In caso di guida con 2 autisti (multipresenza), dopo 4 ore e 30 min di guida è obbligatorio fare 45 minuti di pausa? – NO
Torna anche questa settimana il nostro Formatore per rispondere ad un quesito sulla multipresenza (guida con due conducenti a bordo).
Iniziamo con il ripasso.
Che cosa si intende per multipresenza?
La definizione di multipresenza inserita nell'Art. 4 del REG. 561/06:
“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.
Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”.
Che differenza c’è tra turno in guida singola e turno in multipresenza?
In caso di multipresenza il periodo entro il quale i conducenti devono effettuare un riposo giornaliero passa a 24 ore a 30 ore.
Per approfondire vedi il nostro articolo precedente: vai all’articolo
Come vengono registrate sulla carta tachigrafica le attività dei conducenti durante la Multipresenza?
Durante il turno di multipresenza, sulla carta del conducente inserita nella SLOT 1 verrà registrata attività di guida mentre sulla carta inserita nella SLOT 2 verrà registrata l’attività di disponibilità.
In caso di guida con 2 autisti (multipresenza), dopo 4 ore e 30 min di guida è obbligatorio fare 45 minuti di pausa?
La risposta è no, in quanto sulla carta del secondo conducente viene registrata attività di disponibilità.Il REG. 1054/2020 ha inserito una specifica all’art. 7 del REG. 561/06: “Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.”
Ai fini dell’orario di lavoro è corretto o vale solo per il REG. 561/06?
Secondo il D.Lgs 234/2007 art 3 sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro:
– i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06,
– i riposi intermedi di cui all'articolo 5,
– i periodi di riposo di cui all’articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva,
– i tempi di disponibilità di cui alla lettera b2);
per tempi di tempi di disponibilità di cui alla lettera b2) si intendono: i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo.
PITTOGRAMMA DISPONIBILITÀ |
Quindi sia per il REG 561/06 che per il D.LGS 234/2007 un periodo di almeno 45 minuti di disponibilità in caso di guida in multipresenza può essere considerato come “pausa dalla guida”; di conseguenza i conducenti non sono obbligati ad effettuare le soste dopo i periodi di guida di 4 ore e 30.
Ovviamente si consiglia, per questioni di sicurezza di effettuare le pause quando si ritiene necessario e utile per recuperare le energie psico fisiche.
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