Nuove modalità per l’accesso al mercato dell’autotrasporto
mar 17 maggio 2022Il MIMS con Circolare n. 3738 del 13 maggio 2022 ha dettato le disposizioni di attuazione del decreto dirigenziale n.145/2022 in materia di accesso alla professione e al mercato nel settore del trasporto stradale di merci.
Accesso al mercato
In precedenza erano previste 3 modalità di accesso al mercato
PRECEDENTE NORMATIVA |
NUOVA NORMATIVA |
Accesso diretto mediante acquisizione di autoveicoli o complessi veicolari per una massa complessiva totale non inferiore a 80 ton adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a EURO 5 |
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Acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa che cessi attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. |
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Acquisizione dell’intero parco veicolare, di categoria non inferiore a EURO 5, di altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. |
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Sola verifica dei requisiti di:
Nessuna limitazione per la CATEGORIA EURO dei veicoli |
Idoneità professionale fino a 3.5 ton
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PRIMA |
ORA |
Licenza comunitaria |
No |
SI |
Corso di formazione |
74 ore SENZA ESAME |
Per svolgere traporto internazionale:
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Idoneità finanziaria
Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:
CAPITALE+RISERVE |
Fino al 13 maggio 2022 |
Dopo il 13 maggio 2022 |
Primo veicolo a motore |
Euro 9000 |
Euro9000 |
Ulteriore veicolo a motore superiore 3.5 ton |
Euro 5000 |
Euro 5000 |
Ulteriore veicolo a motore 3.5 ton |
Euro 5000 |
Euro 900 |
Quanto sopra si applica per le dimostrazioni dell’idoneità finanziaria, presentate ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada agli Uffici competenti, a decorrere dal 13 maggio 2022.
Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055) e la data della circolare ( 13 maggio 2022) , fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l’idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l’impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale.
Requisito di Stabilimento
Il requisito dello stabilimento viene dimostrato, come per il passato, con le norme previste dal Decreto MIT 25 gennaio 2012.
In merito alla disponibilità dei veicoli l’impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale.
In attesa pertanto di eventuali ulteriori disposizioni, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di noleggio (locazione senza conducente) necessario ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, deve essere dimostrata su base continuativa attraverso un contratto della durata di almeno 6 mesi, registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate.
Allegati
Circolare n. 3738 del 13 maggio 2022
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