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Corso per l’Accesso alla Professione di Autotrasportatore – dal 2021 prevista l’attivazione della formazione a Distanza (FAD)

lun 21 dicembre 2020

Il MIT con decreto del 17 dicembre 2020 n.223 ha emanato disposizioni in merito alla possibilità di svolgere i corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore (di merci e viaggiatori) attraverso la FAD (formazione a distanza)

Quali caratteristiche devono avere gli strumenti per la formazione a distanza?

Gli strumenti devono avere innanzitutto MODALITA’ SINCRONA ed avere le seguenti caratteristiche:

  • Devono permettere ripresa video in contemporanea di tutti i partecipanti e formatori e permettere la condivisione di documenti.
  • L’intero corso deve essere videoregistrato e la registrazione deve consentire l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti.
  • Identificazione preventiva dei docenti e dei partecipanti tramite acquisizione del documento di identità
  • Creazione di un profilo con codice alfanumerico per ciascun partecipante mediante il quale accedere alla piattaforma.
  • Creazione da parte dei docenti abilitati di un’area personale dedicata alla formazione, fruibile on line dagli utenti.
  • Registrazione delle predette verifiche devono essere acquisite e archiviate.

 

Per poter usufruire della FAD è necessario richiedere un’autorizzazione? Se si quali dati deve contenere?

Per poter usufruire della FAD è necessario richiedere l’autorizzazione, la quale deve contenere:

  • L’indicazione che il corso è svolto tramite FAD sincrona
  • La piattaforma utilizzata (ad es. ZOOM, MICROSOFT TEAMS ecc.)
  • Caratteristiche della piattaforma che corrispondono a quelle stabilite per l’art. 3

Che caratteristiche ha l’autorizzazione?

L’autorizzazione rilasciata per lo svolgimento del corso in modalità FAD deve contenere un codice identificativo del corso (CIC) il quale deve essere visibile nelle videoconferenze, nelle registrazioni, e nelle verifiche delle presenze.

Come vanno conservati i documenti relativi al corso e per quanto tempo?

I documenti dei partecipanti, le registrazioni e le verifiche periodiche devono essere archiviati in appositi hard-disk o “cloud” e conservati per almeno 3 anni.

In caso di mancato salvataggio dei documenti o delle registrazioni cosa rischia l’Ente di formazione?

L’inosservanza delle disposizioni circa l’archiviazione di documenti e registrazioni comporta la revoca dell’autorizzazione all’Ente di formazione per lo svolgimento dei corsi di accesso alla professione.

 

Quali informazioni deve contenere la relazione di fine corso?

La relazione di fine corso deve illustrare le modalità in cui si è svolta la formazione a distanza, specificando:

  • Gli strumenti attraverso i quali sono state attivate le verifiche periodiche delle presenze,
  • Su quali hard disk sono archiviate le registrazioni
  • Ed ove questi sono conservati.

Quali documenti deve produrre il responsabile del corso?

Il responsabile del corso deve produrre all’Amministrazione unitamente alla documentazione di fine corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i cui contenuti sono individuati nel facsimile allegato al presente decreto.  (SCARICA LA DICHIARAZIONE)

 

SCARICA

Decreto MIT 17 dicembre 2020

Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà

 

Il MIT con decreto del 17 dicembre 2020 n.223 ha emanato disposizioni in merito alla possibilità di svolgere i corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore (di merci e viaggiatori) attraverso la FAD (formazione a distanza)

Quali caratteristiche devono avere gli strumenti per la formazione a distanza?

Gli strumenti devono avere innanzitutto MODALITA’ SINCRONA ed avere le seguenti caratteristiche:

  • Devono permettere ripresa video in contemporanea di tutti i partecipanti e formatori e permettere la condivisione di documenti.
  • L’intero corso deve essere videoregistrato e la registrazione deve consentire l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti.
  • Identificazione preventiva dei docenti e dei partecipanti tramite acquisizione del documento di identità
  • Creazione di un profilo con codice alfanumerico per ciascun partecipante mediante il quale accedere alla piattaforma.
  • Creazione da parte dei docenti abilitati di un’area personale dedicata alla formazione, fruibile on line dagli utenti.
  • Registrazione delle predette verifiche devono essere acquisite e archiviate.

 

Per poter usufruire della FAD è necessario richiedere un’autorizzazione? Se si quali dati deve contenere?

Per poter usufruire della FAD è necessario richiedere l’autorizzazione, la quale deve contenere:

  • L’indicazione che il corso è svolto tramite FAD sincrona
  • La piattaforma utilizzata (ad es. ZOOM, MICROSOFT TEAMS ecc.)
  • Caratteristiche della piattaforma che corrispondono a quelle stabilite per l’art. 3

Che caratteristiche ha l’autorizzazione?

L’autorizzazione rilasciata per lo svolgimento del corso in modalità FAD deve contenere un codice identificativo del corso (CIC) il quale deve essere visibile nelle videoconferenze, nelle registrazioni, e nelle verifiche delle presenze.

Come vanno conservati i documenti relativi al corso e per quanto tempo?

I documenti dei partecipanti, le registrazioni e le verifiche periodiche devono essere archiviati in appositi hard-disk o “cloud” e conservati per almeno 3 anni.

In caso di mancato salvataggio dei documenti o delle registrazioni cosa rischia l’Ente di formazione?

L’inosservanza delle disposizioni circa l’archiviazione di documenti e registrazioni comporta la revoca dell’autorizzazione all’Ente di formazione per lo svolgimento dei corsi di accesso alla professione.

 

Quali informazioni deve contenere la relazione di fine corso?

La relazione di fine corso deve illustrare le modalità in cui si è svolta la formazione a distanza, specificando:

  • Gli strumenti attraverso i quali sono state attivate le verifiche periodiche delle presenze,
  • Su quali hard disk sono archiviate le registrazioni
  • Ed ove questi sono conservati.

Quali documenti deve produrre il responsabile del corso?

Il responsabile del corso deve produrre all’Amministrazione unitamente alla documentazione di fine corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i cui contenuti sono individuati nel facsimile allegato al presente decreto.  (SCARICA LA DICHIARAZIONE)

 

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Decreto MIT 17 dicembre 2020

Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà

 

 


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