Tachigrafi 4.0 quali dati saranno accessibili alle autorità di polizia da remoto? Tanto rumore per nulla.
Dopo la fiera Transpotech Logitec 2019, dove sono stati presentati i nuovi tachigrafi 4.0, molti clienti e lettori ci hanno contattate per avere informazioni circa i nuovi strumenti di controllo
La preoccupazione principale riguarda il cosiddetto “controllo da Remoto” da parte delle forze di polizia.
Come è stato ribadito più volte da entrambe le case costruttrici, i tachigrafi “intelligenti” 4.0 che saranno sul mercato da giugno 2019 ( salvo proroghe) , attraverso un antenna (DSRC) posizionata nella parte anteriore del veicolo potranno comunicare alle autorità ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATE alcuni dati relativi al tachigrafo stesso.
Risulta utile richiamare un articolo del regolamento 165/2014 che riguarda le dotazioni per le autorità di controllo
Con riferimento alle dotazioni per le autorità di controllo riportiamo l’art 9 del REG 165/2014
Articolo 9 c.2 Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio
“…. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma del presente articolo e degli articoli 8 e 10, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell’apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo di tale apparecchiatura per la diagnosi precoce remota…”
Quindi dal 2034 le autorità di controllo saranno OBBLIGATE ad avere apparecchiature adeguate ( per l’analisi remota) fino a quel momento sarà solo una facoltà.
MA QUALI DATI POTRA’ TRASMETTERE L’ANTENNA DSRC ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO CHE SARANNO “ADEGUATAMENTE” EQUIPAGGIATE?
- NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO
- VALIDITA’ DELLA CARTA DEL CONDUCENTE INSERITA
- INSERIMENTO CARTA DURANTE LA GUIDA
- ERRORE DATI MARCIA
- DATI CONTRASTANTI MOVIMENTO VEICOLO
- ATTIVITA’ DI GUIDA CORRENTE
- CHIUSURA ERRATA ULTIMA SESSIONE CARTA
- INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE ENERGIA
- GUASTO SENSORE
- TENTATA VIOLAZIONE DI SICUREZZA
- VELOCITA’ CORRENTE
POTRANNO ESSERE CONTROLLATI DATI PERSONALI DEL CONDCUENTE E I TEMPI DI GUIDA E RIPOSO?
NO per verificare l’attività dei conducenti sarà sempre e comunque necessario effettuare un controllo su strada regolare procedendo a fermare il veicolo ed effettuare i normali controlli sulla scheda del conducente.
RIPORTIAMO QUI SOTTO UNA TABELLA DI SINTESI ( elenco non esaustivo)
DATI |
DISPONIBILE PER LE AUTORITA’ DI POLIZIA |
TEMPI DI GUIDA E RIPOSO |
NO |
DATI PERSONALI DEL CONDUCENTE |
NO |
NOME O PAESE DI ORIGINE |
NO |
NUMERO IMMATRICOLAZIONE VEICOLO |
SI |
CARTA DEL CONDUCENTE VALIDA INSERITA |
SI |
INSERIMENTO DELLA CARTA DURANTE LA GUIDA |
SI |
ERRORI DATI MARCIA |
SI |
DATI CONTRASTANTI MOVIMENTO VEICOLO |
SI |
ATTIVITA’ DI GUIDA CORRENTE |
SI |
CHIUSURA ERRATA ULTIMA SESSIONE CARTA |
SI |
INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DI ENERGIA |
SI |
GUASTO DEL SENSORE |
SI |
TENTATA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA |
SI |
TARATURA PRECEDENTE E ULTIMA |
SI |
VELOCITA’ CORRENTE |
SI |
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