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RIMBORSO ACCISE GASOLIO ANNO 2019 - DISPONIBILE IL SOFTWARE PER LE DICHIARAZIONI DEL 2° TRIMESTRE

mar 02 luglio 2019

L’Agenzia delle dogane, con nota prot. 52335/RU del 26 giugno 2019 ha comunicato che dal 1° luglio al 31 luglio 2019 sarà possibile presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel 2° trimestre 2019 (01° aprile – 30 giugno).

 

Dove ‘ possibile scaricare il software?

Il software aggiornato per il secondo trimestre, per la compilazione  la stampa della relativa dichiarazione è possibile scaricarlo ( QUI ).

 

 

I soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico doganale dove devono consegnare la domanda?

 

Gli uffici competenti alla ricezione delle dichiarazioni sono:

  • PER LE IMPRESE NAZIONALI: l’ufficio delle dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.

 

  • PER LE IMPRESE COMUNITARIE OBBLIGATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN ITALIA: l’Ufficio Competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.

 

  • PER LE IMPRESE COMUNITARIE NON OBBLIGATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN ITALIA: L’Ufficio delle Dogane di Roma I.

 

A quanto ammonta l’importo rimborsabile?

L’importo rimborsabile è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 01 aprile e il 30 giugno 2019.

 

Chi sono i soggetti beneficiari del rimborso?

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:

 

ATTIVITA’ DI TRASPORTO MERCI con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 ton esercitata da:

 

- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

-  imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

 

ATTIVITA’ DI TRASPORTO PERSONE

 

 - enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;  

 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

 - l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Qual è il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per usufruire dell’agevolazione?

Per le fruizioni dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740

 

Per quali veicoli non è possibile richiedere il rimborso?

Sono esclusi dal beneficio i veicoli categoria EURO 0 EURO 1 EURO 2

 

E’ possibile effettuare la richiesta per via Telematica?

Si è previsto, al posto della consegna presso gli uffici competenti, l’invio telematico delle dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – EDI.

 

Quali sono le procedure per l’invio telematico?

• gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;

 • le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

 • utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2019”.

Oppure:

 • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da 8 autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2019 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2019”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

 

Quali sono i termini per l’utilizzo del credito maturato?

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2021.

 

SCARICA NOTA AGENZIA DELLE DOGANE


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