Iscriviti alla nostra newsletter

Nuove modalità per l’accesso al mercato dell’autotrasporto

mar 17 maggio 2022

Il MIMS con Circolare n. 3738 del 13 maggio 2022 ha dettato le disposizioni di attuazione del decreto dirigenziale n.145/2022 in materia di accesso alla professione e al mercato nel settore del trasporto stradale di merci.

 

 

 

 

Accesso al mercato

In precedenza erano previste 3 modalità di accesso al mercato

PRECEDENTE NORMATIVA

NUOVA NORMATIVA

Accesso diretto mediante acquisizione di autoveicoli o complessi veicolari per una massa complessiva totale non inferiore a 80 ton adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a EURO 5

 

Acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa che cessi attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

 

Acquisizione dell’intero parco veicolare, di categoria non inferiore a EURO 5, di altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

 

 

 Sola verifica dei requisiti di:

  • onorabilità,
  • idoneità professionale,
  • idoneità finanziaria e stabilimento,

Nessuna limitazione per la CATEGORIA EURO dei veicoli

 

Idoneità professionale fino a 3.5 ton

 

PRIMA

ORA

Licenza comunitaria

No

SI

Corso di formazione

74 ore SENZA ESAME

Per svolgere traporto internazionale:

  • Conseguimento attestato in esenzione da esame nel caso di dimostrazione del requisito di svolgimento attività gestore dei trasporti in maniera continuativa nei 10 anni precedenti al 20 agosto 2020.
     
  • Soggetti in possesso dell’attestato 74 ore Prima del 20 agosto 2020: possibilità di sostenere esame semplificato (integrativo) in caso di possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

    In mancanza di diploma di scuola secondaria superiore per accedere all’esame è previsto obbligo di frequenza di un corso integrativo relativo alla sola parte internazionale.
     
  • Soggetti in possesso dell’attestato 74 ore dopo 20 agosto 2020:
    possibilità di ottenere attestato internazionale sostenendo esame in caso possesso di diploma di scuola superiore.

    In mancanza di diploma di scuola superiore previsto obbligo di frequenza del corso 150 ore.

 

Idoneità finanziaria

Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:

CAPITALE+RISERVE

Fino al 13 maggio 2022

Dopo il 13 maggio 2022

Primo veicolo a motore

Euro 9000

Euro9000

Ulteriore veicolo a motore superiore 3.5 ton

Euro 5000

Euro 5000

Ulteriore veicolo a motore 3.5 ton

Euro 5000

Euro 900

 

 

 

 

 

 

 

Quanto sopra si applica per le dimostrazioni dell’idoneità finanziaria, presentate ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada agli Uffici competenti, a decorrere dal 13 maggio 2022.

Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055) e la data della circolare ( 13 maggio 2022) , fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l’idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l’impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale.

 

Requisito di Stabilimento

Il requisito dello stabilimento viene dimostrato, come per il passato, con le norme previste dal Decreto MIT 25 gennaio 2012.

In merito alla disponibilità dei veicoli l’impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale.

In attesa pertanto di eventuali ulteriori disposizioni, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di noleggio (locazione senza conducente) necessario ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, deve essere dimostrata su base continuativa attraverso un contratto della durata di almeno 6 mesi, registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate.

 

Allegati

Circolare n. 3738 del 13 maggio 2022

Decreto Mit 25 gennaio 2012

 

 


Scarica PDF

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento. Utilizza anche cookie di marketing, che sono disabilitati di default e vengono attivati solo previo consenso da parte tua.

Per saperne di più x