Se il tachigrafo analogico si rompe è possibile sostituirlo con un altro analogico o devo sostituirlo obbligatoriamente con un cronotachigrafo digitale?

Questa settimana rispondiamo al quesito di un nostro cliente che si è trovato ad affrontare un disguido spiacevole vale a dire la rottura del cronotachigrafo analogico.

Cosa fare in questi casi? Oltre alle procedure da adottare da parte del conducente come la segnalazione manuale delle attività dietro il disco, la seconda cosa da fare è recarsi quanto prima presso un centro tecnico autorizzato per procedere alla riparazione dello strumento.

Cosa dice la normativa?

l'articolo 2 del regolamento (CE) 2135/98 impone la sostituzione del tachigrafo analogico con quello digitale in caso di guasto del dispositivo analogico montato sui veicoli:

– immatricolati dal 1996 in poi

– il cui segnale di movimento venga trasmesso esclusivamente in modo elettrico.

Tuttavia, come stabilito anche dalle definizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del reg. (UE) 165/2014, per “tachigrafo” si intende l'insieme dei tre componenti:

  1. unità di bordo (il dispositivo di registrazione posto nel cruscotto, che comunemente viene chiamato tachigrafo),
  2. sensore di movimento,
  3. cavi di collegamento.

Si ritiene pertanto che l'obbligo di sostituire il tachigrafo analogico con quello digitale, sussista solo nel caso in cui debbano essere sostituiti tutti e tre i componenti del sistema.

Pertanto, un veicolo che nasce con il tachigrafo analogico, in pratica, potrà mantenerlo sino alla rottamazione.

 

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