Parola all’esperto – formazione cronotachigrafo e responsabilità dell’azienda: l’impresa è veramente esente? che procedure deve adottare per poter essere esentata dalla responsabilità ex art. 174.14?

Con la circolare prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017 il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza in merito alla responsabilità delle imprese ex art. 174.14 CDS e delinea le procedure che gli organi di controllo devono tenere porre in essere all’atto dell’accertamento e in quali casi l’impresa può essere esentata .

La circolare cita quanto segue:

“L’organo di polizia non contesta all’impresa l’art. 174, c. 14, CDS qualora venga data prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal DD 12.12.2016 del MIT quando trattasi di infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative  e quindi quelle definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, c. 14, CDS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo di inadempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.”

In merito a ciò abbiamo chiesto un chiarimento all’Ufficio Studi Asaps, il quale ci risposto come segue

“Su strada il conducente per comprovare l’attività formativa e di controllo dell’impresa dovrà presentare

1. L’attestato del corso di formazione, (come da programma Ministeriale)

2. Le Istruzioni fornite dal datore di lavoro,

3. Il verbale di accertamento che con cadenza massimo trimestrale il datore di lavoro dovrà porre in essere nei suoi confronti.

L’operatore di polizia stradale, laddove vi siano sanzioni da applicare in relazione ai periodi di guida e di riposo del conducente, dovrà valutare se contestare o meno la sanzione prevista automaticamente dall’art. 174, comma 14, CdS a carico dell’impresa, facendo riferimento all’allegato III della direttiva n. 2006/22/CE [così come integralmente sostituito dall’allegato III del Regolamento (UE) n. 2016/403 con decorrenza dal 1° gennaio 2017]. “(IM) infrazioni minori”.

 

ATTENZIONE: Il fatto che si parli di infrazioni lievi (IM entro 10 %) non significa che le sanzioni non possano essere fatte! Se in caso di controllo va a riscontrare una SITEMATICITÀ nelle infrazioni, tutte minori, la sanzione potrebbe venire elevata ugualmente

Rimane sempre l’aspetto “valutativo” dell’organo di polizia.

 

ANDIAMO QUINDI A “SMENTIRE” ALCUNE AFFERMAZIONI CHE CIRCOLANO

 

SE FACCIO IL CORSO DI FORMAZIONE NON SONO SOGGETTO A SANZIONI! – FALSO

Fare il corso di formazione è solo 1 primo tassello di una procedura che prevede (formazione-istruzione-controllo) quindi oltre al corso bisogna porre in essere anche gli altri passaggi.

Inoltre l’organo di Polizia può valutare di non applicare il art 174. C 14 in caso di infrazioni lievi – MA NON SI E’ ESENTI DA SANZIONI SE SI FA SOLO IL CORSO.

QUINDI PER POTER ESSERE IN REGOLA BISOGNA PROVVEDERE A

1. FARE IL CORSO DI FORMAZIONE

2. PRODURRE ISTRUZIONI SCRITTE

3. EFFETTUARE IL CONTROLLO PERIODICO SULL’ATTIVITÀ DEI CONDUCENTI.

Abbiamo sempre ribadito nei nostri approfondimenti settimanali quanto la formazione sia importante ai fini PRIMA DI TUTTO, della prevenzione delle infrazioni.

Importante che i conducenti capiscano il funzionamento del tachigrafo digitale, gli inserimenti manuali, che conoscano la versione del proprio tachigrafo per poter effettuare le corrette procedure, e dall’altro lato è fondamentale che le aziende oltre, a procedere allo scarico dei dati siano in grado di analizzarli per verificare se i propri conducenti commettono errori che non riguardano i tempo di guida e riposo ma l’errato utilizzo del tachigrafo digitale.

Siamo a disposizione delle aziende che hanno necessità informazioni e vogliono predisporre tutte le procedure previste dal decreto.

 

ALLEGATI

RISPOSTA ASAPS – Scarica

ALLEGATO III DIRETTIVA 2006/22/CE INFRAZIONI MINORI – Scarica

TABELLA DI SINTESI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA – Scarica

CIRCOLARE MINISTERO – Scarica