Le lettere di controllo vanno predisposte anche se si hanno veicoli con tachigrafo analogico?
Questa settimana diamo la parola al nostro consulente il quale ci spiegherà come operare in maniera corretta dal punto di vista del rispetto degli adempimenti di formazione istruzione e controllo in caso di tachigrafo analogico.
Il principio di responsabilità delle imprese di trasporto.
NORMATIVA COMUNITARIA UE
A Livello Comunitario, il principio di responsabilità dell’impresa di trasporto è contenuto nell’art. 10 c. 3 REG. 561/06 e nell’art. 33 REG. 165/14
Art. 10 c. 3 REG. 561/06 cita: “Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo…
..fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa…”
L’art. 33 REG. 165/2014 comma 1 “…Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi….
Comma 3 “…Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006…”
NORMATIVA ITALIANA
Nell’Ordinamento Italiano, il principio della responsabilità dell’impresa per le infrazioni dei conducenti in materia di tempi di guida e riposo trova attuazione con le disposizioni dell’art. 174 c. 14 CDS
ART. 174 C. 14 “L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o lì tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato “
Con l’entrata in vigore del DD 215/16 (Corsi cronotachigrafo) e la successiva circolare esplicativa 300/A/2438/17/11/20/3 del 24 marzo 2017 sono stati chiariti quali siano gli oneri a carico delle imprese di trasporto per poter escludere la responsabilità ex art. 174 c 14:
- FORMAZIONE (art. 6 DD 215/2016)
- ISTRUZIONE (art. 7 DD 215/2016)
- CONTROLLO (art. 7 DD 215/2016)
Questi adempimenti vanno verificati in caso di sanzione elevata al conducente. (Non scattano automaticamente; cioè in strada non è che il conducente che viene fermato viene sanzionato automaticamente se non dimostra formazione istruzione e controllo)
Per rispondere alla domanda del nostro lettore, oggi ci soffermiamo sull’adempimento del controllo.
Come si dimostra l’assolvimento dell’onere di controllo?
L’art. 7 c. 3 DD 215/2016 cita “3. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti di cui all'articolo 1. Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
Cosa deve contenere il resoconto scritto?
Il resoconto scritto o lettera di controllo deve contenere (se presenti) le eventuali infrazioni riscontrate dall’analisi dei dati della carta del conducente; se no sono presenti infrazioni va semplicemente comunicato che dall’analisi dei dati non risultano infrazioni.
In che modo si può produrre una lettera di controllo?
I file. DDD delle carte del conducente possono essere letti solo utilizzando specifici software di analisi dati e i quali possono produrre anche le lettere di controllo.
In caso di dischi analogici? Come si fa a verificare se sono presenti sanzioni relative ai tempi di guida e riposo?
Se il conducente guida un veicolo con tachigrafo analogico, sarà necessario analizzare i fogli di registrazione (dischi), trasformarli in dati digitali e sempre con l’utilizzo di software di analisi verificare la presenza di eventuali sanzioni e produrre le lettere di controllo.
Quindi in caso di tachigrafo analogico le lettere di controllo vanno prodotte ugualmente?
Si nel caso in cui il parco mezzi di un’azienda preveda la presenza di tachigrafi sia digitali che analogici, l’analisi dei dati e le lettere di controllo vanno prodotte per tutti.
Allegati
– Circolare esplicativa 300/A/2438/17/11/20/3 del 24 marzo 2017
– Circolare esplicativa corsi tachigrafo
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