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È vero che in caso di “lavoro notturno”, l'orario di lavoro giornaliero del conducente può essere solo di massimo 10 ore?

mer 24 luglio 2019

Questa settimana trattiamo l’argomento del lavoro notturno, tema che durante i nostri corsi di formazione risulta essere di particolare interesse.

Quando si parla di attività dei conducenti professionali, tempi di guida e riposo dobbiamo prendere in considerazione due riferimenti normativi
1. Reg. CE 561/06
2. D.Lgs. 234/2007 che recepisce la direttiva 15/2002 CE “l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto"

Il Decreto 234/2007 definisce:

ORARIO DI LAVORO
Art. 3 c. 1 lett. a) “ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività…”, ossia: il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto.

In particolare tali operazioni comprendono:

  • la guida 
  • il carico e lo scarico 
  • la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo,
  • la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana o altro.

L’orario di lavoro non comprende invece:

  • pause (interruzione di guida)
  • riposo giornaliero o settimanale
  • riposi intermedi o giornalieri (almeno 3 ore durante la giornata lavorativa)
  • tempi di disponibilità
  • tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo, per i lavoratori che guidano in multipresenza.

 

 

NOTTE
Art. 3 lett. h “…un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00 ..”

 

LAVORO NOTTURNO

Art 7 lett. a “Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore”.

In sintesi: se tra le 00:00 e le 07:00 del mattino si effettuano 4 ore consecutive di lavoro (guida e altri lavori) allora l’orario di lavoro giornaliero potrà essere solo di 10 ore.

Attenzione: non confondere le ore di lavoro giornaliero con l’impegno giornaliero. Compiere 4 ore consecutive di lavoro durante il periodo notturno impone 10 ore di LAVORO, quindi guida e altre mansioni e NON 10 ore di impegno.

 

Riportiamo di seguito due esempi:

 

ESEMPIO 1
Se il conducente inizia il turno alle 01:00 e guida 4 ore consecutive, il massimo delle ore di lavoro (guida e altre mansioni) che può svolgere nel suo turno di lavoro sono 10 ore.

 

ESEMPIO 2

Se il conducente inizia alle ore 03:00 e guida consecutivamente per 3 ore e copie attività di carico e scarico per 1 ora, anche in questo caso essendoci 4 ore ininterrotte di attività di guida e lavoro tre le 00:00 e le 7:00 il conducente può compiere un totale di 10:00 ore di lavoro (guida e altre mansioni).

 

Come comportarsi se l’attività che si svolge deve essere effettuata prevalentemente di notte?
Significa che in caso di trasporto e lavoro effettuati in ambito “notturno” l’attività di lavoro può essere solo di 10 ore totali?

Il decreto 234/2007 parla di 4 ore “consecutive” tra le 00:00 e le 07:00, per cui se l’attività viene interrotta anche con una minima pausa (es di 15 minuti ma ne basterebbe anche 1 per interrompere la “consecutività”) l’orario di lavoro (guida e altre mansioni) può essere maggiore di 10 ore, come una “normale” giornata lavorativa.

 

ALLEGATI

D.Lgs. 234/2007 - scarica

Direttiva 2002/15/CE - scarica

 

 

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