Quando faccio 9 ore di riposo, le altre 2 ore per arrivare a 11 vanno recuperate?

Con l’inizio del 2020 tornano le nostre pillole sul cronotachigrafo e oggi rispondiamo al dubbio di alcuni nostri lettori sul riposo giornaliero ridotto.

Prima di approfondire l’argomento riportiamo la nostra “regola d’oro”:

Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non specifica mai quando dobbiamo guidare o riposare, ma definisce semplicemente i parametri da rispettare.

Esso definisce quanto al massimo è possibile guidare, e quanto almeno è necessario riposare; non definisce mai in che sequenza devono essere svolti i riposi o le guide giornaliere durante la settimana. Questo infatti è compito dell’organizzazione aziendale.

 

Fatta questa premessa andiamo a vedere le definizioni presenti sul regolamento

 

DEFINIZIONI

Periodo di riposo giornaliero

(Reg.561/06 Art. 4 c. G): «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»

 

Periodo di riposo regolare

«periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione.

 

Periodo di riposo ridotto

«periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.

Leggendo semplicemente le definizioni si può già notare come vengano date semplicemente delle indicazioni sulla durata minima del riposo giornaliero.

 

Fatta questa breve premessa facciamo un piccolo passo avanti e andiamo a “collocare” il riposo giornaliero:

Nell’arco delle 24 ore (30 ore per chi guida in multipresenza) dal termine di un riposo (giornaliero o settimanale) deve essere sempre completato un nuovo riposo che può essere di 3 tipologie che riportiamo qui di seguito:

 

1. Riposo giornaliero regolare

Il riposo giornaliero regolare è di almeno 11 ore e può essere svolto tutti i giorni.

 

2. Riposo giornaliero regolare frazionato

Il riposo giornaliero regolare frazionato prevede lo svolgimento di 3 ore ininterrotte durante l’impegno e di almeno 9 ore a fine giornata. Questo tipo di riposo può essere effettuato tutti i giorni.

Attenzione, i due periodi di riposo non possono essere invertiti quindi sempre prima le 3 ore consecutive e poi le 9 ore.


3. Riposo giornaliero ridotto
Il riposo giornaliero ridotto è di almeno 9 ore a differenze di quello regolare però il riposo ridotto può essere svolto per un massimo di 3 volte a settimana.

 

Arriviamo quindi a rispondere alla domanda del nostro lettore e cioè:

Se faccio un riposo ridotto di 9 ore le altre 2 le devo recuperare?

La risposta è NO, in quanto il regolamento consente di effettuare un riposo ridotto di almeno 9 ore consecutive per 3 volte la settimana senza alcuna necessità di recupero.

Alcune “dritte” sul riposo a cui porre attenzione:

  • Svolgere un riposo giornaliero di 10 ore e 30 minuti non rientra nel riposo regolare ma in quello ridotto.
  • Il riposo ridotto di 9 ore può essere svolto anche tutte e tre le volte consecutivamente o in maniera alternata. Il regolamento non specifica infatti quando effettuare il riposo ridotto durante la settimana.

 

Sanzioni

La sanzione per insufficiente riposo giornaliero si basa sull’Art. 174 c.4, 5 e 6 del Codice della Strada.

≤ 10% – € 218,00 – 0 punti

≤ 20% – € 380,00 – 5 punti

> 20% – € 434,00 – 10 punti

 

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