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Si può lasciare la carta tachigrafica nel tachigrafo durante il riposo giornaliero? – Chiarimenti Del Ministero dell'Interno

mar 07 luglio 2020

Il Ministero dell’Interno con circolare 300/A/4683/20/111/20/3 del 03/07/2020 ha fornito dei chiarimenti in merito all’utilizzo della carta tachigrafica ed in particolare all’art. 34 REG 165/2014.

Art 34 Reg. 165/2014

Comma 2: I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati.

Comma 3: “... Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):

  1. Se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure L 60/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.2.2014.

  2. Se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale nel tachigrafo.

La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea, in risposta ad un quesito formulato da un’associazione di categoria ha fornito il proprio parere esprimendo l’avviso che: “non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che la loro carta sia protetta e utilizzata da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo. “

Sulla base di quanto esposto quindi il Ministero dell’Interno ritiene che il conducente abbia l’obbligo di estrarre la carta solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell’attività sulla carta lasciata inserita.

La circolare prosegue indicando che in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all’interno del tachigrafo digitale.

 

In sintesi
Se il veicolo rimane nella disponibilità del conducente egli ha la facoltà di lasciare la carta inserita nel tachigrafo quando svolge attività diverse dalla guida (ad esempio riposo giornaliero).

 

Se il conducente lascia la carta nel tachigrafo e inizia un riposo giornaliero deve comunque effettuare degli inserimenti manuali?

Sì, il conducente che lascia la carta tachigrafica inserita nel tachigrafo e inizia il proprio periodo di riposo giornaliero, deve inserire manualmente la nazione di fine turno e il giorno successivo inserire manualmente la nazione di inizio turno.

Il tachigrafo non registra automaticamente la nazione di Inizio turno.

Qui di seguito riportiamo un esempio di come dovrebbe essere la stampa giornaliera corretta e un esempio di stampa giornaliera sbagliata nel caso la carta tachigrafica sia stata lasciata nel tachigrafo durante il riposo giornaliero senza aver registrato poi manualmente la nazione ad inizio e fine turno. Nel secondo esempio infatti sono state registrate correttamente tutte le attività, ma manca l'inserimento della nazione di inizio e fine turno, perchè il conducente non le ha inserite manualmente.

 

Quali sanzioni sono previste se non si inserisce la nazione di inizio e fine turno?

Secondo l’art. 19 legge 727/1978 “Il conducente del veicolo sopra indicato munito di apparecchio di controllo del tipo tachigrafo digitale circolava omettendo di inserire nell’apparecchio il simbolo del Paese di inizio (e/o) fine lavoro, pur non essendo l’apparecchio collegato al posizionatore satellitare”

Sanzione: € 52,00

Pagamento entro 5 gg € 36,40

Da € 52 a € 102 - Limiti edittali

Nessuna sanzione accessoria prevista

 

Allegati

Circolare 300/A/4683/20/111/20/3 del 03 luglio 2020

 

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© TachConsulting - Riproduzione riservata

 

 


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