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L’art.12 vale anche quando si viaggia in multipresenza?

mar 25 luglio 2023

L’art.12 vale anche quando si viaggia in multipresenza?

Torna questa settimana un argomento molto richiesto, la deroga dell’art. 12; in particolare il nostro lettore ci chiede se vale anche nel caso di guida in multipresenza.

Partiamo con un po’ di ripasso

Cosa si intende per Multipresenza?

Secondo l’art.  4 del REG. 561/06:

“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.

Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”

Quindi la multipresenza è caratterizzata dal fatto che a bordo del veicolo ci sono contemporaneamente 2 conducenti e questa condizione deve permanere per tutto il tragitto/viaggio.

 

Che vantaggi ci sono in caso di multipresenza?

In caso di guida in multipresenza l’arco di tempo entro il quale è obbligatorio terminare un riposo giornaliero si amplia e passa da 24 ore a 30 ore con conseguente aumento dell’impegno giornaliero fino ad un massimo di 21 ore.

Che cos’è la deroga dell’art. 12?

A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Il Regolamento 561/06 ha previsto all'art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.

 

Che cosa prevede il testo dell’art 12?

In sintesi

A condizione di:

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • E per raggiungere un punto di sosta appropriato

Il conducente può derogare a:

  • Art. 6 guida giornaliera e settimanale 
  • Art. 7 pause dalla guida 
  • Art. 8 riposo giornaliero (impegno) e settimanale
  • Art. 9 deroga in caso di imbarco su traghetto treno

 

"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).

 Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato".

 In caso di deroga il conducente come si deve comportare?

Quando un conducente deroga ai tempi di guida o riposo deve giustificare manualmente sul retro della stampa o del disco il motivo di tale deroga, “al più tardi” nel momento in cui raggiunge un punto di sosta adeguato a mettersi in sicurezza.

Ricordiamo che con il “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte altre due deroghe, che permettono di raggiungere la propria abitazione o la sede dell’azienda per gli approfondimenti clicca qui.

Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore: posso utilizzare la deroga anche in Multipresenza?

La risposta è SI, il regolamento non fa differenze tra guida singola o in multipresenza.

Per poter utilizzare la deroga dell’art.12 è necessario che siano presenti le condizioni già indicate sopra :

 

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • Raggiungere un punto di sosta appropriato
  • Indicare sulla stampa il motivo della deroga

 

I nostri esperti dalla settimana prossima si prenderanno qualche giorno di vacanza torneranno carichi e riposati dopo il 21 agosto.

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