PAROLA ALL’ESPERTO – Si può ancora usufruire di agevolazioni per l’acquisto di automezzi per autotrasportatori entro fine anno?
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un beneficio per chi acquista beni strumentali nuovi, tra i quali rientrano anche gli automezzi per autotrasportatori, riconoscendone ai fini fiscali un maggior valore pari al 40% rispetto al prezzo di acquisto.
In estrema sintesi, se ad esempio viene acquistato un bene al prezzo di Euro 10.000, ai fini fiscali tale acquisto vale 14.000 Euro, andando così ad incrementare il valore fiscale degli ammortamenti o dei canoni di leasing.
Per le società soggette ad Ires (srl e spa non in trasparenza fiscale), questo si traduce in un risparmio di imposte aggiuntivo pari al 11% del valore del bene. Per imprese e professionisti soggetti ad Irpef il risparmio in percentuale dipende dal reddito dichiarato in quanto le percentuali si applicano a scaglioni.
L’agevolazione ha effetto anche sui contributi previdenziali eventualmente corrisposti dai titolari dell’azienda o dai soci lavoratori (iscritti alle gestioni artigiani, commercianti, gestione separata o singole casse professionali).
Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31dicembre 2016, sia per imprese che per lavoratori autonomi.
I beni strumentali devono essere nuovi e sono esclusi i terreni, fabbricati, costruzioni e comunque i beni che hanno un coefficiente fiscale di ammortamento inferiore al 6,5%.
I beni possono essere acquisiti sia in proprietà (anche tramite finanziamento) che in leasing, mentre restano esclusi dal beneficio i beni utilizzati a noleggio.
Considerato che l’agevolazione termina il 31 dicembre 2016, è necessario porre attenzione a tale data e verificare attentamente gli acquisti effettuati a ridosso della scadenza, ricordando che per gli acquisti in proprietà vale normalmente la regola della data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data di effetto del passaggio di proprietà.
In caso di leasing si deve porre attenzione all’eventuale data del collaudo spesso contenuta nel contratto di leasing in quanto la stessa diviene rilevante per verificare il rispetto del termine del 31/12/2016 per ottenere l’agevolazione.
Il riconoscimento del maggior valore fiscale del 40% rispetto al prezzo realmente pagato non ha valenza per il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze da cessione.
L’agevolazione si applica anche all’acquisto di autocarri e autovetture a deducibilità limitata. Per le autovetture viene anche innalzata la soglia massima fiscalmente rilevante, passando da Euro 18.076 a Euro 25.306 per la generalità delle aziende e da Euro 25.823 a 36.152 per gli agenti di commercio, sui quali applicare poi i limiti di deducibilità rispettivamente del 20% e del 80%.
Dalle ultime esternazioni del Governo sembra che sia intenzione dello stesso prorogare l’agevolazione anche al 2017 ma si dovrà attendere la Legge di Stabilità di fine anno per conoscere i termini di questa eventuale proroga e le modifiche eventualmente apportate rispetto all’attuale agevolazione.
Si ricorda che ad oggi sono esauriti i fondi per l’ulteriore agevolazione cosiddetta “Sabatini”, per cui, a meno di un rifinanziamento della stessa, non è più possibile presentare richiesta anche per tale contributo.
INCENTIVO SPECIFICO ACQUISTO MEZZI PER AUTOTRASPORTATORI
La Gazzetta Ufficiale numero 216 del 15 settembre 2016 ha pubblicato i decreti del ministero dei Trasporti che stabiliscono le modalità di erogazione dei contributi per gli acquisti di veicoli industriali a basso impatto ambientale e unità di carico intermodali.
Sono stati messi a disposizione contributi per Euro 25.000.000 a favore degli autotrasportatori iscritti al registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva al 15 settembre 2016 ed ultimati entro il 15 aprile 2017.
In particolare sono stati resi disponibili contributi per:
- Radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate. Il contributo massimo per ogni veicolo radiato è pari ad Euro 7.000;
- Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
- Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;
- Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.
Per avere informazioni complete riguardo i contributi vi invitiamo a consultare gli allegato sotto:
– Come funzionano i contributi 2016 per investimenti nell’autotrasporto?
Articolo e contenuti scritti da:
Dott. Flavio Frezza – Commercialista
frezza@studiocpr.com – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
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