Omicidio stradale: come viene regolamentato e sanzionato? – Parte 2
Nell’articolo precedente abbiamo affrontato l’argomento dell’omicidio stradale focalizzandoci principalmente sul reato di omicidio (base e aggravato), questa settimana invece il nostro approfondimento sarà incentrato sulle lesioni personali lievi e gravi.
Rimandiamo alla prossima settimana le lesioni gravissime e l’omissione di soccorso… stay tuned…
LESIONI PERSONALI
Le lesioni si differenziano in 4 tipi:
- lievissime (inferiori ai 20 giorni)
- lievi (tra i 20 e i 40 giorni)
- gravi (superiori ai 40 giorni)
- gravissime: per lesioni gravissime si intendono lesioni che possono importare:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile
- la perdita di un senso
- la perdita di un arto
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso
La nuova legge prende in considerazione solo i casi di lesioni gravi e gravissime e quindi in tutti quei casi in cui, violando le norme stradali, si causa la lesione lieve o lievissima di una persona non si applica il nuovo articolo 590 bis cp ma la vecchia normativa di cui all’art. 590 cp.
1. LESIONI LIEVI o LIEVISSIME (art. 590 cp)
– sanzione penale: reclusione fino a 3 mesi o multa fin a €309
– sanzione amministrativa: sospensione della patente da 15 giorni ad 1 anno (nel caso di revoca devono passare 3 anni prima di poter conseguire una nuova patente)
– arresto in flagranza: non consentito
– procedibilità: a querela di parte. Ciò significa che inizierà un procedimento penale solo se la vittima sporge denuncia querela verso il responsabile o corresponsabile del sinistro.
2. LESIONI PERSONALI GRAVI (superiori ai 40 giorni di malattia) – ipotesi base
– sanzione penale: reclusione da tre mesi ad un anno
– sanzioni amministrativa: revoca patente (devono passare 5 anni prima di poter conseguirla nuovamente; 10 in caso di condanna precedente e 12 anni in caso di fuga)
– arresto in flagranza: no
– procedibilità: ufficio
3) LESIONI STRADALI COLPOSE GRAVI aggravate da condotte particolarmente imprudenti quali:
– chi conduce un veicolo a motore che in centro urbano proceda ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e su strade extraurbane ad una velocità superire di 50 km/h rispetto a quella massima consentita ( utilissimo in questo caso l’operazione di scarico dei dati del tachigrafo; l’utilizzo di altri mezzi sia omologati sia non omologati)
– chi conduce un veicolo a motore e attraversa una intersezione con semaforo rosso
– chi conduce veicolo a motore e circola contromano
– chi conduce un veicolo a motore e esegue una manovra di inversione di senso di marcia in prossimità di dossi, intersezioni , curve
– chi conduce veicolo ed esegua una manovra di sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale
– chi conduce un veicolo e esegue una manovra di sorpasso in presenza di striscia continua.
– sanzione penale: da 1 anno e 6 mesi a 3 anni
– sanzione amministrativa: revoca patente ( è possibile conseguirla passati 5 anni; 10 anni in caso di precedente condanna; 12 in caso di fuga od omissione di soccorso)
– arresto in flagranza: consentito se il responsabile omette di fermarsi e prestare soccorso e si dà alla fuga
– procedibilità: ufficio (si apre il procedimento penale automaticamente indipendentemente dal fatto che la vittima lo voglia o no)
4) LESIONI PERSONALI GRAVI aggravate DALL’ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE con TASSO ALCOLEMICO compreso tra 0,8 e 1,5 ( non riguarda gli autisti professionali)
– sanzione penale:reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni
– sanzione amministrativa: revoca patente (devono passare 5 anni prima di poter conseguirla nuovamente; 10 anni in caso di precedenti condanne; 12 anni in caso di fuga)
– arresto in flagranza di reato: non consentito tranne il caso in cui il responsabile ometta di fermarsi e prestare soccorso e si dia alla di fuga.
– procedibilità: ufficio (si apre automaticamente il procedimento penale anche le la vittima non ha sporto querela)
5) LESIONI PERSOBALI GRAVI AGGRAVATE dall’ALTERAZIONE del conducente che si trova
– alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oppure
– in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5
– autisti professionali o di mezzi pesanti con uno stato di ebbrezza medio ovvero tra 0,8 e 1,5.
E’ importante specificare che questa ipotesi non si applica alla persona di professione camionista ma a colui che sta esercitando la professione di camionista. (come spiegato per l’omicidio stradale)
– sanzione penale: reclusione da 3 a 5 anni
– sanzione amministrativa: revoca patente (si può conseguire una nuova patente dopo 5 anni, 10 in caso di precedente condanna, 12 in caso di fuga)
– arresto in flagranza: no, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso
– procedibilità: ufficio (si apre automaticamente il procedimento penale)
Aumenti di pena possibili per tutte le fattispecie descritte sopra:
1. se il conducente si dà alla fuga: la pena è aumentata da 1 terzo ai due terzi e non può essere inferiore ai 3 anni
2. se il fatto è commesso da persona non munita di patente, con patente revocata o con veicolo di proprietà non assicurato
3. cagiona le lesioni a più persone vi è un aumento fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7
Diminuzione
Nell’ipotesi in cui ai commi precedenti qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà
Articolo e contenuti scritti da:
Avv. Anastasia Righetti – righettianastasia@gmail.com – Verona
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