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Direttiva Ue 2018/645: modifica della direttiva 2003/59/CE sul conseguimento della CQC. Quali novità? La direttiva UE amplia veramente l’obbligo?

mar 28 gennaio 2020

In data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha emanato un comunicato stampa (in allegato) con il quale è stato annunciato il recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Il comunicato, cita “… la direttiva amplia gli obblighi di qualificazione, prima previsti solo per i conducenti che effettuavano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando il riferimento all’attività di guida professionale ed estendendo così gli obblighi a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti citate Inoltre, il decreto prevede che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite specifica rete informatica e determina la cadenza periodica dei corsi di formazione necessari per mantenere le abilitazioni conseguite…”

Facciamo un passo indietro:

La direttiva 2003/59/CE era stata recepita in Italia con il D.lgs 286/2005; la Carta di qualificazione del conducente (CQC) è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida.

È necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.

 

Esistono delle Esenzioni? SI

Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, sono esentati dal campo di applicazione della carta di qualificazione del conducente, e dunque dall’obbligo di possedere la CQC, i conducenti:

a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non super ai 45 km/h;

b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d ) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale (Circolare Ministeriale 14/04/2008).

 

Con la Direttiva 2018/645 quali modifiche sono state apportate alle deroghe?

Art. 2 La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:

a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;

f) dei veicoli utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di idoneità professionale (CAP), conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;

g) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;

h) dei veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

Con riguardo alla lettera f) del presente paragrafo, la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un'altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera.

 

La presente direttiva non si applica qualora ricorrano le circostanze seguenti:

a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;

b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;

c) gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.

 

Leggendo la direttiva non sembra ci siano obblighi o ampliamenti ulteriori come annunciato nel comunicato stampa del CDM.

Per ulteriori approfondimenti attendiamo il decreto ufficiale.

 

Alleghiamo le due direttive:

DIRETTIVA 2003/59/CE

DIRETTIVA (UE) 2018/645

CIRCOLARE 300/A/24527/108/13/7: Norme in materia di rilascio della CQC.

 

 

 


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