Scuolabus: in caso di gita scolastica con percorso inferiore a 50 km la scheda tachigrafica va inserita nel cronotachigrafo?
Questa settimana rispondiamo alla problematica riscontrata da un nostro cliente riferita al trasporto scolastico e al conseguente obbligo di utilizzo della scheda tachigrafica o meno da parte del conducente.
Prima però partiamo con le definizioni principali secondo la normativa di riferimento…
Qual è l’ambito di applicazione del REG. 561/06?
Il regolamento 561/06 si applica ai veicoli per
- Trasporto merci con massa complessiva superiore a 3,5 ton (compresi rimorchi e semirimorchi)
- Trasporto persone con più di 9 posti compreso il conducente.
Sono previste delle esenzioni?
Sì sono previste delle esenzioni permanenti a livello Comunitario e delle esenzioni Nazionali.
È prevista un’esenzione dal REG 561/06 per gli scuolabus?
Sì, è previsto che se impegnati nell’effettuazione di trasporti su strada nei territori UE, Confederazione Elvetica o SEE, siano esonerati i conducenti di:
Veicoli in servizio regolare (cioè di linea) di passeggeri con più di 9 posti e veicoli adibiti al trasporto scolastico, compresi gli scuolabus e i mini scuolabus, il cui percorso non superi i 50 km.
A livello Nazionale quale normativa detta le disposizioni in materia di Trasporto scolastico?
A livello Nazionale, il Trasporto Scolastico è normato dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (GU 27 febbraio, n 48).
Con quali tipi di veicoli può essere effettuato il trasporto scolastico?
Il trasporto scolastico può essere effettuato con:
a) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente;
b) minibus: veicoli per trasporto di persone con un numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente;
c) scuolabus: autoveicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, nonché di eventuali accompagnatori, aventi allestimenti particolari, conformi a quanto disposto dall'art. 2-bis, in relazione alla loro destinazione.
d) mini-scuolabus: veicoli derivati da quelli indicati alla lettera b) prescindendo dal numero dei posti, destinati al trasporto di studenti e aventi allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati.
I veicoli sopracitati possono essere utilizzati anche per attività extrascolastiche?
L’art 3 del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 ai commi 2 e 3 prevede:
2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.
3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.
Quindi, in caso di attività scolastica/extrascolastica autorizzata (gita) su un percorso/raggio fino a 50 km va o meno inserita la scheda tachigrafica?
Alla luce di quanto sopra esposto riteniamo non sia necessario utilizzare ne tachigrafo ne carta tachigrafica.
Il conteggio di 50 km comprende andata e ritorno o solo andata?
Secondo la circolare congiunta PROT. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011 PUNTO 10 nota 5
“…Il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di trasporto scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al D.M. 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere dotati di cronotachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50 chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che operano entro un raggio di 50 chilometri…”
“il viaggio di ritorno non va preso in esame nella determinazione chilometrica del percorso”.
ALLEGATI
– Circolare congiunta PUNTO 10 – vedi
– DM 31 GENNAIO 1997 – vedi
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