Omicidio stradale: come viene regolamentato e sanzionato? – Parte 2

Nell’articolo precedente abbiamo affrontato l’argomento dell’omicidio stradale focalizzandoci principalmente sul reato di omicidio (base e aggravato), questa settimana invece il nostro approfondimento sarà incentrato sulle lesioni personali lievi e gravi.

Rimandiamo alla prossima settimana le lesioni gravissime e l’omissione di soccorso… stay tuned…

 

LESIONI PERSONALI

Le lesioni si differenziano in 4 tipi:

  • lievissime (inferiori ai 20 giorni)
  • lievi (tra i 20 e i 40 giorni)
  • gravi (superiori ai 40 giorni)
  • gravissime: per lesioni gravissime si intendono lesioni che possono importare:
    • una malattia certamente o probabilmente insanabile
    • la perdita di un senso
    • la perdita di un arto
    • la deformazione o lo sfregio permanente del viso

La nuova legge prende in considerazione solo i casi di lesioni gravi e gravissime e quindi in tutti quei casi in cui, violando le norme stradali, si causa la lesione lieve o lievissima di una persona non si applica il nuovo articolo 590 bis cp ma la vecchia normativa di cui all’art. 590 cp.

 

1. LESIONI LIEVI o LIEVISSIME  (art. 590 cp)

– sanzione penale: reclusione fino a 3 mesi o multa fin a €309

– sanzione amministrativa: sospensione della patente da 15 giorni ad 1 anno (nel caso di revoca devono passare 3 anni prima di poter conseguire una nuova patente)

– arresto in flagranza: non consentito

– procedibilità: a querela di parte. Ciò significa che inizierà un procedimento penale solo se la vittima sporge denuncia querela verso il responsabile o corresponsabile del sinistro.

 

2. LESIONI PERSONALI GRAVI (superiori ai 40 giorni di malattia) – ipotesi base

– sanzione penale: reclusione da tre mesi ad un anno

– sanzioni amministrativa: revoca patente (devono passare 5 anni prima di poter conseguirla nuovamente; 10 in caso di condanna precedente e 12 anni in caso di fuga)

– arresto in flagranza: no

– procedibilità: ufficio

 

3) LESIONI STRADALI COLPOSE GRAVI aggravate da condotte particolarmente imprudenti quali:

– chi conduce un veicolo a motore  che in centro urbano proceda ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita  e su strade extraurbane ad una velocità superire di 50 km/h rispetto a quella massima consentita ( utilissimo in questo caso l’operazione di scarico dei dati del tachigrafo; l’utilizzo di altri mezzi sia omologati sia non omologati)

– chi conduce un veicolo a motore e  attraversa una intersezione con semaforo rosso

– chi conduce veicolo a motore e circola contromano

– chi conduce un veicolo a motore e esegue una manovra di inversione di senso di marcia in prossimità di dossi, intersezioni , curve

– chi conduce veicolo ed esegua una manovra di sorpasso  in corrispondenza di attraversamento pedonale

– chi conduce un veicolo e esegue una manovra di sorpasso in presenza di striscia continua.

– sanzione penale: da 1 anno  e 6 mesi a 3 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (  è possibile conseguirla passati 5 anni; 10 anni in caso di precedente condanna; 12 in caso di fuga  od omissione di soccorso)

– arresto in flagranza: consentito se il responsabile omette di fermarsi e prestare soccorso e  si dà alla fuga

– procedibilità: ufficio (si apre il procedimento penale automaticamente indipendentemente dal fatto che la vittima lo voglia o no)

 

4) LESIONI PERSONALI GRAVI aggravate DALL’ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE  con TASSO ALCOLEMICO compreso tra  0,8 e 1,5 ( non riguarda gli autisti professionali)

– sanzione penale:reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (devono passare 5 anni  prima di poter conseguirla nuovamente; 10 anni in caso di precedenti condanne; 12 anni in caso di fuga)

– arresto in flagranza di reato: non consentito tranne il caso in cui il responsabile ometta di fermarsi e prestare soccorso e si dia alla  di fuga.

– procedibilità: ufficio (si apre automaticamente il procedimento penale anche le la vittima non ha sporto querela)

 

5)  LESIONI PERSOBALI GRAVI AGGRAVATE dall’ALTERAZIONE del conducente che si trova

– alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oppure

– in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5

– autisti professionali o di mezzi pesanti  con uno stato di ebbrezza medio ovvero tra 0,8 e 1,5.

E’ importante specificare che questa ipotesi non si applica alla persona di professione camionista ma a colui che sta esercitando la professione di camionista. (come spiegato per l’omicidio stradale)

– sanzione penale: reclusione da 3 a 5 anni

– sanzione amministrativa: revoca patente (si può conseguire una nuova patente dopo 5 anni, 10 in caso di precedente condanna, 12 in caso di fuga)

– arresto in flagranza: no, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso

– procedibilità: ufficio (si apre automaticamente il procedimento penale)

 

 

Aumenti di pena possibili per tutte le fattispecie descritte sopra:

1. se il conducente si dà alla fuga: la pena è aumentata da 1 terzo ai due terzi  e non può essere inferiore ai 3 anni

2. se il fatto è commesso da persona  non munita di patente, con patente revocata o con veicolo di proprietà non assicurato

3. cagiona le lesioni  a più persone vi è un aumento fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7

Diminuzione

Nell’ipotesi in cui  ai commi precedenti  qualora l’evento non sia  esclusiva conseguenza  dell’azione o omissione  del colpevole la pena è diminuita fino alla metà

 

 

Articolo e contenuti scritti da:

Avv. Anastasia Righetti – righettianastasia@gmail.com – Verona

 

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