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Nuovi chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro sulla sanzione relativa all'errato riposo intermedio (mini impegno di 6 ore)

mar 23 giugno 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota 260 del 18 giugno 2020 ha dato indicazioni in merito alla sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 234/2007.

 

Che cos’è il Decreto legislativo 234/2007?

Con il D.lgs. 234/2004 è stato recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2002/15/CE dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

 

Che cosa sono e come vanno effettuati correttamente i riposi intermedi?

L’art. 5 del d.lgs. 234 cita:

1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

 

Che sanzioni sono previste in caso di violazione dei riposi intermedi?

L’art. 9 del D.lgs. 234 contiene le sanzioni relative al mancato rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Al comma 1 sono contenute le sanzioni relative alla  durata  massima settimanale della  prestazione di lavoro ed è stabilito: "...la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, è punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita".

Al comma 2 si fa riferimento alle sanzioni relative ai riposi intermedi e cita “la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300”.

 

Che indicazioni sono state date agli ispettori con nota emanata dall’Ispettorato Nazionale?

All’Ispettorato Nazionale è pervenuta una richiesta di chiarimenti dall’ITL di Bergamo che ha richiesto di “…Conoscere se l’importo della sanzione per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto, di cui all’art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 234/2007, sia da moltiplicare per ciascun lavoratore cui la sanzione si riferisce…”

L’INL ha chiarito che la sanzione per la mancata osservanza dei riposi intermedi in materia di autotrasporto va calcolata in misura fissa e non va, invece, moltiplicata per ogni lavoratore cui si riferisce.

 

Allegati

D.LGS 234/07

NOTA INL 260 del 18 giugno 2020

 

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