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MAGGIORAZIONE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO TRAMITE F23

mar 29 gennaio 2019

L’Agenzia delle Entrate,  con la risoluzione N 7/E del 22 gennaio 2019, ha istituito il codice tributo per il versamento delle maggiorazioni di talune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

 

A quanto ammontano gli aumenti e per quali sanzioni?

La circolare riporta le seguenti percentuali di aumento :

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all' articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all' articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; che riguardano , i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.

(il presente punto sarà oggetto di un nostro approfondimento)

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale; Sanzioni in materia di Sicurezza

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In quali casi tali sanzioni vengono raddoppiate?

“ La successiva lettera e) del medesimo comma 445 del citato articolo 1, prevede che “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.”

Come va effettuato il pagamento e che codici bisogna utilizzare?

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F23, della maggiorazione delle sopradescritte sanzioni, come richiesto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 0000460 del 17 gennaio 2019, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

  •  nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
  • nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

Infine, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le somme versate con il codice tributo “VAET” dovranno affluire all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo 27, capitolo 2573, articolo 16.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

SCARICA LA RISOLUZIONE 7/E


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