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COVID 19 – Nessuna proroga di validità per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rimane il 29 ottobre 2020

gio 15 ottobre 2020

La DG Sicurezza stradale del MIT con circolare del 14 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla scadenza della proroga di validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali.

L’art- 103, comma2, del D.L. n 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, aveva esteso la validità                di tutte le autorizzazioni (in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 ottobre 2020.

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

L’art.1, comma 4, del D.L. n. 83/2020, convertito dalla Legge n.124/2020, dispone che “i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”, confermando pertanto tale disposizione.

In sintesi, le autorizzazioni per i trasporti eccezionali rilasciate da Enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del CDS  hanno validità fino al 29 ottobre 2020.

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