Trasporto internazionale passeggeri: Se un’azienda Italiana deve effettuare un tour di 9 giorni in Italia, ma effettua 24 ore in uno Stato diverso può usufruire della “deroga dei 12 giorni”?

Questa settimana cerchiamo di dare risposta ad un quesito che ci è stato sottoposto da un’azienda di trasporto viaggiatori durante un nostro corso di formazione.

 

Che cos’è la deroga dei 12 giorni?

La deroga dei 12 giorni è prevista dall'art. 8, par. 6-bis, Reg. (CEE) n. 561/06.

 

Cosa prevede questa deroga?

Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.

Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

– di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

 

– oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

 

A quali condizioni si può ricorrere a tale deroga?

1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

2 – Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (non è ammesso il tachigrafo analogico).

3 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

 

Quindi la riduzione a 3 ore di guida tra le 22:00 e le 06:00 come condizione per accedere alla deroga vale solo nel caso di trasporto internazionale di passeggeri con un solo conducente alla guida.

NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

 

Per poter usufruire della deroga le condizioni devono essere tutte rispettate?

Sì, per poter usufruire della deroga devono essere rispettate tutte e 4 le condizioni

Quindi tornando al quesito iniziale, un’azienda Italiana che deve effettuare un tour di 9 giorni in Italia, ma effettua 24 ore in uno Stato diverso, può usufruire della “deroga dei 12 giorni” se rispetta le 4 condizioni descritte in precedenza.

 

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