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In alcuni Stati dell’UE sono state approvate le deroghe ai tempi di guida e riposo, se ne ho usufruito e mi fermano per un controllo in Italia posso essere sanzionato?

mer 08 aprile 2020

Questa settimana rispondiamo ad un quesito relativo alle deroghe sui tempi di guida e riposo che sono state eccezionalmente attuate in alcuni paese dell’Ue (in Italia non ancora).

A causa dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e in concomitanza di talune misure di prevenzione e contenimento, alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno previsto delle eccezioni temporanee alle disposizioni in tema di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali di cui al REG. 561/2006, al fine di garantire il regolare e tempestivo approvvigionamento di beni.

Tali misure adottate per ciascun Paese sono state raccolte dalla Commissione Europea e inserite nel documento che alleghiamo al presente articolo (ALL. 5 Circolare - 27/03/2020 - Prot. n. 2408 - Autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori).

La tabella è aggiornata alla data del 24 marzo  ma oggetto di continua e regolare revisione contiene le informazioni relative alle deroghe introdotte da 21 Stati membri, oltre al Regno Unito, alle disposizioni del REG. 561/2006, al periodo di vigenza delle stesse e alle categorie di trasporto o di conducenti a cui si applicano (per avere informazioni in tempo reale clicca qui).

 

Il nostro Codice della Strada come tratta le sanzioni commesse in un altro Stato UE ma accertate in Italia?

L’art. 174 c. 12 del CDS cita : "Per le violazioni della  normativa  comunitaria  sui  tempi  di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia…".

 

Premesso questo, quindi, se un conducente che ha effettuato un trasporto in Francia e ha utilizzato la deroga prevista, guidando 11 ore, e venisse fermato in Italia, potrebbe essere sanzionato?

Il Ministero dell’Interno, con la circolare Prot. 2408 del 27/03/2020 ha chiarito che ai conducenti che provengano o abbiano attraversato la Svizzera o uno dei Paesi (riportati nella tabella allegata) in cui sono state adottate le eccezioni ivi contenute non dovrà essere applicata alcuna sanzione ove, in occasione del controllo dell'attività di guida effettuata nei ventotto giorni precedenti, venga accertata una violazione del REG. 561/2006 oggetto di specifica deroga.

Quindi la risposta è NO.

Resta fermo il fatto che il conducente giunto in Italia deve osservare le norme di circolazione vigenti in Italia e non ancora derogate per cui in caso di violazione (ad esempio 11 ore di guida) verrà normalmente sanzionato.

Ricordiamo che in caso di necessità e a determinate condizioni è possibile utilizzare la deroga prevista dall'art. 12 del REG. 561/06 (per approfondimenti leggi qui).

 

Allegati

Scarica la Circolare

Scarica la tabella All. 5

Sito con aggiornamento deroghe su tempi di guida in tempo reale (in inglese).

Ufficio Federale delle Strade Ustra

 

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