Come mi devo comportare per lo scarico dei dati del tachigrafo e delle carte tachigrafiche, non avendo i mezzi a casa ma fuori dal mio comune di residenza, in questo periodo di restrizione COVID -19?

Oggi proviamo a rispondere ad un quesito che nelle ultime settimane ci è stato sottoposto parecchie volte e cioè come comportarsi con le scadenze per gli scarichi dei dati (tachigrafo e scheda) se l’azienda è ferma, gli autisti a casa o i mezzi posteggiati in comuni diversi dalla sede dell’azienda (o sede di residenza del titolare).

E’ importante fare un breve ripasso e una distinzione tra dati del tachigrafo (o memoria di massa) e dati della scheda del conducente:

il tachigrafo digitale registra, all’interno della propria memoria di massa, tutte le attività del mezzo (velocità, distanza percorsa, conducenti che lo hanno guidato ecc.); esso conserva, quindi, tutte le attività dei conducenti che inseriscono la scheda al sul interno e le attività eseguite senza scheda.

la scheda del conducente invece registra tutte le attività svolte da un singolo conducente vale a dire guida, riposo, disponibilità e lavoro.

 

Ogni quanto vanno scaricati queste informazioni digitali?

I dati del conducente devono essere scarica entro 28 giorni.

I dati della memoria di massa del tachigrafo entro 90 giorni.

Ciò significa che le scadenze stabilite dalla normativa sono 28 e 90 giorni, ma nulla vieta di effettuare questi download in periodi anche inferiori a quelli stabiliti (magari 1 volta ogni 7 giorno o 1 volta al giorno, ecc.).

 

È possibile incorrere in sanzioni su strada per il non rispetto dello scarico dei dati?

La risposta è SI – Gli organi di controllo che dispongono di un’adeguata strumentazione possono verificare con esattezza tutti gli scarichi (copie) che sono stati svolti sia per la carta del conducente che per la memoria di massa del tachigrafo. In questo modo possono verificare in modo preciso se l’azienda supera le scadenze di scarico previste dal Regolamento Europeo.

 

In che sanzioni incorro in caso di non rispetto degli obblighi di scarico?

La sanzione prevista è relativa all’Art. 174 c. 14 del Cds.

L’importo è di € 334,00

Importo ridotto con pagamento entro 5 giorni: € 233,80

 

In questa situazione di emergenza, esiste qualche circolare o normativa che indichi come affrontare il problema?

Al momento non esistono disposizioni in merito, applicabili all’attuale emergenza sanitaria, che giustifichino il ritardo nello scarico dati.

La situazione eccezionale di mancato scarico riteniamo possa essere giustificata da cause di forza maggiore, sempre che la ditta dimostri di aver messo in atto quanto in suo potere.

In merito alle aziende che hanno sospeso la loro attività, o i cui autisti sono bloccati in quarantena o, comunque in altra zona, possiamo consigliare all’azienda di effettuare lo scarico appena sarà possibile, documentando l’impossibilità di procedervi entro i 28 giorni previsti.

 

E per quanto riguarda le aziende che possono continuare a circolare?

In merito alle aziende che possono continuare a circolare, il problema in linea di massima non dovrebbe sussistere poiché gli spostamenti per lavoro sono consentiti e, con le dovute cautele (Vedi Dpcm 22 marzo 2020) lo scarico dati può essere effettuato.

Nel caso in cui il download non fosse comunque fattibile, l'azienda procederà ad effettuarlo appena ne avrò la possibilità, attestandone la causa di forza maggiore.

 

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Allegati

Dpcm 22 marzo 2020

 

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