Guida senza scheda: nel caso in cui venga effettuato uno scarico dati con notifica differita, a chi viene elevata la sanzione? I punti vengono tolti dalla patente del titolare dell’azienda?
La scorsa settimana abbiamo affrontato l’argomento del controllo su strada e la possibilità di notificare le sanzioni in maniera differita. (per approfondimenti leggi l'articolo)
Quando da un controllo stradale con notifica differita viene rilevata una guida senza scheda, non potendo risalire all’identità del conducente il verbale ex art. 179 c.2 e 9 viene notificato al proprietario del veicolo ( o ad altro obbligato in soldi/AZIENDA).
CHE SANZIONE E’ PREVISTA IN CASO DI GUIDA SENZA SCHEDA?
La guida senza scheda è sanzionata ai sensi dell’art 179 c. 2 e c.9 da € 868 a € 3471,00, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla CQC.
IN CASO DI NOTIFICA DIFFERITA AL PROPIETARIO DEL VEICOLO, I PUNTI DELLA CQC VENGONO DECURTATI A QUEST’ULTIMO?
No in caso di notifica differita, il responsabile in solido, dopo aver pagato la sanzione (nel caso in cui non decida di fare ricorso), è invitato a presentare le informazioni atte ad identificare il conducente che ha commesso l’infrazione ai sensi dell’art 126 bis c.2 del CDS , compilando l’apposito modulo solitamente allegato al verbale.
In questo modo sarà possibile da parte degli organi di controllo procedere con la sospensione della patente al soggetto interessato e la conseguente decurtazione dei punti dalla CQC.
IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA DEI DATI DEL CONDUCENTE CHE HA EFFETTUATO LA GUIDA SENZA SCHEDA, CHE SANZIONE E’ PREVISTA?
L’art 126-bis c.2 prevede in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, una sanzione da € 292,00 a € 1168,00.
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