Mi è scaduto il cqc ma sono iscritto al corso per il rinnovo di 35 ore, posso guidare il camion con un documento dell’autoscuola che prova che sto seguendo il corso?
Torna anche questa settimana il nostro Comandante che risponde al quesito di un nostro lettore circa la carta di qualifica del conducente (CQC).
Il conducente in questione si è iscritto al corso per il rinnovo CQC di 35 ore; la sua carta di qualifica del conducente risulta scaduta da pochi giorni e ci ha chiesto se, con un apposito documento prodotto dall’ente formatore, che prova il fatto che sta seguendo il corso, può circolare con il camion.
Facciamo un piccolo ripasso:
Che cos’è la CQC?
La CQC (Carta di qualifica del conducente) introdotta dall’Unione Europea con la direttiva 2003/59/CE, è un ulteriore documento di idoneità alla guida che devono possedere i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e/o di cose in possesso delle patenti di categoria C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E o DE.
La CQC ha una scadenza?
Sì, la CQC a scadenza 5 anni e va rinnovata frequentando un corso di formazione periodica di 35 ore.
Posso circolare con la CQC scaduta? È prevista una sanzione?
Ai sensi dell’art. 126 c. 11 CDS “Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 € a 638 € “
La sanzione per chi guida con CQC scaduta va quindi da € 158 a € 639.
È prevista una sanzione accessoria? Se sì quale?
L’art 126 c. 11 prevede “…Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”
La sanzione accessoria per guida con CQC scaduta: Ritiro della patente
È prevista una sanzione anche per l’azienda?
L’azienda proprietaria del mezzo risulta responsabile in solido per la sanzione pecuniaria riportata dal proprio dipendente ai sensi dell’art. 196 CdS.
Inoltre, è prevista come sanzione accessoria il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
Sanzione per l’azienda: responsabilità in solido per la sanzione pecuniaria + fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
Quindi in sintesi, il foglio di partecipazione al corso cqc o un’eventuale attestazione emessa dall’autoscuola che dichiara che il conducente sta svolgendo il corso di rinnovo non hanno alcuna valenza su strada in quanto in caso di controllo è necessario avere con sè il documento CQC rinnovato questo vale anche per chi effettua trasporti internazionali.
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