Omicidio stradale: come viene regolamentato e sanzionato? – Parte 1

La legge 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nell’ordinamento giuridico due nuovi reati:

1) l’omicidio stradale (art. 589 bis)

2) lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 bis)

 

Iniziamo dal reato punito più severamente ovvero dall’omicidio stradale

 

OMICIDIO STRADALE (ART. 589 BIS CP)

Il nuovo reato prevede la punizione, a titolo di colpa, del conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa di morte, con la pena della reclusione di diversa entità a seconda della presenza di particolari aggravanti.

La norma parla di chiunque cagioni per colpa  la norma di una persona violando le norme del codice stradale: ciò significa che la nuova normativa si applica tanto al camionista, all’automobilista, al ciclista, al pedone e a coloro  che non costruiscono, ad esempio, le strade a norma di legge o ne omettano la manutenzione a norma di legge cagionando così la morte di qualche utente.

 

1) OMICIDIO STRADALE – IPOTESI BASE

sanzione penale: è prevista la pena della reclusione da due a sette anni.

sanzione amministrativa: revoca della patente (devono passare 5 anni prima di poter conseguirla nuovamente o addirittura dopo 10 anni in caso di precedente condanna o 12 anni in caso di fuga)

arresto in flagranza di reato: facoltativo  (significa che le forze dell’ordine non hanno l’obbligo di arrestare, ma solo la facoltà)

 

2) OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO DA CONDOTTE PARTICOLARMENTE IMPRUDENTI

– chi conduce un veicolo a motore  che in centro urbano proceda ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e su strade extraurbane ad una velocità superiore di 50 km/h rispetto a quella massima consentita (utilissimo in questo caso l’operazione di scarico dei dati del tachigrafo; l’utilizzo di altri mezzi sia omologati sia non omologati)

– chi conduce un veicolo a motore e attraversa una intersezione con semaforo rosso;

– chi conduce veicolo a motore e circola contromano;

– chi conduce un veicolo a motore e esegue una manovra di inversione di senso di marcia in prossimità di dossi, intersezioni, curve;

– chi conduce veicolo ed esegua una manovra di sorpasso  in corrispondenza di attraversamento pedonale;

– chi conduce un veicolo e esegue una manovra di sorpasso in presenza di striscia continua;

– sanzione penale: da 5 a 10 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (è possibile conseguirla passati 10 anni; in caso di precedente condanna dopo 20; in caso di fuga dopo 30)

arresto in flagranza: facoltativo

 

3) OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO DALL’ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE CON tasso alcolemico COMPRESO tra  0,8 e 1,5 (non riguarda gli autisti professionali)

– sanzione penale: reclusione da 5 a 10 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (devono passare 15 anni  prima di poter conseguirla nuovamente; 20 anni in caso di precedenti condanne; 30 anni in caso di fuga)

– arresto in flagranza di reato: facoltativo

 

3) OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO DALL’ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE

– alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

– in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5;

– autisti professionali o di mezzi pesanti con uno stato di ebbrezza medio ovvero tra 0,8 e 1,5.

E’ importante specificare che questa ipotesi non si applica alla persona di professione camionista, ma a colui che sta esercitando la professione di camionista. Ad esempio se un camionista sta guidando la propria auto per andare al cinema e causa un omicidio stradale e gli è riscontrato un tasso alcolemico pari 0,82 non si applica questa aggravante in quanto è un conducente ordinario a tutti gli effetti.

– sanzione penale: è prevista la pena da 8 a 12 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (si può conseguire una nuova patente dopo 15 anni, 20 in caso di precedente condanna, 30 in caso di fuga)

– arresto in flagranza: obbligatorio (non vi è possibilità di scelta per gli agenti: devono procedere con l’arresto)

 

Aumenti di pena possibili per tutte le fattispecie descritte sopra

– se il conducente si dà alla fuga: la pena è aumentata da 1 terzo ai due terzi  e non può essere inferiore ai 5 anni

– se il fatto è commesso da persona non munita di patente, con patente revocata o con veicolo di proprietà non assicurato

– cagiona la morte di più persone o la morte di una e le lesioni di altra

 

Diminuzione

Nell’ipotesi in cui ai commi precedenti qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.

 

Per le lesioni gravi, gravissime e omissione di soccorso si rimanda all’articolo che verrà pubblicato la prossima settimana… stay tuned

 

Articolo e contenuti scritti da:

Avv. Anastasia Righetti – righettianastasia@gmail.com – Verona

 

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