Durante un controllo su strada è prevista la possibilità che le sanzioni vengano contestate successivamente?

L’ambito del controllo su strada del cronotachigrafo e dei tempi di guida dei conducenti è un argomento a cui dedichiamo sempre molta attenzione durante i nostri corsi di formazione.

La tematica che vogliamo affrontare questa settimana riguarda appunto le tempistiche di contestazione da parte delle forze di polizia durante i controlli su strada ai conducenti professionali.

 

Quali sono le procedure previste per un controllo su strada in materia di tempi di guida e riposo?

  • Verifica sull’efficienza del tachigrafo, integrità dei sigilli e presenza della targhetta di montaggio
  • Esame del foglio di registrazione (disco) o della stampa delle attività del conducente/veicolo per verificare:
    • Che il tachigrafo sia regolarmente calibrato
    • Che il veicolo sia munito di tachigrafo appropriato
    • Che siano rispettati i tempi di guida e riposo
    • Eccessi di velocità registrati
  • Esame dei fogli di registrazione (dischi) o delle stampe e degli gli eventuali tabulati relative ai 28 giorni precedenti per controllare il rispetto dei tempi di guida e riposo 
  • Scarico ed esame dei dati della scheda del conducente e della memoria di massa del tachigrafo

 

Quanti sono i giorni di attività soggetti a controllo e ad eventuale sanzione?

Durante un accertamento su strada in materia di tachigrafo e tempi di guida il controllo è previsto sulla giornata in corso e fino a 28 giorni “solari” precedenti (28 giorni+1 = 29).

NB: se si tratta di fogli di registrazione (dischi) NON VANNO CONTROLLATI 28 DISCHI ma i dischi relativi a 28 GIORNI (solitamente 20/22 dipende dalle giornate lavorate).

 

Le sanzioni riscontrate in fase di controllo su strada devono essere contestate immediatamente? O possono essere contestate a posteriori?

Secondo il punto 13 della Circolare Congiunta del 22 Luglio 2011 (vedi circolare in allegato):

“…considerando il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all’esame dei dati, all’eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita…”

Quindi a causa dell’elevata quantità di dati ed elementi da scaricare e controllare gli organi di controllo possono riservarsi la possibilità di verbalizzare in un secondo momento.

 

Nel caso di notificazione differita, le forze di polizia sono tenute a rilasciare un documento specifico che attesti l’avvenuto scarico dei dati per la successiva verbalizzazione?

Nel caso in cui gli agenti optino per il semplice download dei dati con notificazione differita, l’operazione deve essere formalizzata in quanto atto di accertamento.

A questo proposito, viene compilato e rilasciato un verbale di acquisizione dei dati da far sottoscrivere al conducente.

NB: nel caso di guida con tachigrafo analogico gli agenti potrebbero ritirare i fogli di registrazione dei 28 giorni solari precedenti rilasciando anche in questo caso il verbale di acquisizione.

 

Entro quanto è possibile ricevere la notifica di verbale a seguito di un controllo differito?

Gli organi di controllo hanno tempo 90 giorni dalla data del download (o del ritiro dei fogli di registrazione) per notificare gli interessati.

Nel caso in cui dall’analisi dei dati (fatta in un secondo momento), fossero presenti sanzioni rispetto alle quali non è possibile risalire all’identità del conducente che le ha commesse (ad esempio una guida senza scheda prolungata non giustificata) il verbale viene notificato al proprietario del veicolo (o ad altro obbligato in solido/AZIENDA) che deve indicare le generalità del conducente trasgressore.

Questo ultimo punto sarà oggetto di un nostro prossimo approfondimento.

 

ALLEGATI

  • CIRCOLARE 22 LUGLIO 2011 – vedi
  • FAC SIMILE VERBALE ACQUISIZIONE – vedi

 

© TachConsulting – Riproduzione riservata