Orario di lavoro settimanale dei conducenti: quali sanzioni nel caso di superamento dell’orario?

Questa settimana cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito alla durata dell’orario di lavoro settimanale dei conducenti.

Come sempre facciamo un breve ripasso della normativa in questione.

Nell’ambito dell’attività di Autotrasporto di cose e di persone, l’attività dei conducenti è disciplinata dal D.LGS 247/2007 che ha recepito la direttiva 2002/15/CE.  (per approfondimenti – leggi il nostro articolo)

 

Qual è la definizione di orario di lavoro?

L’art 3 D.LGS 234/2007 definisce L’orario di lavoro come: “… ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività…”

 

Quali sono le attività comprese nell’orario di lavoro?

 ORARIO DI LAVORO

 COMPRENDE

 NON COMPRENDE

 Attività di guida

 Pause (interruzioni dalla guida 45 min o 15+30)

 Altre operazioni di Autotrasporto:

 – Carico Scarico

 – salita/discesa passeggeri

 – sorveglianza carico/scarico

 Riposo giornaliero o settimanale

 Altre operazioni

 Riposi intermedi e giornalieri (almeno 3 ore continuative durante la giornata)

Operazioni di Sicurezza

 Tempi di disponibilità

 Formalità amministrative (es doganali)

 

 

Quanto è la durata dell’orario di lavoro settimanale?

Secondo l’art 4 c. 1 del D.lgs 234/07 “…La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore (48 ore). La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore (60 ore) solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali…”

 

Sono previste anche delle disposizioni differenti?

Si  – l’art. 4 c. 2 del D.lgs 234/07 precisa che : “…Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi”.

 

IN SINTESI:

La durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore, ma può estendersi fino a 60 purchè nell’arco di 4 mesi la media delle ore di lavoro resti nei limiti delle 48 ore (salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali)

 

Quindi se in una settimana faccio 3 volte 15 ore di impegno e 2 volte 13 ore totale (71 ore di impegno) rischio di essere in sanzione?

NO – perché come detto inizialmente l’orario di lavoro comprende le attività di guida e lavoro ma non le pause obbligatorie dalla guida o i tempi di disponibilità.

Per cui in una giornata il cui “l’impegno” è di 15 ore l’orario di lavoro a sensi del D.lgs 234/2007 e in base a quanto previsto dal CCNL risulta essere inferiore

Questo sarà oggetto di un ulteriore approfondimento nelle prossime settimane.

 

Quali sanzioni sono previste in caso di superamento della durata di lavoro settimanale?

Superamento entro il 10% = € 260 (limiti 140 – 780)

Superamento oltre il 10% = € 520 (limiti 260-1560)

 

 

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Allegati

D.lgs 234/2007 – scarica

 

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