Il conducente può utilizzare la nuova carta tachigrafica se quella vecchia non è ancora scaduta?

Il tachigrafo digitale prevede l’utilizzo di carte tachigrafiche che consentono di memorizzare i dati relativi alle attività dei conducenti, oppure di accedere alla sua memoria interna.

Le carte tachigrafiche previste e rilasciate dalla Camera di Commercio sono di 4 tipologie:

– Carta conducente
– Carta officina
– Carta azienda
– Carta di controllo

Il nostro approfondimento di questa settimana si focalizza nello specifico sulla scadenza delle carte tachigrafiche dei conducenti.

La carta tachigrafica del conducente viene rilasciata dalla Camera di Commercio in cui il conducente ha la residenza e ha una validità di 5 anni.

 

Quanti giorni prima può il conducente fare richiesta per il rinnovo della propria carta tachigrafica?

La domanda di rinnovo per scadenza può essere fatta non più tardi di 15 giorni lavorativi dalla scadenza.

La Camera di Commercio può impiegare fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi per il rilascio della nuova carta e quindi se la richiesta da parte del conducente viene fatta oltre tale limite c’è il rischio che si ritrovi con una carta scaduta e quella nuova non ancora rilasciata.

 

Se il conducente riceve la nuova carta tachigrafica può già utilizzarla se quella vecchia non è ancora scaduta?

No, la carta tachigrafica in scadenza deve essere utilizzata dal conducente fino all’ultimo giorno di scadenza, successivamente poi può utilizzare la nuova carta tachigrafica.

Ricordiamo che il tachigrafo non accetta e non registra su carte tachigrafiche scadute o con un data di inizio validità futura rispetto al giorno di utilizzo.

 

ATTENZIONE

Se si è sprovvisti, anche momentaneamente, della propria carta tachigrafica, non si può mai utilizzare la carta di un altro conducente ma ci si deve attenere a diverse procedure a seconda dei casi; in questo articolo ti spieghiamo come: leggi l’articolo.

Le sanzioni a riguardo sono molto gravi con conseguente perdita di punti e sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.

Nello specifico riguarda l’Art 179 Cds c.2 e c.9:

– Sanzione: 848,00 €
– Punti: 10
– Sanzioni accessorie: da 15 giorni a 3 mesi

 

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