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Rimborso Accise Autotrasportatori: nessun rimborso per il secondo trimestre 2022

mar 14 giugno 2022

L’Agenzia delle dogane, con circolare dogane n. 23 dell’8 giugno 2022, ha fornito indicazioni agli operatori in merito alle novità introdotte dall’art.1-bis della legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione del DL 21 marzo 2022 n.21 con il quale è stata confermata la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti fino all’8 luglio 2022.

Nello specifico le aliquote vigenti fino a tale data sono le seguenti:

- Benzina: euro 478,40 per mille litri;
- Gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
- Gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.

Per quanto attiene il gasolio utilizzato come carburante per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 t e di classe ambientale euro V ed euro VI non si applica l’aliquota ridotta (ex. art. 24-ter del TUA) pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto, in quanto meno favorevole. Conseguentemente l’Agenzia precisa che per il secondo trimestre 2022, non dovrà essere presentata la dichiarazione di rimborso dell’accisa sui litri di gasolio consumati.


Allegati

La Circolare Prot. 239011/RU 23 8/06/2022

 

 

 


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