Per quanto si devono conservare i dati/dischi tachigrafici in azienda? E a bordo del mezzo?

Il Regolamento Europeo n.165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada richiama le responsabilità delle imprese di trasporto e gli obblighi del conducente sul mantenimento e utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa precisa il Regolamento sulla conservazione di dati e dischi tachigrafici sia per l’azienda che per il conducente.

 

AZIENDA DI TRASPORTO

Secondo l’Art 33 c.2 del Reg. 165/14 le imprese di trasporto devono conservare i fogli di registrazione (dischi) in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di ALMENO 1 ANNO dalla data di utilizzo.

Le aziende sono inoltre tenute a rilasciarne una copia ai conducenti eventualmente interessati che ne facciano richiesta.

Per i tachigrafi digitali invece il Reg. 561/06 Art. 10 c. 5 specifica che l’azienda di trasporto deve garantire che tutti i dati tachigrafici digitali vengano scaricati dall’unità di bordo e dalla carta del conducente e salvati con le seguenti scadenze:

  • Almeno una volta ogni 28 GIORNI per le CARTE DEL CONDUCENTE
  • Almeno una volta ogni 90 GIORNI per la MEMORIA DI MASSA DEI TACHIGRAFI

L’azienda deve inoltre garantire che tutti i dati scaricati vengano conservati per ALMENO 12 MESI dalla data della registrazione. Anche per i dati digitali le aziende devono fornire una copia ai conducenti interessati che li richiedono (comprese le stampate).

I fogli, tabulati e dati scaricati vanno esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.

Se non sai come vanno scaricati i dati tachigrafici leggi il nostro articolo – vai all’articolo

 

CONDUCENTE

I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o carte tachigrafiche per ciascun giorno in cui guidano, i conducenti devono quindi essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

  • I fogli di registrazione (dischi) del giorno in corso e quelli utilizzati nei 28 GIORNI PRECEDENTI.
  • La carta del conducete (se in possesso)
  • Ogni registrazione manuale e/o tabulato fatta nel giorno in corso o negli ultimi 28 giorni (es. deroga Art. 12)

 

FONTI NORMATIVE

– Reg. CE 165/2014 art 33. c. 2 – Visualizza

– Reg. CE 561/2006 art 10 c. 5a – Visualizza

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