Iscriviti alla nostra newsletter

Regola dei 12 giorni - In caso di trasporto internazionale di passeggeri quale è la sanzione applicata se dopo i 12 turni da 24h effettuo un riposo settimanale ridotto del 10% (66 ore e 36 min) rispetto alle 69 ore minime richieste?

mar 02 maggio 2023

Anche questa settimana, torna a gran richiesta il nostro formatore per un ulteriore approfondimento sulla regola dei 12 giorni.

Quando è stata introdotta la deroga dei 12 giorni?

La deroga dei 12 giorni è stata introdotta dall’art 29 del REG. 1073/2009 CE (che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006) che ha previsto la modifica dell’art. 8 del Reg. 561/06 con l’aggiunta del paragrafo 6 bis.

Partiamo con il ripasso.

Cosa prevede questa deroga?

La “regola dei 12 giorni” prevede che solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, possa rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.

Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

- di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

 

- oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

 

Quali sono le condizioni necessarie per poter usufruire della deroga dei 12 giorni?

 Per poter usufruire della deroga dei 12 giorni è necessaria la presenza di tutte le seguenti condizioni:

 

1 - Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

2 - Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (non è ammesso il tachigrafo analogico).

3 - In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

 

Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore: In caso di trasporto internazionale di passeggeri quale è la sanzione applicata se dopo i 12 turni da 24h effettuo un riposo settimanale ridotto del 10% (66 ore 36 min) rispetto alle 69 ore minime richieste?

 

Nella fattispecie, la gravità dell’infrazione si basa sul secondo riposo che il conducente dovrebbe effettuare (45+24).

Il 10 % di 24 ore sono 144 minuti (cioè 2 ore e 24 minuti): 24 ore – 2 ore e 24 min = 21 ore e 36 minuti

 

Il conducente effettuando 66 ore 36 minuti è come se avesse fatto 45 (regolare) + 21:36 (ridotto entro il 10 %).

In questo caso la sanzione sarebbe zero

Articoli che ti potrebbero interessare sulla regola dei 12 giorni

© TachConsulting - Riproduzione riservata

 


Scarica PDF

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento. Utilizza anche cookie di marketing, che sono disabilitati di default e vengono attivati solo previo consenso da parte tua.

Per saperne di più x