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È vero che si può derogare ai tempi di guida e riposo di 1 ora o addirittura 2 ore?

mer 27 gennaio 2021

Il 31 luglio 2020, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due Regolamenti della Direttiva che formano il Primo Pacchetto Mobilità sulla riforma dell’autotrasporto internazionale, Il 20 agosto 2020 è entrato in vigore il primo di tali provvedimenti, ossia il Regolamento UE 1054/2020 del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo degli autisti.

Trattandosi di un regolamento, questo è entrato in vigore automaticamente in tutti gli Stati comunitari senza la necessità di un recepimento.

Tra le novità entrate in vigore, questa settimana ci focalizziamo sulla deroga dell’art. 12 (superamento tempi di guida e riposo).

 

Facciamo un piccolo ripasso: che cos’è la deroga dell’art. 12?

A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Il Regolamento 561/06 ha previsto all'art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.

L'art. 12 cita:

"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).

 Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato"

 

ATTENZIONE:

L’Articolo 12 però non autorizza il conducente a derogare alle disposizioni del regolamento per motivi che siano conosciuti prima di intraprendere il viaggio. Esso infatti ha lo scopo di consentire ai conducenti di gestire situazioni in cui, INASPETTATAMENTE, risulta impossibile rispettare le disposizioni su tempi di guida o riposo nel corso del viaggio, ovvero in situazioni di difficoltà inconsuete, inattese e indipendenti dalla volontà del conducente.

 

Quali sono le deroghe introdotte con il nuovo regolamento UE 1054/2020?

All’art. 12 originale è stato aggiunto il seguente testo:

DEROGA DI 1 ORA

“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 (guida giornaliera e guida settimanale), e dell'articolo 8, paragrafo 2 (riposo/impegno giornaliero), superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.

SINTESI

DEROGA MASSIMO 1 ORA di “sforamento” di:

  • guida giornaliera e settimanale
  • Impegno giornaliero

Non è quindi prevista la deroga per:

  • guida bisettimanale
  • pause delle 4 ore e 30 min

Solo per rientrare:

  • nella sede dell’azienda o
  • Residenza conducente

Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

 Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto).

 

La situazione deve essere del tutto imprevedibile:

  • Cause metereologiche
  • Traffico intenso
  • Ritardi ai punti di carico/scarico

 

DEROGA 2 ORE:

“…Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.

SINTESI

DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:

  • solo guida giornaliera e settimanale
  • impegno giornaliero

Non è quindi prevista la deroga per:

  • impegno
  • guida bisettimanale
  • pause delle 4 ore e 30 min

Solo per rientrare:

  • nella sede dell’azienda o
  • Residenza conducente

Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.

La situazione deve essere del tutto imprevedibile:

  • Cause metereologiche
  • Traffico intenso
  • Ritardi ai punti di carico/scarico

 

Prima di iniziare l’estensione di 2 ore il conducente deve svolgere una pausa di 30 minuti

 

Le ore effettuate in deroga vanno compensate?

SI - Ogni eventuale periodo di estensione (sforamento) deve essere compensato da un periodo di riposo equivalente:

  • in blocco
  • collegato ad un riposo di almeno 9 ore
  • entro la terza settimana successiva

 

La compensazione si applica per tutte le deroghe dell’Art. 12?

Sì, si applica a tutte e tre le deroghe prevista dall’Art.12:

  1. Art. 12
  2. Art. 12 – Deroga 1 ora
  3. Art. 12 – Deroga 2 ore

In merito alla deroga al punto 1 (quella “generica”), ad esempio, in caso di sforamento sui tempi di guida di 30 minuti, per compensare i minuti di eccesso è sufficiente partire mezzora dopo il giorno successivo (vedi esempio grafico).

La deroga va giustificata? Se si dove?

Ogni deroga Art. 12 deve essere giustificata:

  • sul retro dei fogli di registrazione (dischi)
  • sul retro della stampa tachigrafica

 

Quando va giustificata la deroga dell’Art. 12?

  • Art. 12 – Appena terminata l’estensione
  • Art. 12  1 ora – Appena dopo il rientro in sede o presso la residenza
  • Art. 12  2 ore – Appena dopo il rientro in sede o presso la residenza

 

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