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Se un autista non vuole partecipare al corso sul cronotachigrafo, come si deve comportare l’azienda?

mer 21 aprile 2021

Questa settimana diamo la parola al nostro consulente che risponde al quesito di un’azienda che ha organizzato un corso sul corretto utilizzo del cronotachigrafo ai sensi del DD 215/2016, ma si è trovata ad avere alcuni conducenti che si sono rifiutati di partecipare al corso.

 

Quali sono gli obblighi dell’azienda in termini di formazione sul tachigrafo?

Secondo l’art. 33 del REG 165/2014 c. 1 “Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscano ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi”.

Il Regolamento, con l’art 33, nel ribadire la responsabilità delle imprese in merito alle infrazioni commesse dai propri conducenti, ha introdotto l’onere di garantire che essi ricevano una formazione e istruzione adeguate in materia di funzionamento dei tachigrafi. L’azienda inoltre deve effettuare periodicamente dei controlli sul corretto utilizzo di tali strumenti.

 

Un’azienda che non prevede la formazione sul cronotachigrafo può essere sanzionata?

NO, un’azienda che non fa svolgere ai propri conducenti il corso sul cronotachigrafo non può essere sanzionata semplicemente per non aver effettuato la formazione.

 

Quando può essere sanzionata l’azienda e perché?

Nel caso di controllo su strada dal quale dovesse emergere una violazione relativa ai tempi di guida la situazione sarebbe la seguente:

Esempio: il conducente ha fatto 10 ore e 30 min. di guida (poteva fare fino a 10 ore)

Sanzione art. 174 c. 4 euro 41,00

  • Una sanzione 174 c. 4 di € 41,00 viene elevata al conducente e la medesima anche all’azienda di Autotrasporto in quanto “coobbligata in solido (chi paga la sanzione “libera” il secondo soggetto dal pagamento);
  • Sanzione unica all’azienda art 174 c 14 € 333,00 in quanto responsabile dell’organizzazione dell’attività dei conducenti.

L’argomento sulla responsabilità dell’impresa di trasporto ex art 174 c.14 sarà oggetto di ulteriore approfondimento nei prossimi articoli.

 

Cosa può fare l’azienda per dimostrare di aver assolto l’obbligo formativo se un conducente si rifiuta di partecipare al corso sul tachigrafo?

Nel caso in cui un autista dipendente non volesse partecipare al corso sul cronotachigrafo, l’azienda dovrebbe predisporre un richiamo scritto (sanzione disciplinare). In questo modo se il conducente in questione dovesse ricevere una sanzione per violazione delle norme sui periodi di guida e riposo, l’azienda in caso di ricorso ex art 174 c. 14 potrebbe avere un motivo di difesa.

 

Allegati

Fac-simile lettera di richiamo (Word)

 

 

© TachConsulting - Riproduzione riservata

 

 


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