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Se scade la carta tachigrafica come comportarsi finché non viene rilasciata la carta tachigrafica di nuova generazione? Nota del ministero dell’interno per non essere sanzionati

gio 11 luglio 2019

Il Ministero dell’Interno con nota del 10 Luglio 2019 ha fornito chiarimenti in merito alla problematica del rilascio delle carte tachigrafiche di nuova generazione.

Dal 15 giugno 2019 per i veicoli di nuova immatricolazione è prevista l’installazione del tachigrafo “intelligente”; tra le varie novità, è previsto l’utilizzo di carte tachigrafiche di seconda generazione che permettono la registrazione di un maggior numero di informazioni rispetto alle precedenti carte (informazioni come la posizione del veicolo).

I tachigrafi di nuova generazione in ogni caso funzionano anche con le carte fino ad ora utilizzate.

In merito al rilascio delle carte tachigrafiche Unioncamere ha segnalato che, a causa di problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove carte, potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione deterioramento ovvero perché scadute di validità.

 

Come deve comportarsi quindi il conducente che ha necessità di sostituire la carta tachigrafiche e non può ottenere in tempi brevi quella nuova? Può circolare comunque senza scheda? È sanzionabile?

Il conducente che si trova a circolare senza carta in quanto non ancora pronta, dovrà effettuare le registrazioni manuali come previsto dall’art. 35 del REG. 165/2014 (in sostanza segnalare manualmente le attività su retro della stampata o sul disco come nel caso di tachigrafo non funzionante) ed esibire la ricevuta della richiesta per la nuova carta tachigrafica.

Il Ministero nella nota cita “….Atteso quanto segnalato, trattandosi di una situazione contingente che dovrebbe risolversi in tempi brevi, e per la quale si fa riserva di ulteriori comunicazioni, al conducente che abbia effettuato le regisrazioni manuali come previsto dall’art. 35 del Regolamento 165/2014, ed esibisca ricevuta dell’istanza di sostizuione, a prescindere dal momento in cui quest’ultima è stata presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione…” .

In sintesi: al fine di evitare sanzioni per "guida senza scheda" il conducente fino al ricevimento delle nuove carte tachigrafiche dovrà effettuare le registrazioni manuali sul retro della stampata e tenere sul veicolo la ricevuta relativa alla richiesta della nuova scheda. 

 

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ALLEGATI

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SCARICA ART. 35 REG. 165/2014

 

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