Quali sono le sanzioni sui tempi di guida e riposo per i conducenti e per le aziende di trasporto? Parte 4

Nelle settimane precedenti abbiamo spiegato nel dettaglio le diverse sanzioni a carico del conducente e dell’azienda per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo, in particolare legate all’Art. 174 del Codice della Strada.
Questa settimana invece il nostro approfondimento vuole dedicarsi ad altre sanzioni legate a funzionamento ed al corretto utilizzo del tachigrafo.

Partiamo con ordine….

 

Esistono sanzioni più gravi di quelle elencate?

Sì, il Codice Della Strada prevede​ ​sanzioni​ ​amministrative pecuniarie molto pesanti per violazioni della normativa riguardante il tachigrafo analogico o digitale. In questo caso parliamo dell’Art. 179 del Codice della Strada.

Le principali violazioni previste dall'art. 179 CDS che ricadono nella responsabilità del conducente sono:

– circolazione senza tachigrafo (quando prescritto) o con tachigrafo avente caratteristiche non conformi al regolamento,

 

– tachigrafo (analogico o digitale) non funzionante

 

– mancato inserimento del foglio di registrazione (disco) o della carta del conducente

 

– alterazione o manomissione del tachigrafo 

 

– alterazione o manomissione dei sigilli

 

Per tutte queste violazioni l'art. 179 CDS prevede l'applicazione di una​ ​sanzione​ ​amministrativa pecuniaria, decurtazione di punti dalla patente di​ ​guida​ ​o dalla CQC e di una​ ​sanzione​ ​accessoria della sospensione della patente di​ ​guida. Nel caso di alterazione o manomissione del tachigrafo o dei sigilli la​ ​sanzione​ ​amministrativa pecuniaria è più grave.

Si ricorda che le sanzioni dell'Art. 179 sono previste anche per i titolari della licenza di trasporto (Art. 179 c.3) con sanzione pecuniaria di € 833,00 e sospensione della licenza alla terza violazione in un anno.
La sanzione non è invece contestabile al titolare se è stata commessa direttamente ed esclusivamente dal conducente.

 

Ci sono altre sanzioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo?

Sì, esistono violazioni riguardanti l'impiego del tachigrafo digitale Art.19 727/78. Sono sanzioni minori con un importo di € 52 (senza punti o sanzioni accessorie) e possono essere applicate sia per tachigrafi analogici che digitali.

Ne riportiamo di seguito alcune relative al tachigrafo digitale:

– stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo;

– omesso inserimento nell'apparecchio del simbolo del Paese di inizio (e/o di fine) lavoro, pur non essendo l'apparecchio collegato a posizionatore satellitare;

– omessa registrazione manuale dell'attività svolta quando la carta non era nel tachigrafo;

– utilizzo errato del selettore delle attività;

– orario errato di oltre 20 minuti;

– mancanza o illeggibilità della targhetta di omologazione o della targhetta di montaggio.

 

ALLEGATI

Cosa indica il punto di domanda sulla stampata giornaliera del tachigrafo e come evitare relative sanzioni?

 

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Fonti: Prontuario Egaf

 

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