatto che i conducenti non sanno utilizzare nella maniera corretta il tachigrafo digitale, ma questo non per dare colpe particolari anzi, forse perché nessuno ha mai spiegato in maniera chiara e precisa il funzionamento di questo strumento ritenuto da molti un po’ “diabolico”.

La materia di per se è un po’ complicata ma cercando di spiegare le cose in maniera semplice si possono risolvere tantissimi dubbi che portano spesso a sanzioni.

 

Apri il PDF qui sotto per la spiegazione completa su tutti i punti principali del nuovo Decreto.

SCARICA LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Questa settimana vorremo fare chiarezza in merito ad una domanda che ci viene posta molto spesso.

Le leggende metropolitane sono veramente tante e soprattutto in questo ambito, ma la maggior parte si rivelano essere false (e noi siamo qui apposta per scovarle!).

Un consiglio che possiamo dare è che esiste un regolamento, il 561/06, che per quanto rigido e “severo” possa presentarsi, da delle linee guida da seguire chiare ed inequivocabili.

 

Andiamo assieme a dare un’occhiata innanzitutto alla definizione di “interruzione” che noi più comunemente chiamiamo “pausa”.

L’art 4 lett. d) Reg. 561/06

«interruzione» (pausa): ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”

 

In che modo effettuate le interruzioni?

Art. 7 REG. 561/06

“Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.”

 

Come si può notare, il regolamento mi dice QUANTE pause devo effettuare MA NON QUANDO.

L’unica cosa che ci si deve ricordare è la sequenza delle pause

 

GUIDA CONTINUA di 4 ore 30 minuti – ALMENO (non meno di) 45 minuti

 

GUIDA FRAZIONATA – almeno 15 minuti e almeno 30 minuti

 

MAI INVERTIRE!  30+15

Se la prima pausa eseguita è di 30 minuti anche la secondo pausa va fatto di almeno 30 minuti.

LA PRIMA PAUSA DI 15 MINUTI SI PUO' FARE ANCHE DOPO 1 SOLO MINUTO MINUTO DI GUIDA!!!

 

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In caso di guida in multipresenza (cioè con piu’ di un autista a bordo) ho l’obbligo di inserire entrambe le schede dei conducenti nel cronotachigrafo? A che sanzione vado incontro se non le inserisco entrambe?

Iniziamo dalla normativa

DEFINIZIONE DI MULTIPRESENZA: Art. 4 lett. O) Reg. 561/06

“Si parla di multipresenza  quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.  Per la prima ora di multipresenza la presenza di un  secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria”.

 

A che sanzione vado incontro se non inserisco entrambe le schede?

Art. 19 legge 727/78  ( art. 34, par. 4, Reg. UE 165/2014)

“Il conducente del veicolo sopra indicato munito di apparecchio di controllo del tipo digitale, in presenza di un secondo conducente a bordo, circolava omettendo di inserire nell’apposita fessura del tachigrafo la seconda scheda conducente”

Sanzione Amministrativa da € 52,00 a € 102,00

Pagamento Entro 60 gg € 52,00

Pagamento Ridotto del 30% € 36,40  (N.B. la sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione)

 

La prossima settimana approfondiremo l’argomento della MULTIPRESENZA (come effettuare il riposo, tempi guida ecc.)…stay tuned!

 

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Durante i controlli su strada, molto spesso, al conducente viene chiesto di effettuare una stampa delle 24 ore di attività; questo permette di eseguire una prima analisi sull’attività svolta fino quel momento.

Ma cosa succede se al momento di effettuare la stampa mi accorgo di non avere la carta?

Nella fattispecie posso essere passibile di sanzione ai sensi dell’art 19 della legge 727/78

“ Il conducente del veicolo _____ dotato di Tachigrafo digitale___circolava in presenza di stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo”

Sanzione Amministrativa da 52,00 € a 102,00 €  pagamento ridotto 30%  € 36,40

Importante quindi avere sempre con se qualche rotolino di scorta.

 

Promemoria su come si effettua la stampa delle 24 ore del conducente

Vdo

1. Premere OK per visualizzare il menù quando il veicolo è fermo. Se il dispositivo non si accende è necessario girare la chiave del veicolo per accendere il quadro. Sul display appare il messaggio stampa conducente 1.

2. Conferma con OK per entrare nel menù di stampa del conducente

3. Conferma con OK per confermare la stampa delle 24h della scheda del conducente.

4. Selezionare, usando i tasti delle frecce, la data desiderata. Premere OK per confermare. La stampata uscirà dalla relativa fessura.

 

Scarica il PDF con la sequenza per VDO – Scarica

 

Stoneridge

1. Premere OK per visualizzare il menù quando il veicolo è fermo. Se il dispositivo non si accende è necessario girare la chiave del veicolo per accendere il quadro. Sul display appare il messaggio stampa

2. Conferma con OK per entrare nel menù di stampa

3. Conferma con OK per confermare la stampa delle 24h della scheda del conducente.

4. Selezionare, usando i tasti delle frecce, la scheda inserita nello slot 1 o 2 (opzione per la multipresenza). Premere OK per confermare.

5. Modificare la data usando i tasti delle frecce. Premere OK per confermare.

6. Premere OK per confermare la stampa. La stampata uscirà dalla relativa fessura.

 

Scarica il PDF con la sequenza per Stoneridge – Scarica

 

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Nelle ultime settimane alcuni nostri clienti, hanno avuto uno spiacevole inconveniente, e cioè quello di ricevere una sanzione;  Che novità voi direte.. si in effetti non è una grossa novità, quello che ha colpito però non è stato l’importo in se della sanzione, (€ 52,00 36,40 in caso di pagamento entro 5 giorni) ma la motivazione (che noi a volte diamo per scontata ma.. è prevista).

I verbali che abbiamo ricevuto in visione riportavano la seguente motivazione:

art. 19 legge 727/1978  “ Il conducente del veicolo __xxxx___ munito di apparecchio di controllo digitale ometteva di inserire manualmente nell’apparecchio di controllo il Simbolo del Paese di Inizio E/O fine lavoro

(L’articolo 19 della legge 727/78 punisce tutte le violazioni che concorrono al Regolamento CEE 3821/85 per il quale l’articolo 179 del cds non prevede espressamente alcuna sanzione) 

Nei nostri precedenti approfondimenti abbiamo spesso fatto notare come, tachigrafi più recenti creino meno problematiche ai conducenti rispetto a quelli di prima generazione (vedi ad esempio la regola del minuto LEGGI APPROFONDIMENTO).

Ma passiamo agli esempi pratici.

 

TACHIGRAFO VDO (Per capire la versione del tachigrafo VDO in vostro possesso CLICCA QUI

Per quanto riguarda il "Paese di Fine", per qualsiasi versione (da 1.0 a 2.2) nel momento in cui si estrae la carta, il tachigrafo mostra la schermata “nazione fine: I” (I = ITALIA)

Il problema sorge al momento dell’inserimento della carta quando si inizia un nuovo turno

Per i tachigrafi VDO da 1.0 a 1.3 una volta effettuata la corretta “logica di entrata”, e cioè la procedura di inserimento manuale, bisogna effettuare, PRIMA DI PARTIRE un ulteriore passaggio

1. Accedere al menù con OK

 

2. Selezionare con i tasti delle freccie  fino ad arrivare a "Entrata Conducente 1" premere ok e comparirà " Nazione di inizio:I " e premere OK

3. Selezionare con i tasti delle freccie la nazione desiderata e premere OK per confermare.

 

Per i tachigrafi da 1.0 a 1.3 SCARICA LA PROCEDURA COMPLETA

Per I tachigrafi da 1.4 a 2.2 invece, questa procedura viene fatta in automatico (VEDI PROCEDURA)

 

TACHIGRAFO STONERIDGE (Per capire la versione del tachigrafo Stoneridge in nostro possesso CLICCA QUI)

Per le versioni dalla REV. 7.2 in poi se la scheda viene inserita nel tachigrafo almeno 9 ore dopo l'ultima estrazione, al momento dell'inserimento comparirà in automatico il paese di Inizio (VEDI PROCEDURA)

Per le versioni precedenti alla REV. 7.2, al momento dell'inserimento della scheda bisogna procedere SEMPRE manualmente all'indicazione del paese di inizio.

