Quali sono le sanzioni sui tempi di guida e riposo per i conducenti e per le aziende di trasporto? Parte 4
Nelle settimane precedenti abbiamo spiegato nel dettaglio le diverse sanzioni a carico del conducente e dell’azienda per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo, in particolare legate all’Art. 174 del Codice della Strada.
Questa settimana invece il nostro approfondimento vuole dedicarsi ad altre sanzioni legate a funzionamento ed al corretto utilizzo del tachigrafo.
Partiamo con ordine….
Esistono sanzioni più gravi di quelle elencate?
Sì, il Codice Della Strada prevede sanzioni amministrative pecuniarie molto pesanti per violazioni della normativa riguardante il tachigrafo analogico o digitale. In questo caso parliamo dell’Art. 179 del Codice della Strada.
Le principali violazioni previste dall'art. 179 CDS che ricadono nella responsabilità del conducente sono:
– circolazione senza tachigrafo (quando prescritto) o con tachigrafo avente caratteristiche non conformi al regolamento,
– tachigrafo (analogico o digitale) non funzionante
– mancato inserimento del foglio di registrazione (disco) o della carta del conducente
– alterazione o manomissione del tachigrafo
– alterazione o manomissione dei sigilli
Per tutte queste violazioni l'art. 179 CDS prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, decurtazione di punti dalla patente di guida o dalla CQC e di una sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nel caso di alterazione o manomissione del tachigrafo o dei sigilli la sanzione amministrativa pecuniaria è più grave.
Si ricorda che le sanzioni dell'Art. 179 sono previste anche per i titolari della licenza di trasporto (Art. 179 c.3) con sanzione pecuniaria di € 833,00 e sospensione della licenza alla terza violazione in un anno.
La sanzione non è invece contestabile al titolare se è stata commessa direttamente ed esclusivamente dal conducente.
Ci sono altre sanzioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo?
Sì, esistono violazioni riguardanti l'impiego del tachigrafo digitale Art.19 727/78. Sono sanzioni minori con un importo di € 52 (senza punti o sanzioni accessorie) e possono essere applicate sia per tachigrafi analogici che digitali.
Ne riportiamo di seguito alcune relative al tachigrafo digitale:
– stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo;
– omesso inserimento nell'apparecchio del simbolo del Paese di inizio (e/o di fine) lavoro, pur non essendo l'apparecchio collegato a posizionatore satellitare;
– omessa registrazione manuale dell'attività svolta quando la carta non era nel tachigrafo;
– utilizzo errato del selettore delle attività;
– orario errato di oltre 20 minuti;
– mancanza o illeggibilità della targhetta di omologazione o della targhetta di montaggio.
ALLEGATI
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Fonti: Prontuario Egaf
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