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Rimborso accise 1° trimestre 2020: al via la nuova procedura per la richiesta

mar 31 marzo 2020

L’Agenzia delle Dogane con nota n. 96399/RU del 23 marzo 2020 ha informato che dal 1° aprile al 31 aprile 2020, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel 1°trimestre 2020.

In virtù della emergenza COVID-19, l’Agenzia chiarisce che, qualora non fosse possibile rispettare la scadenza di cui sopra, la domanda per il recupero delle accise potrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2020.

 

 L’importo rimborsabile rimane invariato?

Si, sono confermati i 214,18 € per 1000 litri di prodotto.

 

Dove posso scaricare il software per la compilazione della domanda?

Il software può essere scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Dogane:

SCARICA IL SOFTWARE

 

In quali modi è possibile effettuare l’invio della domanda?

La domanda può essere inviata tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI - PER INFO CLICCA QUI 

Oppure in alternativa può essere presentata anche in formato cartaceo, ma il contenuto deve    essere riprodotto su supporto informatico (es. chiavetta USB) e consegnata presso l’Ufficio delle Dogane di competenza. (Domanda cartacea + chiavetta USB)

 

Cosa cambia dal primo trimestre 2020?

Come previsto dall’art. 8 del decreto legge 124/2019, convertito con legge 157/2019, dal 1’ trimestre 2020 scatta la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni km percorso quindi sono state introdotte importanti novità nel l quadro A-1 del modello, anticipate con la nota n. 74668/RU, anch’essa allegata.

 

Perché è stata stabilita una soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni km?

L’Amministrazione finanziaria è giunta a tale determinazione analizzando i dati delle domande trimestrali inviate dalle imprese.

Dalle analisi è emerso che il 13% dei veicoli inseriti nelle istanza ha registrato percorrenze inferiori a 1km/l, vale a dire consumi di gasolio quasi triplo rispetto a un valore nominale di 2,5 – 3 Km/l.

Per cui non cambia nulla rispetto ai consumi superiori al parametro di 1km/l, mentre al di sotto di tale soglia, l’agevolazione è riconosciuta fino a 1 km/l.

 

Cosa cambia nella compilazione della domanda?

Pertanto:

1. Targa del veicolo

Bisogna riportare gli estremi della targa di ciascun veicolo rifornito, non vanno più indicati i dati riferiti a semirimorchi e rimorchi.

 

2. Titolo di possesso

L’esercente dovrà indicare per singolo veicolo il titolo giustificativo del possesso contrassegnato come segue:

A)           Proprietà;

B)           Locazione con facoltà di compera (leasing);

C)           Locazione senza conducente;

D)           Usufrutto;

E)            Acquisto con patto di riservato dominio;

F)            Comodato senza conducente.

 

3. Chilometri percorsi

Nella colonna “KM PERCORSI” vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento, ciò viene calcolato come differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre precedente.

KM PERCORSI =TOT CONTA KM FINE TRIMESTRE ATTUALE – TOT CONTA KM FINE TRIMESTRE PRECEDENTE

Non bisogna più riportare il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, ma comunque l’esercente dovrà esibire tale dato in caso di richiesta da parte dell’ufficio delle Dogane.

Vanno indicati i chilometri effettivamente consumati nel periodo di possesso qualora non coincidano con il trimestre solare.

Nella colonna “LITRI CONSUMATI” l’esercente continua ad indicare i litri consumati da ciascun veicolo riforniti in quel periodo.

 

4. Mezzi speciali

Nel quadro A è stata inserita una colonna “MEZZO SPECIALE” riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione.

Per tali veicoli valgono distinte modalità di rilevazioni dei consumi e quindi devono essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale.

Il riconoscimento dell’impiego agevolato di cui al punto 4-bis della Tabella A sul gasolio consumato per l’azionamento delle speciali attrezzature poggia sulla constatazione che le stesse sono necessariamente complementari alla funzione di trasporto di merci che richiedono certe condizioni per essere movimentate.

I semirimorchi/rimorchi in tal modo attrezzati vengono così a costituire un complesso veicolare unitariamente considerato.

 

Come si rilevano i litri consumati dai rimorchi e semirimorchi ai fini del beneficio?

Nel caso di semirimorchio/rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell’impianto refrigerante rientra nel beneficio in quanto mantiene la temperatura idonea alla conservazione delle merci durante il trasporto.

Nella colonna “MEZZO SPECIALE” bisogna inserire uno di questi valori:

•             1, per ciascun veicolo con gruppo frigorifero dotato di motore ausiliario e serbatoi autonomi;

•             2, per ciascun veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio autonomi ad uso di sistemi pneumatici atti al carico e/o scarico della merce trasportata.

Nella colonna “KM PERCORSI”, per i mezzi speciali, l’esercente riporta le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contatore di cui è dotato l’impianto speciale dato dalla differenza tra le ore registrate dal contatore alla fine del periodo oggetto di oggetto di dichiarazione e quelle rilevate al termine del trimestre precedente.

Anche in questo caso se l’inizio e la fine del periodo di possesso non coincide con il trimestre, nella colonna bisogna indicare solo le ore di funzionamento nel periodo effettivo di possesso.

Come è possibile fare il conteggio dei litri consumati se il mezzo speciale è privo di contatore?

Se il mezzo speciale è sprovvisto del contatore, l’esercente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio delle dogane al fine di procedere all’adozione di un metodo di rilevazione fino al termine accordato con l’ufficio stesso entro il quale la ditta deve adempiere alla prescrizione.

Alla dichiarazione sono allegate, se non già presentate, le carte di circolazione dei mezzi speciali insieme agli eventuali attestati (ad es. certificati ATP) che ne costituiscono parti integranti.

A completamento dei dati dichiarati trimestralmente, l’esercente attività trasporto merci tiene all’interno delle proprie contabilità aziendali un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, recante le seguenti informazioni per ciascun semirimorchio/rimorchio di cui è intestatario:

a)            targa;

b)           capacità del serbatoio;

c)            lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare;

Nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente:

d)           targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre.

 

L’Ufficio delle dogane, nell’esercizio dei poteri di controllo, può prescrivere a fini di tutela dell’interesse fiscale ulteriori misure ritenute necessarie a fronte di peculiari circostanze di fatto riscontrate.

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SCARICA:

Dl.  124 26 ottobre 2019

Nota Agenzia Dogane 74668

Nota Agenzia Dogane 96399

Software per la compilazione della domanda di rimborso 1 trimestre 2020

Richiesta accesso al servizio  accise telematiche - EDI

 

© TachConsulting - Riproduzione riservata


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