 

N.B. In caso di dubbio inserire sempre manualmente il paese di inizio

1. Confermare con OK per visualizzare il menù quando il veicolo è fermo. Se il dispositivo non si accende è necessario girare la chiave del veicolo per accendere il quadro.

2. Premere con i tasti delle frecce finchè sul display appare il messaggio LUOGHI, quindi conferma con OK

3. Premere con i tasti delle frecce finchè sul display appare il messaggio LUOGO DI INIZIO, quindi conferma con OK

4. Selezionare la nazione desiderata utilizzando i tasti delle frecce. Premere OK per confermare. La nazione di partenza è stata salvata.

 

 

La stampata corretta deve sempre riportare la seguente dicitura

 

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Il 01 maggio di quest’ anno il tachigrafo digitale ha compiuto 10 anni;  infatti dal 01 maggio 2006 sui veicoli di nuova immatricolazione vige l'obbligo di installazione dei tachigrafi digitali.

I conducenti che hanno avuto a che fare con i dispositivi di prima generazione, purtroppo hanno incontrato inizalmente notevoli problematiche, dovute al fatto che i primi dispositivi digitali registravano attività di guida anche brevissime come se avessero la durata di un minuto, e questo per chi aveva una tipologia di trasporto come ad esempio “collettame” ( quindi tante" prese" e tante consegne) a fine giornata si traduceva con anche 45 min/1 ora di guida in piu' che in realtà non era stata effettuata.

 

Ma in cosa consiste al regola del minuto?

Secondo il regolamento 1266/2009  “ l’intero minuto sarà considerato come l’attività di maggiore durata verificatasi entro quel minuto”

In pratica le attività di guida effettuate sotto i 30 secondi non vengono considerate come guida (vedi esempio 1)

Nell’esempio il conducente stava effettuando un riposo ed è stato costretto a muovere il camion per 20 secondi.

Con la vecchia modalità di calcolo (Reg. CE 1360/2002) questi 20 secondi sono contati come 1 minuto intero.

Con la nuova modalità di calcolo (Reg. UE 1266/2009) del periodo di guida invece la medesima attività NON viene contata come guida ma come riposo continuato.

 

Un secondo esempio esplicativo è illustrato dall’esempio 2

In questo caso il conducente si è trovato in un incolonnamento stradale che ha comportato il movimento del mezzo diverse volte per periodi differenti.

Come si evince dalla figura:

– per i periodi di guida inferiori a 30 secondi la nuova modalità di calcolo li conteggia come attività di lavoro ( in quanto quando ci si ferma con il motore acceso il tachigrafo va automaticamente in modalità lavoro)

– l’unico periodo di 32 secondi di guida viene conteggiato come 1 minuto di guida effettiva.

Questo tipo di calcolo viene svolto in automatico sui tachigrafi “moderni” (quelli su veicoli immatricolati dal 01' ottobre 2011) mentre per quanto riguarda le versioni precedenti è compito delle autorità di controllo, calcolare o scartare i periodi di guida sotto i 30 secondi.

Infatti in base alla circolare Orot. N. 17598 del 22 luglio 2011 è prevista una tolleranza (fino a 15 minuti) nel calcolo a favore dei conducenti che utilizzano tachigrafi di prima generazione. (leggi punto circolare).

La tolleranza prevede che venga tolto "1 minuto" per ogni periodo di guida continuato dopo una sosta per un totale di 15 minuti su un periodo di 4 ore e 30. In pratica se in 4 ore e 30 faccio 15 fermate e di conseguenza 15 ripartenze e a causa del tachigrafo di prima generazione arrivo a 4 ore e 45 minuti di guida ( quindi 15 minuti in piu' rispetto alle 4 ore e 30) chi effettua il controllo deve sottrarre 1 minuto da ogni periodo di guida . ( se ho fatto 15 periodi di guida andranno depennati 15 minuti). ATTENZIONE VALE SOLO PER I TACHIGRAFI DI PRIMA GENERAZIONE. !!

 

Quali tachigrafi svolgono in automatico la regola del minuto?

Tachigrafi fino al 01 ottobre 2011 ( sono senza regola del minuto)

Tachigrafi dopo il 01 ottobre 2011 (hanno la regola del minuto)

IN PRATICA HANNO LA REGOLA DEL MINUTO :

– VDO: dalla versione 1.4 in poi

– Stoneridge: dalla versione SE5000 Exakt Rev. 7.3 in poi

Per capire di che versione è il tuo tachigrafo digiale scarica il pdf in fondo all’articolo

Si precisa che la regola del minuto può̀ essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e NON alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste effettuate.

 

Scarica il PDF su come individuare la versione del tuo tachigrafo digitale

VDO 

STONERIDGE

 

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A volte può succedere che a causa di un evento eccezionale, ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada ecc, si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Cosa fare in questi casi? manipolazioni che portano a rischi e pesanti sanzioni? La risposta è ovviamente negativa.

Il Regolamento 561/06 ha previsto all'art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni. 

L'art. 12 cita:

"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo). Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel  momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato"

 

Attenzione: 

L’Articolo 12 però non autorizza il conducente a derogare alle disposizioni del regolamento per motivi che siano conosciuti prima di intraprendere il viaggio; Esso infatti  ha lo scopo di consentire ai conducenti di gestire situazioni in cui, INASPETTATAMENTE, risulta impossibile rispettare le disposizioni su tempi di guida o riposo nel corso del viaggio, ovvero in situazioni di difficoltà inconsuete, inattese e indipendenti dalla volontà del conducente.

Esempio: coda a causa di incidente stradale in autostrada.

In questi casi il conducente DEVE documentare il superamento dei limiti temporali annotando, non appena raggiunge un luogo di sosta idoneo, i motivi che l’hanno resa necessaria su:

– foglio di registrazione (disco) in caso di tachigrafo analogico

 

Annotare deroghe eccezionali con TACHIGRAFO ANALOGICO

La deroga deve essere annotata manualmente nella parte posteriore del foglio di registrazione (disco) e il conducente deve indicare il motivo della deroga (compreso il luogo dove è successo)

 

 

Annotare deroghe eccezionali con TACHIGRAFO DIGITALE

La deroga deve essere annotata manualmente nella parte posteriore della stampa delle attività e il conducente deve indicare il motivo della deroga (compreso il luogo dove è successo)

 

 

In conclusione ci preme sottolineare che questo tipo di deroga costituisce un’eccezione e non la regola, il conducente infatti deve limitare questi eventi straordinari al tempo strettamente necessario a far fronte ad una SITUAZIONE ECCEZIONALE.

La stampa deve essere fatta "AL PIU' TARDI"  nel momento in cui si raggiunge un posto di sosta adeguato a mettersi in sicurezza.  ( quindi stampare qualche minuto dopo essersi fermati in sicurezza in modo da dare tempo al tachigrafo di memorizzare tutte le attività. 

 

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Questa settimana rispondiamo ad un quesito che genera spesso confusione e preoccupazione tra gli addetti ai lavori ma che in realtà è di facile interpretazione.

QUESITO

Cosa succede e in quale sanzione incorro se sbaglio ad inserire il riposo notturno quando prendo in mano il veicolo? Cioè se invece di confermare il “lettino” confermo “martelletti”? E con il tachigrafo analogico invece?

