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Pacchetto Mobilità: chiarimenti del Ministero dell’Interno in merito ai passaggi di frontiera e distacco dei conducenti

mar 15 febbraio 2022

Con la Circolare 300/STRAD/1/0000003834.U/2022 del 04 febbraio 2022 il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal Pacchetto Mobilità ed entrate in vigore il 2 febbraio 2022.

Quali novità sono entrate in vigore dal 2 febbraio 2022?

A partire dal 2 febbraio 2022 si segnalano le seguenti novità:

1. la modifica dell'art. 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014 che introduce l'obbligo per il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale di indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l'attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario;

2. le misure legislative, regolamentari e amministrative previste dalla direttiva (UE)2020/1057, in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

In merito a questi due argomenti la circolare presenta due schede illustrative che andiamo adesso ad approfondire.

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA ALL. 1

Inserimento del simbolo del paese in cui si fa ingresso dopo l'attraversamento della frontiera.

Le informazioni sull' attraversamento devono essere inserite dal conducente all'inizio della sua prima sosta all'interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile a alla frontiera o dopo di essa. Se l'attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l'inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo

 

L’inserimento deve avvenire a veicolo fermo o può avvenire anche a veicolo in movimento?

La Circolare sottolinea il fatto che l’inserimento si prevede venga effettuato a veicolo fermo per ragioni di sicurezza.

In merito a ciò come abbiamo sottolineato anche nel nostro approfondimento la procedura tecnicamente non può comunque essere effettuata a veicolo in movimento perché il tachigrafo non lo permette.

La procedura potrà essere effettuata in maniera automatica solo con i tachigrafi 4.0, di seconda generazione.

 

Quando e dove deve essere effettuato l’inserimento?

In merito la norma individua due regole.

  • l’inserimento deve avvenire dopo l’attraversamento della frontiera all’inizio della prima sosta.
  • la sosta (i.e. lo stazionamento del veicolo) durante il quale adempiere all'obbligo di inserimento deve essere effettuata subito dopo la frontiera, in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo o, in alternativa, nel punto di sosta più vicino alla stessa frontiera pur sempre ubicato sul territorio del Paese in cui si è fatto ingresso.

Detto punto di sosta, che potrà coincidere o meno con il luogo dove il conducente fruirà dell'interruzione o del riposo giornaliero o settimanale, potrà essere un'area di servizio, un'area di parcheggio o una qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta in emergenza dei veicoli, in cui il veicolo può sostare in sicurezza.

 

A quanto ammonta la sanzione per l’omesso inserimento?

L’omesso inserimento del simbolo del Paese in cui si fa ingresso è soggetto alla sanzione dell'art. 19 della legge n. 727/1978 – € 52,00

 

Se l’inserimento avviene in maniera tardiva è prevista lo stesso una sanzione?

Secondo il Ministero, la stessa sanzione si ritiene applicabile anche nell'ipotesi in cui la registrazione sia stata effettuata tardivamente, cioè fuori dal porto di sbarco, dalla stazione ferroviaria di arrivo, ovvero in punti di sosta lontani dalla frontiera.

In tale ultimo caso, per accertare la tardività dell'inserimento occorre verificare che il conducente pur in presenza di idonei punti di sosta vicini alla frontiera, che siano in concreto fruibili, abbia ritenuto di non fermarsi e di effettuare la registrazione in un secondo momento.

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA ALL.2

Applicazione delle misure previste dalla direttiva (UE) 2020/1057.

La direttiva (UE) 2020/1057 integra la direttiva 96/71/CE in materia di distacco e introduce norme specifiche per i lavoratori del settore del trasporto su strada che, prestando attività per imprese stabilite in uno Stato membro, vengono distaccati nel territorio di un altro Stato membro, nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa presso la quale sono impiegati e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro.

La direttiva introduce una serie di obblighi a carico dell'impresa e del conducente, circoscrivendone l'ambito di applicazione alle sole operazioni di trasporto internazionale di merci e persone diverse da quelle bilaterali.

Secondo il legislatore europeo, infatti, il conducente che effettua operazioni di trasporto internazionale non bilaterale o di cabotaggio instaura un certo legame con il territorio dello Stato membro ospitante in quanto, nel primo caso, i servizi prestati sono legati a quest'ultimo anziché al Paese di stabilimento e, nel secondo caso, l'intera operazione di trasporto ha luogo nello Stato membro ospitante e il servizio è strettamente legato a questo territorio.

Trattandosi di una direttiva, affinché le disposizioni ivi contenute acquistino efficacia nel territorio dello Stato devono essere recepite con provvedimento legislativo nazionale.

Nelle more del recepimento della direttiva, per le ipotesi di distacco dei conducenti che hanno luogo sul territorio italiano continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 136/2016 per le quali si fa rinvio a quanto contenuto nelle circolari di questa Direzione del 2018(1).

Tuttavia, la stessa direttiva dispone che gli Stati membri applicano le misure in essa previste a decorrere dal 2 febbraio 2022.

 

In caso di controllo su strada che documentazione è obbligatorio avere a bordo?

In sede di controllo su strada devono essere considerate valide ed efficaci, oltre alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 136/2016, anche quelle effettuate ai sensi dell'art. 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/1057(2), attraverso l'interfaccia pubblica connessa ad IMI.

Di conseguenza, anche il conducente che, in occasione del controllo su strada durante il quale si accerti una situazione di distacco, esibisca copia di una comunicazione effettuata tramite l'interfaccia pubblica contenente le informazioni indicate dall'art. 1, paragrafo 11, lett. a), deve essere considerato in regola.

In tale ipotesi, si ritiene non trovino applicazione gli ulteriori obblighi documentali indicati dall'art. 10, comma 1-quater, del d.lgs. 136/2016. Pertanto, la sanzione prevista dall'art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. 136/2016(6) troverà applicazione solo nel caso in cui il conducente non esibisca alcun documento che attesti l'avvenuta comunicazione di distacco in una delle modalità sopra indicate.

 

In merito al portale Europeo IMI segnaliamo i seguenti link per iscrizione e formazione

www.postingdeclaration.eu/help

ecas.ec.europa.eu/

Webinar in italiano

Circolare del Ministero

 

 


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