Con i tachigrafi SMART 2 è obbligatorio inserire le attività di carico e scarico? Sono previste sanzioni?

La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente.

Con l’avvento dei Tachigrafi SMART 2 GEN 2 V2 sono stati aggiunti dei nuovi pittogrammi.

 

La seconda versione dei tachigrafi intelligenti include una nuova funzionalità: la registrazione della posizione del veicolo durante le attività di carico e scarico.

L’autista indica un’operazione di carico, scarico o carico-scarico consecutivo affinché la posizione venga registrata tramite posizionamento satellitare. Quello che conta è la posizione non la durata delle operazioni.

Il REG 799/2016 come aggiornato dal Regolamento di esecuzione 1228/2021 al punto 3.12.18

riporta quanto segue:

Operazioni di carico/scarico

133 sexies)

L’apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati le seguenti informazioni relative alle operazioni di carico e scarico del veicolo:

— il tipo di operazione (carico, scarico o carico/scarico simultanei),

— la posizione in cui ha avuto luogo l’operazione di carico/scarico.

133 septies)

Quando la posizione del veicolo non è rilevabile dal ricevitore GNSS al momento dell’operazione di carico/scarico, l’apparecchio di controllo deve utilizzare la posizione disponibile più recente e la relativa data e ora.

133 octies)

Insieme al tipo di operazione e alla posizione, l’apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

— il numero della carta del conducente e/o del secondo conducente e lo Stato membro che l’ha rilasciata,

— la generazione della carta,

— la data e l’ora dell’operazione di carico/scarico,

— l’accuratezza del GNSS, la data e l’ora pertinenti, se applicabili,

— un indicatore che segnali se la posizione è stata autenticata,

— il valore dell’odometro del veicolo.

133 nonies)

La memoria di dati deve essere in grado di memorizzare le operazioni di carico/scarico per almeno 365 giorni di calendario.

133 decies)

Qualora si esaurisca la capacità di memorizzazione, i dati nuovi devono sostituire quelli meno recenti.

TACHIGRAFO STONERIDGE

 

TACHIGRAFO VDO

 

Esiste un obbligo di utilizzo di queste funzioni ed eventuali sanzioni?

Sebbene il Regolamento 165/2014 sia stato modificato per imporre ai produttori di introdurre questa nuova funzionalità sui dispositivi, non vi è ancora un obbligo chiaro di utilizzarla.

Di conseguenza, gli Stati membri non sono tenuti a introdurre infrazioni in caso di mancato utilizzo da parte del conducente.

Tuttavia, anche se la normativa europea non prevede un obbligo formale, gli Stati membri possono, come la Francia, aggiungere una sanzione per la mancata registrazione dell’ubicazione dei luoghi di carico e scarico.

L’articolo R 3315-10 del Codice dei Trasporti francese prevede una sanzione anche per un conducente che non attraversa alcun confine. L’assenza di cabotaggio, tuttavia, è evidente dalla mancata registrazione automatica di un cambio di Paese. La sanzione consiste in una multa di classe 4 di 135 euro, che può essere moltiplicata per il numero di località mancanti (funzione di carico in Francia). (Fonte: guideduchrono.com).

In Italia al momento non esistono sanzioni in merito alla mancanza di tale registrazione.

Per l’estero possiamo consigliarne l’utilizzo se non ci si sente sicuri.

Le attività di carico e scarico vanno registrate sotto il simbolo dei martelli incrociati

 

Come previsto dall’art 34 REG. 165/2014 C.5 lett. B ii)

I conducenti:

Azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

  1. ii) sotto il simbolo : «altre mansioni» ( Martelli incrociati) , vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti;

 

Essendo la normativa in continua evoluzione sarà nostra cura aggiornare queste informazioni.

 

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