 

RISPOSTA

Come bene noto, ad inizio giornata il conducente deve inserire la carta del conducente nel tachigrafo e successivamente deve confermare (oltre al paese di inizio viaggio e l’ora locale del Paese) attività compiute dall’ultima estrazione fino al momento dell’inserimento della scheda. ( in merito a questo argomento, gia' trattato nelle news precedenti clicca qui )

 

A volte per una semplice distrazione può accadere che invece di confermare “lettino” e quindi “riposo” venga per sbaglio confermato “martelletti” (vale a dire lavoro).

Un errore di questo tipo indicherebbe un “mancato riposo” e quindi una sanzione elevata, in quanto nel tachigrafo abbiamo giustificato l’attività trascorsa dal momento in cui abbiamo tolto la scheda al momento in cui l’abbiamo inserita come LAVORO. (LINEA VERDE NEL GRAFICO)

Di fatto però il veicolo è stato fermo e noi abbiamo riposato ma ci siamo “semplicemente” sbagliati. Questo però non ci esime da sanzioni.

 

 

Nella fattispecie verremo sanzionati ai sensi dell’art Art. 19 Legge n 727/78

Conducente del veicolo sopra indicato munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava :

– Non azionando correttamente il dispositivo di commutazione per la registrazione dei vari tempi di attività

– Omettendo l’ indicazione dell’attività compiuta prima dell’inserimento della carta (dall’ultima estrazione)”

  

 

Per quanto riguarda invece i tachigrafi analogici, il conducente è obbligato a registrare manualmente sul retro dei dischi tachigrafici le attività svolte fuori dal veicolo. (Per l’approfondimento su come compilare il retro del disco clicca qui)

Una mancata registrazione manuale comporta anche essa una violazione dell’ Art. 19 Legge n 727/78 – Omissione e irregolarità sui fogli di registrazione dei tachigrafi analogici.

L’articolo cita:

Conducente del veicolo sopra indicato munito di tachigrafo analogico circolava, in violazione dell’art…

– senza aver riportato a mano i gruppi di tempi relativi ad altri lavori, riposo o disponibilità, trascorsi fuori del veicolo

 

 

SANZIONE

Per entrambi i tachigrafi la sanzione implica:

52 € di multa

0 punti della patente

– Limiti edittali: 52 – 100 €

– Riduzione: 36,40 € con pagamento entro 5 giorni

 

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I tachigrafi digitali utilizzano la data e l’ora UTC (Universal Time Coorinate = Tempo Universale Coordinato), che sono usate su tutti i dati dell’apparecchio di controllo comprese le stampate prodotte.

In Italia, l’orario locale rispetto al tempo UTC è:

1 ora avanti nel periodo in cui vige l’orario solare

2 ore avanti, durante il periodo in cui vige l’orario legale (dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre)

Per agevolare il conducente, le ultime versioni dei tachigrafi digitali permettono di visualizzare l’ora locale nel display standard, e modificarla quando necessario. Il conducente vede l’ora locale che lui stesso ha impostato solo nella schermata standard, in tutte le altre schermate del display l’ora visualizzata è UTC, compresa quella per gli inserimenti manuali. L’ora locale si distingue dall’UTC grazie alla di un pallino nero (vedi figura)

   

 

Sempre da ricordare quindi che in regime di ora solare, l’ora UTC del dispositivo sarà sempre 1 ora in meno rispetto all’ora italiana. In regime di ora legale invece sarà sempre di 2 ore in meno.

In conclusione:

l’orario UTC rimane sempre lo stesso in base ai periodi dell’anno

l’orario locale italiano varia e può essere impostato dal conducente ogni volta che cambia l’ora legale.

 

Come cambiare l'ora locale sul tachigrafo?

Sul nostro negozio online è possibile acquistare in versione digitale le istruzioni su come cambiare l'ora locale sul tachigrafo digitale sia con marca VDO che STONERIDGE.

Clicca sull'icona qui sotto per scorprirne di più

 

 

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Negli articoli precedenti abbiamo affrontato l’argomento dell’omicidio stradale focalizzandoci principalmente sul reato di omicidio (base e aggravato) e sulle lesioni personali lievi e gravi, questa settimana invece il nostro approfondimento sarà incentrato sull’omissione di soccorso.

OMISSIONE DI SOCCORSO

L’utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a coloro che hanno eventualmente subito danni alla persona.

 

A) PER CHI NON SI FERMA IN CASO DI INCIDENTE CON DANNI SOLO A COSE:

sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 296 a €1183,00 (in casi particolari anche sospensione patente)

 

B) PER CHI NON SI FERMA CON DANNI ALLE PERSONE:

– sanzione penale: reclusione da 6 mesi a 3 anni

– sanzione amministrativa: sospensione patente guida da 1 a 3 anni

– arresto facoltativo: si (non se si mette a disposizione entro le 24 ore)

 

C) PER CHI NON PRESTA ASSISTENZA OCCORRENTE ALLE PERSONE FERITE:

– sanzione penale: reclusione da 1 a 3 anni

– sanzione amministrativa: sospensione patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni

– arresto facoltativo: si (no se si mette a disposizione entro le 24 ore)

 

D) PER CHI NON SI FERMA E SI ADOPERA IN CASO DI DANNO O MORTE AD ANIMALI RICONDUCIBILE ALLA SUA CONDOTTA

– sanzione amministrativa: somma da €413 a €1656,00

 

E) PER CHI E’ COINVOLTO IN UN INCIDENTE CON DANNO AD ANIMALI E NON PONE IN ESSERE MISURE PER UN PRONTO INTERVENTO

– sanzione amministrativa: somma da € 83 a €331

 

Articolo e contenuti scritti da:

Avv. Anastasia Righetti – righettianastasia@gmail.com – Verona

 

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A seguito di diverse richieste di chiarimento da parte dei nostri clienti rendiamo pubblico il seguente quesito…

QUESITO

Se un’azienda ha SOLO mezzi con tachigrafo analogico, i conducenti sono obbligati ad avere la scheda tachigrafica?

 

RISPOSTA

In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che l’obbligo di  essere muniti della carta tachigrafica vige solo per i conducenti di veicoli  muniti di tachigrafo digitale.

Se un’impresa ha un parco veicolare costituito solo da veicoli muniti di tachigrafo analogico, il conducente deve utilizzare correttamente i fogli di registrazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamenti UE n. 165/201e CE n. 561/2006, ma non deve essere munito obbligatoriamente anche di carta tachigrafica (per digitale).

 

Fonte: ASAPS

 

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Nell’articolo precedente abbiamo affrontato l’argomento dell’omicidio stradale focalizzandoci principalmente sul reato di omicidio (base e aggravato), questa settimana invece il nostro approfondimento sarà incentrato sulle lesioni personali lievi e gravi.

Rimandiamo alla prossima settimana le lesioni gravissime e l’omissione di soccorso… stay tuned…

 

LESIONI PERSONALI

Le lesioni si differenziano in 4 tipi:

  • lievissime (inferiori ai 20 giorni)
  • lievi (tra i 20 e i 40 giorni)
  • gravi (superiori ai 40 giorni)
  • gravissime: per lesioni gravissime si intendono lesioni che possono importare:
    • una malattia certamente o probabilmente insanabile
    • la perdita di un senso
    • la perdita di un arto
    • la deformazione o lo sfregio permanente del viso

La nuova legge prende in considerazione solo i casi di lesioni gravi e gravissime e quindi in tutti quei casi in cui, violando le norme stradali, si causa la lesione lieve o lievissima di una persona non si applica il nuovo articolo 590 bis cp ma la vecchia normativa di cui all’art. 590 cp.

