Nuove deroghe per il trasporto persone (REG UE 2024/1258), sono veramente vantaggiose? I counter dei tachigrafi sono aggiornati per fare questi nuovi calcoli?

Torna a grande richiesta, dopo un periodo di vacanza, il nostro consulente e quest’oggi proverà a fornire alcuni chiarimenti in merito al nuovo regolamento UE 2024/1258 sul Trasporto persone.

Di che cosa si tratta?

Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2024/1258 che apporta delle modifiche al Regolamento 561/06 in merito agli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto persone.

Quali novità sono state introdotte?

Le novità riguardano:

  1. Possibilità di suddividere in maniera differente la pausa di 45 minuti.
  2. Possibilità di derogare l’impegno giornaliero una o 2 volte a seconda della durata del tour (a determinate condizioni)
  3. Possibilità di utilizzare la “deroga dei 12 giorni” anche per i trasporti NAZIONALI.

PUNTO a) Nuova possibile suddivisione della pausa da 45 minuti

Cosa permette di fare attualmente la normativa?

Art. 7 : PAUSE DALLA GUIDA

  1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

 

  1. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

   3. Novità per solo trasporto passeggeri :

 «Per un conducente che effettua un servizio occasionale passeggeri, l’interruzione di cui al primo comma può anche essere sostituita da due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, distribuite nel periodo di guida di cui al primo comma, in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.»;

 

TRADUZIONE

La pausa obbligatoria di 45 minuti può essere “suddivisa” in due pause di NON MENO DI  15 minuti ciascuna, ma la somma delle due deve risultare comunque 45 ; queste pause possono essere fatte DURANTE o AL TERMINE delle 4 ore e 30 minuti .

Riportiamo alcuni esempi non esaustivi:

Esempi sequenze pause

PUNTO b) ART 8. RIPOSI GIORNALIERI (IMPEGNO)

l’articolo 8 è così modificato:

«2 bis. A condizione che la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti non siano compromesse, i conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale passeggeri di durata non inferiore a sei periodi consecutivi di 24 ore possono derogare al paragrafo 2, primo comma, effettuando il periodo di riposo giornaliero una volta entro un massimo di 25 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, purché il tempo di guida totale accumulato per quel giorno non abbia superato le sette ore. Nel rispetto delle stesse condizioni, tale deroga può essere utilizzata due volte in un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri con una durata di almeno otto pe riodi consecutivi di 24 ore. Il ricorso a tale deroga non pregiudica l’orario di lavoro massimo ai sensi della normativa applicabile.»;

 

TRADUZIONE   

Nel caso in cui il tour duri più di 6 giorni, viene data la possibilità di derogare il tempo di impegno di 1 ora una o due volte a seconda della durata del tour a condizione che nella giornata in cui si utilizza questa deroga il conducente non abbia guidato più di 7 ore.

 

SINTESI

OPZIONE 1:

Se il viaggio dura PIU’ DI 6 GIORNI e MENO DI 8 (QUINDI 7 GIORNI)

è possibile “sforare” 1 volta l’impegno giornaliero per massimo 1 ora solo se in quella giornata il conducente ha guidato AL MASSIMO 7 ORE.

Esempio nel quale il conducente ha a disposizione massimo 13 ore di IMPEGNO

 

 

Esempio nel quale il conducente ha a disposizione massimo 15 ore di IMPEGNO

OPZIONE 2

Se il viaggio dura più di  8 GIORNI

è possibile “sforare” 2 volte l’impegno giornaliero per massimo 1 ora solo se in quelle giornate il conducente ha guidato AL MASSIMO 7 ORE.

 

ATTENZIONE: Il ricorso a tale deroga non pregiudica l’orario di lavoro massimo ai sensi della normativa applicabile.

 

Quindi si può ricorrere a tali deroghe fermo restando il rispetto dell’orario massimo di lavoro.

 

Queste deroghe le posso usare solo l’ultimo giorno di viaggio o in qualsiasi altra giornata?

Tali deroghe possono essere utilizzate anche in altri giorni (durante il tour) non necessariamente l’ultimo.

