Durante controllo su strada in cui si trovano sanzioni che prevedono la decurtazione di un elevato numero di punti dalla CQC, è vero che se ne possono sottrarre al massimo 15? Si ma solo in determinati casi
Questa settimana affrontiamo una problematica molto sentita da parte dei conducenti, vale a dire la decurtazione dei punti dalla CQC ( Carta dei qualifica del Conducente)
Iniziamo dal principio, Che cos’è la CQC?
La Carta di Qualifica del Conducente (CQC), introdotta dalla direttiva 2003/59/CE, è un ulteriore documento di idoneità alla guida che i conducenti professionali hanno l’obbligo di conseguire , oltre alla patente necessaria per lo specifico veicolo da condurre.
La CQC è obbligatoria per gli autisti che svolgono attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e in caso di autotrasporto in conto proprio solo per quei conducenti che sono assunti con la qualifica di “autista”.
Con la CQC il conducente ha punti in più a disposizione?
Con la CQC il conducente ha a disposizione ulteriori 20 punti (oltre ai 20 in dotazione sulla normale patente di guida).
Quando vengono tolti i punti dalla CQC e quando dalla patente di guida?
Quando le infrazioni sono commesse alla guida di un veicolo personale i punti vanno decurtati dalla patente di guida; mentre quando si commettono infrazioni alla guida di un veicolo da lavoro ( BUS O CAMION) i punti vanno sottratti dalla CQC.
Quanti punti al massimo possono decurtare dalla CQC durante un controllo stradale sui tempi di guida?
In merito a ciò la CIRCOLARE CONGIUNTA DEL 22 luglio 2011 al punto 11 chiarisce la problematica come segue:
11. Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni all'art. 174
“Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, nel corso dei controlli su strada, il conducente che guida un veicolo ricadente nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 deve esibire i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo.
Data l'ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose irregolarità al Regolamento (CE) n. 561/2006, relative ai tempi di guida, di riposo e interruzioni, nel corso di una medesima verifica, irregolarità per le quali, ai sensi dell'articolo 174, commi 5, 6, 7 e 8, è prevista la decurtazione di punti.
Al riguardo l'articolo 126 bis, comma 1 bis, del Codice della Strada, prevede che “qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente”.
Il dato letterale della norma induce ad affermare che per applicare il “beneficio” di cui al citato comma (decurtazione massima di 15 punti anche quando le violazioni commesse prevedrebbero un punteggio superiore) si ha riguardo alla contestualità dell'accertamento e non necessariamente al fatto che le violazioni siano state commesse contestualmente.
Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da effettuare è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, e gli operatori su strada devono darne atto nel verbale di contestazione”
In sintesi:
Se durante un controllo su strada relativo ai tempi di guida, su 28 giorni dovessero essere elevate infrazioni per esempio per 30 punti (cqc) ne possono essere decurtati massimo 15 salvo che non sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente.
Nel caso in cui durante un controllo su strada si fosse in presenza di sanzioni che prevedono la sospensione o revoca della patente e un totale decurtazione di 30 punti questi verrebbero sottratti tutti.
Si ricorda in oltre che nel caso di sanzioni in cui sia prevista la sospensione della patente non è possibile usufruire dello sconto del 30%.
ALLEGHIAMO PUNTO 11 CIRCOLARE CONGIUNTA
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