 

1. LESIONI LIEVI o LIEVISSIME  (art. 590 cp)

– sanzione penale: reclusione fino a 3 mesi o multa fin a €309

– sanzione amministrativa: sospensione della patente da 15 giorni ad 1 anno (nel caso di revoca devono passare 3 anni prima di poter conseguire una nuova patente)

– arresto in flagranza: non consentito

– procedibilità: a querela di parte. Ciò significa che inizierà un procedimento penale solo se la vittima sporge denuncia querela verso il responsabile o corresponsabile del sinistro.

 

2. LESIONI PERSONALI GRAVI (superiori ai 40 giorni di malattia) – ipotesi base

– sanzione penale: reclusione da tre mesi ad un anno

– sanzioni amministrativa: revoca patente (devono passare 5 anni prima di poter conseguirla nuovamente; 10 in caso di condanna precedente e 12 anni in caso di fuga)

– arresto in flagranza: no

– procedibilità: ufficio

 

3) LESIONI STRADALI COLPOSE GRAVI aggravate da condotte particolarmente imprudenti quali:

– chi conduce un veicolo a motore  che in centro urbano proceda ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita  e su strade extraurbane ad una velocità superire di 50 km/h rispetto a quella massima consentita ( utilissimo in questo caso l’operazione di scarico dei dati del tachigrafo; l’utilizzo di altri mezzi sia omologati sia non omologati)

– chi conduce un veicolo a motore e  attraversa una intersezione con semaforo rosso

– chi conduce veicolo a motore e circola contromano

– chi conduce un veicolo a motore e esegue una manovra di inversione di senso di marcia in prossimità di dossi, intersezioni , curve

– chi conduce veicolo ed esegua una manovra di sorpasso  in corrispondenza di attraversamento pedonale

– chi conduce un veicolo e esegue una manovra di sorpasso in presenza di striscia continua.

– sanzione penale: da 1 anno  e 6 mesi a 3 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (  è possibile conseguirla passati 5 anni; 10 anni in caso di precedente condanna; 12 in caso di fuga  od omissione di soccorso)

– arresto in flagranza: consentito se il responsabile omette di fermarsi e prestare soccorso e  si dà alla fuga

– procedibilità: ufficio (si apre il procedimento penale automaticamente indipendentemente dal fatto che la vittima lo voglia o no)

 

4) LESIONI PERSONALI GRAVI aggravate DALL’ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE  con TASSO ALCOLEMICO compreso tra  0,8 e 1,5 ( non riguarda gli autisti professionali)

– sanzione penale:reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (devono passare 5 anni  prima di poter conseguirla nuovamente; 10 anni in caso di precedenti condanne; 12 anni in caso di fuga)

– arresto in flagranza di reato: non consentito tranne il caso in cui il responsabile ometta di fermarsi e prestare soccorso e si dia alla  di fuga.

– procedibilità: ufficio (si apre automaticamente il procedimento penale anche le la vittima non ha sporto querela)

 

5)  LESIONI PERSOBALI GRAVI AGGRAVATE dall’ALTERAZIONE del conducente che si trova

– alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oppure

– in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5

– autisti professionali o di mezzi pesanti  con uno stato di ebbrezza medio ovvero tra 0,8 e 1,5.

E’ importante specificare che questa ipotesi non si applica alla persona di professione camionista ma a colui che sta esercitando la professione di camionista. (come spiegato per l’omicidio stradale)

– sanzione penale: reclusione da 3 a 5 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (si può conseguire una nuova patente dopo 5 anni, 10 in caso di precedente condanna, 12 in caso di fuga)

– arresto in flagranza: no, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso

– procedibilità: ufficio (si apre automaticamente il procedimento penale)

 

 

Aumenti di pena possibili per tutte le fattispecie descritte sopra:

1. se il conducente si dà alla fuga: la pena è aumentata da 1 terzo ai due terzi  e non può essere inferiore ai 3 anni

2. se il fatto è commesso da persona  non munita di patente, con patente revocata o con veicolo di proprietà non assicurato

3. cagiona le lesioni  a più persone vi è un aumento fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7

Diminuzione

Nell’ipotesi in cui  ai commi precedenti  qualora l’evento non sia  esclusiva conseguenza  dell’azione o omissione  del colpevole la pena è diminuita fino alla metà

 

 

Articolo e contenuti scritti da:

Avv. Anastasia Righetti – righettianastasia@gmail.com – Verona

 

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La legge 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nell’ordinamento giuridico due nuovi reati:

1) l’omicidio stradale (art. 589 bis)

2) lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 bis)

 

Iniziamo dal reato punito più severamente ovvero dall’omicidio stradale

 

OMICIDIO STRADALE (ART. 589 BIS CP)

Il nuovo reato prevede la punizione, a titolo di colpa, del conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa di morte, con la pena della reclusione di diversa entità a seconda della presenza di particolari aggravanti.

La norma parla di chiunque cagioni per colpa  la norma di una persona violando le norme del codice stradale: ciò significa che la nuova normativa si applica tanto al camionista, all’automobilista, al ciclista, al pedone e a coloro  che non costruiscono, ad esempio, le strade a norma di legge o ne omettano la manutenzione a norma di legge cagionando così la morte di qualche utente.

 

1) OMICIDIO STRADALE – IPOTESI BASE

sanzione penale: è prevista la pena della reclusione da due a sette anni.

sanzione amministrativa: revoca della patente (devono passare 5 anni prima di poter conseguirla nuovamente o addirittura dopo 10 anni in caso di precedente condanna o 12 anni in caso di fuga)

arresto in flagranza di reato: facoltativo  (significa che le forze dell’ordine non hanno l’obbligo di arrestare, ma solo la facoltà)

 

2) OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO DA CONDOTTE PARTICOLARMENTE IMPRUDENTI

– chi conduce un veicolo a motore  che in centro urbano proceda ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e su strade extraurbane ad una velocità superiore di 50 km/h rispetto a quella massima consentita (utilissimo in questo caso l’operazione di scarico dei dati del tachigrafo; l’utilizzo di altri mezzi sia omologati sia non omologati)

– chi conduce un veicolo a motore e attraversa una intersezione con semaforo rosso;

– chi conduce veicolo a motore e circola contromano;

– chi conduce un veicolo a motore e esegue una manovra di inversione di senso di marcia in prossimità di dossi, intersezioni, curve;

– chi conduce veicolo ed esegua una manovra di sorpasso  in corrispondenza di attraversamento pedonale;

– chi conduce un veicolo e esegue una manovra di sorpasso in presenza di striscia continua;

– sanzione penale: da 5 a 10 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (è possibile conseguirla passati 10 anni; in caso di precedente condanna dopo 20; in caso di fuga dopo 30)

arresto in flagranza: facoltativo

 

3) OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO DALL’ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE CON tasso alcolemico COMPRESO tra  0,8 e 1,5 (non riguarda gli autisti professionali)

– sanzione penale: reclusione da 5 a 10 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (devono passare 15 anni  prima di poter conseguirla nuovamente; 20 anni in caso di precedenti condanne; 30 anni in caso di fuga)

– arresto in flagranza di reato: facoltativo

 

3) OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO DALL’ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE

– alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

– in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5;

– autisti professionali o di mezzi pesanti con uno stato di ebbrezza medio ovvero tra 0,8 e 1,5.

E’ importante specificare che questa ipotesi non si applica alla persona di professione camionista, ma a colui che sta esercitando la professione di camionista. Ad esempio se un camionista sta guidando la propria auto per andare al cinema e causa un omicidio stradale e gli è riscontrato un tasso alcolemico pari 0,82 non si applica questa aggravante in quanto è un conducente ordinario a tutti gli effetti.

