Regola dei 12 giorni trasporto internazionale di passeggeri: posso effettuare 45 riposo regolare + 12 giorni di guida + riposo 90 ore + 12 giorni di guida?

La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro formatore, che prova a fornire dei chiarimenti in merito alla regola dei “12 giorni” valida per il trasporto internazionale di passeggeri?

 

Che cos’è la regola dei 12 giorni?

La deroga dei 12 giorni è prevista dall'art. 8, par. 6-bis, Reg. (CEE) n. 561/06.

 

Cosa prevede questa deroga?

Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.

Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

– di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

 

 – oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

 

NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

 

A quali condizioni si può ricorrere a tale deroga?

1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

2 – Prima di iniziare i 12 periodi di guida consecutivi il conducente deve svolgere un riposo settimanale di almeno 45 ore.

3 – Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (non è ammesso il tachigrafo analogico).

4 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

 

Per poter usufruire della deroga le condizioni devono essere tutte rispettate?

Sì, per poter usufruire della deroga devono essere rispettate tutte e 4 le condizioni.

 

Arriviamo quindi alla domanda del nostro lettore:

Un conducente che svolte trasporto internazionale di passeggeri può svolgere 12 giorni di guida + riposo di 90 ore e poi riprendere con altri 12 giorni di guida?

La risposta è sì. Riportiamo di seguito un esempio grafico per rispondere in modo più dettagliato al quesito

 

Il conducente in questione prima di iniziare i 12 periodi di guida consecutivi svolge regolarmente un riposo settimanale di almeno 45 ore. Attenzione perché non è possibile sfruttare la regola dei 12 giorni se il conducente ha appena terminato un riposo settimanale inferiore a 45 ore.

Al termine dei 12 periodi di guida, il conducente svolge in modo completo un riposo settimanale di 90 ore, cioè due riposi settimanali regolari consecutivi (45+45= 90h).

Successivamente quindi avendo svolto regolarmente i riposi settimanali può partire per altri 12 periodi di 24 ore.

Si ricorda che al termine di quest’ultimi il conducente è comunque obbligato ad osservare o due riposi settimanali regolare consecutivi (45+45) o un riposo settimanale regolare e uno ridotto consecutivi (45+24).

 

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