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Posso scaricare la carta tachigrafica prima dei 28 giorni? e il tachigrafo prima di 90 giorni?

mer 03 novembre 2021

Questa settimana il nostro formatore affronta nuovamente l’argomento sulle tempistiche di scarico della carta del conducente e del tachigrafo digitale.

Il tachigrafo digitale registra i dati relativi all’uso del veicolo e delle attività dei conducenti all’interno della propria memoria di massa e sulle carte tachigrafiche.

 

Tra le responsabilità delle imprese di trasporto previste dall’Art 10 del REG 561/06 rientra quella relativa allo scarico e conservazione dei dati digitali (memoria di massa e schede tachigrafiche).

L’ART 10 c. 5 a REG. 561/06 infatti cita:

Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (tachigrafi digitali) e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

1. garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;

2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.

 

Quali sono i riferimenti normativi che richiamano questo obbligo?

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

 

Quali obblighi ha quindi l’azienda?

L’azienda ha l’obbligo di scaricare (copiare) regolarmente sia i dati della scheda del conducente, sia quelli della memoria di massa del tachigrafo.

 

Perché bisogna scaricare i dati tachigrafici?

I tachigrafi digitali e le schede tachigrafiche hanno una memoria limitata, i dati nuovi si sovrascrivono su quelli più “vecchi”, quindi se non si effettua regolarmente gli scarichi, alcuni dati potrebbero andare persi.

Il REG. 581/2010 al paragrafo 4 cita “dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi”.

 

Quali sono i tempi massimi di scarico previsti dalla normativa?

La normativa prevede le seguenti tempistiche di scarico:

  • Carta del conducente: al massimo ogni 28 GIORNI
  • Memoria del tachigrafo: al massimo ogni 90 GIORNI

 

Tornando quindi alla domanda posta al nostro formatore, è possibile scaricare la carta o il tachigrafo prima dei tempi previsti dalla normativa?

La risposta è SI.

La normativa prevede dei tempi massimi di scarico, ma non si pronuncia in merito ai tempi minimi.

L’azienda quindi potrebbe anche scaricare i dati tutti i giorni.

Scaricare spesso la carta tachigrafica (in particolare) e analizzarne il contenuto potrebbe essere un buon metodo per prevenire sanzioni.

 

Come scaricare i dati delle carte del conducente e della memoria dei tachigrafi?

Attraverso dei dispositivi (chiavette) di scarico dati tachigrafici.

Sul nostro negozio online offriamo diversi dispositivi e soluzioni di scarico. Scegli quello che rispecchia le tue esigenze!

   

 

 

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