– sanzione penale: è prevista la pena da 8 a 12 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (si può conseguire una nuova patente dopo 15 anni, 20 in caso di precedente condanna, 30 in caso di fuga)

– arresto in flagranza: obbligatorio (non vi è possibilità di scelta per gli agenti: devono procedere con l’arresto)

 

Aumenti di pena possibili per tutte le fattispecie descritte sopra

– se il conducente si dà alla fuga: la pena è aumentata da 1 terzo ai due terzi  e non può essere inferiore ai 5 anni

– se il fatto è commesso da persona non munita di patente, con patente revocata o con veicolo di proprietà non assicurato

– cagiona la morte di più persone o la morte di una e le lesioni di altra

 

Diminuzione

Nell’ipotesi in cui ai commi precedenti qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.

 

Per le lesioni gravi, gravissime e omissione di soccorso si rimanda all’articolo che verrà pubblicato la prossima settimana… stay tuned

 

Articolo e contenuti scritti da:

Avv. Anastasia Righetti – righettianastasia@gmail.com – Verona

 

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Il tachigrafo digitale registra i dati relativi all’attività di guida sulla memoria della carta tachigrafica per 1 anno. Il tachigrafo digitale ha inoltre, una sua memoria dati diversa da quella della carta tachigrafica, dove sono registrate le informazioni relative agli ultimi 365 giorni di funzionamento.

Tra le diverse informazioni registrate sono comprese anche le guide senza scheda tachigrafica.

Fig.1 – Pittogramma Guida Senza Scheda

Pittogramma Guida Senza Scheda

 

In particolare vengono registrati:

– l’evento con durata maggiore per gli ultimi 10 giorni

– i 5 eventi che hanno avuto più lunga durata negli ultimi 365 giorni.

Per ogni evento relativo alla guida senza scheda vengono registrati:

– data e ora di inizio evento

– data e ora di fine evento

– tipo, numero delle carte e Stato membro emittente della carta inserita dopo l’inizio o prima della fine dell'evento

– numero di eventi simili nel giorno in cui si è manifestato questo evento.

 

Una sintesi di queste informazioni viene riportata su ogni stampata giornaliera del conducente nella sezione degli eventi (!) del veicolo e rimarrà indicata sulla stampata giornaliera fino allo scadere dei 365 giorni (vedi figura sotto).

 

A volte sulla stampata vengono riportati anche periodi di guida senza scheda di un paio di secondi. In questi specifici casi il conducente e/o l’azienda non rischiano sanzioni ma dev’essere comunque prestata la massima attenzione perché potenzialmente sanzionabili (soprattutto all’estero).

 

Sanzioni

La guida senza scheda è considerata una violazione molto grave. Il conducente infatti deve inserire la carta del conducente dal momento in cui prende in consegna il veicolo e deve ritirarlo solo alla fine del periodo di guida giornaliero o, comunque quando il veicolo esce dalla sua disponibilità perché riconsegnato o passato ad altro conducente.

 

Specifiche di sanzione

Codice della Strada: Art. 179 commi 2 e 9

Sanzione: da € 848 a € 3.393 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: € 1.696)

Punti: 10 dalla CQC

Sanzione Accessoria: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi.

 

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La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un beneficio per chi acquista beni strumentali nuovi, tra i quali rientrano anche gli automezzi per autotrasportatori, riconoscendone ai fini fiscali un maggior valore pari al 40% rispetto al prezzo di acquisto.

In estrema sintesi, se ad esempio viene acquistato un bene al prezzo di Euro 10.000, ai fini fiscali tale acquisto vale 14.000 Euro, andando così ad incrementare il valore fiscale degli ammortamenti o dei canoni di leasing.

Per le società soggette ad Ires (srl e spa non in trasparenza fiscale), questo si traduce in un risparmio di imposte aggiuntivo pari al 11% del valore del bene. Per imprese e professionisti soggetti ad Irpef il risparmio in percentuale dipende dal reddito dichiarato in quanto le percentuali si applicano a scaglioni.

L’agevolazione ha effetto anche sui contributi previdenziali eventualmente corrisposti dai titolari dell’azienda o dai soci lavoratori (iscritti alle gestioni artigiani, commercianti, gestione separata o singole casse professionali).

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31dicembre 2016, sia per imprese che per lavoratori autonomi.

I beni strumentali devono essere nuovi e sono esclusi i terreni, fabbricati, costruzioni e comunque i beni che hanno un coefficiente fiscale di ammortamento inferiore al 6,5%.

I beni possono essere acquisiti sia in proprietà (anche tramite finanziamento) che in leasing, mentre restano esclusi dal beneficio i beni utilizzati a noleggio.

Considerato che l’agevolazione termina il 31 dicembre 2016, è necessario porre attenzione a tale data e verificare attentamente gli acquisti effettuati a ridosso della scadenza, ricordando che per gli acquisti in proprietà vale normalmente la regola della data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data di effetto del passaggio di proprietà.

In caso di leasing si deve porre attenzione all’eventuale data del collaudo spesso contenuta nel contratto di leasing in quanto la stessa diviene rilevante per verificare il rispetto del termine del 31/12/2016 per ottenere l’agevolazione.

Il riconoscimento del maggior valore fiscale del 40% rispetto al prezzo realmente pagato non ha valenza per il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze da cessione.

L’agevolazione si applica anche all’acquisto di autocarri e autovetture a deducibilità limitata. Per le autovetture viene anche innalzata la soglia massima fiscalmente rilevante, passando da Euro 18.076 a Euro 25.306 per la generalità delle aziende e da Euro 25.823 a 36.152 per gli agenti di commercio, sui quali applicare poi i limiti di deducibilità rispettivamente del 20% e del 80%.

 

Dalle ultime esternazioni del Governo sembra che sia intenzione dello stesso prorogare l’agevolazione anche al 2017 ma si dovrà attendere la Legge di Stabilità di fine anno per conoscere i termini di questa eventuale proroga e le modifiche eventualmente apportate rispetto all’attuale agevolazione.

 

Si ricorda che ad oggi sono esauriti i fondi per l’ulteriore agevolazione cosiddetta “Sabatini”, per cui, a meno di un rifinanziamento della stessa, non è più possibile presentare richiesta anche per tale contributo.

 

INCENTIVO SPECIFICO ACQUISTO MEZZI PER AUTOTRASPORTATORI

La Gazzetta Ufficiale numero 216 del 15 settembre 2016 ha pubblicato i decreti del ministero dei Trasporti che stabiliscono le modalità di erogazione dei contributi per gli acquisti di veicoli industriali a basso impatto ambientale e unità di carico intermodali.

Sono stati messi a disposizione contributi per Euro 25.000.000 a favore degli autotrasportatori iscritti al registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva al 15 settembre 2016 ed ultimati entro il 15 aprile 2017.

In particolare sono stati resi disponibili contributi per:

  • Radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate. Il contributo massimo per ogni veicolo radiato è pari ad Euro 7.000;
  • Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
  • Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;
  • Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

 

Per avere informazioni complete riguardo i contributi vi invitiamo a consultare gli allegato sotto:

– DECRETO 19 luglio 2016

– DECRETO 7 settembre 2016

– Come funzionano i contributi 2016 per investimenti nell’autotrasporto?

 

Articolo e contenuti scritti da:

Dott. Flavio Frezza – Commercialista

frezza@studiocpr.com – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

 

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Il tachigrafo analogico è in grado di scrivere in modo automatico sul foglio di registrazione (disco) una serie di attività (tempi di guida, distanze, ecc.), tuttavia in alcuni casi il conducente è obbligato ad annotare manualmente specifiche informazioni per documentare la sua attività di guida. In particolare, ciò accade in due casi:

– in caso di cambio del veicolo durante uno stesso periodo di guida;

– in caso di guasto del tachigrafo analogico.

