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Quali sono le tipologie di riposo giornaliero per i conducenti professionali?

mer 23 maggio 2018

Durante i corsi di formazione che svolgiamo presso le aziende ci rendiamo conto che purtroppo c’è ancora molto confusione sulla comprensione delle diverse tipologie di riposo giornaliero che un conducente deve rispettare.

Con questo articolo vogliamo chiarire in modo semplice proprio questo argomento.

Partiamo subito citando la definizione di PERIODO DI RIPOSO (Reg.561/06 Art. 4 c. g): “il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto».” Perciò, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla normativa, il riposo non deve essere interrotto da attività lavorative o da guida.

Nell’arco delle 24 ore (30 ore per chi guida in multipresenza) dal termine di un riposo (giornaliero o settimanale) deve essere sempre completato un nuovo riposo che può essere di 3 tipologie che riportiamo qui di seguito:

 

1. Riposo giornaliero regolare

È considerato come ogni periodo di riposo ininterrotto di ALMENO 11 ore compreso nell’arco delle 24 ore.

Il riposo giornaliero regolare può essere svolto TUTTI I GIORNI.

2. Riposo giornaliero regolare frazionato

Il riposo giornaliero regolare frazionato è una seconda variante che permette la divisione dell’intero riposo in due periodi alternati da attività di guida con l’unica eccezione che il primo periodo comprenda un riposo ininterrotto di ALMENO 3 ore e che il secondo sia di ALMENO 9 ore nell’arco delle 24 ore.

Attenzione, i due periodi di riposo non possono essere invertiti quindi sempre prima le 3 ore consecutive e poi le 9 ore.

Questo tipo di riposo può essere effettuato TUTTI I GIORNI

3. Riposo giornaliero ridotto

Il periodo di riposo giornaliero ridotto invece è considerato come ogni periodo di riposo ininterrotto di ALMENO 9 ore ma inferiore a 11 ore. A differenze di quello regolare però il riposo ridotto può essere svolto per un MASSIMO di 3 VOLTE A SETTIMANA.

 

 

ATTENZIONE quindi a:

  • Svolgere un riposo giornaliero di 10 ore e 30 minuti non rientra nel riposo regolare ma in quello ridotto.
  • Il riposo ridotto di 9 ore può essere svolte anche tutte e tre le volte consecutivamente o in maniera alternata. Il regolamento non specifica infatti “quando” effettuare il riposo ridotto durante la settimana.
  • Se si fa un riposo ridotto non va recuperato come per il riposo settimanale ridotto.
  • Un riposo inferiore alle 9 ore non puo’ essere considerato ridotto ma è sanzionabile.

 

SANZIONI

La sanzione per insufficiente riposo giornaliero si basa sull’Art. 174 c.4 5 e 6 del Codice della strada.

≤ 10% - € 218,00 – 0 punti

≤ 20% - € 380,00 – 5 punti

> 20% - € 434,00 – 10 punti

 

© TachConsulting - Riproduzione riservata


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