Nuova deroga art. 12 di due ore per rientro in sede – Circolare del Ministero “È possibile derogare di 2 ore anche l’impegno giornaliero”
La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente e riguarda le nuove deroghe dell’art. 12 introdotte con il pacchetto Mobilità.
Il Regolamento 561/06 prevede all'art.12 la possibilità di derogare, a determinate condizioni, i tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.
L'art. 12 cita:
"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).
Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato".
Con il REG. 1054/2020 “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte due ulteriori deroghe
All’art. 12 originale è stato aggiunto il seguente testo:
DEROGA DI 1 ORA
“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 (guida giornaliera e guida settimanale), e dell'articolo 8, paragrafo 2 (riposo/impegno giornaliero), superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.
SINTESI
DEROGA MASSIMO 1 ORA di superamento di:
- guida giornaliera e settimanale
- Impegno giornaliero
Non è quindi prevista la deroga per:
- guida bisettimanale
- pause delle 4 ore e 30 min
Solo per rientrare:
- nella sede dell’azienda
- residenza conducente
Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.
Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto).
DEROGA 2 ORE (precedente alla circolare/chiarimento)
“…Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.
SINTESI
DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:
- solo guida giornaliera e settimanale
Non è quindi prevista la deroga per:
- impegno
- guida bisettimanale
- pause delle 4 ore e 30 min
Solo per rientrare:
- nella sede dell’azienda o
- Residenza conducente
Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.
Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.
Quali chiarimenti ha fornito il Ministero?
Il Ministero dell’Interno, con Circolare PROT. 300/STRAD/1/0000030689 DEL 22/09/2022 chiarisce che in base alla diversa lettura fornita dalla Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea, la portata giuridica della deroga contenuta nel comma 3 dell’art. 12 è la stessa di quella ai sensi del comma 2 di tale articolo.
Pertanto: “…in presenza delle condizioni indicate, i conducenti possono superare fino a 2 ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale (rispettando le 90 ore bisettimanali), derogando anche le regole relative al riposo giornaliero, potendo concludere, quindi, al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del periodo di riposo giornaliero e settimanale”.
SINTESI
DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:
- solo guida giornaliera e settimanale
- impegno
Non è quindi prevista la deroga per:
- guida bisettimanale
- pause delle 4 ore e 30 min
Solo per rientrare:
- nella sede dell’azienda o
- Residenza conducente
Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.
Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.
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Allegati
Circolare PROT. 300/STRAD/1/0000030689 DEL 22/09/2022
Domande e Risposte 1 Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea
Domande e Risposte 2 Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea
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