 

Annotazione manuale in caso di cambio del veicolo

Se il conducente durante lo stesso periodo di guida cambia veicolo deve utilizzare lo stesso foglio di registrazione annotando sul retro del disco:

– ora di cambio del veicolo

– targa del nuovo veicolo

– chilometraggi dei due veicoli.

Il numero massimo di cambi consentiti sullo stesso foglio di registrazione sono 3.

 

Fig.1

N.B. Se il disco non è compatibile con il tachigrafo del nuovo veicolo, il conducente deve provvedere a cambiare foglio di registrazione portando con se il disco iniziale. Lo stesso deve fare il conducente che passa su un nuovo veicolo dotato di tachigrafo digitale.

 

Annotazione manuale in caso di avaria del tachigrafo

Se durante il viaggio il tachigrafo si guasta, il conducente deve provvedere quanto prima alla sua riparazione e segnare manualmente tutti i dati relativi ai periodi di guida e riposo.

Le attività vanno annotate manualmente sulla tabellina sul retro del disco (vedi figura 2):

– in orizzontale sono riportate le 24 ore di una giornata (sopra da mezzanotte fino a mezzogiorno, sotto da mezzogiorno fino a mezzanotte).

– in verticale sono riportate le diverse tipologie di attività: guida, altro tempo di lavoro, disponibilità e riposo (vedi figura 3)

N.B. Per dimostrare l’avaria e la relativa data di inizio basta esibire il disco dell’ultimo giorno in cui lo strumento era regolarmente funzionante.

 

Fig.2 / Fig.3

       

 

Sanzioni

La mancata annotazione manuale dei dati da inserire manualmente nel foglio di registrazione o l’impossibilità di esibire i fogli relativi alla giornata in corso comporta la violazione di cui all’Art. 19 della Legge n. 727/1978:

– Sanzione: 51€

– Sanzioni accessorie: non previste

– Pagamento entro 5gg: 35,70€

– Limiti Edittali: da 51€ a 100€

 

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Molto spesso ci arrivano segnalazioni e richieste di chiarimenti in merito a sanzioni elevate dalle forze dell'ordine perchè i dischi crontachigrafici non sono "completi" nella parte retrostante.

Cosa prevede la normativa? Quando e perchè devo completare il disco nel retro?

L’obbligo di registrazione del riposo giornaliero si riferisce all’Art. 15, paragrafo 2, del Regolamento CEE 3821/85 che riporta:

“Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:

a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità all’allegato I, essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio; …”

Dall’Articolo quindi si evince che i periodi di riposo giornaliero o settimanale vanno registrati SEMPRE manualmente con il simbolo del lettino, anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando a seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.

 

I periodi di riposo va annotato manualmente nella tabella che si trova sul retro del disco, sulla riga del lettino, inserendo:

– all’inizio di giornata lavorativa, una linea che va da mezzanotte all’ora di inizio guida

– alla fine giornata lavorativa, una linea che parte dall’ora in cui l’autista lascia il mezzo fino a mezzanotte.

 

  

 

SANZIONI

La mancata annotazione manuale dei tempi di riposo giornaliero e settimanale comporta la violazione di cui all’Art. 19 della Legge n. 727/1978:

– Sanzione: 51€

– Sanzioni accessorie: non previste

– Pagamento entro 5gg: 35,70€

– Limiti Edittali: da 51€ a 100€

 

FATE ATTENZIONE E BUON LAVORO!

 

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La Prescrizione e la decadenza, sono istituti giuridici spesso dimenticati dai contraenti di polizza ma ben conosciuti dalle compagnie di assicurazioni e quanto mai fondamentali per la definizione dei sinistri riguardanti le merci trasportate. In base alla tipologia di trasporto trattato aereo, mare o terrestre hanno caratteristiche e connotati ben diversi. La loro corretta gestione e applicazione può determinare riflessi positivi o negativi in caso di sinistro che cagioni un danno alle merci oggetto del trasporto.

 

Vediamo di seguito nel dettaglio cosa differenzia la prescrizione dalla decadenza e le ragioni che stanno alla base della loro diversità di disciplina normativa.

Prescrizione e decadenza

La PRESCRIZIONE è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). La prescrizione può essere sospesa ed interrotta, con idonei atti (esercizio del diritto, atto di citazione o qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore i.e. raccomandata a.r.) tuttavia un nuovo termine incomincia a decorrere.

La DECADENZA consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.).Se prima della scadenza del termine viene esercitato il diritto (notifica dell’atto di citazione) la decadenza è impedita.

 

Di seguito andiamo ad analizzare i principali tipi di prescrizione e decadenza:

Prescrizione e decadenza in ambito marittimo

● Nazionale: Art. 438 Cod. Nav.

   – PRESCRIZIONE 6 MESI SE ACQUE INTERNE

   – INTERRUZIONE CON RACCOMANDATA A.R.

● Internazionale: art. 3, n. 6, 4° comma della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico

   – DECADENZA: 1 ANNO INTERRUZIONE SOLO CON ATTO DI CITAZIONE, il vettore può tuttavia concedere delle proroghe del termine

 

Prescrizione e decadenza in ambito terrestre

● Nazionale: PRESCRIZIONE 1 ANNO

   – INTERRUZIONE CON RACCOMANDATA a.r;

 Internazionale: PRESCRIZIONE 18 MESI se il trasporto ha inizio o termine fuori dell’Europa;

● INTERNAZIONALE Art. 32 CMR: PRESCRIZIONE 1 ANNO O 3 ANNI in caso di DOLO e/o COLPA GRAVE

   – INTERRUZIONE CON RACCOMANDATA A.r.;

   – ex art. 32 CMR il decorso della prescrizione è sospeso dalla data di ricezione della richiesta risarcitoria fino al momento in cui il vettore respinge il reclamo e restituisce la documentazione allegata alla raccomandata.

 

Dall’analisi delle diverse tipologie di trasporto che nella pratica si presentano, i termini sia di prescrizione che di decadenza cambiano a seconda della tipologia del trasporto. Per capire meglio gli interessi in gioco è fondamentale analizzare il tema dall’angolo visuale sia del contrante di polizza/assicurato che compagnia di assicurazione. Per semplicità ci metteremo ad analizzare la prescrizione annuale prevista per i diritti nascenti dal contratto di trasporto nazionale così come previsto dall’art. 2951 del codice civile il quale testualmente stabilisce che:

“Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.”

 

Prima cosa da fare? Prestare attenzione ai termini di prescrizione…

La prima cosa da fare in caso di sinistro che coinvolga le merci trasportate e prestare attenzione ai termini di prescrizione.

Questo deve essere fatto su diversi fronti. Nei confronti della compagnia di assicurazione , nei confronti del vettore responsabile, nei confronti del cliente che addebita il danno.

 

Compagnia di assicurazione

Per quanto riguarda la compagnia di assicurazione è necessario una volta denunciato il sinistro, tenere monitorato il termine di prescrizione previsto in polizza di 2 anni. Invero se decorso (e non opportunamente interrotto tramite raccomandata a.r. / pec / fax) può veder pregiudicato il proprio diritto ad essere risarciti da parte delle compagnia di assicurazione.

 

Vettore responsabile

Con riferimento al vettore responsabile del danno in caso di subvezione, è fondamentale provvedere a redare e inviare una formale comunicazione di responsabilizzazione e di messa in mora del vettore, nella quale viene comunicata la sua integrale responsabilità per il danno occorso.