 

Se utilizzo queste deroghe devo fare una stampata e giustificarne il motivo come nel caso della deroga ART. 12?

NO – nel caso di utilizzo di tali deroghe, li regolamento non prevede una giustificazione scritta.

Per poter giustificare il ricorso alle deroghe ed essere in regola in caso di controlli su strada, fino a quando non sarà disponibile un foglio di viaggio digitale, il conducente deve tenere a bordo del veicolo un foglio di viaggio contenente le informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 che l’impresa di trasporto è tenuta a fornire al conducente prima di ogni viaggio.

Le copie cartacee o elettroniche di tali fogli di viaggio devono essere tenute a bordo per periodi che coprano i 28 giorni precedenti e, a decorrere dal 31 dicembre 2024, i 56 giorni precedenti.

 

I contatori dei tachigrafi compresi quelli SMART di ultima generazione (COUNTER VDO E DUO STONERIDGE) sono aggiornati per questa tipologia di conteggi?

 NO – ad oggi non abbiamo ricevuto notizie in merito ad eventuali aggiornamenti dei tachigrafi in grado di conteggiare le pause o le deroghe poco sopra indicate.

Il regolamento al punto 5 cita quanto segue :

“5. Per garantire l’applicazione e l’esecuzione uniformi dell’articolo 7, terzo comma, e dell’articolo 8, paragrafi 2 bis e 6 bis, la Commissione, in occasione della prima revisione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (**) o di eventuali atti di esecuzione che lo sostituiscono, e al più tardi entro il 23 novembre 2025, adotta atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche adeguate che consentano di registrare e conservare sul tachigrafo i dati relativi al tipo di servizio passeggeri, vale a dire il servizio regolare o occasionale di trasporto passeggeri.

 La data di applicazione di tali atti di esecuzione è fissata previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis.”

 

Riteniamo non ci sia molto da commentare…

Come fa il conducente a tenere il conto delle nuove pause e delle deroghe?

Attualmente, sembra che l’unica possibilità di tenere conto di tali interruzioni sia quella effettuare delle stampate e tenere su un foglio a parte il conteggio delle pause effettuate;

I tachigrafi non essendo aggiornati non considereranno valide pause diverse da 15, 30 e 45 nelle sequenze fino ad ora stabilite dal 561/06; quindi ci si potrebbe trovare nella spiacevole situazione di fare ricorso ad una deroga (per esempio sulle pause) con il tachigrafo che segna “errore” creando non poca confusione per i conducenti.

 

TABELLA DI SINTESI

 

PUNTO c) “DEROGA DEI 12 GIORNI” ANCHE PER IL TRASPORTO NAZIONALE

 Il paragrafo 6bis è stato modificato estendendo la possibilità di ricorrere alla deroga dei 12 giorni anche a coloro che effettuano SERVIZIO OCCASIONALE DI PASSEGGERI NAZIONALE.

 

Come faccio a dimostrare di essere in regola con la deroga dei 12 giorni in caso di controllo su strada in ambito nazionale?

Per i servizi nazionali può essere utilizzato il foglio di viaggio per i servizi internazionali, indicando l’uso per il servizio nazionale.

L’obbligo di mostrare il foglio di viaggio decade qualora il veicolo utilizzi un tachigrafo che consente la registrazione del tipo di servizio passeggeri vale a dire uno SMART 2 GEN 2 V2 .

 

La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisca il formato del foglio di viaggio per i servizi nazionali al fine di semplificare le verifiche della conformità, se del caso.

Alla luce di quanto esposto, al momento dopo esserci confrontati anche con le aziende non riteniamo che queste nuove deroghe apportino vantaggi effettivi; non resta che attendere gli sviluppi della questione nei prossimi mesi;

Altro forte dubbio riguarda i controlli su strada, sicuramente le forze dell’ordine sono attrezzate con strumenti in grado di verificare tali deroghe ma questo comporterà tempistiche più lunghe in caso di controllo con conseguenti lunghe attese per i passeggeri a bordo.

 

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