Questo è basilare per due ordini di motivi, che si intersecano con gli interessi della compagnia di assicurazione. Il primo, che questa comunicazione è indispensabile per poter addebitare il danno eventualmente direttamente al vettore in caso di mancata attivazione della copertura assicurativa. Il secondo motivo che nel caso si fosse denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione, tale comunicazione ha lo scopo primario di poter permettere agli assicuratori di tenere indenne il loro diritto alla rivalsa verso il vettore responsabile. Infatti la compagnia di assicurazione provvederà a liquidare il danno ed andrà a recuperare l’importo nei confronti del vettore responsabile. Circostanza quest’ultima difficilmente attuabile se fosse decorso il termine di prescrizione non potendo la compagnia di assicurazione agire in rivalsa. Con la conseguenza che la liquidazione del sinistro medesimo potrebbe essere compromessa. Di seguito alleghiamo un modello di lettera facsimile per chiarire ulteriormente il tema su come va predisposta

Cliente

Per quanto riguarda il cliente che addebita, anche qui va monitorato il termine di prescrizione. Infatti se il cliente non provvede ad interrompere la prescrizione nei termini previsti il trasportatore potrà eccepire il decorso del termine di un anno. E conseguentemente aver diritto a non pagare alcunché nei confronti del proprio cliente.

 

Per accedere all’approfondimento sulla costituzione in mora attraverso diffida scritta stragiudiziale consulta il pdf da il link qui sotto.

 

Articolo e contenuti scritti da:

Dott. Ivan Rigucci, consulente assicurativo specializzato nel mondo dei trasporti marittimi e terrestri.

Per info e approfondimenti: rigucciivan7@gmail.com

 

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Un conducente che guida un veicolo munito di tachigrafo digitale, deve registrare le proprie attività (guida, lavoro, disponibilità e riposo) sulla carta tachigrafica.

Essa è personale, ha una validità di cinque anni e non deve mai essere ceduta.

 

Che tipo di informazioni memorizza la carta tachigrafica del conducente?

La carta del conducente memorizza al suo interno:

– dati relativi ai veicoli impiegati

– dati relativi all’attività del conducente

– luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero

– anomalie e guasti del tachigrafo in cui è stata inserita

– attività di controllo svolte dalle forze di polizia

N.B. Quando si effettua lo scarico della scheda, quest’ultima non si “svuota”, viene creata semplicemente una copia che poi rimane nei dispositivi di scarico (chiavette ecc.) pronti da traferire sul PC.

Se si è sprovvisti, anche momentaneamente, della propria carta tachigrafica, non si deve in alcun modo utilizzare la carta di un altro conducente ma è necessario attenersi ad una serie di procedure a seconda delle situazioni.

L’art 29 del REG. 165/2014 e la NOTA ORIENTATIVA 8 specificano il comportamento da tenere nel caso di furto, smarrimento o mal funzionamento della carta tachigrafica

In particolare, riportiamo di seguito le situazioni “eccezionali” in cui è consentita la guida senza carta.

 

FURTO O SMARRIMENTO:

1. fare denuncia, entro 7 giorni, all’autorità di polizia al fine di poter avere l’autorizzazione ad ottenere il duplicato.

2. sempre entro 7 giorni, presentare una nuova richiesta alla Camera di Commercio

3. portare con se la copia della denuncia e la copia della domanda

4. nel frattempo segnalare dietro la stampata tutte le attività svolte per un periodo massimo di 15 giorni di calendario:

a. ad inizio turno compilare in tutti i suoi campi il retro della stampa e procedere nel corso della giornata con la compilazione di tutte le attività utilizzando la griglia dei tempi

b. a fine giornata fare una stampa delle attività del veicolo

 

MALFUNZIONAMENTO:

1. presentare una nuova richiesta alla Camera di Commercio consegnare la scheda difettosa

2. portare con se la copia della domanda

3. nel frattempo segnalare dietro la stampata tutte le attività svolte fino a che non arriva la nuova scheda e per un periodo massimo di 15 giorni di calendario::

a. ad inizio turno compilare in tutti i suoi campi il retro della stampa e procedere nel corso della giornata con la compilazione di tutte le attività utilizzando la griglia dei tempi

b. a fine giornata fare una stampa delle attività del veicolo

 

SCADENZA:

La fattispecie della scadenza della carta non è contemplata nel regolamento, per cui in linea di principio questo caso non potrebbe rientrare nelle “eccezioni”.

D’altra parte però siccome può succedere che ci si dimentichi che la carta sta per scadere consigliamo di seguire la seguente procedura.:

1. presentare domanda di rinnovo per scadenza alla Camera di Commercio al più tardi entro i 15 giorni lavorativi precedenti alla scadenza

2. fino a quando non viene ricevuta la nuova scheda tenere sul mezzo copia della domanda

3. nel frattempo segnalare dietro la stampata tutte le attività svolte fino a che non arriva la nuova scheda:

a. ad inizio turno compilare in tutti i suoi campi il retro della stampa e procedere nel corso della giornata con la compilazione di tutte le attività utilizzando la griglia dei tempi

b. a fine giornata fare una stampa delle attività del veicolo

In caso di controllo su strada sarà compito dell’organo di controllo valutare la situazione e la buona fede del conducente.

 

Qui di seguito le indicazioni sui campi da compilare sul retro della stampata

 

ALLEGATI

Art. 29 Reg. 165/2016 Estratto – scarica

Nota Orientativa – scarica

 

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Articoli:

34, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 165/2014, 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, 6, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 561/2006, 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE.

Chiarimento:

Al fine di garantire più rapidi, efficaci e completi controlli di conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, la normativa UE richiede che un conducente ed un’impresa di trasporto producano una serie completa di registrazioni delle attività del conducente per un periodo di tempo pertinente. A questo proposito l’articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 165/2014 richiede ai conducenti di utilizzare i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano e l’articolo 34, paragrafo 3, stabilisce che quando, a seguito dell’allontanamento dal veicolo, un conducente non è in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di altre mansioni, i tempi di disponibilità e periodi di interruzioni e riposo devono essere inseriti utilizzando i dispositivi manuali. Il secondo comma dell’articolo 34, paragrafo 3, vieta agli Stati membri di imporre l’uso del modulo attestante le attività del conducente mentre è lontano dal veicolo. Tuttavia, esso non vieta l’uso di tale modulo da parte dei conducenti al fine di attestare le attività quando sono lontani dal veicolo e quando era impossibile per loro registrare tali attività retroattivamente con inserimenti manuali. La logica alla base di questa disposizione è di evitare oneri non necessari per i conducenti e le imprese e per promuovere l’uso del tachigrafo come strumento principale per visualizzare, registrare, archiviare e stampare in dettaglio le attività dei conducenti ed i periodi di inattività.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 [sostituito dall’articolo 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014] un conducente deve essere in grado di produrre e presentare alle autorità competenti la serie completa di registrazioni tachigrafiche, compresi gli inserimenti manuali, per il giorno in corso ed i precedenti 28 giorni.

Tale obbligo è ribadito dall’articolo 6, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 561/2006, che richiede al conducente di registrare le altre mansioni ed i periodi di disponibilità di ogni giorno dal suo ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale e non solo dei giorni in cui il conducente esegue operazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Sarebbe in contrasto con gli obiettivi e lo spirito del regolamento se fossero necessarie solo le registrazioni per il giorno in cui viene eseguita la guida rientrante nel campo di applicazione del regolamento stesso. Infatti, le altre mansioni al di fuori del settore dei trasporti o la guida non rientrante nel campo di applicazione del regolamento possono anche incidere sull’affaticamento del conducente e successivamente compromettere la sicurezza stradale così come peggiorare la sua salute e le condizioni di lavoro.

L’articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE prevede che in alcune situazioni, quando il conducente era lontano dal veicolo, entro il periodo di 28 giorni, deve essere utilizzato un modulo elettronico e stampabile istituito con Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 [C (2009) 9895]. Questo modulo di “attestazione di attività” serve a registrare le informazioni che non potevano essere registrate nel tachigrafo tramite inserimenti manuali.

 

Attuazione pratica:

tutte le disposizioni sopra menzionate devono essere lette congiuntamente. Successivamente, si deve intendere che un conducente è obbligato a produrre e presentare la serie completa di registrazioni tachigrafiche per il giorno in corso ed i 28 giorni precedenti. Tali registrazioni devono coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida al di fuori dal campo di applicazione del regolamento, altre mansioni, ecc.) ed inattività (interruzioni, periodi di riposo, ferie annuali, assenze per malattia, ecc.) per ogni giorno. Quando, a seguito dell’allontanamento dal veicolo, non è possibile utilizzare il tachigrafo in ciascun giorno per registrare l’attività del conducente ed i periodi di inattività, questi devono essere registrati retroattivamente tramite inserimenti manuali il giorno in cui il conducente attiva il tachigrafo dopo il periodo nel quale è stato lontano dal veicolo.

Se, per motivi tecnici, tale registrazione retroattiva non è possibile (ad esempio, in caso di 1a generazione di tachigrafi digitali) o appare eccessivamente onerosa (ad esempio, il conducente stava lavorando al di fuori dal campo di applicazione del regolamento per un periodo più lungo precedente l’attività di guida rientrante nel campo di applicazione del regolamento stesso) il conducente può utilizzare il modulo standard di attestazione stabilito dalla Decisione della Commissione C (2009) 9895 per coprire le lacune nelle registrazioni tachigrafiche. Le autorità di controllo degli Stati membri sono invitate ad accettare il citato modulo standard di attestazione in tali situazioni giustificate, ma allo stesso tempo gli Stati membri non devono imporre l’uso di questo modulo (o qualunque altro modulo attestante le attività del conducente quando è lontano dal veicolo) e non devono sanzionare gli autisti per la mancanza di tale modulo.

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: la presente nota illustra il punto di vista dei servizi della Commissione sull’attuazione e l’applicazione di alcune norme del Regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ed altri atti giuridici rilevanti dell’UE. Va notato che, in ogni caso, l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione è prerogativa della Corte di Giustizia Europea.

 

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Durante i nostri corsi di formazione, ci viene spesso chiesto di chiarire la questione sul punto di domanda che compare nelle stampate del cronotachigrafo digitale.  A tal fine riportiamo di seguito un piccolo approfondimento…

 

 

 

 

 

La  stampa dell’attività giornaliera del conducente contiene una descrizione dettagliata di tutte le attività svolte dal conducente di una specifica giornata.

La sezione contrassegnata dal simbolo Σ (sezione A) riporta il riepilogo dell’attività svolta nella giornata con indicazione:

1. durata di tempi di guida

2. altro tempo di lavoro,

3. tempo di riposo,

4. tempo di guida in multipresenza,

5. altre mansioni,

6. totale dell’attività non determinata  (diversa dalla guida)( tempi sconosciuti, es. mancato inserimento carta, attività non classificata) con il simbolo del punto di domanda (?)

 

Quest’ultimo pittogramma è spesso oggetto di dubbi e controversie e indica il periodo in cui la scheda non è stata inserita. Indica cioè periodi che il tachigrafo non “riconosce” e che noi dobbiamo giustificare “manualmente”

SE VICINO AL PUNTO DI DOMANDA RIMANE 00:00 allora non c'è nessun problema

SE VICINO AL PUNTO DI DOMANDA COMPAIONO DEI TEMPI allora significa che ci sono dei tempi ingiustificati.

Per evitare che vicino al punto di domanda compaiano dei tempi bisogna effettuare la corretta “logica di entrata”.

Cioè noi nel momento in cui inseriamo la carta nel cronotachigrafo dobbiamo rispondere alla seguente domanda ( che ci viene posta dal crono)

Dall’ultima volta in cui la carta e stata estratta dal cronotachigrafo (ULTIMO RILASCIO) ad ora in cui la carta viene inserita, IL CONDUCENTE CHE COSA HA FATTO?

Ha ripostato? ha fatto altre mansioni? ecc.

Come bene noto, ad inizio giornata il conducente deve inserire la carta del conducente nel tachigrafo e successivamente deve confermare (oltre al paese di inizio viaggio e l’ora locale del Paese) come considerare le attività compiute dall’ultima estrazione fino al momento dell’inserimento della scheda (vedi scenario)

 

 

 

Il punto di domanda può essere evidenziato anche in un’altra sezione della stampata del tachigrafo (vedi sezione B dell’immagine della stampa) dove viene anche indicato il periodo di inizio e fine dell’attività non determinata.

Questa operazione se non correttamente eseguita verrà riprodotta sotto il pittogramma del punto di domanda sulla stampata giornaliera e punibile con sanzione.

La sanzione prevista per una mancata registrazione manuale delle attività per il periodo fino ad ora descritto varia da € 51 a € 100. (ex legge. N.727/1978 art. 18) (Vedi esempio di sanzione)

L’operazione di inserimento manuale è differente a seconda della versione del tachigrafo digitale .

Consigliamo perciò ad tutti di prestare molta attenzione ai passaggi iniziali successivi all’inserimento della scheda del conducente per evitare inutili sanzioni.

 

Come si svolge la corretta procedura degli inserimenti manuali?

Sul nostro negozio online è possibile acquistare tutte le procedure per il corretto svolgimento dell'inserimento manuale in base al tachigrafo in dotazione: sia VDO che STONERIDGE.

Scopri di più sulla pagina dedicata

 

 

 

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Una delle domande più frequenti che ci vengono poste dai nostri clienti riguardano l’obbligatorietà del rinnovo della carta tachigrafica ogni qualvolta si rinnova o sostituisce un nuovo documento patente.

Per rispondere a questo dibattuto quesito rimandiamo alla nota di chiarimento all’applicazione dell’art.10 del Decreto Interministeriale del 23 Giugno 2005.

Inizialmente il Decreto del 2005 prevedeva che al momento del rilascio della nuova patente, con conseguente modifica del numero, il titolare avesse l’obbligo di inoltrare anche la modifica della carta tachigrafica per l’aggiornamento del numero della patente.

A tale procedimento erano legati evidenti oneri amministrativi ed economici gravanti sul titolare della patente.

Con la suddetta nota di chiarimento ora questo doppio rinnovo viene evitato grazie all’inserimento di un apposito spazio sul documento patente dove viene riportato il numero della precedente patente di guida.

Non occorre, quindi, rinnovare la carta tachigrafica in caso di sostituzione delle patenti di guida, per l’obbligo di ricongiunzione con la CQC, purché sulla nuova patente compaia il numero di quella precedente.

Con questa modalità è preservata la tracciabilità formale ed il collegamento formale tra patente di guida e carta tachigrafica che garantisce l’efficacia dei controlli.

 

Consulta la nota di chiarimento completa.

 

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A seguito di numerose richieste da parte dei nostri clienti, TachConsulting risponde pubblicamente attraverso il nostro esperto, Medri Franco (Sostituto Commissario della Polizia Stradale – Ufficio studi ASAPS), su un quesito spesso confuso:

 

Durante i controlli su strada, i
 conducenti hanno l'obbligo di esibire l'attestato di partecipazione al corso sul 
cronotachigrafo? Se sprovvisti sono passibili di sanzione?

Alla luce di quanto esposto dall’Art. 33 del Reg. UE n. 165/2014 e L’Art. 10 del Reg. CE n. 561/2006 ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che i conducenti di cui trattasi NON hanno l’obbligo di esibire su strada l’attestazione comprovante la formazione effettuata sull’utilizzo del dispositivo tachigrafico.

Si precisa che a riguardo NON si applicano sanzioni specifiche del Codice della Strada per eventuali mancanze.

 

Consulta la risposta completa del nostro esperto.

 

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